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Decisione

12.2010.20

Lavoro, appello tardivo

29 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

contratto di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. A), AP 1 ha assunto AO 1 come

mediatore immobiliare, a partire dal 1° febbraio 2009 e a tempo indeterminato,

con un periodo di prova di tre mesi durante il quale il rapporto di lavoro

poteva essere disdetto con un preavviso di 7 giorni;

che le parti

hanno altresì pattuito una clausola di divieto di concorrenza, nonché una pena

convenzionale dovuta in caso di violazione del suddetto divieto, pari a sei

mesi di stipendio (n. 13);

che con

comunicazione 30 aprile 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di

lavoro per il 7 maggio 2009; la validità della disdetta non è peraltro oggetto

di contestazione;

che,

ritenendo l’impiego successivamente assunto dall’ex lavoratore presso una

società concorrente incompatibile con gli impegni contrattuali assunti, con istanza

2 settembre 2009 AP 1 ha chiesto in via cautelare che gli fosse ordinato di

cessare la sua attività presso l’agenzia immobiliare E__________ ad A__________

e che gli venissero confiscati il laptop e gli “stick USB” di proprietà dell’istante

e, nel merito, che fosse accertata la validità delle clausole relative al

divieto di concorrenza e alla pena convenzionale, come pure la condanna del

convenuto a versarle la somma di fr. 25'000.- a titolo di pena convenzionale e

a risarcirle l’ulteriore danno, da quantificare;

che il

convenuto si è opposto alla domanda;

che,

esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 15 dicembre 2009, l’istante ha

confermato le sue richieste relative al pagamento della pena convenzionale di

fr. 25'000.- e alla cessazione di qualsiasi attività concorrenziale, mentre ha

omesso la domanda di risarcimento del danno ulteriore e la richiesta di

confisca del laptop e degli “stick USB”, nel frattempo restituiti all’istante;

che,

statuendo con sentenza 8 gennaio 2010, il Pretore ha respinto integralmente

l’istanza, condannando AP 1 al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili;

che con

atto del 27 gennaio 2010 l’istante è insorta in appello chiedendo

l’annullamento del giudizio impugnato;

che con

scritto del 10 febbraio 2010 il convenuto ha innanzitutto eccepito il carattere

tardivo dell’appello e, nel merito, ha postulato l’integrale reiezione del

gravame protestando tasse, spese e ripetibili maggiorate per temerarietà;

e considerando

Considerandi

che,

nella procedura speciale per le controversie in materia di lavoro con valore di

causa inferiore ai fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta,

per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle

disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata

(art. 418 CPC);

che,

nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art.

398.

cpv. 1 CPC) ed altrettanto vale per le procedure in materia di contratto di

lavoro per costante giurisprudenza (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 418 m. 4);

che, nel

caso concreto, per esplicita scelta della parte istante, rappresentata da un

legale, la procedura è stata promossa sin dall’inizio come una procedura per

azioni derivanti dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 416 e seg. CPC,

indicando un valore di causa di fr. 25'000.- oltre al risarcimento del danno da

quantificare e interessi (cfr. istanza 1° settembre 2009), e come tale è stata

giustamente trattata dal Pretore, senza peraltro che tale impostazione sia mai

stata contestata;

che la

sentenza dedotta in appello è stata spedita l’8 gennaio 2010 e il relativo

plico raccomandato ritirato dal rappresentante dell'appellante l’11 gennaio

2010.

(cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00610435),

con la conseguenza che il termine per proporre l’appello scadeva il giovedì 21

gennaio 2010;

che

pertanto l’impugnazione dell'istante, impostata il 27 gennaio 2010, è irrimediabilmente

tardiva e quindi irricevibile;

che, trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC), mentre l’appellante rifonderà alla controparte un’equa

indennità per ripetibili;

che,

riguardo alla richiesta formulata dalla parte appellata di vedersi assegnate

ripetibili più ampie di quelle ordinarie a causa di un’asserita temerarietà

processuale, va ricordato che questa va ammessa con prudenza, solo quando una

parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del

proprio torto o con imprudenza esagerata, la quale si concretizza nel mancato

impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia

della propria domanda (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 152 CPC), ma non può dirsi ancora realizzata nel caso

concreto, dove, pur avendo presentato tardivamente l’atto di appello, non è

provato che l'appellante abbia agito spinto da mere motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 14 e 15

ad art. 152 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

27 gennaio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.

2. Non

si prelevano tasse o spese di giudizio; l’appellante rifonderà alla controparte

un’indennità di fr. 400.- a titolo di ripetibili per appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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