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Decisione

12.2010.208

Rinvio TF - exequatur - oppoisizione - carenza di motivazione

13 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i beni mobili, immobili e crediti della convenuta fino a concorrenza

dell'ammontare del credito, e in via subordinata di disporre l'allestimento di

un inventario conservativo;

che con sentenza

17 luglio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza nella sua formulazione

principale, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto

ingiuntivo, nonché ordinando il pignoramento provvisorio di tutti i beni

mobili, immobili e crediti della convenuta fino a un importo di fr. 32'045.20 più interessi;

che con

opposizione 27 agosto 2009 (ex art. 36 CL), avversata dall’istante con

osservazioni 5 ottobre 2009, la convenuta chiede di riformare la sentenza

impugnata nel senso di respingere la domanda di exequatur e di annullare

ogni provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio

ordinato;

che

all'udienza di discussione del 16 novembre 2009 le

parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista;

che con sentenza 30

gennaio 2010 (inc. n. 12.2009.156) questa Camera ha

accolto l’opposizione della convenuta ed ha con ciò respinto l’istanza di exequatur

ed annullato i dispositivi che ordinavano il pignoramento

provvisorio nei suoi confronti;

che con

sentenza 5 ottobre 2010 (4A_145/2010) la Prima Corte di diritto civile del

Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8

marzo 2010 dall’istante, ha annullato la sentenza 30 gennaio 2010 della

scrivente Camera e le ha rinviato la causa affinché accordasse l’exequatur

al decreto ingiuntivo (nel frattempo dichiarato esecutivo giusta l’art. 647

CPCIt) e completasse l’esame nel senso dei considerandi;

che, nei

considerandi della sua decisione (consid. 8), l’Alta Corte ha in sostanza

affermato di non poter riformare definitivamente la sentenza cantonale su opposizione:

pur avendo evidenziato che la prima domanda contenuta nell’opposizione, quella

di respingere l’istanza di exequatur, era infondata (per i motivi

riportati nei consid. 5-7 di quella sentenza, a cui si rinvia, e che qui non

occorre rievocare), essa ha in effetti osservato di non potersi esprimere sulla

seconda richiesta formulata con l’opposizione, quella di annullare ogni

provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio dei suoi

beni, sulla quale la Camera d’appello, visto il rifiuto all’exequatur da

lei allora deciso, non si era a suo tempo pronunciata;

che, per

motivi di opportunità, la causa è pertanto stata ritornata alla scrivente

Camera affinché provvedesse a completare l’esame di sua competenza, ovvero ad

evadere anche quest’ultima domanda, e ciò, come aggiunto dal Tribunale federale

- sia pure solo tra parentesi - “benché la debitrice non sembri avere motivato

la richiesta accessoria in modo specifico”;

che in

questa sede, oramai pacifico il buon fondamento della richiesta di exequatur,

si tratta dunque di esaminare la domanda accessoria della convenuta volta ad

ottenere l’annullamento di ogni provvedimento conservativo segnatamente il

pignoramento provvisorio dei suoi beni;

che la

domanda in questione deve senz’altro essere disattesa, siccome irricevibile: in

effetti, come per altro già evidenziato dallo stesso Tribunale federale nella

sentenza di rinvio, la convenuta non ha assolutamente motivato quella richiesta

in modo specifico, né nell’opposizione, né tanto meno in occasione della

successiva udienza di discussione, venendo con ciò meno al suo obbligo di motivazione

(art. 362 CPC/TI, applicabile per il rimando di cui all’art. 513c cpv. 2

CPC/TI);

che pertanto l'opposizione

inoltrata dalla convenuta deve essere respinta in ogni suo punto;

che la tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili della procedura d’opposizione, calcolate su un valore litigioso di € 16'711.20, seguono la soccombenza (art.

148 CPC/TI);

Per i quali motivi,

visti l'art. 148 CPC/TI e la TG

pronuncia:

I. L'opposizione all’exequatur 27 agosto 2009 di

AP 1 è respinta.

Considerandi

II. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

450.

-

b) spese fr.

50.

-

fr.

500.

-

già anticipati dall’opponente,

restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- per

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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