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Decisione

12.2010.215

Procedura civile, giudizio sulle spese e sulle ripetibili in caso di fine della lite allo stadio preliminare, elevato valore di causa

20 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.215

Data decisione, Autorità:

20.01.2011, IICCA

Titolo:

Procedura civile, giudizio sulle spese e sulle ripetibili in caso di fine della lite allo stadio preliminare, elevato valore di causa

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

12.2010.215

Lugano

20 gennaio

2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.104 (azione

creditoria di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2010

da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1

AO 2

AO 3

RA 3

riuniti nel Consorzio __________

e altri

chiedente

la condanna delle parti convenute al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010;

domanda

alla quale queste ultime si sono opposte con istanza di accertamento dell’incompetenza

territoriale secondo l’art. 92 CPC del 18 giugno 2010;

petizione

che il Pretore con decreto 27 ottobre 2010 ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale del giudice adito;

appellante

l’attrice che con atto di appello 15 novembre 2010 chiede la riduzione della

tassa di giustizia e delle ripetibili attribuite dal Pretore nel decreto 27

ottobre 2010 a fr. 4’900.– e rispettivamente a fr. 15’000.

–;

mentre

gli appellati nelle proprie osservazioni del 22 dicembre 2010 propongono di

respingere l’appello;

esaminati

gli atti

considerato

in

fatto e in diritto:

che

con la petizione 27 maggio 2010 AP 1 ha chiesto la condanna, tra gli altri, di AO

3, AO 1, e AO 2 (riuniti nel Consorzio __________) al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010 a titolo di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione;

che

AP 1 rimproverava, in sostanza, al Consorzio __________ di avere allestito in

modo gravemente negligente e in violazione degli obblighi contrattuali il

progetto definitivo del deposito del materiale in zona C__________ a C__________

senza procedere ad approfondimenti sulla tematica geologica-geotecnica (quando

invece il contratto gli imponeva l’elaborazione e l’ampliamento delle

risultanze geologiche) e giungendo alla conclusione, rivelatasi errata, che la

stabilità della zona del deposito sarebbe stata sensibilmente migliorata con la

prevista deponia;

che

il 18 giugno 2010 parte convenuta ha presentato un’istanza processuale in cui

chiedeva la reiezione in ordine della petizione per incompetenza territoriale

del giudice adito;

che

nelle osservazioni del 17 agosto 2010 l’attrice ha postulato la reiezione dell’istanza

processuale;

che

all’udienza del 25 ottobre 2010 la parte attrice, preso atto delle precisazioni

dell’istante sull’eccezione, ha rinunciato a qualsiasi istruttoria al riguardo;

che

con decreto 27 ottobre 2010 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione

in quanto rivolta contro i membri del Consorzio __________ per incompetenza

territoriale ed ha posto a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 9’900.–

e le spese di fr. 100.–, condannandola inoltre a rifondere alla controparte fr.

40’000.– complessivi di ripetibili;

che,

per il Pretore, tassa e spese – quantunque commisurate al valore litigioso – andavano

nondimeno contenute, in ragione dello stadio preliminare in cui terminava la

lite;

che

con appello del 15 novembre 2010 AP 1 è insorta contro il giudizio sulle spese

e ripetibili, chiedendo la riduzione delle prime a fr. 4’900.– e delle seconde

a fr. 15’000.–;

che

nelle osservazioni del 22 dicembre 2010 il Consorzio __________ chiede che, in

quanto diretto contro le ripetibili, l’appello venga respinto;

che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di

giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento,

censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art.

150);

che

nella fattispecie, l’attrice procedeva in causa per un importo di fr. 7'640’354.– oltre accessori;

che

secondo l’art. 19 cpv. 1 LTG per i decreti e le ordinanze processuali, per i

giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.–

a fr. 20’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art.

17 LTG;

che,

nel caso concreto, tenuto conto del valore di causa superiore a 7,6 milioni di

franchi, la tassa di giustizia di fr. 9’900.–, corrispondente a poco meno della

metà prevista dall’art. 19 cpv. 1 LTG, prescindendo inoltre integralmente dal

riferimento all’art. 17 LTG, si mantiene ancora entro limiti ragionevoli e non

può essere considerata palesemente sproporzionata rispetto al valore oggettivo

della prestazione chiesta (STF 4P.325/2006 del 22 maggio 2007 consid. 2.2.1;

DTF 132 II 47 consid. 4.1);

che,

su questo punto, l’appello è pertanto destinato all’insuccesso;

che,

per quanto concerne le ripetibili, il relativo

regolamento prevede un’indennità del 2% per valori di causa oltre i fr. 5'000’000.– (art. 11 cpv. 1), ritenuto che esse sono

fissate entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della

lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato

dall’avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5);

che

in base all’art. 13 cpv. 2 del citato regolamento se la causa non termina con

un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico,

di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in

misura adeguata;

che

nella vertenza che ci occupa il legale della controparte ha inoltrato il 18

giugno 2010 l’istanza di accertamento di incompetenza territoriale ex art. 92

CPC nel quale, dopo un’introduzione in cui ha citato gli art. 98 e 97 CPC, ha

trattato i temi della proroga di foro ai sensi dell’art. 9 LForo e dell’assenza

del litisconsorzio ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LForo;

che

l’allegato in questione si incentra per lo più sui rapporti contrattuali tra le

parti e sull’estensione dei rispettivi mandati, con riferimento ad un numero

ridotto di documenti (F, G, H, Q, R, S, T e 2) rispetto al volume complessivo

dell’incarto, contiene cinque citazioni dottrinali, di cui tre al Commentario

CPC Cocchi/Trezzini (note 1 e 2 pag. 3 e 6 pag. 7), e un rinvio ad una

decisione del Tribunale federale (nota 5 pag. 7);

che

l’unica udienza del 25 ottobre 2010 si è ridotta ad una precisazione sulla

domanda processuale e alla rinuncia a qualsiasi istruttoria sull’eccezione della

parte attrice;

che

le ripetibili di fr. 40’000.– riconosciute

dal Pretore, equivalenti a oltre un quarto dell’onorario in base all’art. 11

cpv. 1 RTAGR (fr. 7'640’000.– arrotondati al 2% danno

fr. 152’800.– divisi poi per quattro si ottengono fr. 38’222.–), alla luce soprattutto

dell’ampiezza delle prestazioni di cui si è detto e dello stadio in cui si è

conclusa la vertenza, sono palesemente eccessive;

che,

applicando i criteri esposti dai citati art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 RTAGR questa

Camera, in accoglimento dell’appello, ritiene adeguato all’estensione del

mandato e commisurato alla difficoltà dell’allegato in oggetto un impegno di 2

giornate piene, ossia 16 ore lavorative, a una tariffa oraria di fr. 450.–;

che

applicando poi la formula, nota alle parti perché da tempo usata dal Consiglio

di moderazione e dalla Commissione di verifica per i casi che non sfociano in

un giudizio finale di merito o qualora vi sia una manifesta sproporzione tra il

valore della causa e le prestazioni, ossia 2 x 152’800.– x 7’200.– (fr. 450.– x

16 ore) diviso per fr. 152’800.– + fr. 7’200.– si ottiene un onorario di fr. 13’752.–,

arrotondati a fr. 15’000.–;

che

gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore

litigioso di fr. 50’000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC);

per

questi motivi,

richiamati

l’art. 148 CPC e la vigente LTG,

pronuncia: I. L’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 27 ottobre 2010 del

Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformato:

La

tassa di giustizia di fr. 9 900.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico

dell’attrice. Quest’ultima rifonderà alle convenute AO 3, AO 1 e AO 2 fr. 15

000.– complessivi per ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1’000.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 600.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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