12.2010.215
Procedura civile, giudizio sulle spese e sulle ripetibili in caso di fine della lite allo stadio preliminare, elevato valore di causa
20 gennaio 2011Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.215
Data decisione, Autorità:
20.01.2011, IICCA
Titolo:
Procedura civile, giudizio sulle spese e sulle ripetibili in caso di fine della lite allo stadio preliminare, elevato valore di causa
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.215
Lugano
20 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.104 (azione
creditoria di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2010
da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
AO 2
AO 3
RA 3
riuniti nel Consorzio __________
e altri
chiedente
la condanna delle parti convenute al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010;
domanda
alla quale queste ultime si sono opposte con istanza di accertamento dell’incompetenza
territoriale secondo l’art. 92 CPC del 18 giugno 2010;
petizione
che il Pretore con decreto 27 ottobre 2010 ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale del giudice adito;
appellante
l’attrice che con atto di appello 15 novembre 2010 chiede la riduzione della
tassa di giustizia e delle ripetibili attribuite dal Pretore nel decreto 27
ottobre 2010 a fr. 4’900.– e rispettivamente a fr. 15’000.
–;
mentre
gli appellati nelle proprie osservazioni del 22 dicembre 2010 propongono di
respingere l’appello;
esaminati
gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con la petizione 27 maggio 2010 AP 1 ha chiesto la condanna, tra gli altri, di AO
3, AO 1, e AO 2 (riuniti nel Consorzio __________) al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010 a titolo di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione;
che
AP 1 rimproverava, in sostanza, al Consorzio __________ di avere allestito in
modo gravemente negligente e in violazione degli obblighi contrattuali il
progetto definitivo del deposito del materiale in zona C__________ a C__________
senza procedere ad approfondimenti sulla tematica geologica-geotecnica (quando
invece il contratto gli imponeva l’elaborazione e l’ampliamento delle
risultanze geologiche) e giungendo alla conclusione, rivelatasi errata, che la
stabilità della zona del deposito sarebbe stata sensibilmente migliorata con la
prevista deponia;
che
il 18 giugno 2010 parte convenuta ha presentato un’istanza processuale in cui
chiedeva la reiezione in ordine della petizione per incompetenza territoriale
del giudice adito;
che
nelle osservazioni del 17 agosto 2010 l’attrice ha postulato la reiezione dell’istanza
processuale;
che
all’udienza del 25 ottobre 2010 la parte attrice, preso atto delle precisazioni
dell’istante sull’eccezione, ha rinunciato a qualsiasi istruttoria al riguardo;
che
con decreto 27 ottobre 2010 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione
in quanto rivolta contro i membri del Consorzio __________ per incompetenza
territoriale ed ha posto a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 9’900.–
e le spese di fr. 100.–, condannandola inoltre a rifondere alla controparte fr.
40’000.– complessivi di ripetibili;
che,
per il Pretore, tassa e spese – quantunque commisurate al valore litigioso – andavano
nondimeno contenute, in ragione dello stadio preliminare in cui terminava la
lite;
che
con appello del 15 novembre 2010 AP 1 è insorta contro il giudizio sulle spese
e ripetibili, chiedendo la riduzione delle prime a fr. 4’900.– e delle seconde
a fr. 15’000.–;
che
nelle osservazioni del 22 dicembre 2010 il Consorzio __________ chiede che, in
quanto diretto contro le ripetibili, l’appello venga respinto;
che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di
giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli
importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art.
150);
che
nella fattispecie, l’attrice procedeva in causa per un importo di fr. 7'640’354.– oltre accessori;
che
secondo l’art. 19 cpv. 1 LTG per i decreti e le ordinanze processuali, per i
giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.–
a fr. 20’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art.
17 LTG;
che,
nel caso concreto, tenuto conto del valore di causa superiore a 7,6 milioni di
franchi, la tassa di giustizia di fr. 9’900.–, corrispondente a poco meno della
metà prevista dall’art. 19 cpv. 1 LTG, prescindendo inoltre integralmente dal
riferimento all’art. 17 LTG, si mantiene ancora entro limiti ragionevoli e non
può essere considerata palesemente sproporzionata rispetto al valore oggettivo
della prestazione chiesta (STF 4P.325/2006 del 22 maggio 2007 consid. 2.2.1;
DTF 132 II 47 consid. 4.1);
che,
su questo punto, l’appello è pertanto destinato all’insuccesso;
che,
per quanto concerne le ripetibili, il relativo
regolamento prevede un’indennità del 2% per valori di causa oltre i fr. 5'000’000.– (art. 11 cpv. 1), ritenuto che esse sono
fissate entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della
lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato
dall’avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5);
che
in base all’art. 13 cpv. 2 del citato regolamento se la causa non termina con
un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico,
di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in
misura adeguata;
che
nella vertenza che ci occupa il legale della controparte ha inoltrato il 18
giugno 2010 l’istanza di accertamento di incompetenza territoriale ex art. 92
CPC nel quale, dopo un’introduzione in cui ha citato gli art. 98 e 97 CPC, ha
trattato i temi della proroga di foro ai sensi dell’art. 9 LForo e dell’assenza
del litisconsorzio ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LForo;
che
l’allegato in questione si incentra per lo più sui rapporti contrattuali tra le
parti e sull’estensione dei rispettivi mandati, con riferimento ad un numero
ridotto di documenti (F, G, H, Q, R, S, T e 2) rispetto al volume complessivo
dell’incarto, contiene cinque citazioni dottrinali, di cui tre al Commentario
CPC Cocchi/Trezzini (note 1 e 2 pag. 3 e 6 pag. 7), e un rinvio ad una
decisione del Tribunale federale (nota 5 pag. 7);
che
l’unica udienza del 25 ottobre 2010 si è ridotta ad una precisazione sulla
domanda processuale e alla rinuncia a qualsiasi istruttoria sull’eccezione della
parte attrice;
che
le ripetibili di fr. 40’000.– riconosciute
dal Pretore, equivalenti a oltre un quarto dell’onorario in base all’art. 11
cpv. 1 RTAGR (fr. 7'640’000.– arrotondati al 2% danno
fr. 152’800.– divisi poi per quattro si ottengono fr. 38’222.–), alla luce soprattutto
dell’ampiezza delle prestazioni di cui si è detto e dello stadio in cui si è
conclusa la vertenza, sono palesemente eccessive;
che,
applicando i criteri esposti dai citati art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 RTAGR questa
Camera, in accoglimento dell’appello, ritiene adeguato all’estensione del
mandato e commisurato alla difficoltà dell’allegato in oggetto un impegno di 2
giornate piene, ossia 16 ore lavorative, a una tariffa oraria di fr. 450.–;
che
applicando poi la formula, nota alle parti perché da tempo usata dal Consiglio
di moderazione e dalla Commissione di verifica per i casi che non sfociano in
un giudizio finale di merito o qualora vi sia una manifesta sproporzione tra il
valore della causa e le prestazioni, ossia 2 x 152’800.– x 7’200.– (fr. 450.– x
16 ore) diviso per fr. 152’800.– + fr. 7’200.– si ottiene un onorario di fr. 13’752.–,
arrotondati a fr. 15’000.–;
che
gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore
litigioso di fr. 50’000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC);
per
questi motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la vigente LTG,
pronuncia: I. L’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 27 ottobre 2010 del
Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 9 900.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico
dell’attrice. Quest’ultima rifonderà alle convenute AO 3, AO 1 e AO 2 fr. 15
000.– complessivi per ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1’000.–
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono carico
dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 600.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster