12.2010.213
SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello
10 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2010.213
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, IICCA
Titolo:
SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ ANONIMA
art. 731b CO
art. 941a CO
Incarto n.
12.2010.213
Lugano
10 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1352
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 7
settembre 2010 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva
dell’organo di revisione, e con i dati concernenti gli organi non aggiornati;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
appellante
la convenuta con atto 11 novembre 2010, con cui chiede la riforma della
sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di
procedere alla regolarizzazione delle carenze in essere;
mentre
l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
che con
istanza 7 settembre 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha convenuto
in giudizio AP 1, Lugano, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della
società, priva dell’ufficio di revisione, e con i dati concernenti le persone
iscritte non corrispondenti alla realtà;
che
l'istante ha rilevato di aver invano diffidato a mezzo di lettera raccomandata
11 giugno 2010 e successiva pubblicazione sul FUSC del 28 luglio 2010 le
persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale entro 30
giorni;
che il
Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva ripristinato
la situazione legale, con decisione 8 settembre 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena
lo scioglimento della società in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che,
decorso infruttuoso il termine di 30 giorni, il Pretore, con sentenza 28
ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la
liquidazione in via di fallimento;
che con l’appello
11 novembre 2010 che qui ci occupa, la convenuta postula la riforma della
sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di
procedere alla regolarizzazione delle carenze contestate dall’Ufficio del
registro di commercio;
che
l’appello non è stato intimato all’istante;
considerato
Considerandi
che
l’appellante rimprovera al primo giudice di aver ordinato lo scioglimento della
società, misura estrema e irrimediabile, quando aveva a disposizione
provvedimenti meno drastici, violando così il principio della proporzionalità;
che, come
ben rileva l’appellante, nella procedura prevista dagli art. 941a e 731b CO il
giudice deve adottare le misure che ritiene più adatte, godendo di vasto potere
di apprezzamento;
che
l’autorità d’appello può riesaminare liberamente tale valutazione, intervenendo
però solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, sono
manifestamente ingiuste;
che
l’appellante omette di considerare che, trascorso infruttuoso il primo termine
assegnatole con diffida 11 giugno 2010 (poi pubblicata sul FUSC del 28 luglio
2010) dall’Ufficio del registro di commercio in data 8 settembre 2010, prima di
ordinare lo scioglimento della società, il Pretore ha disposto una prima misura,
assegnando alla AP 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale;
che, questa
prima misura essendo risultata infruttuosa, nel termine assegnato la situazione
non essendo stata regolarizzata, ben poteva il Pretore ordinare lo scioglimento
della società, senza con ciò violare il principio della proporzionalità;
che
l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis
CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 20’000.-, corrispondente al capitale sociale
della società convenuta (doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;
Rep. 1985 p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano
ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
L’appello 11 novembre 2010 diAP 1AP 1 in liquidazione è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-
- __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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