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Decisione

12.2010.212

Lavoro. Cessazione del divieto di concorrenza

2 luglio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con missiva 14

novembre 2005 la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore la disdetta del

rapporto di lavoro con effetto al 28 febbraio 2006, liberandolo immediatamente

“da ogni impegno” nei suoi confronti “fermi restando gli obblighi di

riservatezza e non concorrenza” (doc. F). Subito dopo la notifica del

licenziamento le parti hanno intavolato delle trattative volte a delineare un

possibile accordo di collaborazione, ove AO 1 avrebbe rivestito il ruolo di consulente

esterno indipendente. Tali trattative non hanno tuttavia sortito alcun esito

positivo (sentenza impugnata, pag. 2). Il 1° marzo 2006 quest’ultimo è stato

assunto da “__________” in qualità di “Director – Marketing,

EMEA [Europe, Middle East and Africa] Demand Creation Program” (doc.

27).

C. Con petizione 4

settembre 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al

versamento di fr. 300'000.- oltre interessi a titolo di

pena convenzionale per violazione del divieto di concorrenza, nonché il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________. Con risposta

23 novembre 2006 il convenuto ne ha postulato la reiezione e con domanda

riconvenzionale di medesima data ha domandato di obbligare la controparte al

pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi per spese di

trasloco, nonché fr. 10'000.-

oltre interessi a titolo di torto morale e fr. 10'000.- oltre interessi per restituzione di indebito profitto, tutte

le somme suscettibili di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie.

Con replica e risposta riconvenzionale 29 dicembre 2006 la datrice di lavoro ha

confermato la propria domanda, rispettivamente si è opposta a quella

avversaria. Nella duplica 1° febbraio 2007 il lavoratore ha ribadito il proprio

punto di vista e, nella replica riconvenzionale, ha ridotto la pretesa per

spese di trasloco a fr. 8'541.75. Da parte sua, con duplica

riconvenzionale 15 febbraio 2007 AP 1 ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale, di dichiarare la relativa lite temeraria e di porre “la nota

d’onorario” del proprio patrocinatore a carico della controparte, assegnandole

un termine per sottoporre al primo giudice la fattura del proprio legale

relativa alla domanda riconvenzionale per esame e approvazione. Statuendo con

sentenza 15 ottobre 2010 il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda

riconvenzionale.

D. Con

appello 8 novembre 2010 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato

giudizio, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al

versamento di fr. 300'000.- oltre interessi. Con

osservazioni 3 gennaio 2011 il convenuto postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) del 18 dicembre 2008. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione. In concreto è incontestato che la decisione del Pretore è

stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130

consid. 2) – nell'ottobre 2010, perciò prima dell'entrata in vigore del CPC. Ne

segue che anche alla procedura di appello è applicabile il Codice di procedura

civile ticinese (CPC-TI).

2. In appello resta

dibattuta unicamente la questione della pena convenzionale. Il Pretore ha

spiegato, in sintesi, che nella fattispecie l’attrice non ha dimostrato che il

mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali fosse da imputare al

convenuto, sicché il rapporto di lavoro era stato disdetto senza che il

lavoratore le avesse dato un motivo giustificato. Di conseguenza, in

applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO egli ha reputato cessato il divieto di

concorrenza.

3. Giusta l’art. 340

cpv. 1 CO il lavoratore può obbligarsi per scritto verso il

datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del

rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto

un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.

Secondo il secondo capoverso del disposto testé menzionato il divieto di concorrenza è tuttavia valido

soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni

della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali

conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (da

ultimo: DTF 138 III 67). Il divieto di concorrenza dev’essere, poi,

convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da

escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore, e può

superare i tre anni soltanto in circostanze particolari (art. 340a cpv. 1 CO). Il

giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto

eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze. Al riguardo, egli deve considerare

convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro (art.

340a cpv. 2 CO). Va altresì rilevato che secondo l’art. 340c cpv. 2 CO il

divieto di concorrenza cessa quando il datore di lavoro disdice il rapporto di

lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando

il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al

datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, devono essere considerati motivi giustificati quelli che,

sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono

notevolmente dar adito a una disdetta (DTF 130 III 353 consid. 2.2.1 con

numerosi riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2011.40 del 26 agosto 2011,

consid. 5). Tale disposto è

semi-imperativo, nel senso che al medesimo non può essere derogato a svantaggio

del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di

lavoro, pena la nullità parziale della clausola o dell’accordo in questione

(art. 362 CO e 20 cpv. 2 CO; Staehelin/Vischer,

Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 362 CO).

4. Nella

fattispecie va da subito dichiarata la nullità parziale della “declaration of confidentiality and non competition”. Come già

indicato sopra (lett. A), le parti hanno concordato che essa sarebbe stata

valida indipendentemente dal motivo del licenziamento (“for

any reason whatsoever”). In applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, 362

CO e 20 cpv. 2 CO tale parte è nulla.

5. In primo luogo

l’appellante illustra il contenuto della “Declaration of

confidentiality and non competition”, sostenendo che essa è stata

“regolarmente sottoscritta dalle parti ed è perfettamente valida” (appello,

pag. 5 seg.). Non si ravvisa, tuttavia, in cosa consista la critica al giudizio

impugnato. Invero, il Pretore ha concluso proprio per la validità della

medesima. Per lo stesso motivo non ha miglior esito nemmeno l’argomentazione

della datrice di lavoro secondo la quale la disdetta è stata notificata al

lavoratore sia in italiano sia in inglese e che la sua formulazione conferma

chiaramente l’esistenza e la validità della dichiarazione summenzionata

(appello, pag. 7).

6. L’attrice illustra,

poi, il contenuto del contratto di lavoro e dei suoi tre allegati, definiti elementi

essenziali dell’accordo (appello, pag. 5 seg.). Essa prosegue affermando che

“purtroppo, l’attività del convenuto, partita con prospettive clamorose create

ad arte” da quest’ultimo “e senza le quali non sarebbe stato assunto, non ha

permesso di sviluppare in alcun modo la divisione High Tech (…) e questo

neppure in prospettiva futura”. Secondo la datrice di lavoro, la controparte

non avrebbe “acquisito particolari clienti, né consentito in altro modo

l’aumento delle vendite”. Tant’è che, sempre a dire dell’attrice, tale

divisione avrebbe ottenuto dopo il suo arrivo “risultati scarsissimi

soprattutto se rapportati alle vendite previste di fr. 30'000'000.-”, che

avrebbero motivato la decisione di disdire il contratto di lavoro (memoriale,

pag. 6 seg. e 10). Come detto, il primo giudice ha spiegato che sebbene il

contratto di lavoro faccia esplicito riferimento agli obiettivi contenuti

nell’allegato 3 le emergenze processuali non permettono di chiarire la

questione di sapere chi avesse fissato i medesimi, né che il lavoratore avesse

formulato durante le trattative precontrattuali promesse riguardo

all’acquisizione di nuova clientela rispettivamente “prospettive clamorose”

(sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). La datrice di lavoro non si confronta,

quindi, con l’argomentazione pretorile, sicché su questo punto l’appello è

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

7. La datrice di lavoro

afferma, altresì, che “la mancanza di risultati” malgrado le aspettative era

già stata oggetto di ampie discussioni prima della disdetta, sicché il lavoratore

doveva sapere che sussisteva uno scontento da parte dell’attrice, così come non

poteva ignorare il mancato raggiungimento degli obiettivi da lui discussi e

condivisi con il direttore al momento della sottoscrizione del contratto di

lavoro (appello, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha spiegato che l’istruttoria

ha permesso di accertare come le prevedibili difficoltà di raggiungimento degli

obiettivi siano state più volte oggetto di discussione tra il convenuto e il

direttore, ritenuto come l’andamento effettivo delle vendite non rispettava il trend

previsto. Si ribadisce, tuttavia, che egli non ha reputato dimostrato che il

lavoratore avesse formulato promesse al riguardo durante la fase

precontrattuale, soggiungendo che sarebbe peraltro ipotizzabile che l’andamento

insoddisfacente potesse essere da imputare all’attrice che avrebbe effettuato

delle stime errate (sentenza impugnata, pag. 6). Anche al riguardo l’appello è

quindi irricevibile. L’appellante si sofferma, altresì, sul contenuto degli

allegati preliminari. In particolare, l’attrice contesta di aver “sfruttato” la

reputazione internazionale del lavoratore per accaparrarsi dei clienti, come ad

esempio per essere ammessa alla fiera __________ (appello, pag. 12). Alla luce

della motivazione pretorile tale censura non è tuttavia rilevante.

8. La datrice di lavoro

rinvia, inoltre, alla testimonianza di __________ __________ (direttore delle

finanze e del personale di AP 1). Questi ha asserito di aver “redatto (…) i

documenti doc. A/E”. Dopo aver illustrato il contenuto dei doc. C, D ed E, il

teste ha affermato che “queste cifre sono state stabilite dal convenuto con il

Dr. __________ (presidente dell’attrice). Le trattative per l’assunzione del

convenuto sono state gestite direttamente dal Dr. __________, a queste

trattative io non ho preso parte direttamente. A partire dall’assunzione del

convenuto, io però ho partecipato a numerose riunioni e chiacchierate sullo

sviluppo del business High-Tech, dove il convenuto, sostanzialmente riferendosi

a un suo elenco di clienti che lui portava a suo dire dalla sua precedente

esperienza di lavoro, confermava che i numeri di questo budget 2005 erano

ragionevoli e raggiungibili” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 11). Da

tali passaggi l’attrice deduce che, contrariamente a quanto accertato dal primo

giudice, il teste aveva assistito personalmente a discussioni durante le quali

il convenuto aveva confermato pacificamente le cifre da raggiungere ribadendo

la loro fattibilità (appello, pag. 13). Il Pretore ha spiegato che il teste non

aveva partecipato alle trattative precontrattuali. Dalla testimonianza citata si

evince, invero, che egli ha partecipato a riunioni successive all’assunzione

del lavoratore. L’accertamento pretorile, quindi, dev’essere confermato. Ne

consegue che la testimonianza in questione non è rilevante al fine di

determinare chi avesse definito gli obiettivi contrattuali.

9. Sempre riferendosi

al teste __________ __________, così come al teste __________ __________ (direttore

generale della divisione __________ dell’attrice), l’appellante sostiene che il

lavoratore sarebbe stato licenziato perché il risultato aziendale relativo al

settore High-Tech era stato “molto lontano dalle aspettative”. Al riguardo,

essa soggiunge che in occasione delle discussioni indicate dai testi

summenzionati il convenuto non sarebbe intervenuto lamentando il fatto che gli

obiettivi fissati erano irraggiungibili o che si trattava di “semplici cifre

indicative, che non avrebbero potuto essere mai concretizzate”. A dire

dell’attrice, egli avrebbe invece ammesso la fattibilità e promesso il conseguimento

di tali importi (memoriale, pag. 14 seg., 22 seg.). I passaggi riportati

dall’appellante sono i seguenti. Il primo concerne il teste __________ __________

laddove questi afferma: “In realtà tuttavia le cifre previste nel budget 2005

non sono state raggiunte. Abbiamo chiuso infatti il 2005 con solo circa 2

milioni, al posto dei 7 preventivati. Mi viene ostenso il doc. F: si tratta

della disdetta del contratto di lavoro, redatta da me e sottoscritta da me e

dal dott. __________. Il contratto con il convenuto è stato disdetto a seguito

del mancato raggiungimento dei risultati previsti dal budget e attesi

dall’azienda” (verbale 20 giugno 2007, pag. 11). Non vi è quindi alcun

riferimento dei testi al fatto che il lavoratore avesse promesso una

determinata cifra d’affari. Il secondo riferimento dell’attrice concerne,

invece, la testimonianza di __________ __________, del tenore seguente: “So che

il budget della divisione

High-Tech nel 2005 non è stato raggiunto, di questo mi ha informato il

presidente, con il quale intrattengo rapporti molto frequenti. È il mio

referente. Settimanalmente e mensilmente io ricevo la statistica delle vendite

di tutto il gruppo AP 1. So che al convenuto è stato disdetto il contratto di

Considerandi

lavoro perché non ha raggiunto gli obiettivi del business plan. Me l’ha

detto il presidente durante una riunione. È successo che in mia presenza il

presidente abbia discusso con il convenuto dei suoi scarsi risultati. Si stava

parlando dello sviluppo delle vendite che non rispettava il trend

previsto nel business plan. Il convenuto ascoltava il presidente e

replicava promettendo dei risultati che poi non sono avvenuti” (verbale di

audizione 29 giugno 2007, pag. 14). Su questo punto la testimonianza è del

tutto vaga, poiché il teste parla di “risultati” in maniera generica, senza

indicare in alcun modo in che cosa consistano né, tanto meno, in quale misura essi

non siano stati conseguiti, rispettivamente se essi coincidessero con il business

plan. Nemmeno è dato di sapere se, e eventualmente in quale misura, il

mancato raggiungimento dei medesimi sarebbe da imputare al lavoratore. Per gli stessi

motivi non si può nemmeno dire che dalla testimonianza in questione risulta che

il lavoratore abbia, come invece sostenuto dall’appellante, “pacificamente

ammesso la fattibilità degli importi discussi”. Come spiegato dal Pretore

(sentenza impugnata, pag. 6 seg.) è altrettanto ipotizzabile che l’andamento

insoddisfacente fosse da ricondurre all’attrice – a cui, si ricorda, incombe

l’onere di provare l’esistenza di un giusto motivo di licenziamento (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n.

21.

ad art. 340c CO) – poiché dettato da stime errate. L’appellante conclude

affermando che non vi sono dubbi che il risultato del settore High-Tech era

“molto lontano dalle aspettative” e che il convenuto è stato licenziato per

questo motivo (appello, pag. 15). Sennonché, non essendovi evidenza del fatto

che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al medesimo e

non a una stima errata, il fatto che il licenziamento fosse motivato da quanto

testé indicato non significa ancora che fosse fondato su un motivo

giustificato. Per tacere del fatto che il teste __________ __________ (direttore

delle finanze e del personale) ha dichiarato che “prima che avvenisse il

licenziamento del convenuto, ho discusso con il presidente di questa

rescissione del contratto. Gli scarsi risultati della divisione High-Tech,

uniti alla congiuntura sfavorevole del momento, indussero l’azienda a

rescindere il contratto al convenuto” (verbale di audizione 20 giugno 2007,

pag. 11). Il teste ha quindi riferito di “scarsi risultati” senza pronunciarsi

sulla questione di sapere se essi fossero da attribuire al lavoratore e ha

soggiunto che il licenziamento è stato anche dettato dalla congiuntura

sfavorevole. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.

10.

L’appellante prosegue

affermando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza degli scarsi

risultati e della sua preoccupazione e delusione (appello, pag. 15). Per i

motivi già illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid. 9), la censura non è

rilevante ai fini del giudizio. La datrice di lavoro sostiene, altresì, che riguardo

agli sviluppi tecnici, commerciali e di marketing che il convenuto

pretenderebbe di aver portato e su cui il Pretore non si sarebbe pronunciato,

l’istruttoria avrebbe invece permesso di accertare che il lavoratore non aveva

avuto alcun ruolo nello sviluppo della __________ “__________”, né nella

vendita del prodotto (memoriale, pag. 16). Sennonché, l’appellante dimentica

che le compete l’onere di dimostrare la presenza di un giusto motivo secondo

l’art. 340c cpv. 2 CO, sicché non avendo dimostrato che il mancato

raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al lavoratore e non, per

esempio, a sue stime errate, la questione di sapere il ruolo del convenuto in

relazione alla __________ testé menzionata è irrilevante. Sia come sia, le

testimonianze menzionate dall’appellante non sono di sostegno alla sua tesi. In

primo luogo, il teste __________ __________ (successore del convenuto nella

direzione generale della divisione High-Tech) ha riferito: “mi occupavo nel

periodo 2004/2005 della vendita del prodotto “__________”. I principali clienti

dell’attrice che a quel momento acquistavano la __________ __________ “__________”

sono __________ e __________. Sono stato io ad acquisire a favore dell’attrice

questi clienti. Il convenuto non ha avuto alcun ruolo nell’acquisizione a

favore dell’attrice di questi clienti” (verbale di audizione 20 giugno 2007,

pag. 15). Tuttavia, il convenuto è stato assunto dall’attrice a fine maggio

2004.

e siccome il teste non ha indicato il momento in cui tali clienti erano

stati acquisiti, l’attrice non ha dimostrato che ciò non possa essere avvenuto

prima dell’assunzione della controparte. A nulla muta il fatto che il

lavoratore nelle proprie osservazioni di causa 3 gennaio 2011 abbia affermato

che al momento del suo arrivo questo tipo di __________ era al mero livello di

invenzione e di aver seguito direttamente la sua commercializzazione

(memoriale, pag. 2), dato che l’acquisizione di clienti potrebbe essere

avvenuta anche al momento in cui il prodotto era, in un momento precedente alla

sua assunzione, allo stadio di prototipo. Per tacere del fatto che il teste __________

__________ (product manager dell’attrice a partire dal 2001 per lo

sviluppo del prodotto “__________”) ha affermato che “dal 2002 __________ era

già interessato alla nostra merce e trattava con noi” (verbale di audizione 7

novembre 2007, pag. 18). Per concludere, il teste __________ __________

(responsabile di produzione High-Tech per l’attrice dal dicembre 2003) ha

riferito, in relazione alla __________ “__________”, che “dal 2004 in avanti gli ordini da eseguire erano ancora limitati. Abbiamo sicuramente avuto dei problemi

di consegna, nel senso che non tutti gli ordini hanno potuto essere spediti in

tempo, ma questo era assolutamente normale, come in tutte le aziende” e ha

soggiunto che “dal 2004 a oggi non è stato fatto nulla sullo sviluppo della __________,

a parte qualche tentativo di fare qualche cosa che si è rivelato infruttuoso.

Abbiamo continuato invece a produrre la __________”, precisando che per questa vi

erano problemi legati al processo produttivo “che facevano sì che il numero

degli scarti fosse elevato”. Inoltre, il teste ha affermato che da giugno 2004

è stata offerta ai clienti __________, che avrebbe dovuto risolvere i problemi

esistenti con i materiali utilizzati precedentemente precisando che in questa

fase la datrice di lavoro produceva “prevalentemente __________ vi erano una

serie di problemi di tipo produttivo (__________)” (verbale di audizione 7

novembre 2007, pag. 20 seg.). Tale testimonianza conferma, quindi, l’argomentazione

pretorile che nella fattispecie non si può scartare l’ipotesi secondo la quale

il mancato raggiungimento del risultato aziendale preventivato non sia da

ascrivere ad asserite false promesse del lavoratore o a sue incapacità

professionali bensì a errate stime dell’appellante. Anche su questo punto l’appello

è quindi respinto.

11.

Secondo l’appellante,

poi, “non vi è chi non veda come l’esame della fattispecie conduce a

conclusioni molto diverse” rispetto a quelle del primo giudice (memoriale, pag.

19). La censura, per nulla motivata, è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC-TI). Essa soggiunge di non volere “dare avvio a inutili speculazioni” e

afferma che “corrisponde senz’altro al vero che non si trova agli atti una

prova lampante del fatto che le cifre contenute negli allegati al contratto di

lavoro siano state proposte” dal lavoratore. L’attrice reputa, tuttavia, che

l’insieme delle circostanze conduce alla conclusione che “anche volendosi

muovere nella peggiore delle ipotesi per AP 1 queste cifre sono state discusse

e approvate di comune accordo tra AO 1 e il dott. __________ __________ (…) e

quindi gli sono perfettamente opponibili” (appello, pag. 19). La censura non

può essere seguita per i motivi già illustrati sopra, a cui si rinvia (consid. 6

segg.). La datrice di lavoro prosegue affermando che il lavoratore non era un

dipendente qualunque, poiché il suo ruolo di direttore di uno dei suoi due

settori lo poneva alla testa della società. Egli percepiva, inoltre, uno

stipendio di fr. 14'000.- mensili ed eventualmente un bonus. A suo dire, il

lavoratore era stato assunto per le sue capacità e le sue conoscenze sia

personali, sia tecniche e con l’obiettivo di aumentare la cifra d’affari del

settore, sviluppandolo. La prova che questi millantava tali capacità si

dedurrebbe, sempre a detta dell’appellante, dalla lettura degli allegati di

controparte (appello, pag. 19 seg.). Al riguardo, essa rinvia al passaggio

della risposta 23 novembre 2006 ove il convenuto ha affermato che l’attrice

l’avrebbe assunto “unicamente per penetrare il mercato High-Tech e potervi quindi

offrire i suoi prodotti, accrescendo le sue vendite e incrementando la sua

cifra d’affari malgrado la congiuntura e i suoi mercati abituali non lo

permettessero. Per riuscire in questo suo intento era tuttavia necessario

utilizzare il nome dell’attore riconvenzionale, ben conosciuto sul mercato

grazie alla sua precedente esperienza professionale al servizio della società __________,

nonché i suoi contatti nel settore specifico che interessava la AP 1. Questi

contatti hanno infatti sul mercato un cospicuo valore economico, lo dimostra il

fatto che grazie agli stessi AO 1 fu in grado di ottenere dagli organizzatori

della fiera internazionale __________ di __________ l’ammissione, per la prima volta

nel 2005, di AP 1 tra gli espositori” (pag. 17 seg.). Quanto riferito

dall’appellante, tuttavia, non fa che confermare l’argomentazione pretorile

secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere da

imputare all’attrice. Invero, essa sembra aver stimato erroneamente l’influenza

sulla cifra d’affari dell’assunzione del lavoratore, mentre non vi è alcuna

evidenza che questi abbia promesso l’acquisizione di nuovi clienti o altro.

12.

La datrice di lavoro

sostiene, inoltre, che il budget 2005 faceva parte della documentazione

allegata al contratto di lavoro (“Attachment 3”) ed era stato sottoscritto dal lavoratore con l’intento di renderlo opponibile a entrambe le

parti. In altre parole, apponendovi la sua firma il convenuto avrebbe

confermato la correttezza delle cifre ivi indicate (appello, pag. 21). L’attrice

dimentica, tuttavia, che l’allegato in questione è stato menzionato, nel contratto

di lavoro, alla clausola concernente il salario, nel senso che “after the trial period an incentive plan as detailed in Attachment 2

will be implemented for the objectives agreed upon in Attachment 3, starting on

the 1 January 2005. The salary and the

bonus related to the incentive plan will be paid by bank transfer (…)” (doc. A). Nell’“incentive plan” è indicato, tra le altre

cose, che se “actual EBIT incidence on net sales

will be higher or lower more than 5% respect on the Company estimates one (see

attachment 3), the above bonus % on net sales will be increased or reduced with

the same %” (doc. D). Ne consegue che dalla

documentazione contrattuale emerge, in realtà, che quanto indicato nell’allegato

3.

è frutto della stima effettuata dall’attrice. Per quanto, poi, concerne il

rinvio da parte dell’appellante al contenuto della testimonianza di __________ __________,

si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 8 seg.).

13.

L’appellante insiste

sull’aspetto professionale del convenuto, nel senso che questi, alla luce della

sua formazione e posizione, “non poteva accettare supinamente l’imposizione di

cifre (…) senza in alcun modo manifestare il suo disaccordo o quantomeno il suo

disagio” (appello, pag. 21). L’attrice dimentica, tuttavia, che il lavoratore,

seppur professionalmente qualificato, era fresco di assunzione al suo interno.

Non si ravvisa quindi il motivo perché questi dovesse accorgersi che le stime

erano errate, mentre essa medesima non se ne sarebbe accorta.

14.

L’appellante

sottolinea, altresì, che il lavoratore si era assunto l’impegno di approntare

un business plan che illustrasse le tempistiche e i modi per raggiungere

una cifra d’affari di fr. 30'000'000.- dopo qualche anno. A suo dire, quindi, a

tal fine il convenuto doveva valutare la fattibilità degli importi indicati per

l’anno 2005 (memoriale, pag. 23). Nell’allegato 1 al contratto di lavoro (doc. C), a cui la datrice di lavoro fa riferimento, è indicato,

tra le altre cose, che “The

interaction with the various functions in the company such as research and

development, production, sales force and marketing is fundamental to extend the

knowledge of both “High-Tech” products and their production process, to assess

if the existing sales force can meet the sales objectives set and to develop

suitable marketing actions”. Riallacciandosi

a quanto già illustrato nel considerando precedente (consid. 13), ciò

significa, semmai, che al momento della sua assunzione il lavoratore non poteva

essere in grado di fissare il budget, poiché non (perlomeno abbastanza)

cognito della realtà aziendale dell’attrice. D’altra parte, come evidenziato da

quest’ultima (appello, pag. 20), il convenuto proveniva da una multinazionale

del lusso e non da una ditta analoga a quella in questione. L’appellante

sostiene, al riguardo, di aver assunto il lavoratore “proveniente da una

multinazionale del lusso per fare un salto di qualità” (appello, pag. 24). Non

si comprende, tuttavia – e nemmeno l’appellante suffraga tale suo convincimento

–, in che misura il fatto di provenire da un mercato di prodotti di lusso avrebbe

dovuto comportare automaticamente la crescita testé menzionata. Nel doc. C, poi, è indicato che “upon approval the

business plan will be used to monitor the market trend growth considering that

the company’s expectations based on the analysis carried out are to reach a

turnover of approximately fr. 30'000'000.- within the next three years, with a

high contribution margin”. Ciò lascia credere, quindi, che gli

obiettivi fossero stati fissati dall’azienda. Sulla questione di sapere,

invece, se il lavoratore dovesse accorgersi dell’infattibilità del budget 2005 in ragione del fatto che doveva elaborare il Business Plan menzionato e che non avendo

sollevato alcuna censura al riguardo, egli avrebbe perlomeno condiviso le cifre

ivi indicate, va detto quanto segue. Come indicato nel documento

in questione, il Business Plan contiene “the development programme of

the new High-Tech products according to the company objectives set forth in

Attachment 3”. In altre

parole, esso ha lo scopo di pianificare il raggiungimento dei medesimi.

Sennonché, non vi è alcuna evidenza che i risultati non siano stati raggiunti

perché il lavoratore ha improntato un piano illusorio o carente,

rispettivamente che vi siano stati degli elementi che avrebbero potuto

portarlo, con la necessaria diligenza, a rendersi conto che gli obiettivi erano

irraggiungibili. Per ipotesi, invero, il mancato raggiungimento degli obiettivi

potrebbe essere stato causato da dinamiche di mercato non imputabili al

lavoratore, rispettivamente, come già illustrato (sopra, consid. 10), da

problemi tecnici e produttivi insiti nell’azienda o da altro. Si ribadisce che

compete all’attrice l’onere di provare l’esistenza del giusto motivo di

licenziamento. L’appellante sostiene, altresì, che non avrebbe avuto senso, per

il lavoratore, accettare il piano di incentivi se questo fosse stato basato su

delle cifre imposte dalla datrice di lavoro che egli non condivideva e che

quindi sarebbero rimaste un miraggio (appello, pag. 24). Al riguardo, si rinvia

a quanto illustrato più sopra. Invero, la datrice di lavoro sembra voler

attribuire a controparte, senza fondare il proprio asserto su alcuna evidenza, conoscenze

professionali che un lavoratore nuovo del settore proprio della datrice di

lavoro, poiché peraltro proveniente da un’azienda del lusso, non

necessariamente dispone.

15.

L’appellante conclude

affermando che il lavoratore non è stato assolutamente in grado di assumere il

ruolo di responsabile per la vendita e sviluppo e sarebbe stato licenziato “non

già perché i risultati prospettati nel budget non sono stati raggiunti, ma

quantomeno avvicinati, ma perché nulla è stato ottenuto e nulla è stato fatto”.

A suo dire, quindi, il licenziamento sarebbe stato “con ogni verosimiglianza”

giustificato anche se non vi fossero stati gli allegati al contratto

(memoriale, pag. 25 seg.). Essa afferma che tale circostanza “emerge dagli atti

in maniera lampante” (pag. 24) e fa riferimento all’istruttoria in maniera del

tutto generica, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC-TI). Anche volendo credere che l’affermazione sul fatto che i

clienti importanti sarebbero stati acquisiti da un terzo concerni quanto

riferito dal teste __________ __________, la censura non muta l’esito del

giudizio. Al riguardo si rinvia invero a quanto già spiegato (sopra, consid. 10).

È ben vero che il teste summenzionato ha dichiarato, altresì, che “il convenuto

non ha mai portato all’attrice ordini importanti in relazione con la vendita

della __________ “__________” o di un altro prodotto della ditta attrice”

(verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 15), ma ha precisato che tale

affermazione si basa sulle informazioni in suo possesso, sicché non si può

escludere il contrario. Si aggiunga che il convenuto era il superiore del teste

(loc. cit., pag. 15), poi subentrato nella sua posizione, sicché è ipotizzabile

che a quest’ultimo potessero sfuggire delle informazioni inerenti all’attività

del proprio superiore. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile

l’appello è respinto. Dato l’esito del giudizio non vi è motivo di addentrarsi

nelle censure sollevate dal convenuto a pag. 5 seg. delle proprie osservazioni.

16.

La tassa di giustizia

e le spese, calcolate su un valore di causa di fr. 300'000.- determinante anche

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono posti a

carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per

ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello 8 novembre 2010 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 2'950.-

b) spese fr.

50.-

fr.

3'000.-

sono posti a carico

dell’appellante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 10'000.- per ripetibili di

appello.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagine seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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