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Decisione

12.2010.181

Architetto - contratto di progettazione - appalto - mercede - prova comparativa

14 agosto 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I due progetti sono in effetti del tutto diversi (cfr. doc. 2 con il doc. O).

E

oltretutto il Pretore ha senz’altro ragione laddove sostiene che il progetto

dell’attore, sia quello originario sia quello oggetto della variante, non era

stato ritenuto realizzabile per motivi finanziari, in quanto la banca

interpellata dal convenuto ne aveva rifiutato il finanziamento (testi __________

p. 1 __________ p. 1), poco importando poi se il progetto dell’arch. A__________

__________, che prevedeva persino un costo maggiore (ma d’altro canto comportava

anche superfici e soprattutto ricavi maggiori, cfr. doc. II° rich.), abbia

invece potuto beneficiare dei necessari finanziamenti e sia con ciò poi stato

realizzato.

9.2.2 Nuova

e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) è per contro l’altra

tesi dell’attore, fondata su fatti mai addotti in precedenza, secondo cui l’adempimento

della condizione di cui si è detto, ovvero la realizzazione del progetto

dell’attore, sarebbe stato impedito in mala fede dal convenuto, che si era

impuntato a volere determinati contenuti progettuali.

10. Ma, a

prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe comunque dovuto essere

respinta anche per un altro motivo. Dagli atti di causa si evince in effetti

che in base agli accordi contrattuali l’attore avrebbe dovuto assumersi le

spese relative all’intera fase del progetto di massima o del cosiddetto

“progetto preliminare”, cioè della fase di cui all’art. 4.1 delle norme SIA 102:

lo ha da una parte esplicitamente sostenuto lo stesso attore negli allegati di

causa (petizione p. 3, conclusioni p. 2, appello p. 4); e dall’altra egli lo ha

implicitamente riconosciuto, e contrario, nei doc. T e U, dove ha

dichiarato che le prestazioni (svolte successivamente al 3 novembre 2003) relative

alla relazione tecnica dettagliata e al preventivo dettagliato per l’offerta

“chiavi in mano” erano invece da retribuire proprio siccome esulanti dalla fase

preliminare rispettivamente dal progetto di massima e rientranti nella fase

dell’art. 4.2; tanto più che, sempre a suo dire, l’attore era stato incaricato di

allestire un progetto preliminare gratuito proprio in quanto il convenuto non

era ancora riuscito ad assicurarsi un finanziamento bancario (petizione p. 3, replica

p. 4, conclusioni p. 2; cfr. pure doc. T), il cui ottenimento costituiva dunque

la premessa indispensabile per il futuro conferimento di un mandato oneroso. Sennonché,

è incontestabile che tutte le prestazioni da lui svolte e fatturate nel doc. R,

specialmente quelle eseguite dopo il 3 novembre 2003, rientravano per l’appunto

nella fase del progetto di massima, ossia quella di cui all’art. 4.1 della

norma SIA 102, e dovevano con ciò essere gratuite in base agli accordi

contrattuali: l’allestimento della relazione tecnica al progetto di massima e

di un preventivo di massima aggiornato (doc. N) fa in effetti parte delle

prestazioni di base o supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (relazione tecnica

sintetica / relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente delle

prestazioni di base dell’art. 4.1.4 la seconda (stima sommaria dei costi, cfr.

doc. CC); l’allestimento della variante al progetto con una nuova relazione

tecnica, un preventivo di costo allestito dall’impresa I__________ SA e un

nuovo preventivo di massima (doc. O, P e Q) è invece compreso nelle prestazioni

supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (elaborazione di varianti secondo

esigenze o dati sostanzialmente diversi, cfr. doc. CC), nelle prestazioni di

base o supplementari dell’art. 4.1.3 la seconda (relazione tecnica sintetica /

relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente nelle prestazioni di

base o supplementari dell’art. 4.1.4 le ultime due (stima sommaria dei costi /

stima sommaria e confronto dei costi di costruzione delle varianti, cfr. doc.

CC; sulla natura dell’offerta allestita da I__________ SA cfr. pure il prossimo

considerando). È in ogni caso escluso che quelle sue prestazioni riguardino la

fase dell’art. 4.2, che presuppone la decisione del committente di proseguire con

la progettazione a seguito della fattibilità finanziaria dell’operazione, in

concreto non ancora data, o ancora la fase dell’art. 4.3, che presuppone addirittura

l’esistenza di un progetto definitivo.

11. Ma se

anche così non fosse, l’appello dovrebbe in ogni caso essere respinto in

considerazione della riduzione delle pretese effettuata dall’attore in questa

sede. Come si è detto, egli, ammettendo di non poter vantare alcunché per le

prestazioni relative all’art. 4.1 della norma SIA 102 e rinunciando alle stesse

(9%), si è di fatto ora limitato a chiedere il riconoscimento delle prestazioni

da lui asseritamente svolte secondo l’art. 4.2 (stima dei costi e dei termini:

6%, preventivo dettagliato: 7%) e 4.3 (procedura per il calcolo dell’offerta

“chiavi in mano” di I__________ SA: 3%). Sennonché, si è appena visto che le

prestazioni da lui svolte (doc. N, O, P e Q) non riguardano affatto la fase

degli art. 4.2 e 4.3 (in particolare quanto allestito da I__________ SA non

costituisce un’offerta “chiavi in mano” ma è un semplice “preventivo di costo”,

cfr. doc. Q), di modo che egli non può pretendere il riconoscimento delle

percentuali da lui esposte.

12. Ne

discende, a conferma della sentenza pretorile, la reiezione dell’appello, senza

che sia necessario provvedere all’auspicata assunzione del teste arch. C__________

__________, testimonianza che, avendo per oggetto il contratto da lui concluso

in precedenza con il convenuto in una situazione al massimo analoga (cfr. doc.

4) e non invece il contratto poi stipulato tra le parti qui in lite, vista la

valenza tutt’al più indiziaria di una prova comparativa come quella in

questione (cfr. DTF 129 III 664 consid. 3.3; TF 7 giugno 2004 5P.67/2004

consid. 6.4; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 60 e 86 e n. 181 ad art. 90; Trezzini,

Commentario CPC, p. 730 seg.) nemmeno era rilevante per l’esito della causa

(art. 322 lett. b CPC/TI), tanto più che l’assunzione di nuovi testimoni è di

principio inammissibile in questa sede (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 13 ad art. 322; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40, 3 maggio 2011

inc. n. 12.2010.239).

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 20'716.-, seguono la soccombenza (art.

148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

27 settembre 2010 dell’AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

750.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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