12.2010.208
Rinvio TF - exequatur - oppoisizione - carenza di motivazione
13 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2010.208
Data decisione, Autorità:
13.04.2011, IICCA
Titolo:
Rinvio TF - exequatur - oppoisizione - carenza di motivazione
ESECUZIONE
art. 36 CL
art. 362 CPC-TI
art. 513c cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.208
Rinvio TF
Lugano
13 aprile
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire a seguito della procedura - inc.
n. CN.2009.749 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con
istanza (domanda di exequatur in base all’art. 31 segg. e 39 CL) 13 luglio
2009 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto di rendere esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo
emanato dal Tribunale di __________ il 7 aprile 2008 e in via principale di
disporre il pignoramento provvisorio, senza preventiva informazione del
debitore in deroga all’art. 90 LEF, di tutti i beni mobili, immobili e crediti
della convenuta, fino a concorrenza dell’intero ammontare del credito, conformemente
a quanto stabilito nel decreto ingiuntivo, ossia per fr. 25'792.10 più
interessi nonché spese, competenze e onorari, e in via subordinata di disporre
l’inventario conservativo dei suoi beni senza preventiva informazione della
controparte, domanda che il Pretore, con sentenza 17 luglio 2009, ha accolto nella sua formulazione principale;
ed ora
sull’opposizione all’exequatur ex art. 36 CL inoltrata il 27 agosto 2009
dalla convenuta, cui l’istante si è integralmente opposta con osservazioni 5
ottobre 2009 e in occasione dell’udienza di discussione del 16 novembre 2009;
preso atto della sentenza 5 ottobre 2010 con cui la Prima Corte di
diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile
presentato l’8 marzo 2010 dall’istante, ha annullato la sentenza 30 gennaio 2010
con cui questa Camera aveva accolto l’opposizione, rinviando la causa
all’autorità cantonale affinché accordasse l’exequatur al decreto
ingiuntivo e completasse l’esame nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 13 luglio 2009 (domanda di exequatur ex art. 31 e 39 CL) AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare esecutivo in Svizzera il
decreto ingiuntivo 7 aprile 2008 (doc. D), con cui il Tribunale di __________
aveva imposto a AP 1 di pagarle € 16'711.20 più interessi moratori, nonché spese, diritti e onorari in complessivi
€ 956.88, e di ordinare in via principale il pignoramento provvisorio di tutti
Fatti
i beni mobili, immobili e crediti della convenuta fino a concorrenza
dell'ammontare del credito, e in via subordinata di disporre l'allestimento di
un inventario conservativo;
che con sentenza
17 luglio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza nella sua formulazione
principale, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo, nonché ordinando il pignoramento provvisorio di tutti i beni
mobili, immobili e crediti della convenuta fino a un importo di fr. 32'045.20 più interessi;
che con
opposizione 27 agosto 2009 (ex art. 36 CL), avversata dall’istante con
osservazioni 5 ottobre 2009, la convenuta chiede di riformare la sentenza
impugnata nel senso di respingere la domanda di exequatur e di annullare
ogni provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio
ordinato;
che
all'udienza di discussione del 16 novembre 2009 le
parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista;
che con sentenza 30
gennaio 2010 (inc. n. 12.2009.156) questa Camera ha
accolto l’opposizione della convenuta ed ha con ciò respinto l’istanza di exequatur
ed annullato i dispositivi che ordinavano il pignoramento
provvisorio nei suoi confronti;
che con
sentenza 5 ottobre 2010 (4A_145/2010) la Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8
marzo 2010 dall’istante, ha annullato la sentenza 30 gennaio 2010 della
scrivente Camera e le ha rinviato la causa affinché accordasse l’exequatur
al decreto ingiuntivo (nel frattempo dichiarato esecutivo giusta l’art. 647
CPCIt) e completasse l’esame nel senso dei considerandi;
che, nei
considerandi della sua decisione (consid. 8), l’Alta Corte ha in sostanza
affermato di non poter riformare definitivamente la sentenza cantonale su opposizione:
pur avendo evidenziato che la prima domanda contenuta nell’opposizione, quella
di respingere l’istanza di exequatur, era infondata (per i motivi
riportati nei consid. 5-7 di quella sentenza, a cui si rinvia, e che qui non
occorre rievocare), essa ha in effetti osservato di non potersi esprimere sulla
seconda richiesta formulata con l’opposizione, quella di annullare ogni
provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio dei suoi
beni, sulla quale la Camera d’appello, visto il rifiuto all’exequatur da
lei allora deciso, non si era a suo tempo pronunciata;
che, per
motivi di opportunità, la causa è pertanto stata ritornata alla scrivente
Camera affinché provvedesse a completare l’esame di sua competenza, ovvero ad
evadere anche quest’ultima domanda, e ciò, come aggiunto dal Tribunale federale
- sia pure solo tra parentesi - “benché la debitrice non sembri avere motivato
la richiesta accessoria in modo specifico”;
che in
questa sede, oramai pacifico il buon fondamento della richiesta di exequatur,
si tratta dunque di esaminare la domanda accessoria della convenuta volta ad
ottenere l’annullamento di ogni provvedimento conservativo segnatamente il
pignoramento provvisorio dei suoi beni;
che la
domanda in questione deve senz’altro essere disattesa, siccome irricevibile: in
effetti, come per altro già evidenziato dallo stesso Tribunale federale nella
sentenza di rinvio, la convenuta non ha assolutamente motivato quella richiesta
in modo specifico, né nell’opposizione, né tanto meno in occasione della
successiva udienza di discussione, venendo con ciò meno al suo obbligo di motivazione
(art. 362 CPC/TI, applicabile per il rimando di cui all’art. 513c cpv. 2
CPC/TI);
che pertanto l'opposizione
inoltrata dalla convenuta deve essere respinta in ogni suo punto;
che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d’opposizione, calcolate su un valore litigioso di € 16'711.20, seguono la soccombenza (art.
148 CPC/TI);
Per i quali motivi,
visti l'art. 148 CPC/TI e la TG
pronuncia:
I. L'opposizione all’exequatur 27 agosto 2009 di
AP 1 è respinta.
Considerandi
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.
-
b) spese fr.
50.
-
fr.
500.
-
già anticipati dall’opponente,
restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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