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Decisione

12.2010.190

Contratto di locazione (nolo) di cose mobili a uso alberghiero (catering), un contratto pattuito in EUR può essere solo oggetto di una causa giudiziaria in EUR e non in franchi svizzeri

16 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

invio fax del 26 aprile 2005 (doc. A) AO 1 ha formulato a AP 1 un’offerta di € 22’000.- per la messa a

disposizione del materiale necessario (tavoli, sedie, piatti, posate, ecc.) per

l’allestimento della cena di gala dell’assemblea federale dell’associazione __________

prevista per il 31 maggio 2005 a L__________. AP 1 ha confermato con invio fax del 27 aprile 2005 l’offerta del giorno precedente, allegandone una

copia “debitamente firmata” (doc. B). Il 17 maggio 2005 AP 1 ha comunicato a AO 1, tramite fax, che in occasione del’ultima riunione del comitato organizzativo

dell’assemblea in questione era stata ridiscussa la questione della grandezza

dei piatti. Dal momento che diversi membri del comitato avevano dissentito

dalla decisione di utilizzare piatti di misura diversa, AP 1 informava AO 1 di

vedersi costretta a rinunciare al “vostro servizio”, soggiungendo di

essere spiacente di poter comunicare “solo ora questa decisione presa solo

pochi giorni fa e della quale noi non siamo responsabili” (doc. C). AO 1 ha chiesto il 3 giugno 2005 un risarcimento di € 8’601.00

(doc. D), aumentato a € 13’848.73 il 5 agosto 2005 dopo

la ricezione della fattura 8 giugno 2005 della ditta __________, fornitrice a

noleggio delle posate e ceramiche per la serata (doc. E ed F). Con scritto 29

novembre 2005 AP 1 ha dichiarato di essere disposta a rimborsare le spese

supportate per la presentazione pari a € 850.– (doc. G).

B. Con

petizione 23 gennaio 2008 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di

fr. 22’133.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. La convenuta si è

opposta alla petizione con risposta del 7 aprile 2008 nella quale ha contestato

la legittimazione attiva della controparte, ha rilevato di essersi ad essa

rivolta per il solo noleggio dell’attrezzatura e non per l’intero servizio di

catering, che le era noto che l’uguale dimensione dei piatti di portata era

essenziale come pure che la decisione definitiva sulla fornitura spettava al

comitato di organizzazione e, per finire, ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria,

fatta eccezione dell’importo di € 850.–. Nei successivi allegati di replica 9

maggio e di duplica 14 giugno 2008 le parti hanno ribadito le rispettive

allegazioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le proprie domande

di giudizio con memoriali conclusivi del 7 e del 15 gennaio 2009.

C. Statuendo

l’8 settembre 2010 il Pretore ha condannato AP 1 al versamento a AO 1

dell’importo di € 8’038.73 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005.

D. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 6

ottobre 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la

petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e

seconda istanza. Con osservazioni del 22 novembre 2010 parte attrice postula la

reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione 8 settembre 2010 il Pretore ha dapprima riconosciuto la capacità

giuridica di AO 1 (consid. 1). Riguardo al diritto applicabile, egli ha ammesso

la “scelta implicita dell’applicazione del diritto svizzero” (consid.

2). Caratterizzato il rapporto tra le parti quale contratto di locazione (nolo)

di beni mobili e definita prestazione accessoria la messa a disposizione del

personale per l’allestimento e lo sgombero della sala, il primo giudice ha

ritenuto provata l’accettazione dell’offerta 26 aprile 2005 dell’attrice perché

nulla lasciava concludere che l’approvazione dell’allestimento della sala per

la cena di gala da parte del comitato organizzativo e l’esigenza di disporre di

stoviglie uguali per tutti i commensali fossero da qualificarsi quali

condizioni sospensive (consid. 3.1). Il Pretore ha quantificato il danno subito

dall’attrice in € 8’038.73, riconoscendo unicamente la

pretesa relativa alla fattura __________ di € 4’738.73, cui si aggiungevano € 3’300.00 a titolo di mancato guadagno, equivalenti al 15% di € 22’000.00, costo netto del contratto

(consid. 4 e 5).

3.

L’appellante ribadisce in questa sede che tra le parti non era venuto in

essere un contratto di nolo valido perché l’uguale dimensione dei piatti

costituiva un presupposto contrattuale indispensabile, circostanza di cui la

controparte era perfettamente a conoscenza, come chiara era la necessità

dell’approvazione dell’offerta presentata da parte di __________. Riguardo alla

quantificazione del danno, l’appellante sostiene che la fattura emessa da__________

non le può essere addebitata perché mai era stata menzionata la necessità della

controparte di far capo a terzi fornitori per far fronte agli incarichi

assunti, per cui il rapporto tra le due ditte le è completamente estraneo. Per

quanto concerne poi il mancato guadagno, essa eccepisce che non è dato di

sapere come il Pretore sia giunto al riconoscimento del 15% del costo netto del

contratto e contesta che nel caso concreto si possa applicare l’art. 42 cpv. 2

CO, sostenendo che controparte avrebbe potuto fornire tutti gli elementi

probatori oggettivi per quantificarlo.

4.

È pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale

che vede a confronto la parte attrice da una parte, società in accomandita

semplice con sede in Italia (doc. N), e la convenuta dall'altra, con sede in

Svizzera (doc. 3). Come accertato dal Pretore, entrambe le parti hanno

nondimeno dato per acquisita l’applicazione alla fattispecie del diritto

svizzero (sentenza impugnata, consid. 2., pag. 4).

5.

Giusta

l'art. 87 cpv. 1 CPC-TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale,

quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per

l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di

pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di

legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad

art. 84 CO; Schraner, Zürcher

Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,

Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione

dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale

ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134

III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera,

perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale

(sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010

I pag. 764 segg., in particolare pag. 771).

In

considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione,

il 17 marzo 2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un

termine scadente il 15 aprile 2011 per comunicare una loro presa di posizione

su una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un

contratto pattuito in EUR l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 22'133.- (petizione del 23 gennaio 2008), cifra che il

Pretore ha convertito in sentenza in EUR, attribuendo all’attrice EUR 8'038.73

oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. Il 15 aprile 2011 la convenuta ha

risposto di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata

nell’ordinanza presidenziale. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni del

14.

aprile 2011 ha rilevato che la controparte non aveva sollevato la questione

nel proprio appello e che non spettava quindi alla Camera pronunciarsi

d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti.

6.

L’offerta

alla base del contratto oggetto della vertenza (doc. A) indica che il prezzo

della merce e delle prestazioni era in EUR. È pertanto indubbio che l’attrice

ha fatto valere un credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento

in franchi svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di

giudizio di petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 22'133.- oltre interessi

al 5% dal 20.8.2005). Tale possibilità è invero stata tollerata dalla

giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84

CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza

pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27

marzo 2009 consid. 5.3, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771)

e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza

4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2, pubblicata in SJ 133/2011 I pag.

155.

segg.). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze,

per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo

una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può

solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010

consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda

sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque

modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al

diritto (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc.

12.2008

). In altre parole, in una procedura retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, come quella qui in esame, il giudice non può convertire d’ufficio

una domanda di giudizio espressa in franchi svizzeri in una domanda espressa in

EUR, poiché così facendo attribuisce alla parte attrice una pretesa diversa da

quella richiesta.

7. L’applicazione

dell’art. 84 CO non costituisce un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010

consid. 5.2.1), poiché l’assenza di un petitum conforme al diritto

federale è una questione di diritto materiale. La circostanza poi che la

controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema, né lo abbia

menzionato nel suo appello, nonostante la conversione della valuta eseguita dal

Pretore, non preclude l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si

è sempre opposta in causa alle pretese dell’attrice, da lei contestate nel

principio, sicché non si pone problema di violazione della buona fede

processuale. Come già ricordato, poi, il giudice di ogni grado applica

d’ufficio il diritto e questa Camera, contrariamente a quanto ritiene

l’attrice, non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della

valuta, anche in assenza di esplicita censura al riguardo nell’appello.

L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale sull’art. 84 CO

porta a concludere, in definitiva, che in accoglimento dell’appello la

petizione deve essere respinta. Una pretesa sorta in EUR può essere fatta

valere in giudizio solo in tale valuta e a torto il Pretore ha convertito di

sua iniziativa l’importo indicato dall’attrice in franchi svizzeri. All’attrice

rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande di

giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale

4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.

8. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede seguono la

soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC-TI), che rifonderà all’appellante un’adeguata

indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Il dispositivo sulle

spese di prima sede deve di conseguenza essere modificato, caricando tutte le

tasse e spese all’attrice. Per quel che concerne le ripetibili di prima sede,

l’appellante ha chiesto a tale titolo fr. 550.- e questa Camera non può dunque

attribuirle una somma superiore. Il valore litigioso in questa sede ammonta a

fr. 10'400.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148

CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello 6 ottobre 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 8 settembre

2010 (OA.2008.8) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così

riformata:

1. La petizione è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono a carico dell’attrice, la

quale rifonderà alla convenuta fr. 550.- per ripetibili.

II. Gli

oneri processuali d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1 300.–

b) spese fr.

50.–

Totale fr.

1 350.–

già

anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà

inoltre alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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