12.2010.223
Contratto di assegno e condizione sospensiva, versamento di importo destinato a operazione immobiliare poi eseguita
28 luglio 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.223
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di assegno e condizione sospensiva, versamento di importo destinato a operazione immobiliare poi eseguita
RAPPORTO TRA ASSEGNANTE E ASSEGNATARIO
art. 466 CO
Incarto n.
12.2010.223
Lugano
28 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.00033
della Pretura __________ promossa con petizione 11 marzo 2002 da
AP 1
(patrocinato dall'
RA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'
RA 1 )
con cui
l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di USD 700'000.– oltre
interessi al 5% dal 19 ottobre 1998, domanda avversata da quest'ultima che ne
ha postulato la reiezione;
e sulla
quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 16 novembre 2010 respingendo la
petizione, tassa di giustizia di fr. 20'000.– e spese a carico di AP 1
obbligato a rifondere a AO 1 fr. 35'000.– a titolo di ripetibili;
appellante
AP 1 che, con atto di appello 6 dicembre 2010, chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione 11 marzo 2002,
protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 21 gennaio 2011 propone di respingere l'appello e
confermare quindi la sentenza pretorile, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1996 AP 1 - cittadino straniero domiciliato
all'estero - si è interessato all'acquisto di un appartamento a __________,
Svizzera, nel complesso immobiliare “__________”. AO 1 e l'allora di lei
compagno J__________, consulente con cui AP 1 già intratteneva relazioni
d'affari, hanno preso parte alle operazioni di acquisto. Individuato
l'immobile, su istruzione di AP 1, il 4 dicembre 1996 la società T__________, __________
[di seguito: T__________], ha ordinato di addebitare sul suo conto bancario presso
__________ la cifra capitale di USD 700'000.– e di bonificarla sul conto intestato
a AO 1 presso __________ (doc. AA). Con valuta 12 dicembre 1996 l'importo è poi stato a sua volta bonificato dalla convenuta a favore di una relazione bancaria
presso la medesima banca e intestata alla società R__________ di __________ [di
seguito: R__________] (doc. T) in quanto, per finire, era lei a dovere
effettuare l'acquisto per conto di AP 1. Nondimeno, il contratto di
compravendita sottoscritto da R__________ in data 31 dicembre 1996, è
successivamente decaduto.
Con
scritti 19 ottobre e 20 novembre 1998 T__________ ha diffidato la restituzione
della somma versata (doc. G e H). Con lettere del 17 e 23 novembre 1998, AO 1 ha contestato un suo obbligo di restituzione (doc. I, L). Il 3 febbraio 1999, e per il tramite di T__________,
AP 1 ha così sporto denuncia penale nei suoi confronti davanti alla __________
(doc. M), che è tuttavia stata archiviata con decisione di non luogo a
procedere del 10 giugno 1999 (doc. N). Il ricorso contro questo giudizio è
stato respinto il 22 settembre 1999 dalla __________ (doc. O), decisione impugnata
davanti al Tribunale federale (doc. P, Q) e da esso confermata il 5 maggio
2000.
Fatti
B. Con petizione 11 marzo 2002 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di USD 700'000.– oltre interessi al 5% dal 19 ottobre
1998. Già in precedenza, e sempre in vista dell'acquisto di un appartamento a __________
- operazione che non si era però conclusa - si era fatto assistere da J__________.
Per contro la transazione in esame era invece stata affidata a AO 1 sul cui
conto era stato versato il denaro, con l'incarico di trattenerlo e, solo in
caso di acquisto effettivo, computare il relativo importo sul prezzo pattuito. A
contrario, nell'eventualità in cui l'affare non si fosse concretizzato, l'interessata
doveva restituirgli il capitale. Ciò posto, diversamente alle istruzioni
ricevute, la convenuta aveva di fatto trasferito anzitempo il denaro sul conto a
favore di R__________, società questa di cui lei era azionista per il 10%
mentre che il restante 90% apparteneva a J__________. Decaduto il contratto di compravendita
immobiliare, la convenuta era stata invitata a restituire il dovuto.
Quest'ultima, pur riconoscendo che T__________ aveva operato per conto di AP 1,
aveva tuttavia negato un suo obbligo in tal senso. La fattispecie in esame ricadeva
nel campo d'applicazione del diritto svizzero, e da qualificare quale contratto
di assegno giusta l'art. 466 CO. Il contratto era però sottoposta a condizione
sospensiva e legato all'acquisto dell'appartamento appunto, eventualità che non
si erano realizzate. Viste le ripetute richieste di restituzione del denaro, di
fatto il contratto d'assegno era stato poi revocato ai sensi dell'art. 470 cpv.
1 CO. Di modo che, rifiutando di restituire il dovuto, la convenuta aveva per
finire violato i propri impegni contrattuali.
Con risposta del 17 giugno 2002 la convenuta ha contestato la
legittimazione attiva dell'attore, affermando che T__________ - società con personalità
giuridica propria - apparteneva in realtà alla società __________ di __________.
La convenuta non era legata all'attore da un contratto, avendo sì acconsentito
a lasciar transitare USD 700'000.– sul suo conto ma a titolo puramente gratuito
e per semplice cortesia. La messa in mora era stata inviata a nome di T__________
e non dell'attore, dopo oltre tre anni. La denuncia penale era inoltre stata
archiviata. In assenza di un contratto, la richiesta di restituzione non poteva
che fondarsi sull'indebito arricchimento ex art. 62 segg. CO, pretesa che però
dato il tempo trascorso - ottobre 1998 a marzo 2002 - risultava oramai prescritta per inattività dell'attore (art. 67 CO). E, anche volendo ammettere la
revoca dell'assegno, la pretesa era prescritta. La convenuta non era più, ad
ogni modo, arricchita. Di modo che, per l'art. 64 CO, nulla doveva restituire.
Nella sua replica 23 agosto 2002, l'attore ha evidenziato che la stessa convenuta con scritto 3 marzo 1999 lo aveva riconosciuto quale avente diritto
economico di T__________, circostanza questa che trovava oltretutto riscontro
nei documenti agli atti. Ai fini del versamento di USD 700'000.– e nell'ambito
delle richieste di restituzione, T__________ aveva agito quale rappresentante
diretta dell'attore. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva era così infondata.
Il contratto d'assegno risultava di tipo “qualificato” poiché dipendeva dal
rapporto che ne era all'origine, ossia l'effettiva conclusione della
compravendita immobiliare. Di modo che, per conto dell'attore (ossia l'assegnante),
la convenuta (assegnata) doveva trasferire il denaro a R__________
(assegnataria) solo una volta perfezionata la vendita, condizione questa che non
si era però realizzata. Di conseguenza il contratto d'assegno era diventato
caduco. Non era per contro decaduto il contratto di mandato che costituiva il
rapporto di copertura venuto in essere fra attore e convenuta. Di fatto, disponendo
anzitempo dei USD 700'000.– a favore di R__________, la convenuta non si era attenuta
alle istruzioni del suo mandatario, ossia l'attore. E, sotto questo profilo, la
pretesa di quest'ultimo non era certo prescritta (art. 127 CO).
Il 27 settembre 2002 la convenuta ha riproposto l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva, contestando che l'attore fosse avente diritto
economico e azionista di T__________, e che quest'ultima agisse quale sua mandataria.
Peraltro un eventuale rapporto di rappresentanza sarebbe dipeso dal diritto
vigente nello stato di sede di quella società, ossia __________, normativa straniera
che era l'attore a dover provare. J__________, non la convenuta - limitatasi a
prestare servizio a titolo gratuito risultando quindi estranea alla vertenza - era
stato incaricato di provvedere all'acquisto dell'appartamento. In virtù degli
art. 41 segg. o 62 segg. CO pertanto la richiesta di restituzione era
prescritta. Sotto questo profilo, era altresì fondata l'eccezione dedotta
dall'art. 64 CO.
C. All'udienza preliminare dell'11 novembre 2002, le parti hanno
ribadito i propri argomenti e notificato le rispettive prove. Con domanda 11
aprile 2003, la convenuta ha chiesto l'accertamento dell'incapacità processuale
dell'attore in quanto, nel frattempo, egli era stato condannato dalla __________,
a una pena di reclusione a vent'anni per avere agito quale “mandante in un
tentativo di assassinio”. L'istanza è stata respinta dal primo giudice con
decreto 3 dicembre 2003 emesso limitatamente ai presupposti processuali.
Esperita
l'istruttoria, l'attore il 30 giugno 2009 e la convenuta il 3 luglio 2009,
hanno trasmesso le rispettive conclusioni scritte dove hanno confermato i loro
argomenti. Al dibattimento finale 13 luglio 2009, entrambi ne hanno poi ribadito
il contenuto. In aggiunta, l'attore ha precisato di avere sospeso la perenzione
della causa con scritti 28 maggio e 18 agosto 2008, contestando l'applicabilità
del termine di prescrizione annuale invocato dalla convenuta.
D. Con sentenza 16 novembre 2010, il Pretore __________ ha respinto
la petizione in esame. Anzitutto ha qualificato il rapporto giuridico che
legava le parti quale contratto d'assegno giusta gli art. 466 segg. CO e
accertato l'applicabilità alla fattispecie in esame del diritto svizzero. L'attore,
nel ruolo di assegnante, era legittimato attivamente a procedere in giudizio,
in quanto T__________ non aveva agito a titolo personale, ma a suo nome e per
suo conto. L'attore non aveva tuttavia dimostrato che il contratto d'assegno
era condizionato o vincolato al contratto di compravendita dell'appartamento. Di
modo che, sia per non essersi realizzata l'una che per non essere stato
concluso l'altro, alla convenuta non poteva essere imputata alcuna violazione contrattuale.
Ciò posto, non restava quindi che stabilire se il contratto d'assegno come tale
era stato revocato giusta l'art. 470 CO. Questa eventualità era senz'altro da
escludere dopo il 12 dicembre 1996, giorno cui risaliva il bonifico
dell'importo di USD 700'000.– a favore di R__________ e quindi in cui per atti
concludenti la convenuta aveva con evidenza manifestato di avere accettato il
contratto d'assegno. E, prima di allora, dalle risultanze istruttorie non emergeva
alcunché a suffragio di questa tesi. Dovendosi così escludere una revoca di
quella relazione contrattuale, alla convenuta non poteva certo essere rimproverato
il fatto di avere posto in atto l'incarico precedentemente assegnatole dall'attore.
Neppure da questo punto di visto le era così imputabile una violazione del
contratto. Il Pretore ha infine evidenziato che la restituzione del preteso importo
andava semmai valutata alla luce dei legami in essere tra l'attore quale
assegnante, e R__________ nel ruolo di assegnataria.
E. Con appello del 6 dicembre 2010, AP 1 chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili di prima e seconda sede. La decisione pretorile dava atto
del fatto che la fattispecie ricadeva nel campo d'applicazione del diritto
svizzero, che le parti erano legate da un contratto di mandato e da un
contratto d'assegno e che l'attore era legittimato attivamente ad agire in
giudizio. Nondimeno, la richiesta dell'attore era stata respinta in quanto - a detta
del Pretore - la convenuta aveva adempiuto al suo ruolo di assegnante [recte:
assegnata] visto che l'onere di trasferire il denaro a R__________ non era sottoposto
a condizioni, e poiché il contratto d'assegno non era stato revocato. Ciò
posto, l'attore gli rimprovera in particolare di non avere considerato la
particolarità del contratto d'assegno e la rilevanza del mandato conferito alla
convenuta. Di fatto, le parti avevano inteso rendere “qualificato” il
contratto d'assegno, vincolandolo al reale acquisto dell'appartamento: la somma
di USD 700'000.– era appunto finalizzata a questo scopo fermo restando che,
qualora l'affare non si fosse perfezionato, andava restituita all'attore. Sola
e unica sua interlocutrice era stata la convenuta, chiamata quindi a dover restituire
l'importo di cui aveva deliberatamente disposto nell'interesse del compagno J__________
e di R__________, di cui era azionista. Il Pretore non aveva considerato gli
obblighi che lei aveva assunto quale mandataria, fra cui anche quello di farsi
garante verso l'attore per un eventuale recupero del denaro girato a R__________.
La convenuta aveva pertanto violato i principi di fedele e diligente esecuzione
imposti dal contratto di mandato (art. 394 segg. CO), a danno dell'appellante. Di
modo che, la richiesta di restituzione era senz'altro fondata.
Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011, e per i motivi di cui si
dirà se necessario nel seguito, la convenuta propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC
stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione
pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Considerandi
2.
Davanti a questa Camera le parti non sollevano contestazione
alcuna riguardo al diritto applicabile alla fattispecie in esame, e che il
Pretore giusta l'art. 117 cpv. 1 e 2 LDIP - e precisamente in quanto la
convenuta, autorizzata a eseguire la prestazione caratteristica (ossia il
compito di trasferire l'importo di denaro), risiedeva sul territorio elvetico
(doc. B) - ha accertato essere il diritto svizzero (sentenza impugnata, pag. 5
consid. 1.2). Del resto, trattandosi di materia contrattuale e di pretese
patrimoniali, sotto questo profilo le parti godono in linea di massima di ampia
libertà (cfr. art. 16 LDIP). La questione non merita pertanto ulteriore
disamina.
3.
Ora, giusta l'art. 466 CO, l'assegno si caratterizza quale rapporto
stretto fra tre parti contraenti (Koller,
Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 466),
mediante cui l'assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto
dell'assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all'assegnatario e
questi a ritirare la cosa a proprio nome. Assegnante e assegnato risultano in
tal modo legati da un rapporto di copertura (“Deckungsverhältnis”), qualificabile
ad esempio da contratto di mandato, contratto di credito o altro, mentre che
fra assegnante e assegnatario viene ad instaurarsi il cosiddetto rapporto di
valuta (“Valutaverhältnis”), quale potrebbe essere un contratto di
compravendita, contratto di mandato, etc. (Koller,
op. cit., n. 2 ad art. 466).
4.
In
concreto, il Pretore ha stabilito che ai fini della vertenza in esame il legame
in essere fra le parti rientrava proprio nella fattispecie del contratto
d'assegno prevista dall'art. 466 segg. CO, laddove all'attore spettava il ruolo
di assegnante, alla convenuta quello di assegnata e a R__________ quello di
assegnataria (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2 e pag. 6 consid. 2.1).
E, di fatto, come tale questa qualifica giuridica non è oggetto di controversia.
In particolare, per quel che ne è della relazione tra attore e convenuta, il
Pretore ha rilevato che dal fascicolo processuale emergeva che era stato
l'attore e non la società T__________, che altro non era che una sua mera esecutrice,
ad invitare la convenuta a versare il capitale di USD 700'000.– a R__________
(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2). Sotto questo profilo, e proprio perché
in virtù del rapporto di copertura - (“Deckungsverhältnis”) - appena descritto
l'attore era intervenuto quale assegnante, il Pretore lo ha ritenuto provvisto
di legittimazione attiva respingendo l'eccezione sollevata dalla convenuta (sentenza
impugnata, pag. 6 consid. 2.1). Ciò posto, neanche da questo punto di vista
sono ravvisabili critiche e contestazioni. In merito, la questione è pertanto
risolta.
5.
Per il Pretore tuttavia nulla indicava - come pretendeva l'attore
- che procedente e convenuta avevano inteso sottoporre la relazione giuridica
che li legava a una condizione sospensiva giusta l'art. 151 CO. E, tanto meno
il contratto d'assegno come tale poteva dirsi “qualificato” ovvero vincolato
al perfezionamento della compravendita immobiliare - dipendente quindi dal rapporto
di valuta (“Valutaverhältnis”) - con cui R__________ doveva acquistare
l'appartamento nell'interesse dell'attore. A fronte delle puntuali
contestazioni della convenuta, l'attore non aveva dimostrato alcunché in tal
senso: di fatto, in assenza di riscontri oggettivi, le sue erano rimaste delle
mere allegazioni di parte. Pertanto, nel presente caso il contratto d'assegno
non era né condizionato né “qualificato” (sentenza impugnata, pag. 7
consid. 3.1 e 3.2).
6.
L'appellante ribadisce che il contratto d'assegno è da ritenere
alla stregua di un contratto “qualificato” in quanto di comune accordo, l'attore
e la convenuta avevano stabilito che doveva dipendere dall'acquisto
dell'appartamento. L'interessato, evidenzia in particolare che il mandato - che
costituiva il rapporto di copertura esistente fra di loro - “prevedeva un
chiaro dovere dell'appellata di disporre dell'importo ricevuto nell'interesse e
secondo le istruzioni dell'appellante, con anche l'obbligo di recuperare detto
importo in caso di mancato perfezionamento della compravendita” (appello,
pag. 9 n. 4 i.f.). Ma invano. In effetti - e come ha già avuto modo di rilevare
il Pretore (sopra, consid. 5) - a sostegno di queste sue allegazioni il
ricorrente non indica alcun oggettivo elemento. Certo, egli obietta che non vi
era motivo affinché la convenuta fungesse da “mero tramite per un accredito”
poiché, in tal caso, egli avrebbe personalmente e direttamente potuto provvedere
a versare il dovuto sul conto di R__________ (appello, pag. 10 n. 5). Ciò non
toglie che, dall'istruttoria esperita, emerge come l'attore aveva incaricato J__________
di occuparsi delle operazioni di acquisto dell'immobile, che entrambi a quel
momento non disponevano di conti bancari su cui operare l'acquisto, che per
questo motivo J__________ aveva pertanto chiesto alla convenuta di mettere a
disposizione il suo, che inizialmente l'immobile doveva essere acquistato
dall'attore ma che per motivi di autorizzazione LAFE ciò non era stato
possibile, che in conseguenza di ciò era stato deciso che R__________ lo
avrebbe fatto per conto suo, e che pertanto su istruzione dell'attore la
convenuta era stata invitata a bonificare il denaro sul conto di R__________
appunto (verbale teste J__________ del 10 marzo 2003, pag. 1 e 2). E, l'interessato
non pretende che queste risultanze siano infondate (appello, pag. 4 n. 4 e 5). Anzi,
egli nemmeno tenta di confutare queste dichiarazioni. Sotto questo profilo quindi,
l'appello va respinto.
7.
L'appellante afferma invero di avere avuto la convenuta quale sua
unica interlocutrice diretta, di non avere avuto alcun contatto diretto con J__________
e R__________, i quali erano stati coinvolti nell'operazione dalla convenuta
appunto, la quale con il suo agire aveva per finire inteso soddisfare gli
interessi suoi -essendo lei azionista di R__________ - e del suo compagno (appello,
pag. 10 n. 6 e 7). La contestazione tuttavia - e anche per i motivi di cui si è
già detto (sopra, consid. 6 in fine) - non ha riscontro agli atti. A ciò si
aggiunga che - ed è l'attore ad averlo ammesso - egli conosceva già J__________,
occupatosi per suo conto di una precedente questione immobiliare a __________ (sopra,
consid. B; conclusioni 30 giugno 2009, pag. 4/5; doc. 2 n. 119, 120 e 124; doc.
C). Peraltro, la convenuta aveva conosciuto l'attore proprio per il tramite di J__________,
(doc. F pag. 5 n. 22; verbale teste J__________ 10 marzo 2003, pag. 1). D'altra
parte R__________ era lo strumento di lavoro di quest'ultimo (doc. F pag. 6 n.
89) e - come visto - il fatto che sia poi stata questa società ad acquistare
l'immobile in questione per conto dell'attore era dovuto al fatto che egli per
questioni LAFE - non avendo domicilio in Svizzera - non poteva farlo personalmente
(sopra, consid. 6). Certo, all'epoca dei fatti la convenuta era azionista al
10% di R__________ (doc. F pag.7 n. 24; doc. U pag. 7 n. 94). Ma è altresì vero
che - per quanto è dato di sapere in base agli atti di causa - l'attore fosse intenzionato
a operare e a partecipare in seno a questa società acquisendo una parte delle
azioni - a questo scopo con J__________ aveva appunto fondato un'analoga società
in __________ nell'intento di scambiarsi poi i rispettivi pacchetti azionari -
e portare quindi il suo domicilio in Svizzera: di fatto, ciò gli avrebbe
consentito di diventare proprietario dell'immobile senza entrare in conflitto
con la normativa LAFE (doc. F, pag. 5 n. 22; doc. U, pag. 9 n. 102; doc. V pag.
1; doc. 2 pag. 1; verbale J__________ 10 marzo 2003, pag. 2; appello, pag. 4 n.
5). A fronte di questi elementi, che l'appellante pare volutamente non
considerare, la censura risulta per finire infondata.
8.
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere minimamente
esaminato la presente fattispecie sotto il profilo del contratto di mandato
conferito dall'attore alla convenuta (appello, pag. 11 n. 8). La censura è pretestuosa.
Certo, il primo giudice non ha forse specificato che si poteva qualificare di
mandato il rapporto di copertura in essere tra le parti quale diretta conseguenza
del contratto d'assegno venutosi a creare fra attore, convenuta e R__________/J__________.
Nondimeno, egli ha escluso che il legame esistente tra attore e convenuta - quindi
quel rapporto di copertura - era condizionato al perfezionamento del contratto
di compravendita dell'appartamento: e l'interessato non dimostra che questa conclusione
è sbagliata (sopra, consid. 6). Non risulta in particolare che - come sembrava
ipotizzare (appello, pag. 10 n. 6) - la convenuta dovesse attendere che R__________
sottoscrivesse il contratto, ciò che peraltro è avvenuto il 31 dicembre 1996
(edizione documenti: doc. I°), giacché - come rileva controparte (osservazioni,
pag. 3 ad 6/7) - a quel momento R__________ doveva ben disporre del denaro
necessario a questo scopo. In proposito del resto, l'attore non ha mai preteso
che inizialmente la stessa dovesse provvedervi con mezzi propri. D'altre parte,
non emerge nemmeno che la convenuta sia stata incaricata di garantire un'eventuale
recupero fondi qualora la compravendita non si fosse perfezionata (appello,
pag. 12 n. 10). Di modo che, per finire, nella misura in cui la convenuta era
stata incaricata di provvedere al trasferimento a R__________ del denaro
ricevuto sul suo conto affinché quest'ultima potesse procedere con l'acquisto
dell'immobile nell'interesse dell'attore, e che i documenti agli atti danno
pieno riscontro di questo avvenuto versamento (doc. T) - a differenza di quanto
afferma l'appellante (appello, pag. 12 n. 9) - non è ravvisabile alcuna violazione
delle norme sul mandato.
9.
L'appellante afferma infine che, a seguito degli eventi così come si
sono verificati, egli non ha più altra possibilità di recupero della somma di
USD 700'000.– in quanto nel frattempo R__________ è fallita ed è stata
cancellata dal registro di commercio (appello, pag. 13 seg. n. 10), mentre J__________
è deceduto (appello, pag. 3 n. 1). L'argomentazione è però senza rilevanza alcuna
ai fini del presente giudizio, giacché una pretesa priva di riscontro oggettivo
non può considerarsi fondata solo poiché il richiedente non disporrebbe di altre
opportunità per procedere in giudizio.
10.
In definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata
confermata. Gli oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso
determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito
in USD 700'000.–, ossia pari a un controvalore di fr. 1'178'492.15 all'11 marzo
2002.
(www.fxtop.com), data cui risale la
litispendenza dell'azione (Seiler/Von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 5 ad art 74
e n. 20 ad art. 51; Rudin, Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 43 ad art. 51; Poudret/Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 3.3 ad art. 36).
Per i quali motivi,
richiamati
l'art. 148 CPC/TI, la vLTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L'appello del
6.
dicembre 2010 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 10'000.–
b)
spese fr. 100.–
totale fr. 10'100.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 12'000.– a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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