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Decisione

12.2010.197

Sfratto, appello tardivo, notifica di atto giudiziario, non nuovi documenti in sede di appello

8 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con contratto

24 ottobre 2008 AO 1, proprietario della PPP n. __________ del fondo base __________,

ha concesso in locazione a AP 1 e a AP 2 l’appartamento al terzo piano, interno

16, composto di 7 locali, cucina, due sale da bagno, un servizio con doccia,

due posti auto e un vano cantina, nello stabile denominato Residenza P__________;

che il

contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il

31 ottobre 2011, prevedeva fra l’altro il versamento mensile di un canone di

locazione di fr. 1'850.- e di una quota parte di spese accessorie di fr. 150.-

(doc. A);

che con

lettera 17 marzo 2010, inviata separatamente a ognuno dei conduttori,

l’amministratrice dello stabile li ha invitati a versare l’importo di fr.

4'000.- (febbraio e marzo 2010) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento entro la data fissata avrebbe rescisso il contratto ai

sensi dell’art. 257d CO (doc. B);

che non

essendo intervenuto alcun pagamento nel termine, il 10 giugno 2010

l’amministratrice ha rescisso il contratto per il 30 luglio 2010, mediante il

modulo ufficiale, inviato separatamente con plico raccomandato a ciascun

conduttore (doc. C);

che con istanza

2 agosto 2010 il locatore ha chiesto lo sfratto dei conduttori

dall’appartamento locato, non riconsegnato dopo la scadenza del contratto;

che con

raccomandata 19 agosto 2010 il Pretore ha citato separatamente i convenuti a

comparire all’udienza di discussione, indetta per il 15 settembre successivo;

che

all’udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante, che ha

confermato la domanda di sfratto;

che con

il decreto 15 settembre 2010 il Pretore, accertata l’esistenza del contratto di

locazione e della relativa disdetta per mora dei conduttori, ha decretato lo

sfratto immediato dei conduttori dall’appartamento da essi occupato, mettendo a

loro carico in solido la tassa di giustizia di fr. 100.- e un’indennità per

ripetibili di fr. 300.- in favore dell’istante;

che con

atto di appello del 15 ottobre 2010 i convenuti chiedono, previa concessione

dell’effetto sospensivo al gravame, che il decreto impugnato sia annullato, che

sia revocato lo sfratto e accertata la conferma del contratto di locazione, con

protesta di spese e ripetibili;

che

l’appello non è stato intimato all’istante per osservazioni;

e considerando

Considerandi

che il

decreto di sfratto qui impugnato, emanato il 15 settembre 2010, è stato

intimato ai convenuti, con due distinti plichi raccomandati, il 20 settembre

2010.

(cfr. buste contenute nel fascicolo processuale della Pretura);

che la

Posta ha ritornato alla Pretura i due plichi raccomandati, non ritirati, dopo

la scadenza del termine di giacenza, il 28 settembre 2010;

che

trattandosi di una procedura speciale per sfratto il termine per presentare

appello è di dieci giorni (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 7 ad art. 508);

che secondo

gli appellanti il decreto è stato loro notificato per posta semplice il 14 ottobre

2010, di modo che in assenza di precedenti comunicazioni raccomandate il

termine per l’appello è stato osservato;

che la

notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale

raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);

che un atto

giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si

ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in

giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);

che nella

fattispecie la notifica del decreto, contrariamente a quanto asseriscono gli

appellanti, è da considerare avvenuta il 28 settembre 2010, data alla quale è

scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale, con la conseguenza che

il termine per appellare è scaduto infruttuoso il venerdì 8 ottobre 2010 e che

l’appello, inoltrato il 15 ottobre 2010, è irrimediabilmente tardivo;

che la

mancata indicazione dei rimedi di diritto, di cui si dolgono gli appellanti,

non inficia la validità del decreto di sfratto, non trattandosi di un presupposto

formale della decisione pretorile (RtiD I-2005 13c 733);

che la

palese tardività dell’appello impedisce alla Camera di vagliare nel merito le

argomentazioni degli appellanti;

che a

titolo abbondanziale l’appello sarebbe comunque irricevibile per altri motivi;

che gli

appellanti affermano di aver pagato in buona fede l’importo scoperto il 13

settembre 2010, come concordato con l’amministratrice dello stabile, la quale

avrebbe assicurato al loro patrocinatore che la procedura di sfratto sarebbe

stata rinviata o stralciata in caso di pagamento, ciò che non è poi avvenuto;

che a

conferma delle loro argomentazioni essi producono diversi documenti, che

tuttavia non possono essere acquisiti agli atti né esaminati ai fini del

giudizio, l’art. 321 CPC vietando in appello la produzione di nuovi documenti e

l’esposizione di fatti non considerati nel giudizio del Pretore;

che

l’appello, tardivo e comunque irricevibile, può pertanto essere evaso ai sensi

dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

che ai

fini dell’impugnabilità del presente giudizio, il valore di causa è di fr.

30'000.- (canone di locazione + spese fr. 2'000.- per 15 mesi) ritenuto che il

contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere

disdetto al più presto per il 31 ottobre 2011;

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’appello

15.

ottobre 2010 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli

appellanti, rimangono a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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