12.2010.216
Vendita mobiliare, garanzia per difetti
24 aprile 2012Italiano20 min
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Numero d'incarto:
12.2010.216
Data decisione, Autorità:
24.04.2012, IICCA
Titolo:
Vendita mobiliare, garanzia per difetti
DIFETTI
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
VENDITA
art. 199 CO
Incarto n.
12.2010.216
Lugano
24 aprile 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.183 (contratto
di compravendita mobiliare) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione 11 novembre 2008 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’RA 1
con cui
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'604.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008 su fr. 14'500.- e
dal 29 settembre 2008 su fr. 3'104.-;
domanda
avversata dalla controparte, che con domanda riconvenzionale 12 gennaio 2009 ha postulato la condanna dell’attore al versamento di fr. 4'623.45,
oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009, e fr. 10.- giornalieri a far tempo
dal 13 ottobre 2009 fino a quando il convenuto riconvenzionale non avrà
ritirato l’autovettura in deposito presso l’attrice riconvenzionale, oltre
interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 su tale importo;
sulle
quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 ottobre
2010, respingendo la petizione e accogliendo la domanda
riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 60.- mensili, oltre interessi
al 5% dalla fine di ogni mese su ogni singola mensilità, con decorrenza degli
interessi per la prima volta a partire dal 12 gennaio 2009;
appellante
l’attore che con appello 15 novembre 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la
controparte al pagamento di fr. 17'604.- oltre interessi, e di respingere
invece l’azione riconvenzionale;
mentre la
convenuta con osservazioni 17 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. __________ ha acquistato una __________, entrata in circolazione nel novembre
2001, come veicolo accidentato senza alcuna garanzia ad un’asta via internet da
__________ nell’agosto 2006 (documenti richiamati), per poi rivenderla a AO 1, di
__________ e __________ (doc. S), il 4 giugno 2008 (doc. 9). Il 29
luglio 2008 AP 1 ha acquistato da AO 1 la stessa auto, che aveva percorso 35'980 km, al prezzo di fr. 14'500.- (doc. A e 1). Contestualmente al contratto, le parti hanno
sottoscritto una “Garanzie per vetture d’occasione” nella quale sono stati
specificati i termini della garanzia e le riparazioni per difetti a carico
della venditrice per il periodo dal 29 luglio al 28 ottobre 2008 o con il
raggiungimento di 40'980 km e con franchigia di fr. 150.- a carico
dell’acquirente (doc. 1). Le parti del veicolo interessate dalla garanzia
erano: “motore, frizione e cambio, trasmissione, sterzo compreso comando
idraulico, impianto freni (escluse le placchette), aggregati elettrici (escluso
parti elettroniche), impianto di raffreddamento (escluso impianto di
climatizzazione), impianto scarico (escluso catalizzatore)”
(punto 1 “Garanzie per vetture d’occasione”, doc. 1). I contraenti hanno
inoltre escluso “le disposizioni legali concernenti la disdetta del
contratto o la riduzione del prezzo pattiuto, così come la pretesa d’indennità
per un pregiudizio diretto o indiretto, sotto riserva della buona fede del
venditore” (punto 5 “Garanzie per vetture d’occasione”, doc. 1).
Fatti
B. Il 31 luglio 2008 __________, figlio dell’acquirente, ha informato la
venditrice di un’anomalia di funzionamento del cambio automatico, segnalata da
una spia sul cruscotto (doc. Z). La descrizione dell’anomalia è stata ampliata
con scritto e-mail 5 agosto 2008 (doc. FF), giorno in cui __________ e suo
padre hanno riconsegnato la vettura a AO 1 per la risoluzione del problema
(doc. EE). Quest’ultima ha dato incarico per la riparazione al __________, __________,
che a sua volta ha interessato il __________, __________, concessionario __________
(doc. 5-6). Il 15 settembre 2008, per il tramite del suo avvocato, AP 1 ha impartito a AO 1 un ultimo termine al 26 settembre 2008 per la riconsegna della vettura
perfettamente funzionante, riservando la rescissione del contratto in caso di
ulteriore mancata consegna (doc. C). Il 25 settembre 2008 __________ e AP 1 si sono
recati presso il __________ per ritirare il veicolo che però non era ancora
stato riparato. Gli stessi hanno pertanto rifiutato di prenderlo in consegna, lasciandolo
a disposizione di AO 1 (doc. E).
C. Il successivo 29 settembre l’acquirente ha notificato al venditore
la rescissione del contratto rivendicando la restituzione del prezzo d’acquisto
di fr. 14'500.-, oltre fr. 120.- per interessi di mora, e la rifusione di
ulteriori fr. 3'104.- di danni (fr. 150.- spese di trasferta consegna auto per
riparazione + fr. 400.- tempo 2 ore per due persone + fr. 170.- spese di
trasferta per ritiro auto non riparata + fr. 600.- tempo 3 ore per due persone
+ fr. 102.- costo targhe + fr. 92 costo assicurazione + fr. 1'590.- costo auto
sostitutiva a fr. 30.- al giorno; doc. G). Il 1° ottobre 2008 AO 1, per il tremite
del suo avvocato, ha contestato la validità della rescissione informando
l’acquirente circa la natura elettronica del difetto riscontrato, che pertanto
era da ritenersi a suo carico, e dei tentativi di riparazione già posti in
essere. La venditrice ha inoltre comunicato a AP 1 di aver già incaricato un “altro
concessionario __________, per rintracciare la componente elettronica che
determina lo scompenso riscontrato” (doc. H). L’acquirente ha ribadito la
sua posizione il 6 ottobre 2008, impartendo a AO 1 un ultimo termine di 5
giorni per versargli quanto richiesto in precedenza (doc. I). Il successivo 13
ottobre la venditrice ha comunicato all’acquirente di aver riparato
l’autovettura, che si trovava quindi a sua disposizione per il ritiro (doc.
M-L). Ne è seguito un breve scambio epistolare (doc. N-O). Con precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno AP 1 ha escusso AO 1, che ha interposto opposizione, per l’importo di fr. 17'724.-, oltre accessori
(doc. P).
D. Con petizione 11 novembre 2008 AP 1 ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di AO 1 al
pagamento di complessivi fr. 17'604.-, ovvero la
restituzione del prezzo d’acquisto di fr. 14'500.- oltre fr. 3'104.- a titolo
di risarcimento per maggior danno dovuto al difetto del cambio ai sensi
dell’art. 208 cpv. 3 CO, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo n. __________ limitatamente a tale importo. Con
la risposta 12 gennaio 2009 la convenuta si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al versamento di fr.
4'623.45 a titolo di rimborso spese di riparazione del difetto al cambio, in
quanto non coperto dalla garanzia, e fr. 10.- giornalieri a far tempo dal 13
ottobre 2009 fino a quando il convenuto riconvenzionale non avesse ritirato
l’autovettura in deposito presso di sé. Con replica e risposta riconvenzionale 12
febbraio 2009 l’attore ha confermato le sue richieste e si è opposto all’azione
riconvenzionale. Con duplica 18 marzo 2009 la convenuta ha ribadito la sua
posizione. Esperita l’istruttoria, l’attore ha rinunciato alla comparizione per
il dibattimento finale, confermando le sue richieste con allegato conclusionale
22 settembre 2010. Anche la convenuta ha presentato un memoriale l’11 ottobre
2010, che ha confermato al dibattimento finale del 14 ottobre 2010 ribadendo il
suo punto di vista.
E. Statuendo con sentenza 22 ottobre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore fr. 1'200.- di tassa di
giustizia e fr. 1'706.60 (di cui fr. 1'561.60 per la perizia) di spese, oltre
fr. 3'800.- di ripetibili riconosciute alla convenuta. Il primo giudice ha
invece accolto l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 60.- mensili, oltre
interessi al 5% dalla fine di ogni mese su ogni singola mensilità, con
decorrenza degli interessi per la prima volta a partire dal 12 gennaio 2009. La
tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 145.-, da anticiparsi
dall’attrice riconvenzionale, sono rimaste a suo carico nella misura di 7/8 e
per la rimanenza di 1/8 sono state poste a carico di AP 1, al quale sono stati
riconosciuti fr. 2'000.- per ripetibili parziali.
F. Con
appello 15 novembre 2010 l’attore è insorto contro il giudizio testé citato,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione,
condannando la convenuta a versargli fr. 17'604.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008 su fr. 14'500.- e
dal 29 settembre 2008 su fr. 3'104.-, e di respingere invece la domanda
riconvenzionale, il tutto con pretesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado di giudizio. Con osservazioni 17 gennaio
2011 la convenuta postula
invece la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza appellata è stata pronunciata e
impugnata nel 2010, sicché la procedura d’appello rimane disciplinata dal CPC
ticinese (CPC-TI).
2. Giusta l’art. 15 CPC-TI, quando l’appellabilità dipende dal valore
delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante
nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Ne consegue che
il valore di causa supera, nella fattispecie, la soglia dei fr. 8'000.- (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 12). Il termine per appellare (art. 308
CPC-TI) e per presentare osservazioni all’appello (art. 314 CPC-TI) è di 20
giorni. Ne deriva la tempestività dell’appello 15 novembre 2010, notificato
alla convenuta il 13 dicembre 2010, e delle osservazioni 17 gennaio 2011 (per
effetto delle ferie giudiziarie natalizie, 7 giorni prima e 7 giorni dopo
Natale ex art. 133 cpv. 1 let. a CPC-TI, e del giorno festivo di scadenza del
termine ex art. 131 cpv. 3 CPC-TI). Nulla osta pertanto alla trattazione del
gravame.
3.Nella sentenza impugnata il Pretore ha
dapprima accertato che il difetto riscontrato alla vettura fosse di tipo
elettronico, pertanto contemplato nella clausola di esclusione della garanzia,
giudicata perfettamente operante. Il primo giudice,
infatti, non ha riscontrato nel comportamento del venditore alcun elemento che
potesse configure il dolo, anche solo eventuale, eccepito dall’attore per
invalidare la citata clausola contrattuale. Il Pretore non ha di conseguenza
neppure riconosciuto l’errore essenziale sostenuto dall’attore: avendo egli
sottoscritto la clausola di esclusione della garanzia, ha accettato il rischio
che la vettura difettasse di alcune qualità, con la conseguenza che la lealtà
commerciale non gli permette di pretendere che la presenza di tali qualità sia
ritenuta elemento necessario del contratto. Sempre in ragione della validità
dell’ormai nota clausola, il primo giudice ha quindi accertato che l’attore non
è validamente receduto dal contratto, come dallo stesso preteso anche ai sensi
degli artt. 107 e 109 CO, l’applicazione di tali norme essendo infatti stata
concordemente esclusa. Di conseguenza, prosegue il Pretore, non vi è stata
rescissione contrattuale e l’attore è rimasto proprietario dell’automobile. Da
qui il respingimento dell’azione principale e il parziale accoglimento della
riconvenzionale.
4. L’appellante
contesta l’accertamento del Pretore in quanto, a suo dire, limitato all’esame
del comportamento della convenuta, e meglio, al suo avere o meno dissimulato
con dolo il difetto. Egli ribadisce che tale difetto non è coperto dalla
clausola di esclusione della garanzia in quanto trattasi di un difetto grave,
preesistente alla vendita e dissimulato dolosamente dalla venditrice. L’attore
rimprovera al Pretore di non aver esaminato se egli, quando ha firmato la
convenzione di esclusione della garanzia, secondo il principio
dell’affidamento, voleva assumersi il rischio di escluderla non solo per i
difetti che si fossero eventualmente manifestati dopo il termine di garanzia di
tre mesi, ma anche per quelli eventualmente già esistenti. L’appellante
prosegue sostenendo che, facendo riferimento all’esclusione delle parti
elettroniche solo degli aggregati elettrici, in buona fede poteva attendersi che
qualsiasi difetto al cambio, sia di natura meccanica che elettronica, fosse
coperto dalla garanzia.
5. Si
tratta nella fattispecie di decidere, in sintesi, se l’acquirente di un veicolo
d’occasione che ha sottoscritto una clausola di limitazione alla riparazione
del difetto e di esclusione della garanzia per determinati difetti possa
recedere dal contratto per inadempimento invocando la nullità della clausola
per dolo del venditore.
La clausola di esclusione della garanzia per difetti inserita in un
contratto di compravendita deve essere interpretata secondo il principio
dell’affidamento, tenendo conto dell’insieme delle circostanze e,
principalmente, dello scopo del contratto. Secondo un’interpretazione
oggettiva, un difetto non ricade sotto la clausola di esclusione se, in effetti,
eccede da ciò che un compratore doveva ragionevolmente aspettarsi (DTF 130 III
686). Giova però sottolineare che questi principi si riferiscono all’interpretazione
delle clausole di esclusione della garanzia, per determinarne l’estensione. Nel
caso di specie, l’attore non ha mai posto una simile questione. Neppure ha mai contestato il tipo di difetto e sostenuto che,
indipendentemente dalla sua natura elettronica, riguardando il cambio, esso
dovesse essere comunque coperto dalla garanzia. Egli si è limitato a sostenere in prima sede la nullità della clausola di esclusione della garanzia per dolo della
venditrice ai sensi dell’art. 199 CO. Sollevata per la
prima volta in questa sede, tale argomentazione è irricevibile (art. 321 cpv. 1
let. b CPC-TI).
6. A proposito del dolo della venditrice, anche solo eventuale,
nell’aver dissimulato il difetto, il Pretore ha già ampiamente esposto dottrina
e giurisprudenza riferiti all’art. 199 CO, alle quali si rinvia. Il contratto
venuto in essere fra le parti è la compravendita di un veicolo d’occasione, in
Considerandi
virtù del quale l’acquirente non può vantare le stesse pretese dell’acquirente
di un veicolo nuovo. Egli si assume il rischio che taluni difetti, anche
tecnici, appaiano a breve scadenza e richiedano riparazioni (sentenza del
Tribunale federale inc.4C.251/2003 del 26 novembre 2003, consid. 3.4).
Nella fattispecie le parti si sono date atto che il veicolo era stato collaudato (cfr.
replica, pag. 7). Nell’appello l’attore non contesta
esplicitamente l’accertamento del Pretore in merito all’accentuarsi del difetto
riscontrato col passare del tempo ed in modo irregolare, a volte dopo pochi
chilometri a volte anche dopo una mezza giornata di prove (teste __________ __________,
verbale 17 settembre 2009, pag 3).
6.1
La perizia giudiziale non è stata concludente sul momento e sulle circostanze
nelle quali il difetto si palesava. Il perito ing. __________ non ha esaminato
il veicolo, né ha potuto verificare la situazione iniziale della centralina
elettronica, già riparata a quel momento. Sulla scorta degli atti, il perito
giudiziario ha riferito sulla natura elettronica del difetto riscontrato,
dovuto ad “un’errata programmazione della centralina” (perizia 6 aprile
2010, risposta al quesito n. 1, pag. 9, 11), e le conseguenze dello stesso sul
funzionamento del veicolo (“il difetto induceva la gestione elettronica a
far funzionare il veicolo in modalità d’emergenza, ciò che normalmente viene
segnalato da una spia sul cruscotto”, loc. cit., risposta al quesito n. 2, pag.
9; “in tale modalità il veicolo non presentava problemi di sicurezza, se non
una capacità d’accelerazione ridotta”, loc.cit., risposta al quesito n. 4,
pag. 10; “ribadisco che si trattava di un difetto ad ogni modo da riparare
al più presto per permettere l’impiego del veicolo. Al di là di
un’accelerazione limitata il difetto non pregiudicava la sicurezza di base del
veicolo, il quale in caso di necessità poteva comunque essere regolarmente
frenato”, loc. cit., risposta al quesito n. 6, pag. 10). Sulla causa del
difetto, in particolare, il perito ha riferito che “È tecnicamente possibile
che una centralina richieda una nuova programmazione a seguito di un
malfunzionamento. Fattori esterni, quali ad esempio un picco di tensione,
possono deteriorere la programmazione delle memorie […]” che “risultano
dunque sensibile[i] a scariche elettriche o elettrostatiche. Per quanto
concerne l’installazione di una versione errata del software è tuttavia
necessario un intervento esterno. Tale problematica può manifestarsi unicamente
a seguito di un aggiornamento o un’installazione eseguiti tramite l’apparecchio
di diagnosi” (perizia di complemento e delucidazione 17 giugno 2010, risposta
al quesito n. 2, pag. 2). L’esperto non ha però potuto definire con certezza “come
e quando poteva manifestarsi questo difetto” (perizia 6 aprile 2010, risposta
al quesito n. 3, pag. 9). Dagli atti è emerso che il problema ha cominciato a
manifestarsi parzialmente il giorno dopo l’acquisto: il 31 luglio 2008 __________,
pur sostenendo che “la __________ è davvero graziosa e sembra funzionare
benissimo” ha segnalato alla venditrice l’accensione della spia “anomalia
del cambio automatico” anche se, “fintanto che non si preme uno dei pulsanti
“S” e “W”, il cambio pare funzionare correttamente” (doc. Z).
6.2
Per
l’appellante, nonostante ciò, la convenuta ben sapeva
che il veicolo fosse “a rischio”, poiché acquistato in internet per “quattro
soldi” come macchina accidentata e, di conseguenza, sarebbe dimostrato anche
solo il suo dolo eventuale per la dissimulazione del difetto, che renderebbe
appunto nulla la clasuola di esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 199
CO. Ancora una volta però l’attore non spiega perché la convenuta, a fronte di
un collaudo superato e della non provata precedente comparsa del difetto,
avrebbe dovuto dubitare del corretto funzionamento del cambio e come la stessa
avrebbe dovuto approfondire i controlli prima della compravendita. Del resto
l’istruttoria ha accertato che il difetto lamentato era un caso eccezionale,
scoperto e risolto solo dopo approfondite ricerche in officina (deposizione
rogatoriale __________). Come correttamente rilevato dal Pretore, il collaudo
prima della vendita di un’auto d’occasione, indipendentemente dalla sua
provenienza e dal suo trascorso, non permette di configurare la mancata
ulteriore verifica puntuale dell’oggetto venduto quale dolo, anche solo
eventuale, del venditore. La clausola di esclusione e limitazione della
garanzia sottoscritta dalle parti è dunque valida, non essendovi dolo della
venditrice, e il difetto lamentato ricade in quelli esclusi dalla garanzia. Sotto
questo profilo l’accertamento del Pretore resiste ad ogni critica e l’appello è
destinato all’insuccesso.
7.
L’attore
ritiene poi che essendo il difetto preesistente e grave, la cui riparazione è
risultata difficoltosa e costosa, si configurerebbe il suo errore essenziale
nella sottoscrizione della clausola di esclusione della garanzia e nell’aver
concluso la compravendita. Nella procedura di prima sede, tuttavia, l’attore ha
invocato l’errore essenziale solo nelle conclusioni e solo per quel che
concerne il contratto di compravendita in quanto tale, senza accennare alla
clausola di esclusione e limitazione della garanzia. In precedenza, infatti, si
era prevalso del difetto dolosamente celato dalla venditrice e della nullità
della clausola di esclusione della garanzia per rescindere il contratto di
compravendita (petizione e replica con risposta alla riconvenzionale).
7.1
L’istruttoria
non ha permesso di accertare che il difetto fosse preesistente al momento della
compravendita e neppure che sin da subito si sia manifestato nella sua gravità
e precludenza all’utilizzo del veicolo stesso. In ogni caso, la perizia giudiziaria
ha attestato che il difetto non comportava problemi di sicurezza dei veicolo e
che quest’ultimo era funzionante. Data poi la validità della clausola di
esclusione e limitazione della garanzia, l’errato funzionamento del programma elettronico
rientrava nei difetti esclusi dalle parti contraenti e pertanto, come
rettamente sostenuto dal Pretore, l’attore non può prevalersi della presenza di
tale difetto per sostenere il suo errore essenziale nella conclusione del
contratto.
7.2
Se poi è
vero che la tempistica di riparazione non è stata immediata, essendo la vettura
rimasta in officina dal 5 agosto al 13 ottobre 2008, è anche vero che, in ogni
caso, il difetto è stato poi eliminato con successo e l’automobile era pronta
alla riconsegna perfettamente funzionante e con la centralina correttamente
programmata (testi escussi in via rogatoriale __________ e __________). Di
conseguenza, il difetto riscontrato nel veicolo e le sue conseguenze per
l’acquirente non possono oggettivamente ritenersi come eccedenti da ciò che
quest’ultimo poteva ragionevolmente aspettarsi dall’acquisto di un veicolo
d’occasione, entrato in circolazione nel 2001, per il quale oltretutto ha
validamente accettato di escludere la garanzia per le parti elettroniche. Anche
sotto questo profilo l’appello è destinato all’insuccesso.
8.
L’appellante contesta infine il Pretore per
non aver riconosciuto nella fattispecie l’applicabilità delle norme generali
sull’adempimento delle obbligazioni (art. 107 e 109 CO) e per non aver di
conseguenza riconosciuto come valida la sua rescissione contrattuale, dopo aver
assegnato a controparte un ultimo termine per adempiere la riparazione. Ciò in
quanto, a suo dire, sarebbe nulla la clausola di esclusione della garanzia, con
la quale è stata anche esclusa l’applicabilità delle “disposizioni
legali concernenti la disdetta del contratto o la riduzione del prezzo
pattiuto, così come la pretesa d’indennità per un pregiudizio diretto o
indiretto, sotto riserva della buona fede del venditore” (doc. 1, punto 5
“Garanzie per vetture d’occasione”). Conseguentemente, l’attore sostiene
che, essendo validamente receduto dal contratto, sarebbe da respingere la domanda riconvenzionale della convenuta.
Per
tutto quanto esposto ai precedenti considerandi, però, la clausola di
esclusione della garanzia è da ritenere valida e, di conseguenza, l’attore non aveva
alcun diritto alla riparazione in garanzia di un difetto alle parti
elettroniche. Ne deriva che egli non poteva recedere validamente dal contratto
e che non può quindi vantare alcuna pretesa nei confronti della venditrice. Il
giudizio del Pretore resiste pertanto a ogni critica e l’appello si rivela privo
di fondamento.
9.
Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili da riconoscere alla convenuta, che
si è opposta con successo al gravame, calcolate su di un valore litigioso
complessivo di almeno fr. 20'184.- (fr. 17'604.- per l’azione principale e fr.
2'580.- [fr. 60.- x 43 mesi, da ottobre 2008 ad aprile 2012] per la
riconvenzionale), seguono la soccombenza integrale dell’appellante (art. 148
CPC-TI). In virtù dell’art. 33 LTG la tassa di
giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del 14 dicembre 1965 con le
modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.
Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato
dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF). Giusta l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non
è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese
della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se
il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore
litigioso della domanda principale è di fr. 17'604.-, mentre quello della
domanda riconvenzionale è di fr. 60.- mensili a far tempo dal 13 ottobre 2008.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 cpv. 2 CPC-TI, la vLTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è
respinto.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'000.-
b) spese fr.
200.
-
totale fr.
1'200.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante verserà inoltre
alla controparte fr. 1'000.-
per ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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