12.2010.222
Diritto del lavoro. CCNL alberghiero e nozione di gerente
18 luglio 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2010.222
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. CCNL alberghiero e nozione di gerente
SALARIO
art. 329 CO
Incarto n.
12.2010.222
Lugano
18 luglio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.239
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 20
ottobre 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’757.85 netti oltre interessi;
sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 25 novembre 2010,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 500.- netti rispettivamente fr. 7’655.25
lordi, oltre interessi;
appellante l’istante che con appello 6 dicembre 2010 chiede la
riforma del giudizio testé menzionato nel senso di accogliere integralmente
l’istanza, con protesta di ripetibili;
ritenuto che la convenuta, alla quale il gravame è stato intimato
per plico raccomandato il 10 dicembre 2010 per osservazioni, non ha ritirato il
medesimo;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con
contratto 15 marzo 2010 AP 1 è stata assunta a partire da tale data da AO 1
(già a __________, ora con sede a __________ e recapito a __________) in
qualità di gerente per occuparsi della “Cucina, Pulizie, Servizio” (doc. A)
nell’Albergo __________ a __________. Il contratto di lavoro, concluso a tempo
indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 4’000
pari a un netto di fr. 3’499.65. Sul testo del contratto è stato indicato a
mano “fr. 500.- für Patent pro Monat”. L’orario di lavoro è stato determinato
in 45 ore settimanali e la lavoratrice si è dichiarata “pronta di fare ore in
più che vengono compensato. La collaboratrice conferma di compensare il tempo
più libero d’inverno”. Per il resto, le parti hanno sottoposto l’accordo al Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
(CCNL 10).
B. Il 19 luglio 2010
la lavoratrice ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato
invocando l’art. 337 CO e elencando tutta una serie di motivi a sostegno della
propria decisione (doc. B). Con lettera 3 agosto 2010 ella ha poi sollecitato
il versamento dello stipendio per il mese di luglio 2010, così come dei “giorni
di libero non goduti, ore straordinarie effettuate, vacanze non fatte” (doc.
D). Il 24 agosto 2010 il RA 1 ha ribadito le domande della lavoratrice (doc.
E). Con scritto 8 settembre 2010 la datrice di lavoro ha risposto di aver già
pagato il salario di luglio 2010 e che le ore supplementari per le quali
intendeva versare una retribuzione di fr. 121.- lordi corrispondevano a 5.5, a
patto che la lavoratrice ritirasse quanto dichiarato nella missiva 19 luglio
2010 (doc. F). Il 22 settembre 2010 l’RA 1 ha risposto che la lavoratrice non aveva ancora ricevuto il salario per il mese di luglio 2010 e ha ribadito le
pretese riguardanti i giorni di libero, vacanze, festivi non goduti e ore
straordinarie, per complessivi fr. 8’511.85 netti (doc. H).
C. Con istanza 20
ottobre 2010 la lavoratrice, rappresentata da RA 1, ha convenuto la datrice di lavoro chiedendo il pagamento di complessivi fr. 8’757.85 netti oltre
interessi, corrispondenti alla quota parte dello stipendio per il mese di luglio
2010 di fr. 2’133.33 lordi, alla retribuzione per ore straordinarie di fr. 3’294.67
lordi, a fr. 231.44 lordi per il periodo in cui è stata in malattia, a fr.
500.- relativi alla messa a disposizione della sua patente di esercizio, a fr.
180.- relativi alla contravvenzione 20 agosto 2010, così come tutta una serie
di importi calcolati al lordo per giorni non goduti di libero (fr. 1’247.27),
di vacanza (1’597.33) e di giorni festivi (372.72). All’udienza preliminare 10
novembre 2010, che è valsa anche quale discussione finale, l’istante ha
confermato le proprie domande, mentre la convenuta non si è presentata. In
applicazione dell’art. 295 CPC-TI (vedi citazione 20 ottobre 2010; recte:
art. 392 CPC-TI per rinvio dell’art. 418 CPC-TI) il Pretore ha statuito senza
procedere a nuova convocazione con sentenza 25 novembre 2010, condannando la
convenuta al pagamento, oltre interessi, di fr. 500.- netti rispettivamente fr.
7’655.25 lordi.
D. Con appello 6
dicembre 2010 la lavoratrice chiede la riforma del giudizio testé menzionato
nel senso di accogliere integralmente l’istanza. La convenuta, alla quale il
gravame è stato intimato mediante plico raccomandato il 10 dicembre 2010 per
osservazioni, non ha ritirato il medesimo.
considerato
in diritto: 1. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed
impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Il Pretore ha
spiegato che ancorché dal campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL 10)
siano esclusi i gerenti, tale Contratto è applicabile alla fattispecie poiché
le parti hanno previsto ciò nell’accordo di lavoro. Al riguardo va detto
anzitutto che a differenza delle versioni precedentemente in vigore, all’art. 2
CCNL è indicata la qualità di “gestore”, non di “gerente”. Con ciò si è voluto
correggere la traduzione erronea dal tedesco (“Geschäftsführer”), che nulla
aveva a che vedere con la qualità di gerente di cui alla patente di esercizio
cantonale. Secondo la Convenzione collettiva precedente e quella attualmente in
vigore, determinante è invero l’esercizio di un ufficio direttivo elevato.
Secondo l’art. 9 OLL 1 (RS 822.111), cui il Commentario CCNL 10 rinvia (in: www.l-gav.ch), esercita un
ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda
e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere
decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di
grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura,
l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa. La
questione, quindi, di sapere se un lavoratore possa essere considerato come
esercitante un ufficio direttivo elevato dev’essere decisa in base alle
peculiarità della fattispecie, ritenuto che la norma va in ogni caso
interpretata restrittivamente (II CCA, sentenza inc. 12.2008.165 del 26 giugno
2009). Per il resto, a ragione il Pretore ha affermato che siccome le parti
hanno pattuito l’applicazione del CCNL 10, esso va applicato alla fattispecie
indipendentemente dalla questione di sapere se la lavoratrice rientra nel suo
campo di applicazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_86/2008 del 23
settembre 2008 consid. 3.2.1).
3. Per quanto di pertinenza per il presente
giudizio, nella fattispecie il primo giudice ha riconosciuto alla lavoratrice
l’indennità per ore straordinarie, escludendo invece quella per giorni di
riposo e pausa pranzo non goduti. L’appellante critica tale aspetto e rivendica
il pagamento della remunerazione per tempo libero non goduto.
3.1 La lavoratrice
sostiene anzitutto che la sentenza del Tribunale federale sulla quale il
Pretore ha fondato il proprio giudizio non è pertinente alla fattispecie. Ella
reputa che nel caso trattato dal Tribunale federale l’attività non rientrava
nell’ambito alberghiero e ristorativo e, dunque, la base contrattuale era
diversa dalla presente fattispecie, ove invece si applica il CCNL 10. Tale
opinione non può essere condivisa. Invero, il ragionamento espresso nella
sentenza pubblicata in DTF 128 III 271, secondo il quale il tempo libero
concerne la questione del momento in cui la prestazione lavorativa dev’essere
eseguita, mentre le ore straordinarie riguardano la quantità dell’attività
dovuta, è senz’altro applicabile alla normativa prevista nel CCNL 10. Invero,
la definizione di giorni di riposo e di straordinari non differisce da quella
fondata sulla normativa prevista nel CO. Al riguardo, basti pensare che
all’art. 15 cfr. 4 CCNL 10 è stabilito che gli straordinari sono ore di lavoro
che superano la durata media del lavoro settimanale convenuta.
3.2 Come detto, il Pretore
ha fondato il proprio giudizio sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata
in DTF 128 II 271. Egli ha affermato che l’indennità per giorni di riposo non
goduti è alternativa a quella per ore straordinarie, nel senso che ogni giorno
di riposo non goduto deve essere retribuito come tale e unicamente a titolo eccezionale
può essere concesso, alternativamente a questo indennizzo, quello superiore
previsto in caso di ore straordinarie. Per decidere se trattasi di quest’ultima
evenienza, il Pretore ha spiegato che incombe al lavoratore dimostrare di non
aver potuto usufruire dei giorni di riposo per motivi legati alla conduzione
dell’impresa, rispettivamente fornire gli elementi sui quali si possa
concludere che il datore di lavoro ha autorizzato il lavoro durante i giorni di
riposo, così che questo costituisca un vero e proprio lavoro straordinario e
non soltanto la mancata fruizione dei giorni di riposo. Sennonché, il Tribunale
federale non si è espresso in tali termini. Nella sentenza citata ha spiegato
che la normativa riguardante il tempo libero e i giorni festivi di cui all’art.
329 CO concerne segnatamente il momento in cui la prestazione lavorativa
dev’essere eseguita e non la quantità dell’attività dovuta. Tale disposto
prevede che accanto alle ore e ai giorni di libero usuali il lavoratore ha
diritto a un giorno di libero alla settimana. Il Tribunale federale ha spiegato
che il fatto che nel caso concreto al lavoratore non sia garantito tale diritto
non significa ancora che egli abbia prestato ore lavorative eccedenti la durata
del lavoro concordata; men che meno che l’attività durante i giorni di riposo
sia dovuta a motivi aziendali oppure richiesta o
ratificata dal datore di lavoro, condizione alla base del diritto del
lavoratore al pagamento degli straordinari. Non ha quindi escluso che, riunite
determinate condizioni, le ore prestate dal lavoratore oltre l’usuale durata
contrattuale siano da remunerare. Anzi, ha proprio affermato il contrario.
Semplicemente, il Tribunale federale ha spiegato che non basta che il
lavoratore sia occupato durante il giorno di riposo perché ciò valga come
lavoro straordinario. Tale ragionamento è peraltro in sintonia con le sentenze
di questa Camera menzionate dall’appellante (II CCA, sentenza inc. 12.96.50 del
15 aprile 1996,consid. 7 i. f. e inc. 12.2007.88 dell’11 gennaio 2008).
3.3 Il Pretore ha
affermato che l’istante aveva chiesto un indennizzo di fr. 1’247.27 lordi per i
6.86 giorni di riposo non goduti e che le ore prestate durante tali giorni le fossero
retribuite anche come ore straordinarie con il versamento del salario
maggiorato del 25%. Tuttavia, ciò non corrisponde alle richieste formulate
dalla lavoratrice nell’istanza e riproposte in appello. Invero, ella ha precisato
che “il non godimento di giorni di riposo non vuole dire (…) necessariamente
che vi sono delle ore di lavoro straordinarie e viceversa, la presenza di ore
di lavoro straordinarie non implica l’esistenza di giorni di riposo non goduti.
Un collaboratore può infatti eseguire le sue 42 ore di lavoro settimanali o in
5 giorni (8.4 ore al giorno) o in 6 giorni (7 ore al giorno). In entrambi i
casi non vi sono ore di lavoro straordinarie, anche se nel secondo caso siamo
in presenza di un giorno di riposo non goduto. Ed ancora: un collaboratore può
lavorare 8.4 ore per 5 giorni oppure 10.5 ore per 5 giorni. In entrambi i casi
ci sono due giorni di riposo non goduti (recte: “goduti”) ma nel secondo
caso siamo in presenza di ore di lavoro straordinarie” (istanza, pag. 7). La
lavoratrice ha quindi calcolato le ore straordinarie detraendo dalle “ore da
eseguire” contrattualmente di 784.28 quelle da lei effettivamente eseguite di
913, per un totale di 128.71 ore (loc. cit., pag. 6). Il Pretore ha
riconosciuto per tali ore straordinarie fr. 3’300.25.
3.4 L’istante chiede in
questa sede la corresponsione anche di fr. 1’247.27 lordi per 6.86 giorni di
libero non goduti. Come detto, la datrice di lavoro, seppur invitata in tal
senso, non si è espressa sull’istanza, sicché in applicazione dell’art. 392
CPC-TI (in forza del rinvio dell’art. 418 CPC-TI) la
circostanza di aver lavorato durante 6.86 giorni invece destinati al riposo non
può più essere contestata e vale come ammessa. Secondo l’art. 16 cfr. 5 CCNL 10
Fatti
i giorni di riposo non goduti e di cui la compensazione non è possibile devono
essere pagati alla fine del rapporto di lavoro ognuno con 1/22 del salario
lordo mensile. La lavoratrice ha quindi diritto all’importo da lei richiesto di
fr. 1 247.27 lordi [(fr. 4’000.-: 22) x 6.86]. Su questo punto l’appello è
di conseguenza accolto.
4. L’appellante
chiede, infine, la corresponsione di fr. 180.- quale risarcimento per la
contravvenzione 20 agosto 2010 inflittale dall’Ufficio dei permessi di
Bellinzona per non aver esposto la lista dei prezzi delle camere sia al
ricevimento sia nelle camere stesse. Il Pretore ha spiegato che ella non ha
indicato il motivo per cui la datrice di lavoro sarebbe responsabile al suo
posto. La lavoratrice sostiene di aver dato seguito a quanto ordinatole dalla controparte
e non si confronta quindi con la motivazione del
Pretore, di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC-TI combinato con il cpv. 5).
5. Il Pretore ha
calcolato le spettanze della lavoratrice al lordo degli oneri sociali. Ciò
nonostante ella abbia espressamente chiesto la corresponsione di importi al
netto di tali poste. In appello la lavoratrice ribadisce la propria richiesta
di pagamento di complessivi fr. 8’757.85 netti, senza chinarsi espressamente
sulla questione della deduzione degli oneri sociali e nemmeno elencando in
appello le relative poste. Non essendovi motivazione dell’appellante su questo
punto, al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5
CPC-TI). Inoltre, non è compito del giudice statuire d’ufficio tale deduzione
in virtù del principio iura novit curia, dato che la questione non è
regolamentata a livello legale, nel senso che non vi è alcun disposto che
imponga all’istante di chiedere il pagamento del salario al netto dei
contributi sociali rispettivamente al giudice di assegnare unicamente un
importo al netto di tali poste (cfr. Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, ediz. 2010, n. 14 ad art. 322 CO). Nemmeno si giunge a
un risultato diverso in virtù della massima inquisitoria sociale (art. 343 cpv.
4 CO), poiché statuendo l’importo al lordo la lavoratrice non subisce, in
questa sede, alcun pregiudizio. Si precisa che in una precedente sentenza
questa Camera ha spiegato che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro
unicamente somme al netto dei contributi sociali (II
CCA, inc. 12.1996.222 del 16 gennaio 1997, consid. 5). Invero, questi ultimi
non spettano al lavoratore, bensì ai rispettivi istituti delle assicurazioni sociali,
che, se del caso, li potranno incassare separatamente. Ciò tuttavia non è in
contrasto con quanto suesposto, nel senso che indicando nel dispositivo
l’importo al lordo va da sé che dalla cifra ottenuta bisognerà dedurre i
contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF, nonché per la cassa pensione.
6. Per i motivi che
precedono l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per fr. 1’247.27
lordi. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di
una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 343
cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI). Secondo
giurisprudenza, la parte vittoriosa (totalmente o in maniera preponderante) rappresentata
dall’associazione di categoria ha
diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato
(RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). All’appellante viene
quindi riconosciuta un’indennità parziale di fr. 70.-, ritenuto che ha
prevalentemente ribadito quanto già esposto nella propria istanza. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede. Il primo giudice ha condannato la convenuta al pagamento all’istante
di fr. 300.- a titolo di indennità parziali. Avendo spiegato di aver attribuito
all’istante un’indennità vista la sua preponderante vittoria, egli si è
dipartito da un valore di fr. 352.- (prendendo come base il salario al lordo). L’indennità di prima
sede da assegnare all’istante va quindi aumentata a fr. 346.-. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art.
51 cpv. 1 lett. a LTF), di complessivi fr. 1’427.27.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 148 CPC
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 6 dicembre 2010 di AP
1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 novembre 2010 della Pretura del Distretto di
Locarno-Campagna è riformata come segue:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza , è condannata a versare a AP 1, la somma netta di fr. 500.- e
l'importo di fr. 8’902.52 lordi (dal quale vanno dedotti gli oneri sociali e
previdenziali), oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010 su entrambi gli
importi.
2. Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese. La convenuta è tenuta a versare
all’istante fr. 346.- a titolo di indennità parziale.
3. (Invariato)
Considerandi
II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellata è
tenuta a versare all’appellante fr. 70.- per indennità parziale.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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