12.2010.214
Appello contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili di decreto che respinge istanza di stralcio
17 gennaio 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.214
Data decisione, Autorità:
17.01.2011, IICCA
Titolo:
Appello contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili di decreto che respinge istanza di stralcio
ANTICIPO DELLE SPESE
art. 148 CPC-TI
art. 12 LTG
Incarto n.
12.2010.214
Lugano
17 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.675
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 21
ottobre 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’avv RA
2
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'000.- oltre interessi e spese
a titolo di mercede del mediatore, domanda alla quale il convenuto si è
opposto;
e ora
sul decreto 2 novembre 2010, con il quale il Pretore ha respinto la domanda
processuale presentata l’11 ottobre 2010 dal convenuto, tendente allo stralcio
della causa per mancato versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese a carico del convenuto;
appellante
il convenuto, che con atto di appello del 15 novembre 2010 chiede
l’annullamento del dispositivo n. 2 del decreto impugnato, relativo alle spese;
considerato
in fatto e in diritto:
che con
petizione 21 ottobre 2008 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 16'000.- a titolo di mercede per un contratto di mediazione;
che con
la risposta del 10 febbraio 2010 il convenuto si è opposto alla petizione;
che con
ordinanza 4 ottobre 2010, emanata in corso d’istruttoria, il Pretore ha
accertato che l’attrice non aveva dato seguito alla richiesta di anticipo del
25 agosto 2010 e le ha assegnato un termine di 30 giorni per versare l’importo
di fr. 500.- a titolo di anticipo della tassa di giustizia e delle spese, con
l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo
stralcio della causa;
che con
domanda processuale dell’11 ottobre 2010 il convenuto ha chiesto la revoca
dell’ordinanza 4 ottobre 2010 e l’emanazione del decreto di stralcio della procedura
ai sensi dell’art. 12 LTG;
che con
le proprie osservazioni del 25 ottobre 2010 l’attrice ha rilevato le carenze
formali dello scritto 25 agosto 2010 con il quale il servizio contabile della
Pretura di Lugano l’aveva invitata a versare un anticipo per le spese
giudiziarie e si è opposta allo stralcio della causa;
che con
decreto 2 novembre 2010, al quale erano allegate le osservazioni dell’attrice,
il Pretore ha accertato che l’invito a pagare l’anticipo era stato spedito per
posta semplice, di modo che non era possibile accertarne la data d’intimazione,
e che inoltre lo stesso non era stato sottoscritto dal giudice, ma consisteva
in un semplice formulario prestampato con annessa una polizza di versamento,
con la conseguenza che non si poteva procedere allo stralcio della procedura
giudiziaria in difetto di una corretta assegnazione del termine ad opera del
giudice, ciò che è poi avvenuto il 4 ottobre 2010;
che con
l’atto di appello qui in esame il convenuto insorge contro il dispositivo n. 2
del decreto 2 novembre 2010, che pone a suo carico la tassa di giustizia di fr.
200.-;
che la
controparte non ha presentato osservazioni all’appello;
che
l’appellante rimprovera al Pretore la violazione del suo diritto di essere
sentito, del principio della buona fede e di quello della parità delle armi,
adducendo che prima di emanare il decreto 2 novembre 2010 il Pretore avrebbe
dovuto informarlo che la richiesta di anticipo del 25 agosto 2008 era la prima
richiesta di acconto e avrebbe dovuto consentirgli di esprimersi al riguardo;
che a
detta del convenuto le circostanze del caso concreto, in particolare il fatto
che la causa era avviata da due anni e che l’istruttoria era ormai in fase
avanzata, non gli permettevano di immaginare che la richiesta di anticipo del
25 agosto 2010 era la prima e che essa emanava dall’ufficio contabilità e non
dal giudice, di modo che la sua istanza di stralcio della causa era conforme
alla buona fede processuale e non si giustificava di porre a suo carico le
tasse e spese della decisione;
che
inoltre il convenuto si duole del fatto di non essere stato informato dal
Pretore delle particolarità della fattispecie dopo la presentazione della sua
istanza e di non aver ricevuto le osservazioni della controparte se non con il
decreto contestato, ravvisandovi una violazione del suo diritto di essere
sentito;
che il
decreto pretorile è stato pronunciato e impugnato prima del 1° gennaio 2011,
data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), di modo che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC);
che ci si
potrebbe interrogare sulla ricevibilità di un appello contro il dispositivo
sulle spese contenuto in un decreto processuale, sprovvisto per sua natura di effetto
sospensivo, ma che il quesito può rimanere aperto, l’appello risultando in ogni
modo infondato;
che dopo
aver ricevuto l’ordinanza 4 ottobre 2010 il convenuto non risulta aver chiesto
alcuna informazione al Pretore sulla richiesta di anticipo del 25 agosto 2010,
e ha presentato la domanda di revoca dell’ordinanza e di stralcio della
procedura l’11 ottobre successivo senza prendere visione del fascicolo
processuale;
che
l’appellante si duole a torto della violazione del suo diritto di essere sentito,
poiché dopo aver ricevuto l’ordinanza 4 ottobre 2010 nulla gli impediva di
esaminare gli atti, ciò che gli avrebbe permesso di capire d’acchito che una richiesta
di stralciare la causa ai sensi dell’art. 12 LTG non aveva fondamento alcuno,
stante la palese carenza formale del formulario prestampato, rilevata nel
decreto impugnato;
che le osservazioni
dell’attrice avrebbero invero dovuto essere inviate al convenuto prima
dell’emanazione del decreto, ma che tale circostanza non giova all’appellante,
visto che egli avrebbe potuto constatare le carenze formali del formulario
prestampato del 25 agosto 2010 ivi evidenziate a un semplice esame dell’incarto
prima di presentare l’istanza di stralcio;
che
pertanto la reiezione dell’istanza 11 ottobre 2010 comporta la soccombenza del
suo autore, ai sensi dell’art. 148 CPC-TI, e a giusta ragione il Pretore lo ha obbligato
a sopportare le relative tasse e spese e a versare all’attrice un’indennità per
ripetibili;
che
l’appello deve dunque essere respinto, con addebito all’appellante dei relativi
costi processuali, a esclusione delle ripetibili di appello, visto che
l’attrice ha rinunciato a prendere posizione sul rimedio di diritto;
che nella
commisurazione della tassa di giustizia in seconda sede si tiene conto del
valore di causa di fr. 16'000.- e del fatto che si tratta di una decisione
incidentale;
Per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. L’appello
15 novembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
150.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster