12.2010.180
Mandato, mercede di avvocato, diritti di parte preclusa in causa, congruità di onorario richiesto dal legale
16 agosto 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2010.180
Data decisione, Autorità:
16.08.2012, IICCA
Titolo:
Mandato, mercede di avvocato, diritti di parte preclusa in causa, congruità di onorario richiesto dal legale
NOTA PROFESSIONALE
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
Incarto n.
12.2010.180
Lugano
16 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2008.111 della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione 30 maggio 2008 da
AO 1
contro
AP 1
con cui l'attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi
al 5% dal 12 giugno 2006 su fr. 8'014.50 e dal 4 agosto 2006 su fr. 4'324.45 e
spese esecutive nonché, in tale misura, il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
domanda che il Pretore,
dopo avere constatato la preclusione del convenuto, ha accolto con sentenza 1°
settembre 2010 modificando unicamente il termine di decorrenza degli interessi;
appellante il convenuto
che con atto di appello 22 settembre 2010 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'000.- oltre interessi
al 5% dal 3 luglio 2006 su fr. 2'000.- e dal 13 settembre 2006 su fr. 1'000.-,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni
28 ottobre 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
verificata ed accertata la tempestività dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. AP 1 ha conferito diverse
procure allo studio legale dell'avv. AO 1 affinché lo rappresentasse in una
procedura di misure a protezione dell’unione coniugale (procure del 18 agosto
2005 per il processo di primo grado [doc. A] e del 19 maggio 2006 per quello di
appello [doc. D]), in un'altra di opposizione davanti all'Ufficio assicurazione
invalidità (procura del 18 agosto 2005; doc. B) e in una vertenza relativa a
una richiesta di risarcimento per problemi emersi dopo un'operazione chirurgica
da lui subita nel gennaio 2002 (procura del 24 ottobre 2005 [doc. C]). L'11
maggio 2006 l'avv. AO 1 ha trasmesso a AP 1 tre note professionali intermedie:
una di fr. 8'090.45 (con un saldo poi rimasto scoperto di fr. 1'090.45 in considerazione dell'anticipo di fr. 2'000.- [doc. L] e di un versamento successivo di fr.
5'000.- [petizione, pag. 7]) per la pratica matrimoniale (fascicolo __________;
doc. E), una di fr. 5'836.20 per la pratica AI (doc. M; fascicolo __________ /AI
[doc. F]) e una di fr. 1'087.85 per la vertenza di risarcimento (doc. N;
fascicolo __________ [doc. G]). Con scritto 22 maggio 2006 AP 1 ha revocato
tutti i mandati e ha chiesto di fargli pervenire i relativi conteggi (doc. H).
Il 3 luglio 2006 il legale ha inviato una nota professionale finale di fr.
4'324.45 per la pratica matrimoniale di appello (doc. O), sollecitando nel
contempo il pagamento delle note intermedie dell'11 maggio precedente (doc. P,
Q, R).
B. In assenza di
riscontro (v. doc. S e T), con petizione 30 maggio 2008 l'avv. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona al
fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi
al 5% dal 12 giugno 2006 su fr. 8'014.50 e dal 4 agosto 2006 su fr. 4'324.45 e
spese esecutive nonché, in tale misura, il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno (doc. U).
Il convenuto ha presentato tardivamente l’allegato di risposta ed è pertanto
rimasto precluso (v. II CCA 30 settembre 2009 inc. n. 12.2008.230). Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto delle rispettive conclusioni.
C. Con sentenza 1°
settembre 2010 il Pretore ha sostanziamente accolto la petizione e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- a carico del convenuto
obbligandolo inoltre a rifondere all'attore fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Ritenendo – sulla scorta dei documenti agli atti come pure dell'audizione della
segretaria __________, capo cancelleria – comprovata e conforme alla Tariffa
dell'ordine degli avvocati (TOA), all'epoca ancora applicabile, l'attività
svolta dall'attore e dai suoi collaboratori, il primo giudice ha condannato il
convenuto al pagamento dell'importo rivendicato, riconoscendo gli interessi di
mora del 5% dalla data di prima interpellazione, ossia dal 3 luglio 2006 (v.
doc. P, Q, R) su fr. 8'014.50 e dal 13 settembre 2006 (v. doc. S) su fr.
4'324.45.
D. Con l'appello 22
settembre 2010 il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'000.- oltre interessi al 5%
dal 3 luglio 2006 su fr. 2'000.- e dal 13 settembre 2006 su fr. 1'000.-. Egli
eccepisce tutta una serie di errori e mancanze nel lavoro svolto dallo studio
legale dell'attore che troverebbero conferma nei documenti versati agli atti
sebbene non siano stati considerati dal primo giudice. Tenuto conto delle
negligenze rimproverate, l'appellante ritiene sproporzionato l'onorario
preteso. In particolare respinge integralmente la richiesta di pagamento per la
pratica AI nella quale l'attore avrebbe malamente redatto l'opposizione e
avrebbe fatto scadere infruttuoso il temine di ricorso. Con riferimento alla
procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, il convenuto eccepisce
ugualmente la cattiva esecuzione del mandato e chiede di ridurre la nota sia
per la procedura di primo grado sia per quella di appello. Censura inoltre la
mancata esecuzione di alcune prestazioni fatturate (come per la risposta di
causa che sarebbe stata preparata dal patrocinatore precedente) e rimprovera al
Pretore di non avere esaminato la documentazione agli atti, tutelando persino
la fatturazione per prestazioni inutili (quale l'istanza di ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio). Infine contesta le
modalità di applicazione della TOA da parte del primo giudice, al quale
rimprovera di non avere spiegato i parametri utilizzati. Per l’errata
applicazione della TOA chiede una riduzione di almeno il 35% degli onorari.
Delle osservazioni 28
ottobre 2010 con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,
sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC).
2.
La giurisprudenza
cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di appellare per
dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito
di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Tuttavia, il convenuto contumace non può – in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni –
avvalersi di contestazioni non sollevate (validamente) in prima istanza e non
rilevabili d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre
2006.
inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Ciò non significa però che con
la preclusione siano di massima ammessi come veri i fatti addotti dall'attore:
non altrimenti che in qualsiasi altra causa, la parte che intende dedurre un
diritto da una circostanza di fatto da lei asserita o chiede il riconoscimento
di un diritto deve infatti fornire la prova (Rep. 1989 pag. 148). Siccome la
preclusione del convenuto a presentare la risposta di causa non esonera
l'attore dall'obbligo di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un
alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), AP 1 è di principio autorizzato a
fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di
fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata). Per contro, per
quanto si dirà in dettaglio al considerando seguente, egli non può presentare
in questa sede le (molte) allegazioni di fatto già formulate con la risposta
tardiva per eccepire le (pretese) carenze esecutive del mandato, non rilevabili
d'ufficio.
3.
L’attività svolta
dallo studio legale dell'attore è indubbiamente stata effettuata nell’ambito di
un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1).
Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la
remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza
dell’asserito mandato – in concreto pacifica - nonché la congruità della sua
pretesa (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171 e 30 gennaio 2007 inc. n.
12.2005.217
in: RtiD II-2007 42c pag. 736). Egli deve inoltre pure dimostrare
il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita
corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il
mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un
comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente
accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è
rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato
adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il
mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della
prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione
processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente
e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle
bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario
l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento
del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492
e 494 ad art. 394 CO). È quanto si verifica anche nella fattispecie. Come
giustamente rilevato dal Pretore, l'attività svolta dallo studio legale
dell'attore, oltre a essere stata confermata dalla teste __________, risulta
ampiamente documentata e dettagliata. Il legale attore ha infatti versato agli
atti gli incarti delle varie pratiche (doc. E-G) svolte dal suo studio legale e
ha prodotto il dettaglio delle note di onorario (doc. L-O). Da tutti questi
elementi probatori emerge pure inequivocabilmente che il convenuto, con cui
l'attore discuteva all'occorrenza le possibilità di successo di eventuali
ricorsi (ad esempio doc. F/261) e al quale sottoponeva preliminarmente per
esame i progetti (v. ad esempio doc. E/117), era sempre e regolarmente tenuto
al corrente degli sviluppi. Non traspare inoltre – come rileva ancora a ragione
l'attore nelle sue osservazioni all'appello - che durante lo svolgimento del
mandato il convenuto abbia sollevato censure di rilievo in merito
all'esecuzione degli incarichi. Spetterebbe pertanto al convenuto dimostrare la
carente esecuzione del mandato. Sennonché, a causa della sua preclusione, egli
non può invocare né tanto meno dimostrare i fatti – peraltro ampiamente
contraddetti dalla documentazione in atti (così segnatamente in relazione alla
pretesa presentazione dell'atto di risposta da parte del precedente
patrocinatore nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che
non trova riscontro oggettivo [v. doc. E/117, 125 e 133], come pure alla
asserita negligenza nella procedura di opposizione AI che in realtà ha permesso
di correggere un errore di calcolo della rendita commesso dall'amministrazione
[v. doc. F/96 e 98]) – posti a fondamento della sua eccezione di carente esecuzione
del mandato. Eccezione che peraltro, preme sottolineare, appare meramente
strumentale. Difatti, la stessa dichiarazione di revoca dei mandati del 22
maggio 2006 – rilasciata in seguito alla ricezione delle note professionali
intermedie dell'11 maggio 2006 e soli tre giorni dopo avere dato il suo
nullaosta all'allegato di appello nella procedura matrimoniale (v. doc. E/7) –
non contiene il benché minimo accenno a una conduzione negligente delle
pratiche, il mandante essendosi con essa limitato a segnalare di voler
procedere direttamente alla tutela dei suoi interessi (v. doc. H).
4.
Per quanto è invece
della – contestata – congruità della pretesa, l'avvocato è in particolare
tenuto a provare che l’onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo
concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è
giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in
base alle circostanze. Pacifico il carattere oneroso delle prestazioni in
esame, eseguite a titolo professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF 135 III 259
consid. 2.1), si tratta di stabilire quali siano i criteri determinanti per la
loro remunerazione.
4.1
Evidente e
incontestata è l'applicabilità della TOA sotto il profilo temporale.
Quest'ultima è infatti stata formalmente abrogata solo dal 1° gennaio 2008
(cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli avvocati del
27.
ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU 66/2007 pag.
756) e di principio risulta pertanto applicabile alla fattispecie, dato che le
pratiche che hanno dato luogo alla contestata remunerazione si sono concluse, o
meglio sono state revocate, prima di tale data (cfr. per analogia II CCA 5
aprile 2001 inc. n. 12.2008.171). L'appellante contesta per contro la
motivazione con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato conformi alla
TOA le note di onorario dell'attore. Rileva l'assenza di spiegazione sui
parametri utilizzati e ritiene eccessivi gli importi riconosciuti.
4.2
Pena la loro nullità,
le sentenze devono in particolare contenere l'esposizione dei motivi di fatto e
di diritto (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC-TI). Per non incorrere in questa
sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a
dar torto a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma
necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi
sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni
legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 285). Nella fattispecie, seppure ponendosi ai limiti
delle esigenze minime, la motivazione della sentenza pretorile ha comunque
permesso al convenuto – che peraltro non invoca la nullità della sentenza - di
capire perché la petizione è stata accolta e di valutare se fosse il caso di
ricorrere in appello. Egli ha difatti ben colto che il primo giudice, nel
riconoscere interamente la pretesa dell'attore, ha calcolato l'onorario secondo
il dispendio orario e sulla base di un tariffa oraria di fr. 250.-.
4.3
L'appellante non
contesta la scelta del calcolo secondo il dispendio orario – che anzi
sottoscrive vincolando così il collegio giudicante -, bensì censura
l'applicazione della tariffa di fr. 250.-, ritenuta eccessiva, alla procedura matrimoniale
di primo grado e a quella AI e lamenta inoltre la mancata riduzione
dell'onorario per la procedura matrimoniale di appello. Incontestato è per
contro l'onorario della pratica di risarcimento "__________" (fr.
1'087.85; doc. N) che non può quindi essere riesaminato.
Il convenuto osserva in
primo luogo che la procedura relativa alle misure a tutela dell'unione
coniugale così come quella relativa alla richiesta di (una maggiore) rendita AI
sarebbero cause a valore indeterminato che andrebbero remunerate, in assenza di
accordo contrario, secondo la tariffa oraria minima prevista dall'art. 10 TOA
che era di fr. 150.-, rispettivamente, che era compresa, per ogni conferenza o
lettera al cliente o nel suo interesse, tra fr. 30.- e fr. 50.-. A prescindere
dalla (dubbia) pertinenza della tesi ricorsuale circa la natura delle cause in
esame, l'appellante non si avvede che i valori indicati dalla TOA (del 7
dicembre 1984) sono in realtà stati rivalutati nel tempo dall'allora competente
Consiglio di moderazione il quale già nel 2001 in relazione a procedure civilistiche di carattere non pecuniario - cui tornava applicabile
l'art. 10 TOA - riteneva consona alla relativa semplicità del mandato una
tariffa oraria di fr. 250.- (v. BOA n. 22 pag. 38 seg.; cfr. pure II CCA 31
luglio 2002 inc. n. 12.2001.174). Ne segue che l'onorario riconosciuto dal
Pretore – e quindi anche il saldo di fr. 1'090.45 - può essere confermato
quanto meno per la procedura di misure a tutela dell'unione coniugale di primo
grado. L'appello appare invece fondato nella misura in cui contesta l'onorario
per la procedura (matrimoniale) di secondo grado che è stato acriticamente
ripreso dal giudice di prime cure senza considerare che per questi casi l'art.
17.
TOA prescriveva effettivamente, come osserva l'appellante, una remunerazione
variante tra il 20% e il 70% dell'onorario di base. In assenza di elementi che
permettano di ritenere che il tempo effettivamente impiegato dal legale sia
stato minore a quello esposto o che un avvocato diligente avrebbe necessitato
di meno tempo per la gestione di una pratica analoga – comprendente, oltre a
vari colloqui, la preparazione e la redazione di un atto di appello di 14
pagine con istanza di effetto sospensivo e di ammissione all'assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio -, è possibile riconoscere per questa
procedura un dispendio di 14 ore e 15 minuti (855 minuti [doc. O]). Lo stralcio
di 110 minuti per la posizione "esame incarto (ricerca
giurisprudenza)" registrata il 12 maggio 2006 dopo la ricezione della
sentenza 8 maggio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città non
si giustifica per contro per il motivo - addotto dall'appellante - che il
legale avrebbe già dovuto conoscere sia l'incarto sia la giurisprudenza. Non
dovendosi occupare della sola pratica del convenuto e dovendo dapprima valutare
i margini per un eventuale ricorso, ben poteva e doveva infatti il
patrocinatore procedere a questo (contenuto) esame preliminare. Tenuto inoltre
conto della situazione sociale ed economica delle parti in quella causa come
pure della complessità non eccessiva della pratica, si può stabilire al 30% la
percentuale dell'onorario dovuto per la procedura matrimoniale di appello, con
la conseguenza che l'attore può rivendicare a questo titolo fr. 1'068.75 ([250
: 60 x 855] x 30%) oltre alle incontestate spese (fr. 444.-) e all'IVA (7.6% su
1'512.75), per un totale di fr. 1'627.70.
Pure in parte fondato
risulta il gravame nella misura in cui è diretto contro la determinazione
dell'onorario nella procedura AI. Sebbene, anche per quanto detto in
precedenza, l'appellante non possa pretendere una tariffa oraria di fr. 150.-,
la richiesta di riduzione si giustifica (parzialmente) perché per le procedure
in materia di assicurazioni sociali, cui non si applica la TOA, la retribuzione
del patrocinatore si valuta in base al diritto federale (v. BOA n. 19 pag. 18;
cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 3 maggio 2006
inc. n. 32.2005.127) e la giurisprudenza del Tribunale federale ha riconosciuto
in tale ambito un compenso orario di fr. 200.- (DTF 131 V 153 consid. 7,
confermata in 9C_991/2008 del 18 maggio 2009). La nota professionale dell'11
maggio 2001 deve dunque essere adeguata di conseguenza. Non essendovi per
contro valido motivo per ridurre il totale delle ore conteggiate (17 ore e 15
minuti, pari a 1035 minuti [doc. M]), l'attore vanta un onorario di fr. 3'450.-
(200 : 60 x 1035) che aggiunto alle incontestate spese (fr. 1'124.-) e all'IVA
(7.6% su 4'574) si traduce in una pretesa di fr. 4'921.60.
5.
L'appello è pertanto
parzialmente accolto, nel senso che il convenuto è condannato a pagare
l'importo di fr. 8'727.60 (fr. 1'087.85 [doc. N] + fr. 1'090.45 [doc. O, tenuto
conto degli acconti versati di fr. 7'000.-] + fr. 1'627.70 + fr. 4'921.60)
oltre interessi al 5% dalla data di prima interpellazione, ovvero dal 3 luglio
2006.
(doc. P, Q, R) su fr. 7'099.90 e dal 13 settembre 2006 (doc. S) su fr.
1'627.70, anziché quello di fr. 12'338.95 stabilito dal primo giudice. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi sono ripartite tra
le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC-TI), ritenuto che
per la procedura d’appello le stesse sono calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 9'338.95.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 22 settembre
2010.
di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
impugnata è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
1.1
Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1'importo di fr. 8'727.60 oltre
interessi al 5% dal 3 luglio 2006 su fr. 7'099.90 e dal 13 settmbre 2006 su fr.
1'627.70 e spese esecutive per fr. 100.-.
1.2
È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, nella misura
indicata al punto 1.1.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, già
anticipate da AO 1, sono poste a carico di quest'ultimo per 3/10 e a carico di AP
1.
per 7/10 che rifonderà alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità.
3.
(Invariato)
II. Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.—
b) spese fr.
50.
--
Totale fr.
400.
--
sono posti a carico
dell'appellante nella misura di 8/13 e dell’appellato in ragione di 5/13, al
quale l'appellante verserà fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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