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Decisione

12.2010.186

Opposizione a precetto esecutivo civile, eccezioni che infirmano il riconoscimento alla base del precetto, consegna di locali dati in locazione, rescissione del contratto

10 gennaio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 dicembre 2009 AP 1, locatrice, e AO 1, conduttrice, hanno

sottoscritto un contratto di locazione di durata indeterminata per un

appartamento di 3 locali sito in via del __________ __________ a L__________. L’inizio

della locazione era previsto per il 1° febbraio 2010 e il canone di locazione

ammontava a fr. 19 200.– annui,

pari a fr. 1 600.– mensili,

oltre a fr. 2 400.– pure annui,

ossia fr. 200.– al mese, per

spese accessorie. Al punto 6 del contratto era previsto l’obbligo per la

conduttrice di prestare un deposito a garanzia di fr. 10 800.–. Non essendo la consegna dell’appartamento

avvenuta nel termine contrattuale del 1° febbraio 2010, prorogato poi al 1°

marzo 2010, e neppure entro il 15 dello stesso mese, termine assegnato dalla

conduttrice il 1° marzo 2010 (doc. D), essa ha spiccato nei confronti della

locatrice il precetto esecutivo 31 marzo 2010 in cui ha chiesto la consegna dei locali entro 10 giorni (doc. B). La precettata ha interposto

opposizione il 3 aprile 2010.

B. All’udienza

di discussione e dibattimento finale del 21 aprile 2010 la precettata ha

confermato l’opposizione, sostenendo la nullità per carenze formali del

precetto esecutivo civile, il comportamento contraddittorio della precettante, che

nello scritto 1° marzo 2010 aveva invocato la risoluzione del contratto e,

infine, la mancata prestazione del deposito a garanzia pattuito. La precettante

ha opposto la conformità all’art. 491 CPC del precetto esecutivo civile e ha

rilevato di essere adempiente, avendo versato il primo canone di locazione ed

essendosi pattuita la prestazione della garanzia contestualmente con la

consegna delle chiavi.

C. Con sentenza del 20 settembre 2010 la Pretora ha respinto

l’opposizione presentata dalla precettata, rilevando in sostanza che il

precetto esecutivo civile era formalmente valido e che le eccezioni da lei

sollevate andavano discusse nella procedura di merito.

D. Nell’appello con domanda di effetto sospensivo del 4 ottobre 2010 la

precettata chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la

sua opposizione al precetto esecutivo cantonale. L’appellante esordisce

precisando che le eccezioni formali sollevate in prima sede, respinte dalla Pretora,

non vengono riformulate in questa sede. Osserva che nel frattempo

l’appartamento è stato rilocato, di modo che la prestazione chiesta è divenuta

impossibile. Ribadisce poi che nella lettera 1° marzo 2010 la precettante aveva

fissato un termine per l’adempimento del contratto scadente il 5 marzo 2010,

pena la sua risoluzione, confermata dall’amministrazione dell’immobile l’8

marzo 2010, per cui non può pretendere, ora, il suo adempimento. Asserisce per

concludere che la precettante non ha prestato il deposito a garanzia pattuito

contrattualmente alla consegna dell’ente locato, fissata per il 26 febbraio

2010.

E. La precettante non ha presentato osservazioni.

e considerando

Considerandi

1.

La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota

evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata

dagli art. 80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Come il giudice chiamato a

decidere sull'opposizione a un precetto esecutivo secondo gli art. 81 o 82 LEF,

il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile

verifica quindi d'ufficio che il titolo su cui si fonda il precetto esista e

sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del

procedente, che dev'essere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo

avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona

designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve

corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art.

82; Rep. 1989 pag. 331 verso il basso).

2.

Nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile

l'escusso può far valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo

dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in

tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di

esecuzione o che è subentrata la prescrizione della pre­tesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,

7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). L'opinione secondo cui “con l'opposizione

l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda

l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque superata. Anzi, ove il

titolo esecutivo consista in un riconoscimento dell'obbligo (art. 488 cpv. 2

lett. b CPC), il precettato dovrebbe poter giustificare immediatamente – in analogia

con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2

LEF) – anche altre “eccezioni che infirmano il riconoscimento” (I CCA incarto

11.2004

, decisione del 10 gennaio 2005, consid. 5).

3.

Nel caso concreto la precettante ha indirizzato in data 1° marzo

2010.

alla Fiduciaria __________ uno scritto in cui concludeva chiedendo di “confermare

per iscritto entro il 5 marzo 2010 che i lavori (n.d.r.: la cui carente

esecuzione era stata constatata in occasione del sopralluogo del 26 febbraio

2010) verranno eseguiti a regola d’arte da un’impresa specializzata entro il

15.03.2010

Non ricevendo tale conferma scritta saremo costretti ad adire le

vie legali per la risoluzione del contratto, per il recupero dei ns. soldi già

anticipati e per l’indennizzo di danni e spese” (doc. D). Respingendo ogni

addebito riguardante l’esecuzione delle riparazioni, la destinataria ha

confermato l’8 marzo 2010 che non c’erano più i presupposti per la continuazione

del contratto “per cui siamo pienamente concordi, con il consenso della

proprietaria signoraAP 1, di considerare il contratto sciolto” ed ha

riconosciuto unicamente la restituzione del mese anticipato (doc. E).

4.

La Pretora ha ritenuto che la pretesa rescissione del contratto costituisce

un’eccezione di merito che presuppone un’istruttoria riservata alla procedura

ordinaria. Su questo punto il giudizio impugnato non può essere seguito. In

effetti, la scelta del diritto costitutivo è irrevocabile e incondizionata,

come lo è la rinuncia all’adempimento (Commentario

Basilese, 4a edizione, 2007, n. 14 ad art. 107 CO, pag. 623; Commentario Romando, CO-I, 2003, n. 16

ad art. 107 CO, pag. 634 seg.). Per l’interpretazione dell’opzione è determinante

come il debitore la poteva o doveva intendere nelle circostanze concrete e

secondo la buona fede (DTF 123 III 16 consid. 4). Deve in ogni caso imputare

alla propria leggerezza colui che nella messa in mora della controparte già anticipa

la rescissione del contratto o il risarcimento del danno per mancato

adempimento. Così facendo, infatti, egli si preclude il diritto di scelta

concessogli dall’art. 107 CO qualora il debitore resti inadempiente anche

durante la dilazione concessa (Guhl,

Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a edizione, 2000, n. 16 pag.

255). La scelta operata dal creditore può essere comunicata alla controparte ancor

prima dello spirare del termine di grazia, anzi, persino contemporaneamente alla

sua fissazione, fermo restando che in tal caso l’effetto subentra qualora la

prestazione chiesta non venga adempiuta allo scadere del termine impartito (Commentario Romando, cit., n. 19 ad art.

107.

CO, pag. 635). Nel caso in cui è optato per il recesso dal contratto, esso

viene unilateralmente rescisso e il rapporto che lega le parti decade (Commentario Basilese, cit., loc. cit.; Guhl, op. cit., loc. cit.).

5.

Con lo scritto 1° marzo 2010 (doc. D) la

precettante ha comunicato in modo chiaro ed esplicito la volontà di rescindere

il contratto di locazione qualora per il 5 di marzo non avesse ricevuto una

conferma scritta sull’esecuzione di determinati lavori di sistemazione

dell’ente locato entro la metà dello stesso mese. Essa è quindi legata

all’opzione operata. E in tal senso la destinataria ha recepito la comunicazione,

concordando di considerare sciolto il contratto con la risposta dell’8 marzo 2010

(doc. E). Fermo resta unicamente che, in base alla dottrina succitata, il

contratto è da considerarsi decaduto con lo spirare del termine di grazia,

ossia per l’appunto il 15 marzo 2010. In ogni caso, avendo optato per la risoluzione del contratto, l’appellata si è preclusa la facoltà di chiederne poi l’adempimento

mediante il predetto esecutivo civile datato 31 marzo 2010. Di conseguenza l’appello

presentato dall’opponente merita accoglimento già su questo punto, per cui l’esame

delle ulteriori eccezioni riproposte in questa sede si rivela ininfluente ai

fini del giudizio.

6.

L’appello va pertanto accolto nel

senso di accogliere l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo

cantonale notificatole da AO 1, con conseguente riforma del giudizio pretorile

e del dispositivo sulle spese e sulle ripetibili di prima istanza, che vanno

assegnate alla precettata.

Per

quanto attiene gli oneri processuali di seconda sede, si giustifica di porre

sia le spese che le ripetibili (art. 12 del Regolamento per la fissazione delle

ripetibili RL 3.1.1.7.1) a carico della precettante posto che, se è vero che

non avendo formulato osservazioni non può dirsi soccombente, è altresì vero che

la decisione impugnata andava appunto nel senso delle richieste da lei avanzate

in sede pretorile (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello

4 ottobre 2010 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 20 settembre 2010

della Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:

1. L’istanza

di opposizione 3 aprile 2010 di AP 1 al precetto esecutivo civile notificatole il

31 marzo 2010 dalla AO 1 è accolta e l’opposizione confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le

spese di fr. 50.–, da

anticipare

dall’istante, sono a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili.

II. Gli

oneri della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

anticipati

dall’appellante, sono a carico dell’appellata, che verserà inoltre alla controparte

fr. 800.– per ripetibili

d’appello.

III. Intimazione:

-;

-;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi di diritto

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati agli art. 95 e

98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario in materia di locazione il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 15

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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