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Decisione

12.2010.213

SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello

10 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 7 settembre 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha convenuto

in giudizio AP 1, Lugano, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della

società, priva dell’ufficio di revisione, e con i dati concernenti le persone

iscritte non corrispondenti alla realtà;

che

l'istante ha rilevato di aver invano diffidato a mezzo di lettera raccomandata

11 giugno 2010 e successiva pubblicazione sul FUSC del 28 luglio 2010 le

persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale entro 30

giorni;

che il

Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva ripristinato

la situazione legale, con decisione 8 settembre 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena

lo scioglimento della società in caso di decorrenza infruttuosa del termine;

che,

decorso infruttuoso il termine di 30 giorni, il Pretore, con sentenza 28

ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la

liquidazione in via di fallimento;

che con l’appello

11 novembre 2010 che qui ci occupa, la convenuta postula la riforma della

sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di

procedere alla regolarizzazione delle carenze contestate dall’Ufficio del

registro di commercio;

che

l’appello non è stato intimato all’istante;

considerato

Considerandi

che

l’appellante rimprovera al primo giudice di aver ordinato lo scioglimento della

società, misura estrema e irrimediabile, quando aveva a disposizione

provvedimenti meno drastici, violando così il principio della proporzionalità;

che, come

ben rileva l’appellante, nella procedura prevista dagli art. 941a e 731b CO il

giudice deve adottare le misure che ritiene più adatte, godendo di vasto potere

di apprezzamento;

che

l’autorità d’appello può riesaminare liberamente tale valutazione, intervenendo

però solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, sono

manifestamente ingiuste;

che

l’appellante omette di considerare che, trascorso infruttuoso il primo termine

assegnatole con diffida 11 giugno 2010 (poi pubblicata sul FUSC del 28 luglio

2010) dall’Ufficio del registro di commercio in data 8 settembre 2010, prima di

ordinare lo scioglimento della società, il Pretore ha disposto una prima misura,

assegnando alla AP 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale;

che, questa

prima misura essendo risultata infruttuosa, nel termine assegnato la situazione

non essendo stata regolarizzata, ben poteva il Pretore ordinare lo scioglimento

della società, senza con ciò violare il principio della proporzionalità;

che

l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis

CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 20’000.-, corrispondente al capitale sociale

della società convenuta (doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;

Rep. 1985 p. 31);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello 11 novembre 2010 diAP 1AP 1 in liquidazione è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi

dall’appellante, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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