12.2010.197
Sfratto, appello tardivo, notifica di atto giudiziario, non nuovi documenti in sede di appello
8 novembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2010.197
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, IICCA
Titolo:
Sfratto, appello tardivo, notifica di atto giudiziario, non nuovi documenti in sede di appello
APPELLO
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 124 CPC-TI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.197
Lugano
8 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.192 (procedura
di sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con istanza
2 agosto 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da
RA 1
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento al terzo piano,
interno 16, composto di 7 locali, cucina, due sale da bagno, un servizio con
doccia, due posti auto e un vano cantina, PPP n. __________ del fondo base __________
RFD __________;
domanda
che i convenuti, assenti all’udienza di discussione, non hanno contestato e che
il Pretore ha accolto con decreto 15 settembre 2010;
appellanti
i convenuti con atto 15 ottobre 2010, con cui chiedono, previa concessione al
rimedio dell’effetto sospensivo, che il decreto impugnato sia annullato, con
revoca dello sfratto e conferma del contratto di locazione, con protesta di
spese e ripetibili in entrambe le sedi;
mentre
l’istante non è stato richiesto di presentare osservazioni all’appello;
ritenuto
Fatti
che con contratto
24 ottobre 2008 AO 1, proprietario della PPP n. __________ del fondo base __________,
ha concesso in locazione a AP 1 e a AP 2 l’appartamento al terzo piano, interno
16, composto di 7 locali, cucina, due sale da bagno, un servizio con doccia,
due posti auto e un vano cantina, nello stabile denominato Residenza P__________;
che il
contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il
31 ottobre 2011, prevedeva fra l’altro il versamento mensile di un canone di
locazione di fr. 1'850.- e di una quota parte di spese accessorie di fr. 150.-
(doc. A);
che con
lettera 17 marzo 2010, inviata separatamente a ognuno dei conduttori,
l’amministratrice dello stabile li ha invitati a versare l’importo di fr.
4'000.- (febbraio e marzo 2010) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento entro la data fissata avrebbe rescisso il contratto ai
sensi dell’art. 257d CO (doc. B);
che non
essendo intervenuto alcun pagamento nel termine, il 10 giugno 2010
l’amministratrice ha rescisso il contratto per il 30 luglio 2010, mediante il
modulo ufficiale, inviato separatamente con plico raccomandato a ciascun
conduttore (doc. C);
che con istanza
2 agosto 2010 il locatore ha chiesto lo sfratto dei conduttori
dall’appartamento locato, non riconsegnato dopo la scadenza del contratto;
che con
raccomandata 19 agosto 2010 il Pretore ha citato separatamente i convenuti a
comparire all’udienza di discussione, indetta per il 15 settembre successivo;
che
all’udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante, che ha
confermato la domanda di sfratto;
che con
il decreto 15 settembre 2010 il Pretore, accertata l’esistenza del contratto di
locazione e della relativa disdetta per mora dei conduttori, ha decretato lo
sfratto immediato dei conduttori dall’appartamento da essi occupato, mettendo a
loro carico in solido la tassa di giustizia di fr. 100.- e un’indennità per
ripetibili di fr. 300.- in favore dell’istante;
che con
atto di appello del 15 ottobre 2010 i convenuti chiedono, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, che il decreto impugnato sia annullato, che
sia revocato lo sfratto e accertata la conferma del contratto di locazione, con
protesta di spese e ripetibili;
che
l’appello non è stato intimato all’istante per osservazioni;
e considerando
Considerandi
che il
decreto di sfratto qui impugnato, emanato il 15 settembre 2010, è stato
intimato ai convenuti, con due distinti plichi raccomandati, il 20 settembre
2010.
(cfr. buste contenute nel fascicolo processuale della Pretura);
che la
Posta ha ritornato alla Pretura i due plichi raccomandati, non ritirati, dopo
la scadenza del termine di giacenza, il 28 settembre 2010;
che
trattandosi di una procedura speciale per sfratto il termine per presentare
appello è di dieci giorni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 7 ad art. 508);
che secondo
gli appellanti il decreto è stato loro notificato per posta semplice il 14 ottobre
2010, di modo che in assenza di precedenti comunicazioni raccomandate il
termine per l’appello è stato osservato;
che la
notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale
raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);
che un atto
giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si
ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in
giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);
che nella
fattispecie la notifica del decreto, contrariamente a quanto asseriscono gli
appellanti, è da considerare avvenuta il 28 settembre 2010, data alla quale è
scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale, con la conseguenza che
il termine per appellare è scaduto infruttuoso il venerdì 8 ottobre 2010 e che
l’appello, inoltrato il 15 ottobre 2010, è irrimediabilmente tardivo;
che la
mancata indicazione dei rimedi di diritto, di cui si dolgono gli appellanti,
non inficia la validità del decreto di sfratto, non trattandosi di un presupposto
formale della decisione pretorile (RtiD I-2005 13c 733);
che la
palese tardività dell’appello impedisce alla Camera di vagliare nel merito le
argomentazioni degli appellanti;
che a
titolo abbondanziale l’appello sarebbe comunque irricevibile per altri motivi;
che gli
appellanti affermano di aver pagato in buona fede l’importo scoperto il 13
settembre 2010, come concordato con l’amministratrice dello stabile, la quale
avrebbe assicurato al loro patrocinatore che la procedura di sfratto sarebbe
stata rinviata o stralciata in caso di pagamento, ciò che non è poi avvenuto;
che a
conferma delle loro argomentazioni essi producono diversi documenti, che
tuttavia non possono essere acquisiti agli atti né esaminati ai fini del
giudizio, l’art. 321 CPC vietando in appello la produzione di nuovi documenti e
l’esposizione di fatti non considerati nel giudizio del Pretore;
che
l’appello, tardivo e comunque irricevibile, può pertanto essere evaso ai sensi
dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano
ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
che ai
fini dell’impugnabilità del presente giudizio, il valore di causa è di fr.
30'000.- (canone di locazione + spese fr. 2'000.- per 15 mesi) ritenuto che il
contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere
disdetto al più presto per il 31 ottobre 2011;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello
15.
ottobre 2010 è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli
appellanti, rimangono a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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