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Decisione

12.2010.216

Vendita mobiliare, garanzia per difetti

24 aprile 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 31 luglio 2008 __________, figlio dell’acquirente, ha informato la

venditrice di un’anomalia di funzionamento del cambio automatico, segnalata da

una spia sul cruscotto (doc. Z). La descrizione dell’anomalia è stata ampliata

con scritto e-mail 5 agosto 2008 (doc. FF), giorno in cui __________ e suo

padre hanno riconsegnato la vettura a AO 1 per la risoluzione del problema

(doc. EE). Quest’ultima ha dato incarico per la riparazione al __________, __________,

che a sua volta ha interessato il __________, __________, concessionario __________

(doc. 5-6). Il 15 settembre 2008, per il tramite del suo avvocato, AP 1 ha impartito a AO 1 un ultimo termine al 26 settembre 2008 per la riconsegna della vettura

perfettamente funzionante, riservando la rescissione del contratto in caso di

ulteriore mancata consegna (doc. C). Il 25 settembre 2008 __________ e AP 1 si sono

recati presso il __________ per ritirare il veicolo che però non era ancora

stato riparato. Gli stessi hanno pertanto rifiutato di prenderlo in consegna, lasciandolo

a disposizione di AO 1 (doc. E).

C. Il successivo 29 settembre l’acquirente ha notificato al venditore

la rescissione del contratto rivendicando la restituzione del prezzo d’acquisto

di fr. 14'500.-, oltre fr. 120.- per interessi di mora, e la rifusione di

ulteriori fr. 3'104.- di danni (fr. 150.- spese di trasferta consegna auto per

riparazione + fr. 400.- tempo 2 ore per due persone + fr. 170.- spese di

trasferta per ritiro auto non riparata + fr. 600.- tempo 3 ore per due persone

+ fr. 102.- costo targhe + fr. 92 costo assicurazione + fr. 1'590.- costo auto

sostitutiva a fr. 30.- al giorno; doc. G). Il 1° ottobre 2008 AO 1, per il tremite

del suo avvocato, ha contestato la validità della rescissione informando

l’acquirente circa la natura elettronica del difetto riscontrato, che pertanto

era da ritenersi a suo carico, e dei tentativi di riparazione già posti in

essere. La venditrice ha inoltre comunicato a AP 1 di aver già incaricato un “altro

concessionario __________, per rintracciare la componente elettronica che

determina lo scompenso riscontrato” (doc. H). L’acquirente ha ribadito la

sua posizione il 6 ottobre 2008, impartendo a AO 1 un ultimo termine di 5

giorni per versargli quanto richiesto in precedenza (doc. I). Il successivo 13

ottobre la venditrice ha comunicato all’acquirente di aver riparato

l’autovettura, che si trovava quindi a sua disposizione per il ritiro (doc.

M-L). Ne è seguito un breve scambio epistolare (doc. N-O). Con precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno AP 1 ha escusso AO 1, che ha interposto opposizione, per l’importo di fr. 17'724.-, oltre accessori

(doc. P).

D. Con petizione 11 novembre 2008 AP 1 ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di AO 1 al

pagamento di complessivi fr. 17'604.-, ovvero la

restituzione del prezzo d’acquisto di fr. 14'500.- oltre fr. 3'104.- a titolo

di risarcimento per maggior danno dovuto al difetto del cambio ai sensi

dell’art. 208 cpv. 3 CO, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla

convenuta al precetto esecutivo n. __________ limitatamente a tale importo. Con

la risposta 12 gennaio 2009 la convenuta si è opposta alla petizione e in via

riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al versamento di fr.

4'623.45 a titolo di rimborso spese di riparazione del difetto al cambio, in

quanto non coperto dalla garanzia, e fr. 10.- giornalieri a far tempo dal 13

ottobre 2009 fino a quando il convenuto riconvenzionale non avesse ritirato

l’autovettura in deposito presso di sé. Con replica e risposta riconvenzionale 12

febbraio 2009 l’attore ha confermato le sue richieste e si è opposto all’azione

riconvenzionale. Con duplica 18 marzo 2009 la convenuta ha ribadito la sua

posizione. Esperita l’istruttoria, l’attore ha rinunciato alla comparizione per

il dibattimento finale, confermando le sue richieste con allegato conclusionale

22 settembre 2010. Anche la convenuta ha presentato un memoriale l’11 ottobre

2010, che ha confermato al dibattimento finale del 14 ottobre 2010 ribadendo il

suo punto di vista.

E. Statuendo con sentenza 22 ottobre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore fr. 1'200.- di tassa di

giustizia e fr. 1'706.60 (di cui fr. 1'561.60 per la perizia) di spese, oltre

fr. 3'800.- di ripetibili riconosciute alla convenuta. Il primo giudice ha

invece accolto l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 60.- mensili, oltre

interessi al 5% dalla fine di ogni mese su ogni singola mensilità, con

decorrenza degli interessi per la prima volta a partire dal 12 gennaio 2009. La

tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 145.-, da anticiparsi

dall’attrice riconvenzionale, sono rimaste a suo carico nella misura di 7/8 e

per la rimanenza di 1/8 sono state poste a carico di AP 1, al quale sono stati

riconosciuti fr. 2'000.- per ripetibili parziali.

F. Con

appello 15 novembre 2010 l’attore è insorto contro il giudizio testé citato,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione,

condannando la convenuta a versargli fr. 17'604.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008 su fr. 14'500.- e

dal 29 settembre 2008 su fr. 3'104.-, e di respingere invece la domanda

riconvenzionale, il tutto con pretesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado di giudizio. Con osservazioni 17 gennaio

2011 la convenuta postula

invece la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. La sentenza appellata è stata pronunciata e

impugnata nel 2010, sicché la procedura d’appello rimane disciplinata dal CPC

ticinese (CPC-TI).

2. Giusta l’art. 15 CPC-TI, quando l’appellabilità dipende dal valore

delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante

nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Ne consegue che

il valore di causa supera, nella fattispecie, la soglia dei fr. 8'000.- (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 12). Il termine per appellare (art. 308

CPC-TI) e per presentare osservazioni all’appello (art. 314 CPC-TI) è di 20

giorni. Ne deriva la tempestività dell’appello 15 novembre 2010, notificato

alla convenuta il 13 dicembre 2010, e delle osservazioni 17 gennaio 2011 (per

effetto delle ferie giudiziarie natalizie, 7 giorni prima e 7 giorni dopo

Natale ex art. 133 cpv. 1 let. a CPC-TI, e del giorno festivo di scadenza del

termine ex art. 131 cpv. 3 CPC-TI). Nulla osta pertanto alla trattazione del

gravame.

3.Nella sentenza impugnata il Pretore ha

dapprima accertato che il difetto riscontrato alla vettura fosse di tipo

elettronico, pertanto contemplato nella clausola di esclusione della garanzia,

giudicata perfettamente operante. Il primo giudice,

infatti, non ha riscontrato nel comportamento del venditore alcun elemento che

potesse configure il dolo, anche solo eventuale, eccepito dall’attore per

invalidare la citata clausola contrattuale. Il Pretore non ha di conseguenza

neppure riconosciuto l’errore essenziale sostenuto dall’attore: avendo egli

sottoscritto la clausola di esclusione della garanzia, ha accettato il rischio

che la vettura difettasse di alcune qualità, con la conseguenza che la lealtà

commerciale non gli permette di pretendere che la presenza di tali qualità sia

ritenuta elemento necessario del contratto. Sempre in ragione della validità

dell’ormai nota clausola, il primo giudice ha quindi accertato che l’attore non

è validamente receduto dal contratto, come dallo stesso preteso anche ai sensi

degli artt. 107 e 109 CO, l’applicazione di tali norme essendo infatti stata

concordemente esclusa. Di conseguenza, prosegue il Pretore, non vi è stata

rescissione contrattuale e l’attore è rimasto proprietario dell’automobile. Da

qui il respingimento dell’azione principale e il parziale accoglimento della

riconvenzionale.

4. L’appellante

contesta l’accertamento del Pretore in quanto, a suo dire, limitato all’esame

del comportamento della convenuta, e meglio, al suo avere o meno dissimulato

con dolo il difetto. Egli ribadisce che tale difetto non è coperto dalla

clausola di esclusione della garanzia in quanto trattasi di un difetto grave,

preesistente alla vendita e dissimulato dolosamente dalla venditrice. L’attore

rimprovera al Pretore di non aver esaminato se egli, quando ha firmato la

convenzione di esclusione della garanzia, secondo il principio

dell’affidamento, voleva assumersi il rischio di escluderla non solo per i

difetti che si fossero eventualmente manifestati dopo il termine di garanzia di

tre mesi, ma anche per quelli eventualmente già esistenti. L’appellante

prosegue sostenendo che, facendo riferimento all’esclusione delle parti

elettroniche solo degli aggregati elettrici, in buona fede poteva attendersi che

qualsiasi difetto al cambio, sia di natura meccanica che elettronica, fosse

coperto dalla garanzia.

5. Si

tratta nella fattispecie di decidere, in sintesi, se l’acquirente di un veicolo

d’occasione che ha sottoscritto una clausola di limitazione alla riparazione

del difetto e di esclusione della garanzia per determinati difetti possa

recedere dal contratto per inadempimento invocando la nullità della clausola

per dolo del venditore.

La clausola di esclusione della garanzia per difetti inserita in un

contratto di compravendita deve essere interpretata secondo il principio

dell’affidamento, tenendo conto dell’insieme delle circostanze e,

principalmente, dello scopo del contratto. Secondo un’interpretazione

oggettiva, un difetto non ricade sotto la clausola di esclusione se, in effetti,

eccede da ciò che un compratore doveva ragionevolmente aspettarsi (DTF 130 III

686). Giova però sottolineare che questi principi si riferiscono all’interpretazione

delle clausole di esclusione della garanzia, per determinarne l’estensione. Nel

caso di specie, l’attore non ha mai posto una simile questione. Neppure ha mai contestato il tipo di difetto e sostenuto che,

indipendentemente dalla sua natura elettronica, riguardando il cambio, esso

dovesse essere comunque coperto dalla garanzia. Egli si è limitato a sostenere in prima sede la nullità della clausola di esclusione della garanzia per dolo della

venditrice ai sensi dell’art. 199 CO. Sollevata per la

prima volta in questa sede, tale argomentazione è irricevibile (art. 321 cpv. 1

let. b CPC-TI).

6. A proposito del dolo della venditrice, anche solo eventuale,

nell’aver dissimulato il difetto, il Pretore ha già ampiamente esposto dottrina

e giurisprudenza riferiti all’art. 199 CO, alle quali si rinvia. Il contratto

venuto in essere fra le parti è la compravendita di un veicolo d’occasione, in

Considerandi

virtù del quale l’acquirente non può vantare le stesse pretese dell’acquirente

di un veicolo nuovo. Egli si assume il rischio che taluni difetti, anche

tecnici, appaiano a breve scadenza e richiedano riparazioni (sentenza del

Tribunale federale inc.4C.251/2003 del 26 novembre 2003, consid. 3.4).

Nella fattispecie le parti si sono date atto che il veicolo era stato collaudato (cfr.

replica, pag. 7). Nell’appello l’attore non contesta

esplicitamente l’accertamento del Pretore in merito all’accentuarsi del difetto

riscontrato col passare del tempo ed in modo irregolare, a volte dopo pochi

chilometri a volte anche dopo una mezza giornata di prove (teste __________ __________,

verbale 17 settembre 2009, pag 3).

6.1

La perizia giudiziale non è stata concludente sul momento e sulle circostanze

nelle quali il difetto si palesava. Il perito ing. __________ non ha esaminato

il veicolo, né ha potuto verificare la situazione iniziale della centralina

elettronica, già riparata a quel momento. Sulla scorta degli atti, il perito

giudiziario ha riferito sulla natura elettronica del difetto riscontrato,

dovuto ad “un’errata programmazione della centralina” (perizia 6 aprile

2010, risposta al quesito n. 1, pag. 9, 11), e le conseguenze dello stesso sul

funzionamento del veicolo (“il difetto induceva la gestione elettronica a

far funzionare il veicolo in modalità d’emergenza, ciò che normalmente viene

segnalato da una spia sul cruscotto”, loc. cit., risposta al quesito n. 2, pag.

9; “in tale modalità il veicolo non presentava problemi di sicurezza, se non

una capacità d’accelerazione ridotta”, loc.cit., risposta al quesito n. 4,

pag. 10; “ribadisco che si trattava di un difetto ad ogni modo da riparare

al più presto per permettere l’impiego del veicolo. Al di là di

un’accelerazione limitata il difetto non pregiudicava la sicurezza di base del

veicolo, il quale in caso di necessità poteva comunque essere regolarmente

frenato”, loc. cit., risposta al quesito n. 6, pag. 10). Sulla causa del

difetto, in particolare, il perito ha riferito che “È tecnicamente possibile

che una centralina richieda una nuova programmazione a seguito di un

malfunzionamento. Fattori esterni, quali ad esempio un picco di tensione,

possono deteriorere la programmazione delle memorie […]” che “risultano

dunque sensibile[i] a scariche elettriche o elettrostatiche. Per quanto

concerne l’installazione di una versione errata del software è tuttavia

necessario un intervento esterno. Tale problematica può manifestarsi unicamente

a seguito di un aggiornamento o un’installazione eseguiti tramite l’apparecchio

di diagnosi” (perizia di complemento e delucidazione 17 giugno 2010, risposta

al quesito n. 2, pag. 2). L’esperto non ha però potuto definire con certezza “come

e quando poteva manifestarsi questo difetto” (perizia 6 aprile 2010, risposta

al quesito n. 3, pag. 9). Dagli atti è emerso che il problema ha cominciato a

manifestarsi parzialmente il giorno dopo l’acquisto: il 31 luglio 2008 __________,

pur sostenendo che “la __________ è davvero graziosa e sembra funzionare

benissimo” ha segnalato alla venditrice l’accensione della spia “anomalia

del cambio automatico” anche se, “fintanto che non si preme uno dei pulsanti

“S” e “W”, il cambio pare funzionare correttamente” (doc. Z).

6.2

Per

l’appellante, nonostante ciò, la convenuta ben sapeva

che il veicolo fosse “a rischio”, poiché acquistato in internet per “quattro

soldi” come macchina accidentata e, di conseguenza, sarebbe dimostrato anche

solo il suo dolo eventuale per la dissimulazione del difetto, che renderebbe

appunto nulla la clasuola di esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 199

CO. Ancora una volta però l’attore non spiega perché la convenuta, a fronte di

un collaudo superato e della non provata precedente comparsa del difetto,

avrebbe dovuto dubitare del corretto funzionamento del cambio e come la stessa

avrebbe dovuto approfondire i controlli prima della compravendita. Del resto

l’istruttoria ha accertato che il difetto lamentato era un caso eccezionale,

scoperto e risolto solo dopo approfondite ricerche in officina (deposizione

rogatoriale __________). Come correttamente rilevato dal Pretore, il collaudo

prima della vendita di un’auto d’occasione, indipendentemente dalla sua

provenienza e dal suo trascorso, non permette di configurare la mancata

ulteriore verifica puntuale dell’oggetto venduto quale dolo, anche solo

eventuale, del venditore. La clausola di esclusione e limitazione della

garanzia sottoscritta dalle parti è dunque valida, non essendovi dolo della

venditrice, e il difetto lamentato ricade in quelli esclusi dalla garanzia. Sotto

questo profilo l’accertamento del Pretore resiste ad ogni critica e l’appello è

destinato all’insuccesso.

7.

L’attore

ritiene poi che essendo il difetto preesistente e grave, la cui riparazione è

risultata difficoltosa e costosa, si configurerebbe il suo errore essenziale

nella sottoscrizione della clausola di esclusione della garanzia e nell’aver

concluso la compravendita. Nella procedura di prima sede, tuttavia, l’attore ha

invocato l’errore essenziale solo nelle conclusioni e solo per quel che

concerne il contratto di compravendita in quanto tale, senza accennare alla

clausola di esclusione e limitazione della garanzia. In precedenza, infatti, si

era prevalso del difetto dolosamente celato dalla venditrice e della nullità

della clausola di esclusione della garanzia per rescindere il contratto di

compravendita (petizione e replica con risposta alla riconvenzionale).

7.1

L’istruttoria

non ha permesso di accertare che il difetto fosse preesistente al momento della

compravendita e neppure che sin da subito si sia manifestato nella sua gravità

e precludenza all’utilizzo del veicolo stesso. In ogni caso, la perizia giudiziaria

ha attestato che il difetto non comportava problemi di sicurezza dei veicolo e

che quest’ultimo era funzionante. Data poi la validità della clausola di

esclusione e limitazione della garanzia, l’errato funzionamento del programma elettronico

rientrava nei difetti esclusi dalle parti contraenti e pertanto, come

rettamente sostenuto dal Pretore, l’attore non può prevalersi della presenza di

tale difetto per sostenere il suo errore essenziale nella conclusione del

contratto.

7.2

Se poi è

vero che la tempistica di riparazione non è stata immediata, essendo la vettura

rimasta in officina dal 5 agosto al 13 ottobre 2008, è anche vero che, in ogni

caso, il difetto è stato poi eliminato con successo e l’automobile era pronta

alla riconsegna perfettamente funzionante e con la centralina correttamente

programmata (testi escussi in via rogatoriale __________ e __________). Di

conseguenza, il difetto riscontrato nel veicolo e le sue conseguenze per

l’acquirente non possono oggettivamente ritenersi come eccedenti da ciò che

quest’ultimo poteva ragionevolmente aspettarsi dall’acquisto di un veicolo

d’occasione, entrato in circolazione nel 2001, per il quale oltretutto ha

validamente accettato di escludere la garanzia per le parti elettroniche. Anche

sotto questo profilo l’appello è destinato all’insuccesso.

8.

L’appellante contesta infine il Pretore per

non aver riconosciuto nella fattispecie l’applicabilità delle norme generali

sull’adempimento delle obbligazioni (art. 107 e 109 CO) e per non aver di

conseguenza riconosciuto come valida la sua rescissione contrattuale, dopo aver

assegnato a controparte un ultimo termine per adempiere la riparazione. Ciò in

quanto, a suo dire, sarebbe nulla la clausola di esclusione della garanzia, con

la quale è stata anche esclusa l’applicabilità delle “disposizioni

legali concernenti la disdetta del contratto o la riduzione del prezzo

pattiuto, così come la pretesa d’indennità per un pregiudizio diretto o

indiretto, sotto riserva della buona fede del venditore” (doc. 1, punto 5

“Garanzie per vetture d’occasione”). Conseguentemente, l’attore sostiene

che, essendo validamente receduto dal contratto, sarebbe da respingere la domanda riconvenzionale della convenuta.

Per

tutto quanto esposto ai precedenti considerandi, però, la clausola di

esclusione della garanzia è da ritenere valida e, di conseguenza, l’attore non aveva

alcun diritto alla riparazione in garanzia di un difetto alle parti

elettroniche. Ne deriva che egli non poteva recedere validamente dal contratto

e che non può quindi vantare alcuna pretesa nei confronti della venditrice. Il

giudizio del Pretore resiste pertanto a ogni critica e l’appello si rivela privo

di fondamento.

9.

Ne

discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili da riconoscere alla convenuta, che

si è opposta con successo al gravame, calcolate su di un valore litigioso

complessivo di almeno fr. 20'184.- (fr. 17'604.- per l’azione principale e fr.

2'580.- [fr. 60.- x 43 mesi, da ottobre 2008 ad aprile 2012] per la

riconvenzionale), seguono la soccombenza integrale dell’appellante (art. 148

CPC-TI). In virtù dell’art. 33 LTG la tassa di

giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del 14 dicembre 1965 con le

modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato

dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF). Giusta l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non

è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese

della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se

il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore

litigioso della domanda principale è di fr. 17'604.-, mentre quello della

domanda riconvenzionale è di fr. 60.- mensili a far tempo dal 13 ottobre 2008.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 cpv. 2 CPC-TI, la vLTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'000.-

b) spese fr.

200.

-

totale fr.

1'200.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante verserà inoltre

alla controparte fr. 1'000.-

per ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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