Lexipedia

Decisione

12.2010.221

Mandato congiunto - solidarietà - legittimazione passiva - perizia giudiziaria

28 agosto 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I quattro

contratti sono stati in seguito disdetti per le scadenze del 31 dicembre 2000

(quello relativo a S__________ SA, cfr. doc. Q1), del 31 gennaio 2001 (quelli

relativi a S__________ AG e alla sua succursale, cfr. doc. R) e del 30 aprile

2001 (quello relativo alla succursale di S__________ Srl, cfr. doc. S).

2. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 al fine di ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 86'492.55 oltre interessi - e pure in alternativa, con

l’allegato conclusionale (senza che la controparte abbia mai avuto da obiettare

su una tale parziale modifica dell’azione), di fr. 53'485.30 e GBP 14'477.13

oltre interessi - nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. II). Essa ha in sostanza

preteso il pagamento del saldo delle prestazioni da lei fatturate nell’ambito

dei quattro contratti e meglio di fr. 4'131.45 (e in alternativa di GBP

1'775.-) per quello relativo a S__________ SA, di fr. 46'138.20 (e in

alternativa di fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13) per quello relativo alla

succursale di S__________ Srl, di fr. 20'816.55 per quello relativo a S__________

AG e di fr. 15'406.35 per quello relativo alla succursale di quest’ultima

società.

3. Il

convenuto si è opposto alla petizione. A suo dire, l’attrice non poteva più

pretendere alcunché nell’ambito del contratto relativo a S__________ SA, avendogli

in proposito rilasciato una ricevuta a saldo (di fr. 25'000.-) per le

prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7). Nulla le era pure dovuto

nell’ambito del contratto relativo alla succursale di S__________ Srl, le sue

pretese per onorari e prestazioni (doc. V1, V2 e DD7), per altro contestate nel

loro ammontare anche perché nell’accordo di cui al doc. E1 non era stato

indicato l’onorario dovuto, e la richiesta di rimborso delle fatture dei corrispondenti

__________ (doc. FF3-FF14), di cui non era provato l’avvenuto pagamento da

parte dell’attrice, dovendo semmai essere rivolte a E__________ __________, che

gli era subentrato, quanto meno per atti concludenti, nel contratto.

Ingiustificate erano infine le pretese formulate nell’ambito dei contratti

relativi a S__________ AG e alla sua succursale, l’attrice, che il 10 gennaio

2001 aveva rilasciato a lui e a F__________ __________ un’altra ricevuta a

saldo (di fr. 13'000.-) quale “quota parte 2/4” per le prestazioni svolte (doc.

4), avendo in tal modo dato atto di aver rinunciato alla responsabilità

solidale imposta dispositivamente ad ogni singolo mandante (art. 403 cpv. 1 CO).

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,

condannando il convenuto al pagamento di fr. 54'249.70 (recte: fr.

54'249.60) oltre interessi e, in alternativa, di fr. 28'373.90 (recte:

fr. 28'373.80) e GBP 11'502.13 oltre interessi, nonché rigettando in via

definitiva l’opposizione al PE per fr. 54'249.70 (recte: fr. 54'249.60) oltre

interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto che la ricevuta a

saldo per le prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7) impediva

all’attrice di pretendere ulteriori somme nell’ambito del contratto relativo a

S__________ SA. Ha quindi concluso per l’integrale benfondato della pretesa

inerente la succursale di S__________ Srl (di fr. 46'138.30 [recte: fr.

46'138.20], o in alternativa di

fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13), avendola ritenuta comprovata sulla base della perizia

giudiziaria - ritenuto che la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto

era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e

la domiciliazione era comunque sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra

- ed avendo escluso che E__________ __________ fosse subentrato al convenuto

nel contratto. Ed ha infine accolto parzialmente quella inerente S__________ AG

(per fr. 4'331.40) rispettivamente la sua succursale (per fr. 3'780.-),

rilevando che con la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) l’attrice

aveva rinunciato alla solidarietà per le prestazioni svolte fino al 10 gennaio

2001 ma non invece per quelle successive.

5. Con

l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere l’intera petizione. Con riferimento alla

pretesa relativa alla succursale di S__________ Srl, egli ribadisce che E__________

__________ gli sarebbe subentrato nel contratto e che le pretese attoree non sarebbero

state minimamente provate, la perizia giudiziaria essendo priva di valenza

probatoria siccome non motivata. Quanto alla pretesa (parziale) inerente S__________

AG e la sua succursale, ritiene che la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4”

(doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla solidarietà si riferivano a

tutte le sue prestazioni e non solo a quelle prima del 10 gennaio 2001.

6. Delle

osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile oggetto di

impugnativa è stata pronunciata e comunicata alle parti prima di questa data e

meglio il 12/15 novembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del

resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI

(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

8. Con

la prima censura d’appello il convenuto ripropone l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva per le pretese attoree inerenti il contratto relativo

alla succursale di S__________ Srl, evidenziando in sostanza come E__________ __________

dal 28 novembre 2000 gli sarebbe subentrato, quanto meno per atti concludenti,

nel contratto di cui al doc. E1.

8.1 La

legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.

1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e

non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 pubbl. in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della

parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi

confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento

del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla

base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare

la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve

far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di

suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in RtiD

I-2012 21c pag. 927). In tema di azioni contrattuali,

ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si

ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia

parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4

giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7

febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).

8.2 Le

circostanze evocate in questa sede dal convenuto per suffragare il subentro di E__________

__________ nel contratto e la sua conseguente liberazione dallo stesso in

realtà non convincono.

Innanzitutto,

dal fatto che il convenuto, con lettera 28 novembre 2000 (doc. 6), abbia

comunicato all’attrice con riferimento al doc. P di non essere più il legale

rappresentante della società (intesa come S__________ Srl) né un suo azionista e

di voler quindi informare E__________ __________, cui era già stata consegnata

la contabilità, delle intenzioni da lei comunicategli il precedente 31 ottobre

(quella di accettare le revoche dei 4 contratti, tra cui quello di cui al doc.

E1 per il 30 aprile 2001, e quella di subordinare la consegna di tutta la documentazione

in suo possesso al pagamento degli arretrati, cfr. doc. Q2, R e S) e 21

novembre (quella di farsi consegnare la documentazione contabile per redigere i

rendiconti IVA, cfr. doc. T) non si può ancora evincere che egli intendeva

liberarsi dal contratto di cui al doc. E1, per altro neppure menzionato in

quello scritto, e che al suo posto sarebbe subentrato E__________ __________,

nuovo azionista e amministratore della società madre (cfr. doc. P). In tali

circostanze non si vede proprio per quale motivo l’attrice avrebbe dovuto

obiettare a questa (inesistente) dichiarazione di liberazione e di subingresso

esclusivo, che per altro non poteva essere espressa unilateralmente dal

convenuto (cioè senza l’accordo dell’attrice e di E__________ __________), e,

non avendo a suo tempo protestato, sarebbe ora tenuta a tollerarla; tanto più

che la natura dell’atto in questione e le circostanze di fatto non rientravano per

nulla tra quelle particolari che, giusta l’art. 6 CO, sarebbero state tali da non

imporre un’accettazione espressa della controparte.

Nemmeno gli

ulteriori fatti addotti a riprova del preteso avvenuto subentro di E__________ __________

nel contratto e della liberazione del convenuto dallo stesso inducono a

ritenere provata la circostanza: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non

è innanzitutto vero che il 10 gennaio 2001 l’attrice avrebbe accettato da E__________

__________ un acconto di fr. 10'000.-, nella relativa ricevuta (doc. U) essendo

stato indicato unicamente che l’acconto era stato versato dalla succursale di S__________

Srl, di cui per altro il convenuto risultava sempre essere l’amministratore

unico (cfr. doc. A e CC3); il fatto che il 18 luglio 2002 (doc. CC1) Fa__________

__________, amministratore unico dell’attrice, si sia indirizzato alla società

madre, con copia per conoscenza al suo amministratore E__________ __________,

per comunicare le sue dimissioni da direttore della succursale nulla ha poi a

che vedere con la questione della qualità di mandante nel contratto di cui al

doc. E1, ma costituiva un semplice atto dovuto alla società madre, che a suo

tempo aveva deliberato la sua nomina (cfr. doc. B); non è infine provato che

dal dicembre 2000 l’attrice si sia rivolta solo a E__________ __________ per

ottenere istruzioni in merito alla conduzione della società e per i relativi

pagamenti: per ottenere il pagamento delle sue spettanze, l’11 luglio 2002,

essa, senza approfondire la questione della qualità di mandante, si è semmai

rivolta direttamente alla società madre (doc. DD3), anche per il tramite del suo

amministratore E__________ __________ (doc. DD4), fermo restando che in

precedenza, l’11 e il 28 marzo 2002, essa aveva ancora sollecitato il pagamento

al convenuto personalmente (doc. DD1 e DD2); quanto alle istruzioni, in questa

sede il convenuto non ha indicato da quali atti istruttori risulterebbe che le

stesse erano state richieste e fornite proprio da E__________ __________ (cfr.

anzi, teste __________, verbale p. 2). Si aggiunga che nell’allegato di

risposta il convenuto non ha contestato, con ciò ammettendolo (art. 170 cpv. 2

CPC/TI), che ad inizio maggio 2001 l’attrice gli aveva ancora consegnato la

documentazione riguardante i conteggi e i conguagli d’imposta e che poi la

stessa era pure stata inviata, su sua richiesta, a E__________ __________ (petizione

p. 8).

9. Il

convenuto, sempre con riferimento alle pretese attoree relative alla succursale

di S__________ Srl, ritiene in seguito che le stesse non sarebbero comunque state

provate, la perizia giudiziaria, ritenuta determinante per la questione nel

giudizio impugnato, essendo in realtà priva di forza probatoria siccome non

motivata, non spiegando in particolare i ragionamenti e il percorso logico che

avevano indotto l’esperto a determinarsi come da lui fatto.

9.1 In

merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art.

253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e

si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto

dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve

pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a

favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto

della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche

e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di

aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione

particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle

conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento,

egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto

a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione

di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o

contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte

in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità

della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica

soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di

scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti

della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253).

9.2 Nel

caso di specie la critica di carente motivazione mossa dal convenuto alla

perizia giudiziaria è del tutto infondata.

Richiesto

dalle parti di dire se le fatture di cui ai doc. V1, V2 e DD7 (per complessivi

fr. 20'262.40) erano congruenti con le prestazioni professionali svolte

dall’attrice, il perito ha risposto che le stesse, nella misura in cui non

costituivano il corrispettivo concordato nel contratto (per inciso, si osserva

che il Pretore ha ritenuto - questione non più litigiosa in questa sede - che

la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto e fatturato nel doc. V2

era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e

la domiciliazione era sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra di fr.

4'000.- + IVA), erano senz’altro congrue con il lavoro effettuato (perizia p.

3). Richiesto poi di dire se le prestazioni fatturate dalle fiduciarie __________

nei doc. FF3-FF14 (per complessivi fr. 25'875.80 o GBP 11'502.13, già dedotti

gli acconti ricevuti) corrispondevano ai dati contabili ispezionati concernenti

la succursale di S__________ Srl ed erano state pagate dall’attrice, egli ha

confermato che le fatture in questione erano state contabilizzate nella

contabilità della succursale ed erano effettivamente state pagate dall’attrice

(perizia p. 4 seg.). In entrambi i casi le sue risposte sono state chiare ed

hanno esaurito le domande che erano state a lui rivolte. È vero che egli non si

è premurato di motivare più di tanto quelle le sue conclusioni, ma d’altro

canto è altrettanto vero che nessuna delle parti gli aveva chiesto

espressamente di farlo, se del caso anche solo nell’ambito di un’eventuale domanda

di delucidazione orale o scritta della perizia, che a sua volta nemmeno è stata

inoltrata; oltretutto - come già rilevato con pertinenza anche dal Pretore - la

tipologia e il contenuto delle domande a lui sottoposte, volte in sostanza a

verificare la congruità, la contabilizzazione e l’avvenuto pagamento di alcune

fatture, nemmeno erano tali da imporre una motivazione particolare (già

implicita) per la loro comprensione, le risposte essendo state date previa

visione delle fatture (perizia p. 3) ed esame della contabilità delle società

interessate (perizia p. 4 seg.). In tali circostanze, non vi è in definitiva

motivo per non ritenere attendibile il referto da lui allestito.

10. Con

l’ultima censura d’appello, riferita alla pretesa (parziale) inerente la

società S__________ AG e la sua succursale, il convenuto, riproponendo anche

qui l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritiene che la ricevuta a

saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla

solidarietà si riferivano a tutte le sue prestazioni e non solo a quelle svolte

prima del 10 gennaio 2001, sicché nulla sarebbe più da lui dovuto all’attrice.

La censura è nuovamente infondata. Nella ricevuta in questione, allestita il 10

gennaio 2001, l’attrice ha sì dato atto di aver ricevuto dal convenuto e da F__________

__________ un importo di fr. 13’000.-, definito “quota parte 2/4”, a saldo

delle prestazioni (beninteso, di quelle da lei svolte sino ad allora) relative

alle società S__________ AG e alla sua succursale. Sennonché, ritenuto che a

quel momento i contratti di amministrazione fiduciaria relativi a quelle due

società non erano ancora terminati ma sarebbero giunti a scadenza solo

successivamente a quella data (cfr. doc. R), la conclusione del Pretore secondo

cui quella ricevuta non escludeva però ancora l’obbligo di pagamento delle

prestazioni effettuate dall’attrice dopo di allora non presta il fianco a

critica. Per il resto, il convenuto, gravato del relativo onere della prova (Fellmann, Berner Kommentar, n. 107 ad

art. 403 CO), non ha dimostrato che la facoltà di pagamento in base alle

singole quote di 1/4 concessa dall’attrice nel doc. 4 fosse stata concordata

sin dall’inizio (non bastando il solo fatto che l’attrice, confrontata con

l’allegazione responsiva in tal senso del convenuto, non abbia replicato [cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 seg. ad art. 175];

tanto più che gli acconti precedenti e quelli successivi non erano stati pagati

in base alle quote [cfr. doc.

O6, O10 e O11], né erano stati

richiesti in base alle stesse [cfr.

doc. Q2 e DD6]) e dovesse con

ciò valere anche per le prestazioni successive al 10 gennaio 2001 e non fosse invece

stata concordata unicamente in quella particolare occasione con riferimento alle

sole pretese sorte prima di quella data (segnatamente per favorire un pagamento

a saldo di parte di quelle somme). Ma soprattutto neppure ha dimostrato che in

tal modo l’attrice avesse rinunciato alla solidarietà di tutti i mandanti,

prevista dall’art. 403 cpv. 1 CO, per le quote non pagate da alcuni di loro

(tanto è vero che nella ricevuta non è indicato che essa non avrebbe più potuto

pretendere nulla dai mandanti che avevano invece effettuato regolarmente il

pagamento delle loro quote), sia di quelle precedenti, sia di quelle successive

al 10 gennaio 2001.

11. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 54'249.60, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 6 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’400.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Intimazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster