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Decisione

12.2010.2

Locazione - formalità della diffida per mora del conduttore

24 febbraio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 31 dicembre 2009 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza il decreto 23 dicembre 2009 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4, è così riformato:

1. L’istanza

di sfratto 5 ottobre 2009 di AP 1 è accolta.

2. È decretato la sfratto immediato di AO

1 dallo stabile di proprietà di AP 1 posto nel __________ in __________ a __________.

3. L'ordine

di sfratto è impartito con la comminatoria dell’azione penale ai sensi

dell’art. 292 CPS, che così recita:

"Chiunque

non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un

funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente

articolo, è punito con l'arresto o con la multa".

4. È

fatto ordine ad ogni agente della forza pubblica di prestare man forte per

l’esecuzione dello sfratto a semplice richiesta dell’istante e con la sola

assistenza di un municipale.

5. La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare

dall’istante, sono poste a carico della convenuta che rifonderà inoltre alla

controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

2’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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