12.2010.20
Lavoro, appello tardivo
29 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2010.20
Data decisione, Autorità:
29.12.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro, appello tardivo
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
art. 417 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.20
Lugano
29 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Pellegrini e Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.188 (procedura
speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 2 settembre 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in
materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto in via
cautelare che al convenuto fosse fatto ordine di cessare immediatamente la sua
attività presso E__________, A__________ e di astenersi da qualsiasi attività
di concorrenza sleale fino al 7 maggio 2011, nonché che fosse ordinata la
confisca del laptop e degli “stick USB” del convenuto contenenti progetti,
mandati e dati confidenziali dell’istante e, nel merito, che fosse accertata la
validità del divieto di concorrenza e della relativa pena convenzionale, con
conseguente condanna del convenuto al pagamento di una pena convenzionale di
fr. 25'000.- oltre interessi del 5% dal 18 agosto 2009 e di un importo da stabilire
a titolo di risarcimento danni;
domanda
avversata dal convenuto, e che il Pretore, statuendo con sentenza 8 gennaio 2010, ha integralmente respinto, condannando l’istante al versamento di fr. 3'000.- per ripetibili in
favore del convenuto;
appellante
l’istante che, con atto del 27 gennaio 2010, chiede l’annullamento della
sentenza di primo grado con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre
il convenuto, con osservazioni 10 febbraio 2010, chiede che l’appello sia
dichiarato irricevibile siccome tardivo e, nel merito, ne postula la reiezione,
con conseguente protesta di tasse, spese e ripetibili maggiorate per
temerarietà;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
Fatti
che con
contratto di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. A), AP 1 ha assunto AO 1 come
mediatore immobiliare, a partire dal 1° febbraio 2009 e a tempo indeterminato,
con un periodo di prova di tre mesi durante il quale il rapporto di lavoro
poteva essere disdetto con un preavviso di 7 giorni;
che le parti
hanno altresì pattuito una clausola di divieto di concorrenza, nonché una pena
convenzionale dovuta in caso di violazione del suddetto divieto, pari a sei
mesi di stipendio (n. 13);
che con
comunicazione 30 aprile 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di
lavoro per il 7 maggio 2009; la validità della disdetta non è peraltro oggetto
di contestazione;
che,
ritenendo l’impiego successivamente assunto dall’ex lavoratore presso una
società concorrente incompatibile con gli impegni contrattuali assunti, con istanza
2 settembre 2009 AP 1 ha chiesto in via cautelare che gli fosse ordinato di
cessare la sua attività presso l’agenzia immobiliare E__________ ad A__________
e che gli venissero confiscati il laptop e gli “stick USB” di proprietà dell’istante
e, nel merito, che fosse accertata la validità delle clausole relative al
divieto di concorrenza e alla pena convenzionale, come pure la condanna del
convenuto a versarle la somma di fr. 25'000.- a titolo di pena convenzionale e
a risarcirle l’ulteriore danno, da quantificare;
che il
convenuto si è opposto alla domanda;
che,
esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 15 dicembre 2009, l’istante ha
confermato le sue richieste relative al pagamento della pena convenzionale di
fr. 25'000.- e alla cessazione di qualsiasi attività concorrenziale, mentre ha
omesso la domanda di risarcimento del danno ulteriore e la richiesta di
confisca del laptop e degli “stick USB”, nel frattempo restituiti all’istante;
che,
statuendo con sentenza 8 gennaio 2010, il Pretore ha respinto integralmente
l’istanza, condannando AP 1 al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili;
che con
atto del 27 gennaio 2010 l’istante è insorta in appello chiedendo
l’annullamento del giudizio impugnato;
che con
scritto del 10 febbraio 2010 il convenuto ha innanzitutto eccepito il carattere
tardivo dell’appello e, nel merito, ha postulato l’integrale reiezione del
gravame protestando tasse, spese e ripetibili maggiorate per temerarietà;
e considerando
Considerandi
che,
nella procedura speciale per le controversie in materia di lavoro con valore di
causa inferiore ai fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta,
per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle
disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata
(art. 418 CPC);
che,
nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art.
398.
cpv. 1 CPC) ed altrettanto vale per le procedure in materia di contratto di
lavoro per costante giurisprudenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 418 m. 4);
che, nel
caso concreto, per esplicita scelta della parte istante, rappresentata da un
legale, la procedura è stata promossa sin dall’inizio come una procedura per
azioni derivanti dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 416 e seg. CPC,
indicando un valore di causa di fr. 25'000.- oltre al risarcimento del danno da
quantificare e interessi (cfr. istanza 1° settembre 2009), e come tale è stata
giustamente trattata dal Pretore, senza peraltro che tale impostazione sia mai
stata contestata;
che la
sentenza dedotta in appello è stata spedita l’8 gennaio 2010 e il relativo
plico raccomandato ritirato dal rappresentante dell'appellante l’11 gennaio
2010.
(cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00610435),
con la conseguenza che il termine per proporre l’appello scadeva il giovedì 21
gennaio 2010;
che
pertanto l’impugnazione dell'istante, impostata il 27 gennaio 2010, è irrimediabilmente
tardiva e quindi irricevibile;
che, trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC), mentre l’appellante rifonderà alla controparte un’equa
indennità per ripetibili;
che,
riguardo alla richiesta formulata dalla parte appellata di vedersi assegnate
ripetibili più ampie di quelle ordinarie a causa di un’asserita temerarietà
processuale, va ricordato che questa va ammessa con prudenza, solo quando una
parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del
proprio torto o con imprudenza esagerata, la quale si concretizza nel mancato
impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia
della propria domanda (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 152 CPC), ma non può dirsi ancora realizzata nel caso
concreto, dove, pur avendo presentato tardivamente l’atto di appello, non è
provato che l'appellante abbia agito spinto da mere motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 14 e 15
ad art. 152 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello
27 gennaio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.
2. Non
si prelevano tasse o spese di giudizio; l’appellante rifonderà alla controparte
un’indennità di fr. 400.- a titolo di ripetibili per appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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