12.2010.181
Architetto - contratto di progettazione - appalto - mercede - prova comparativa
14 agosto 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.181
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, IICCA
Titolo:
Architetto - contratto di progettazione - appalto - mercede - prova comparativa
APPREZZAMENTO
ARCHITETTO
MERCEDE
art. 373 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.181
Lugano
14 agosto 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.356
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 24
maggio 2006 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32'366.30
oltre interessi e spese esecutive di fr. 261.80 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 28 luglio / 6 settembre 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 27 settembre 2010, con cui chiede, previa
assunzione di una prova non ammessa a suo tempo dal Pretore, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 20'716.- più
interessi, spese esecutive ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 4 novembre 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’estate
del 2003 l’arch. AP 1 è stato incaricato da AO 1 di progettare la costruzione
di uno stabile commerciale-residenziale sulle part. n. __________ di __________.
Il 3
novembre 2003 (doc. M) egli ha dapprima trasmesso al committente e proprietario
un progetto di massima e un dossier (doc. I) contenente i dati tecnici, i
calcoli volumetrici e il preventivo di massima, precisando che “come già promesso,
queste prestazioni sono a mio carico e non le verranno fatturate” ed
aggiungendo che “nel caso lei volesse realizzare il progetto, le propongo un
onorario d’architetto del 7% + IVA sulla cifra di liquidazione” per una
serie di prestazioni previste dalle norme SIA puntualmente indicate. Il 26
novembre 2003 (doc. N) gli ha poi inviato la relazione tecnica, a cui ha
allegato anche un preventivo di massima aggiornato. Il 2 febbraio (doc. O) e il
23 marzo 2004 (doc. P) gli ha quindi consegnato una variante al progetto rispettivamente
un altro dossier (doc. Q) contenente una nuova relazione tecnica, un preventivo
di costo allestito dall’impresa I__________ SA e un nuovo preventivo di
massima.
2. L’11
aprile 2005 (doc. R), rilevando che il fatto che l’incarico della progettazione
fosse stato nel frattempo conferito all’arch. __________ rendeva nulla la sua
promessa “di non fatturare le … prestazioni eseguite a tal punto … se per
qualche motivo non si potesse realizzare il progetto e la costruzione”, l’arch.
AP 1 ha inviato a AO 1 la fattura per le sue prestazioni professionali, di
complessivi fr. 32'366.30: la stessa, calcolata sulla base del 7% del costo di
costruzione di fr. 1'719'000.- indicato a suo tempo da I__________ SA,
comprendeva l’onorario per le prestazioni eseguite secondo la tabella SIA (fatturabili
al 25%: fr. 30'000.- arrotondati; e meglio: art. 4.1 progetto di massima -
variante 1+2: 9%, art. 4.2.1 stima dei costi + termini: 6%, art. 4.2.5
preventivo dettagliato: 7%, art. 4.3.2 procedura per il calcolo dell’offerta
“chiavi in mano” di I__________ SA: 3%), l’IVA del 7.6% su quell’importo (fr.
2'280.-), nonché le spese d’ufficio (eliografie fr. 32.30, fotocopie e diversi
fr. 54.-).
Alla
lettera 23 maggio 2005 (doc. 3) con cui il committente rifiutava ogni pagamento
ritenendo che tutte le prestazioni fornite a suo favore fossero gratuite, il 30
maggio 2005 (doc. T) l’architetto ha obiettato di essere stato “d’accordo
con Lei, di eseguire la fase preliminare, ossia il progetto di massima, il
calcolo volumetrico e il preventivo di massima per intanto a [sue] spese, e di rinunciare al pagamento di queste prestazioni nel caso
che per questioni finanziarie Lei non potesse costruire”, ribadendo con ciò la correttezza della fattura esposta.
3. Con
la petizione in rassegna l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1, al fine di ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 32'366.30 oltre interessi e spese esecutive di fr.
261.80 (spese fr. 100.- e tassa d’incasso fr. 161.80) nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano
(doc. V), auspicando in sostanza l’integrale riconoscimento della fattura di
cui al doc. R. Egli ritiene che il fatto che la controparte non avesse
rispettato il patto di conferirgli l’incarico di progettazione definitiva,
assegnato ad altri, oltre al pagamento delle prestazioni svolte dopo il 3 novembre
2003 - pacificamente da retribuire - lo legittimava a pretendere anche
l’onorario per quanto svolto prima di quella data, tanto più che i suoi
progetti erano poi stati utilizzati in occasione della successiva realizzazione
dello stabile.
Il
convenuto si è opposto alla petizione, ribadendo che in base agli accordi
intercorsi le prestazioni svolte dall’attore dovevano essere gratuite, a meno
che si fosse poi giunti alla realizzazione del progetto, e negando di aver mai
utilizzato i suoi piani nella fase realizzativa. Egli ha pure contestato
l’entità delle somme richieste, osservando che le fasi svolte dall’attore si
limitavano al massimo alle attività previste dall’art. 4.1 della tariffa SIA, a
suo dire però gratuite, e rilevando che le altre posizioni fatturate erano
inesistenti (quelle relative alle fasi dell’art. 4.2) oppure erano state
inserite in voci errate (quelle dell’art. 4.3) quando in realtà facevano parte delle
pratiche preliminari.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure ha preso atto che l’attore aveva ammesso nei suoi scritti (doc. M, T
e U) il carattere gratuito delle prestazioni da lui svolte prima del 3 novembre
2003, che dunque non dovevano essere pagate. Quanto alle prestazioni da lui
eseguite dopo quella data, egli, interpretando in base al principio
dell’affidamento le lettere di cui ai doc. M, R e T, ne ha dedotto che il
convenuto poteva ragionevolmente intendere che le stesse sarebbero state da
remunerare solo nel caso in cui il progetto dell’attore fosse poi stato
effettivamente realizzato con la costruzione dello stabile così progettato, ciò
che non era però avvenuto, la banca interpellata non essendo stata disposta a
finanziarlo. La petizione sarebbe comunque stata da respingere anche se le
prestazioni eseguite dopo il 3 novembre 2003 fossero state da retribuire:
l’attore non aveva in effetti provato quali delle prestazioni fatturate erano
state eseguite dopo quella data e l’entità delle stesse, nonché l’applicabilità
(non presunta) delle norme SIA e la correttezza dei parametri di calcolo
utilizzati per quantificare la sua pretesa. Egli si è infine dichiarato
incompetente a decidere sulla violazione del diritto d’autore dell’attore imputata
al convenuto per averne usato i piani.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore, previa assunzione del teste arch. C__________
__________ non ammessa a suo tempo dal Pretore, chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 20'716.- più
interessi, spese esecutive di fr. 261.80 ed accessori. Egli censura
innanzitutto l’interpretazione pretorile secondo cui le prestazioni da lui eseguite
dopo il 3 novembre 2003 sarebbero gratuite solo a una determinata condizione,
evidenziando per altro che quest’ultima (ossia l’impossibilità di realizzare il
progetto e la costruzione) era venuta meno a seguito dell’effettiva edificazione
dello stabile rispettivamente il suo adempimento era stato impedito dallo
stesso convenuto in urto con la buona fede. Aggiunge di aver senz’altro dimostrato
quali delle prestazioni oggetto della sua fatturazione erano state eseguite
dopo quella data, l’entità delle stesse e l’applicabilità delle norme SIA. Ed osserva
che l’ammontare delle sue pretese nemmeno era stato contestato dalla
controparte. Cionondimeno, ritenuto che la gratuità del progetto di massima
stabilita dal Pretore per le prestazioni svolte prima del 3 novembre 2003
imponeva di dedurre “la percentuale del 9% relativa al progetto di massima”, ha
in definitiva limitato le sue pretese alle prestazioni svolte agli art. 4.2
(stima dei costi e dei termini: 6%, preventivo dettagliato: 7%) e 4.3
(procedura per il calcolo dell’offerta “chiavi in mano” di I__________ SA: 3%),
per un onorario di fr. 19'252.80, oltre all’IVA di fr. 1'463.20.
6. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Passando
ad esaminare il merito, va innanzitutto precisato che il rapporto contrattuale
venuto in essere tra le parti è senz’altro retto dalle norme sul contratto di
appalto (art. 363 segg. CO). In effetti, allorché l’architetto viene incaricato
di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di un’opera, come
l’allestimento di piani e progetti - senza che debba occuparsi delle delibere o
della direzione dei lavori - si perfeziona un contratto di progettazione (“Planungsvertrag”),
che per l’appunto soggiace alle norme del contratto di appalto (DTF 127
II 543, 119 II 428, 119 II 45, 114 II 53; SJ 2000 485; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 49 seg.; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 180 e 322 segg. ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31 ad art. 394 CO; II CCA 10 maggio 1996 inc. n. 12.95.321,
4 novembre 1998 inc. n. 12.98.62, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.27, 20 giugno
2006 inc. n. 12.2005.77, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9). Vista la tipologia
delle censure d’appello, nella fattispecie la qualifica del contratto non ha
per altro influenza sull’esito della causa.
9. Con
la prima censura d’appello l’attore ritiene erroneo l’assunto pretorile secondo
cui dai doc. M, R e T il convenuto poteva in buona fede intendere che le
prestazioni eseguite dall’attore dopo il 3 novembre 2003 sarebbero state da
remunerare solo nel caso in cui il progetto fosse poi stato effettivamente
realizzato come progettato, ciò che non era però avvenuto. A suo dire, quegli
stessi documenti, specificando la gratuità delle prestazioni relative al
progetto di massima, al calcolo volumetrico e al preventivo di massima (doc.
M), la gratuità delle prestazioni eseguite “a tal punto” (doc. R)
rispettivamente la sua rinuncia al pagamento di “queste” prestazioni (riferite
ancora al progetto di massima, al calcolo volumetrico e al preventivo di
massima, doc. T), in realtà già dimostravano il carattere oneroso di quelle
prestazioni, tanto più che la presunta condizione per la loro gratuità (ossia
l’impossibilità di realizzare il progetto e la costruzione) era venuta meno a
seguito della successiva edificazione dello stabile rispettivamente il suo
adempimento era stato impedito in mala fede dallo stesso convenuto. Non è così.
9.1 L’attore
non può essere seguito laddove afferma che i doc. M, R e T dimostrerebbero già
di per sé il carattere oneroso delle prestazioni da lui eseguite dopo il 3
novembre 2003.
Il fatto
che nel doc. M, redatto quella stessa data, egli abbia rammentato che le
prestazioni relative al progetto di massima, al calcolo volumetrico e al
preventivo di massima - per altro le uniche sino ad allora effettuate - rimanevano
a suo carico, non significa in effetti ancora che le eventuali prestazioni
effettuate in seguito sarebbero state da retribuire, ciò valendo semmai solo se
il convenuto avesse voluto passare alla fase realizzativa. Quanto agli altri
due documenti menzionati, gli stessi non possono essere considerati decisivi per
la questione già per il fatto che erano stati da lui allestiti in epoca
sospetta, proprio per suffragare il buon fondamento della fattura, il doc. T essendo
per altro stato redatto proprio in risposta ad uno scritto di contestazione
della controparte (doc. 3): oltretutto dal doc. R, che non fa riferimento ad
alcuna data, nemmeno si evince che le prestazioni da non retribuire siccome
eseguite “a tal punto” sarebbero quelle successive al 3 novembre 2003.
9.2 Ma
nemmeno può essere condivisa la tesi dell’attore secondo cui la condizione per la
gratuità di quelle prestazioni risultante da quei tre documenti, ossia
l’impossibilità di realizzare il progetto e la costruzione per qualche motivo
(doc. R) segnatamente per questioni finanziarie (doc. T), sarebbe in ogni caso venuta
meno a seguito dell’edificazione dello stabile, rispettivamente il suo
adempimento era stato impedito in mala fede dal convenuto.
9.2.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto stato provato che il progetto
alla base dello stabile poi edificato tramite l’arch. A__________ __________ si
fondasse su quello allestito dall’attore, di cui quanto realizzato costituirebbe
la semplice continuazione (cfr. anzi teste arch. A__________ __________ p. 2).
Fatti
I due progetti sono in effetti del tutto diversi (cfr. doc. 2 con il doc. O).
E
oltretutto il Pretore ha senz’altro ragione laddove sostiene che il progetto
dell’attore, sia quello originario sia quello oggetto della variante, non era
stato ritenuto realizzabile per motivi finanziari, in quanto la banca
interpellata dal convenuto ne aveva rifiutato il finanziamento (testi __________
p. 1 __________ p. 1), poco importando poi se il progetto dell’arch. A__________
__________, che prevedeva persino un costo maggiore (ma d’altro canto comportava
anche superfici e soprattutto ricavi maggiori, cfr. doc. II° rich.), abbia
invece potuto beneficiare dei necessari finanziamenti e sia con ciò poi stato
realizzato.
9.2.2 Nuova
e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) è per contro l’altra
tesi dell’attore, fondata su fatti mai addotti in precedenza, secondo cui l’adempimento
della condizione di cui si è detto, ovvero la realizzazione del progetto
dell’attore, sarebbe stato impedito in mala fede dal convenuto, che si era
impuntato a volere determinati contenuti progettuali.
10. Ma, a
prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe comunque dovuto essere
respinta anche per un altro motivo. Dagli atti di causa si evince in effetti
che in base agli accordi contrattuali l’attore avrebbe dovuto assumersi le
spese relative all’intera fase del progetto di massima o del cosiddetto
“progetto preliminare”, cioè della fase di cui all’art. 4.1 delle norme SIA 102:
lo ha da una parte esplicitamente sostenuto lo stesso attore negli allegati di
causa (petizione p. 3, conclusioni p. 2, appello p. 4); e dall’altra egli lo ha
implicitamente riconosciuto, e contrario, nei doc. T e U, dove ha
dichiarato che le prestazioni (svolte successivamente al 3 novembre 2003) relative
alla relazione tecnica dettagliata e al preventivo dettagliato per l’offerta
“chiavi in mano” erano invece da retribuire proprio siccome esulanti dalla fase
preliminare rispettivamente dal progetto di massima e rientranti nella fase
dell’art. 4.2; tanto più che, sempre a suo dire, l’attore era stato incaricato di
allestire un progetto preliminare gratuito proprio in quanto il convenuto non
era ancora riuscito ad assicurarsi un finanziamento bancario (petizione p. 3, replica
p. 4, conclusioni p. 2; cfr. pure doc. T), il cui ottenimento costituiva dunque
la premessa indispensabile per il futuro conferimento di un mandato oneroso. Sennonché,
è incontestabile che tutte le prestazioni da lui svolte e fatturate nel doc. R,
specialmente quelle eseguite dopo il 3 novembre 2003, rientravano per l’appunto
nella fase del progetto di massima, ossia quella di cui all’art. 4.1 della
norma SIA 102, e dovevano con ciò essere gratuite in base agli accordi
contrattuali: l’allestimento della relazione tecnica al progetto di massima e
di un preventivo di massima aggiornato (doc. N) fa in effetti parte delle
prestazioni di base o supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (relazione tecnica
sintetica / relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente delle
prestazioni di base dell’art. 4.1.4 la seconda (stima sommaria dei costi, cfr.
doc. CC); l’allestimento della variante al progetto con una nuova relazione
tecnica, un preventivo di costo allestito dall’impresa I__________ SA e un
nuovo preventivo di massima (doc. O, P e Q) è invece compreso nelle prestazioni
supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (elaborazione di varianti secondo
esigenze o dati sostanzialmente diversi, cfr. doc. CC), nelle prestazioni di
base o supplementari dell’art. 4.1.3 la seconda (relazione tecnica sintetica /
relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente nelle prestazioni di
base o supplementari dell’art. 4.1.4 le ultime due (stima sommaria dei costi /
stima sommaria e confronto dei costi di costruzione delle varianti, cfr. doc.
CC; sulla natura dell’offerta allestita da I__________ SA cfr. pure il prossimo
considerando). È in ogni caso escluso che quelle sue prestazioni riguardino la
fase dell’art. 4.2, che presuppone la decisione del committente di proseguire con
la progettazione a seguito della fattibilità finanziaria dell’operazione, in
concreto non ancora data, o ancora la fase dell’art. 4.3, che presuppone addirittura
l’esistenza di un progetto definitivo.
11. Ma se
anche così non fosse, l’appello dovrebbe in ogni caso essere respinto in
considerazione della riduzione delle pretese effettuata dall’attore in questa
sede. Come si è detto, egli, ammettendo di non poter vantare alcunché per le
prestazioni relative all’art. 4.1 della norma SIA 102 e rinunciando alle stesse
(9%), si è di fatto ora limitato a chiedere il riconoscimento delle prestazioni
da lui asseritamente svolte secondo l’art. 4.2 (stima dei costi e dei termini:
6%, preventivo dettagliato: 7%) e 4.3 (procedura per il calcolo dell’offerta
“chiavi in mano” di I__________ SA: 3%). Sennonché, si è appena visto che le
prestazioni da lui svolte (doc. N, O, P e Q) non riguardano affatto la fase
degli art. 4.2 e 4.3 (in particolare quanto allestito da I__________ SA non
costituisce un’offerta “chiavi in mano” ma è un semplice “preventivo di costo”,
cfr. doc. Q), di modo che egli non può pretendere il riconoscimento delle
percentuali da lui esposte.
12. Ne
discende, a conferma della sentenza pretorile, la reiezione dell’appello, senza
che sia necessario provvedere all’auspicata assunzione del teste arch. C__________
__________, testimonianza che, avendo per oggetto il contratto da lui concluso
in precedenza con il convenuto in una situazione al massimo analoga (cfr. doc.
4) e non invece il contratto poi stipulato tra le parti qui in lite, vista la
valenza tutt’al più indiziaria di una prova comparativa come quella in
questione (cfr. DTF 129 III 664 consid. 3.3; TF 7 giugno 2004 5P.67/2004
consid. 6.4; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 60 e 86 e n. 181 ad art. 90; Trezzini,
Commentario CPC, p. 730 seg.) nemmeno era rilevante per l’esito della causa
(art. 322 lett. b CPC/TI), tanto più che l’assunzione di nuovi testimoni è di
principio inammissibile in questa sede (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 13 ad art. 322; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40, 3 maggio 2011
inc. n. 12.2010.239).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 20'716.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 settembre 2010 dell’AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
750.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster