12.2010.227
Appalto, garanzia per difetti, responsabilità del committente, mancato avviso formale di appaltatore, lavori di pittura su fondo ancora umido dopo infiltrazioni
17 luglio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.227
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, IICCA
Titolo:
Appalto, garanzia per difetti, responsabilità del committente, mancato avviso formale di appaltatore, lavori di pittura su fondo ancora umido dopo infiltrazioni
GARANZIA PER DIFETTI
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 369 CO
Incarto n.
12.2010.227
Lugano
17 luglio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.32
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 16
febbraio 2009 da
AP 1
ora AP 1, Bellinzona
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'459,60,
oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008, e l’ordine all’Ufficio dei registri
di Locarno di iscrivere a suo favore un’ipoteca legale definitiva a carico
della particella n. __________ (ora Comune di __________) di proprietà del
convenuto per l’importo di fr. 9'459,60 oltre agli interessi al 5% dal 29
ottobre 2008;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e la
cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico della sua
particella n. __________ per l’importo di fr. 9'459,60 oltre interessi al 5%
dal 29 ottobre 2008 in favore dell’attrice;
e che
il Pretore, con sentenza 16 novembre 2010, ha parzialmente accolto per la somma di fr. 3'750.- oltre agli interessi al 5% dal 29 ottobre 2008, con l’ordine
all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere per tale importo un’ipoteca
legale definitiva favore dell’attrice e a carico del fondo part. n. __________);
appellante
l’attrice che con atto 7 dicembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione;
mentre
il convenuto, con osservazioni 24 gennaio 2011, postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AO 1, allora proprietario del fondo part. n. __________ (ora frazione
del Comune di __________), in territorio di __________ (doc. A), ha
commissionato, nel corso del luglio 2008, alla ditta di pittura AP 1 dei lavori
preminentemente di ritinteggiatura di alcune pareti della sua abitazione sita
sullo stesso fondo. Tali lavori risultavano necessari a seguito di
infiltrazioni d’acqua che avevano rovinato la pittura preesistente. In
precedenza, in data 6 luglio 2008, l’impresa aveva stilato un preventivo dei
lavori previsti (doc. B). Il 17 agosto 2008, il
committente ha inviato un messaggio di posta elettronica ad A__________ del
seguente tenore: “[…] [Un’]
ora prima di partire ho controllato l’umidità nei due punti deboli dove ancora
ci sono gli apparecchi e ritengo che debbono rimanere ancora 1 settimana, forse
è meglio rimandare il lavoro?? vedi tu. La ditta che si occupa del
prosciugamento è la B__________ signor C__________ […] contattalo per mettervi
d’accordo nel trovarvi, lui non ha le chiavi […]” (doc. 2). Il 4 settembre 2008
l’impresa ha chiesto al committente il versamento di un acconto di fr. 5'500.- “per
lavori esterni in corso” (doc. E). Con ulteriori scritti del 9 e del 13
ottobre 2008 l’impresa ha sollecitato il versamento dell’acconto, aggiungendo
in entrambi che “[…] In caso di mancato versamento la nostra ditta si vede
costretta a fermare i lavori in corso ed a interrompere il contratto […]” (doc.
F e G). Il 12 ottobre 2008 il committente ha inviato ad A__________ un
messaggio di posta elettronica, nel quale si legge tra l’altro che: “[…]
Considerato che da parte tua non accetti un sopral[l]uogo ecc. ritengo di poter
dedurre che da parte tua non ci sia più nessuna volontà nel proseguire i
lavori, constatare quanto fatto sin’ora, fare un punto alla situazione,
ritirare l’acconto in base ai lavori sin qui eseguiti e sopralluogo, con ciò mi
sento libero di rivolgermi ad [un’] altra impresa….” indicando poi i vari
difetti riscontrati nei lavori eseguiti (doc. 4). Il 15 ottobre 2008,
il committente ha inviato all’appaltatrice un altro messaggio di posta
elettronica, comunicando la sua intenzione di rivolgersi a un’altra ditta (doc.
5). Il 20 ottobre 2008 il committente ha ribadito i precedenti messaggi, sempre
per posta elettronica (doc. 7). In medesima data, l’impresa ha interrotto i
lavori “fino al momento in cui non verrà onorato il contratto con il
relativo versamento” (l’acconto di fr. 5'550.-, richiesto invero per un
importo di fr. 5'500.- in precedenti scritti), allegando la fattura dei lavori
parziali eseguiti sulla “Facciata Parete SUD” per un totale di fr.
2'875.-, IVA inclusa (doc. H e doc. L). Dopo aver ricevuto tale fattura, il
committente ha inviato un ulteriore messaggio di posta elettronica il 22
ottobre 2008, nella quale ha ribadito i precedenti scritti (doc. 11). Il 29
ottobre 2008, per il tramite del suo legale, l’impresa ha posto formalmente in
mora per l’importo di fr. 9'459.60 il committente, fissandogli come termine per
il pagamento il 3 novembre 2008 (doc. M).
B. Il
13 novembre 2008 AP 1 ha chiesto alla Pretura di Locarno-Campagna, già in via
supercautelare, l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a suo favore e a
carico della particella no. __________ di proprietà di AO 1, per la somma di
fr. 9'459.60 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008. Con decreto supercautelare 14 novembre 2008, il Pretore di
Locarno-Campagna ha accolto l’istanza e conseguentemente ordinato all’Ufficiale
dei registri di Locarno di annotare l’ipoteca legale provvisoria richiesta
dall’attrice, assegnando a quest’ultima un termine fino al 16 febbraio 2009 per
promuovere azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva (doc. I rich., incarto n. DI.2008.272 e doc. Q).
Con sentenza 1° dicembre 2008 il Pretore di Locarno-Campagna ha confermato
l’ordine impartito all’Ufficiale dei registri di Locarno e l’assegnazione del
termine fino al 16 febbraio 2009 all’attrice per procedere (doc. I rich.,
incarto n. DI.2008.272). Nel frattempo, il 28 novembre 2008, AO 1 ha instato
per l’assunzione di una prova a futura memoria, per stabilire con una perizia
tecnica “l’attuale stato delle opere da pittore eseguite dalla AP 1 sulla part.
no. __________, di proprietà del signor AO 1”, che è stata accolta con
sentenza 12 dicembre 2008 dal Pretore di Locarno-Campagna, che ha nominato l’ing.
F__________ della E__________ SA, come perito (doc. II rich., inc. n.
DI.2008.287). Quest’ultimo ha presentato il suo rapporto il 9 febbraio 2009, e
le delucidazioni e complementi dello stesso il 20 maggio 2009. Nel rapporto di
delucidazione e di complemento, a risposta delle domande poste dall’attrice, il
perito ha puntualizzato che “Tenendo conto delle osservazioni supplementari
scaturite nel presente complemento di perizia, i costi complessivi sono ora di
CHF 3'500.-” e che “Riteniamo che le pareti interne vadano ricontrollate
e ritinteggiate praticamente interamente. Tenuto conto che però alcuni danni
che si sono presentati sono dovuti all’insorgere di problemi pregressi (ponti
termici, acqua nella soletta) e non ad una mal esecuzione dei lavori di
pittore, stimiamo che l’importo a carico del convenuto possa corrispondere a
ca. 2/3 dell’importo complessivo indicato nella risposta precedente, cioè ca.
CHF 2'330.-” (rapporto perito di delucidazione e completazione prova a
futura memoria in doc. II rich., inc. n. DI.2008.287 e doc. 10).
C. Con
petizione 16 febbraio 2009 promossa presso la Pretura di Locarno-Campagna, __________
SA (ora AP 1 SA) ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di fr. 9'459.60
oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 e l’iscrizione in via definitiva, per
la medesima somma, di un’ipoteca legale definitiva, in suo favore, e a carico
della particella n. __________ di proprietà del convenuto. Con risposta 20 maggio 2009, il convenuto ha avversato le pretese di
parte attrice, chiedendo al Pretore di ordinare la cancellazione dell’ipoteca
legale provvisoria iscritta in favore dell’attrice. Le parti si sono in seguito
riconfermate nelle loro rispettive pretese sia negli allegati di replica e
duplica, sia negli allegati conclusivi.
D. Statuendo
il 16 novembre 2010 il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto la
petizione, limitatamente alla somma di fr. 3'750.- oltre interessi al 5% dal 29
ottobre 2008, impartendo altresì all’Ufficiale dei registri di Locarno l’ordine
di iscrivere per lo stesso importo un’ipoteca legale definitiva a carico del
fondo part. n. __________) ed a favore dell’attrice. Inoltre ha posto la tassa
di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 445.- per 3/5 a carico
dell’attrice e per 2/5 a carico del convenuto, obbligando inoltre l’attrice a
rifondere al convenuto la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
E. L’attrice
è insorta contro il giudizio pretorile con appello 7 dicembre 2010, nel quale
ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento integrale della
petizione, con protesta di spese di giustizia e ripetibili di prima e seconda
istanza. Nelle sue osservazioni 24 gennaio 2011, l’appellato propone di
respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La decisione pretorile è stata
pronunciata ed impugnata prima di questa data, e pertanto il presente gravame
sottostà al previgente CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Il
Pretore ha constatato che tra l’attrice e il convenuto era pacifica la
qualificazione del contratto giusta gli art. 363 e seg. CO come contratto di
appalto, e che esso si basava sul preventivo di cui al doc. B, cioè “che
l’appaltatrice si è impegnata ad eseguire le opere descritte in tale offerta
per una mercede di fr. 9'551,65” (cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6),
oltre al “tinteggio supplementare in colore nero di una parete della cucina”
(cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 7) e non sul preventivo di cui al
doc. D tacciato di “contratto simulato” e “come tale non valido” ai sensi
dell’art. 18 cpv. 1 CO. In seguito il primo giudice ha dichiarato inammissibile
l’eccezione di perenzione dei diritti del committente alla garanzia dei difetti
dell’opera, sollevata dall’attrice, poiché l’opera non era ancora stata
consegnata e che quindi le comunicazioni per posta elettronica del 12 e del 15
ottobre 2008, inviate dal convenuto all’attrice (doc. 4 e 5), valevano
sicuramente quale tempestiva notifica dei difetti. Posto ciò, egli ha esaminato
la riduzione della mercede dovuta dalla parte convenuta all’attrice, basandosi
sui prezzi indicati nel preventivo di cui al doc. B e sui difetti riscontrati
ed elencati nella prova a futura memoria del febbraio 2009. Ha quindi ammesso la responsabilità dell’attrice per i difetti riscontrati nelle pareti
tinteggiate dovute alla presenza di umidità nei locali, poiché l’attrice non
aveva rispettato il suo obbligo di verifica della superficie su cui eseguire
l’opera. Il Pretore ha invece escluso la responsabilità dell’appaltatrice, per
i difetti dovuti alla presenza di ponti termici, definito come un difetto di
costruzione, e quindi posto a carico del committente. Egli ha quindi ammesso
che per i lavori di tinteggiatura svolti all’interno dell’abitazione, l’appaltatrice
aveva diritto ad una mercede di fr. 2'208.- ridotta in ragione di 2/3, cioè per
un importo complessivo di fr. 735.-, oltre a fr. 753,20 per il tinteggio della
parete della cucina. Il primo giudice ha inoltre ridotto a fr. 645,60 la
mercede dovuta dal convenuto all’attrice per i lavori all’esterno svolti
soltanto parzialmente rispetto a quanto pattuito (nella misura di ¾). Ha
altresì riconosciuto all’attrice un importo pari a fr. 753,20 per la posa dei
ponteggi e fr. 859,70 per il materiale che la ditta ha ordinato per lo
svolgimento dei lavori. In conclusione il Pretore ha quindi riconosciuto
all’attrice la somma di fr. 3'750.- oltre ad interessi al 5% dal 29 ottobre
2008.
3.
Non
è contestata in concreto la qualificazione del contratto intercorso tra le
parti come contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. È anche pacifico
che i lavori commissionati non sono stati eseguiti interamente, essendo stati
interrotti dalla ditta appaltatrice poiché il committente non le avrebbe
versato un acconto di fr. 5'550.- (cfr. in part. doc. H) per i lavori già
eseguiti. È ciò che risulta pure dalla perizia giudiziaria fatta esperire come
prova a futura memoria in prima sede, dove il perito giudiziario ha accertato
che all’esterno dell’abitazione i lavori non sono stati terminati (per la
parete a ovest) o neppure iniziati – per quanto concerne la parete ad est –
(cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova a futura
memoria 9 febbraio 2009, pag. 13, risposta a quesito 2.4.). Almeno per quanto
concerne le opere all’esterno, non vi è quindi stata alcuna consegna finita
delle opere commissionate, condizione indispensabile per il committente per far
valere la garanzia per i difetti giusta gli art. 367 e seg. CO (cfr. Tercier/Favre/Carron in Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 675, no. 4481;
Chaix in Commentaire romand, Code
des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1908, no. 3 ad
art. 368 CO). Ciò invece non riguarda i lavori svolti all’interno, dove lo
stesso perito giudiziario ha stabilito che essi sono stati “eseguiti e
terminati” (cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova
a futura memoria 9 febbraio 2009, pag. 3, risposta a quesito 2.1.), ma che
presentavano diversi difetti dovuti alla presenza dell’umidità nei locali
tinteggiati e che quindi le pareti interne dovevano essere “ritinteggiate
praticamente interamente” (cfr. in inc. rich. DI.2008.287 la delucidazione e
completazione della prova a futura memoria 20 maggio 2009, pag. 14, risposta a
quesito 2). È ciò che osserva nella sua sentenza pure il Pretore, che ammette
quindi come sicuramente tempestive le comunicazioni elettroniche del 12 e del
15.
ottobre del committente all’appaltatrice (doc. 4 e 5) dove il primo denuncia
i difetti riscontrati nelle opere eseguite dall’appaltatrice (cfr. sentenza
impugnata, pag. 7, consid. 2b).
4.
In
primo luogo l’appellante critica la sentenza pretorile poiché pone la
responsabilità dei difetti delle opere svolte all’interno dell’abitazione a suo
carico per 2/3. Difatti, afferma l’attrice, tali difetti sarebbero da imputare
al committente, poiché “avrebbe esortato gli operai” ad eseguire i lavori
commissionati nonostante fosse a conoscenza che vi fossero ancora posati dei
deumidificatori nella sua abitazione, assumendone quindi “deliberatamente il
rischio del risultato”. Asserisce dipoi che “nessun rimprovero o doglianza può
esser[le] oggettivamente o giuridicamente mossa”, perché a essa “non
incombevano obblighi di merito, se non quello di un’esecuzione secondo le
regole dell’arte” (cfr. appello, pag. 7-8). L’appellante
sempre censurando la sentenza pretorile su questo punto aggiunge che: “In ogni
caso ben può essere accaduto che la valutazione operata dalla ditta AP 1 per
quanto riguarda il riscontro dell’umidità sia avvenuta in buona fede e ciò
contrariamente a quanto statuito dal Pretore, il quale ritiene, apoditticamente
e senza riscontri probatori, che l’appellante abbia omesso di verificare la
presenza di umidità.” A suo dire “[le] murature […] dopo un mese di intervento
da parte della ditta B__________ SA e considerando che i tinteggi avvenivano
nel periodo estivo, potevano presentarsi sufficientemente asciutte ed idonee al
ripristino. La mal riuscita del lavoro sarebbe invece dipesa dal fatto che tale
umidità in effetti non era stata totalmente eliminata e rappresentava un
problema più serio costituente un difetto di costruzione insito e strutturale”
(cfr. appello, pag. 6).
4.1
A
torto l’appellante censura in tal senso la sentenza pretorile. Anche se il
committente ha ammesso con la risposta che egli aveva intenzione di procedere
il più celermente possibile (cfr. risposta 20 maggio 2009, pag. 3), ciò non
significa come pretende l’appellante che egli avrebbe assunto il rischio per l’esecuzione
difettosa dei lavori da parte dell’appaltatrice causata dall’umidità ancora
presente nei locali tinteggiati. Difatti, anche se il committente era a
conoscenza della presenza dei deumidificatori nei locali della sua abitazione, egli
aveva avvisato la ditta appaltatrice già il 17 agosto 2008 che vi era ancora
presente dell’umidità e che forse era meglio rimandare i lavori previsti (doc.
2). La stessa appaltatrice, in contrasto con quanto proposto in questa sede,
aveva ammesso in petizione che “il signor AO 1 aveva preteso l’esecuzione degli
interventi nel più breve tempo possibile, non appena la ditta B__________
avesse tolto i deumidificatori che erano stati posizionati per il
prosciugamento dell’acqua presente nei locali, […]” (cfr. petizione 16 febbraio
2009, pag. 4). Risulta quindi già da tali documenti che il committente,
malgrado volesse rispettare una certa tempistica, non ha ordinato
all’appellante di procedere ai lavori di tinteggiatura assumendosene i rischi
derivanti, ma che ha invece avvertito l’appaltatrice della presenza dei
deumidificatori, lasciandole decidere se attendere per l’esecuzione dei lavori
fino al prosciugamento dell’umidità presente nei locali.
4.2
Anche volendo fare astrazione da tali risultanze istruttorie, la
censura non andrebbe comunque ammessa. L’art. 369 CO sancisce che il
committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera
difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro
l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera. Difatti, perché i
difetti non siano imputati all’appaltatore è indispensabile che egli abbia dato
un avviso formale al conduttore. A lui, quale esperto in materia, incombe di
verificare i materiali e le istruzioni date dal committente e di renderlo
formalmente attento dei rischi che possono derivarne. Se egli avvisa in tal
senso il committente, gli manifesta che egli si diparte da ogni responsabilità
nel caso in cui un difetto risultasse dalle istruzioni che il committente mantenesse.
Se invece l’appaltatore omette tale avviso, egli sarà tenuto come pienamente
responsabile dei difetti risultanti (cfr. Tercier/Favre/Carron
in op. cit., pag. 677, no. 4495; Chaix
in op. cit. pag. 1924 e seg., no 7 e seg. ad art. 369 CO con referenze
indicate).
4.3
Nella
fattispecie l’appaltatrice, benché fosse a conoscenza della presenza dei
deumidificatori (cfr. petizione, pag. 4; deposizioni testimoniali 3 maggio 2010
di F__________, pag. 2; di L__________, pag. 3; di C__________, pag. 4), non ha
dato alcun avviso formale al committente per potersi dipartire da ogni
responsabilità derivante dai difetti riscontrati nelle opere eseguite a causa
dell’umidità. Risulta invece che l’appaltatrice ha
comunque eseguito i lavori senza verificare con misurazioni dell’umidità
presente nei locali di poter iniziare senza rischi l’esecuzione dei vari lavori
commissionati. Ciò risulta, al contrario di quanto pretende l’appellante, da
più risultanze istruttorie (deposizione F__________, pag. 2: “Io non ho
eseguito misurazioni alle pareti poiché non è mio compito”; deposizione L__________,
pag. 3: “Io non ho fatto misurazioni alle pareti, questo comunque non è compito
mio. Non ho visto neanche altri farne”; deposizione C__________, pag. 4), ed è
quindi a ragione che il Pretore ha ammesso tale dato di fatto.
4.4
Né
può essere seguita l’argomentazione dell’appellante, secondo la quale la sua
responsabilità sarebbe esclusa per il fatto che i difetti riscontrati sarebbero
stati causati da difetti di costruzione. Come risulta
dalla perizia giudiziaria e dalla delucidazione e completazione della perizia
giudiziaria (pag. 14), i difetti riscontrati sono stati causati in buona parte
dall’umidità riscontrata nei locali. L’umidità non è stata controllata
dall’impresa di pittura prima di effettuare i lavori di tinteggiatura, malgrado
fosse a conoscenza del problema, comunicatole sia dal committente sia dal
responsabile della ditta che si occupava del prosciugamento degli ambienti, e
che fossero ancora presenti in loco e ben visibili dei deumidificatori. Il
Pretore ha altresì tenuto conto dei difetti causati alle pareti non dovuti ad
un’esecuzione difettosa dei lavori da parte dell’appellante, ma invece causati
da un difetto di costruzione identificato in vari ponti termici, di cui
l’appellante non è responsabile. Pertanto, le censure mosse dall’appellante
alla sentenza pretorile devono essere integralmente respinte.
5.
In
seguito l’appellante censura la sentenza pretorile poiché sostiene, a
differenza di quanto constatato dal Pretore, che l’avviso dei difetti è stato
dato tardivamente dal committente, essendo sopraggiunto in data 12 ottobre
2008, quando i lavori interni erano già terminati il 4 settembre 2008. Inoltre,
le e-mail citate dal Pretore nella sentenza, a detta dell’appellante “costituiscono
un tipo di comunicazione sui generis e non possono fondare tempestiva denuncia
dei difetti dell’opera non rivestendo per la forma, il mezzo e il contenuto,
valore probatorio” (cfr. appello, pag. 10). Premesso
che l’allegazione presentata dall’appellante soltanto in appello, secondo la
quale i i lavori interni sono terminati già il 4 settembre 2008, non risulta da
alcun documento processuale, essa si rivela un fatto nuovo inammissibile ai
sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI. La censura non potrebbe comunque
essere ammessa neppure se fosse ricevibile.
È infatti
indubbio dall’istruttoria che il committente ha notificato i difetti
riscontrati a causa dell’umidità all’appaltatrice, nonostante l’opera non fosse
ancora consegnata ai sensi dell’art. 367 CO con messaggio elettronico 12
ottobre 2008 (doc. 4). Pertanto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, la
notifica dei difetti è stata tempestiva ed il contenuto della stessa è chiaro e
sufficientemente particolareggiato. In aggiunta si può rilevare che l’avviso
dei difetti non richiede alcuna forma particolare, può essere fatto a voce
oppure per iscritto, e i mezzi di comunicazione sono tutti ammessi (cfr. Chaix in op. cit., pag. 1905, no. 28-29
ad art. 367 CO).
6.
In
un’ulteriore censura, l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto come
un contratto simulato il preventivo di cui al doc. D. Essa afferma che: “il
preventivo di cui al doc. D al pari del preventivo di cui al doc. B sono stati
accettati dal committente che mai ebbe a sollevare alcuna contestazione in
merito. Pure, di presenza ad ogni fine giornata, l’appellato, sollecitato dalla
procedente in merito, asseriva che tutto procedeva al meglio e che non aveva né
doglianze né problemi da segnalare. Tant’è vero che le parti vollero
effettivamente ricalcare quanto contenuto nel preventivo di cui al doc. D,
infatti sulla base degli importi nello stesso indicati l’assicurazione
riconobbe e versò fr. 4'000.00 al signor AO 1” (cfr. appello, pag. 13). La
censura non regge. Invero, già con la risposta,
l’appellato si è sempre riferito al preventivo di cui al doc. B come base del
contratto stipulato tra le parti, e mai a quello di cui al doc. D, se non come
documento presentato all’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni d’acqua
(risposta, pag. 2). Inoltre, la stessa appellante, nella replica 25 giugno 2009
cita il doc. D come “dettaglio del preventivo relativo ai lavori da eseguire
all’interno dell’abitazione” richiesto dall’istituto assicurativo per il
risarcimento dei danni. È quindi a ragione che il Pretore ha ritenuto l’unico
preventivo di cui al doc. B come base del contratto stipulato tra le parti, e considerato
nullo ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO il preventivo simulato di cui al doc. D.
L’allegazione dell’appellante sulla presenza giornaliera sul luogo del
committente, che mai avrebbe segnalato problemi, è del resto stata presentata
per la prima volta in sede di appello, ed è dunque inammissibile ai sensi
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI.
7.
Infine,
l’appellante adduce che “Per quanto concerne le opere afferenti la parte
esterna iniziate il 3 settembre 2008, la fattura di fr. 2'875.00 del 20 ottobre
2008.
è da regolare integralmente poiché i lavori sono stati esperiti su misura
(cfr. appello, pag. 13). La censura è d’acchito irricevibile,
poiché non sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI. Essa sarebbe comunque infondata anche se fosse ricevibile, in quanto il
Pretore ha accertato dall’istruttoria che i lavori erano previsti soltanto su
due facciate (quella ad est e quella ad ovest), e non sulla parete a sud come
fatturato nel doc. L.
8.
Visto
quanto precede, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile
e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC-TI). L’appellante verserà all’appellato
un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza, calcolata su un valore
litigioso di fr. 9’459,60.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide:
1. L’appello 7 dicembre 2010 di AP 1 è respinto. La sentenza 16
novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è
confermata.
2. Le
spese processuali di appello, in complessivi fr. 850.- già anticipate dall’appellante,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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