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Decisione

12.2010.220

Contratto di mutuo

25 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con petizione del 15 maggio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di fr. 33'000.– oltre

interessi al 5% dal 1° aprile 2007 e il rigetto definitivo dell’opposizione da

questi interposta al PE n. __________ dell’UEF di Blenio. L’attore sosteneva di

avere consegnato in data 24 novembre 2005 al convenuto a titolo di prestito,

concluso solo in forma orale, l’importo di fr. 35'000.– che questi si era

impegnato a restituire entro il 31 marzo 2007. Impegno che il convenuto aveva

rispettato limitatamente ad un versamento di fr. 2'000.– in data 3 febbraio

2007.

Il convenuto non ha presentato l’allegato di risposta ed è pertanto

rimasto precluso.

B. Con

sentenza del 5 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Blenio ha

integralmente respinto la petizione. A mente del primo giudice – in estrema

sintesi – l’attore non aveva provato quanto asserito a fondamento della pretesa

fatta valere in causa.

C. Contro il predetto giudizio è insorto l’attore con appello del 29

novembre 2010 chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione.

e

considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nel caso concreto il Pretore ha proceduto nelle forme previste

dall’art. 123 cpv. 2 e 3 CPC-TI mediante la pubblicazione dell’assegnazione del

termine di grazia sul Foglio ufficiale cantonale n. 66 del 21 agosto 2009,

essendo il convenuto di ignota dimora, con espresso richiamo dell’art. 169 CPC.

Giusta l’art. 169 cpv. 1 CPC-TI se la parte convenuta non introduce

l’atto di risposta entro il termine che le fu assegnato, il giudice le assegna,

mediante ordinanza, un nuovo termine di dieci giorni avvertendola che, in caso

di omissione, non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e che

l’istruttoria avverrà solo sulle prove addotte dall’attore.

3.

Il

Pretore ha motivato la reiezione della petizione rilevando che l’attore si era

limitato a produrre la copia fotostatica di un prelevamento bancario di fr. 35'000.– avvenuto il 24 novembre 2005 e una richiesta di restituzione del

prestito indirizzata il 28 gennaio 2008 al convenuto dall’avv. __________, K__________.

Avendo rinunciato all’indicazione dei testi citati nella petizione durante

l’udienza preliminare, il primo giudice ha concluso che l’attore era venuto meno

all’obbligo di fornire la prova delle proprie allegazioni di fatto.

4.

Nel proprio gravame l’appellante asserisce di avere rinunciato

all’indicazione dei due testi S__________ e C in sede di udienza preliminare

perché il Segretario assessore, valutate le prove documentali, le aveva

ritenute sufficienti per accogliere la pretesa attorea.

5.

Il mutuo è un contratto consensuale e l’obbligazione di restituire

del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta non tanto

dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire

dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non

è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la

restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento

dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di

conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2

con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC

TI, 2000, n. 35 ad art. 183 e nota n. 660; Schärer,

Basler Kommentar, OR I, 4a ed. 2007, n. 34 all’art. 318 e n. 11

all’art. 312). La preclusione del convenuto a

presentare la risposta non esonera l’attore dall’obbligo di provare le proprie

allegazioni di fatto, né comporta un alleggerimento dell’onere probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.

169.

CPC). La consegna del denaro può però, secondo le

circostanze, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un

contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituzione. Non ci si trova

nondimeno in presenza di una presunzione di diritto che ha per effetto di

capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il giudice può tenere in

considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (II CCA, inc. n.

12.2003

, sentenza del 24 ottobre 2004, consid. 6).

6.

Come si è visto in precedenza, la parte preclusa non è ammessa a

contestare i fatti della petizione. Orbene, nel caso concreto i fatti esposti

nella petizione trovano una serie di riscontri documentali che, sommati,

assurgono a indizi convergenti atti a costituire la prova dell’esistenza del

contratto di mutuo. Intanto, che la somma di danaro consegnata al convenuto ammontasse

a fr. 35'000.– (petizione n. 1)

trova riscontro nel prelievo di altrettanto importo dal conto risparmio

intestato all’attore presso il __________ di S__________ (doc. C ed E). Inoltre,

la data del prelievo dal citato conto bancario, ovvero il 24 novembre 2005 (doc.

C), corrisponde alla data dell’asserita consegna (petizione n. 1). E ancora,

che la restituzione dell’importo ricevuto dovesse effettuarsi entro il 31 marzo

2007.

(petizione n. 1 e 2) è confermato nella lettera indirizzata al convenuto

il 28 gennaio 2008 dall’avv. __________ __________ (doc. D ed E in cui è

indicata la data di decorrenza degli interessi di mora 1° aprile 2007). Si aggiunge

la circostanza del versamento da parte del convenuto all’attore dell’importo di

fr. 2'000.– il 3 febbraio 2007 (petizione n. 1), che

non può che configurarsi quale restituzione di parte del mutuo dal momento che

era stata effettuata durante il termine previsto per la restituzione

dell’importo integrale e che su di esso è stato computato, riducendo il debito

da fr. 35'000.– a fr. 33'000.–, come indicato nella menzionata lettera 28

gennaio 2008 (doc. D) e nel PE (doc. E). E infine, l’attore ha indicato che

dell’avvenuta stipulazione del mutuo e della consegna dell’importo potevano

testimoniare due persone (petizione n. 1 cpv. 1 e 2), delle quali, per vero,

non risulta dal verbale dell’udienza preliminare sia stata chiesta

l’assunzione, ma che, proprio perché indicate quali prove attoree, non

avrebbero indubbiamente smentito le due circostanze di fatto menzionate.

7.

Di conseguenza, potendosi ritenere provata l'esistenza del contratto

di mutuo, l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata.

L'esito del gravame impone pure una modifica del dispositivo della sentenza di

prima istanza in punto alle spese e alle ripetibili. L’accoglimento

dell’appello giustifica inoltre di caricare al convenuto tassa e spese di

giustizia di seconda istanza. Non si giustifica per contro di porre a suo

carico ripetibili di appello, non avendo presentato osservazioni in questa

sede.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese l'art. 148 e segg. CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia: I. L'appello

29.

novembre 2010 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la senten__________è riformata come segue:

1.

La petizione è accolta.

1.

AO

1.

è condannato a versare ad AP 1 l’importo di fr. 33'000.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2007.

1.2

Per detto importo è rigettata in

via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 settembre

2008.

dell’UEF di Blenio.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di

fr. 250.–, già anticipate

dalla parte attrice,

sono poste a carico del convenuto, il quale dovrà rifondere all’attore fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.

fr.

600.

anticipati

dall’appellante, sono posti a carico dell’appellato. Non si attribuiscono

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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