12.2010.185
Prescrizione in appello - mandato - garanzia - responsabilità dell'amministratore - prescrizione
26 ottobre 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.185
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_705/2012, 29.4.2013
Titolo:
Prescrizione in appello - mandato - garanzia - responsabilità dell'amministratore - prescrizione
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ PER GESTIONE O AMMINISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE
art. 111 CO
art. 127 CO
art. 138 CO
art. 394 CO
art. 754 CO
art. 760 CO
Incarto n.
12.2010.185
Lugano
26 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.723
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20
novembre 2002 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 3
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta - in solido con altre persone giuridiche
poi dimesse dalla lite - al pagamento di fr. 1'875'576.60 oltre interessi e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 1'865'576.60 più
interessi ed accessori;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 30 agosto 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 1° ottobre 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 novembre 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
1996 M__________ __________, società attiva nella lavorazione e vendita dei metalli
preziosi, ha intrecciato delle relazioni commerciali con G__________ SA, società
che si occupava della commercializzazione ed esportazione di questo materiale.
Nella
seconda metà del 1997 i responsabili di G__________ SA hanno comunicato ai
vertici di M__________ __________ di voler trasferire le relazioni commerciali in
essere alla neocostituita succursale di L__________ di U__________ __________.
Allo
scopo di verificare la fattibilità di una continuazione della collaborazione
con questa nuova entità, subordinata in definitiva all’esistenza di sufficienti
garanzie, il 4 dicembre 1997 si è tenuto a __________ un incontro tra i
rappresentanti delle tre parti interessate __________, __________ e l’__________
per M__________ __________, __________, __________ e __________ per G__________
SA e __________ per la succursale l__________ di U__________ __________.
In esito
a questo incontro, il 9 dicembre 1997 AO 1, così richiesta da U__________ __________
succursale di L__________, ha allestito all’indirizzo di M__________ __________,
con esplicito riferimento alla società U__________ __________ e alla sua
succursale di L__________, una dichiarazione del seguente tenore: “Con la
presente, in ossequio ad una esplicita richiesta di un nostro cliente, confermiamo
che la società U__________ __________ con sede nel __________ è stata
costituita ed è attualmente gestita da una società del nostro gruppo in
conformità con un regolare contratto generale di mandato. La succursale __________
della U__________ __________, la U__________ __________, Succursale di L__________,
è stata da noi iscritta in conformità con un regolare contratto generale di
mandato ed è attualmente gestita ed amministrata dal gerente regolarmente
designato ed iscritto a Registro di Commercio, signor __________. Dalle
informazioni forniteci dal nostro cliente e dal gerente della succursale, ci
risulta che la U__________ __________, Succursale di L__________, acquista
argento all’estero, ed ha intenzione di acquistarlo in Svizzera, per la sua regolare
ed ufficiale esportazione in Italia” (doc. E).
Nel memo interno
17 dicembre 1997 (doc. F) __________ ha quindi affermato di sapere che U__________
__________ “c’est une émanation de G__________, société dûment établie au
Tessin; l’activité a bien été confirmé per la fiduciaire AO 1 à __________ qui
confirme la régularité des opérations. Il s’agit d’une fiduciaire d’un certain
niveau appartenant à M. __________, un financier très connu”, mentre nel
memo interno 6 gennaio 1998 (doc. G) __________ ha a sua volta osservato che “cette
nouvelle société est chapeautée par le Dr. __________ de la AO 1 à __________”.
2. Confortata dalle assicurazioni
ricevute, M__________ __________ ha ben presto iniziato a collaborare con la
succursale l__________ di U__________ __________, accettando dapprima, quel
medesimo 9 dicembre 1997, di rifatturare a quest’ultima 2 forniture di argento già
effettuate il 28 novembre 1997 a G__________ SA (cfr. doc. H e I) e dando poi
seguito, nei tre mesi successivi, ad almeno ulteriori 31 forniture d’argento.
Queste
operazioni hanno comportato importanti danni a M__________ __________, i cui
attivi e passivi (almeno quelli che qui interessano), sono poi stati apportati
a AP 1 a far tempo dal 23 aprile 2001 (cfr. doc. A, A1, OO-QQ e SS-UU). La
prima ha in effetti comportato la sua condanna da parte delle autorità tedesche
al pagamento di DM 291'822.75 a titolo di Einfuhrumsatzsteuer, a causa dei
falsi dati forniti dall’acquirente alle dogane tedesche (cfr. doc. L, Z e DD).
Le successive ordinazioni d’argento destinate all’Italia hanno invece comportato
la sua condanna da parte dell’Autorità federale delle contribuzioni al
pagamento di fr. 1'439'641.50 a titolo di IVA per la mancata consegna dei documenti
ufficiali di esportazione vidimati dalle autorità doganali (doc. GG).
3. Con
petizione 20 novembre 2002 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 (nuova ragione sociale di AO 1) - in
solido con U__________ __________ e G__________ SA, entrambe poi dimesse dalla
lite siccome nel frattempo fallite - per ottenerne la condanna al pagamento di un
importo poi ridotto in sede conclusionale da fr. 1'875'576.60 a fr. 1'865'576.60 più interessi ed accessori, somma corrispondente all’Einfuhrumsatzsteuer
versata alle autorità tedesche (fr. 227'167.05, doc. CC), all’IVA dovuta
all’Autorità federale delle contribuzioni (fr. 1'439'641.50, doc. RR), all’onorario
pagato alla __________ per la sua difesa nelle pratiche tedesche (fr. 69'597.-,
doc. II), all’onorario corrisposto a __________ per la sua difesa nelle
pratiche fiscali svizzere (fr. 54'171.05 poi ridotti a fr. 44'171.05, doc. MM),
alle spese di trasferta in Germania e in Ticino (fr. 5'000.-) nonché alle spese
legali preprocessuali (fr. 80'000.-, doc. LL). La convenuta è stata resa
responsabile per aver garantito con la lettera di patronato di cui al doc. E la
serietà delle attività, poi rivelatesi irregolari, della succursale di U__________
__________ e per essere intervenuta nella gestione di quest’ultima entità, ciò
che era pure stato da lei confermato in quello scritto, adottando per costei
decisioni essenziali, specialmente in ambito fiscale.
La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando che lo scritto di cui al
doc. E costituisse un atto di garanzia e negando di essere stata un organo di
fatto della succursale l__________ di U__________ __________, di cui era una semplice
mandataria. Ha inoltre sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva e di intervenuta prescrizione. E ha infine contestato il nesso causale e
l’ammontare del preteso danno.
4. Il
Pretore, con la sentenza 30 agosto 2010 qui impugnata, ha respinto la
petizione. Il giudice di prime cure ha dapprima escluso che la lettera di cui
al doc. E costituisse una dichiarazione di patronato e fosse con ciò generatrice
di un obbligo di garanzia della convenuta a favore dell’attrice, poco
importando il tenore dei doc. F e G, che, oltre ad essere semplici atti interni
all’attrice, nemmeno erano mai stati posti a conoscenza della convenuta: i
testimoni sentiti in causa (il direttore dell’attrice __________ e l’__________)
avevano in effetti riferito che la preoccupazione dell’attrice era più che
altro quella di farsi rilasciare una garanzia “morale” e non finanziaria sull’attività
svolta dalla succursale l__________ di U__________ __________, nel senso che la
stessa fosse seria, legalmente regolare e sotto controllo; la richiesta di
ottenere una garanzia circa la bonità di quest’ultima e delle operazioni da lei
svolte, pure esternata alla convenuta (teste __________), non era però stata
evasa positivamente né in occasione dell’incontro del 4 dicembre 1997 (il teste
__________ - che per altro non è stato ritenuto del tutto attendibile - pur
avendo invero affermato il contrario, aveva poi sostenuto che la conferma
scritta era avvenuta in un secondo momento, proprio con il doc. E) né con
l’allestimento della dichiarazione di cui al doc. E, dalla quale non poteva
essere dedotto nulla più di quanto poteva esservi letto, tanto più che la
convenuta non vi aveva garantito alcunché né aveva assunto alcun impegno
finanziario o di altra natura a favore della succursale l__________ di U__________
__________. Nemmeno il comportamento avuto dalla convenuta nella gestione della
questione IVA era infine tale da far sorgere un obbligo pecuniario a suo
carico, non potendosi ritenere che essa, semplice mandataria per tali aspetti
(cfr. doc. 12, 13 e 15), avesse agito in qualità di organo materiale o di fatto
della succursale di U__________ __________, di cui non aveva mai assunto la
gestione. In tali circostanze, la questione della prescrizione delle pretese
attoree, giuridicamente inesistenti, poteva rimanere irrisolta.
5. Con
l’appello 1° ottobre 2010 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
osservazioni 8 novembre 2010, l’attrice chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa ritiene che, in base al
principio dell’affidamento e tenuto conto delle particolari circostanze in cui lo
scritto di cui al doc. E era stato richiesto e rilasciato (evidenziate tra
l’altro anche nei doc. F e G), lo stesso poteva e doveva essere da lei interpretato
come una garanzia della convenuta a coprire gli eventuali danni che la gestione
irregolare da parte della succursale di U__________ __________ avesse potuto
cagionarle (art. 111 CO). Essa ribadisce quindi che la posizione della
convenuta andava oltre quella di un semplice mandatario, l’istruttoria di causa
avendo dimostrato un suo ruolo ben più attivo, tale da poterla considerare un
organo di fatto, responsabile con ciò del suo operato (art. 754 CO).
6. Con
domanda processuale 5 settembre 2012, sulla quale l’attrice si è espressa con
osservazioni 13 settembre 2012, la convenuta ha in seguito chiesto che fosse
accertata l’avvenuta prescrizione, nelle more della procedura d’appello, delle
pretese attoree, a suo dire fondate sulle norme dell’atto illecito e dunque
soggette al termine annuale dell’art. 60 CO, ciò che a maggior ragione avrebbe
imposto di respingere l’appello.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Nelle
sue osservazioni all’appello (p. 2) la convenuta contesta prudenzialmente la
tempestività dell’appello. A torto. Nel suo allegato l’attrice ha spiegato che l’avviso di ritiro
della sentenza impugnata, da lei poi ritirata solo il successivo 13 settembre
2010, era stato depositato il 4 settembre 2010, per cui, tenuto conto del
termine di giacenza di 7 giorni, che decorreva dal 5 settembre 2010 e veniva a
scadenza l’11 settembre 2010, il termine di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC/TI) per
presentare appello giungeva a scadenza il 1° ottobre 2010. Nell’occasione essa
ha prodotto una copia della busta contenente la sentenza (raccomandata n. __________),
sulla quale sono stati apposti, a tergo, due timbri postali, uno con la data
del 4 settembre 2010 e l’altro con la data del 13 settembre 2010, nonché la
ricerca Track & Trace relativa a quell’invio, da cui risulta che la prima
data corrisponde a quella dell’avviso in casella e la seconda a quella dell’effettiva
consegna. La spedizione dell’allegato il 1° ottobre 2010 è invece provata dal
timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto. Essendo poi esatto che il
termine di giacenza postale inizia a decorrere dal giorno successivo al
deposito dell’avviso di ritiro (TF 17 marzo 2010
5A_2/2010 consid. 2; Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet,
Faire défault à Neuchâtel, in: RJN 2000 p. 46; Koller,
Das Bundesgericht und die Sieben-Tage-Regelung zum Zweitem…, in: Jusletter 17
maggio 2010 n. 4; II CCA 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 17 settembre 2008
inc. n. 12.2008.149) e scade 7 giorni dopo
indipendentemente che si tratti di un giorno festivo o ricada nelle ferie
giudiziarie (Donzallaz,
op. cit., n. 1030; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149), l’appello, inoltrato entro i 20 giorni previsti dalla legge, è
tempestivo e può essere vagliato nel merito.
9. Prima
di passare in rassegna le censure d’appello, occorre ancora esaminare se il
gravame non debba essere respinto già in forza della domanda processuale 5
settembre 2012 della convenuta, secondo cui le pretese oggetto della petizione,
a suo dire fondate sulle norme dell’atto illecito, erano prescritte nelle more
della procedura d’appello, non essendo stati effettuati dalle parti o dal
tribunale atti di procedura dal 9 novembre 2010, cioè da oltre un anno (termine
di prescrizione ex art. 60 CO). La domanda processuale è infondata.
L’art.
80 cpv. 2 CPC/TI stabilisce che la prescrizione può essere fatta valere al di
fuori dello scambio degli allegati preliminari, con domanda processuale
proposta prima di ogni altro atto di causa, purché si sia compiuta in corso di
causa. La disposizione processuale era il corollario dell’art. 138 cpv. 1 vCO
(in vigore fino al 31 dicembre 2010), secondo cui quando la prescrizione sia
interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della
procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni
provvedimento o decisione del giudice. Sennonché, a far tempo dal 1° gennaio
2011 quest’ultima norma è stata modificata nel senso che quando la prescrizione
sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova
prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità
adita (art. 138 cpv. 1 CO). Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2011 una
pretesa fatta valere in un procedimento già avviato non può più prescrivere nel
corso della causa (Krauskopf, La
prescription en pleine mutation, in: SJ 2011 II p. 17 seg.). Ritenuto che nel
caso di specie al 31 dicembre 2010, al momento cioè in cui era ancora in vigore
l’art. 138 cpv. 1 vCO, le pretese attoree eventualmente fondate sulle norme dell’atto
illecito (per altro, come si dirà più oltre, come tali inesistenti, cfr. infra
consid. 13), non erano ancora prescritte pendente causa, e che dal 1° gennaio
2011 le pretese già azionate non possono più prescrivere durante la causa,
l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata con la domanda processuale
deve essere respinta (II CCA 23 maggio 2012 inc. n. 12.2010.89).
10. Con
la prima censura d’appello l’attrice ritiene che nelle particolari circostanze
la missiva di cui al doc. E doveva da lei essere ragionevolmente intesa come
una garanzia della convenuta a suo favore per gli eventuali danni causati dalla
succursale di U__________ __________ (art. 111 CO).
La
censura, pretestuosa, è del tutto priva di fondamento.
10.1 Nonostante
si possa convenire con l’attrice che la fattibilità della futura collaborazione
con la succursale l__________ di U__________ __________ fosse subordinata
all’esistenza di garanzie circa la sua serietà, la sua regolare costituzione e
la sua correttezza commerciale, e che tali aspetti erano per l’appunto stati
discussi in occasione dell’incontro di __________ del 4 dicembre 1997, quanto è
stato eventualmente deciso in occasione di quella discussione è del tutto irrilevante
per l’esito della lite.
10.2 Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, in effetti, la convenuta non era presente né
rappresentata a quell’incontro, a cui - come detto - avevano partecipato __________,
__________ e l’__________ per M__________ __________, __________, __________ e __________
per G__________ SA e __________ per la succursale l__________ di U__________ __________
(cfr. supra, consid. 1), la diversa versione resa dal teste __________
secondo cui essa fosse invece presente con uno o due rappresentanti (p. 2 segg.),
oltretutto nemmeno identificati, essendo stata smentita dall’attrice stessa
(cfr. petizione p. 7 e replica p. 11 e 20; appello p. 24), dal memo interno 6
gennaio 1998 allestito dallo stesso teste (doc. G) e ancora da altri testimoni
di parte attrice (teste __________ p. 2), tanto più che nemmeno gli ulteriori
testi sentiti hanno confermato la presenza di eventuali rappresentanti della
convenuta. È pertanto escluso che quest’ultima, come invece riferito dal teste __________
(p. 2 e 4), già per questo essenziale motivo da ritenersi per nulla
attendibile, possa a quel momento essere stata richiesta di fornire delle
garanzie per l’attività della succursale l__________ di U__________ __________
e aver conseguentemente assunto un qualsiasi impegno a favore di una di quelle
parti, conclusione questa che - contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice -
nemmeno risulta dalla risposta di causa di G__________ SA (p. 4).
10.3 Ma
quand’anche si volesse ammettere che in occasione del menzionato incontro G__________
SA e/o la succursale l__________ di U__________ __________ possano essersi
impegnate a far allestire la garanzia auspicata dall’attrice, il fatto che la
convenuta abbia redatto lo scritto di cui al doc. E non significa ancora che
essa sia poi stata effettivamente richiesta di fornirla nei termini voluti
dall’attrice e l’abbia fornita con quelle finalità. L’istruttoria ha in effetti
permesso di accertare che la missiva in questione era stata allestita su
richiesta della succursale di U__________ __________ (doc. 17; teste __________
p. 9), che aveva domandato alla convenuta di redarre all’indirizzo dell’attrice
la stessa lettera già inviata in precedenza ad un altro produttore di metalli
preziosi (cfr. doc. 18), precisandole che “la stessa ci necessita per poter
acquistare metallo in Svizzera” (doc. 17). Non risulta dunque che nell’occasione
la stessa sia stata richiesta, e poi fornita per fax alla succursale (e non direttamente
all’attrice, cfr. doc. 17), per garantire la correttezza e la legalità della sua
attività.
Quanto poi
al tenore della lettera così allestita, dallo stesso (doc. E) non risulta
assolutamente - neanche in base al principio dell’affidamento - che la
convenuta si sia impegnata a garantire, tanto meno in modo continuativo, la
correttezza e la legalità dell’attività della succursale di U__________ __________:
nel suo secondo paragrafo (il primo riguarda invero la casa madre __________,
che la convenuta ha confermato essere stata costituita e gestita da una società
del suo gruppo in virtù di un contratto di mandato) la convenuta ha in effetti
dichiarato di aver iscritto la succursale (cfr. doc. 10) in virtù di un
contratto di mandato e che la stessa era attualmente gestita e amministrata dal
gerente iscritto a RC; nel terzo ha quindi aggiunto di sapere, per altro non
per sua conoscenza diretta ma dalle informazioni fornitele dal cliente e dal
gerente della succursale, che quest’ultima acquistava argento all’estero ed era
intenzionata ad acquistarlo in Svizzera per la sua regolare ed ufficiale
esportazione in Italia. In definitiva, essa si è dunque limitata a confermare,
oltre alla costituzione e la gestione della casa madre da parte di una società
del suo gruppo, l’avvenuta iscrizione della succursale e l’attività di
gestionario e di amministratore del suo gerente e, sulla base delle sole informazioni
fornite dal cliente rispettivamente dal gerente, la sua attuale attività di
trading d’argento. In che modo e dove l’attrice possa così aver intravisto una
garanzia da parte della convenuta avente oltretutto per oggetto la corretta attività
della succursale (e non certo della casa madre, che qui non c’entra affatto, e
che per altro non risultava comunque essere gestita dalla convenuta ma semmai da
una società del suo gruppo) - come poi sostenuto nei memo interni di cui ai
doc. F e G, mai messi a conoscenza della convenuta - risulta francamente un
mistero (cfr. in ogni caso pure Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª ed.,
n. 7188, secondo cui la lettera o dichiarazione di patronato costituisce di
principio un semplice impegno morale - come per altro indicato nella
fattispecie dal teste __________ p. 4 seg. - senza portata giuridica), come del
resto rimane un mistero il fatto che nessun rappresentante dell’attrice, prima
e dopo l’allestimento di quella dichiarazione, abbia ritenuto di contattare la
convenuta per eventualmente chiarire il senso e la portata di quello scritto
(cfr. testi __________ p. 3, __________ p. 2 e 4, __________ p. 5 seg. e __________
p. 4).
11. Con
la seconda censura d’appello l’attrice ribadisce che la posizione della
convenuta non era quella di un semplice mandatario, essa essendo in realtà un
organo di fatto della succursale di U__________ __________, responsabile con
ciò del suo operato (art. 754 CO). Anche in questo caso la censura risulta manifestamente
infondata.
11.1 La
convenuta ha senz’altro dimostrato di essere intervenuta a favore della
succursale di U__________ __________, per altro solo nell’ambito delle pratiche
relative alla sua iscrizione, con riferimento all’allestimento per lei di
dichiarazioni e lettere rispettivamente per quanto riguardava le sue pratiche
fiscali, sulla base di un rapporto di mandato. A questo proposito essa è stata
in grado di versare agli atti una procura generale in suo favore relativa a
tutte le pratiche di natura fiscale inerente la succursale (doc. 12) e le
fatture esposte per la sua iscrizione (doc. 11), per l’allestimento di
dichiarazioni e lettere rispettivamente per la consulenza in materia di IVA
(fino al 31 dicembre 1997, cfr. doc. 14) nonché ancora per l’ulteriore
consulenza in materia di IVA e per le problematiche come pure per gli incontri
avuti con l’attrice e l’Autorità federale delle contribuzioni a seguito dei
noti fatti (fino al 30 settembre 1998, cfr. doc. 15); essa ha pure prodotto dei
documenti da cui risulta la sua volontà di rinunciare al mandato relativo alle
pratiche fiscali, nei confronti delle autorità cantonali e comunali, dal
novembre 1998 (doc. 16). Oltretutto anche il teste di parte attrice __________
aveva chiaramente escluso che la convenuta gestisse in qualche modo le
operazioni tra l’attrice, G__________ SA e/o la succursale di U__________ __________
(p. 3).
11.2 L’attrice,
pur non contestando l’assunto pretorile secondo cui la convenuta non si era
occupata di passarle le singole ordinazioni di metallo per conto della
succursale di U__________ __________ (cfr. anzi la sua conferma della
circostanza a p. 34 dell’appello), ritiene nondimeno che la controparte abbia svolto
un ruolo ben più attivo di quello di un semplice mandatario. In realtà le
circostanze da lei evocate che dovrebbero provare quel suo ruolo sono tutt’altro
che convincenti.
11.2.1 Non è
innanzitutto vero che già le risultanze invocate dal Pretore tendevano da sole
a confermare quel suo ruolo particolare.
Il fatto
che il primo giudice abbia ricordato (sentenza p. 3 e 4) che il teste __________
abbia riferito di essere stato informato dall’__________ e da __________ che
dalla discussione del 4 dicembre 1997 era emerso che la convenuta era
responsabile o assicurava un certo controllo sulla succursale di U__________ __________
è doppiamente irrilevante: da una parte siccome il teste si è limitato a
riferire quanto dettogli da altri, senza aver percepito direttamente quanto
discusso in occasione di quella discussione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 237); dall’altra anche perché, come già si è detto in
precedenza, la convenuta non era presente a quell’incontro, di modo che
quell’informazione non poteva essere stata fornita da lei, ma semmai da terzi
(segnatamente dai rappresentanti di G__________ SA o dal gerente della
succursale di U__________ __________), che, sentiti come testi, non hanno tuttavia
spiegato da dove l’avevano desunta rispettivamente se la stessa fosse
effettivamente vera o costituisse solo un loro auspicio.
Dal
fatto, pure evidenziato dal Pretore (sentenza p. 4), che quello stesso teste
(in realtà l’__________) abbia poi precisato che la presenza di __________ e __________
- vicedirettore rispettivamente funzionario della convenuta - alla riunione del
20 aprile 1998 (presso l’Autorità federale delle contribuzioni) era la prova
che la controparte continuava ad occuparsi della succursale di U__________ __________,
non si evince in realtà nulla di rilevante per la questione che qui interessa, costoro
essendo intervenuti in qualità di ausiliari della mandataria per le questioni
fiscali.
Quanto
infine al fatto che il primo giudice (sentenza p. 4) abbia menzionato che il
teste __________ aveva ricordato che l’attrice aveva sollecitato la convenuta a
garantire la bonità della succursale di U__________ __________ come pure delle
operazioni fatte dalla stessa, già si è detto che quella deposizione
testimoniale era in realtà del tutto inattendibile.
11.2.2 In
merito alle altre risultanze istruttorie non considerate dal Pretore che, sempre
a detta della parte attrice, rafforzerebbero quella sua tesi, si osserva quanto
segue.
L’attrice
ritiene che dal fatto che il gerente della succursale di U__________ __________,
non si fosse mai occupato della gestione né degli affari quotidiani della
succursale e per la sua manifesta incompetenza professionale costituisse un
semplice “uomo di paglia” in mano ad altri si doveva senz’altro concludere per
la qualità di organo di fatto della convenuta. Ora, a parte il fatto che è
provato che in alcune occasioni le ordinazioni di metalli preziosi erano state
effettuate proprio dal gerente della succursale (cfr. verbale di interrogatorio
penale 7 aprile 1998 di __________, nel doc. D p. 2), l’istruttoria ha in ogni
caso dimostrato che __________ e con lui la succursale di U__________ __________
erano di fatto gestite da G__________ SA (cfr. petizione p. 7; doc. G e ZZ;
verbale d’interrogatorio penale 2 febbraio 2007 di __________, nel plico doc.
II° rich. p. 2 seg.) o comunque da imprecisati proprietari __________ facenti
capo a un non meglio identificato signor “__________” (cfr. verbale di
interrogatorio penale 7 aprile 1998 di __________, nel doc. D p. 2; verbale
d’interrogatorio penale 2 febbraio 2007 di __________, nel plico doc. II° rich.
p. 2 segg.; testi __________ p. 2, __________ p. 8 seg.). Contrariamente a
quanto preteso dall’attrice, nulla ha invece permesso di confermare che a
“tirare le fila” fosse invece la convenuta: in particolare non è sufficiente il
fatto che il gerente della succursale fosse a suo tempo stato il “tuttofare”
dell’__________, studio presso cui in passato aveva lavorato l’__________,
dipendente della convenuta che si era poi autonomamente occupato della
costituzione di U__________ __________; e neppure lo è il fatto che quella società
non abbia pagato la relativa fattura (cfr. verbale d’interrogatorio penale 2
febbraio 2007 di __________, nel plico doc. II° rich. p. 2; anzi il fatto da
lui pure riferito secondo cui la stessa era stata pagata da G__________p SA
smentisce un ruolo particolare della convenuta); quanto al fatto che __________,
__________ e l’__________ fossero intervenuti nella problematica IVA con
l’Amministrazione delle contribuzioni, già si è detto a più riprese che ciò era
avvenuto nell’ambito del mandato affidato dalla succursale alla convenuta.
11.2.3 Non
meno irrilevanti sono le ulteriori presunte “incongruenze” o “singolarità” nelle
testimonianze dei responsabili della convenuta pure evidenziate in questa sede
dall’attrice.
Il fatto
che __________ abbia dichiarato (p. 10) che __________ fosse in grado di far
fronte alla gestione della succursale di U__________ __________ non appare tutto
sommato censurabile, egli avendo aggiunto (p. 2, 3 e 10) che il gerente della
succursale poteva contare su uffici propri e su personale proprio (tra cui una
segretaria), il tutto con il supporto contabile fornito da G__________ SA e
quello fornito per le questioni fiscali dalla convenuta stessa. Ma se anche la
sua deposizione dovesse essere ritenuta non attendibile, ciò non migliorerebbe
la posizione dell’attrice, non potendosi da ciò evincere un maggior
coinvolgimento della convenuta oltre a quello derivante dai mandati menzionati
in precedenza. Poco importa invece se egli abbia pure aggiunto (p. 6) che il
mandato per le pratiche IVA, a suo dire inizialmente non contemplato dalla
procura di cui al doc. 12 (che invero sembrerebbe essere di carattere generale),
fosse poi stato assunto dalla convenuta non solo su richiesta della succursale di
U__________ __________ ma anche dell’attrice, nulla permettendo di ritenere che
tale circostanza fosse da mettere in relazione con lo scritto di cui al doc. E.
11.2.4 Il
fatto che l’attrice, come indicato nei suoi documenti interni (doc. F e G),
abbia ritenuto di poter mantenere la collaborazione in essere con la succursale
di U__________ __________ pensando che quest’ultima fosse garantita e gestita
dalla convenuta, non dimostra ancora che ciò fosse vero. Nemmeno la percezione
soggettiva (con ciò priva di forza probatoria, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 237) avuta dal
fiscalista interpellato successivamente dall’attrice __________, secondo cui la
convenuta si sarebbe interamente occupata della gestione amministrativa e del
“montage juridique” delle operazioni (teste __________ p. 11), modifica questo stato
di fatto.
12. Irricevibile,
siccome sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78
CPC/TI), è invece la tesi dell’attrice secondo cui la convenuta dovrebbe in
ogni caso essere resa responsabile del danno da lei patito anche per aver
impedito la diminuzione (di parte) del suo pregiudizio, avendo in particolare
omesso di ottemperare alla richiesta formulata al suo indirizzo (e alla
succursale di U__________ __________) di mettere a disposizione
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni la documentazione doganale relativa
alle esportazioni in Italia.
La stessa
era comunque infondata anche nel merito, visto e considerato che non è stato
provato che la mancata messa a disposizione di quella documentazione fosse
imputabile alla convenuta (ma semmai proprio alla succursale di U__________ __________,
cfr. doc. FF), che, oltre ad essere intervenuta in quelle discussioni solo quale
semplice mandataria, non risultava in effetti esserne mai stata in possesso.
13. Alla
luce di quanto precede, la petizione deve pertanto essere respinta, senza che
sia necessario esaminare se le pretese attoree, nella misura in cui fossero
dimostrate nel loro ammontare e fossero in un nesso di causalità adeguata con
le mancanze imputate alla convenuta, fossero eventualmente prescritte prima
dell’inoltro della causa, ciò che non era comunque il caso: le pretese fondate
sulla presunta esistenza di un contratto di garanzia sono in effetti rette dal
termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO (Pestalozzi, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 17 ad art. 111 CO; Giovanoli,
Berner Kommentar, n. 14e ad art. 492 CO), mentre quelle fondate sull’asserita
responsabilità dell’organo della società anonima sono soggette a un termine di
prescrizione quinquennale (art. 760 cpv. 1 CO), entrambi non ancora scaduti il
22 novembre 2002, data d’avvio della causa, riferita a fatti accaduti al più
presto nel dicembre 1997, e ciò a prescindere dall’esistenza dei due atti
interruttivi della prescrizione ex art. 135 n. 2 CO, costituiti dai PE n. __________
del 3/7 agosto 2000 (ad opera di M__________ __________, cfr. doc. 3 e doc. I°
rich.) e n. __________ del 24 luglio / 2 agosto 2002 (da parte di __________,
cfr. doc. 7 e doc. I° rich.). L’attrice, diversamente da quanto fatto nella
fase preprocessuale (cfr. doc. T e V), non ha del resto più preteso in causa che
la convenuta potesse essere resa responsabile per la presunta erroneità delle
affermazioni contenute nella lettera di cui al doc. E, ciò che, fondando se del
caso una responsabilità precontrattuale o basata sulla fiducia, avrebbe potuto
comportare l’applicazione del termine annuale di prescrizione di cui all’art.
60 CO, che, non validamente interrotto dal PE n. __________ del 12 luglio / 2
agosto 2001 fatto spiccare da M__________ __________ (cfr. doc. 4 e doc. I°
rich.), a quel momento non più titolare del credito verso la controparte,
sarebbe infruttuosamente scaduto il 7 agosto 2001, un anno dopo l’invio del PE
n. __________ (doc. 3 e doc. I° rich.).
14. Ne
discende, a conferma della sentenza pretorile, che l’appello, del tutto
infondato e al limite del temerario, deve essere respinto.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 1'865'576.60, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 1° ottobre 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 12’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
12’100.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 30’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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