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Decisione

12.2010.201

Appalto, prescrizione quinquennale di lavori di artigiano, opere da piastrellista

9 marzo 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso del 1999 AO 1 hanno appaltato a AP 1 l’esecuzione dei

lavori per il rivestimento in piastrelle e pietra naturale della piscina

esterna sul fondo n. __________, di cui all’epoca erano comproprietari in

ragione di metà ciascuno. I committenti hanno contestato l’esecuzione dei

lavori e il 7 febbraio 2002 hanno inoltrato una domanda di prova a futura

memoria. La procedura, rimasta sospesa, è stata stralciata dai ruoli con

decreto del 14 dicembre 2007 (inc. DI.2002.81 della Pretura di Lugano, sezione

2).

B. Per

i lavori effettuati, AP 1 ha emesso una prima fattura di fr. 42’564.90 il 31

dicembre 2000 e una seconda fattura di fr. 15’598.75 il 1° aprile 2004 (doc. A

e B). Dal momento che i committenti avevano versato unicamente un acconto di

fr. 15’000.–, essa ha inoltrato

la petizione 8 luglio 2008 per il saldo residuo di fr. 43’163.45. Nella

risposta del 15 settembre 2008 i convenuti, oltre a opporsi integralmente alla

petizione, hanno eccepito la prescrizione delle pretese di controparte. Negli

ulteriori allegati di replica 13 ottobre 2008 e di duplica 3 novembre 2008 le

parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande.

C. All’udienza

del 27 novembre 2008 le parti hanno nuovamente confermato le proprie

allegazioni e domande e hanno notificato le rispettive prove. In quella sede il

Pretore ha disposto la preliminare discussione e decisione sull’eccezione di

prescrizione sollevata dai convenuti. La parte attrice ha riaffermato che il

suo decorso era stato interrotto dalla procedura di prova a futura memoria e che,

nella fattispecie, faceva stato la prescrizione decennale. Essa ha chiesto

l’assunzione di una perizia atta a provare che, “qualora questo giudice

dovesse avere dei dubbi”, i lavori da lei effettuati “non hanno un mero

e semplice carattere di manualità”. Controparte ha risposto che la

procedura di prova a futura memoria non aveva effetto interruttivo e ha

evidenziato che non si applicava la prescrizione decennale perché i lavori

effettuati dall’attrice non necessitavano “né di speciali macchinari o

conoscenze né di speciali organizzazioni”. Il Pretore non ha ammesso la

prova peritale ritenendola irrilevante ai fini del giudizio sull’eccezione. Le

parti hanno pertanto proceduto seduta stante al dibattimento finale chiedendo

l’accoglimento, rispettivamente la reiezione dell’eccezione.

D. Statuendo

il 1° ottobre 2010, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha

respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-

complessivi a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere ai convenuti in

solido fr. 1'800.- per ripetibili.

E. Con

atto di appello del 22 ottobre 2010 l’attrice chiede l’annullamento della

decisione con reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti

e, subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria

relativa all’eccezione, rispettivamente per il giudizio di merito, con protesta

di spese e ripetibili di appello. Nelle osservazioni del 26 novembre 2010 i

convenuti postulano la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio

pretorile, protestando spese e ripetibili.

e considerando

Considerandi

1.

La

sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata

in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e

dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane disciplinata

dal CPC/TI.

2.

Nella

decisione 1° ottobre 2010 il Pretore ha accertato che dai bollettini di lavoro

prodotti dall’attrice non risultava fossero stati impiegati dei macchinari o

delle attrezzature speciali né che l’esecuzione dei lavori avesse richiesto

misure di programmazione e/o di coordinamento con altri artigiani. Si trattava,

in definitiva, “di normali lavori di piastrellista, la cui esecuzione non

presentava difficoltà o problemi particolari”. Essi andavano considerati quali

“lavori artigianali”, per cui si applicava il termine di prescrizione

quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO (consid. 6). Dal momento che i convenuti

avevano affermato che l’ultimo intervento della ditta attrice risaliva al 31

maggio 2001 e che questa allegazione non era stata contestata in sede di

replica, si doveva ritenere, prosegue il primo giudice, che i lavori erano

terminati in quella data. Al momento dell’inoltro della petizione, ossia l’8

luglio 2008, l’azione era pertanto prescritta, non essendo intervenuto nel

frattempo atto interruttivo alcuno (consid. 7).

3.

L’appellante

rimprovera dapprima al Pretore di avere rifiutato la prova peritale senza

esprimersi sulle altre prove chieste all’udienza del 27 novembre 2008. Dal

momento che egli aveva disposto la preliminare discussione sull’eccezione di

prescrizione sollevata dai convenuti e che le parti avevano riconfermato gli

argomenti esposti nei rispettivi allegati principali di causa, il Pretore

doveva esprimersi sulle prove chieste e, se del caso, effettuare l’istruttoria prima

di passare al dibattimento finale sull’eccezione. Così pure – sostiene l’appellante – doveva condurre ad una breve istruttoria

la ribadita richiesta di assunzione di una “perizia volta a corroborare che

questi lavori non hanno un mero e semplice carattere di manualità”.

L’argomento non può essere condiviso. Dal verbale del 27 novembre

2008.

risulta in effetti che il Pretore aveva disposto la discussione e

decisione preliminare dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e

che “al riguardo le parti si riconfermano in quanto esposto nei rispettivi

allegati principali di causa”. L’appellante è quindi malvenuta a pretendere

in questa sede che egli avrebbe dovuto decidere sulle prove proposte negli

allegati e nell’elenco annesso al verbale quando, come chiaramente si evince, la

conferma di “quanto esposto nei rispettivi allegati principali di causa”

si riferiva evidentemente solo “al riguardo” dell’eccezione. Non

diversamente vale per la perizia sul carattere dei lavori, dal momento che essa

era stata chiesta solo nel caso in cui “questo giudice dovesse avere dei dubbi”.

Dubbi che, come si è visto, il Pretore, dopo che la parte convenuta, durante la

breve istruttoria, aveva opposto che le opere eseguite non avevano necessitato

né di speciali macchinari o conoscenze né di speciali organizzazioni, non ha

avuto. Tant’è che aveva rifiutato la prova ritenendola irrilevante ai fini del

giudizio sull’eccezione. Per quanto concerne poi l’incarto della prova a futura

memoria (DI.2002.81), cui l’appellante fa riferimento, non risulta dal verbale

che sia da essa stato richiamato nell’ambito della discussione sull’eccezione

di prescrizione.

4.

L’appellante

sostiene poi nuovamente che nel caso concreto il termine di prescrizione deve

essere quello decennale. A suo dire, non si era in presenza di un lavoro

elementare da parte di un artigiano, ma di un’opera complessa che richiedeva

conoscenze, attrezzature, tecniche e interventi che non potevano essere

classificati alla stregua di normalissimi lavori di artigiano.

4.1

L’art.

128.

n. 3 CO trova applicazione “per lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario

di dieci anni previsto dall'art. 127 CO. Essa riveste carattere di eccezione

sicché deve essere interpretata restrittivamente e, in ogni caso, il suo campo

di applicazione non può essere esteso mediante interpretazione (DTF 132 III 61

consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b; Pichonnaz,

in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo

1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della

citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti:

- deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di

lavori dove la parte manuale è preponderante o comunque almeno uguale alle

altre prestazioni (DTF 116 II 428 consid. 1a);

- il

lavoro non deve implicare la necessità di misure di pianificazione - in merito

al personale o ai termini di esecuzione - e coordinazione con altri artigiani o

imprese e come tale deve poter essere eseguito senza dover fare capo a mezzi

amministrativi particolari (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 II 120 consid. 2b; Pichonnaz, op. cit., n. 16 ad art. 128

CO).

Questa

limitazione è stata accolta favorevolmente dalla dottrina (Tercier, in: BR 1997 pag. 127; wiegand, in: ZBJV 134/1998 pag. 689; Pichonnaz, op. cit., n. 18f ad art. 128 CO).

4.2

Si tratta quindi di stabilire se i lavori per i quali l’attrice

chiede il pagamento siano “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 n. 3 CO.

Dall’offerta 15 ottobre 1997 (doc. 2) risulta che per eseguire i lavori a regia

necessitava l’assistenza di un capo cantiere per circa 2 ore, dell’impiego di

un piastrellista qualificato e di un garzone – aiuto piastrellista per circa 36

ore. A ciò si aggiungevano i trasporti con autocarro pesante con gru per circa

4.

ore, l’impiego di un martello demolitore per circa 20 ore e l’uso di colle

speciali (PCI-POLYHFAT e Favoflor). Dalla petizione 8 luglio 2008 e dalla

replica 13 ottobre 2008 si evince che per i lavori di impermeabilizzazione della

piscina esterna era stata incaricata la ditta __________, mentre l’appalto

dell’attrice comprendeva “solamente” la “posa dei rivestimenti

(piastrelle e pietra naturale)” (petizione punto 1 e replica punto ad 1/2).

Non risulta, né è stato sostanziato dall’attrice, che si sia trattato di un

intervento esteso e impegnativo e nemmeno che siano stati utilizzati materiali

particolari; né, ancora, che l’esecuzione dell’opera abbia necessitato di

un’accurata organizzazione e pianificazione dei lavori; né, infine, che si sia

reso necessario il coordinamento con altre imprese coinvolte nel risanamento,

visto che l’impermeabilizzazione era stata effettuata in precedenza dalla ditta

__________. Si è trattato, a ben vedere, di un lavoro in cui la parte manuale è

stata, se non esclusiva, in ogni caso preponderante, senza necessità di pianificazione

e di coordinazione con altri artigiani, come risulta dai bollettini di lavoro (doc.

C). Ne consegue che l’azione risulta prescritta, essendo la petizione 8 luglio

2008.

stata presentata ampiamente dopo la scadenza del termine quinquennale

dalla fine dei lavori, ossia il 31 maggio 2001, come accertato dal Pretore (consid.

7) e non contestato in questa sede.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al

valore di causa.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1.

L’appello 22 ottobre 2010 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 600.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di

versare alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili

d’appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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