12.2010.199
Competenza per territorio - fatti di doppia rilevanza e non - foro dei litisconsorti
16 ottobre 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.199
Data decisione, Autorità:
16.10.2012, IICCA
Titolo:
Competenza per territorio - fatti di doppia rilevanza e non - foro dei litisconsorti
COMPETENZA PER TERRITORIO: NORME GENERALI
LITISCONSORZIO
art. 15 cpv. 1 CPC
art. 7 cpv. 1 LFORO
Incarto n.
12.2010.199
Lugano
16 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.164
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 18 settembre
2009 da
AP 1
rappr. da RA 1,
contro
AO 1
rappr. da RA 2,
AO 2
rappr. da RA 4
AO 3
rappr. da RA 3
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
189'404.40 oltre interessi, della sola convenuta AO 1 al pagamento di fr.
23'942.80 oltre interessi, del solo convenuto AO 2 al pagamento di fr. 20'000.-
oltre interessi e del solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 50'000.- oltre
interessi, domande modificate in replica nel senso della condanna della sola
convenuta AO 1 e in via subordinata dei convenuti in solido al pagamento di fr.
1'700'925.55 oltre interessi;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle
pretese nei confronti del convenuto AO 3 sollevata da quest’ultimo con la
risposta 1° febbraio 2010, che il Pretore con sentenza 28 settembre 2010 ha accolto, dichiarando irricevibile la petizione promossa nei suoi confronti e caricando
all’attore gli oneri processuali di fr. 1'600.- e le ripetibili di fr. 15'000.-;
appellante
l'attore con appello 19 ottobre 2010, con cui chiede in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e dichiarare
ricevibile la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, in via subordinata l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio della causa alla Pretura
per un nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la riduzione a fr. 8'000.-
dell’indennità ripetibile posta a suo carico, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto AO 3 con osservazioni 29 novembre 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che le parti hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (l’attore in data
5 gennaio 2011) e di duplica spontanea (il convenuto AO 3 il 31 gennaio 2011);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
23 giugno 2008, in territorio di __________, si è verificato un incidente della
circolazione che ha visto coinvolti i ciclisti AP 1 e T__________ __________
(cfr. referto di constatazione doc. F). A seguito dell’urto e della conseguente
caduta, AP 1 è stato trasportato all’Ospedale Regionale di __________ (cfr.
doc. G), dove gli è stata diagnosticata una “lussazione del gomito destro con
frattura dell’ulna prossimale e frattura del capitello radiale di tipo Maison 3” (doc. I). Il 25 giugno 2008 egli è stato operato, presso quel nosocomio, dai dr. med. F__________ __________
e F__________ __________, con un intervento di “riduzione aperta e osteosintesi
di una frattura dell’ulna prossimale con una placca LCP olecranica e protesi
del capitello radiale di tipo CRF 2” (doc. I). Persistendo, nonostante le
sedute di fisioterapia e di ergoterapia prescritte ed effettuate, un deficit
della muscolatura innervata dal ramo profondo del nervo radiale e un deficit di
mobilità del gomito (cfr. doc. L, O e P), il 3 dicembre 2008 AP 1 si è rivolto
al AO 3, che il 6 marzo 2009, presso la Klinik __________ di __________, lo ha
operato con un intervento di “revisione del gomito destro con artrolisi
anteriore e posteriore, osteoartroplastica anteriore, neurolisi del nervo
ulnare e rimozione della placca prossimale dell’ulna destra” (doc. N, S e AS).
Il 16 aprile 2009 (doc. T) l’ulna si è nuovamente fratturata, questa volta in
prossimità della perforazione effettuata per togliere una delle viti della
placca e la frattura è stata trattata presso l’Ospedale Regionale di __________.
Sfiduciato dall’operato dei medici cui si era sino ad allora rivolto, AP 1 non
ha poi più voluto sottoporsi alla nuova operazione di osteosintesi con una
placca raccomandatagli dal AO 3 e da un altro specialista (doc. U, W e X) ed ha
invece optato per un intervento conservativo (doc. V).
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona AO 1, AO 2 e il AO 3, chiedendo la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr. 189'404.40 oltre interessi, della sola AO
1 al pagamento di fr. 23'942.80 oltre interessi, del solo AO 2 al pagamento di
fr. 20'000.- oltre interessi e del solo AO 3 al pagamento di fr. 50'000.- oltre
interessi, domande poi modificate in replica nel senso della condanna della
sola AO 1 e in via subordinata di tutti i convenuti in solido al pagamento di
fr. 1'700'925.55 oltre interessi. In sintesi, egli ha preteso che i convenuti
fossero tenuti a risarcirgli il pregiudizio da lui subito a seguito dell’attuale
intervenuta compromissione della funzionalità del suo braccio destro (doc. AP,
AS e BF): AO 1 per l’illecito comportamento tenuto dal responsabile
dell’incidente, il ragazzo di 10 anni T__________ __________, di cui era
l’assicuratore RC; AO 2 per gli errori commessi dai dr. med. F__________ __________
e F__________ __________ in occasione dell’intervento del 25 giugno 2008 e
nella fase post-operatoria rispettivamente per quelli commessi dal dr. med. D__________
__________ in occasione della cura dell’infortunio del 16 aprile 2009; e il AO
3 per l’operazione del 6 marzo 2009, effettuata senza il necessario consenso e
in violazione dell’arte medica.
3. Con
la risposta di causa il convenuto AO 3, per quanto qui interessa, ha eccepito
l’incompetenza territoriale del Pretore a statuire sulle pretese promosse nei
suoi confronti. Egli ha contestato che i convenuti formassero un litisconsorzio
facoltativo e che l’azione diretta al foro naturale (di Bellinzona) valido per AO
2 potesse così creare un foro anche per l’azione inoltrata nei suoi confronti,
che invece doveva essere separatamente promossa al suo domicilio di Zurigo.
Con la replica
l’attore ha contestato l’eccezione, poi ribadita dal convenuto AO 3 con la
duplica.
In
occasione dell’udienza preliminare, limitata (ex art. 181 CPC/TI) all’esame
dell’eccezione di incompetenza territoriale, le parti si sono quindi
riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’eccezione e dichiarato
irricevibile la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, caricando
all’attore gli oneri processuali (di fr. 1'600.-) e le ripetibili di fr.
15'000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che tra le parti convenute
potesse essere sorto un litisconsorzio facoltativo, negando l’esistenza di una
solidarietà imperfetta tra loro e l’esistenza di una sufficiente connessione
tra le azioni promosse nei loro confronti: a suo giudizio, nel caso concreto si
era in effetti in presenza di diverse fattispecie e di diversi danni,
indipendenti tra loro e distanti tra loro dal punto di vista temporale, anche
se cagionati ad un’unica parte del corpo dell’attore, ritenuto in particolare
che, per quanto riguardava il convenuto AO 3, il possibile danno subito sarebbe
la conseguenza di un intervento effettuato 9 mesi dopo i precedenti eventi al
quale - per l’attore - sarebbe legato.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede in via principale di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e dichiarare ricevibile
la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, osservando in
particolare di aver reso verosimili i fatti (doppiamente rilevanti) tali da
fondare la competenza territoriale del giudice a statuire sulle pretese vantate
nei suoi confronti e rilevando come queste ultime fossero chiaramente connesse
con quelle vantate nei confronti del convenuto AO 2, anch’esse riferite alla compromissione
dell’arto destro dell’attore. In via subordinata chiede l’annullamento della
sentenza pretorile e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio, adducendo
che il primo giudice, in violazione del suo diritto di essere sentito, non si sarebbe
chinato sulla sua argomentazione di replica circa la quantificazione delle
ripetibili. In via ancor più subordinata auspica la riduzione dell’indennità per
ripetibili posta a suo carico ad un importo non superiore a fr. 8'000.-.
6. Delle
osservazioni all’appello del convenuto AO 3, rispettivamente della replica
spontanea e della duplica spontanea (sull’ammissibilità dell’allestimento di
allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1;
decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3;
II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79, 2 dicembre 2011 inc. n.
12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86, 24 settembre 2012 inc. n.
12.2012.113) si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1), ritenuto però che
la competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto, a meno che
non sia già data in base al diritto previgente (cfr. art. 404 cpv. 2 CPC; II
CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8). Quanto alla procedura ricorsuale in
rassegna, la stessa, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata prima di quella data, è a sua volta retta dalle previgenti
disposizioni cantonali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Nella
sua replica spontanea l’attore contesta
cautelativamente la tempestività delle osservazioni all’appello. A torto. In quest’ultimo allegato il convenuto AO 3 ha spiegato di aver ricevuto l’appello l’8 (recte: il 9) novembre 2010 (osservazioni p. 2) e
di aver consegnato alla posta la sua presa di posizione lunedì 29 novembre
2010, cioè il primo giorno feriale successivo al 28 novembre 2010, che era una
domenica (art. 131 cpv. 3 CPC/TI). Nell’occasione egli ha prodotto una copia
della busta contenente l’appello, sulla quale è stato apposto, a tergo, un
timbro postale con la data "9 novembre 2010", data di ritiro che per
altro è stata confermata anche dall’accertamento del recapito IPLAR relativo
all’invio per raccomandata n. __________. La spedizione dell’allegato il 29
novembre 2010 è invece provata dall’etichetta e dal timbro postale apposti
sulla busta contenente l’atto. Le osservazioni al gravame, inoltrate entro i 20
giorni di legge (art. 308 cpv. 1 CPC/TI), sono pertanto tempestive.
9. Ancorché
eccepita solo in via subordinata, la censura dell’attore relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe già
di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al
primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova
decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel
merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17
consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011
inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46).
Ora, in
questa sede l’attore ha in sostanza rimproverato al Pretore di aver emanato una
sentenza parzialmente immotivata, segnatamente per non aver esaminato l’argomentazione
di replica con cui auspicava che tutte le ripetibili, anche quelle
eventualmente dovute al convenuto AO 2 o al convenuto AO 3, fossero caricate
alla convenuta AO 1 (p. 65 seg.). A torto. È vero che nel querelato giudizio il
Pretore non si è espresso su quell’argomentazione. È però altrettanto vero che
egli nemmeno era tenuto a farlo, visto e considerato che la stessa era
evidentemente riferita al merito della lite e non invece alla questione
dell’eccezione di incompetenza territoriale per le pretese vantate nei
confronti del convenuto AO 3, cui la convenuta AO 1 era completamente estranea.
Ma in ogni caso, a prescindere da quanto precede, si osserva che la decisione
del Pretore di caricare all’attore le ripetibili in considerazione della sua
soccombenza costituiva di per sé una motivazione sufficiente, tale cioè da
consentire alla parte di eventualmente censurarla con cognizione di causa nella
sede ricorsuale, il giudice, per ossequiare all’obbligo di motivazione, potendo
in effetti limitarsi ad esaminare i soli aspetti rilevanti per la sua decisione
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m.
26 e 37 ad art. 285).
10. Nell’ambito
della censura principale relativa all’eccezione di incompetenza territoriale,
l’attore pretende da una parte di aver reso verosimili i fatti tali da fondare
la competenza territoriale del giudice a statuire sulle pretese vantate nei
confronti del convenuto AO 3 e rileva dall’altra come queste ultime fossero
chiaramente connesse con quelle vantate nei confronti del convenuto AO 2,
anch’esse riferite alla compromissione dell’arto destro dell’attore.
10.1 Di
principio, in base alla giurisprudenza, il giudice adito deve esaminare la sua
competenza unicamente sulla base delle pretese azionate dall’attore e della
loro motivazione, senza però essere vincolato dalla qualificazione giuridica da
questi proposta: egli non entrerà così nel merito dell’azione solo se quella
qualificazione giuridica risulti esclusa (DTF 137 III 32 consid. 2.2). Nell’ambito
del giudizio separato sulla competenza il giudice deve considerare veritieri i
fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la competenza sia
per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti o fatti di
doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte convenuta, che
saranno poi oggetto dell’esame di merito; un’eccezione è prevista solo nel caso
in cui la tesi fattuale dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e
possa essere smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta e i
documenti prodotti dalla parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III
486 consid. 4). Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per
il fondamento dell’azione, gli stessi dovranno normalmente essere dimostrati, beninteso
se contestati (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4).
10.2 Nel
caso di specie l’attore fonda la competenza territoriale del Pretore a statuire
sulle pretese promosse nei confronti del convenuto AO 3 sull’art. 7 cpv. 1
LForo, secondo cui se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice
competente per un convenuto - com’è il caso per il convenuto AO 2 - lo è anche
per gli altri.
La
disposizione è testualmente identica all’art. 15 cpv. 1 CPC (che invero prevede
un’eccezione nel caso, che qui non interessa, in cui quel foro risulti soltanto
da una proroga), che - come rilevato dall’attore (cfr. il suo scritto 19 luglio
2011, sul quale la controparte non ha ritenuto di esprimersi) - è a sua volta
applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 7; cfr. TF 20 giugno
2011 4A_145/2011 consid. 2 che impone alla Corte d’appello l’esame d’ufficio
del nuovo diritto), anche se la sua portata materiale, come si dirà meglio più
oltre, è leggermente diversa.
10.2.1 Il
senso e lo scopo dell’art. 7 cpv. 1 LForo è di evitare l’emanazione di sentenze
contraddittorie e favorire una liquidazione efficace ed economica delle
controversie attraverso la creazione di un unico foro per le pretese dirette
contro più convenuti e trovantesi tra loro in un certo rapporto di connessione
materiale (DTF 129 III 80 consid. 2.1 e 2.2; Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, n.
19 ad art. 7; Kellerhals/Von
Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, n. 3, 7 e 19 ad art. 7; Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, n. 2 ad art. 7). Per determinare l'intensità della connessione richiesta, va
considerato che il concetto stesso di connessione è già definito all'art. 6 LForo per l'istituto dell'azione riconvenzionale, motivo per cui
si può rinviare a quanto disciplinato in quel contesto (cfr. Gehri, Übergangsrecht
Gerichtsstandsgesetz und einfache passive Streitgenossenschaft bei
Gerichtsstandsvereinbarungen: Entscheid der I. Zivilabteilung des
Bundesgerichts vom 24. September 2002 [4C.327/2001] /
Urteilsbesprechung, in: ZZZ 2004 p. 129 segg., p. 136). Ciò significa che una
connessione sufficiente è data se le domande si fondano (essenzialmente) sulla
stessa causa fattuale o giuridica (ad es. sulla stessa fattispecie, sullo
stesso contratto [FF 1999 2445; DTF 129 III 230 consid. 3.1 e 3.3; Gehri, op. cit., p. 136]). Il Tribunale
federale ha inoltre dichiarato di volersi ispirare, per l'interpretazione della
norma, all'art. 22 cpv. 3 CL come pure alla formulazione prevista dalla
revisione dell'art. 6 n. 1 CL. Queste disposizioni precisano le condizioni alle
quali più domande introdotte presso differenti tribunali possono dirsi connesse
(cfr. DTF 129 III 80 consid. 2.2). In tale ambito, la connessione è
segnatamente ammessa se le azioni risultanti dalla stessa fattispecie si
fondano sullo stesso motivo giuridico, riguardano lo stesso oggetto oppure
dipendono dalla decisione della medesima questione (cfr. Dasser/Oberhammer, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen, n. 42 segg. ad art. 6 con rif.; II CCA 9 aprile 2010 inc.
n. 12.2009.57).
10.2.2 Il
senso e lo scopo dell’art. 15 cpv. 1 CPC è identico a quello dell’art. 7 cpv. 1
LForo (cfr. Weber, Basler
Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 15; Borla-Geier,
DIKE-Komm. ZPO, n. 2 ad art. 15; KUKO ZPO-Haas/Schlumpf, n. 2 ad art. 15). Ritenuto che il concetto di litisconsorzio facoltativo, a cui la
disposizione implicitamente rinvia, è tuttavia diverso da quello considerato
per l’art. 7 cpv. 1 LForo e presuppone che i diritti o gli obblighi oggetto
delle singole azioni contro i litisconsorti si fondino su fatti o titoli
giuridici non più identici ma solo simili (art. 71 cpv. 1 CPC), l'intensità
della connessione richiesta per poter far capo alla norma di competenza è
conseguentemente allentata (Weber,
op. cit., ibidem; Ruggle, Basler
Kommentar ZPO, n. 29 ad art. 71; Trezzini,
Commentario CPC, p. 279 seg.; Sutter-Somm/Klingler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 8 ad art. 15). In altri
termini, è ora sufficiente che le azioni tra i litisconsorti siano tra loro connesse
nel senso che si fondino su fatti o titoli giuridici simili, ritenuto che la
pratica interpreta in maniera estensiva queste condizioni (Schaad, La consorité en procédure
civile, p. 133).
10.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo tra
AO 2 e il AO 3 nel senso che tra le pretese formulate nei loro confronti vi sia
una sufficiente connessione (art. 7 cpv. 1 LForo e 15 cpv. 1 CPC) non costituisce
un fatto doppiamente rilevante, ma solo un fatto determinante per la competenza
e non per il buon fondamento dell’azione (cfr. DTF 134 III 27 consid. 6.2.2 -
6.2.4 e 6.3, riferito alla norma analoga di cui all’art. 6 n. 1 CL; Trezzini, op. cit., p. 36 seg. e 280).
Il giudice non è pertanto tenuto a ritenere già sin d’ora per vera la tesi in
tal senso addotta dall’attore a prescindere dalle obiezioni del convenuto e ad
ammettere senz’altro la sua competenza.
10.4 Nel caso
concreto occorre dunque esaminare - come del resto fatto anche dal Pretore - se
tra la pretesa formulata nei confronti dell’AO 2 e quella azionata nei
confronti del AO 3 vi sia una connessione tale da fondare la competenza del
giudice in virtù degli art. 7 cpv. 1 LForo e/o 15 cpv. 1 CPC, ovvero se le
stesse si fondino su fatti o titoli giuridici identici e/o anche solo simili
(cfr. supra consid. 10.2.1 e 10.2.2). Il quesito dev’essere risolto
affermativamente. Come detto, le due azioni hanno per oggetto il risarcimento
del pregiudizio causato all’attore a seguito della pretesa intervenuta
compromissione della funzionalità del suo arto superiore destro (doc. AP, AS e
BF), ritenuto che il convenuto AO 2 è ritenuto responsabile per gli asseriti errori
commessi da suoi medici in occasione dell’intervento del 25 giugno 2008 (doc.
I) e nella fase post-operatoria rispettivamente per gli errori commessi a
seguito dell’intervento del 16 aprile 2009, mentre il convenuto AO 3 è chiamato
in causa per l’operazione del 6 marzo 2009 (doc. N e S, definita “revisione”), asseritamente
effettuata senza il necessario consenso e in violazione dell’arte medica, che
(anche a seguito dell’intervenuta nuova frattura all’ulna e alla successiva perdita
di fiducia dell’attore che lo ha poi indotto a rinunciare ad ulteriori
operazioni e ad optare per un semplice trattamento conservativo) non ha in
definitiva permesso, contrariamente alle previsioni (cfr. doc. 6), di
migliorare la situazione preesistente. Oltretutto entrambe le azioni sono pacificamente
connesse con l’intervento chirurgico eseguito il 25 giugno 2008 a seguito dell’incidente della circolazione di cui l’attore è stato vittima il 23 giugno 2008,
il convenuto AO 3 essendo intervenuto - quando ancora ci si trovava nella fase
di guarigione della prima operazione - per cercare di rimediare ai pretesi
errori medici imputabili agli ausiliari del convenuto AO 2 (doc. N e AQ), tanto
più che i due interventi sono in un nesso naturale con la situazione attuale
dell’arto dell’attore (la questione della loro causalità e delle eventuali
colpe concomitanti di terzi o dell’attore dovrà invece essere esaminata con il
merito), alla base delle sue richieste risarcitorie. Non va nemmeno dimenticato
che l’operato rimproverato al convenuto AO 3 è temporalmente compreso tra i due
comportamenti illeciti imputati al convenuto AO 2, quello del 25 giugno 2008 e
quello del 16 aprile 2009. In tali circostanze, preso pure atto
dell’interpretazione estensiva del concetto di connessione materiale, è assolutamente
incontestabile che i fatti alla base di quelle due azioni, oltretutto fondate
su titoli giuridici in larga parte identici o comunque analoghi, siano quanto meno
simili (cfr. gli analoghi esempi in Schaad,
op. cit., p. 137; cfr. pure la fattispecie in II CCA 9 aprile 2010 inc. n.
12.2009.57).
L’attore,
oltre ad aver provato le predette circostanze alla base della competenza
territoriale del Pretore, ha per altro reso verosimili anche i fatti (di
merito) da lui addotti, ed in particolare l’esistenza di errori medici
imputabili al convenuto AO 2 (doc. AP, ove il perito di parte ravvisa tutta una
serie di errori “primari”) rispettivamente il fatto che il convenuto AO 3,
oltre ad aver a sua volta violato le norme dell’arte medica (doc. AP, ove il
perito di parte gli rimprovera almeno un errore “secondario”, apparentemente
non smentito dal perito di parte avversa nel doc. 10), lo abbia operato in tal
modo senza il necessario consenso (doc. BU; cfr. la mancata sottoscrizione del
doc. O). Nulla permette pertanto di ritenere, come invece preteso almeno
implicitamente dal convenuto AO 3, che l’attore abbia nell’occasione abusato
del suo diritto a prevalersi nei suoi confronti del foro del litisconsorte.
11. Alla
luce di quanto precede, l’eccezione di incompetenza territoriale per le pretese
formulate nei confronti del convenuto AO 3 deve essere respinta, ritenuto che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI). Atteso che, in
conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine
alla lite nei confronti del convenuto AO 3, le ripetibili attribuite in primo
grado - non così gli oneri processuali, già assai contenuti - devono essere adeguatamente
ridotte (II CCA 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n.
12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n.
12.2007.111, 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 18 giugno 2010 inc. n.
12.2009.149, 23 agosto 2010 inc. n. 12.2009.218, 17 febbraio 2011 inc. n.
12.2010.11) ad un importo che, tenuto conto del limitato impegno che la
questione ha comportato in prima sede per il patrocinatore dell’attore (il
quale, oltre ad aver preso atto dell’eccezione sollevata dalla controparte in
non più di un paio di pagine, ha esposto i suoi opposti argomenti in una pagina
della petizione e in due pagine della replica nonché ha partecipato a una
brevissima udienza in Pretura limitandosi a ribadire le sue precedenti
allegazioni), può essere quantificato in fr. 2’500.-, in luogo dei fr. 15'000.-
da lui pretesi con il gravame.
12. L’appello
del convenuto deve dunque essere parzialmente accolto (nella sua richiesta
principale) ai sensi dei considerandi che precedono, senza che sia necessario
esaminare la censura formulata in via ancor più subordinata, avente per oggetto
l’ammontare delle ripetibili dovute dall’attore in caso di conferma della sua
soccombenza nell’eccezione (qui negata).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 1'700'925.55, seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 19 ottobre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 settembre 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così
riformata:
1. L’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese promosse
nei confronti del convenuto AO 3 è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate, sono
poste a carico del convenuto AO 3, il quale rifonderà all’attore fr. 2’500.- a
titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato AO 3, che
rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di Bellinzona
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Il segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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