12.2010.210
Contratto di lavoro, CCL nel ramo delle imprese di pulizia e facility services, versamento della tredicesima mensilità, rimborso delle spese di trasferta
29 novembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.210
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, CCL nel ramo delle imprese di pulizia e facility services, versamento della tredicesima mensilità, rimborso delle spese di trasferta
CONTRATTO COLLETTIVO
SPESE ED ONERI
art. 327a CO
art. 327b CO
Incarto n.
12.2010.210
Lugano
29 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.936
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 18 giugno
2010 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'283.10 netti, oltre interessi,
ridotti in sede di discussione a fr. 16'321.55 netti;
domanda avversata
dalla convenuta, che il Pretore ha evaso con sentenza 21 ottobre 2010
accogliendo l'istanza per fr. 16'321.55 netti oltre interessi al 5% dal 1°
dicembre 2009 e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 300.– a
titolo di indennità di rappresentanza;
appellante
la convenuta che con atto di appello 5 novembre 2010 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con
osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stata assunta
a partire dall'11 giugno 2007 da AP 1, , in qualità di operaia delle pulizie.
Lo stipendio era fissato in fr. 17.50 orari comprensivo di indennità per giorni
festivi e vacanze. Il rapporto di lavoro, fondato su una pattuizione verbale, è
terminato in data 30 novembre 2009 a seguito di disdetta notificata per scritto
dalla datrice di lavoro il 29 ottobre 2009 (doc. F), in concomitanza con la
lettera 27 ottobre 2009, con la quale la lavoratrice lamentava la “decurtazione
e diminuzione delle ore di lavoro” e del salario, come pure sollecitava “il
rimborso più volte promesso” delle spese per “i numerosi chilometri” percorsi
con la sua vettura “durante tutto il rapporto di lavoro” (doc. E).
Considerandi
2.
Con istanza 18
giugno 2010, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'283.10 netti, oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2009, corrispondenti a fr. 1'064.95 netti, per
stipendio arretrato di novembre 2009, fr. 1'456.45 netti, quale quota parte
della tredicesima mensilità e fr. 14'761.70 per rimborso spese (corrispondenti
a 24'206 chilometri percorsi).
Alla medesima si è
opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione delle pretese di controparte,
ridotte in sede di udienza di discussione a fr. 16'321.55, avendo nel frattempo
la convenuta versato lo stipendio arretrato del mese di novembre 2009 (fr.
1'064.95 netti). Esperita l'istruttoria, in sede di discussione finale le parti
hanno confermato le loro richieste contrapposte.
3.
Con sentenza 21
ottobre 2009, il Pretore ha accolto le pretese dell'istante, condannando AP 1 a pagare a AO 1 l'importo di fr. 16'321.55 netti, oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2009, come
pure a rifondere alla lavoratrice fr. 300.– a titolo di indennità.
4.
Con appello 5
novembre 2010, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l'istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Con osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello.
5.
Il fatto che il
rapporto di lavoro in esame fosse soggetto dal 1° novembre 2009 al Contratto
collettivo cantonale di lavoro nel ramo delle imprese di pulizia e facility
services (in seguito CCL) [doc. D], non è contestato. Del resto la
convenuta ha fatto esplicito riferimento al CCL (cfr. act. II, riassunto
scritto pag. 2 cerso l'alto) e agli atti vi è conferma che la medesima è
firmataria del CCL a far tempo dal 1° gennaio 2009.
6.
La convenuta non
aveva contestato in prima sede di essere astretta, in base al CCL, a versare
all'istante la tredicesima mensilità. Essa aveva anzi fatto esplicito
riferimento al CCL in relazione alla tredicesima. Aveva tuttavia sostenuto di
avere regolarmente versato la “tredicesima pro-rata relativa al 2009” compresa a suo dire “nel salario base a ore di fr. 17.50, superiore a quanto indicato per la
categoria pulizie ordinarie rientrando l'istante nella categoria pulizie
ordinarie I (cfr. art. 4.1 del doc. D) che prevedeva unicamente fr. 15.30
all'ora” (act. II. riassunto scritto pag. 2 verso il mezzo; act. IV, riassunto
scritto del dibattimento finale, punto 1 pag. 1 in basso e punto 3 pag. 2).
Il Pretore – con
puntuale riferimento alla dottrina (Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 2006, n. 11 ad art. 322) – ha respinto l'eccezione
della convenuta rilevando che i certificati di salario in atti menzionano
unicamente la comprensione nel salario di vacanze e di indennità per giorni
festivi. In assenza di un esplicito riferimento alla tredicesima e della prova
di un'accordo in forma tacita, il primo giudice ha dunque ritenuta fondata la
pretesa dell'istante. Ciò a maggior ragione per il fatto che, secondo il primo
giudice, appariva incomprensibile il motivo per cui, d'un tratto, uno stipendio
liberamente pattuito tra le parti, dovesse contenere una componente inespressa
di tredicesima, solo perché il salario era superiore al minimo del CCL.
L'appellante non
contesta le predette pertinenti argomentazioni del Pretore. Adduce ora, per la
prima volta – quindi in modo palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7-8 ad art. 321 CPC) – che
invero la tredicesima mensilità non era già compresa nel salario versato. A
conferma del suo dire essa adduce che negli anni precedenti (2007-2008), non
avrebbe pagato le tredicesima, né l'istante l'avrebbe pretesa; mancherebbe
dunque, a suo dire, la prova di una pattuizione per atti concludenti. Al di là
della palese irricevibilità di simili – per altro contraddittorie –
argomentazioni, fatte valere solo in sede d'appello, giova evidenziare che il
CCL è entrato in vigore per la convenuta solo il 1° gennaio 2009. Quindi il
preteso mancato versamento della tredicesima negli anni precedenti nulla
potrebbe comprovare. L'appello, su questo punto pretestuoso e al limite della
temerarietà, cade dunque nel vuoto.
7.
In merito alle
spese di trasferta fatte valere dall'istante per complessivi fr. 14'761.70 (fr.
0.60
x 24'602 km), il primo giudice ha ritenuto pacifico il numero dei
chilometri esposti da AO 1. A suo dire, alla discussione del 14 luglio 2010 la
convenuta si era opposta unicamente alla questione del rimborso. Il Pretore si
è pertanto limitato a rilevare – con riferimento all'art. 327a cpv. 1 CO –
l'esistenza dell'obbligo del datore di lavoro di finanziare le spese di
spostamento professionale della dipendente, riconoscendo un quantum
chilometrico di fr. 0.60 per km (applicato all'interno dello Stato,
rispettivamente riconosciuto dalle autorità fiscali) per i 24'602 km di trasferte esposti dall'istante.
7.1
L'appellante si
aggrava per il fatto che con la dipendente non sarebbe stato pattuito – né
verbalmente né per scritto – il rimborso delle spese di trasferta. Nella sua
veste di datrice di lavoro neppure avrebbe acconsentito – a norma dell'art.
327b CO – a che la lavoratrice utilizzasse il proprio veicolo per esigenze di
servizio. A torto.
Come rettamente
evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 327a cpv. 1 CO il datore di
lavoro deve finanziare le spese di spostamento professionale del dipendente (Wyler, Droit du travail, Losanna 2008,
pag. 282; TF 17 febbraio 2010, inc.4A_631/2009 consid. 2). E' nullo ogni
accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte
dette spese (art. 327a cpv. 3 CO). Certo, il diritto al rimborso al lavoratore
delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione del veicolo a motore
[segnatamente per benzina, olio, servizi periodici, riparazioni, ecc… (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 1 ad art. 327b CO; TF 13
dicembre 2004, inc.4C.315/2004 consid. 2.2)], proprio o messo a sua
disposizione dal datore di lavoro, presuppone che l'uso del veicolo sia
avvenuto d'intesa con quest'ultimo. In altri termini l'applicazione dell'art.
327b cpv. 1 CO – norma imperativa (art. 362 CO) – è possibile se il datore di
lavoro è al corrente che il lavoratore utilizza un veicolo per le esigenze di
servizio o, qualora lo ignori, se l'utilizzo del veicolo è indispensabile nel
suo stesso interesse (Brunner/Bühler/Waeber/
Bruchez, op. cit., loc. cit.). L'accordo del datore di lavoro può essere
tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché l'adempimento corretto
di un compito richiede oggettivamente l'impiego di un veicolo e un'istruzione esplicita
in senso opposto non è stata data (Favre/Munoz/Tobler,
Contrat de travail, Losanna 2010, n. 1.1 ad art. 327b CO).
Per quanto qui concerne,
il datore di lavoro ha ammesso la veridicità dell'esecuzione dei servizi
prestati dall'istante, fuori dalla sede della ditta, elencati nell'ultima
pagina del doc. I (act. II, pag. 2 verso l'alto). Dal documento in questione emerge
che i luoghi d'esecuzione della prestazione lavorativa distavano diversi
chilometri dalla sede della ditta. Dagli atti non risulta che il datore di
lavoro si sia impegnato nell'organizzare, a sue spese, il trasporto della
dipendente sui luoghi della prestazione lavorativa; tantomeno emerge che abbia
emanato disposizioni contrarie all'uso dell'automobile per il raggiungimento di
detti luoghi. Viste le circostanze l'utilizzo dell'autovettura privata da parte
di AO 1 per raggiungere i luoghi della prestazione lavorativa appariva del
resto oggettivamente imprescindibile. Pretendere – come vorrebbe la datrice di
lavoro – che la lavoratrice, in assenza di un preventivo accordo esplicito
sull'uso della vettura privata, avesse a sostenere personalmente le spese
occasionate da tali spostamenti, appare decisamente fuori luogo e contrario
alle norme di legge menzionate. L'appello, su questo punto, si avvera pertanto
nuovamente infondato.
7.2
L'appellante, pur
dichiarando di non aver “contestato il sistema di calcolo proposto per la
quantificazione delle trasferte” (appello, pag. 4 in basso), lamenta l'assenza di “prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui chiede
il rimborso e l'ammontare”, essendosi, a suo dire, l'istante limitata ad
“annotazioni personali” che andrebbero considerate “alla stregua di semplici
allegazioni della dipendente” (appello, pag. 4 verso il basso).
Le argomentazioni
dell'appellante appaiono visibilmente contraddittorie, generiche ed imprecise.
Non permettono in effetti di focalizzare cosa sia contestato in appello, al di
là del principio della rifusione delle spese di trasferta di cui si è detto
sopra (consid. 7.1). Ritenuto che le spese di trasferta non sono una
prestazione, l'argomentazione dell'appellante non può che essere riferita alla
contestazione dell'esecuzione dei servizi elencati nel doc. I. Ma come detto,
all'udienza di discussione del 14 luglio 2010 – interpellata dal Pretore – la
convenuta aveva esplicitamente dichiarato di non contestare “che siano stati
eseguiti i servizi” lavorativi elencati nel documento. In simili circostanze
ogni ulteriore prova risulta superflua. L'appello cade dunque ancora una volta
nel vuoto.
8.
In conclusione,
l'appello in oggetto, privo di fondamento, deve essere respinto e la decisione
del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una
causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e
meglio di fr. 16'321.55. L'appellante, interamente soccombente, verserà
all'istante un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
5 novembre 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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