12.2010.190
Contratto di locazione (nolo) di cose mobili a uso alberghiero (catering), un contratto pattuito in EUR può essere solo oggetto di una causa giudiziaria in EUR e non in franchi svizzeri
16 maggio 2011Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2010.190
Data decisione, Autorità:
16.05.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di locazione (nolo) di cose mobili a uso alberghiero (catering), un contratto pattuito in EUR può essere solo oggetto di una causa giudiziaria in EUR e non in franchi svizzeri
MONETA SVIZZERA
art. 84 CO
Incarto n.
12.2010.190
Lugano
16 maggio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
inc. n. OA.2008.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con petizione 23 gennaio 2008 da
AO 1
rappr. dall'avv
RA 1
contro
AP 1
RA 2
con cui
è chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22’133.–, oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005,
domanda alla quale essa si è opposta e che il Pretore ha parzialmente accolto
con sentenza dell’8 settembre 2010 per € 8 038.73.– oltre
interessi al 5% dal 20 agosto 2005;
appellante
la convenuta con atto di appello del 6 ottobre 2010, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni del 22 novembre 2010 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
gli atti,
ritenuto,
Fatti
A. Con
invio fax del 26 aprile 2005 (doc. A) AO 1 ha formulato a AP 1 un’offerta di € 22’000.- per la messa a
disposizione del materiale necessario (tavoli, sedie, piatti, posate, ecc.) per
l’allestimento della cena di gala dell’assemblea federale dell’associazione __________
prevista per il 31 maggio 2005 a L__________. AP 1 ha confermato con invio fax del 27 aprile 2005 l’offerta del giorno precedente, allegandone una
copia “debitamente firmata” (doc. B). Il 17 maggio 2005 AP 1 ha comunicato a AO 1, tramite fax, che in occasione del’ultima riunione del comitato organizzativo
dell’assemblea in questione era stata ridiscussa la questione della grandezza
dei piatti. Dal momento che diversi membri del comitato avevano dissentito
dalla decisione di utilizzare piatti di misura diversa, AP 1 informava AO 1 di
vedersi costretta a rinunciare al “vostro servizio”, soggiungendo di
essere spiacente di poter comunicare “solo ora questa decisione presa solo
pochi giorni fa e della quale noi non siamo responsabili” (doc. C). AO 1 ha chiesto il 3 giugno 2005 un risarcimento di € 8’601.00
(doc. D), aumentato a € 13’848.73 il 5 agosto 2005 dopo
la ricezione della fattura 8 giugno 2005 della ditta __________, fornitrice a
noleggio delle posate e ceramiche per la serata (doc. E ed F). Con scritto 29
novembre 2005 AP 1 ha dichiarato di essere disposta a rimborsare le spese
supportate per la presentazione pari a € 850.– (doc. G).
B. Con
petizione 23 gennaio 2008 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di
fr. 22’133.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. La convenuta si è
opposta alla petizione con risposta del 7 aprile 2008 nella quale ha contestato
la legittimazione attiva della controparte, ha rilevato di essersi ad essa
rivolta per il solo noleggio dell’attrezzatura e non per l’intero servizio di
catering, che le era noto che l’uguale dimensione dei piatti di portata era
essenziale come pure che la decisione definitiva sulla fornitura spettava al
comitato di organizzazione e, per finire, ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria,
fatta eccezione dell’importo di € 850.–. Nei successivi allegati di replica 9
maggio e di duplica 14 giugno 2008 le parti hanno ribadito le rispettive
allegazioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le proprie domande
di giudizio con memoriali conclusivi del 7 e del 15 gennaio 2009.
C. Statuendo
l’8 settembre 2010 il Pretore ha condannato AP 1 al versamento a AO 1
dell’importo di € 8’038.73 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005.
D. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 6
ottobre 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la
petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e
seconda istanza. Con osservazioni del 22 novembre 2010 parte attrice postula la
reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione 8 settembre 2010 il Pretore ha dapprima riconosciuto la capacità
giuridica di AO 1 (consid. 1). Riguardo al diritto applicabile, egli ha ammesso
la “scelta implicita dell’applicazione del diritto svizzero” (consid.
2). Caratterizzato il rapporto tra le parti quale contratto di locazione (nolo)
di beni mobili e definita prestazione accessoria la messa a disposizione del
personale per l’allestimento e lo sgombero della sala, il primo giudice ha
ritenuto provata l’accettazione dell’offerta 26 aprile 2005 dell’attrice perché
nulla lasciava concludere che l’approvazione dell’allestimento della sala per
la cena di gala da parte del comitato organizzativo e l’esigenza di disporre di
stoviglie uguali per tutti i commensali fossero da qualificarsi quali
condizioni sospensive (consid. 3.1). Il Pretore ha quantificato il danno subito
dall’attrice in € 8’038.73, riconoscendo unicamente la
pretesa relativa alla fattura __________ di € 4’738.73, cui si aggiungevano € 3’300.00 a titolo di mancato guadagno, equivalenti al 15% di € 22’000.00, costo netto del contratto
(consid. 4 e 5).
3.
L’appellante ribadisce in questa sede che tra le parti non era venuto in
essere un contratto di nolo valido perché l’uguale dimensione dei piatti
costituiva un presupposto contrattuale indispensabile, circostanza di cui la
controparte era perfettamente a conoscenza, come chiara era la necessità
dell’approvazione dell’offerta presentata da parte di __________. Riguardo alla
quantificazione del danno, l’appellante sostiene che la fattura emessa da__________
non le può essere addebitata perché mai era stata menzionata la necessità della
controparte di far capo a terzi fornitori per far fronte agli incarichi
assunti, per cui il rapporto tra le due ditte le è completamente estraneo. Per
quanto concerne poi il mancato guadagno, essa eccepisce che non è dato di
sapere come il Pretore sia giunto al riconoscimento del 15% del costo netto del
contratto e contesta che nel caso concreto si possa applicare l’art. 42 cpv. 2
CO, sostenendo che controparte avrebbe potuto fornire tutti gli elementi
probatori oggettivi per quantificarlo.
4.
È pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale
che vede a confronto la parte attrice da una parte, società in accomandita
semplice con sede in Italia (doc. N), e la convenuta dall'altra, con sede in
Svizzera (doc. 3). Come accertato dal Pretore, entrambe le parti hanno
nondimeno dato per acquisita l’applicazione alla fattispecie del diritto
svizzero (sentenza impugnata, consid. 2., pag. 4).
5.
Giusta
l'art. 87 cpv. 1 CPC-TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale,
quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di
legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad
art. 84 CO; Schraner, Zürcher
Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,
Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione
dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale
ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134
III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera,
perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010
I pag. 764 segg., in particolare pag. 771).
In
considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione,
il 17 marzo 2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine scadente il 15 aprile 2011 per comunicare una loro presa di posizione
su una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un
contratto pattuito in EUR l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 22'133.- (petizione del 23 gennaio 2008), cifra che il
Pretore ha convertito in sentenza in EUR, attribuendo all’attrice EUR 8'038.73
oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. Il 15 aprile 2011 la convenuta ha
risposto di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata
nell’ordinanza presidenziale. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni del
14.
aprile 2011 ha rilevato che la controparte non aveva sollevato la questione
nel proprio appello e che non spettava quindi alla Camera pronunciarsi
d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti.
6.
L’offerta
alla base del contratto oggetto della vertenza (doc. A) indica che il prezzo
della merce e delle prestazioni era in EUR. È pertanto indubbio che l’attrice
ha fatto valere un credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento
in franchi svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di
giudizio di petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 22'133.- oltre interessi
al 5% dal 20.8.2005). Tale possibilità è invero stata tollerata dalla
giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84
CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza
pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27
marzo 2009 consid. 5.3, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771)
e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza
4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2, pubblicata in SJ 133/2011 I pag.
155.
segg.). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze,
per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo
una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può
solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010
consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque
modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al
diritto (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc.
12.2008
). In altre parole, in una procedura retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, come quella qui in esame, il giudice non può convertire d’ufficio
una domanda di giudizio espressa in franchi svizzeri in una domanda espressa in
EUR, poiché così facendo attribuisce alla parte attrice una pretesa diversa da
quella richiesta.
7. L’applicazione
dell’art. 84 CO non costituisce un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010
consid. 5.2.1), poiché l’assenza di un petitum conforme al diritto
federale è una questione di diritto materiale. La circostanza poi che la
controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema, né lo abbia
menzionato nel suo appello, nonostante la conversione della valuta eseguita dal
Pretore, non preclude l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si
è sempre opposta in causa alle pretese dell’attrice, da lei contestate nel
principio, sicché non si pone problema di violazione della buona fede
processuale. Come già ricordato, poi, il giudice di ogni grado applica
d’ufficio il diritto e questa Camera, contrariamente a quanto ritiene
l’attrice, non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della
valuta, anche in assenza di esplicita censura al riguardo nell’appello.
L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale sull’art. 84 CO
porta a concludere, in definitiva, che in accoglimento dell’appello la
petizione deve essere respinta. Una pretesa sorta in EUR può essere fatta
valere in giudizio solo in tale valuta e a torto il Pretore ha convertito di
sua iniziativa l’importo indicato dall’attrice in franchi svizzeri. All’attrice
rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande di
giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale
4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.
8. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede seguono la
soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC-TI), che rifonderà all’appellante un’adeguata
indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Il dispositivo sulle
spese di prima sede deve di conseguenza essere modificato, caricando tutte le
tasse e spese all’attrice. Per quel che concerne le ripetibili di prima sede,
l’appellante ha chiesto a tale titolo fr. 550.- e questa Camera non può dunque
attribuirle una somma superiore. Il valore litigioso in questa sede ammonta a
fr. 10'400.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148
CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L’appello 6 ottobre 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 8 settembre
2010 (OA.2008.8) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così
riformata:
1. La petizione è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono a carico dell’attrice, la
quale rifonderà alla convenuta fr. 550.- per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1 300.–
b) spese fr.
50.–
Totale fr.
1 350.–
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà
inoltre alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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