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Decisione

12.2010.193

Appalto, norme SIA 118 inapplicabili se non fatte valere né prodotte agli atti, difetti in piscina, tardività della notifica e perenzione della garanzia per difetti

2 settembre 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto d’appalto SIA firmato l’8 aprile 2005 AP 1,

rappresentato dall’architetto C__________ quale direttore dei lavori, ha

affidato ad AO 1 i lavori relativi alla fornitura e posa di una piscina,

compresi gli accessori, sul fondo n. __________ RFD di __________, come da

progetto allestito dallo studio di ingegneria T__________ (doc. 1 e 2). La

mercede è stata fissata a un prezzo globale di fr. 61'000.05, IVA compresa

(doc. 1). A saldo delle fatture e liquidazioni relative alle opere eseguite

(doc. I°, C e D), AO 1 ha escusso AP 1 mediante precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato il 17 marzo 2008, per

l’importo di fr. 33'267.80 oltre interessi all’8% dal 28 giugno 2007. Con

decisione 18 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha integralmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 marzo 2008 da AO 1

(doc. I°).

B. Con petizione del 9 luglio 2008 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito sostenendo, in estrema sintesi, di avere

trattenuto l’importo in oggetto a causa degli “innumerevoli difetti

manifestati dall’impianto”(doc. B), cui la controparte aveva cercato di

porre rimedio, emettendo due fatture di fr. 5'622.30 e 837.45 (doc. C e D),

senza riuscirvi dato che le alghe nella piscina erano ricomparse “nei giorni

scorsi”. L’attore ha poi rilevato di avere versato il 28 aprile 2008 un

ulteriore acconto di fr. 20'000.– purché, secondo accordo, AO 1 avesse a ritirare la procedura esecutiva.

Se non che essa non solo non lo aveva fatto, ma aveva addirittura chiesto il

rigetto dell’opposizione per l’intera somma posta in esecuzione. Per concludere

sostiene che il saldo dovuto ammonterebbe a fr. 13'267.80, da compensare con il

minor valore dell’opera a causa dei difetti, da accertare con una perizia

tecnica.

Nella risposta del 30 settembre 2008 la convenuta ha postulato

l’accertamento che il credito da lei vantato nei confronti dell’attore ammonta

a fr. 13'267.80 oltre interessi all’8% dal 28 giugno 2007. Premesso che essa si

era occupata unicamente ed esclusivamente della fornitura e della posa degli

impianti e degli accessori della piscina, evidenzia che, come più volte

spiegato all’attore, la formazione di alghe dipendeva dal tipo di cemento

utilizzato dal piastrellista per le fughe e soggiunge di avere immediatamente

declinato ogni responsabilità per i contestati difetti, ascrivibili alla

porta-serranda che divide la parte interna da quella esterna della piscina,

posata da altri artigiani. Riguardo alle fatture doc. C e D la convenuta

osserva che non erano finalizzate ad ovviare ai pretesi difetti dell’impianto,

ma costituivano prestazioni supplementari richieste dalla committenza attinenti

la manutenzione. Per concludere essa contesta la compensazione opposta da

controparte per asseriti difetti, non sussistenti e comunque notificati

tardivamente.

C. Nella replica 5 novembre 2008 l’attore addossa alla negligenza della

controparte l’inutilizzabilità della piscina per circa un anno e mezzo,

sostiene che la ripetuta comparsa di alghe era dovuta all’errato dosaggio dei

prodotti dall’impianto da essa predisposto e che si è pure costatata la rottura

di diversi tubi e della pompa di dosaggio. Asserisce di essere stato disposto

ad affidare alla convenuta la risoluzione dei problemi se avesse ritirato il

precetto esecutivo dopo ricezione del versamento di fr. 20'000.–. Non avendo essa rispettato l’accordo, era

stato chiesto l’intervento di altre due aziende. Ritiene assurda l’asserzione

che la comparsa delle alghe fosse da ascrivere all’uso del silicone errato tra

le piastrelle e alla presenza della porta-serranda tra la parte interna e

quella esterna della piscina. Quantifica infine le spese sostenute per ovviare

alle manchevolezze in fr. 13'880.19 (doc. L – R) e il danno per mancato uso

della piscina in fr. 30'000.–.

D. Nella duplica 1° dicembre 2008 la convenuta ribadisce di avere

eseguito correttamente i lavori (doc. M) e attribuisce la causa della formazione

di alghe al materiale usato per le fughe tra le piastrelle e al tipo di

porta-serranda, rilevando che non era a tenuta stagna, per cui l’acqua esterna,

con relativa sporcizia, si mescolava con quella interna, ed era riavvolgibile,

quindi difficile da tenere pulita. Evidenzia che l’asserita rottura dei tubi e

della pompa di dosaggio mai le era stata notificata e contesta le fatture doc.

L – R, di cui sostiene non essere dato di sapere a quali interventi si

riferiscano.

E. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le proprie allegazioni

e domande nelle conclusioni del 31 marzo e del 12 aprile 2010.

Con sentenza del 20 settembre 2010 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta

dall’attore al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano per l’importo di fr. 13’267.80 oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2007.

F. Contro

il predetto giudizio è insorto AP 1 con appello del 12 ottobre 2010,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e il conseguente

disconoscimento del debito di cui al precetto esecutivo. La controparte ha

chiesto la reiezione del gravame con osservazioni del 4 novembre 2010.

e considerando,

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è

convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio

credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri

termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e

attore (Stoffel, Voies

d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA

17.

settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29

settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di

documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un

riconoscimento di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare

l’inesistenza o l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid.

3.1

con riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009).

3.

Il Pretore ha escluso l’applicazione della norma SIA, nonostante che

il contratto di appalto 8 aprile 2005 prevedesse la sua sottomissione ad esse e

alle norme edite da Swisstec (consid. 13). L’appellante obietta che, allegando

il contratto d’appalto alla risposta di causa, la controparte ha ammesso

l’applicazione delle norme SIA. A torto. Nonostante il contratto d’appalto 8

aprile 2005 prevedesse che ne facessero parte integrante la norma SIA 118 e le

norme professionali Swisstec, la norma SIA 118 non può trovare concreta

applicazione. Da un punto di vista processuale, oltre al fatto che essa sia

portata a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87;

II CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190), occorre che almeno la parte che si

prevale della sua applicazione faccia valere in causa l'accordo della sua

applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si

deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno

rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n.

12.97

, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n.

12.2000

, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110, 30 gennaio 2010 inc.

12.

,190). Nel caso di specie entrambe le condizioni fanno difetto, la norma

SIA 118 non essendo stata versata agli atti dell’incarto e nessuna delle parti

avendo mai preteso che la stessa potesse entrare in linea di conto per regolare

le relazioni contrattuali tra le parti. Ne consegue che la vertenza tra le

parti, come correttamente sancito dal Pretore, dev’essere giudicata giusta gli

art. 363 segg. CO.

4.

Riguardo all’insorgere delle alghe, il Pretore ha rilevato che nessuna

delle prove assunte aveva permesso di appurare quando esse si fossero

manifestate per la prima volta nella piscina dell’attore né, tanto meno, quando

la loro presenza sarebbe stata segnalata alla convenuta. Né dall’istruttoria

era emerso che alla convenuta fossero mai stati comunicati i risultati delle

verifiche tecniche effettuate da F__________, il quale aveva constatato il

mancato funzionamento delle centralina di abbattimento dei germi (Germidose),

la rottura dell’orologio di dosaggio e della pompa peristaltica, che impedivano

la distribuzione del prodotto nella piscina, nonché, successivamente, la

rottura dei tubi delle bocchette del tunnel laterale. Al riguardo – prosegue il primo giudice – il teste C__________ si era limitato a dichiarare di averne preso

atto, senza che vi fosse stata una notifica alla convenuta. Mancando agli atti

qualsiasi altra prova dell’avvenuta e tempestiva notifica dei difetti

all’origine della formazione delle alghe, ogni diritto spettante al committente

secondo l’art. 368 cpv. 2 CO andava considerato perento e, di conseguenza, ogni

pretesa respinta. Stando al Pretore, alla stessa conclusione si giungerebbe

anche ammettendo la tempestività della notifica dei difetti dal momento che

l’attore, a fronte della chiara contestazione della convenuta, non era stato in

grado di dimostrare l’effettiva entità e congruità del suo danno per il fatto

che aveva rinunciato alla prova peritale (consid. 14.1, 14.2 e 14.3).

L’appellante, ritenuto per assodato che tra le parti si era perfezionato

un contratto di appalto regolato dalle norme SIA e che la notifica dei difetti

poteva avvenire nei due anni successivi alla consegna dell’opera (art. 172),

assevera che nei propri memoriali l’appaltatrice si era limitata a sostenere

che il difetto segnalato non le era imputabile e, pertanto, il primo giudice

non poteva ad essa sostituirsi e integrare nella decisione un elemento di fatto

che doveva essere allegato dall’appaltatrice. Sostiene poi che quest’ultima era

venuta a conoscenza dei difetti dell’opera non appena riscontrati dal

committente ed era subito stata sollecitata a intervenire e rileva che i testi

assunti avevano confermato sia il difetto sia, di conseguenza, la responsabilità

della convenuta.

4.1

Per

l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena

lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e

segnalarne i difetti. Dal profilo giuridico, la verifica

dell'opera non costituisce un obbligo del committente, ma una sua facoltà. La mancata

verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza

all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione

dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO). Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base

ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO.

Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a

notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze

che caratterizzano il singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle

situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a

edizione, n. 16 ad art. 370 CO). Il termine è però più breve se v’è il rischio

che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre

negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può

avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la

posizione del committente (Gauch,

Der Werkvertrag, 4a ed., n. 2175; Chaix,

Commentaire Romand, n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). In applicazione dell’art. 8 CC, il committente

che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della

notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto

riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza ritenuto che, se è

assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può ignorare simile

circostanza anche se, per avventura, il committente non alleghi tale fatto (Cocchi Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 46).

4.2

Nel caso concreto già si è visto che non entra in considerazione

l’applicazione della norma SIA 118, per cui l’appellante non può avvalersi del

termine di due anni da lui invocato. Né corrisponde al vero che l’appaltatrice non

avrebbe invocato la tardività della – pretesa – notifica dei difetti. Al

proposito basta rinviare ai memoriali di risposta 30 settembre 2008 (pag. 4

cpv. 3) e di duplica 1° dicembre 2008 (pag. 3 cpv. 1), in cui la convenuta

l’aveva espressamente eccepita. E, su questo punto, va subito rilevato che del

mancato funzionamento della centralina per l’abbattimento dei germi

(Germidose), dell’orologio per il dosaggio del prodotto Germidose, della pompa

peristaltica nonché della rottura dei tubi invano si cerca negli atti una

benché minima o anche solo generica notifica all’appaltatrice prima dell’allegato

di replica 5 novembre 2008 (pag. 2). Per quanto concerne la presenza delle

alghe, il teste Z__________, che per AO 1 si era occupato della posa e

dell’automazione degli impianti sino alla consegna, si è limitato a precisare

che “… dopo qualche tempo siamo stati chiamati perché c’era un problema

legato alla presenza di alghe …” (verbale di udienza 10 settembre 2009,

pag. 3). Non risulta quindi a quando risalisse l’insorgere delle alghe né se vi

fosse stata una notifica del difetto già prima della chiamata. Ma neppure

sovvengono i doc. G, F, B ed E cui l’appellante fa riferimento. Intanto nello

scritto 25 giugno 2007 (doc. G) è solo questione della non balneabilità della

piscina, ma non è indicato per quale motivo né da quando; il certificato

analitico 4 giugno 2007 (doc. F) attesta semplicemente un esito delle analisi “non

conforme”, nulla di più; dal rapporto 6 marzo 2008 (doc. B) si evince

unicamente che le anomalie, di cui AO 1 non si riteneva responsabile, erano

dovute “a carenze di manutenzione e di controllo da parte del cliente … i

difetti riscontrati non sono opere eseguite dalla nostra ditta (fughe piastrelle,

porta a serranda, ecc.)”, ma nessun riferimento alla presenza di alghe; nella

lettera 8 giugno 2008 indirizzata dall’appellante alla convenuta (doc. E),

infine, si legge – esplicitamente per la prima volta – che alla presenza di

alghe non era stato rimediato e che la piscina era inutilizzabile da oltre un

anno perché ne era invasa. Già per questi motivi la decisione del

Pretore, per il quale nessuna delle prove assunte aveva permesso di appurare

quando le alghe si sarebbero manifestate per la prima volta e quando questo

problema sarebbe stato segnalato all’appaltatrice merita piena conferma.

4.3

Ma neppure sono di aiuto all’appellante le deposizioni Z__________,

F__________ e __________, invocate anche a sostegno della tesi della

responsabilità dell’appaltatrice per i difetti. Sulla testimonianza Z__________

già di è detto al considerando precedente. Il teste F__________ (verbale di

udienza 20 aprile 2009, pag. 2 segg.) si è sì dilungato sui vari difetti ma, a

parte che non ha addossato una responsabilità esplicita all’appellata per la

presenza delle alghe (verbale pag. 4) e neppure è stato in grado di confermare

che l’impianto da lui esaminato fosse quello da essa posato (“Presumo di sì,

ma non posso dirlo con certezza”), da nessuna parte emerge che dei

risultati delle sue verifiche essa sia stata posta a conoscenza. Lo conferma il

teste __________ (verbale di udienza 20 aprile 2009, pag. 7) il quale ha

riferito di avere “…preso atto di quanto comunicato dagli specialisti”.

In conclusione, anche queste ulteriori prove invocate dall’appellante non sono

atte a inficiare la conclusione del Pretore, per il quale ogni eventuale

diritto spettante al committente in base all’art. 368 cpv. 2 CO va considerato

perento e ogni pretesa fatta valere al riguardo, di conseguenza, respinta

(consid. 14.2).

5.

Da ultimo l’appellante invoca l’art. 42 cpv. 2 CO rilevando che il

fatto di avere rinunciato alla prova peritale non significa che il danno non

fosse comprovato. Sostiene che dai verbali di audizione dei testi e dai

documenti agli atti risultano fatture di riparazione per fr. 13'880.19 (doc. L,

O, P, Q, R), cui va aggiunto un anno di inagibilità di una piscina costata

almeno fr. 200'000.–, importo che, con un interesse al 5% sul capitale

investito e un ammortamento calcolato su 20 anni corrisponde a fr. 30'000.–.

5.1

L’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO è riservata ai casi in cui il

danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per la mancanza di prove

sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere

ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe

oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988 p. 287; Brehm,

Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO), ritenuto che la disposizione non è per

contro applicabile quando sarebbe stato possibile fornire l’esatta prova del

pregiudizio subito (II CCA 20 aprile 2009 inc. 12.2008.17, 22 giugno 2007 inc.

12.2006

, 26 settembre 2006 inc. 12.2005.153, 11 settembre 1998 inc.

12.98

).

5.2

Nel caso concreto, a parte che, come si è visto, l’appellante non ha

fornito la prova che i difetti fossero da attribuire alla responsabilità

dell’appellata, egli non può sopperire alla rinuncia alla prova peritale atta a

dimostrare l’effettiva entità e congruità del suo danno sostenendo che spettava

al Pretore ovviarvi applicando l’art. 42 cpv. 2 CO. Quanto poi al plico di

fatture prodotte (doc. L, O, P, Q, R, quest’ultima peraltro costituente un “Riepilogo”)

per totali fr. 13'880.19, esse si limitano ad elencare interventi di

manutenzione, riparazione, pulizia e forniture di prodotti di pulizia. Non sono

atte a provare che queste prestazioni fossero finalizzate all’eliminazione dei

difetti che l’appellante sostiene – ma non prova – sarebbero

da attribuire all’appaltatrice e, quindi, costituirebbero una posizione di

danno da opporre in compensazione. In tal senso peraltro la deposizione Z__________

(verbale di udienza 10 settembre 2009, pag. 4 in alto), per il quale esse riguardavano la fornitura di prodotti ed altri interventi per mettere a

posto il problema delle alghe, secondo lui legato alla mancanza di prodotto, ma

non al funzionamento dell’impianto. Non diversamente vale per l’importo di fr.

30'000.–, determinato dall’appellante

nel modo testé indicato, invano cercandosi negli atti una fattura attestante un

investimento di fr. 200'000.–

per la piscina, il teste Z__________ essendosi limitato ad esprimere una

supposizione (verbale cit., pag. 4) e il teste __________ non avendo mai

accennato a importo del genere. Sintomatico è del resto il fatto che per il

costo totale della piscina l’appellante ha rinviato all’allegato di replica e

per l’importo di fr. 30'000.–

ha specificato “cfr. stima attore”.

6.

La reiezione dell’appello comporta il carico degli oneri processuali all’appellante, che

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al

valore di causa di fr. 33'267.80 dal momento che l’appellante in questa sede

chiede l’accoglimento della petizione, con conseguente disconoscimento del

debito di cui al PE n. __________ del 17 marzo 2008 dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 segg. CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. L’appello 12 ottobre 2010 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr.

600.–

b)

spese fr.

100.–

fr. 700.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 1’400.– per ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

-

Muralto.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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