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Decisione

12.2010.222

Diritto del lavoro. CCNL alberghiero e nozione di gerente

18 luglio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni di riposo non goduti e di cui la compensazione non è possibile devono

essere pagati alla fine del rapporto di lavoro ognuno con 1/22 del salario

lordo mensile. La lavoratrice ha quindi diritto all’importo da lei richiesto di

fr. 1 247.27 lordi [(fr. 4’000.-: 22) x 6.86]. Su questo punto l’appello è

di conseguenza accolto.

4. L’appellante

chiede, infine, la corresponsione di fr. 180.- quale risarcimento per la

contravvenzione 20 agosto 2010 inflittale dall’Ufficio dei permessi di

Bellinzona per non aver esposto la lista dei prezzi delle camere sia al

ricevimento sia nelle camere stesse. Il Pretore ha spiegato che ella non ha

indicato il motivo per cui la datrice di lavoro sarebbe responsabile al suo

posto. La lavoratrice sostiene di aver dato seguito a quanto ordinatole dalla controparte

e non si confronta quindi con la motivazione del

Pretore, di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC-TI combinato con il cpv. 5).

5. Il Pretore ha

calcolato le spettanze della lavoratrice al lordo degli oneri sociali. Ciò

nonostante ella abbia espressamente chiesto la corresponsione di importi al

netto di tali poste. In appello la lavoratrice ribadisce la propria richiesta

di pagamento di complessivi fr. 8’757.85 netti, senza chinarsi espressamente

sulla questione della deduzione degli oneri sociali e nemmeno elencando in

appello le relative poste. Non essendovi motivazione dell’appellante su questo

punto, al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5

CPC-TI). Inoltre, non è compito del giudice statuire d’ufficio tale deduzione

in virtù del principio iura novit curia, dato che la questione non è

regolamentata a livello legale, nel senso che non vi è alcun disposto che

imponga all’istante di chiedere il pagamento del salario al netto dei

contributi sociali rispettivamente al giudice di assegnare unicamente un

importo al netto di tali poste (cfr. Rehbinder/Stöckli,

Berner Kommentar, ediz. 2010, n. 14 ad art. 322 CO). Nemmeno si giunge a

un risultato diverso in virtù della massima inquisitoria sociale (art. 343 cpv.

4 CO), poiché statuendo l’importo al lordo la lavoratrice non subisce, in

questa sede, alcun pregiudizio. Si precisa che in una precedente sentenza

questa Camera ha spiegato che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro

unicamente somme al netto dei contributi sociali (II

CCA, inc. 12.1996.222 del 16 gennaio 1997, consid. 5). Invero, questi ultimi

non spettano al lavoratore, bensì ai rispettivi istituti delle assicurazioni sociali,

che, se del caso, li potranno incassare separatamente. Ciò tuttavia non è in

contrasto con quanto suesposto, nel senso che indicando nel dispositivo

l’importo al lordo va da sé che dalla cifra ottenuta bisognerà dedurre i

contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF, nonché per la cassa pensione.

6. Per i motivi che

precedono l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per fr. 1’247.27

lordi. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di

una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 343

cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI). Secondo

giurisprudenza, la parte vittoriosa (totalmente o in maniera preponderante) rappresentata

dall’associazione di categoria ha

diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato

(RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). All’appellante viene

quindi riconosciuta un’indennità parziale di fr. 70.-, ritenuto che ha

prevalentemente ribadito quanto già esposto nella propria istanza. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sugli

oneri processuali di prima sede. Il primo giudice ha condannato la convenuta al pagamento all’istante

di fr. 300.- a titolo di indennità parziali. Avendo spiegato di aver attribuito

all’istante un’indennità vista la sua preponderante vittoria, egli si è

dipartito da un valore di fr. 352.- (prendendo come base il salario al lordo). L’indennità di prima

sede da assegnare all’istante va quindi aumentata a fr. 346.-. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art.

51 cpv. 1 lett. a LTF), di complessivi fr. 1’427.27.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 148 CPC

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 6 dicembre 2010 di AP

1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 25 novembre 2010 della Pretura del Distretto di

Locarno-Campagna è riformata come segue:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di

conseguenza , è condannata a versare a AP 1, la somma netta di fr. 500.- e

l'importo di fr. 8’902.52 lordi (dal quale vanno dedotti gli oneri sociali e

previdenziali), oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010 su entrambi gli

importi.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese. La convenuta è tenuta a versare

all’istante fr. 346.- a titolo di indennità parziale.

3. (Invariato)

Considerandi

II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellata è

tenuta a versare all’appellante fr. 70.- per indennità parziale.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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