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Decisione

12.2010.210

Contratto di lavoro, CCL nel ramo delle imprese di pulizia e facility services, versamento della tredicesima mensilità, rimborso delle spese di trasferta

29 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.210

Data decisione, Autorità:

29.11.2010, IICCA

Titolo:

Contratto di lavoro, CCL nel ramo delle imprese di pulizia e facility services, versamento della tredicesima mensilità, rimborso delle spese di trasferta

CONTRATTO COLLETTIVO

SPESE ED ONERI

art. 327a CO

art. 327b CO

Incarto n.

12.2010.210

Lugano

29 novembre

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.936

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 18 giugno

2010 da

AO 1

RA 2

contro

AP 1

RA 1

in materia

di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'283.10 netti, oltre interessi,

ridotti in sede di discussione a fr. 16'321.55 netti;

domanda avversata

dalla convenuta, che il Pretore ha evaso con sentenza 21 ottobre 2010

accogliendo l'istanza per fr. 16'321.55 netti oltre interessi al 5% dal 1°

dicembre 2009 e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 300.– a

titolo di indennità di rappresentanza;

appellante

la convenuta che con atto di appello 5 novembre 2010 chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con

osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello;

considerato

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è stata assunta

a partire dall'11 giugno 2007 da AP 1, , in qualità di operaia delle pulizie.

Lo stipendio era fissato in fr. 17.50 orari comprensivo di indennità per giorni

festivi e vacanze. Il rapporto di lavoro, fondato su una pattuizione verbale, è

terminato in data 30 novembre 2009 a seguito di disdetta notificata per scritto

dalla datrice di lavoro il 29 ottobre 2009 (doc. F), in concomitanza con la

lettera 27 ottobre 2009, con la quale la lavoratrice lamentava la “decurtazione

e diminuzione delle ore di lavoro” e del salario, come pure sollecitava “il

rimborso più volte promesso” delle spese per “i numerosi chilometri” percorsi

con la sua vettura “durante tutto il rapporto di lavoro” (doc. E).

Considerandi

2.

Con istanza 18

giugno 2010, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per

chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'283.10 netti, oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2009, corrispondenti a fr. 1'064.95 netti, per

stipendio arretrato di novembre 2009, fr. 1'456.45 netti, quale quota parte

della tredicesima mensilità e fr. 14'761.70 per rimborso spese (corrispondenti

a 24'206 chilometri percorsi).

Alla medesima si è

opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione delle pretese di controparte,

ridotte in sede di udienza di discussione a fr. 16'321.55, avendo nel frattempo

la convenuta versato lo stipendio arretrato del mese di novembre 2009 (fr.

1'064.95 netti). Esperita l'istruttoria, in sede di discussione finale le parti

hanno confermato le loro richieste contrapposte.

3.

Con sentenza 21

ottobre 2009, il Pretore ha accolto le pretese dell'istante, condannando AP 1 a pagare a AO 1 l'importo di fr. 16'321.55 netti, oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2009, come

pure a rifondere alla lavoratrice fr. 300.– a titolo di indennità.

4.

Con appello 5

novembre 2010, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere l'istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Con osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello.

5.

Il fatto che il

rapporto di lavoro in esame fosse soggetto dal 1° novembre 2009 al Contratto

collettivo cantonale di lavoro nel ramo delle imprese di pulizia e facility

services (in seguito CCL) [doc. D], non è contestato. Del resto la

convenuta ha fatto esplicito riferimento al CCL (cfr. act. II, riassunto

scritto pag. 2 cerso l'alto) e agli atti vi è conferma che la medesima è

firmataria del CCL a far tempo dal 1° gennaio 2009.

6.

La convenuta non

aveva contestato in prima sede di essere astretta, in base al CCL, a versare

all'istante la tredicesima mensilità. Essa aveva anzi fatto esplicito

riferimento al CCL in relazione alla tredicesima. Aveva tuttavia sostenuto di

avere regolarmente versato la “tredicesima pro-rata relativa al 2009” compresa a suo dire “nel salario base a ore di fr. 17.50, superiore a quanto indicato per la

categoria pulizie ordinarie rientrando l'istante nella categoria pulizie

ordinarie I (cfr. art. 4.1 del doc. D) che prevedeva unicamente fr. 15.30

all'ora” (act. II. riassunto scritto pag. 2 verso il mezzo; act. IV, riassunto

scritto del dibattimento finale, punto 1 pag. 1 in basso e punto 3 pag. 2).

Il Pretore – con

puntuale riferimento alla dottrina (Streiff/Von

Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 2006, n. 11 ad art. 322) – ha respinto l'eccezione

della convenuta rilevando che i certificati di salario in atti menzionano

unicamente la comprensione nel salario di vacanze e di indennità per giorni

festivi. In assenza di un esplicito riferimento alla tredicesima e della prova

di un'accordo in forma tacita, il primo giudice ha dunque ritenuta fondata la

pretesa dell'istante. Ciò a maggior ragione per il fatto che, secondo il primo

giudice, appariva incomprensibile il motivo per cui, d'un tratto, uno stipendio

liberamente pattuito tra le parti, dovesse contenere una componente inespressa

di tredicesima, solo perché il salario era superiore al minimo del CCL.

L'appellante non

contesta le predette pertinenti argomentazioni del Pretore. Adduce ora, per la

prima volta – quindi in modo palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7-8 ad art. 321 CPC) – che

invero la tredicesima mensilità non era già compresa nel salario versato. A

conferma del suo dire essa adduce che negli anni precedenti (2007-2008), non

avrebbe pagato le tredicesima, né l'istante l'avrebbe pretesa; mancherebbe

dunque, a suo dire, la prova di una pattuizione per atti concludenti. Al di là

della palese irricevibilità di simili – per altro contraddittorie –

argomentazioni, fatte valere solo in sede d'appello, giova evidenziare che il

CCL è entrato in vigore per la convenuta solo il 1° gennaio 2009. Quindi il

preteso mancato versamento della tredicesima negli anni precedenti nulla

potrebbe comprovare. L'appello, su questo punto pretestuoso e al limite della

temerarietà, cade dunque nel vuoto.

7.

In merito alle

spese di trasferta fatte valere dall'istante per complessivi fr. 14'761.70 (fr.

0.60

x 24'602 km), il primo giudice ha ritenuto pacifico il numero dei

chilometri esposti da AO 1. A suo dire, alla discussione del 14 luglio 2010 la

convenuta si era opposta unicamente alla questione del rimborso. Il Pretore si

è pertanto limitato a rilevare – con riferimento all'art. 327a cpv. 1 CO

l'esistenza dell'obbligo del datore di lavoro di finanziare le spese di

spostamento professionale della dipendente, riconoscendo un quantum

chilometrico di fr. 0.60 per km (applicato all'interno dello Stato,

rispettivamente riconosciuto dalle autorità fiscali) per i 24'602 km di trasferte esposti dall'istante.

7.1

L'appellante si

aggrava per il fatto che con la dipendente non sarebbe stato pattuito – né

verbalmente né per scritto – il rimborso delle spese di trasferta. Nella sua

veste di datrice di lavoro neppure avrebbe acconsentito – a norma dell'art.

327b CO – a che la lavoratrice utilizzasse il proprio veicolo per esigenze di

servizio. A torto.

Come rettamente

evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 327a cpv. 1 CO il datore di

lavoro deve finanziare le spese di spostamento professionale del dipendente (Wyler, Droit du travail, Losanna 2008,

pag. 282; TF 17 febbraio 2010, inc.4A_631/2009 consid. 2). E' nullo ogni

accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte

dette spese (art. 327a cpv. 3 CO). Certo, il diritto al rimborso al lavoratore

delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione del veicolo a motore

[segnatamente per benzina, olio, servizi periodici, riparazioni, ecc… (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 1 ad art. 327b CO; TF 13

dicembre 2004, inc.4C.315/2004 consid. 2.2)], proprio o messo a sua

disposizione dal datore di lavoro, presuppone che l'uso del veicolo sia

avvenuto d'intesa con quest'ultimo. In altri termini l'applicazione dell'art.

327b cpv. 1 CO – norma imperativa (art. 362 CO) – è possibile se il datore di

lavoro è al corrente che il lavoratore utilizza un veicolo per le esigenze di

servizio o, qualora lo ignori, se l'utilizzo del veicolo è indispensabile nel

suo stesso interesse (Brunner/Bühler/Waeber/

Bruchez, op. cit., loc. cit.). L'accordo del datore di lavoro può essere

tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché l'adempimento corretto

di un compito richiede oggettivamente l'impiego di un veicolo e un'istruzione esplicita

in senso opposto non è stata data (Favre/Munoz/Tobler,

Contrat de travail, Losanna 2010, n. 1.1 ad art. 327b CO).

Per quanto qui concerne,

il datore di lavoro ha ammesso la veridicità dell'esecuzione dei servizi

prestati dall'istante, fuori dalla sede della ditta, elencati nell'ultima

pagina del doc. I (act. II, pag. 2 verso l'alto). Dal documento in questione emerge

che i luoghi d'esecuzione della prestazione lavorativa distavano diversi

chilometri dalla sede della ditta. Dagli atti non risulta che il datore di

lavoro si sia impegnato nell'organizzare, a sue spese, il trasporto della

dipendente sui luoghi della prestazione lavorativa; tantomeno emerge che abbia

emanato disposizioni contrarie all'uso dell'automobile per il raggiungimento di

detti luoghi. Viste le circostanze l'utilizzo dell'autovettura privata da parte

di AO 1 per raggiungere i luoghi della prestazione lavorativa appariva del

resto oggettivamente imprescindibile. Pretendere – come vorrebbe la datrice di

lavoro – che la lavoratrice, in assenza di un preventivo accordo esplicito

sull'uso della vettura privata, avesse a sostenere personalmente le spese

occasionate da tali spostamenti, appare decisamente fuori luogo e contrario

alle norme di legge menzionate. L'appello, su questo punto, si avvera pertanto

nuovamente infondato.

7.2

L'appellante, pur

dichiarando di non aver “contestato il sistema di calcolo proposto per la

quantificazione delle trasferte” (appello, pag. 4 in basso), lamenta l'assenza di “prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui chiede

il rimborso e l'ammontare”, essendosi, a suo dire, l'istante limitata ad

“annotazioni personali” che andrebbero considerate “alla stregua di semplici

allegazioni della dipendente” (appello, pag. 4 verso il basso).

Le argomentazioni

dell'appellante appaiono visibilmente contraddittorie, generiche ed imprecise.

Non permettono in effetti di focalizzare cosa sia contestato in appello, al di

là del principio della rifusione delle spese di trasferta di cui si è detto

sopra (consid. 7.1). Ritenuto che le spese di trasferta non sono una

prestazione, l'argomentazione dell'appellante non può che essere riferita alla

contestazione dell'esecuzione dei servizi elencati nel doc. I. Ma come detto,

all'udienza di discussione del 14 luglio 2010 – interpellata dal Pretore – la

convenuta aveva esplicitamente dichiarato di non contestare “che siano stati

eseguiti i servizi” lavorativi elencati nel documento. In simili circostanze

ogni ulteriore prova risulta superflua. L'appello cade dunque ancora una volta

nel vuoto.

8.

In conclusione,

l'appello in oggetto, privo di fondamento, deve essere respinto e la decisione

del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una

causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e

meglio di fr. 16'321.55. L'appellante, interamente soccombente, verserà

all'istante un'equa indennità per ripetibili d'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

5 novembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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