12.2010.192
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23 marzo 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2010.192
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, IICCA
Titolo:
Respondabilità del mandatario, incaricato di versare un determinato importo al realizzarsi di determinate condizioni, per aver violato le istruzioni congiunte dei mandanti e aver modificato l'importo da versare su istruzioni di uno solo dei mandanti
OBBLIGO DEL MANDATARIO
art. 397 CO
Incarto n.
12.2010.192
Lugano
23 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.111
della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con petizione 26 novembre 2007 da
AO 1
PA 1)
contro
AP 1
con la
quale è chiesta la condanna del convenuto al versamento di fr. 28’700.–, ridotti in sede di replica a fr. 19’628.05,
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006 e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda
alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, con sentenza 20
settembre 2010 ha accolto per fr. 19’628.05 oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2006;
appellante
il convenuto con atto di appello del 12 ottobre 2009 (recte: 2010), con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 2 dicembre 2010 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e la riforma del
giudizio del Pretore con l’aggiunta nel dispositivo n. 1 della reiezione
definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. AO 1 e C__________ hanno sottoscritto il 26 giugno 2006 una convenzione per
“dirimere bonalmente la vertenza” riguardante l’esecuzione dell’accordo
sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal Pretore nella decisione
di scioglimento del matrimonio del 6 maggio 1998. La convenzione in oggetto prevedeva
il versamento di fr. 150’000.–
da parte di C__________ sul conto dell’avv. AP 1 entro trenta giorni dalla data
della sottoscrizione. Questi si impegnava a dare immediata comunicazione a AO 1
della disponibilità a titolo fiduciario dell’importo e, inoltre, “personalmente
e inderogabilmente” a trasferirlo sul conto clienti dell’avv. L__________.
Condizione unica per il bonifico era la liberazione dell’appartamento PPP__________
RFD di M__________ da parte di AO 1 nel termine, pure improrogabile, di 60
giorni dalla comunicazione dell’avvenuto versamento e la riconsegna delle
chiavi all’avv. AP 1 per il tramite dell’avv. PA 1 (doc. A). Con lettera di
stessa data l’avv. AP 1, oltre a trasmettere all’avv. PA 1 quattro esemplari
della convenzione e a confermare che l’importo di fr. 150’000.– già si trovava da lui depositato, ha
comunicato che, a fronte della riconsegna dell’appartamento fissata per il 28
agosto 2006, si impegnava “irrevocabilmente a bonificare l’importo … sul tuo
conto clienti” (doc. C). Il 4 settembre 2006 l’avv. AP 1 ha provveduto al versamento di fr. 121’300.– con la
menzione “saldo convenzione 26.06.2006” (doc. E).
B. Con
petizione del 26 novembre 2007 AO 1 ha chiesto la condanna dell’avv. AP 1 al
versamento di fr. 28’700.–
oltre accessori e il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
fatto emettere nei suoi confronti. Nella risposta del 13 febbraio 2008 il
convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere
agito quale patrocinatore di C__________, ha sostenuto che l’appartamento era
stato riconsegnato con danni per circa fr. 30’000.– e ha fatto valere la deduzione di fr. 9’071.95 per tasse non solute
dall’attrice, con conseguente aggravio di ipoteche legali. Da ultimo egli ha
invocato la compensazione del debito vantando tre crediti per fr. 91’700.– verso l’attrice: l’uno per i danni
dell’appartamento, l’altro per la sottrazione di due quadri di proprietà di G__________
SA e il terzo per la mancata liberazione dell’appartamento entro il 21 febbraio
2004, data concordata nella convenzione 10 novembre 1997, donde la procedura di
sfratto, l’emissione del PE n. __________ e la relativa azione condannatoria.
Nella replica 1° aprile 2008 l’attrice ha riconosciuto la deduzione di fr. 9’071.95
ed ha, di conseguenza ridotto la domanda di petizione a fr. 19’628.05,
adeguando anche la domanda di rigetto dell’opposizione al PE. Per il resto essa
ha confermato le allegazioni, come lo ha fatto il convenuto nella duplica 2
maggio 2008. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
confermato le proprie domande di giudizio con memoriali conclusivi del 28
luglio e del 5 agosto 2009.
C. Statuendo
il 20 settembre 2010 il Pretore ha condannato l’avv. AP 1 al versamento a AO 1
di fr. 19’628.05, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006.
D. Contro
il predetto giudizio è insorto il convenuto con appello del 12 ottobre 2009 (recte:
2010) nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione
sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Con
osservazioni e appello adesivo del 2 dicembre 2010 la parte attrice postula la
reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, e la riforma
del giudizio del Pretore nel senso di completare il dispositivo n. 1 con
l’aggiunta della reiezione definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio. Il convenuto non ha presentato osservazioni all’appello
adesivo.
e
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione del 20 settembre 2010 il Pretore ha, in estrema
sintesi, riconosciuto che il convenuto, nella sua qualità di fiduciario agente
nell’interesse dei fiducianti AO 1 e C__________, doveva disporre secondo le
loro istruzioni, attenendosi alla convenzione 26 giugno 2006, peraltro da lui
firmata (come pure dall’avv. PA 1) quale accettazione dell’incarico di versare
la somma di fr. 150’000.– sul
conto dell’avv. PA 1 a condizione che AO 1 liberasse l’appartamento PPP __________
di M__________. Dal momento che egli, invece, aveva versato solamente fr. 121’300.–, sostenendo di avere agito su incarico di
C__________ e dipartendosi, così, dalle istruzioni date da entrambi i
contraenti/mandanti nella convenzione, senza consultare anche AO 1, egli non
aveva rispettato la loro volontà ed aveva violato i suoi obblighi di
fiduciario.
3.
L’appellante
sostiene che correttamente il Pretore aveva posto l’accento sul fatto che in
base alla convenzione egli aveva ricevuto l’incarico da entrambe le parti e,
conseguentemente, doveva disporre dei beni secondo le loro istruzioni. Se non
che, nel valutare la sua responsabilità quale mandatario, il primo giudice si
era dimenticato che i mandanti erano due e che, nel momento della liberazione
dei fondi, le loro istruzioni erano almeno parzialmente divergenti, assunto che
– stando all’appellante – è confermato laddove il Pretore gli imputa
di non avere consultato anche AO 1. Se non che, se la convenzione era
perfettamente “liquida”, come sostenuto dalla controparte e dal primo giudice,
non c’era necessità di consultarsi con alcuna delle parti. In realtà – prosegue l’appellante – la convenzione non appariva affatto
liquida e il consenso dei due mandanti/fiduciari non era più completamente
convergente, per cui non restava che “bloccare l’importo oggetto di
contestazione”, senza con ciò violare l’art. 397 CO. Che la convenzione non
prevedesse automatismo alcuno – conclude l’appellante – è del resto
ulteriormente confermato dalla deduzione di fr. 9’071.95 operata dall’attrice
per gli scoperti fiscali a lei riconducibili.
4.
In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un
determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione
soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti
(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999.
4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla
reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che
una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni
di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 606 consid.
4.1
con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD
I-2004 N. 33c).
5.
Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, il contenuto della convenzione 26 giugno 2006 era
chiaro, come chiara e inequivocabile era la volontà delle parti nel momento
della firma. In effetti, premesso che, statuendo sul divorzio il 6 maggio 1998,
il Pretore aveva omologato anche la relativa convenzione sulle conseguenze
accessorie, nella quale era previsto che la PPP __________ RFD di M__________
sarebbe stata posta in vendita e l’utile netto, dedotto il gravame ipotecario,
ripartito tra le parti in ragione di ½ ciascuna, riportate poi le vertenze
scaturite da dissidi sull’esecuzione di questa convenzione, “alfine di
dirimere bonalmente la vertenza” le parti si erano accordate nel senso che
C__________ avrebbe versato entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione
l’importo di fr. 150’000.– sul
conto clienti dell’avv. AP 1 (doc. A, clausola n. 1). Questi avrebbe dato
immediata comunicazione a AO 1 della disponibilità a titolo fiduciario
dell’importo in questione e si sarebbe impegnato “personalmente
inderogabilmente”, non appena riconsegnato l’appartamento “secondo le
modalità descritte qui appresso”, a versarlo sul conto clienti dell’avv. PA
1.
Le modalità erano state definite nel senso che, dalla comunicazione
dell’avvenuto pagamento, AO 1 si impegnava a liberare l’appartamento entro 60
giorni e a riconsegnare le chiavi all’avv. AP 1 tramite l’avv. PA 1. A ricezione delle chiavi l’importo di fr. 150’000.– sarebbe stato liberato a favore di AO 1 (doc. A, clausola n. 2). Da
quanto sopra risulta chiaramente che il “consenso finale” era ben
definito nella convenzione del 26 giugno 2006 e non dava adito a
interpretazioni di sorta. A ben vedere, l’appellante si limita in questa sede a
equivocare sulla liquidità della convenzione e sul consenso finale delle parti allegando
nuove divergenze sorte tra di esse dopo la firma, rispettivamente l’ammissione
da parte di AO 1 della deduzione di fr. 9’071.95 per tasse arretrate. Se non
che, dalla lettera di stessa data in cui, “a fronte della liberazione
dell’appartamento” si impegnava “irrevocabilmente” a
bonificare l’importo di fr. 150’000.– sul conto clienti
dell’avv. PA 1 risulta che il significato della
convenzione fosse chiaro all’appellante già all’atto della firma (doc. C).
6.
Derivandolo
dall’obbligo generale di diligenza e di fedeltà del mandatario, l’art. 397 CO
istituisce a suo carico anche il ben preciso dovere di attenersi alle
istruzioni del mandante nella scrupolosa esecuzione delle mansioni di cui è
stato incaricato. La violazione di questo precetto può comportare l’ammissione
dell’inadempimento o del non corretto adempimento del contratto da parte del
mandatario (Fellmann, Berner
Kommentar, n. 148 segg. ad art. 397 CO; Honsell/Vogt/
Wiegand, Commentario Basilese, OR 1, 4a edizione, 2007, n. 10
ad art. 397 CO; Thévenoz/Werro,
Commentaire Romand, CO I, 2003, n. 12 ad art. 397 CO) e, di conseguenza, il suo
obbligo al risarcimento del danno derivatone. L’inadempienza dovuta al mancato
rispetto delle istruzioni ricevute viene tuttavia meno qualora il mandante
ratifichi l’agire improprio del mandante, ove l’accettazione senza riserve
della prestazione che ne è conseguita in adempimento del mandato comporta la
revoca dell’istruzione originaria e, secondo il principio dell’affidamento, la
concludente e irrevocabile ratifica dell’operato del mandatario (Fellmann,
op. cit., n. 169 segg. ad art. 397 CO; Thévenoz/
Werro, op. cit., n. 15 ad art. 397 CO).
6.1
L’appellante
eccepisce in questa sede che la convenzione 26 giugno 2006 prevedeva quale
condizione la corretta consegna dell’appartamento di M__________. Il fatto che
essa non specificasse in che stato lo dovesse essere non può lasciar
sottovalutare i gravi danni accertati nel referto peritale dell’arch. E__________,
tali da giustificare il valore risarcitorio posto in deduzione da C__________. Per
concludere egli ribadisce l’eccezione di compensazione fondata sulla titolarità
di C__________ di due quadri, oggetto della cessione di cui al doc. 9, nonché
sul credito relativo all’occupazione abusiva dell’appartamento da parte di AO 1.
6.2
Come
si è ampiamente illustrato in precedenza, l’appellante si era impegnato “personalmente
e inderogabilmente” a versare l’importo di fr. 150’000.– depositato sul suo
conto a titolo fiduciario “non appena riconsegnato l’appartamento” (doc.
A, clausola n. 1 cpv. 2), confermando nella lettera di stessa data l’impegno
irrevocabile al bonifico “a fronte della liberazione dell’appartamento”
(doc. C). Per di più la convenzione 26 giugno 2006 era stata firmata dalle
parti AO 1 e C__________, ma anche “per conoscenza e impegno” dai
patrocinatori delle parti avv. AP 1 e PA 1, destinatari di una copia della
stessa. Il mandato che, giova ripetere, l’appellante si era impegnato ad
eseguire non solo “personalmente e inderogabilmente”, ma anche “irrevocabilmente”,
era chiaramente circoscritto, non soggetto a interpretazioni né a ulteriori
condizioni né, tanto meno, a modifiche unilaterali successive, posto che la
volontà esplicita espressa dalle parti nella convenzione era di liquidare
definitivamente ogni e qualsiasi pretesa di dare e avere (doc. A, clausola n.
4). Dato il tenore inequivocabile della convenzione, l’eccezione di
compensazione sollevata dal convenuto finanche a estinzione del credito (cfr.
risposta 13 febbraio 2008, n. 8) – eccezione che, contrariamente a quanto
sostiene, era stata puntualmente contestata nell’allegato di replica (pag. 4
seg.) – costituisce un evidente abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), applicato in tutti quei casi in cui l’invocazione di una norma
giuridica è in palese contrasto con quanto appare dettato dal comune senso di
giustizia. La disposizione vieta innanzitutto gli atti emulativi, ovvero
l’esercizio di un proprio diritto con il solo fine di danneggiare un terzo.
Vengono tuttavia ricompresi nella fattispecie anche quei casi in cui il
soggetto agisce per un interesse proprio, ma utilizzando in modo abusivo, non
degno di tutela, una disposizione di legge (Hausheer/Juan,
Die Einleitungsartikel des ZBG, Berna 2003, p. 109, n. 9; Merz, Basler Kommentar ZGB I, 3a
ed. ad art. 2, n. 105). E, in effetti, dagli atti risulta che la posizione
principale opposta in compensazione (fr. 64'000.–, cfr. doc. 15 e 16) si
riferiva all’asserita occupazione abusiva dell’appartamento di M__________ da parte
di AO 1. Essa risaliva però chiaramente a data antecedente la firma della
convenzione 26 giugno 2006 (“dal 20.02.2004 al 30.11.2005”: doc. 14, 15
e 16, n. 3) che – una volta ancora – aveva liquidato definitivamente tutte le
pretese di dare e avere tra gli ex coniugi. Per le altre due pretese opposte in
compensazione difetta persino il benché minimo indizio a loro suffragio: l’arch.
E__________ si era limitato a elencare i difetti riscontrati nell’appartamento
e i costi di ripristino (doc. 4), dichiarando di non avere verificato né di
essere in grado di dire quali ne fossero state le cause (verbale 4 settembre
2008, pag. 2); AO 1 aveva negato di essere stata in possesso dei due quadri
(replica 1° aprile 2008 pag. 5). Ciò posto, correttamente il Pretore ha sancito
che, omettendo il versamento pattuito malgrado fosse realizzata la condizione
della restituzione dell’appartamento, l’appellante non aveva rispettato
l’esplicita volontà congiunta dei fiducianti espressa nella convenzione 26
giugno 2006, violando i suoi obblighi di fiduciario. L’appello non merita
pertanto tutela e va integralmente respinto.
7.
Per quanto concerne l’appello adesivo, effettivamente nella petizione 26
novembre 2007 l’attrice aveva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per l’importo di fr. 28’700.–
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006. Nella replica 1° aprile 2008 essa
aveva ribadito la domanda per l’importo di fr. 19'628.05 (fr. 28'700.– ./. fr.
9'071.95), confermandola ulteriormente nelle conclusioni 28 luglio 2009. Se ne
deve concludere che l’omissione in cui è incorso il Pretore è da attribuirsi
palesemente a un errore per cui la richiesta dell’appellante adesiva, sulla
quale non sono state presentate osservazioni, va accolta.
8.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al
valore di causa. Per quanto concerne l’appello adesivo, gli oneri processuali e
le ripetibili sono posti a carico dello Stato, sia perché il suo accoglimento è
la conseguenza della svista del primo giudice, che aveva omesso di statuire
sulla richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. per analogia: Cocchi e Trezzini, CPC TI, 2000, n. 19
ad art. 148), ma anche perché la parte appellata non può essere considerata
soccombente, non essendosi pronunciata (Cocchi
e Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 60 ad art. 148).
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia:
I. L’appello
12.
ottobre 2009 (recte: 2010) di AP 1 è respinto.
II. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’300.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1’400.–
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 1’600.– per ripetibili d’appello.
III. L’appello
adesivo 2 dicembre 2010 di AO 1 è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della
sentenza 20 settembre 2010 del Pretore della Giurisdizione Mendrisio-Sud è
riformato come segue:
1.2
Per
l’importo di fr. 19'628.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006 è
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ emesso
il 16 novembre 2006 dall’UEF di Mendrisio.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.
–
fr. 300.–
già
anticipati dall’appellante adesiva, sono posti a carico dello Stato, con
l’obbligo di versare all’appellante adesiva fr. 200.– per ripetibili
dell’appello adesivo.
V. Intimazione:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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