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Decisione

12.2010.182

Mandato

18 settembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con appello 27 settembre 2010 chiedono la riforma del giudizio

testé menzionato nel senso di respingere integralmente la petizione e di

accogliere, invece, la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al

versamento di complessivi fr. 76'924.65, in via

subordinata di complessivi fr. 60'635.60, il tutto oltre interessi e con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre

l’attore con osservazioni 8 novembre 2010 postula la reiezione, nella misura in

cui è ricevibile, dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 16 agosto 2005 l’arch. AO 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura di Locarno-Campagna AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al

pagamento in solido di fr. 23'552.40

oltre interessi, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare

nei loro confronti dall’Ufficio esecuzioni di Lugano. Egli ha addotto, in

sintesi, di essere stato contattato dai convenuti nell’autunno 2003 per l’individuazione

di un terreno adatto alla costruzione della loro abitazione e poi, dopo

l’acquisto del medesimo, per procedere all’allestimento di un progetto di

massima con relativa stima sommaria dei costi di costruzione, più volte

modificato fino all’inoltro dei piani definitivi allegati alla domanda di

costruzione 23 marzo 2004 (doc. 4). A dire dell’attore i convenuti lo avrebbero

in seguito incaricato di allestire, quale prestazione supplementare, una

seconda domanda di costruzione che contemplasse modifiche importanti come,

segnatamente, la rotazione della casa, l’ampliamento della cantina, lo

spostamento della relativa scala, delle aperture a sud, delle canalizzazioni e

della piscina. Tale domanda di costruzione è stata inoltrata il 27 aprile 2004

alla competente autorità, che ha rilasciato, il 22 giugno successivo, la

licenza edilizia. L’attore ha inoltre affermato di essere stato incaricato di

svolgere anche “i piani di appalto e i piani esecutivi”, nonché “la direzione

architettonica e l’allestimento e consegna della documentazione concernente

l’opera”, ma di aver potuto svolgere unicamente il 39% “delle prestazioni

totali elencate nel regolamento SIA-102” a seguito della revoca del mandato da parte dei committenti. Egli ha quindi chiesto al Pretore la condanna dei

convenuti al versamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi concernenti le proprie note d’onorario 21

maggio 2004 (fr. 15'177.71), 28

agosto 2004 (fr. 5'517.30),

quota parte di IVA (fr. 1'572.85), nota spese 28 agosto 2004 (fr. 984.55) e tassa relativa alla

decisione di esonero dalla costruzione del rifugio (fr. 300.-).

B. Con

risposta 31 maggio 2006 AP 1 e AP 2 hanno postulato la reiezione della

petizione. In breve, essi hanno anzitutto negato di aver incaricato la

controparte di individuare un terreno per la costruzione della loro abitazione,

bensì di averla unicamente incaricata di “progettazione e progetto per la

licenza di costruzione, elaborazione piani esecutivi e capitolato, direzione

lavori d’esecuzione e liquidazione finale”. I committenti hanno altresì

contestato che le modifiche al progetto iniziale fossero riconducibili a loro,

affermando invece che le stesse erano da imputare agli errori dell’attore,

tant’è che la prima domanda di costruzione fu respinta. Essi sostengono,

altresì, che le varianti poi apportate si esauriscono nell’inserimento della

piscina, precedentemente non contemplata, e in modifiche di poca rilevanza,

mentre la rotazione della casa sarebbe da imputare al fatto che l’attore aveva

erroneamente orientato la stessa in direzione della zona industriale anziché

quella verso il lago. I convenuti hanno infine concluso, su questo punto,

affermando che la pretesa della controparte sarebbe comunque infondata perché

non terrebbe conto né degli acconti già versati (fr. 34'500.-),

né della “somma fatturata in più e saldata dai convenuti” (fr. 2'340.-), né del

fatto che la percentuale dei lavori eseguiti non era corretta e giustifica

quindi una riduzione (fr. 6'175.-), né dei costi di modinatura versati a terzi mentre

sarebbero dovuti essere a carico dell’attore (fr. 1'076.-), del rimborso a

causa dell’applicazione di una tariffa oraria troppo elevata (fr. 4'147.-)

nonché dello sconto contrattuale del 3% (fr. 428.-). A

detta dei convenuti l’attore avrebbe quindi, semmai, un credito di fr. 116.-

nei loro confronti, in ogni caso non esigibile perché da porre in compensazione

con la loro domanda riconvenzionale. Essi hanno invero chiesto la condanna di

controparte al versamento di complessivi fr. 76'924.65

oltre interessi a titolo di rifusione del danno da essi asseritamente subìto a

causa del mancato trasferimento, da parte dell’attore, dei documenti e dei

piani a __________ __________, nonché della licenza edilizia che era stata

rilasciata a nome del primo anziché dei proprietari del fondo. I convenuti

hanno spiegato che la loro pretesa, oggetto di compensazione dei fr. 116.-

summenzionati, è così composta: fr. 14'000.- (fattura __________ __________ __________

per l’allestimento dei piani per la nuova domanda e dei piani esecutivi); fr.

8'113.- (fattura arch. __________ __________ per la progettazione della casa);

fr. 11'700.- (fattura arch. __________ __________ per la nuova domanda di

costruzione e piani esecutivi); fr. 850.- (tassa di licenza edilizia); fr.

3'302.65 (interessi creditizi); fr. 1'800.- (perizia __________); fr. 21'000.-

(costi di locazione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005);

fr. 16'275.- (danno cagionato dal ritardo nella conclusione del contratto di

mutuo definitivo).

C. Nel

successivo scambio di allegati scritti le parti hanno confermato i proprio

punti di vista, contestando invece le tesi avversarie. Con replica

riconvenzionale 9 novembre 2006 i convenuti hanno altresì chiesto di rigettare in via definitiva l’opposizione nel frattempo interposta dall’attore

al precetto esecutivo n. __________ da loro fatto spiccare nei suoi confronti

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni

scritte. Nelle proprie l’attore ha aumentato la pretesa a fr. 27'897.20, mentre i convenuti hanno ridotto la domanda

riconvenzionale, in via subordinata, a fr. 60'135.60, omettendo, già in via

principale, la richiesta di rigetto dell’opposizione. Statuendo con sentenza 6 settembre 2010 il Pretore ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 15'821.30 oltre interessi, mentre

ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale.

D. Con

appello 27 settembre 2010 i convenuti sono insorti contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di respingere

integralmente la petizione e di accogliere, invece, la domanda riconvenzionale,

condannando l’attore al versamento di complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi, in via subordinata di complessivi fr. 60'635.60

oltre interessi. Con osservazioni 8 novembre 2010 l’attore postula invece la

reiezione, nella misura in cui è ricevibile, dell’appello.

considerato

in diritto: 1. Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1

CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127,

consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 6

settembre 2010, sicché la procedura d’appello è retta dal Codice di procedura

civile ticinese (CPC-TI).

2. Pacifica

l’esistenza di un contratto di architetto, il Pretore si è chinato sulla

questione dell’ammontare della mercede dell’attore. Per quanto concerne il

contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2), sulla scorta della perizia giudiziaria

egli ha ammesso la correttezza della relativa fattura di fr. 50'147.13. Da tale importo egli ha tuttavia

dedotto fr. 1'504.41 corrispondente allo sconto del 3%

pattuito. Quanto alle opere supplementari, sempre basandosi sulla perizia il

primo giudice ha riconosciuto all’attore fr. 3'881.50, così come la rifusione

delle spese di fr. 984.55 elencate nella fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.-

a titolo di rimborso del pagamento della tassa per la decisione di esonero

dall’obbligo di rifugio. Egli ha poi tenuto conto degli acconti versati dai

convenuti di fr. 34'500.- rispettivamente di fr. 4'240.-, mentre ha aggiunto

l’IVA di fr. 752.60, per un totale di fr. 15'821.37. Il Pretore ha invece

respinto integralmente la domanda riconvenzionale, argomentando, in breve, che

la consegna dei piani in formato cartaceo rendeva superflua l’elaborazione di

un nuovo progetto e che dagli atti non risultava che i convenuti avessero

chiesto a controparte la formale cessione della licenza edilizia.

3. Gli

appellanti criticano anzitutto il Pretore per aver reputato che tra gli

incarichi affidati all’attore vi fosse anche quello di individuare un terreno

adatto alla costruzione della loro abitazione (memoriale, pag. 4). Il primo

giudice ha spiegato che dagli atti emerge che prima del 19 maggio 2004 (doc. F

= doc. 2) le parti avevano già concluso un accordo, tant’è che il 23 dicembre

2003 l’attore aveva chiesto un acconto di fr. 8'090.-

(correttamente: fr. 8'070.-;

doc. 8), il 26 febbraio 2004 di fr. 12'912.- (doc. 9) e il 22 marzo 2004 di fr.

8'070.- (doc. 10). Il 23 marzo 2004 (doc. 4), inoltre, l’attore aveva inoltrato

la domanda di costruzione (sentenza impugnata, pag. 2, lett. A). Gli appellanti sottolineano che l’accertamento pretorile

contrasterebbe le risultanze istruttorie. Al riguardo essi si limitano ad

affermare che l’acconto versato il 23 dicembre 2003 sarebbe stato inerente alle

prestazioni pattuite nel contratto 19 maggio 2004, sebbene sottoscritto solo in

data successiva. In tale maniera gli appellanti non si confrontano, tuttavia,

anche con gli altri accertamenti summenzionati, di per sé sufficienti a fondare

il giudizio pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC-TI).

4. I

convenuti sostengono, inoltre, che nel calcolare l’onorario dell’attore il

primo giudice ha erroneamente applicato una percentuale pari al 39.5% delle

prestazioni (appello, pag. 5 seg.).

4.1 Il

Pretore ha fondato il proprio calcolo sulla percentuale determinata dal perito

giudiziario. Secondo gli appellanti, invece, egli avrebbe dovuto basarsi sulla

percentuale del 34.5% calcolata dal perito __________ __________ __________ nel

proprio referto 8 settembre 2004 (doc. 24) allestito a loro richiesta e fissare

l’onorario in fr. 48'782.-. Il

primo giudice ha spiegato che non vi era motivo di scostarsi dai calcoli dettagliati

eseguiti dal perito giudiziario, dato che l’arch. __________ __________ non

aveva accennato alla percentuale addotta dai convenuti, bensì si era limitato a

dubitare della correttezza della percentuale del 39.5%, ritenuto che in seguito

allo scioglimento del contratto colui che avrebbe ripreso l’opera di

progettazione avrebbe dovuto rifare determinati lavori (sentenza impugnata,

pag. 8). Come detto, gli appellanti affermano che la percentuale del 34.5% è

stata calcolata dall’arch. __________ __________. A torto. Invero, dal referto

8 settembre 2004 (doc. 24) emerge quanto indicato dal Pretore e nello scritto

22 ottobre 2004 (doc. 30) nonché nella testimonianza rogatoriale 25 ottobre

2007 non vi è alcun riferimento a tale questione. Essi sostengono, altresì, che

nel contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2) le parti avevano previsto che in

caso di disaccordo si sarebbero avvalse della mediazione di un esperto __________,

sicché il Pretore avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio sul referto di

parte dell’arch. __________ __________, esperto __________. La censura non può

essere condivisa. Invero, alla clausola 13.1 del contratto in questione è

indicato che in caso di controversie prima di rivolgersi a un’istanza

giudiziaria le parti optano per la mediazione __________ e al punto 13.2 è

precisato che per il contenzioso sono competenti i tribunali ordinari. Non vi è

alcun riferimento al fatto che un’eventuale referto allestito da un esperto di __________

sia vincolante per le parti e per il giudice civile. Gli appellanti sottolineano

il fatto che l’attore, non aderendo alla loro richiesta di conferire il mandato

all’esperto __________ per dirimere le loro divergenze, avrebbe commesso

un’inadempienza contrattuale. La censura è infondata già per il motivo che,

anche se così fosse, la conseguenza non sarebbe, una volta di nuovo, quella di

ritenere il relativo referto di parte vincolante per il giudice civile. Su

questo punto va altresì rilevato che dall’istruttoria è emerso che sebbene le

parti abbiano previsto quale mediatore la __________, essa non poteva assumere

tale ruolo (doc. 32). Alla domanda di sapere: “wenn es

zu Uneinigkeiten zwischen dem Architekt und der Bauherrschaft kommt, vermittelt

die __________ als Mediator?”, il teste arch. __________ __________ ha, infatti,

dichiarato: “Nein. Das war eine Anfrage der Herren AO 1 und RA 2. Die wurde

jedoch abgelehnt. Die __________ ist nicht Mediator, sondern es sind Experten.

Es ist jeweils so, wenn eine Anfrage für ein Gutachten kommt, dann wird diese

so bearbeitet, dass man auch die Gegenpartei auffordert, dieses Gutachten als neutrale

Beurteilung zu akzeptieren, weil es sich dann um ein gemeinsames Gutachten und

nicht um ein Parteigutachten handelt. Im Fall AP 1 funktionierte die Anfrage,

sie wurde von der Gegenpartei aber abgelehnt. Somit war mein Gutachten dann ein

Parteigutachten. Ich ergänze, diese Anfrage an die Gegenpartei wird jeweils

gemacht bevor das Gutachten erstellt wird. Im vorliegenden Fall beruht meine

Begutachtung demnach voll und ganz auf den Akten und den Aussagen des Auftraggebers.

Mit der Gegenpartei hatte ich keinen Kontakt” (verbale rogatoriale 25 ottobre

2007, pag. 5, domanda n. 8). Non vi è quindi motivo di scostarsi, su

questo punto, dalla decisione pretorile.

4.2 Gli

appellanti criticano il Pretore, altresì, per non aver deciso di accollare

all’attore le conseguenze dello scioglimento del contratto. Essi sostengono di

aver dovuto rescindere il medesimo a seguito dell’inadempienza contrattuale

della controparte, che aveva fatturato abusivamente prestazioni non dovute

(memoriale, pag. 6 seg.). La censura è ininfluente ai fini del giudizio per i

seguenti motivi. Si ricorda, invero, che per ottenere l’accoglimento di un

appello contro un giudizio retto da motivazioni indipendenti occorre impugnarle

tutte con successo. Secondo il primo giudice la fine del contratto è

intervenuta per scelta dei committenti, ma ha anche sottolineato che “ad ogni

buon conto” non è dimostrato che in seguito a tale scioglimento i convenuti

avessero dovuto rifare prestazioni in ragione del 5.5%, “anche perché (…) hanno

scelto di far allestire un nuovo progetto” (sentenza impugnata, pag. 8). Come

verrà illustrato in seguito (consid. 9.2), la motivazione testé citata regge

alla critica. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

5. Gli

appellanti affermano, inoltre, di aver contestato le pretese di fr. 984.55

inerenti alle spese di cui alla fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.- per la

tassa di esonero dall’obbligo di rifugio (appello, pag. 7). Il Pretore ha

spiegato che la contestazione era stata espressa dai convenuti tardivamente con

le conclusioni. Sia come sia, va detto che il primo giudice ha affermato che in

ogni caso la censura sarebbe stata da respingere, poiché il perito giudiziale

l’aveva ritenuta giustificata sulla scorta del fascicolo processuale e perché

agli atti vi era la prova dell’avvenuto pagamento, da parte dell’attore, della

tassa per l’esonero del rifugio (sentenza impugnata, pag. 12). Gli appellanti non

si confrontano con tale motivazione, sicché anche al riguardo l’appello è

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

6. I

convenuti si dilungano, poi, sulla questione del pagamento degli onorari

relativi alle “opere supplementari” (appello, pag. 7-11). In sintesi, essi

affermano che l’unica opera supplementare a loro imputabile sarebbe la

progettazione della piscina. Fondandosi sulla perizia giudiziaria il primo

giudice ha proprio reputato che unica prestazione supplementare giustificante

un supplemento di onorario era la progettazione della piscina. Sempre

riferendosi ai calcoli peritali egli ha quindi fissato il relativo onorario in

fr. 3'881.50, spiegando che il costo ipotizzato dal perito per

la piscina era di circa fr. 100'000.- (sentenza impugnata, pag. 13). Gli

appellanti si limitano a ribadire che occorre, anche su questo punto, fondarsi

sul referto dell’arch. __________ __________. Al riguardo, si rinvia a quanto

già illustrato (sopra, consid. 4.1). Non vi è quindi motivo di scostarsi su

questo punto dalla decisione pretorile, alla quale i convenuti affermano

peraltro di aderire in via subordinata.

7. Gli

appellanti sostengono, altresì, che erroneamente il Pretore non ha ammesso

tutte le deduzioni da loro fatte valere (memoriale, pag. 11 seg.). Prima di

elencare tutta una serie di detrazioni essi indicano che l’onorario è pari a

fr. 48'782.-. Su questo punto si rinvia a quanto illustrato

sopra (consid. 4.1), sicché non vi è motivo di scostarsi dall’importo di fr.

50'147.13 stabilito dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 9). I convenuti

affermano, poi, che devono essere detratti fr. 34'500.- di acconti versati. Sennonché

tale importo corrisponde a quello dedotto a tale titolo dal Pretore (sentenza impugnata,

pag. 14 seg.). Secondo gli appellanti sono inoltre da dedurre fr. 2'340.-,

ottenuti sottraendo dall’acconto versato di fr. 4'240.- per i lavori

supplementari la cifra di fr. 1'900.- accertata nella perizia dell’arch.

__________ __________ (doc. 24 e 30) per la progettazione

della piscina. Sulla base della perizia giudiziaria il primo giudice ha fissato

quest’ultimo importo in fr. 3'881.50 (sentenza impugnata, pag. 13). Gli

appellanti non si confrontano, quindi, con la motivazione pretorile, sicché al riguardo

l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). I convenuti reputano,

altresì, che la percentuale dei lavori effettivamente eseguiti dall’attore

ammonta a 34.5% anziché 39.5% e, quindi, devono essere dedotti fr. 6'175.-.

Anche al riguardo si rinvia a quanto già esposto (sopra, consid. 4.1). Essi

soggiungono che vi è un rimborso di fr. 4'147.- a causa dell’applicazione da parte

dell’attore di una tariffa oraria troppo elevata, come a loro dire accertato

nella perizia di parte dell’arch. __________ __________.

Il Pretore ha spiegato che la tariffa oraria applicata dall’attore corrisponde

a quella pattuita dalle parti (sentenza impugnata, pag. 14). In assenza di

confronto con la motivazione pretorile l’appello è anche su questo punto

inammissibile. I convenuti sostengono, poi, che dev’essere applicato uno sconto

contrattuale del 3%, pari a fr. 428.-. Il Pretore ha applicato uno sconto di

fr. 1'504.41 (sentenza impugnata, pag. 14 seg.), sicché la censura degli

appellanti appare finanche incomprensibile. Per finire, questi ultimi

sostengono che i costi di fr. 1'076.- da essi sostenuti per provvedere alla

seconda modinatura sono da imputare, secondo la perizia di parte dell’arch.

__________ __________, all’attore. Il primo giudice ha

spiegato che sebbene sia vero che tale modinatura sia stata eseguita a causa

del rigetto della domanda di costruzione, i costi rivelatisi inutili e, quindi,

da ascrivere all’attore sarebbero semmai quelli della prima modinatura, che

tuttavia non sono stati sostanziati dai convenuti (sentenza impugnata, pag.

14). Gli appellanti sottolineano che il costo della seconda modinatura emerge

dalla fattura 21 maggio 2004 di __________ __________ (doc. 25), che è stato

confermato dal medesimo in qualità di teste, e che sia il teste __________ __________

sia la perizia di parte dell’arch. __________ __________ ascrivono la seconda modinatura quale conseguenza degli errori

commessi dall’attore. Ne deriva che anche su questo punto essi non si

confrontano con la spiegazione pretorile, sicché l’appello è, una volta di

nuovo, irricevibile.

8. Nell’ipotesi

che questa Camera ritenga non vincolante la perizia di parte dell’arch. __________

__________, gli appellanti formulano in via subordinata tutta una serie di

detrazioni (memoriale, pag. 12 seg.). In primo luogo essi affermano la

necessità di detrarre il costo della seconda modinatura. La censura non può

essere seguita per i motivi testé illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid.

7). Essi censurano, inoltre, la perizia giudiziaria per non aver contemplato

l’acconto di fr. 4'240.- per opere supplementari.

Sennonché, tale importo è stato considerato dal Pretore, sicché la doglianza

cade nel vuoto (sentenza impugnata, pag. 15). Lo stesso dicasi della censura

secondo la quale essi avrebbero versato acconti per complessivi fr. 38'740.-. Anche in questo caso la doglianza corrisponde a quanto

accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).

9. Gli

appellanti si chinano anche sulla pretesa da essi formulata a titolo

riconvenzionale e respinta dal primo giudice. Essi criticano, in sintesi, il

Pretore per aver ritenuto che la terza domanda di costruzione fosse da

ricondurre alla loro decisione di optare per un nuovo progetto e non, invece,

al rifiuto dell’attore di consegnare loro i piani e di cedere la licenza

edilizia ottenuta a suo nome (memoriale, pag. 13 segg.).

9.1 I

convenuti sostengono che il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio unicamente

sulla dichiarazione dell’arch. __________ __________, che non avrebbe saputo

riferire il motivo per il quale i convenuti avevano deciso di non continuare

con il progetto dell’attore, sorvolando invece sulla loro insistenza

nell’ottenere la consegna dei piani in formato elettronico nonché nel voler

subentrare quali istanti nella domanda di costruzione. Gli appellanti

tralasciano, tuttavia, una parte della motivazione pretorile. Il primo giudice

ha accertato che essi hanno sì chiesto all’attore la consegna dei piani in

formato elettronico, ma ha anche inferito dalle emergenze processuali che essi

hanno ottenuto i medesimi in forma cartacea. Egli si è quindi posto la domanda

di sapere se i committenti potessero pretendere la consegna dei piani su

supporto informatico rispettivamente se tale eventuale omissione comportasse la

presentazione di una nuova domanda di costruzione previo rifacimento dei piani.

Pur comprendendo la praticità di disporre di piani su supporto informatico, il

Pretore ha reputato che la consegna in forma cartacea fosse sufficiente a

continuare l’elaborazione dei medesimi, foss’anche perché facilmente

convertibili nel supporto desiderato dai convenuti (sentenza impugnata, pag. 16

segg.). Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi

invece a sancire i principi alla base dell’obbligo di restituzione previsto

dalla normativa sul mandato (appello, pag. 18 seg.). Su questo punto l’appello

è quindi inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

9.2 Per

quanto concerne la richiesta di cessione della licenza edilizia, il primo

giudice ha reputato che dagli atti non emerge che i convenuti abbiano formulato

una simile richiesta (sentenza impugnata, pag. 18). Gli appellanti contestano

tale accertamento, affermando che dal carteggio processuale risulterebbe il

contrario. In particolare, tale circostanza emergerebbe dalla testimonianza di __________

__________. Questi ha affermato che “Il Comune ha rilasciato la licenza

all’architetto poiché nella domanda come istante risultava lui. Siccome

l’architetto non ha dato il proprio consenso al trasferimento della licenza, i

committenti hanno dovuto presentare una nuova domanda. Di conseguenza l’inizio

della costruzione è stato rimandato di 7/8 mesi.” (verbale di audizione 11

giugno 2007, pag. 5). Il teste, tuttavia, non spiega le basi di tale sua

asserzione. La sua dichiarazione può quindi fondarsi su quanto riferitogli dai

convenuti ed esaurirsi in una mera allegazione di parte, sprovvista di portata

probatoria. Si ricorda, al riguardo, che compete agli attori riconvenzionali

l’onere di dimostrare il loro asserto. Gli appellanti menzionano, altresì, la

testimonianza di __________ __________, tecnico comunale a __________, laddove

ha riferito: “se non sbaglio comunque il Comune ha chiesto all’arch. AO 1 che

aveva ottenuto la prima licenza se rinunciasse a eseguire il suo progetto.

Nella procedura l’istante era l’architetto e quindi era necessario che

quest’ultimo cedesse la licenza ai committenti. Per l’Autorità è sufficiente

che l’architetto comunichi per scritto che è d’accordo. A me non sembra proprio

di aver ricevuto una comunicazione dell’arch. AO 1 con la quale ci informava

che aveva ceduto la licenza. Ricordo di aver ricevuto il doc. V che mi viene

mostrato, di cui l’Autorità comunale ha preso atto nel senso che ha preso atto

che non era più AO 1 la persona che avrebbe seguito i lavori. Tuttavia noi non

abbiamo considerato questo scritto dell’arch. AO 1 come una comunicazione

dell’avvenuta cessione della licenza, né abbiamo chiesto spiegazioni. La

committente è venuta un paio di volte nel mio ufficio e le ho spiegato che

doveva farsi cedere la licenza dall’arch. AO 1 per poter iniziare i lavori.

L’ufficio tecnico non ha interpellato l’arch. AO 1. Io non ricordo esattamente

cosa mi abbia detto la committente. Le ho spiegato che per poter iniziare lei i

lavori doveva farsi cedere la licenza. Non posso dire, perché non me lo

ricordo, che mi abbia detto che l’architetto non voleva cedergliela” (verbale

di audizione 9 ottobre 2007, pag. 5). Non vi è alcun riferimento, quindi, a

un’eventuale richiesta in tal senso all’attore da parte dei convenuti. Questi

ultimi dimenticano, inoltre, che l’argomentazione pretorile summenzionata è

stata formulata a titolo aggiuntivo (“inoltre”), dopo aver accertato che la

nuova domanda di costruzione era frutto di un nuovo progetto, probabilmente più

gradito ai committenti (sentenza impugnata, pag. 18). Il Pretore è giunto a

tale conclusione sulla scorta della testimonianza dell’arch. __________ __________,

che ha progettato l’abitazione oggetto dell’ultima domanda di costruzione.

Quest’ultimo ha anzitutto riferito di non sapere il motivo per il quale i

convenuti non avevano voluto edificare secondo il progetto già approvato dalle

autorità comunali. Il primo giudice ha quindi spiegato che si poteva

legittimamente presumere che se tale decisione fosse stata la conseguenza della

mancata consegna dei piani in formato elettronico e della mancata cessione

della licenza il progettista ne sarebbe stato informato. Il Pretore ha inoltre

evidenziato come l’architetto testé menzionato abbia valutato con i convenuti

diversi sistemi costruttivi, tra i quali una costruzione in legno e la possibilità

di edificare secondo gli standard Minergie, come pure abbia allestito degli

schizzi da sottoporre ai committenti, cosa che faceva concludere per la volontà

di costruire una casa secondo un nuovo progetto probabilmente più gradito ai

convenuti (sentenza impugnata, pag. 17 seg.). L’appellante non si confronta,

invece, compiutamente con tale argomentazione, sicché al riguardo l’appello è

una volta di nuovo inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Su questo

punto gli appellanti concludono affermando che l’attore avrebbe dovuto, in base

al contratto di cui al doc. 2, richiedere il rilascio della licenza edilizia a loro

nome, mentre egli avrebbe abusivamente ottenuto la stessa a suo nome. Essi

reputano che tale circostanza avrebbe permesso alla controparte di ricattarli.

Nella seconda domanda di costruzione 27 aprile 2004 i convenuti hanno apposto

la loro firma al punto n. 20 sulle generalità dei proprietari del fondo (doc.

H). Agli stessi non poteva, quindi, sfuggire che come istante appariva l’arch. AO

1. Gli appellanti hanno quindi ratificato tale agire. Quanto al “ricatto” da

essi allegato, esso si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di

portata probatoria.

9.3 Secondo

i convenuti il Pretore non avrebbe, a torto, contemplato la malafede della

controparte. Essi reputano che tale comportamento si evince dallo scritto 15

ottobre 2004 di __________ __________ ai convenuti, da questi confermato in

sede audizionale (verbale di audizione 11 giugno 2007, pag. 5). In tale scritto è indicato: “Habe arch. AO 1 gestern orientiert über

den Fortgang der Projekt-Ausführungspläne-Statik usw. Er meint, dass ich ihm in

den Rückengefallen bin. Ich hätte alles still stehen lassen müssen, bis die

Zahlung an ihn durch Sie gemacht worden wäre. Er will uns viel Sand ins

Getriebe schmeissen. (Schade)“. Non vi è tuttavia alcun riferimento alla

richiesta di trasmissione della documentazione inerente al progetto da lui

allestito né a quella di cessione della licenza edilizia. La doglianza è quindi

ininfluente ai fini del presente giudizio. Alla luce di quanto suesposto non vi

è motivo di chinarsi sulla composizione del danno allegato dagli appellanti

(pag. 19 segg.), salvo per la precisazione seguente. Gli attori riconvenzionali

chiedono il rimborso di fr. 1'800.- da essi sostenuti per l’allestimento, da

parte dell’arch. __________ __________, della perizia di parte di cui al doc.

38. Essi reputano che siccome l’esecuzione di un simile referto era prevista

contrattualmente, la mancata adesione alla stessa da parte dell’attore equivale

a inadempienza contrattuale (appello, pag. 21). La doglianza è infondata per i

motivi già illustrati (sopra, consid. 4.1).

10. Nelle

richieste di giudizio gli appellanti chiedono, tra le altre cose, che in caso di

reiezione della petizione siano loro attribuite ripetibili per fr. 2'500.-

(memoriale, pag. 3). Dopo aver calcolato la loro soccombenza in ragione di 2/3,

il Pretore li ha condannati al versamento in solido alla controparte di fr.

1'500.- per ripetibili parziali. Ne consegue che le ripetibili piene

ammonterebbero a fr. 4'500.-. Non vi è quindi motivo di credere che la loro

richiesta sia volta alla riforma del giudizio sugli oneri processuali

indipendentemente dall’esito dell’appello sul merito della vertenza.

11. Visto quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore

regge alla critica. Nella misura in cui è ricevibile l’appello deve di

conseguenza essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di

seconda istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI). Il

valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile

al Tribunale federale è di fr. 15'821.30 per la domanda principale e di fr.

76'924.65 per la domanda riconvenzionale (art. 53 LTF).

Per i

quali motivi,

richiamati

l’art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello 27 settembre 2010

di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3'400.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

3'500.-

già

anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di

rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di complessivi

fr. 6'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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