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Decisione

12.2010.192

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 e C__________ hanno sottoscritto il 26 giugno 2006 una convenzione per

“dirimere bonalmente la vertenza” riguardante l’esecuzione dell’accordo

sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal Pretore nella decisione

di scioglimento del matrimonio del 6 maggio 1998. La convenzione in oggetto prevedeva

il versamento di fr. 150’000.–

da parte di C__________ sul conto dell’avv. AP 1 entro trenta giorni dalla data

della sottoscrizione. Questi si impegnava a dare immediata comunicazione a AO 1

della disponibilità a titolo fiduciario dell’importo e, inoltre, “personalmente

e inderogabilmente” a trasferirlo sul conto clienti dell’avv. L__________.

Condizione unica per il bonifico era la liberazione dell’appartamento PPP__________

RFD di M__________ da parte di AO 1 nel termine, pure improrogabile, di 60

giorni dalla comunicazione dell’avvenuto versamento e la riconsegna delle

chiavi all’avv. AP 1 per il tramite dell’avv. PA 1 (doc. A). Con lettera di

stessa data l’avv. AP 1, oltre a trasmettere all’avv. PA 1 quattro esemplari

della convenzione e a confermare che l’importo di fr. 150’000.– già si trovava da lui depositato, ha

comunicato che, a fronte della riconsegna dell’appartamento fissata per il 28

agosto 2006, si impegnava “irrevocabilmente a bonificare l’importo … sul tuo

conto clienti” (doc. C). Il 4 settembre 2006 l’avv. AP 1 ha provveduto al versamento di fr. 121’300.– con la

menzione “saldo convenzione 26.06.2006” (doc. E).

B. Con

petizione del 26 novembre 2007 AO 1 ha chiesto la condanna dell’avv. AP 1 al

versamento di fr. 28’700.–

oltre accessori e il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE

fatto emettere nei suoi confronti. Nella risposta del 13 febbraio 2008 il

convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere

agito quale patrocinatore di C__________, ha sostenuto che l’appartamento era

stato riconsegnato con danni per circa fr. 30’000.– e ha fatto valere la deduzione di fr. 9’071.95 per tasse non solute

dall’attrice, con conseguente aggravio di ipoteche legali. Da ultimo egli ha

invocato la compensazione del debito vantando tre crediti per fr. 91’700.– verso l’attrice: l’uno per i danni

dell’appartamento, l’altro per la sottrazione di due quadri di proprietà di G__________

SA e il terzo per la mancata liberazione dell’appartamento entro il 21 febbraio

2004, data concordata nella convenzione 10 novembre 1997, donde la procedura di

sfratto, l’emissione del PE n. __________ e la relativa azione condannatoria.

Nella replica 1° aprile 2008 l’attrice ha riconosciuto la deduzione di fr. 9’071.95

ed ha, di conseguenza ridotto la domanda di petizione a fr. 19’628.05,

adeguando anche la domanda di rigetto dell’opposizione al PE. Per il resto essa

ha confermato le allegazioni, come lo ha fatto il convenuto nella duplica 2

maggio 2008. Esperita l’istruttoria, le parti hanno

confermato le proprie domande di giudizio con memoriali conclusivi del 28

luglio e del 5 agosto 2009.

C. Statuendo

il 20 settembre 2010 il Pretore ha condannato l’avv. AP 1 al versamento a AO 1

di fr. 19’628.05, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006.

D. Contro

il predetto giudizio è insorto il convenuto con appello del 12 ottobre 2009 (recte:

2010) nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione

sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con

osservazioni e appello adesivo del 2 dicembre 2010 la parte attrice postula la

reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, e la riforma

del giudizio del Pretore nel senso di completare il dispositivo n. 1 con

l’aggiunta della reiezione definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di Mendrisio. Il convenuto non ha presentato osservazioni all’appello

adesivo.

e

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione del 20 settembre 2010 il Pretore ha, in estrema

sintesi, riconosciuto che il convenuto, nella sua qualità di fiduciario agente

nell’interesse dei fiducianti AO 1 e C__________, doveva disporre secondo le

loro istruzioni, attenendosi alla convenzione 26 giugno 2006, peraltro da lui

firmata (come pure dall’avv. PA 1) quale accettazione dell’incarico di versare

la somma di fr. 150’000.– sul

conto dell’avv. PA 1 a condizione che AO 1 liberasse l’appartamento PPP __________

di M__________. Dal momento che egli, invece, aveva versato solamente fr. 121’300.–, sostenendo di avere agito su incarico di

C__________ e dipartendosi, così, dalle istruzioni date da entrambi i

contraenti/mandanti nella convenzione, senza consultare anche AO 1, egli non

aveva rispettato la loro volontà ed aveva violato i suoi obblighi di

fiduciario.

3.

L’appellante

sostiene che correttamente il Pretore aveva posto l’accento sul fatto che in

base alla convenzione egli aveva ricevuto l’incarico da entrambe le parti e,

conseguentemente, doveva disporre dei beni secondo le loro istruzioni. Se non

che, nel valutare la sua responsabilità quale mandatario, il primo giudice si

era dimenticato che i mandanti erano due e che, nel momento della liberazione

dei fondi, le loro istruzioni erano almeno parzialmente divergenti, assunto che

– stando all’appellante – è confermato laddove il Pretore gli imputa

di non avere consultato anche AO 1. Se non che, se la convenzione era

perfettamente “liquida”, come sostenuto dalla controparte e dal primo giudice,

non c’era necessità di consultarsi con alcuna delle parti. In realtà – prosegue l’appellante – la convenzione non appariva affatto

liquida e il consenso dei due mandanti/fiduciari non era più completamente

convergente, per cui non restava che “bloccare l’importo oggetto di

contestazione”, senza con ciò violare l’art. 397 CO. Che la convenzione non

prevedesse automatismo alcuno – conclude l’appellante – è del resto

ulteriormente confermato dalla deduzione di fr. 9’071.95 operata dall’attrice

per gli scoperti fiscali a lei riconducibili.

4.

In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un

determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione

soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti

(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno

1999.

4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla

reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che

una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene

accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni

di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 606 consid.

4.1

con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD

I-2004 N. 33c).

5.

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, il contenuto della convenzione 26 giugno 2006 era

chiaro, come chiara e inequivocabile era la volontà delle parti nel momento

della firma. In effetti, premesso che, statuendo sul divorzio il 6 maggio 1998,

il Pretore aveva omologato anche la relativa convenzione sulle conseguenze

accessorie, nella quale era previsto che la PPP __________ RFD di M__________

sarebbe stata posta in vendita e l’utile netto, dedotto il gravame ipotecario,

ripartito tra le parti in ragione di ½ ciascuna, riportate poi le vertenze

scaturite da dissidi sull’esecuzione di questa convenzione, “alfine di

dirimere bonalmente la vertenza” le parti si erano accordate nel senso che

C__________ avrebbe versato entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione

l’importo di fr. 150’000.– sul

conto clienti dell’avv. AP 1 (doc. A, clausola n. 1). Questi avrebbe dato

immediata comunicazione a AO 1 della disponibilità a titolo fiduciario

dell’importo in questione e si sarebbe impegnato “personalmente

inderogabilmente”, non appena riconsegnato l’appartamento “secondo le

modalità descritte qui appresso”, a versarlo sul conto clienti dell’avv. PA

1.

Le modalità erano state definite nel senso che, dalla comunicazione

dell’avvenuto pagamento, AO 1 si impegnava a liberare l’appartamento entro 60

giorni e a riconsegnare le chiavi all’avv. AP 1 tramite l’avv. PA 1. A ricezione delle chiavi l’importo di fr. 150’000.– sarebbe stato liberato a favore di AO 1 (doc. A, clausola n. 2). Da

quanto sopra risulta chiaramente che il “consenso finale” era ben

definito nella convenzione del 26 giugno 2006 e non dava adito a

interpretazioni di sorta. A ben vedere, l’appellante si limita in questa sede a

equivocare sulla liquidità della convenzione e sul consenso finale delle parti allegando

nuove divergenze sorte tra di esse dopo la firma, rispettivamente l’ammissione

da parte di AO 1 della deduzione di fr. 9’071.95 per tasse arretrate. Se non

che, dalla lettera di stessa data in cui, “a fronte della liberazione

dell’appartamento” si impegnava “irrevocabilmente” a

bonificare l’importo di fr. 150’000.– sul conto clienti

dell’avv. PA 1 risulta che il significato della

convenzione fosse chiaro all’appellante già all’atto della firma (doc. C).

6.

Derivandolo

dall’obbligo generale di diligenza e di fedeltà del mandatario, l’art. 397 CO

istituisce a suo carico anche il ben preciso dovere di attenersi alle

istruzioni del mandante nella scrupolosa esecuzione delle mansioni di cui è

stato incaricato. La violazione di questo precetto può comportare l’ammissione

dell’inadempimento o del non corretto adempimento del contratto da parte del

mandatario (Fellmann, Berner

Kommentar, n. 148 segg. ad art. 397 CO; Honsell/Vogt/

Wiegand, Commentario Basilese, OR 1, 4a edizione, 2007, n. 10

ad art. 397 CO; Thévenoz/Werro,

Commentaire Romand, CO I, 2003, n. 12 ad art. 397 CO) e, di conseguenza, il suo

obbligo al risarcimento del danno derivatone. L’inadempienza dovuta al mancato

rispetto delle istruzioni ricevute viene tuttavia meno qualora il mandante

ratifichi l’agire improprio del mandante, ove l’accettazione senza riserve

della prestazione che ne è conseguita in adempimento del mandato comporta la

revoca dell’istruzione originaria e, secondo il principio dell’affidamento, la

concludente e irrevocabile ratifica dell’operato del mandatario (Fellmann,

op. cit., n. 169 segg. ad art. 397 CO; Thévenoz/

Werro, op. cit., n. 15 ad art. 397 CO).

6.1

L’appellante

eccepisce in questa sede che la convenzione 26 giugno 2006 prevedeva quale

condizione la corretta consegna dell’appartamento di M__________. Il fatto che

essa non specificasse in che stato lo dovesse essere non può lasciar

sottovalutare i gravi danni accertati nel referto peritale dell’arch. E__________,

tali da giustificare il valore risarcitorio posto in deduzione da C__________. Per

concludere egli ribadisce l’eccezione di compensazione fondata sulla titolarità

di C__________ di due quadri, oggetto della cessione di cui al doc. 9, nonché

sul credito relativo all’occupazione abusiva dell’appartamento da parte di AO 1.

6.2

Come

si è ampiamente illustrato in precedenza, l’appellante si era impegnato “personalmente

e inderogabilmente” a versare l’importo di fr. 150’000.– depositato sul suo

conto a titolo fiduciario “non appena riconsegnato l’appartamento” (doc.

A, clausola n. 1 cpv. 2), confermando nella lettera di stessa data l’impegno

irrevocabile al bonifico “a fronte della liberazione dell’appartamento”

(doc. C). Per di più la convenzione 26 giugno 2006 era stata firmata dalle

parti AO 1 e C__________, ma anche “per conoscenza e impegno” dai

patrocinatori delle parti avv. AP 1 e PA 1, destinatari di una copia della

stessa. Il mandato che, giova ripetere, l’appellante si era impegnato ad

eseguire non solo “personalmente e inderogabilmente”, ma anche “irrevocabilmente”,

era chiaramente circoscritto, non soggetto a interpretazioni né a ulteriori

condizioni né, tanto meno, a modifiche unilaterali successive, posto che la

volontà esplicita espressa dalle parti nella convenzione era di liquidare

definitivamente ogni e qualsiasi pretesa di dare e avere (doc. A, clausola n.

4). Dato il tenore inequivocabile della convenzione, l’eccezione di

compensazione sollevata dal convenuto finanche a estinzione del credito (cfr.

risposta 13 febbraio 2008, n. 8) – eccezione che, contrariamente a quanto

sostiene, era stata puntualmente contestata nell’allegato di replica (pag. 4

seg.) – costituisce un evidente abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), applicato in tutti quei casi in cui l’invocazione di una norma

giuridica è in palese contrasto con quanto appare dettato dal comune senso di

giustizia. La disposizione vieta innanzitutto gli atti emulativi, ovvero

l’esercizio di un proprio diritto con il solo fine di danneggiare un terzo.

Vengono tuttavia ricompresi nella fattispecie anche quei casi in cui il

soggetto agisce per un interesse proprio, ma utilizzando in modo abusivo, non

degno di tutela, una disposizione di legge (Hausheer/Juan,

Die Einleitungsartikel des ZBG, Berna 2003, p. 109, n. 9; Merz, Basler Kommentar ZGB I, 3a

ed. ad art. 2, n. 105). E, in effetti, dagli atti risulta che la posizione

principale opposta in compensazione (fr. 64'000.–, cfr. doc. 15 e 16) si

riferiva all’asserita occupazione abusiva dell’appartamento di M__________ da parte

di AO 1. Essa risaliva però chiaramente a data antecedente la firma della

convenzione 26 giugno 2006 (“dal 20.02.2004 al 30.11.2005”: doc. 14, 15

e 16, n. 3) che – una volta ancora – aveva liquidato definitivamente tutte le

pretese di dare e avere tra gli ex coniugi. Per le altre due pretese opposte in

compensazione difetta persino il benché minimo indizio a loro suffragio: l’arch.

E__________ si era limitato a elencare i difetti riscontrati nell’appartamento

e i costi di ripristino (doc. 4), dichiarando di non avere verificato né di

essere in grado di dire quali ne fossero state le cause (verbale 4 settembre

2008, pag. 2); AO 1 aveva negato di essere stata in possesso dei due quadri

(replica 1° aprile 2008 pag. 5). Ciò posto, correttamente il Pretore ha sancito

che, omettendo il versamento pattuito malgrado fosse realizzata la condizione

della restituzione dell’appartamento, l’appellante non aveva rispettato

l’esplicita volontà congiunta dei fiducianti espressa nella convenzione 26

giugno 2006, violando i suoi obblighi di fiduciario. L’appello non merita

pertanto tutela e va integralmente respinto.

7.

Per quanto concerne l’appello adesivo, effettivamente nella petizione 26

novembre 2007 l’attrice aveva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per l’importo di fr. 28’700.–

oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006. Nella replica 1° aprile 2008 essa

aveva ribadito la domanda per l’importo di fr. 19'628.05 (fr. 28'700.– ./. fr.

9'071.95), confermandola ulteriormente nelle conclusioni 28 luglio 2009. Se ne

deve concludere che l’omissione in cui è incorso il Pretore è da attribuirsi

palesemente a un errore per cui la richiesta dell’appellante adesiva, sulla

quale non sono state presentate osservazioni, va accolta.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al

valore di causa. Per quanto concerne l’appello adesivo, gli oneri processuali e

le ripetibili sono posti a carico dello Stato, sia perché il suo accoglimento è

la conseguenza della svista del primo giudice, che aveva omesso di statuire

sulla richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. per analogia: Cocchi e Trezzini, CPC TI, 2000, n. 19

ad art. 148), ma anche perché la parte appellata non può essere considerata

soccombente, non essendosi pronunciata (Cocchi

e Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 60 ad art. 148).

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello

12.

ottobre 2009 (recte: 2010) di AP 1 è respinto.

II. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’300.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1’400.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 1’600.– per ripetibili d’appello.

III. L’appello

adesivo 2 dicembre 2010 di AO 1 è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della

sentenza 20 settembre 2010 del Pretore della Giurisdizione Mendrisio-Sud è

riformato come segue:

1.2

Per

l’importo di fr. 19'628.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006 è

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ emesso

il 16 novembre 2006 dall’UEF di Mendrisio.

IV. Gli oneri processuali

dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.

fr. 300.–

già

anticipati dall’appellante adesiva, sono posti a carico dello Stato, con

l’obbligo di versare all’appellante adesiva fr. 200.– per ripetibili

dell’appello adesivo.

V. Intimazione:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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