12.2010.212
Lavoro. Cessazione del divieto di concorrenza
2 luglio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.212
Data decisione, Autorità:
02.07.2012, IICCA
Titolo:
Lavoro. Cessazione del divieto di concorrenza
DIVIETO DI CONCORRENZA
340a cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2010.212
Lugano
2 luglio 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2006.104
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord – promossa con petizione 4
settembre 2006 da
AP 1
patr. dall’ RA
2
contro
AO 1
patr. dall’ RA
1
con cui
ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto
spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________;
domanda
avversata dal convenuto, che con risposta 23 novembre 2006 ne ha postulato la
reiezione e con domanda riconvenzionale di medesima data ha domandato di
obbligare la controparte al pagamento di fr. 10'000.-
oltre interessi per spese di trasloco (somma ridotta con la replica
riconvenzionale a fr. 8'541.75), così come fr. 10'000.- oltre interessi a titolo di torto morale e fr. 10'000.- oltre interessi per restituzione di
indebito profitto, tutte le somme suscettibili di adeguamento a dipendenza
delle risultanze istruttorie;
mentre
con risposta riconvenzionale 29 dicembre 2006 l’attrice si è opposta alla
domanda avversaria e con duplica riconvenzionale 15 febbraio 2007 ha altresì chiesto di dichiarare la relativa lite temeraria e di porre “la nota d’onorario” del
proprio patrocinatore a carico della controparte, assegnandole un termine per
sottoporre al primo giudice la fattura del proprio legale relativa alla domanda
riconvenzionale per esame e approvazione;
domande
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 15 ottobre 2010, respingendo
sia la petizione sia la domanda riconvenzionale;
appellante
l’attrice che con appello 8 novembre 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare il convenuto al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 3 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 28 maggio 2004 AO 1 è stato assunto da AP
1, __________, in qualità di “responsible for the Sales
and Development of the High-Tech products” (doc. A e 1).
Per quanto concerne le mansioni (“Job description”), le parti hanno deciso di definirle in un allegato al contratto
(doc. C: allegato 1) e hanno previsto, a partire dal 1° gennaio 2005, un piano
d’incentivi (“incentive plan”)
(doc. D: allegato 2) per gli obiettivi concordati nell’allegato 3 (doc. E). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il lavoratore ha
firmato una “declaration of confidentiality and non competition”, stante la
quale “during the whole duration of the Employment Contract and for a period
of three years after its termination, for any reason whatsoever, the Employee
shall not engage directly or indirectly in steady or occasional assignments as
employee or external consultant for the planning, production, promotion and
sales of products competing with the products of both the Employer and the
companies belonging to the AP 1 group, in particular __________ and __________
components made in any materials and for any use” (doc. B, clausola
n. 2.1). Le parti hanno previsto che la violazione del citato divieto di concorrenza,
esteso all’Europa (doc. cit., clausola n. 2.2), avrebbe comportato il pagamento
di una pena convenzionale di fr. 300'000.-, con riserva che,
in aggiunta alla medesima, la datrice di lavoro avrebbe potuto richiedere il
risarcimento di danni più consistenti (loc. cit., clausola n. 3.1).
Fatti
B. Con missiva 14
novembre 2005 la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore la disdetta del
rapporto di lavoro con effetto al 28 febbraio 2006, liberandolo immediatamente
“da ogni impegno” nei suoi confronti “fermi restando gli obblighi di
riservatezza e non concorrenza” (doc. F). Subito dopo la notifica del
licenziamento le parti hanno intavolato delle trattative volte a delineare un
possibile accordo di collaborazione, ove AO 1 avrebbe rivestito il ruolo di consulente
esterno indipendente. Tali trattative non hanno tuttavia sortito alcun esito
positivo (sentenza impugnata, pag. 2). Il 1° marzo 2006 quest’ultimo è stato
assunto da “__________” in qualità di “Director – Marketing,
EMEA [Europe, Middle East and Africa] Demand Creation Program” (doc.
27).
C. Con petizione 4
settembre 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al
versamento di fr. 300'000.- oltre interessi a titolo di
pena convenzionale per violazione del divieto di concorrenza, nonché il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________. Con risposta
23 novembre 2006 il convenuto ne ha postulato la reiezione e con domanda
riconvenzionale di medesima data ha domandato di obbligare la controparte al
pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi per spese di
trasloco, nonché fr. 10'000.-
oltre interessi a titolo di torto morale e fr. 10'000.- oltre interessi per restituzione di indebito profitto, tutte
le somme suscettibili di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie.
Con replica e risposta riconvenzionale 29 dicembre 2006 la datrice di lavoro ha
confermato la propria domanda, rispettivamente si è opposta a quella
avversaria. Nella duplica 1° febbraio 2007 il lavoratore ha ribadito il proprio
punto di vista e, nella replica riconvenzionale, ha ridotto la pretesa per
spese di trasloco a fr. 8'541.75. Da parte sua, con duplica
riconvenzionale 15 febbraio 2007 AP 1 ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale, di dichiarare la relativa lite temeraria e di porre “la nota
d’onorario” del proprio patrocinatore a carico della controparte, assegnandole
un termine per sottoporre al primo giudice la fattura del proprio legale
relativa alla domanda riconvenzionale per esame e approvazione. Statuendo con
sentenza 15 ottobre 2010 il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda
riconvenzionale.
D. Con
appello 8 novembre 2010 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato
giudizio, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al
versamento di fr. 300'000.- oltre interessi. Con
osservazioni 3 gennaio 2011 il convenuto postula la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) del 18 dicembre 2008. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione. In concreto è incontestato che la decisione del Pretore è
stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130
consid. 2) – nell'ottobre 2010, perciò prima dell'entrata in vigore del CPC. Ne
segue che anche alla procedura di appello è applicabile il Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI).
2. In appello resta
dibattuta unicamente la questione della pena convenzionale. Il Pretore ha
spiegato, in sintesi, che nella fattispecie l’attrice non ha dimostrato che il
mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali fosse da imputare al
convenuto, sicché il rapporto di lavoro era stato disdetto senza che il
lavoratore le avesse dato un motivo giustificato. Di conseguenza, in
applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO egli ha reputato cessato il divieto di
concorrenza.
3. Giusta l’art. 340
cpv. 1 CO il lavoratore può obbligarsi per scritto verso il
datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del
rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto
un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.
Secondo il secondo capoverso del disposto testé menzionato il divieto di concorrenza è tuttavia valido
soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni
della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali
conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (da
ultimo: DTF 138 III 67). Il divieto di concorrenza dev’essere, poi,
convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da
escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore, e può
superare i tre anni soltanto in circostanze particolari (art. 340a cpv. 1 CO). Il
giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto
eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze. Al riguardo, egli deve considerare
convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro (art.
340a cpv. 2 CO). Va altresì rilevato che secondo l’art. 340c cpv. 2 CO il
divieto di concorrenza cessa quando il datore di lavoro disdice il rapporto di
lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando
il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al
datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, devono essere considerati motivi giustificati quelli che,
sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono
notevolmente dar adito a una disdetta (DTF 130 III 353 consid. 2.2.1 con
numerosi riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2011.40 del 26 agosto 2011,
consid. 5). Tale disposto è
semi-imperativo, nel senso che al medesimo non può essere derogato a svantaggio
del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di
lavoro, pena la nullità parziale della clausola o dell’accordo in questione
(art. 362 CO e 20 cpv. 2 CO; Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 362 CO).
4. Nella
fattispecie va da subito dichiarata la nullità parziale della “declaration of confidentiality and non competition”. Come già
indicato sopra (lett. A), le parti hanno concordato che essa sarebbe stata
valida indipendentemente dal motivo del licenziamento (“for
any reason whatsoever”). In applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, 362
CO e 20 cpv. 2 CO tale parte è nulla.
5. In primo luogo
l’appellante illustra il contenuto della “Declaration of
confidentiality and non competition”, sostenendo che essa è stata
“regolarmente sottoscritta dalle parti ed è perfettamente valida” (appello,
pag. 5 seg.). Non si ravvisa, tuttavia, in cosa consista la critica al giudizio
impugnato. Invero, il Pretore ha concluso proprio per la validità della
medesima. Per lo stesso motivo non ha miglior esito nemmeno l’argomentazione
della datrice di lavoro secondo la quale la disdetta è stata notificata al
lavoratore sia in italiano sia in inglese e che la sua formulazione conferma
chiaramente l’esistenza e la validità della dichiarazione summenzionata
(appello, pag. 7).
6. L’attrice illustra,
poi, il contenuto del contratto di lavoro e dei suoi tre allegati, definiti elementi
essenziali dell’accordo (appello, pag. 5 seg.). Essa prosegue affermando che
“purtroppo, l’attività del convenuto, partita con prospettive clamorose create
ad arte” da quest’ultimo “e senza le quali non sarebbe stato assunto, non ha
permesso di sviluppare in alcun modo la divisione High Tech (…) e questo
neppure in prospettiva futura”. Secondo la datrice di lavoro, la controparte
non avrebbe “acquisito particolari clienti, né consentito in altro modo
l’aumento delle vendite”. Tant’è che, sempre a dire dell’attrice, tale
divisione avrebbe ottenuto dopo il suo arrivo “risultati scarsissimi
soprattutto se rapportati alle vendite previste di fr. 30'000'000.-”, che
avrebbero motivato la decisione di disdire il contratto di lavoro (memoriale,
pag. 6 seg. e 10). Come detto, il primo giudice ha spiegato che sebbene il
contratto di lavoro faccia esplicito riferimento agli obiettivi contenuti
nell’allegato 3 le emergenze processuali non permettono di chiarire la
questione di sapere chi avesse fissato i medesimi, né che il lavoratore avesse
formulato durante le trattative precontrattuali promesse riguardo
all’acquisizione di nuova clientela rispettivamente “prospettive clamorose”
(sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). La datrice di lavoro non si confronta,
quindi, con l’argomentazione pretorile, sicché su questo punto l’appello è
inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
7. La datrice di lavoro
afferma, altresì, che “la mancanza di risultati” malgrado le aspettative era
già stata oggetto di ampie discussioni prima della disdetta, sicché il lavoratore
doveva sapere che sussisteva uno scontento da parte dell’attrice, così come non
poteva ignorare il mancato raggiungimento degli obiettivi da lui discussi e
condivisi con il direttore al momento della sottoscrizione del contratto di
lavoro (appello, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha spiegato che l’istruttoria
ha permesso di accertare come le prevedibili difficoltà di raggiungimento degli
obiettivi siano state più volte oggetto di discussione tra il convenuto e il
direttore, ritenuto come l’andamento effettivo delle vendite non rispettava il trend
previsto. Si ribadisce, tuttavia, che egli non ha reputato dimostrato che il
lavoratore avesse formulato promesse al riguardo durante la fase
precontrattuale, soggiungendo che sarebbe peraltro ipotizzabile che l’andamento
insoddisfacente potesse essere da imputare all’attrice che avrebbe effettuato
delle stime errate (sentenza impugnata, pag. 6). Anche al riguardo l’appello è
quindi irricevibile. L’appellante si sofferma, altresì, sul contenuto degli
allegati preliminari. In particolare, l’attrice contesta di aver “sfruttato” la
reputazione internazionale del lavoratore per accaparrarsi dei clienti, come ad
esempio per essere ammessa alla fiera __________ (appello, pag. 12). Alla luce
della motivazione pretorile tale censura non è tuttavia rilevante.
8. La datrice di lavoro
rinvia, inoltre, alla testimonianza di __________ __________ (direttore delle
finanze e del personale di AP 1). Questi ha asserito di aver “redatto (…) i
documenti doc. A/E”. Dopo aver illustrato il contenuto dei doc. C, D ed E, il
teste ha affermato che “queste cifre sono state stabilite dal convenuto con il
Dr. __________ (presidente dell’attrice). Le trattative per l’assunzione del
convenuto sono state gestite direttamente dal Dr. __________, a queste
trattative io non ho preso parte direttamente. A partire dall’assunzione del
convenuto, io però ho partecipato a numerose riunioni e chiacchierate sullo
sviluppo del business High-Tech, dove il convenuto, sostanzialmente riferendosi
a un suo elenco di clienti che lui portava a suo dire dalla sua precedente
esperienza di lavoro, confermava che i numeri di questo budget 2005 erano
ragionevoli e raggiungibili” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 11). Da
tali passaggi l’attrice deduce che, contrariamente a quanto accertato dal primo
giudice, il teste aveva assistito personalmente a discussioni durante le quali
il convenuto aveva confermato pacificamente le cifre da raggiungere ribadendo
la loro fattibilità (appello, pag. 13). Il Pretore ha spiegato che il teste non
aveva partecipato alle trattative precontrattuali. Dalla testimonianza citata si
evince, invero, che egli ha partecipato a riunioni successive all’assunzione
del lavoratore. L’accertamento pretorile, quindi, dev’essere confermato. Ne
consegue che la testimonianza in questione non è rilevante al fine di
determinare chi avesse definito gli obiettivi contrattuali.
9. Sempre riferendosi
al teste __________ __________, così come al teste __________ __________ (direttore
generale della divisione __________ dell’attrice), l’appellante sostiene che il
lavoratore sarebbe stato licenziato perché il risultato aziendale relativo al
settore High-Tech era stato “molto lontano dalle aspettative”. Al riguardo,
essa soggiunge che in occasione delle discussioni indicate dai testi
summenzionati il convenuto non sarebbe intervenuto lamentando il fatto che gli
obiettivi fissati erano irraggiungibili o che si trattava di “semplici cifre
indicative, che non avrebbero potuto essere mai concretizzate”. A dire
dell’attrice, egli avrebbe invece ammesso la fattibilità e promesso il conseguimento
di tali importi (memoriale, pag. 14 seg., 22 seg.). I passaggi riportati
dall’appellante sono i seguenti. Il primo concerne il teste __________ __________
laddove questi afferma: “In realtà tuttavia le cifre previste nel budget 2005
non sono state raggiunte. Abbiamo chiuso infatti il 2005 con solo circa 2
milioni, al posto dei 7 preventivati. Mi viene ostenso il doc. F: si tratta
della disdetta del contratto di lavoro, redatta da me e sottoscritta da me e
dal dott. __________. Il contratto con il convenuto è stato disdetto a seguito
del mancato raggiungimento dei risultati previsti dal budget e attesi
dall’azienda” (verbale 20 giugno 2007, pag. 11). Non vi è quindi alcun
riferimento dei testi al fatto che il lavoratore avesse promesso una
determinata cifra d’affari. Il secondo riferimento dell’attrice concerne,
invece, la testimonianza di __________ __________, del tenore seguente: “So che
il budget della divisione
High-Tech nel 2005 non è stato raggiunto, di questo mi ha informato il
presidente, con il quale intrattengo rapporti molto frequenti. È il mio
referente. Settimanalmente e mensilmente io ricevo la statistica delle vendite
di tutto il gruppo AP 1. So che al convenuto è stato disdetto il contratto di
Considerandi
lavoro perché non ha raggiunto gli obiettivi del business plan. Me l’ha
detto il presidente durante una riunione. È successo che in mia presenza il
presidente abbia discusso con il convenuto dei suoi scarsi risultati. Si stava
parlando dello sviluppo delle vendite che non rispettava il trend
previsto nel business plan. Il convenuto ascoltava il presidente e
replicava promettendo dei risultati che poi non sono avvenuti” (verbale di
audizione 29 giugno 2007, pag. 14). Su questo punto la testimonianza è del
tutto vaga, poiché il teste parla di “risultati” in maniera generica, senza
indicare in alcun modo in che cosa consistano né, tanto meno, in quale misura essi
non siano stati conseguiti, rispettivamente se essi coincidessero con il business
plan. Nemmeno è dato di sapere se, e eventualmente in quale misura, il
mancato raggiungimento dei medesimi sarebbe da imputare al lavoratore. Per gli stessi
motivi non si può nemmeno dire che dalla testimonianza in questione risulta che
il lavoratore abbia, come invece sostenuto dall’appellante, “pacificamente
ammesso la fattibilità degli importi discussi”. Come spiegato dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 6 seg.) è altrettanto ipotizzabile che l’andamento
insoddisfacente fosse da ricondurre all’attrice – a cui, si ricorda, incombe
l’onere di provare l’esistenza di un giusto motivo di licenziamento (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n.
21.
ad art. 340c CO) – poiché dettato da stime errate. L’appellante conclude
affermando che non vi sono dubbi che il risultato del settore High-Tech era
“molto lontano dalle aspettative” e che il convenuto è stato licenziato per
questo motivo (appello, pag. 15). Sennonché, non essendovi evidenza del fatto
che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al medesimo e
non a una stima errata, il fatto che il licenziamento fosse motivato da quanto
testé indicato non significa ancora che fosse fondato su un motivo
giustificato. Per tacere del fatto che il teste __________ __________ (direttore
delle finanze e del personale) ha dichiarato che “prima che avvenisse il
licenziamento del convenuto, ho discusso con il presidente di questa
rescissione del contratto. Gli scarsi risultati della divisione High-Tech,
uniti alla congiuntura sfavorevole del momento, indussero l’azienda a
rescindere il contratto al convenuto” (verbale di audizione 20 giugno 2007,
pag. 11). Il teste ha quindi riferito di “scarsi risultati” senza pronunciarsi
sulla questione di sapere se essi fossero da attribuire al lavoratore e ha
soggiunto che il licenziamento è stato anche dettato dalla congiuntura
sfavorevole. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.
10.
L’appellante prosegue
affermando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza degli scarsi
risultati e della sua preoccupazione e delusione (appello, pag. 15). Per i
motivi già illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid. 9), la censura non è
rilevante ai fini del giudizio. La datrice di lavoro sostiene, altresì, che riguardo
agli sviluppi tecnici, commerciali e di marketing che il convenuto
pretenderebbe di aver portato e su cui il Pretore non si sarebbe pronunciato,
l’istruttoria avrebbe invece permesso di accertare che il lavoratore non aveva
avuto alcun ruolo nello sviluppo della __________ “__________”, né nella
vendita del prodotto (memoriale, pag. 16). Sennonché, l’appellante dimentica
che le compete l’onere di dimostrare la presenza di un giusto motivo secondo
l’art. 340c cpv. 2 CO, sicché non avendo dimostrato che il mancato
raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al lavoratore e non, per
esempio, a sue stime errate, la questione di sapere il ruolo del convenuto in
relazione alla __________ testé menzionata è irrilevante. Sia come sia, le
testimonianze menzionate dall’appellante non sono di sostegno alla sua tesi. In
primo luogo, il teste __________ __________ (successore del convenuto nella
direzione generale della divisione High-Tech) ha riferito: “mi occupavo nel
periodo 2004/2005 della vendita del prodotto “__________”. I principali clienti
dell’attrice che a quel momento acquistavano la __________ __________ “__________”
sono __________ e __________. Sono stato io ad acquisire a favore dell’attrice
questi clienti. Il convenuto non ha avuto alcun ruolo nell’acquisizione a
favore dell’attrice di questi clienti” (verbale di audizione 20 giugno 2007,
pag. 15). Tuttavia, il convenuto è stato assunto dall’attrice a fine maggio
2004.
e siccome il teste non ha indicato il momento in cui tali clienti erano
stati acquisiti, l’attrice non ha dimostrato che ciò non possa essere avvenuto
prima dell’assunzione della controparte. A nulla muta il fatto che il
lavoratore nelle proprie osservazioni di causa 3 gennaio 2011 abbia affermato
che al momento del suo arrivo questo tipo di __________ era al mero livello di
invenzione e di aver seguito direttamente la sua commercializzazione
(memoriale, pag. 2), dato che l’acquisizione di clienti potrebbe essere
avvenuta anche al momento in cui il prodotto era, in un momento precedente alla
sua assunzione, allo stadio di prototipo. Per tacere del fatto che il teste __________
__________ (product manager dell’attrice a partire dal 2001 per lo
sviluppo del prodotto “__________”) ha affermato che “dal 2002 __________ era
già interessato alla nostra merce e trattava con noi” (verbale di audizione 7
novembre 2007, pag. 18). Per concludere, il teste __________ __________
(responsabile di produzione High-Tech per l’attrice dal dicembre 2003) ha
riferito, in relazione alla __________ “__________”, che “dal 2004 in avanti gli ordini da eseguire erano ancora limitati. Abbiamo sicuramente avuto dei problemi
di consegna, nel senso che non tutti gli ordini hanno potuto essere spediti in
tempo, ma questo era assolutamente normale, come in tutte le aziende” e ha
soggiunto che “dal 2004 a oggi non è stato fatto nulla sullo sviluppo della __________,
a parte qualche tentativo di fare qualche cosa che si è rivelato infruttuoso.
Abbiamo continuato invece a produrre la __________”, precisando che per questa vi
erano problemi legati al processo produttivo “che facevano sì che il numero
degli scarti fosse elevato”. Inoltre, il teste ha affermato che da giugno 2004
è stata offerta ai clienti __________, che avrebbe dovuto risolvere i problemi
esistenti con i materiali utilizzati precedentemente precisando che in questa
fase la datrice di lavoro produceva “prevalentemente __________ vi erano una
serie di problemi di tipo produttivo (__________)” (verbale di audizione 7
novembre 2007, pag. 20 seg.). Tale testimonianza conferma, quindi, l’argomentazione
pretorile che nella fattispecie non si può scartare l’ipotesi secondo la quale
il mancato raggiungimento del risultato aziendale preventivato non sia da
ascrivere ad asserite false promesse del lavoratore o a sue incapacità
professionali bensì a errate stime dell’appellante. Anche su questo punto l’appello
è quindi respinto.
11.
Secondo l’appellante,
poi, “non vi è chi non veda come l’esame della fattispecie conduce a
conclusioni molto diverse” rispetto a quelle del primo giudice (memoriale, pag.
19). La censura, per nulla motivata, è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI). Essa soggiunge di non volere “dare avvio a inutili speculazioni” e
afferma che “corrisponde senz’altro al vero che non si trova agli atti una
prova lampante del fatto che le cifre contenute negli allegati al contratto di
lavoro siano state proposte” dal lavoratore. L’attrice reputa, tuttavia, che
l’insieme delle circostanze conduce alla conclusione che “anche volendosi
muovere nella peggiore delle ipotesi per AP 1 queste cifre sono state discusse
e approvate di comune accordo tra AO 1 e il dott. __________ __________ (…) e
quindi gli sono perfettamente opponibili” (appello, pag. 19). La censura non
può essere seguita per i motivi già illustrati sopra, a cui si rinvia (consid. 6
segg.). La datrice di lavoro prosegue affermando che il lavoratore non era un
dipendente qualunque, poiché il suo ruolo di direttore di uno dei suoi due
settori lo poneva alla testa della società. Egli percepiva, inoltre, uno
stipendio di fr. 14'000.- mensili ed eventualmente un bonus. A suo dire, il
lavoratore era stato assunto per le sue capacità e le sue conoscenze sia
personali, sia tecniche e con l’obiettivo di aumentare la cifra d’affari del
settore, sviluppandolo. La prova che questi millantava tali capacità si
dedurrebbe, sempre a detta dell’appellante, dalla lettura degli allegati di
controparte (appello, pag. 19 seg.). Al riguardo, essa rinvia al passaggio
della risposta 23 novembre 2006 ove il convenuto ha affermato che l’attrice
l’avrebbe assunto “unicamente per penetrare il mercato High-Tech e potervi quindi
offrire i suoi prodotti, accrescendo le sue vendite e incrementando la sua
cifra d’affari malgrado la congiuntura e i suoi mercati abituali non lo
permettessero. Per riuscire in questo suo intento era tuttavia necessario
utilizzare il nome dell’attore riconvenzionale, ben conosciuto sul mercato
grazie alla sua precedente esperienza professionale al servizio della società __________,
nonché i suoi contatti nel settore specifico che interessava la AP 1. Questi
contatti hanno infatti sul mercato un cospicuo valore economico, lo dimostra il
fatto che grazie agli stessi AO 1 fu in grado di ottenere dagli organizzatori
della fiera internazionale __________ di __________ l’ammissione, per la prima volta
nel 2005, di AP 1 tra gli espositori” (pag. 17 seg.). Quanto riferito
dall’appellante, tuttavia, non fa che confermare l’argomentazione pretorile
secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere da
imputare all’attrice. Invero, essa sembra aver stimato erroneamente l’influenza
sulla cifra d’affari dell’assunzione del lavoratore, mentre non vi è alcuna
evidenza che questi abbia promesso l’acquisizione di nuovi clienti o altro.
12.
La datrice di lavoro
sostiene, inoltre, che il budget 2005 faceva parte della documentazione
allegata al contratto di lavoro (“Attachment 3”) ed era stato sottoscritto dal lavoratore con l’intento di renderlo opponibile a entrambe le
parti. In altre parole, apponendovi la sua firma il convenuto avrebbe
confermato la correttezza delle cifre ivi indicate (appello, pag. 21). L’attrice
dimentica, tuttavia, che l’allegato in questione è stato menzionato, nel contratto
di lavoro, alla clausola concernente il salario, nel senso che “after the trial period an incentive plan as detailed in Attachment 2
will be implemented for the objectives agreed upon in Attachment 3, starting on
the 1 January 2005. The salary and the
bonus related to the incentive plan will be paid by bank transfer (…)” (doc. A). Nell’“incentive plan” è indicato, tra le altre
cose, che se “actual EBIT incidence on net sales
will be higher or lower more than 5% respect on the Company estimates one (see
attachment 3), the above bonus % on net sales will be increased or reduced with
the same %” (doc. D). Ne consegue che dalla
documentazione contrattuale emerge, in realtà, che quanto indicato nell’allegato
3.
è frutto della stima effettuata dall’attrice. Per quanto, poi, concerne il
rinvio da parte dell’appellante al contenuto della testimonianza di __________ __________,
si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 8 seg.).
13.
L’appellante insiste
sull’aspetto professionale del convenuto, nel senso che questi, alla luce della
sua formazione e posizione, “non poteva accettare supinamente l’imposizione di
cifre (…) senza in alcun modo manifestare il suo disaccordo o quantomeno il suo
disagio” (appello, pag. 21). L’attrice dimentica, tuttavia, che il lavoratore,
seppur professionalmente qualificato, era fresco di assunzione al suo interno.
Non si ravvisa quindi il motivo perché questi dovesse accorgersi che le stime
erano errate, mentre essa medesima non se ne sarebbe accorta.
14.
L’appellante
sottolinea, altresì, che il lavoratore si era assunto l’impegno di approntare
un business plan che illustrasse le tempistiche e i modi per raggiungere
una cifra d’affari di fr. 30'000'000.- dopo qualche anno. A suo dire, quindi, a
tal fine il convenuto doveva valutare la fattibilità degli importi indicati per
l’anno 2005 (memoriale, pag. 23). Nell’allegato 1 al contratto di lavoro (doc. C), a cui la datrice di lavoro fa riferimento, è indicato,
tra le altre cose, che “The
interaction with the various functions in the company such as research and
development, production, sales force and marketing is fundamental to extend the
knowledge of both “High-Tech” products and their production process, to assess
if the existing sales force can meet the sales objectives set and to develop
suitable marketing actions”. Riallacciandosi
a quanto già illustrato nel considerando precedente (consid. 13), ciò
significa, semmai, che al momento della sua assunzione il lavoratore non poteva
essere in grado di fissare il budget, poiché non (perlomeno abbastanza)
cognito della realtà aziendale dell’attrice. D’altra parte, come evidenziato da
quest’ultima (appello, pag. 20), il convenuto proveniva da una multinazionale
del lusso e non da una ditta analoga a quella in questione. L’appellante
sostiene, al riguardo, di aver assunto il lavoratore “proveniente da una
multinazionale del lusso per fare un salto di qualità” (appello, pag. 24). Non
si comprende, tuttavia – e nemmeno l’appellante suffraga tale suo convincimento
–, in che misura il fatto di provenire da un mercato di prodotti di lusso avrebbe
dovuto comportare automaticamente la crescita testé menzionata. Nel doc. C, poi, è indicato che “upon approval the
business plan will be used to monitor the market trend growth considering that
the company’s expectations based on the analysis carried out are to reach a
turnover of approximately fr. 30'000'000.- within the next three years, with a
high contribution margin”. Ciò lascia credere, quindi, che gli
obiettivi fossero stati fissati dall’azienda. Sulla questione di sapere,
invece, se il lavoratore dovesse accorgersi dell’infattibilità del budget 2005 in ragione del fatto che doveva elaborare il Business Plan menzionato e che non avendo
sollevato alcuna censura al riguardo, egli avrebbe perlomeno condiviso le cifre
ivi indicate, va detto quanto segue. Come indicato nel documento
in questione, il Business Plan contiene “the development programme of
the new High-Tech products according to the company objectives set forth in
Attachment 3”. In altre
parole, esso ha lo scopo di pianificare il raggiungimento dei medesimi.
Sennonché, non vi è alcuna evidenza che i risultati non siano stati raggiunti
perché il lavoratore ha improntato un piano illusorio o carente,
rispettivamente che vi siano stati degli elementi che avrebbero potuto
portarlo, con la necessaria diligenza, a rendersi conto che gli obiettivi erano
irraggiungibili. Per ipotesi, invero, il mancato raggiungimento degli obiettivi
potrebbe essere stato causato da dinamiche di mercato non imputabili al
lavoratore, rispettivamente, come già illustrato (sopra, consid. 10), da
problemi tecnici e produttivi insiti nell’azienda o da altro. Si ribadisce che
compete all’attrice l’onere di provare l’esistenza del giusto motivo di
licenziamento. L’appellante sostiene, altresì, che non avrebbe avuto senso, per
il lavoratore, accettare il piano di incentivi se questo fosse stato basato su
delle cifre imposte dalla datrice di lavoro che egli non condivideva e che
quindi sarebbero rimaste un miraggio (appello, pag. 24). Al riguardo, si rinvia
a quanto illustrato più sopra. Invero, la datrice di lavoro sembra voler
attribuire a controparte, senza fondare il proprio asserto su alcuna evidenza, conoscenze
professionali che un lavoratore nuovo del settore proprio della datrice di
lavoro, poiché peraltro proveniente da un’azienda del lusso, non
necessariamente dispone.
15.
L’appellante conclude
affermando che il lavoratore non è stato assolutamente in grado di assumere il
ruolo di responsabile per la vendita e sviluppo e sarebbe stato licenziato “non
già perché i risultati prospettati nel budget non sono stati raggiunti, ma
quantomeno avvicinati, ma perché nulla è stato ottenuto e nulla è stato fatto”.
A suo dire, quindi, il licenziamento sarebbe stato “con ogni verosimiglianza”
giustificato anche se non vi fossero stati gli allegati al contratto
(memoriale, pag. 25 seg.). Essa afferma che tale circostanza “emerge dagli atti
in maniera lampante” (pag. 24) e fa riferimento all’istruttoria in maniera del
tutto generica, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC-TI). Anche volendo credere che l’affermazione sul fatto che i
clienti importanti sarebbero stati acquisiti da un terzo concerni quanto
riferito dal teste __________ __________, la censura non muta l’esito del
giudizio. Al riguardo si rinvia invero a quanto già spiegato (sopra, consid. 10).
È ben vero che il teste summenzionato ha dichiarato, altresì, che “il convenuto
non ha mai portato all’attrice ordini importanti in relazione con la vendita
della __________ “__________” o di un altro prodotto della ditta attrice”
(verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 15), ma ha precisato che tale
affermazione si basa sulle informazioni in suo possesso, sicché non si può
escludere il contrario. Si aggiunga che il convenuto era il superiore del teste
(loc. cit., pag. 15), poi subentrato nella sua posizione, sicché è ipotizzabile
che a quest’ultimo potessero sfuggire delle informazioni inerenti all’attività
del proprio superiore. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile
l’appello è respinto. Dato l’esito del giudizio non vi è motivo di addentrarsi
nelle censure sollevate dal convenuto a pag. 5 seg. delle proprie osservazioni.
16.
La tassa di giustizia
e le spese, calcolate su un valore di causa di fr. 300'000.- determinante anche
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello 8 novembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr.
50.-
fr.
3'000.-
sono posti a carico
dell’appellante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 10'000.- per ripetibili di
appello.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagine seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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