12.2010.221
Mandato congiunto - solidarietà - legittimazione passiva - perizia giudiziaria
28 agosto 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.221
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, IICCA
Titolo:
Mandato congiunto - solidarietà - legittimazione passiva - perizia giudiziaria
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
PERIZIA / PERIZIE
RESPONSABILITÀ DI PIÙ MANDANTI
art. 403 CO
art. 97 CPC-TI
art. 253 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.221
Lugano
28 agosto 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.710
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9
novembre 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'492.55
oltre interessi - e pure in alternativa, con l’allegato conclusionale, di fr.
53'485.30 e GBP 14'477.13 oltre interessi - nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 12 novembre 2010 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 54'249.70 oltre interessi e, in alternativa,
di fr. 28'373.90 e GBP 11'502.13 oltre interessi, nonché rigettando in via
definitiva l’opposizione al PE per fr. 54'249.70 oltre interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 6 dicembre 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
28 gennaio 1998 (doc. E1) e il 1° settembre 1999 (doc. H) la società svizzera AO
1 è stata incaricata dal cittadino __________, allora residente in __________, AP
1 di amministrare fiduciariamente la succursale __________ della società __________
S__________ Srl, alla quale in precedenza era stato attribuito un numero di
partita IVA __________, rispettivamente la costituenda società svizzera S__________
SA; nel frattempo, il 30 agosto (doc. F) e 21 settembre 1998 (doc. G), essa è pure
stata incaricata dallo stesso AP 1 e da altri tre cittadini __________, a loro
volta residenti in __________, F__________ __________, D__________ __________ e
P__________ __________, di amministrare fiduciariamente la società del __________
S__________ AG e la sua succursale __________.
Fatti
I quattro
contratti sono stati in seguito disdetti per le scadenze del 31 dicembre 2000
(quello relativo a S__________ SA, cfr. doc. Q1), del 31 gennaio 2001 (quelli
relativi a S__________ AG e alla sua succursale, cfr. doc. R) e del 30 aprile
2001 (quello relativo alla succursale di S__________ Srl, cfr. doc. S).
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 al fine di ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 86'492.55 oltre interessi - e pure in alternativa, con
l’allegato conclusionale (senza che la controparte abbia mai avuto da obiettare
su una tale parziale modifica dell’azione), di fr. 53'485.30 e GBP 14'477.13
oltre interessi - nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. II). Essa ha in sostanza
preteso il pagamento del saldo delle prestazioni da lei fatturate nell’ambito
dei quattro contratti e meglio di fr. 4'131.45 (e in alternativa di GBP
1'775.-) per quello relativo a S__________ SA, di fr. 46'138.20 (e in
alternativa di fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13) per quello relativo alla
succursale di S__________ Srl, di fr. 20'816.55 per quello relativo a S__________
AG e di fr. 15'406.35 per quello relativo alla succursale di quest’ultima
società.
3. Il
convenuto si è opposto alla petizione. A suo dire, l’attrice non poteva più
pretendere alcunché nell’ambito del contratto relativo a S__________ SA, avendogli
in proposito rilasciato una ricevuta a saldo (di fr. 25'000.-) per le
prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7). Nulla le era pure dovuto
nell’ambito del contratto relativo alla succursale di S__________ Srl, le sue
pretese per onorari e prestazioni (doc. V1, V2 e DD7), per altro contestate nel
loro ammontare anche perché nell’accordo di cui al doc. E1 non era stato
indicato l’onorario dovuto, e la richiesta di rimborso delle fatture dei corrispondenti
__________ (doc. FF3-FF14), di cui non era provato l’avvenuto pagamento da
parte dell’attrice, dovendo semmai essere rivolte a E__________ __________, che
gli era subentrato, quanto meno per atti concludenti, nel contratto.
Ingiustificate erano infine le pretese formulate nell’ambito dei contratti
relativi a S__________ AG e alla sua succursale, l’attrice, che il 10 gennaio
2001 aveva rilasciato a lui e a F__________ __________ un’altra ricevuta a
saldo (di fr. 13'000.-) quale “quota parte 2/4” per le prestazioni svolte (doc.
4), avendo in tal modo dato atto di aver rinunciato alla responsabilità
solidale imposta dispositivamente ad ogni singolo mandante (art. 403 cpv. 1 CO).
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando il convenuto al pagamento di fr. 54'249.70 (recte: fr.
54'249.60) oltre interessi e, in alternativa, di fr. 28'373.90 (recte:
fr. 28'373.80) e GBP 11'502.13 oltre interessi, nonché rigettando in via
definitiva l’opposizione al PE per fr. 54'249.70 (recte: fr. 54'249.60) oltre
interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto che la ricevuta a
saldo per le prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7) impediva
all’attrice di pretendere ulteriori somme nell’ambito del contratto relativo a
S__________ SA. Ha quindi concluso per l’integrale benfondato della pretesa
inerente la succursale di S__________ Srl (di fr. 46'138.30 [recte: fr.
46'138.20], o in alternativa di
fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13), avendola ritenuta comprovata sulla base della perizia
giudiziaria - ritenuto che la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto
era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e
la domiciliazione era comunque sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra
- ed avendo escluso che E__________ __________ fosse subentrato al convenuto
nel contratto. Ed ha infine accolto parzialmente quella inerente S__________ AG
(per fr. 4'331.40) rispettivamente la sua succursale (per fr. 3'780.-),
rilevando che con la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) l’attrice
aveva rinunciato alla solidarietà per le prestazioni svolte fino al 10 gennaio
2001 ma non invece per quelle successive.
5. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’intera petizione. Con riferimento alla
pretesa relativa alla succursale di S__________ Srl, egli ribadisce che E__________
__________ gli sarebbe subentrato nel contratto e che le pretese attoree non sarebbero
state minimamente provate, la perizia giudiziaria essendo priva di valenza
probatoria siccome non motivata. Quanto alla pretesa (parziale) inerente S__________
AG e la sua succursale, ritiene che la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4”
(doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla solidarietà si riferivano a
tutte le sue prestazioni e non solo a quelle prima del 10 gennaio 2001.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile oggetto di
impugnativa è stata pronunciata e comunicata alle parti prima di questa data e
meglio il 12/15 novembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del
resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Con
la prima censura d’appello il convenuto ripropone l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva per le pretese attoree inerenti il contratto relativo
alla succursale di S__________ Srl, evidenziando in sostanza come E__________ __________
dal 28 novembre 2000 gli sarebbe subentrato, quanto meno per atti concludenti,
nel contratto di cui al doc. E1.
8.1 La
legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.
1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e
non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 pubbl. in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della
parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare
la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve
far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di
suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in RtiD
I-2012 21c pag. 927). In tema di azioni contrattuali,
ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si
ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia
parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4
giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7
febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).
8.2 Le
circostanze evocate in questa sede dal convenuto per suffragare il subentro di E__________
__________ nel contratto e la sua conseguente liberazione dallo stesso in
realtà non convincono.
Innanzitutto,
dal fatto che il convenuto, con lettera 28 novembre 2000 (doc. 6), abbia
comunicato all’attrice con riferimento al doc. P di non essere più il legale
rappresentante della società (intesa come S__________ Srl) né un suo azionista e
di voler quindi informare E__________ __________, cui era già stata consegnata
la contabilità, delle intenzioni da lei comunicategli il precedente 31 ottobre
(quella di accettare le revoche dei 4 contratti, tra cui quello di cui al doc.
E1 per il 30 aprile 2001, e quella di subordinare la consegna di tutta la documentazione
in suo possesso al pagamento degli arretrati, cfr. doc. Q2, R e S) e 21
novembre (quella di farsi consegnare la documentazione contabile per redigere i
rendiconti IVA, cfr. doc. T) non si può ancora evincere che egli intendeva
liberarsi dal contratto di cui al doc. E1, per altro neppure menzionato in
quello scritto, e che al suo posto sarebbe subentrato E__________ __________,
nuovo azionista e amministratore della società madre (cfr. doc. P). In tali
circostanze non si vede proprio per quale motivo l’attrice avrebbe dovuto
obiettare a questa (inesistente) dichiarazione di liberazione e di subingresso
esclusivo, che per altro non poteva essere espressa unilateralmente dal
convenuto (cioè senza l’accordo dell’attrice e di E__________ __________), e,
non avendo a suo tempo protestato, sarebbe ora tenuta a tollerarla; tanto più
che la natura dell’atto in questione e le circostanze di fatto non rientravano per
nulla tra quelle particolari che, giusta l’art. 6 CO, sarebbero state tali da non
imporre un’accettazione espressa della controparte.
Nemmeno gli
ulteriori fatti addotti a riprova del preteso avvenuto subentro di E__________ __________
nel contratto e della liberazione del convenuto dallo stesso inducono a
ritenere provata la circostanza: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non
è innanzitutto vero che il 10 gennaio 2001 l’attrice avrebbe accettato da E__________
__________ un acconto di fr. 10'000.-, nella relativa ricevuta (doc. U) essendo
stato indicato unicamente che l’acconto era stato versato dalla succursale di S__________
Srl, di cui per altro il convenuto risultava sempre essere l’amministratore
unico (cfr. doc. A e CC3); il fatto che il 18 luglio 2002 (doc. CC1) Fa__________
__________, amministratore unico dell’attrice, si sia indirizzato alla società
madre, con copia per conoscenza al suo amministratore E__________ __________,
per comunicare le sue dimissioni da direttore della succursale nulla ha poi a
che vedere con la questione della qualità di mandante nel contratto di cui al
doc. E1, ma costituiva un semplice atto dovuto alla società madre, che a suo
tempo aveva deliberato la sua nomina (cfr. doc. B); non è infine provato che
dal dicembre 2000 l’attrice si sia rivolta solo a E__________ __________ per
ottenere istruzioni in merito alla conduzione della società e per i relativi
pagamenti: per ottenere il pagamento delle sue spettanze, l’11 luglio 2002,
essa, senza approfondire la questione della qualità di mandante, si è semmai
rivolta direttamente alla società madre (doc. DD3), anche per il tramite del suo
amministratore E__________ __________ (doc. DD4), fermo restando che in
precedenza, l’11 e il 28 marzo 2002, essa aveva ancora sollecitato il pagamento
al convenuto personalmente (doc. DD1 e DD2); quanto alle istruzioni, in questa
sede il convenuto non ha indicato da quali atti istruttori risulterebbe che le
stesse erano state richieste e fornite proprio da E__________ __________ (cfr.
anzi, teste __________, verbale p. 2). Si aggiunga che nell’allegato di
risposta il convenuto non ha contestato, con ciò ammettendolo (art. 170 cpv. 2
CPC/TI), che ad inizio maggio 2001 l’attrice gli aveva ancora consegnato la
documentazione riguardante i conteggi e i conguagli d’imposta e che poi la
stessa era pure stata inviata, su sua richiesta, a E__________ __________ (petizione
p. 8).
9. Il
convenuto, sempre con riferimento alle pretese attoree relative alla succursale
di S__________ Srl, ritiene in seguito che le stesse non sarebbero comunque state
provate, la perizia giudiziaria, ritenuta determinante per la questione nel
giudizio impugnato, essendo in realtà priva di forza probatoria siccome non
motivata, non spiegando in particolare i ragionamenti e il percorso logico che
avevano indotto l’esperto a determinarsi come da lui fatto.
9.1 In
merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art.
253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e
si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto
dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve
pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a
favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto
della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche
e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di
aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione
particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle
conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento,
egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto
a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione
di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o
contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte
in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità
della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica
soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di
scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti
della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253).
9.2 Nel
caso di specie la critica di carente motivazione mossa dal convenuto alla
perizia giudiziaria è del tutto infondata.
Richiesto
dalle parti di dire se le fatture di cui ai doc. V1, V2 e DD7 (per complessivi
fr. 20'262.40) erano congruenti con le prestazioni professionali svolte
dall’attrice, il perito ha risposto che le stesse, nella misura in cui non
costituivano il corrispettivo concordato nel contratto (per inciso, si osserva
che il Pretore ha ritenuto - questione non più litigiosa in questa sede - che
la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto e fatturato nel doc. V2
era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e
la domiciliazione era sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra di fr.
4'000.- + IVA), erano senz’altro congrue con il lavoro effettuato (perizia p.
3). Richiesto poi di dire se le prestazioni fatturate dalle fiduciarie __________
nei doc. FF3-FF14 (per complessivi fr. 25'875.80 o GBP 11'502.13, già dedotti
gli acconti ricevuti) corrispondevano ai dati contabili ispezionati concernenti
la succursale di S__________ Srl ed erano state pagate dall’attrice, egli ha
confermato che le fatture in questione erano state contabilizzate nella
contabilità della succursale ed erano effettivamente state pagate dall’attrice
(perizia p. 4 seg.). In entrambi i casi le sue risposte sono state chiare ed
hanno esaurito le domande che erano state a lui rivolte. È vero che egli non si
è premurato di motivare più di tanto quelle le sue conclusioni, ma d’altro
canto è altrettanto vero che nessuna delle parti gli aveva chiesto
espressamente di farlo, se del caso anche solo nell’ambito di un’eventuale domanda
di delucidazione orale o scritta della perizia, che a sua volta nemmeno è stata
inoltrata; oltretutto - come già rilevato con pertinenza anche dal Pretore - la
tipologia e il contenuto delle domande a lui sottoposte, volte in sostanza a
verificare la congruità, la contabilizzazione e l’avvenuto pagamento di alcune
fatture, nemmeno erano tali da imporre una motivazione particolare (già
implicita) per la loro comprensione, le risposte essendo state date previa
visione delle fatture (perizia p. 3) ed esame della contabilità delle società
interessate (perizia p. 4 seg.). In tali circostanze, non vi è in definitiva
motivo per non ritenere attendibile il referto da lui allestito.
10. Con
l’ultima censura d’appello, riferita alla pretesa (parziale) inerente la
società S__________ AG e la sua succursale, il convenuto, riproponendo anche
qui l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritiene che la ricevuta a
saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla
solidarietà si riferivano a tutte le sue prestazioni e non solo a quelle svolte
prima del 10 gennaio 2001, sicché nulla sarebbe più da lui dovuto all’attrice.
La censura è nuovamente infondata. Nella ricevuta in questione, allestita il 10
gennaio 2001, l’attrice ha sì dato atto di aver ricevuto dal convenuto e da F__________
__________ un importo di fr. 13’000.-, definito “quota parte 2/4”, a saldo
delle prestazioni (beninteso, di quelle da lei svolte sino ad allora) relative
alle società S__________ AG e alla sua succursale. Sennonché, ritenuto che a
quel momento i contratti di amministrazione fiduciaria relativi a quelle due
società non erano ancora terminati ma sarebbero giunti a scadenza solo
successivamente a quella data (cfr. doc. R), la conclusione del Pretore secondo
cui quella ricevuta non escludeva però ancora l’obbligo di pagamento delle
prestazioni effettuate dall’attrice dopo di allora non presta il fianco a
critica. Per il resto, il convenuto, gravato del relativo onere della prova (Fellmann, Berner Kommentar, n. 107 ad
art. 403 CO), non ha dimostrato che la facoltà di pagamento in base alle
singole quote di 1/4 concessa dall’attrice nel doc. 4 fosse stata concordata
sin dall’inizio (non bastando il solo fatto che l’attrice, confrontata con
l’allegazione responsiva in tal senso del convenuto, non abbia replicato [cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 seg. ad art. 175];
tanto più che gli acconti precedenti e quelli successivi non erano stati pagati
in base alle quote [cfr. doc.
O6, O10 e O11], né erano stati
richiesti in base alle stesse [cfr.
doc. Q2 e DD6]) e dovesse con
ciò valere anche per le prestazioni successive al 10 gennaio 2001 e non fosse invece
stata concordata unicamente in quella particolare occasione con riferimento alle
sole pretese sorte prima di quella data (segnatamente per favorire un pagamento
a saldo di parte di quelle somme). Ma soprattutto neppure ha dimostrato che in
tal modo l’attrice avesse rinunciato alla solidarietà di tutti i mandanti,
prevista dall’art. 403 cpv. 1 CO, per le quote non pagate da alcuni di loro
(tanto è vero che nella ricevuta non è indicato che essa non avrebbe più potuto
pretendere nulla dai mandanti che avevano invece effettuato regolarmente il
pagamento delle loro quote), sia di quelle precedenti, sia di quelle successive
al 10 gennaio 2001.
11. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 54'249.60, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’400.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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