12.2010.182
Mandato
18 settembre 2012Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.182
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, IICCA
Titolo:
Mandato
ARCHITETTO
MANDATO DI CONTRATTO D'ARCHITETTO
MERCEDE
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
Incarto n.
12.2010.182
Lugano
18 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2005.128
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione
16 agosto 2005 da
AO 1
patr. dall’ RA 2
contro
AP 1 , e
AP 2
entrambi patr. dall’ RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi – aumentati con le
conclusioni a fr. 27'897.20 – nonché,
limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei confronti dei convenuti
dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;
richieste
avversate dai convenuti che con domanda riconvenzionale 31 maggio 2006 hanno
postulato la condanna della controparte al versamento in loro favore di
complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi – con le
conclusioni ridotti, in via subordinata, a fr. 60'135.60 oltre interessi –
nonché, con replica riconvenzionale 9 novembre 2006, il rigetto in via
definitiva dell’opposizione nel frattempo interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, richiesta omessa nelle
conclusioni;
domande
a cui l’attore con risposta riconvenzionale 6 ottobre 2006 rispettivamente
duplica riconvenzionale 13 dicembre 2006 si è opposto;
sulle
quali il Pretore ha statuito con sentenza 6 settembre 2010, accogliendo
parzialmente la petizione nel senso di condannare i convenuti al versamento, in
solido, di fr. 15'821.30 oltre interessi e respingendo
la domanda di rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________, nonché respingendo la
domanda riconvenzionale;
appellanti
Fatti
i convenuti che con appello 27 settembre 2010 chiedono la riforma del giudizio
testé menzionato nel senso di respingere integralmente la petizione e di
accogliere, invece, la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al
versamento di complessivi fr. 76'924.65, in via
subordinata di complessivi fr. 60'635.60, il tutto oltre interessi e con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre
l’attore con osservazioni 8 novembre 2010 postula la reiezione, nella misura in
cui è ricevibile, dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 16 agosto 2005 l’arch. AO 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura di Locarno-Campagna AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al
pagamento in solido di fr. 23'552.40
oltre interessi, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare
nei loro confronti dall’Ufficio esecuzioni di Lugano. Egli ha addotto, in
sintesi, di essere stato contattato dai convenuti nell’autunno 2003 per l’individuazione
di un terreno adatto alla costruzione della loro abitazione e poi, dopo
l’acquisto del medesimo, per procedere all’allestimento di un progetto di
massima con relativa stima sommaria dei costi di costruzione, più volte
modificato fino all’inoltro dei piani definitivi allegati alla domanda di
costruzione 23 marzo 2004 (doc. 4). A dire dell’attore i convenuti lo avrebbero
in seguito incaricato di allestire, quale prestazione supplementare, una
seconda domanda di costruzione che contemplasse modifiche importanti come,
segnatamente, la rotazione della casa, l’ampliamento della cantina, lo
spostamento della relativa scala, delle aperture a sud, delle canalizzazioni e
della piscina. Tale domanda di costruzione è stata inoltrata il 27 aprile 2004
alla competente autorità, che ha rilasciato, il 22 giugno successivo, la
licenza edilizia. L’attore ha inoltre affermato di essere stato incaricato di
svolgere anche “i piani di appalto e i piani esecutivi”, nonché “la direzione
architettonica e l’allestimento e consegna della documentazione concernente
l’opera”, ma di aver potuto svolgere unicamente il 39% “delle prestazioni
totali elencate nel regolamento SIA-102” a seguito della revoca del mandato da parte dei committenti. Egli ha quindi chiesto al Pretore la condanna dei
convenuti al versamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi concernenti le proprie note d’onorario 21
maggio 2004 (fr. 15'177.71), 28
agosto 2004 (fr. 5'517.30),
quota parte di IVA (fr. 1'572.85), nota spese 28 agosto 2004 (fr. 984.55) e tassa relativa alla
decisione di esonero dalla costruzione del rifugio (fr. 300.-).
B. Con
risposta 31 maggio 2006 AP 1 e AP 2 hanno postulato la reiezione della
petizione. In breve, essi hanno anzitutto negato di aver incaricato la
controparte di individuare un terreno per la costruzione della loro abitazione,
bensì di averla unicamente incaricata di “progettazione e progetto per la
licenza di costruzione, elaborazione piani esecutivi e capitolato, direzione
lavori d’esecuzione e liquidazione finale”. I committenti hanno altresì
contestato che le modifiche al progetto iniziale fossero riconducibili a loro,
affermando invece che le stesse erano da imputare agli errori dell’attore,
tant’è che la prima domanda di costruzione fu respinta. Essi sostengono,
altresì, che le varianti poi apportate si esauriscono nell’inserimento della
piscina, precedentemente non contemplata, e in modifiche di poca rilevanza,
mentre la rotazione della casa sarebbe da imputare al fatto che l’attore aveva
erroneamente orientato la stessa in direzione della zona industriale anziché
quella verso il lago. I convenuti hanno infine concluso, su questo punto,
affermando che la pretesa della controparte sarebbe comunque infondata perché
non terrebbe conto né degli acconti già versati (fr. 34'500.-),
né della “somma fatturata in più e saldata dai convenuti” (fr. 2'340.-), né del
fatto che la percentuale dei lavori eseguiti non era corretta e giustifica
quindi una riduzione (fr. 6'175.-), né dei costi di modinatura versati a terzi mentre
sarebbero dovuti essere a carico dell’attore (fr. 1'076.-), del rimborso a
causa dell’applicazione di una tariffa oraria troppo elevata (fr. 4'147.-)
nonché dello sconto contrattuale del 3% (fr. 428.-). A
detta dei convenuti l’attore avrebbe quindi, semmai, un credito di fr. 116.-
nei loro confronti, in ogni caso non esigibile perché da porre in compensazione
con la loro domanda riconvenzionale. Essi hanno invero chiesto la condanna di
controparte al versamento di complessivi fr. 76'924.65
oltre interessi a titolo di rifusione del danno da essi asseritamente subìto a
causa del mancato trasferimento, da parte dell’attore, dei documenti e dei
piani a __________ __________, nonché della licenza edilizia che era stata
rilasciata a nome del primo anziché dei proprietari del fondo. I convenuti
hanno spiegato che la loro pretesa, oggetto di compensazione dei fr. 116.-
summenzionati, è così composta: fr. 14'000.- (fattura __________ __________ __________
per l’allestimento dei piani per la nuova domanda e dei piani esecutivi); fr.
8'113.- (fattura arch. __________ __________ per la progettazione della casa);
fr. 11'700.- (fattura arch. __________ __________ per la nuova domanda di
costruzione e piani esecutivi); fr. 850.- (tassa di licenza edilizia); fr.
3'302.65 (interessi creditizi); fr. 1'800.- (perizia __________); fr. 21'000.-
(costi di locazione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005);
fr. 16'275.- (danno cagionato dal ritardo nella conclusione del contratto di
mutuo definitivo).
C. Nel
successivo scambio di allegati scritti le parti hanno confermato i proprio
punti di vista, contestando invece le tesi avversarie. Con replica
riconvenzionale 9 novembre 2006 i convenuti hanno altresì chiesto di rigettare in via definitiva l’opposizione nel frattempo interposta dall’attore
al precetto esecutivo n. __________ da loro fatto spiccare nei suoi confronti
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni
scritte. Nelle proprie l’attore ha aumentato la pretesa a fr. 27'897.20, mentre i convenuti hanno ridotto la domanda
riconvenzionale, in via subordinata, a fr. 60'135.60, omettendo, già in via
principale, la richiesta di rigetto dell’opposizione. Statuendo con sentenza 6 settembre 2010 il Pretore ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 15'821.30 oltre interessi, mentre
ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale.
D. Con
appello 27 settembre 2010 i convenuti sono insorti contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di respingere
integralmente la petizione e di accogliere, invece, la domanda riconvenzionale,
condannando l’attore al versamento di complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi, in via subordinata di complessivi fr. 60'635.60
oltre interessi. Con osservazioni 8 novembre 2010 l’attore postula invece la
reiezione, nella misura in cui è ricevibile, dell’appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1
CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127,
consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 6
settembre 2010, sicché la procedura d’appello è retta dal Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI).
2. Pacifica
l’esistenza di un contratto di architetto, il Pretore si è chinato sulla
questione dell’ammontare della mercede dell’attore. Per quanto concerne il
contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2), sulla scorta della perizia giudiziaria
egli ha ammesso la correttezza della relativa fattura di fr. 50'147.13. Da tale importo egli ha tuttavia
dedotto fr. 1'504.41 corrispondente allo sconto del 3%
pattuito. Quanto alle opere supplementari, sempre basandosi sulla perizia il
primo giudice ha riconosciuto all’attore fr. 3'881.50, così come la rifusione
delle spese di fr. 984.55 elencate nella fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.-
a titolo di rimborso del pagamento della tassa per la decisione di esonero
dall’obbligo di rifugio. Egli ha poi tenuto conto degli acconti versati dai
convenuti di fr. 34'500.- rispettivamente di fr. 4'240.-, mentre ha aggiunto
l’IVA di fr. 752.60, per un totale di fr. 15'821.37. Il Pretore ha invece
respinto integralmente la domanda riconvenzionale, argomentando, in breve, che
la consegna dei piani in formato cartaceo rendeva superflua l’elaborazione di
un nuovo progetto e che dagli atti non risultava che i convenuti avessero
chiesto a controparte la formale cessione della licenza edilizia.
3. Gli
appellanti criticano anzitutto il Pretore per aver reputato che tra gli
incarichi affidati all’attore vi fosse anche quello di individuare un terreno
adatto alla costruzione della loro abitazione (memoriale, pag. 4). Il primo
giudice ha spiegato che dagli atti emerge che prima del 19 maggio 2004 (doc. F
= doc. 2) le parti avevano già concluso un accordo, tant’è che il 23 dicembre
2003 l’attore aveva chiesto un acconto di fr. 8'090.-
(correttamente: fr. 8'070.-;
doc. 8), il 26 febbraio 2004 di fr. 12'912.- (doc. 9) e il 22 marzo 2004 di fr.
8'070.- (doc. 10). Il 23 marzo 2004 (doc. 4), inoltre, l’attore aveva inoltrato
la domanda di costruzione (sentenza impugnata, pag. 2, lett. A). Gli appellanti sottolineano che l’accertamento pretorile
contrasterebbe le risultanze istruttorie. Al riguardo essi si limitano ad
affermare che l’acconto versato il 23 dicembre 2003 sarebbe stato inerente alle
prestazioni pattuite nel contratto 19 maggio 2004, sebbene sottoscritto solo in
data successiva. In tale maniera gli appellanti non si confrontano, tuttavia,
anche con gli altri accertamenti summenzionati, di per sé sufficienti a fondare
il giudizio pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC-TI).
4. I
convenuti sostengono, inoltre, che nel calcolare l’onorario dell’attore il
primo giudice ha erroneamente applicato una percentuale pari al 39.5% delle
prestazioni (appello, pag. 5 seg.).
4.1 Il
Pretore ha fondato il proprio calcolo sulla percentuale determinata dal perito
giudiziario. Secondo gli appellanti, invece, egli avrebbe dovuto basarsi sulla
percentuale del 34.5% calcolata dal perito __________ __________ __________ nel
proprio referto 8 settembre 2004 (doc. 24) allestito a loro richiesta e fissare
l’onorario in fr. 48'782.-. Il
primo giudice ha spiegato che non vi era motivo di scostarsi dai calcoli dettagliati
eseguiti dal perito giudiziario, dato che l’arch. __________ __________ non
aveva accennato alla percentuale addotta dai convenuti, bensì si era limitato a
dubitare della correttezza della percentuale del 39.5%, ritenuto che in seguito
allo scioglimento del contratto colui che avrebbe ripreso l’opera di
progettazione avrebbe dovuto rifare determinati lavori (sentenza impugnata,
pag. 8). Come detto, gli appellanti affermano che la percentuale del 34.5% è
stata calcolata dall’arch. __________ __________. A torto. Invero, dal referto
8 settembre 2004 (doc. 24) emerge quanto indicato dal Pretore e nello scritto
22 ottobre 2004 (doc. 30) nonché nella testimonianza rogatoriale 25 ottobre
2007 non vi è alcun riferimento a tale questione. Essi sostengono, altresì, che
nel contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2) le parti avevano previsto che in
caso di disaccordo si sarebbero avvalse della mediazione di un esperto __________,
sicché il Pretore avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio sul referto di
parte dell’arch. __________ __________, esperto __________. La censura non può
essere condivisa. Invero, alla clausola 13.1 del contratto in questione è
indicato che in caso di controversie prima di rivolgersi a un’istanza
giudiziaria le parti optano per la mediazione __________ e al punto 13.2 è
precisato che per il contenzioso sono competenti i tribunali ordinari. Non vi è
alcun riferimento al fatto che un’eventuale referto allestito da un esperto di __________
sia vincolante per le parti e per il giudice civile. Gli appellanti sottolineano
il fatto che l’attore, non aderendo alla loro richiesta di conferire il mandato
all’esperto __________ per dirimere le loro divergenze, avrebbe commesso
un’inadempienza contrattuale. La censura è infondata già per il motivo che,
anche se così fosse, la conseguenza non sarebbe, una volta di nuovo, quella di
ritenere il relativo referto di parte vincolante per il giudice civile. Su
questo punto va altresì rilevato che dall’istruttoria è emerso che sebbene le
parti abbiano previsto quale mediatore la __________, essa non poteva assumere
tale ruolo (doc. 32). Alla domanda di sapere: “wenn es
zu Uneinigkeiten zwischen dem Architekt und der Bauherrschaft kommt, vermittelt
die __________ als Mediator?”, il teste arch. __________ __________ ha, infatti,
dichiarato: “Nein. Das war eine Anfrage der Herren AO 1 und RA 2. Die wurde
jedoch abgelehnt. Die __________ ist nicht Mediator, sondern es sind Experten.
Es ist jeweils so, wenn eine Anfrage für ein Gutachten kommt, dann wird diese
so bearbeitet, dass man auch die Gegenpartei auffordert, dieses Gutachten als neutrale
Beurteilung zu akzeptieren, weil es sich dann um ein gemeinsames Gutachten und
nicht um ein Parteigutachten handelt. Im Fall AP 1 funktionierte die Anfrage,
sie wurde von der Gegenpartei aber abgelehnt. Somit war mein Gutachten dann ein
Parteigutachten. Ich ergänze, diese Anfrage an die Gegenpartei wird jeweils
gemacht bevor das Gutachten erstellt wird. Im vorliegenden Fall beruht meine
Begutachtung demnach voll und ganz auf den Akten und den Aussagen des Auftraggebers.
Mit der Gegenpartei hatte ich keinen Kontakt” (verbale rogatoriale 25 ottobre
2007, pag. 5, domanda n. 8). Non vi è quindi motivo di scostarsi, su
questo punto, dalla decisione pretorile.
4.2 Gli
appellanti criticano il Pretore, altresì, per non aver deciso di accollare
all’attore le conseguenze dello scioglimento del contratto. Essi sostengono di
aver dovuto rescindere il medesimo a seguito dell’inadempienza contrattuale
della controparte, che aveva fatturato abusivamente prestazioni non dovute
(memoriale, pag. 6 seg.). La censura è ininfluente ai fini del giudizio per i
seguenti motivi. Si ricorda, invero, che per ottenere l’accoglimento di un
appello contro un giudizio retto da motivazioni indipendenti occorre impugnarle
tutte con successo. Secondo il primo giudice la fine del contratto è
intervenuta per scelta dei committenti, ma ha anche sottolineato che “ad ogni
buon conto” non è dimostrato che in seguito a tale scioglimento i convenuti
avessero dovuto rifare prestazioni in ragione del 5.5%, “anche perché (…) hanno
scelto di far allestire un nuovo progetto” (sentenza impugnata, pag. 8). Come
verrà illustrato in seguito (consid. 9.2), la motivazione testé citata regge
alla critica. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.
5. Gli
appellanti affermano, inoltre, di aver contestato le pretese di fr. 984.55
inerenti alle spese di cui alla fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.- per la
tassa di esonero dall’obbligo di rifugio (appello, pag. 7). Il Pretore ha
spiegato che la contestazione era stata espressa dai convenuti tardivamente con
le conclusioni. Sia come sia, va detto che il primo giudice ha affermato che in
ogni caso la censura sarebbe stata da respingere, poiché il perito giudiziale
l’aveva ritenuta giustificata sulla scorta del fascicolo processuale e perché
agli atti vi era la prova dell’avvenuto pagamento, da parte dell’attore, della
tassa per l’esonero del rifugio (sentenza impugnata, pag. 12). Gli appellanti non
si confrontano con tale motivazione, sicché anche al riguardo l’appello è
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
6. I
convenuti si dilungano, poi, sulla questione del pagamento degli onorari
relativi alle “opere supplementari” (appello, pag. 7-11). In sintesi, essi
affermano che l’unica opera supplementare a loro imputabile sarebbe la
progettazione della piscina. Fondandosi sulla perizia giudiziaria il primo
giudice ha proprio reputato che unica prestazione supplementare giustificante
un supplemento di onorario era la progettazione della piscina. Sempre
riferendosi ai calcoli peritali egli ha quindi fissato il relativo onorario in
fr. 3'881.50, spiegando che il costo ipotizzato dal perito per
la piscina era di circa fr. 100'000.- (sentenza impugnata, pag. 13). Gli
appellanti si limitano a ribadire che occorre, anche su questo punto, fondarsi
sul referto dell’arch. __________ __________. Al riguardo, si rinvia a quanto
già illustrato (sopra, consid. 4.1). Non vi è quindi motivo di scostarsi su
questo punto dalla decisione pretorile, alla quale i convenuti affermano
peraltro di aderire in via subordinata.
7. Gli
appellanti sostengono, altresì, che erroneamente il Pretore non ha ammesso
tutte le deduzioni da loro fatte valere (memoriale, pag. 11 seg.). Prima di
elencare tutta una serie di detrazioni essi indicano che l’onorario è pari a
fr. 48'782.-. Su questo punto si rinvia a quanto illustrato
sopra (consid. 4.1), sicché non vi è motivo di scostarsi dall’importo di fr.
50'147.13 stabilito dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 9). I convenuti
affermano, poi, che devono essere detratti fr. 34'500.- di acconti versati. Sennonché
tale importo corrisponde a quello dedotto a tale titolo dal Pretore (sentenza impugnata,
pag. 14 seg.). Secondo gli appellanti sono inoltre da dedurre fr. 2'340.-,
ottenuti sottraendo dall’acconto versato di fr. 4'240.- per i lavori
supplementari la cifra di fr. 1'900.- accertata nella perizia dell’arch.
__________ __________ (doc. 24 e 30) per la progettazione
della piscina. Sulla base della perizia giudiziaria il primo giudice ha fissato
quest’ultimo importo in fr. 3'881.50 (sentenza impugnata, pag. 13). Gli
appellanti non si confrontano, quindi, con la motivazione pretorile, sicché al riguardo
l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). I convenuti reputano,
altresì, che la percentuale dei lavori effettivamente eseguiti dall’attore
ammonta a 34.5% anziché 39.5% e, quindi, devono essere dedotti fr. 6'175.-.
Anche al riguardo si rinvia a quanto già esposto (sopra, consid. 4.1). Essi
soggiungono che vi è un rimborso di fr. 4'147.- a causa dell’applicazione da parte
dell’attore di una tariffa oraria troppo elevata, come a loro dire accertato
nella perizia di parte dell’arch. __________ __________.
Il Pretore ha spiegato che la tariffa oraria applicata dall’attore corrisponde
a quella pattuita dalle parti (sentenza impugnata, pag. 14). In assenza di
confronto con la motivazione pretorile l’appello è anche su questo punto
inammissibile. I convenuti sostengono, poi, che dev’essere applicato uno sconto
contrattuale del 3%, pari a fr. 428.-. Il Pretore ha applicato uno sconto di
fr. 1'504.41 (sentenza impugnata, pag. 14 seg.), sicché la censura degli
appellanti appare finanche incomprensibile. Per finire, questi ultimi
sostengono che i costi di fr. 1'076.- da essi sostenuti per provvedere alla
seconda modinatura sono da imputare, secondo la perizia di parte dell’arch.
__________ __________, all’attore. Il primo giudice ha
spiegato che sebbene sia vero che tale modinatura sia stata eseguita a causa
del rigetto della domanda di costruzione, i costi rivelatisi inutili e, quindi,
da ascrivere all’attore sarebbero semmai quelli della prima modinatura, che
tuttavia non sono stati sostanziati dai convenuti (sentenza impugnata, pag.
14). Gli appellanti sottolineano che il costo della seconda modinatura emerge
dalla fattura 21 maggio 2004 di __________ __________ (doc. 25), che è stato
confermato dal medesimo in qualità di teste, e che sia il teste __________ __________
sia la perizia di parte dell’arch. __________ __________ ascrivono la seconda modinatura quale conseguenza degli errori
commessi dall’attore. Ne deriva che anche su questo punto essi non si
confrontano con la spiegazione pretorile, sicché l’appello è, una volta di
nuovo, irricevibile.
8. Nell’ipotesi
che questa Camera ritenga non vincolante la perizia di parte dell’arch. __________
__________, gli appellanti formulano in via subordinata tutta una serie di
detrazioni (memoriale, pag. 12 seg.). In primo luogo essi affermano la
necessità di detrarre il costo della seconda modinatura. La censura non può
essere seguita per i motivi testé illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid.
7). Essi censurano, inoltre, la perizia giudiziaria per non aver contemplato
l’acconto di fr. 4'240.- per opere supplementari.
Sennonché, tale importo è stato considerato dal Pretore, sicché la doglianza
cade nel vuoto (sentenza impugnata, pag. 15). Lo stesso dicasi della censura
secondo la quale essi avrebbero versato acconti per complessivi fr. 38'740.-. Anche in questo caso la doglianza corrisponde a quanto
accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
9. Gli
appellanti si chinano anche sulla pretesa da essi formulata a titolo
riconvenzionale e respinta dal primo giudice. Essi criticano, in sintesi, il
Pretore per aver ritenuto che la terza domanda di costruzione fosse da
ricondurre alla loro decisione di optare per un nuovo progetto e non, invece,
al rifiuto dell’attore di consegnare loro i piani e di cedere la licenza
edilizia ottenuta a suo nome (memoriale, pag. 13 segg.).
9.1 I
convenuti sostengono che il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio unicamente
sulla dichiarazione dell’arch. __________ __________, che non avrebbe saputo
riferire il motivo per il quale i convenuti avevano deciso di non continuare
con il progetto dell’attore, sorvolando invece sulla loro insistenza
nell’ottenere la consegna dei piani in formato elettronico nonché nel voler
subentrare quali istanti nella domanda di costruzione. Gli appellanti
tralasciano, tuttavia, una parte della motivazione pretorile. Il primo giudice
ha accertato che essi hanno sì chiesto all’attore la consegna dei piani in
formato elettronico, ma ha anche inferito dalle emergenze processuali che essi
hanno ottenuto i medesimi in forma cartacea. Egli si è quindi posto la domanda
di sapere se i committenti potessero pretendere la consegna dei piani su
supporto informatico rispettivamente se tale eventuale omissione comportasse la
presentazione di una nuova domanda di costruzione previo rifacimento dei piani.
Pur comprendendo la praticità di disporre di piani su supporto informatico, il
Pretore ha reputato che la consegna in forma cartacea fosse sufficiente a
continuare l’elaborazione dei medesimi, foss’anche perché facilmente
convertibili nel supporto desiderato dai convenuti (sentenza impugnata, pag. 16
segg.). Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi
invece a sancire i principi alla base dell’obbligo di restituzione previsto
dalla normativa sul mandato (appello, pag. 18 seg.). Su questo punto l’appello
è quindi inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
9.2 Per
quanto concerne la richiesta di cessione della licenza edilizia, il primo
giudice ha reputato che dagli atti non emerge che i convenuti abbiano formulato
una simile richiesta (sentenza impugnata, pag. 18). Gli appellanti contestano
tale accertamento, affermando che dal carteggio processuale risulterebbe il
contrario. In particolare, tale circostanza emergerebbe dalla testimonianza di __________
__________. Questi ha affermato che “Il Comune ha rilasciato la licenza
all’architetto poiché nella domanda come istante risultava lui. Siccome
l’architetto non ha dato il proprio consenso al trasferimento della licenza, i
committenti hanno dovuto presentare una nuova domanda. Di conseguenza l’inizio
della costruzione è stato rimandato di 7/8 mesi.” (verbale di audizione 11
giugno 2007, pag. 5). Il teste, tuttavia, non spiega le basi di tale sua
asserzione. La sua dichiarazione può quindi fondarsi su quanto riferitogli dai
convenuti ed esaurirsi in una mera allegazione di parte, sprovvista di portata
probatoria. Si ricorda, al riguardo, che compete agli attori riconvenzionali
l’onere di dimostrare il loro asserto. Gli appellanti menzionano, altresì, la
testimonianza di __________ __________, tecnico comunale a __________, laddove
ha riferito: “se non sbaglio comunque il Comune ha chiesto all’arch. AO 1 che
aveva ottenuto la prima licenza se rinunciasse a eseguire il suo progetto.
Nella procedura l’istante era l’architetto e quindi era necessario che
quest’ultimo cedesse la licenza ai committenti. Per l’Autorità è sufficiente
che l’architetto comunichi per scritto che è d’accordo. A me non sembra proprio
di aver ricevuto una comunicazione dell’arch. AO 1 con la quale ci informava
che aveva ceduto la licenza. Ricordo di aver ricevuto il doc. V che mi viene
mostrato, di cui l’Autorità comunale ha preso atto nel senso che ha preso atto
che non era più AO 1 la persona che avrebbe seguito i lavori. Tuttavia noi non
abbiamo considerato questo scritto dell’arch. AO 1 come una comunicazione
dell’avvenuta cessione della licenza, né abbiamo chiesto spiegazioni. La
committente è venuta un paio di volte nel mio ufficio e le ho spiegato che
doveva farsi cedere la licenza dall’arch. AO 1 per poter iniziare i lavori.
L’ufficio tecnico non ha interpellato l’arch. AO 1. Io non ricordo esattamente
cosa mi abbia detto la committente. Le ho spiegato che per poter iniziare lei i
lavori doveva farsi cedere la licenza. Non posso dire, perché non me lo
ricordo, che mi abbia detto che l’architetto non voleva cedergliela” (verbale
di audizione 9 ottobre 2007, pag. 5). Non vi è alcun riferimento, quindi, a
un’eventuale richiesta in tal senso all’attore da parte dei convenuti. Questi
ultimi dimenticano, inoltre, che l’argomentazione pretorile summenzionata è
stata formulata a titolo aggiuntivo (“inoltre”), dopo aver accertato che la
nuova domanda di costruzione era frutto di un nuovo progetto, probabilmente più
gradito ai committenti (sentenza impugnata, pag. 18). Il Pretore è giunto a
tale conclusione sulla scorta della testimonianza dell’arch. __________ __________,
che ha progettato l’abitazione oggetto dell’ultima domanda di costruzione.
Quest’ultimo ha anzitutto riferito di non sapere il motivo per il quale i
convenuti non avevano voluto edificare secondo il progetto già approvato dalle
autorità comunali. Il primo giudice ha quindi spiegato che si poteva
legittimamente presumere che se tale decisione fosse stata la conseguenza della
mancata consegna dei piani in formato elettronico e della mancata cessione
della licenza il progettista ne sarebbe stato informato. Il Pretore ha inoltre
evidenziato come l’architetto testé menzionato abbia valutato con i convenuti
diversi sistemi costruttivi, tra i quali una costruzione in legno e la possibilità
di edificare secondo gli standard Minergie, come pure abbia allestito degli
schizzi da sottoporre ai committenti, cosa che faceva concludere per la volontà
di costruire una casa secondo un nuovo progetto probabilmente più gradito ai
convenuti (sentenza impugnata, pag. 17 seg.). L’appellante non si confronta,
invece, compiutamente con tale argomentazione, sicché al riguardo l’appello è
una volta di nuovo inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Su questo
punto gli appellanti concludono affermando che l’attore avrebbe dovuto, in base
al contratto di cui al doc. 2, richiedere il rilascio della licenza edilizia a loro
nome, mentre egli avrebbe abusivamente ottenuto la stessa a suo nome. Essi
reputano che tale circostanza avrebbe permesso alla controparte di ricattarli.
Nella seconda domanda di costruzione 27 aprile 2004 i convenuti hanno apposto
la loro firma al punto n. 20 sulle generalità dei proprietari del fondo (doc.
H). Agli stessi non poteva, quindi, sfuggire che come istante appariva l’arch. AO
1. Gli appellanti hanno quindi ratificato tale agire. Quanto al “ricatto” da
essi allegato, esso si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di
portata probatoria.
9.3 Secondo
i convenuti il Pretore non avrebbe, a torto, contemplato la malafede della
controparte. Essi reputano che tale comportamento si evince dallo scritto 15
ottobre 2004 di __________ __________ ai convenuti, da questi confermato in
sede audizionale (verbale di audizione 11 giugno 2007, pag. 5). In tale scritto è indicato: “Habe arch. AO 1 gestern orientiert über
den Fortgang der Projekt-Ausführungspläne-Statik usw. Er meint, dass ich ihm in
den Rückengefallen bin. Ich hätte alles still stehen lassen müssen, bis die
Zahlung an ihn durch Sie gemacht worden wäre. Er will uns viel Sand ins
Getriebe schmeissen. (Schade)“. Non vi è tuttavia alcun riferimento alla
richiesta di trasmissione della documentazione inerente al progetto da lui
allestito né a quella di cessione della licenza edilizia. La doglianza è quindi
ininfluente ai fini del presente giudizio. Alla luce di quanto suesposto non vi
è motivo di chinarsi sulla composizione del danno allegato dagli appellanti
(pag. 19 segg.), salvo per la precisazione seguente. Gli attori riconvenzionali
chiedono il rimborso di fr. 1'800.- da essi sostenuti per l’allestimento, da
parte dell’arch. __________ __________, della perizia di parte di cui al doc.
38. Essi reputano che siccome l’esecuzione di un simile referto era prevista
contrattualmente, la mancata adesione alla stessa da parte dell’attore equivale
a inadempienza contrattuale (appello, pag. 21). La doglianza è infondata per i
motivi già illustrati (sopra, consid. 4.1).
10. Nelle
richieste di giudizio gli appellanti chiedono, tra le altre cose, che in caso di
reiezione della petizione siano loro attribuite ripetibili per fr. 2'500.-
(memoriale, pag. 3). Dopo aver calcolato la loro soccombenza in ragione di 2/3,
il Pretore li ha condannati al versamento in solido alla controparte di fr.
1'500.- per ripetibili parziali. Ne consegue che le ripetibili piene
ammonterebbero a fr. 4'500.-. Non vi è quindi motivo di credere che la loro
richiesta sia volta alla riforma del giudizio sugli oneri processuali
indipendentemente dall’esito dell’appello sul merito della vertenza.
11. Visto quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore
regge alla critica. Nella misura in cui è ricevibile l’appello deve di
conseguenza essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
seconda istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI). Il
valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale è di fr. 15'821.30 per la domanda principale e di fr.
76'924.65 per la domanda riconvenzionale (art. 53 LTF).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile l’appello 27 settembre 2010
di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'400.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
3'500.-
già
anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di complessivi
fr. 6'500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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