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Decisione

12.2010.223

Contratto di assegno e condizione sospensiva, versamento di importo destinato a operazione immobiliare poi eseguita

28 luglio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 11 marzo 2002 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di USD 700'000.– oltre interessi al 5% dal 19 ottobre

1998. Già in precedenza, e sempre in vista dell'acquisto di un appartamento a __________

- operazione che non si era però conclusa - si era fatto assistere da J__________.

Per contro la transazione in esame era invece stata affidata a AO 1 sul cui

conto era stato versato il denaro, con l'incarico di trattenerlo e, solo in

caso di acquisto effettivo, computare il relativo importo sul prezzo pattuito. A

contrario, nell'eventualità in cui l'affare non si fosse concretizzato, l'interessata

doveva restituirgli il capitale. Ciò posto, diversamente alle istruzioni

ricevute, la convenuta aveva di fatto trasferito anzitempo il denaro sul conto a

favore di R__________, società questa di cui lei era azionista per il 10%

mentre che il restante 90% apparteneva a J__________. Decaduto il contratto di compravendita

immobiliare, la convenuta era stata invitata a restituire il dovuto.

Quest'ultima, pur riconoscendo che T__________ aveva operato per conto di AP 1,

aveva tuttavia negato un suo obbligo in tal senso. La fattispecie in esame ricadeva

nel campo d'applicazione del diritto svizzero, e da qualificare quale contratto

di assegno giusta l'art. 466 CO. Il contratto era però sottoposta a condizione

sospensiva e legato all'acquisto dell'appartamento appunto, eventualità che non

si erano realizzate. Viste le ripetute richieste di restituzione del denaro, di

fatto il contratto d'assegno era stato poi revocato ai sensi dell'art. 470 cpv.

1 CO. Di modo che, rifiutando di restituire il dovuto, la convenuta aveva per

finire violato i propri impegni contrattuali.

Con risposta del 17 giugno 2002 la convenuta ha contestato la

legittimazione attiva dell'attore, affermando che T__________ - società con personalità

giuridica propria - apparteneva in realtà alla società __________ di __________.

La convenuta non era legata all'attore da un contratto, avendo sì acconsentito

a lasciar transitare USD 700'000.– sul suo conto ma a titolo puramente gratuito

e per semplice cortesia. La messa in mora era stata inviata a nome di T__________

e non dell'attore, dopo oltre tre anni. La denuncia penale era inoltre stata

archiviata. In assenza di un contratto, la richiesta di restituzione non poteva

che fondarsi sull'indebito arricchimento ex art. 62 segg. CO, pretesa che però

dato il tempo trascorso - ottobre 1998 a marzo 2002 - risultava oramai prescritta per inattività dell'attore (art. 67 CO). E, anche volendo ammettere la

revoca dell'assegno, la pretesa era prescritta. La convenuta non era più, ad

ogni modo, arricchita. Di modo che, per l'art. 64 CO, nulla doveva restituire.

Nella sua replica 23 agosto 2002, l'attore ha evidenziato che la stessa convenuta con scritto 3 marzo 1999 lo aveva riconosciuto quale avente diritto

economico di T__________, circostanza questa che trovava oltretutto riscontro

nei documenti agli atti. Ai fini del versamento di USD 700'000.– e nell'ambito

delle richieste di restituzione, T__________ aveva agito quale rappresentante

diretta dell'attore. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva era così infondata.

Il contratto d'assegno risultava di tipo “qualificato” poiché dipendeva dal

rapporto che ne era all'origine, ossia l'effettiva conclusione della

compravendita immobiliare. Di modo che, per conto dell'attore (ossia l'assegnante),

la convenuta (assegnata) doveva trasferire il denaro a R__________

(assegnataria) solo una volta perfezionata la vendita, condizione questa che non

si era però realizzata. Di conseguenza il contratto d'assegno era diventato

caduco. Non era per contro decaduto il contratto di mandato che costituiva il

rapporto di copertura venuto in essere fra attore e convenuta. Di fatto, disponendo

anzitempo dei USD 700'000.– a favore di R__________, la convenuta non si era attenuta

alle istruzioni del suo mandatario, ossia l'attore. E, sotto questo profilo, la

pretesa di quest'ultimo non era certo prescritta (art. 127 CO).

Il 27 settembre 2002 la convenuta ha riproposto l'eccezione di

carenza di legittimazione attiva, contestando che l'attore fosse avente diritto

economico e azionista di T__________, e che quest'ultima agisse quale sua mandataria.

Peraltro un eventuale rapporto di rappresentanza sarebbe dipeso dal diritto

vigente nello stato di sede di quella società, ossia __________, normativa straniera

che era l'attore a dover provare. J__________, non la convenuta - limitatasi a

prestare servizio a titolo gratuito risultando quindi estranea alla vertenza - era

stato incaricato di provvedere all'acquisto dell'appartamento. In virtù degli

art. 41 segg. o 62 segg. CO pertanto la richiesta di restituzione era

prescritta. Sotto questo profilo, era altresì fondata l'eccezione dedotta

dall'art. 64 CO.

C. All'udienza preliminare dell'11 novembre 2002, le parti hanno

ribadito i propri argomenti e notificato le rispettive prove. Con domanda 11

aprile 2003, la convenuta ha chiesto l'accertamento dell'incapacità processuale

dell'attore in quanto, nel frattempo, egli era stato condannato dalla __________,

a una pena di reclusione a vent'anni per avere agito quale “mandante in un

tentativo di assassinio”. L'istanza è stata respinta dal primo giudice con

decreto 3 dicembre 2003 emesso limitatamente ai presupposti processuali.

Esperita

l'istruttoria, l'attore il 30 giugno 2009 e la convenuta il 3 luglio 2009,

hanno trasmesso le rispettive conclusioni scritte dove hanno confermato i loro

argomenti. Al dibattimento finale 13 luglio 2009, entrambi ne hanno poi ribadito

il contenuto. In aggiunta, l'attore ha precisato di avere sospeso la perenzione

della causa con scritti 28 maggio e 18 agosto 2008, contestando l'applicabilità

del termine di prescrizione annuale invocato dalla convenuta.

D. Con sentenza 16 novembre 2010, il Pretore __________ ha respinto

la petizione in esame. Anzitutto ha qualificato il rapporto giuridico che

legava le parti quale contratto d'assegno giusta gli art. 466 segg. CO e

accertato l'applicabilità alla fattispecie in esame del diritto svizzero. L'attore,

nel ruolo di assegnante, era legittimato attivamente a procedere in giudizio,

in quanto T__________ non aveva agito a titolo personale, ma a suo nome e per

suo conto. L'attore non aveva tuttavia dimostrato che il contratto d'assegno

era condizionato o vincolato al contratto di compravendita dell'appartamento. Di

modo che, sia per non essersi realizzata l'una che per non essere stato

concluso l'altro, alla convenuta non poteva essere imputata alcuna violazione contrattuale.

Ciò posto, non restava quindi che stabilire se il contratto d'assegno come tale

era stato revocato giusta l'art. 470 CO. Questa eventualità era senz'altro da

escludere dopo il 12 dicembre 1996, giorno cui risaliva il bonifico

dell'importo di USD 700'000.– a favore di R__________ e quindi in cui per atti

concludenti la convenuta aveva con evidenza manifestato di avere accettato il

contratto d'assegno. E, prima di allora, dalle risultanze istruttorie non emergeva

alcunché a suffragio di questa tesi. Dovendosi così escludere una revoca di

quella relazione contrattuale, alla convenuta non poteva certo essere rimproverato

il fatto di avere posto in atto l'incarico precedentemente assegnatole dall'attore.

Neppure da questo punto di visto le era così imputabile una violazione del

contratto. Il Pretore ha infine evidenziato che la restituzione del preteso importo

andava semmai valutata alla luce dei legami in essere tra l'attore quale

assegnante, e R__________ nel ruolo di assegnataria.

E. Con appello del 6 dicembre 2010, AP 1 chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione, protestate tasse,

spese e ripetibili di prima e seconda sede. La decisione pretorile dava atto

del fatto che la fattispecie ricadeva nel campo d'applicazione del diritto

svizzero, che le parti erano legate da un contratto di mandato e da un

contratto d'assegno e che l'attore era legittimato attivamente ad agire in

giudizio. Nondimeno, la richiesta dell'attore era stata respinta in quanto - a detta

del Pretore - la convenuta aveva adempiuto al suo ruolo di assegnante [recte:

assegnata] visto che l'onere di trasferire il denaro a R__________ non era sottoposto

a condizioni, e poiché il contratto d'assegno non era stato revocato. Ciò

posto, l'attore gli rimprovera in particolare di non avere considerato la

particolarità del contratto d'assegno e la rilevanza del mandato conferito alla

convenuta. Di fatto, le parti avevano inteso rendere “qualificato” il

contratto d'assegno, vincolandolo al reale acquisto dell'appartamento: la somma

di USD 700'000.– era appunto finalizzata a questo scopo fermo restando che,

qualora l'affare non si fosse perfezionato, andava restituita all'attore. Sola

e unica sua interlocutrice era stata la convenuta, chiamata quindi a dover restituire

l'importo di cui aveva deliberatamente disposto nell'interesse del compagno J__________

e di R__________, di cui era azionista. Il Pretore non aveva considerato gli

obblighi che lei aveva assunto quale mandataria, fra cui anche quello di farsi

garante verso l'attore per un eventuale recupero del denaro girato a R__________.

La convenuta aveva pertanto violato i principi di fedele e diligente esecuzione

imposti dal contratto di mandato (art. 394 segg. CO), a danno dell'appellante. Di

modo che, la richiesta di restituzione era senz'altro fondata.

Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011, e per i motivi di cui si

dirà se necessario nel seguito, la convenuta propone la reiezione dell'appello,

protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC

stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione

pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la

procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Considerandi

2.

Davanti a questa Camera le parti non sollevano contestazione

alcuna riguardo al diritto applicabile alla fattispecie in esame, e che il

Pretore giusta l'art. 117 cpv. 1 e 2 LDIP - e precisamente in quanto la

convenuta, autorizzata a eseguire la prestazione caratteristica (ossia il

compito di trasferire l'importo di denaro), risiedeva sul territorio elvetico

(doc. B) - ha accertato essere il diritto svizzero (sentenza impugnata, pag. 5

consid. 1.2). Del resto, trattandosi di materia contrattuale e di pretese

patrimoniali, sotto questo profilo le parti godono in linea di massima di ampia

libertà (cfr. art. 16 LDIP). La questione non merita pertanto ulteriore

disamina.

3.

Ora, giusta l'art. 466 CO, l'assegno si caratterizza quale rapporto

stretto fra tre parti contraenti (Koller,

Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 466),

mediante cui l'assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto

dell'assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all'assegnatario e

questi a ritirare la cosa a proprio nome. Assegnante e assegnato risultano in

tal modo legati da un rapporto di copertura (“Deckungsverhältnis”), qualificabile

ad esempio da contratto di mandato, contratto di credito o altro, mentre che

fra assegnante e assegnatario viene ad instaurarsi il cosiddetto rapporto di

valuta (“Valutaverhältnis”), quale potrebbe essere un contratto di

compravendita, contratto di mandato, etc. (Koller,

op. cit., n. 2 ad art. 466).

4.

In

concreto, il Pretore ha stabilito che ai fini della vertenza in esame il legame

in essere fra le parti rientrava proprio nella fattispecie del contratto

d'assegno prevista dall'art. 466 segg. CO, laddove all'attore spettava il ruolo

di assegnante, alla convenuta quello di assegnata e a R__________ quello di

assegnataria (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2 e pag. 6 consid. 2.1).

E, di fatto, come tale questa qualifica giuridica non è oggetto di controversia.

In particolare, per quel che ne è della relazione tra attore e convenuta, il

Pretore ha rilevato che dal fascicolo processuale emergeva che era stato

l'attore e non la società T__________, che altro non era che una sua mera esecutrice,

ad invitare la convenuta a versare il capitale di USD 700'000.– a R__________

(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2). Sotto questo profilo, e proprio perché

in virtù del rapporto di copertura - (“Deckungsverhältnis”) - appena descritto

l'attore era intervenuto quale assegnante, il Pretore lo ha ritenuto provvisto

di legittimazione attiva respingendo l'eccezione sollevata dalla convenuta (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 2.1). Ciò posto, neanche da questo punto di vista

sono ravvisabili critiche e contestazioni. In merito, la questione è pertanto

risolta.

5.

Per il Pretore tuttavia nulla indicava - come pretendeva l'attore

- che procedente e convenuta avevano inteso sottoporre la relazione giuridica

che li legava a una condizione sospensiva giusta l'art. 151 CO. E, tanto meno

il contratto d'assegno come tale poteva dirsi “qualificato” ovvero vincolato

al perfezionamento della compravendita immobiliare - dipendente quindi dal rapporto

di valuta (“Valutaverhältnis”) - con cui R__________ doveva acquistare

l'appartamento nell'interesse dell'attore. A fronte delle puntuali

contestazioni della convenuta, l'attore non aveva dimostrato alcunché in tal

senso: di fatto, in assenza di riscontri oggettivi, le sue erano rimaste delle

mere allegazioni di parte. Pertanto, nel presente caso il contratto d'assegno

non era né condizionato né “qualificato” (sentenza impugnata, pag. 7

consid. 3.1 e 3.2).

6.

L'appellante ribadisce che il contratto d'assegno è da ritenere

alla stregua di un contratto “qualificato” in quanto di comune accordo, l'attore

e la convenuta avevano stabilito che doveva dipendere dall'acquisto

dell'appartamento. L'interessato, evidenzia in particolare che il mandato - che

costituiva il rapporto di copertura esistente fra di loro - “prevedeva un

chiaro dovere dell'appellata di disporre dell'importo ricevuto nell'interesse e

secondo le istruzioni dell'appellante, con anche l'obbligo di recuperare detto

importo in caso di mancato perfezionamento della compravendita” (appello,

pag. 9 n. 4 i.f.). Ma invano. In effetti - e come ha già avuto modo di rilevare

il Pretore (sopra, consid. 5) - a sostegno di queste sue allegazioni il

ricorrente non indica alcun oggettivo elemento. Certo, egli obietta che non vi

era motivo affinché la convenuta fungesse da “mero tramite per un accredito”

poiché, in tal caso, egli avrebbe personalmente e direttamente potuto provvedere

a versare il dovuto sul conto di R__________ (appello, pag. 10 n. 5). Ciò non

toglie che, dall'istruttoria esperita, emerge come l'attore aveva incaricato J__________

di occuparsi delle operazioni di acquisto dell'immobile, che entrambi a quel

momento non disponevano di conti bancari su cui operare l'acquisto, che per

questo motivo J__________ aveva pertanto chiesto alla convenuta di mettere a

disposizione il suo, che inizialmente l'immobile doveva essere acquistato

dall'attore ma che per motivi di autorizzazione LAFE ciò non era stato

possibile, che in conseguenza di ciò era stato deciso che R__________ lo

avrebbe fatto per conto suo, e che pertanto su istruzione dell'attore la

convenuta era stata invitata a bonificare il denaro sul conto di R__________

appunto (verbale teste J__________ del 10 marzo 2003, pag. 1 e 2). E, l'interessato

non pretende che queste risultanze siano infondate (appello, pag. 4 n. 4 e 5). Anzi,

egli nemmeno tenta di confutare queste dichiarazioni. Sotto questo profilo quindi,

l'appello va respinto.

7.

L'appellante afferma invero di avere avuto la convenuta quale sua

unica interlocutrice diretta, di non avere avuto alcun contatto diretto con J__________

e R__________, i quali erano stati coinvolti nell'operazione dalla convenuta

appunto, la quale con il suo agire aveva per finire inteso soddisfare gli

interessi suoi -essendo lei azionista di R__________ - e del suo compagno (appello,

pag. 10 n. 6 e 7). La contestazione tuttavia - e anche per i motivi di cui si è

già detto (sopra, consid. 6 in fine) - non ha riscontro agli atti. A ciò si

aggiunga che - ed è l'attore ad averlo ammesso - egli conosceva già J__________,

occupatosi per suo conto di una precedente questione immobiliare a __________ (sopra,

consid. B; conclusioni 30 giugno 2009, pag. 4/5; doc. 2 n. 119, 120 e 124; doc.

C). Peraltro, la convenuta aveva conosciuto l'attore proprio per il tramite di J__________,

(doc. F pag. 5 n. 22; verbale teste J__________ 10 marzo 2003, pag. 1). D'altra

parte R__________ era lo strumento di lavoro di quest'ultimo (doc. F pag. 6 n.

89) e - come visto - il fatto che sia poi stata questa società ad acquistare

l'immobile in questione per conto dell'attore era dovuto al fatto che egli per

questioni LAFE - non avendo domicilio in Svizzera - non poteva farlo personalmente

(sopra, consid. 6). Certo, all'epoca dei fatti la convenuta era azionista al

10% di R__________ (doc. F pag.7 n. 24; doc. U pag. 7 n. 94). Ma è altresì vero

che - per quanto è dato di sapere in base agli atti di causa - l'attore fosse intenzionato

a operare e a partecipare in seno a questa società acquisendo una parte delle

azioni - a questo scopo con J__________ aveva appunto fondato un'analoga società

in __________ nell'intento di scambiarsi poi i rispettivi pacchetti azionari -

e portare quindi il suo domicilio in Svizzera: di fatto, ciò gli avrebbe

consentito di diventare proprietario dell'immobile senza entrare in conflitto

con la normativa LAFE (doc. F, pag. 5 n. 22; doc. U, pag. 9 n. 102; doc. V pag.

1; doc. 2 pag. 1; verbale J__________ 10 marzo 2003, pag. 2; appello, pag. 4 n.

5). A fronte di questi elementi, che l'appellante pare volutamente non

considerare, la censura risulta per finire infondata.

8.

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere minimamente

esaminato la presente fattispecie sotto il profilo del contratto di mandato

conferito dall'attore alla convenuta (appello, pag. 11 n. 8). La censura è pretestuosa.

Certo, il primo giudice non ha forse specificato che si poteva qualificare di

mandato il rapporto di copertura in essere tra le parti quale diretta conseguenza

del contratto d'assegno venutosi a creare fra attore, convenuta e R__________/J__________.

Nondimeno, egli ha escluso che il legame esistente tra attore e convenuta - quindi

quel rapporto di copertura - era condizionato al perfezionamento del contratto

di compravendita dell'appartamento: e l'interessato non dimostra che questa conclusione

è sbagliata (sopra, consid. 6). Non risulta in particolare che - come sembrava

ipotizzare (appello, pag. 10 n. 6) - la convenuta dovesse attendere che R__________

sottoscrivesse il contratto, ciò che peraltro è avvenuto il 31 dicembre 1996

(edizione documenti: doc. I°), giacché - come rileva controparte (osservazioni,

pag. 3 ad 6/7) - a quel momento R__________ doveva ben disporre del denaro

necessario a questo scopo. In proposito del resto, l'attore non ha mai preteso

che inizialmente la stessa dovesse provvedervi con mezzi propri. D'altre parte,

non emerge nemmeno che la convenuta sia stata incaricata di garantire un'eventuale

recupero fondi qualora la compravendita non si fosse perfezionata (appello,

pag. 12 n. 10). Di modo che, per finire, nella misura in cui la convenuta era

stata incaricata di provvedere al trasferimento a R__________ del denaro

ricevuto sul suo conto affinché quest'ultima potesse procedere con l'acquisto

dell'immobile nell'interesse dell'attore, e che i documenti agli atti danno

pieno riscontro di questo avvenuto versamento (doc. T) - a differenza di quanto

afferma l'appellante (appello, pag. 12 n. 9) - non è ravvisabile alcuna violazione

delle norme sul mandato.

9.

L'appellante afferma infine che, a seguito degli eventi così come si

sono verificati, egli non ha più altra possibilità di recupero della somma di

USD 700'000.– in quanto nel frattempo R__________ è fallita ed è stata

cancellata dal registro di commercio (appello, pag. 13 seg. n. 10), mentre J__________

è deceduto (appello, pag. 3 n. 1). L'argomentazione è però senza rilevanza alcuna

ai fini del presente giudizio, giacché una pretesa priva di riscontro oggettivo

non può considerarsi fondata solo poiché il richiedente non disporrebbe di altre

opportunità per procedere in giudizio.

10.

In definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata

confermata. Gli oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso

determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito

in USD 700'000.–, ossia pari a un controvalore di fr. 1'178'492.15 all'11 marzo

2002.

(www.fxtop.com), data cui risale la

litispendenza dell'azione (Seiler/Von

Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 5 ad art 74

e n. 20 ad art. 51; Rudin, Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 43 ad art. 51; Poudret/Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 3.3 ad art. 36).

Per i quali motivi,

richiamati

l'art. 148 CPC/TI, la vLTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L'appello del

6.

dicembre 2010 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 10'000.–

b)

spese fr. 100.–

totale fr. 10'100.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO

1, __________, fr. 12'000.– a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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