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Decisione

12.2010.180

Mandato, mercede di avvocato, diritti di parte preclusa in causa, congruità di onorario richiesto dal legale

16 agosto 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 ha conferito diverse

procure allo studio legale dell'avv. AO 1 affinché lo rappresentasse in una

procedura di misure a protezione dell’unione coniugale (procure del 18 agosto

2005 per il processo di primo grado [doc. A] e del 19 maggio 2006 per quello di

appello [doc. D]), in un'altra di opposizione davanti all'Ufficio assicurazione

invalidità (procura del 18 agosto 2005; doc. B) e in una vertenza relativa a

una richiesta di risarcimento per problemi emersi dopo un'operazione chirurgica

da lui subita nel gennaio 2002 (procura del 24 ottobre 2005 [doc. C]). L'11

maggio 2006 l'avv. AO 1 ha trasmesso a AP 1 tre note professionali intermedie:

una di fr. 8'090.45 (con un saldo poi rimasto scoperto di fr. 1'090.45 in considerazione dell'anticipo di fr. 2'000.- [doc. L] e di un versamento successivo di fr.

5'000.- [petizione, pag. 7]) per la pratica matrimoniale (fascicolo __________;

doc. E), una di fr. 5'836.20 per la pratica AI (doc. M; fascicolo __________ /AI

[doc. F]) e una di fr. 1'087.85 per la vertenza di risarcimento (doc. N;

fascicolo __________ [doc. G]). Con scritto 22 maggio 2006 AP 1 ha revocato

tutti i mandati e ha chiesto di fargli pervenire i relativi conteggi (doc. H).

Il 3 luglio 2006 il legale ha inviato una nota professionale finale di fr.

4'324.45 per la pratica matrimoniale di appello (doc. O), sollecitando nel

contempo il pagamento delle note intermedie dell'11 maggio precedente (doc. P,

Q, R).

B. In assenza di

riscontro (v. doc. S e T), con petizione 30 maggio 2008 l'avv. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona al

fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi

al 5% dal 12 giugno 2006 su fr. 8'014.50 e dal 4 agosto 2006 su fr. 4'324.45 e

spese esecutive nonché, in tale misura, il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno (doc. U).

Il convenuto ha presentato tardivamente l’allegato di risposta ed è pertanto

rimasto precluso (v. II CCA 30 settembre 2009 inc. n. 12.2008.230). Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi

al contenuto delle rispettive conclusioni.

C. Con sentenza 1°

settembre 2010 il Pretore ha sostanziamente accolto la petizione e ha posto la

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- a carico del convenuto

obbligandolo inoltre a rifondere all'attore fr. 500.- a titolo di ripetibili.

Ritenendo – sulla scorta dei documenti agli atti come pure dell'audizione della

segretaria __________, capo cancelleria – comprovata e conforme alla Tariffa

dell'ordine degli avvocati (TOA), all'epoca ancora applicabile, l'attività

svolta dall'attore e dai suoi collaboratori, il primo giudice ha condannato il

convenuto al pagamento dell'importo rivendicato, riconoscendo gli interessi di

mora del 5% dalla data di prima interpellazione, ossia dal 3 luglio 2006 (v.

doc. P, Q, R) su fr. 8'014.50 e dal 13 settembre 2006 (v. doc. S) su fr.

4'324.45.

D. Con l'appello 22

settembre 2010 il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'000.- oltre interessi al 5%

dal 3 luglio 2006 su fr. 2'000.- e dal 13 settembre 2006 su fr. 1'000.-. Egli

eccepisce tutta una serie di errori e mancanze nel lavoro svolto dallo studio

legale dell'attore che troverebbero conferma nei documenti versati agli atti

sebbene non siano stati considerati dal primo giudice. Tenuto conto delle

negligenze rimproverate, l'appellante ritiene sproporzionato l'onorario

preteso. In particolare respinge integralmente la richiesta di pagamento per la

pratica AI nella quale l'attore avrebbe malamente redatto l'opposizione e

avrebbe fatto scadere infruttuoso il temine di ricorso. Con riferimento alla

procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, il convenuto eccepisce

ugualmente la cattiva esecuzione del mandato e chiede di ridurre la nota sia

per la procedura di primo grado sia per quella di appello. Censura inoltre la

mancata esecuzione di alcune prestazioni fatturate (come per la risposta di

causa che sarebbe stata preparata dal patrocinatore precedente) e rimprovera al

Pretore di non avere esaminato la documentazione agli atti, tutelando persino

la fatturazione per prestazioni inutili (quale l'istanza di ammissione

all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio). Infine contesta le

modalità di applicazione della TOA da parte del primo giudice, al quale

rimprovera di non avere spiegato i parametri utilizzati. Per l’errata

applicazione della TOA chiede una riduzione di almeno il 35% degli onorari.

Delle osservazioni 28

ottobre 2010 con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,

sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1

e 405 cpv. 1 CPC).

2.

La giurisprudenza

cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di appellare per

dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito

di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Tuttavia, il convenuto contumace non può – in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni –

avvalersi di contestazioni non sollevate (validamente) in prima istanza e non

rilevabili d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre

2006.

inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Ciò non significa però che con

la preclusione siano di massima ammessi come veri i fatti addotti dall'attore:

non altrimenti che in qualsiasi altra causa, la parte che intende dedurre un

diritto da una circostanza di fatto da lei asserita o chiede il riconoscimento

di un diritto deve infatti fornire la prova (Rep. 1989 pag. 148). Siccome la

preclusione del convenuto a presentare la risposta di causa non esonera

l'attore dall'obbligo di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un

alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), AP 1 è di principio autorizzato a

fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di

fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata). Per contro, per

quanto si dirà in dettaglio al considerando seguente, egli non può presentare

in questa sede le (molte) allegazioni di fatto già formulate con la risposta

tardiva per eccepire le (pretese) carenze esecutive del mandato, non rilevabili

d'ufficio.

3.

L’attività svolta

dallo studio legale dell'attore è indubbiamente stata effettuata nell’ambito di

un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1).

Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la

remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza

dell’asserito mandato – in concreto pacifica - nonché la congruità della sua

pretesa (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171 e 30 gennaio 2007 inc. n.

12.2005.217

in: RtiD II-2007 42c pag. 736). Egli deve inoltre pure dimostrare

il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita

corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il

mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un

comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente

accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è

rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato

adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il

mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della

prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione

processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente

e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle

bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario

l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento

del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492

e 494 ad art. 394 CO). È quanto si verifica anche nella fattispecie. Come

giustamente rilevato dal Pretore, l'attività svolta dallo studio legale

dell'attore, oltre a essere stata confermata dalla teste __________, risulta

ampiamente documentata e dettagliata. Il legale attore ha infatti versato agli

atti gli incarti delle varie pratiche (doc. E-G) svolte dal suo studio legale e

ha prodotto il dettaglio delle note di onorario (doc. L-O). Da tutti questi

elementi probatori emerge pure inequivocabilmente che il convenuto, con cui

l'attore discuteva all'occorrenza le possibilità di successo di eventuali

ricorsi (ad esempio doc. F/261) e al quale sottoponeva preliminarmente per

esame i progetti (v. ad esempio doc. E/117), era sempre e regolarmente tenuto

al corrente degli sviluppi. Non traspare inoltre – come rileva ancora a ragione

l'attore nelle sue osservazioni all'appello - che durante lo svolgimento del

mandato il convenuto abbia sollevato censure di rilievo in merito

all'esecuzione degli incarichi. Spetterebbe pertanto al convenuto dimostrare la

carente esecuzione del mandato. Sennonché, a causa della sua preclusione, egli

non può invocare né tanto meno dimostrare i fatti – peraltro ampiamente

contraddetti dalla documentazione in atti (così segnatamente in relazione alla

pretesa presentazione dell'atto di risposta da parte del precedente

patrocinatore nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che

non trova riscontro oggettivo [v. doc. E/117, 125 e 133], come pure alla

asserita negligenza nella procedura di opposizione AI che in realtà ha permesso

di correggere un errore di calcolo della rendita commesso dall'amministrazione

[v. doc. F/96 e 98]) – posti a fondamento della sua eccezione di carente esecuzione

del mandato. Eccezione che peraltro, preme sottolineare, appare meramente

strumentale. Difatti, la stessa dichiarazione di revoca dei mandati del 22

maggio 2006 – rilasciata in seguito alla ricezione delle note professionali

intermedie dell'11 maggio 2006 e soli tre giorni dopo avere dato il suo

nullaosta all'allegato di appello nella procedura matrimoniale (v. doc. E/7) –

non contiene il benché minimo accenno a una conduzione negligente delle

pratiche, il mandante essendosi con essa limitato a segnalare di voler

procedere direttamente alla tutela dei suoi interessi (v. doc. H).

4.

Per quanto è invece

della – contestata – congruità della pretesa, l'avvocato è in particolare

tenuto a provare che l’onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo

concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è

giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in

base alle circostanze. Pacifico il carattere oneroso delle prestazioni in

esame, eseguite a titolo professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF 135 III 259

consid. 2.1), si tratta di stabilire quali siano i criteri determinanti per la

loro remunerazione.

4.1

Evidente e

incontestata è l'applicabilità della TOA sotto il profilo temporale.

Quest'ultima è infatti stata formalmente abrogata solo dal 1° gennaio 2008

(cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli avvocati del

27.

ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU 66/2007 pag.

756) e di principio risulta pertanto applicabile alla fattispecie, dato che le

pratiche che hanno dato luogo alla contestata remunerazione si sono concluse, o

meglio sono state revocate, prima di tale data (cfr. per analogia II CCA 5

aprile 2001 inc. n. 12.2008.171). L'appellante contesta per contro la

motivazione con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato conformi alla

TOA le note di onorario dell'attore. Rileva l'assenza di spiegazione sui

parametri utilizzati e ritiene eccessivi gli importi riconosciuti.

4.2

Pena la loro nullità,

le sentenze devono in particolare contenere l'esposizione dei motivi di fatto e

di diritto (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC-TI). Per non incorrere in questa

sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a

dar torto a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma

necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi

sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni

legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 ad art. 285). Nella fattispecie, seppure ponendosi ai limiti

delle esigenze minime, la motivazione della sentenza pretorile ha comunque

permesso al convenuto – che peraltro non invoca la nullità della sentenza - di

capire perché la petizione è stata accolta e di valutare se fosse il caso di

ricorrere in appello. Egli ha difatti ben colto che il primo giudice, nel

riconoscere interamente la pretesa dell'attore, ha calcolato l'onorario secondo

il dispendio orario e sulla base di un tariffa oraria di fr. 250.-.

4.3

L'appellante non

contesta la scelta del calcolo secondo il dispendio orario – che anzi

sottoscrive vincolando così il collegio giudicante -, bensì censura

l'applicazione della tariffa di fr. 250.-, ritenuta eccessiva, alla procedura matrimoniale

di primo grado e a quella AI e lamenta inoltre la mancata riduzione

dell'onorario per la procedura matrimoniale di appello. Incontestato è per

contro l'onorario della pratica di risarcimento "__________" (fr.

1'087.85; doc. N) che non può quindi essere riesaminato.

Il convenuto osserva in

primo luogo che la procedura relativa alle misure a tutela dell'unione

coniugale così come quella relativa alla richiesta di (una maggiore) rendita AI

sarebbero cause a valore indeterminato che andrebbero remunerate, in assenza di

accordo contrario, secondo la tariffa oraria minima prevista dall'art. 10 TOA

che era di fr. 150.-, rispettivamente, che era compresa, per ogni conferenza o

lettera al cliente o nel suo interesse, tra fr. 30.- e fr. 50.-. A prescindere

dalla (dubbia) pertinenza della tesi ricorsuale circa la natura delle cause in

esame, l'appellante non si avvede che i valori indicati dalla TOA (del 7

dicembre 1984) sono in realtà stati rivalutati nel tempo dall'allora competente

Consiglio di moderazione il quale già nel 2001 in relazione a procedure civilistiche di carattere non pecuniario - cui tornava applicabile

l'art. 10 TOA - riteneva consona alla relativa semplicità del mandato una

tariffa oraria di fr. 250.- (v. BOA n. 22 pag. 38 seg.; cfr. pure II CCA 31

luglio 2002 inc. n. 12.2001.174). Ne segue che l'onorario riconosciuto dal

Pretore – e quindi anche il saldo di fr. 1'090.45 - può essere confermato

quanto meno per la procedura di misure a tutela dell'unione coniugale di primo

grado. L'appello appare invece fondato nella misura in cui contesta l'onorario

per la procedura (matrimoniale) di secondo grado che è stato acriticamente

ripreso dal giudice di prime cure senza considerare che per questi casi l'art.

17.

TOA prescriveva effettivamente, come osserva l'appellante, una remunerazione

variante tra il 20% e il 70% dell'onorario di base. In assenza di elementi che

permettano di ritenere che il tempo effettivamente impiegato dal legale sia

stato minore a quello esposto o che un avvocato diligente avrebbe necessitato

di meno tempo per la gestione di una pratica analoga – comprendente, oltre a

vari colloqui, la preparazione e la redazione di un atto di appello di 14

pagine con istanza di effetto sospensivo e di ammissione all'assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio -, è possibile riconoscere per questa

procedura un dispendio di 14 ore e 15 minuti (855 minuti [doc. O]). Lo stralcio

di 110 minuti per la posizione "esame incarto (ricerca

giurisprudenza)" registrata il 12 maggio 2006 dopo la ricezione della

sentenza 8 maggio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città non

si giustifica per contro per il motivo - addotto dall'appellante - che il

legale avrebbe già dovuto conoscere sia l'incarto sia la giurisprudenza. Non

dovendosi occupare della sola pratica del convenuto e dovendo dapprima valutare

i margini per un eventuale ricorso, ben poteva e doveva infatti il

patrocinatore procedere a questo (contenuto) esame preliminare. Tenuto inoltre

conto della situazione sociale ed economica delle parti in quella causa come

pure della complessità non eccessiva della pratica, si può stabilire al 30% la

percentuale dell'onorario dovuto per la procedura matrimoniale di appello, con

la conseguenza che l'attore può rivendicare a questo titolo fr. 1'068.75 ([250

: 60 x 855] x 30%) oltre alle incontestate spese (fr. 444.-) e all'IVA (7.6% su

1'512.75), per un totale di fr. 1'627.70.

Pure in parte fondato

risulta il gravame nella misura in cui è diretto contro la determinazione

dell'onorario nella procedura AI. Sebbene, anche per quanto detto in

precedenza, l'appellante non possa pretendere una tariffa oraria di fr. 150.-,

la richiesta di riduzione si giustifica (parzialmente) perché per le procedure

in materia di assicurazioni sociali, cui non si applica la TOA, la retribuzione

del patrocinatore si valuta in base al diritto federale (v. BOA n. 19 pag. 18;

cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 3 maggio 2006

inc. n. 32.2005.127) e la giurisprudenza del Tribunale federale ha riconosciuto

in tale ambito un compenso orario di fr. 200.- (DTF 131 V 153 consid. 7,

confermata in 9C_991/2008 del 18 maggio 2009). La nota professionale dell'11

maggio 2001 deve dunque essere adeguata di conseguenza. Non essendovi per

contro valido motivo per ridurre il totale delle ore conteggiate (17 ore e 15

minuti, pari a 1035 minuti [doc. M]), l'attore vanta un onorario di fr. 3'450.-

(200 : 60 x 1035) che aggiunto alle incontestate spese (fr. 1'124.-) e all'IVA

(7.6% su 4'574) si traduce in una pretesa di fr. 4'921.60.

5.

L'appello è pertanto

parzialmente accolto, nel senso che il convenuto è condannato a pagare

l'importo di fr. 8'727.60 (fr. 1'087.85 [doc. N] + fr. 1'090.45 [doc. O, tenuto

conto degli acconti versati di fr. 7'000.-] + fr. 1'627.70 + fr. 4'921.60)

oltre interessi al 5% dalla data di prima interpellazione, ovvero dal 3 luglio

2006.

(doc. P, Q, R) su fr. 7'099.90 e dal 13 settembre 2006 (doc. S) su fr.

1'627.70, anziché quello di fr. 12'338.95 stabilito dal primo giudice. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi sono ripartite tra

le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC-TI), ritenuto che

per la procedura d’appello le stesse sono calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 9'338.95.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L'appello 22 settembre

2010.

di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

impugnata è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

1.1

Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1'importo di fr. 8'727.60 oltre

interessi al 5% dal 3 luglio 2006 su fr. 7'099.90 e dal 13 settmbre 2006 su fr.

1'627.70 e spese esecutive per fr. 100.-.

1.2

È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, nella misura

indicata al punto 1.1.

2.

La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, già

anticipate da AO 1, sono poste a carico di quest'ultimo per 3/10 e a carico di AP

1.

per 7/10 che rifonderà alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

3.

(Invariato)

II. Gli oneri processuali del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.—

b) spese fr.

50.

--

Totale fr.

400.

--

sono posti a carico

dell'appellante nella misura di 8/13 e dell’appellato in ragione di 5/13, al

quale l'appellante verserà fr. 200.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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