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Decisione

12.2010.227

Appalto, garanzia per difetti, responsabilità del committente, mancato avviso formale di appaltatore, lavori di pittura su fondo ancora umido dopo infiltrazioni

17 luglio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1, allora proprietario del fondo part. n. __________ (ora frazione

del Comune di __________), in territorio di __________ (doc. A), ha

commissionato, nel corso del luglio 2008, alla ditta di pittura AP 1 dei lavori

preminentemente di ritinteggiatura di alcune pareti della sua abitazione sita

sullo stesso fondo. Tali lavori risultavano necessari a seguito di

infiltrazioni d’acqua che avevano rovinato la pittura preesistente. In

precedenza, in data 6 luglio 2008, l’impresa aveva stilato un preventivo dei

lavori previsti (doc. B). Il 17 agosto 2008, il

committente ha inviato un messaggio di posta elettronica ad A__________ del

seguente tenore: “[…] [Un’]

ora prima di partire ho controllato l’umidità nei due punti deboli dove ancora

ci sono gli apparecchi e ritengo che debbono rimanere ancora 1 settimana, forse

è meglio rimandare il lavoro?? vedi tu. La ditta che si occupa del

prosciugamento è la B__________ signor C__________ […] contattalo per mettervi

d’accordo nel trovarvi, lui non ha le chiavi […]” (doc. 2). Il 4 settembre 2008

l’impresa ha chiesto al committente il versamento di un acconto di fr. 5'500.- “per

lavori esterni in corso” (doc. E). Con ulteriori scritti del 9 e del 13

ottobre 2008 l’impresa ha sollecitato il versamento dell’acconto, aggiungendo

in entrambi che “[…] In caso di mancato versamento la nostra ditta si vede

costretta a fermare i lavori in corso ed a interrompere il contratto […]” (doc.

F e G). Il 12 ottobre 2008 il committente ha inviato ad A__________ un

messaggio di posta elettronica, nel quale si legge tra l’altro che: “[…]

Considerato che da parte tua non accetti un sopral[l]uogo ecc. ritengo di poter

dedurre che da parte tua non ci sia più nessuna volontà nel proseguire i

lavori, constatare quanto fatto sin’ora, fare un punto alla situazione,

ritirare l’acconto in base ai lavori sin qui eseguiti e sopralluogo, con ciò mi

sento libero di rivolgermi ad [un’] altra impresa….” indicando poi i vari

difetti riscontrati nei lavori eseguiti (doc. 4). Il 15 ottobre 2008,

il committente ha inviato all’appaltatrice un altro messaggio di posta

elettronica, comunicando la sua intenzione di rivolgersi a un’altra ditta (doc.

5). Il 20 ottobre 2008 il committente ha ribadito i precedenti messaggi, sempre

per posta elettronica (doc. 7). In medesima data, l’impresa ha interrotto i

lavori “fino al momento in cui non verrà onorato il contratto con il

relativo versamento” (l’acconto di fr. 5'550.-, richiesto invero per un

importo di fr. 5'500.- in precedenti scritti), allegando la fattura dei lavori

parziali eseguiti sulla “Facciata Parete SUD” per un totale di fr.

2'875.-, IVA inclusa (doc. H e doc. L). Dopo aver ricevuto tale fattura, il

committente ha inviato un ulteriore messaggio di posta elettronica il 22

ottobre 2008, nella quale ha ribadito i precedenti scritti (doc. 11). Il 29

ottobre 2008, per il tramite del suo legale, l’impresa ha posto formalmente in

mora per l’importo di fr. 9'459.60 il committente, fissandogli come termine per

il pagamento il 3 novembre 2008 (doc. M).

B. Il

13 novembre 2008 AP 1 ha chiesto alla Pretura di Locarno-Campagna, già in via

supercautelare, l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a suo favore e a

carico della particella no. __________ di proprietà di AO 1, per la somma di

fr. 9'459.60 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008. Con decreto supercautelare 14 novembre 2008, il Pretore di

Locarno-Campagna ha accolto l’istanza e conseguentemente ordinato all’Ufficiale

dei registri di Locarno di annotare l’ipoteca legale provvisoria richiesta

dall’attrice, assegnando a quest’ultima un termine fino al 16 febbraio 2009 per

promuovere azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione

dell’ipoteca legale definitiva (doc. I rich., incarto n. DI.2008.272 e doc. Q).

Con sentenza 1° dicembre 2008 il Pretore di Locarno-Campagna ha confermato

l’ordine impartito all’Ufficiale dei registri di Locarno e l’assegnazione del

termine fino al 16 febbraio 2009 all’attrice per procedere (doc. I rich.,

incarto n. DI.2008.272). Nel frattempo, il 28 novembre 2008, AO 1 ha instato

per l’assunzione di una prova a futura memoria, per stabilire con una perizia

tecnica “l’attuale stato delle opere da pittore eseguite dalla AP 1 sulla part.

no. __________, di proprietà del signor AO 1”, che è stata accolta con

sentenza 12 dicembre 2008 dal Pretore di Locarno-Campagna, che ha nominato l’ing.

F__________ della E__________ SA, come perito (doc. II rich., inc. n.

DI.2008.287). Quest’ultimo ha presentato il suo rapporto il 9 febbraio 2009, e

le delucidazioni e complementi dello stesso il 20 maggio 2009. Nel rapporto di

delucidazione e di complemento, a risposta delle domande poste dall’attrice, il

perito ha puntualizzato che “Tenendo conto delle osservazioni supplementari

scaturite nel presente complemento di perizia, i costi complessivi sono ora di

CHF 3'500.-” e che “Riteniamo che le pareti interne vadano ricontrollate

e ritinteggiate praticamente interamente. Tenuto conto che però alcuni danni

che si sono presentati sono dovuti all’insorgere di problemi pregressi (ponti

termici, acqua nella soletta) e non ad una mal esecuzione dei lavori di

pittore, stimiamo che l’importo a carico del convenuto possa corrispondere a

ca. 2/3 dell’importo complessivo indicato nella risposta precedente, cioè ca.

CHF 2'330.-” (rapporto perito di delucidazione e completazione prova a

futura memoria in doc. II rich., inc. n. DI.2008.287 e doc. 10).

C. Con

petizione 16 febbraio 2009 promossa presso la Pretura di Locarno-Campagna, __________

SA (ora AP 1 SA) ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di fr. 9'459.60

oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 e l’iscrizione in via definitiva, per

la medesima somma, di un’ipoteca legale definitiva, in suo favore, e a carico

della particella n. __________ di proprietà del convenuto. Con risposta 20 maggio 2009, il convenuto ha avversato le pretese di

parte attrice, chiedendo al Pretore di ordinare la cancellazione dell’ipoteca

legale provvisoria iscritta in favore dell’attrice. Le parti si sono in seguito

riconfermate nelle loro rispettive pretese sia negli allegati di replica e

duplica, sia negli allegati conclusivi.

D. Statuendo

il 16 novembre 2010 il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto la

petizione, limitatamente alla somma di fr. 3'750.- oltre interessi al 5% dal 29

ottobre 2008, impartendo altresì all’Ufficiale dei registri di Locarno l’ordine

di iscrivere per lo stesso importo un’ipoteca legale definitiva a carico del

fondo part. n. __________) ed a favore dell’attrice. Inoltre ha posto la tassa

di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 445.- per 3/5 a carico

dell’attrice e per 2/5 a carico del convenuto, obbligando inoltre l’attrice a

rifondere al convenuto la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

E. L’attrice

è insorta contro il giudizio pretorile con appello 7 dicembre 2010, nel quale

ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento integrale della

petizione, con protesta di spese di giustizia e ripetibili di prima e seconda

istanza. Nelle sue osservazioni 24 gennaio 2011, l’appellato propone di

respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La decisione pretorile è stata

pronunciata ed impugnata prima di questa data, e pertanto il presente gravame

sottostà al previgente CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il

Pretore ha constatato che tra l’attrice e il convenuto era pacifica la

qualificazione del contratto giusta gli art. 363 e seg. CO come contratto di

appalto, e che esso si basava sul preventivo di cui al doc. B, cioè “che

l’appaltatrice si è impegnata ad eseguire le opere descritte in tale offerta

per una mercede di fr. 9'551,65” (cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6),

oltre al “tinteggio supplementare in colore nero di una parete della cucina”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 7) e non sul preventivo di cui al

doc. D tacciato di “contratto simulato” e “come tale non valido” ai sensi

dell’art. 18 cpv. 1 CO. In seguito il primo giudice ha dichiarato inammissibile

l’eccezione di perenzione dei diritti del committente alla garanzia dei difetti

dell’opera, sollevata dall’attrice, poiché l’opera non era ancora stata

consegnata e che quindi le comunicazioni per posta elettronica del 12 e del 15

ottobre 2008, inviate dal convenuto all’attrice (doc. 4 e 5), valevano

sicuramente quale tempestiva notifica dei difetti. Posto ciò, egli ha esaminato

la riduzione della mercede dovuta dalla parte convenuta all’attrice, basandosi

sui prezzi indicati nel preventivo di cui al doc. B e sui difetti riscontrati

ed elencati nella prova a futura memoria del febbraio 2009. Ha quindi ammesso la responsabilità dell’attrice per i difetti riscontrati nelle pareti

tinteggiate dovute alla presenza di umidità nei locali, poiché l’attrice non

aveva rispettato il suo obbligo di verifica della superficie su cui eseguire

l’opera. Il Pretore ha invece escluso la responsabilità dell’appaltatrice, per

i difetti dovuti alla presenza di ponti termici, definito come un difetto di

costruzione, e quindi posto a carico del committente. Egli ha quindi ammesso

che per i lavori di tinteggiatura svolti all’interno dell’abitazione, l’appaltatrice

aveva diritto ad una mercede di fr. 2'208.- ridotta in ragione di 2/3, cioè per

un importo complessivo di fr. 735.-, oltre a fr. 753,20 per il tinteggio della

parete della cucina. Il primo giudice ha inoltre ridotto a fr. 645,60 la

mercede dovuta dal convenuto all’attrice per i lavori all’esterno svolti

soltanto parzialmente rispetto a quanto pattuito (nella misura di ¾). Ha

altresì riconosciuto all’attrice un importo pari a fr. 753,20 per la posa dei

ponteggi e fr. 859,70 per il materiale che la ditta ha ordinato per lo

svolgimento dei lavori. In conclusione il Pretore ha quindi riconosciuto

all’attrice la somma di fr. 3'750.- oltre ad interessi al 5% dal 29 ottobre

2008.

3.

Non

è contestata in concreto la qualificazione del contratto intercorso tra le

parti come contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. È anche pacifico

che i lavori commissionati non sono stati eseguiti interamente, essendo stati

interrotti dalla ditta appaltatrice poiché il committente non le avrebbe

versato un acconto di fr. 5'550.- (cfr. in part. doc. H) per i lavori già

eseguiti. È ciò che risulta pure dalla perizia giudiziaria fatta esperire come

prova a futura memoria in prima sede, dove il perito giudiziario ha accertato

che all’esterno dell’abitazione i lavori non sono stati terminati (per la

parete a ovest) o neppure iniziati – per quanto concerne la parete ad est –

(cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova a futura

memoria 9 febbraio 2009, pag. 13, risposta a quesito 2.4.). Almeno per quanto

concerne le opere all’esterno, non vi è quindi stata alcuna consegna finita

delle opere commissionate, condizione indispensabile per il committente per far

valere la garanzia per i difetti giusta gli art. 367 e seg. CO (cfr. Tercier/Favre/Carron in Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 675, no. 4481;

Chaix in Commentaire romand, Code

des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1908, no. 3 ad

art. 368 CO). Ciò invece non riguarda i lavori svolti all’interno, dove lo

stesso perito giudiziario ha stabilito che essi sono stati “eseguiti e

terminati” (cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova

a futura memoria 9 febbraio 2009, pag. 3, risposta a quesito 2.1.), ma che

presentavano diversi difetti dovuti alla presenza dell’umidità nei locali

tinteggiati e che quindi le pareti interne dovevano essere “ritinteggiate

praticamente interamente” (cfr. in inc. rich. DI.2008.287 la delucidazione e

completazione della prova a futura memoria 20 maggio 2009, pag. 14, risposta a

quesito 2). È ciò che osserva nella sua sentenza pure il Pretore, che ammette

quindi come sicuramente tempestive le comunicazioni elettroniche del 12 e del

15.

ottobre del committente all’appaltatrice (doc. 4 e 5) dove il primo denuncia

i difetti riscontrati nelle opere eseguite dall’appaltatrice (cfr. sentenza

impugnata, pag. 7, consid. 2b).

4.

In

primo luogo l’appellante critica la sentenza pretorile poiché pone la

responsabilità dei difetti delle opere svolte all’interno dell’abitazione a suo

carico per 2/3. Difatti, afferma l’attrice, tali difetti sarebbero da imputare

al committente, poiché “avrebbe esortato gli operai” ad eseguire i lavori

commissionati nonostante fosse a conoscenza che vi fossero ancora posati dei

deumidificatori nella sua abitazione, assumendone quindi “deliberatamente il

rischio del risultato”. Asserisce dipoi che “nessun rimprovero o doglianza può

esser[le] oggettivamente o giuridicamente mossa”, perché a essa “non

incombevano obblighi di merito, se non quello di un’esecuzione secondo le

regole dell’arte” (cfr. appello, pag. 7-8). L’appellante

sempre censurando la sentenza pretorile su questo punto aggiunge che: “In ogni

caso ben può essere accaduto che la valutazione operata dalla ditta AP 1 per

quanto riguarda il riscontro dell’umidità sia avvenuta in buona fede e ciò

contrariamente a quanto statuito dal Pretore, il quale ritiene, apoditticamente

e senza riscontri probatori, che l’appellante abbia omesso di verificare la

presenza di umidità.” A suo dire “[le] murature […] dopo un mese di intervento

da parte della ditta B__________ SA e considerando che i tinteggi avvenivano

nel periodo estivo, potevano presentarsi sufficientemente asciutte ed idonee al

ripristino. La mal riuscita del lavoro sarebbe invece dipesa dal fatto che tale

umidità in effetti non era stata totalmente eliminata e rappresentava un

problema più serio costituente un difetto di costruzione insito e strutturale”

(cfr. appello, pag. 6).

4.1

A

torto l’appellante censura in tal senso la sentenza pretorile. Anche se il

committente ha ammesso con la risposta che egli aveva intenzione di procedere

il più celermente possibile (cfr. risposta 20 maggio 2009, pag. 3), ciò non

significa come pretende l’appellante che egli avrebbe assunto il rischio per l’esecuzione

difettosa dei lavori da parte dell’appaltatrice causata dall’umidità ancora

presente nei locali tinteggiati. Difatti, anche se il committente era a

conoscenza della presenza dei deumidificatori nei locali della sua abitazione, egli

aveva avvisato la ditta appaltatrice già il 17 agosto 2008 che vi era ancora

presente dell’umidità e che forse era meglio rimandare i lavori previsti (doc.

2). La stessa appaltatrice, in contrasto con quanto proposto in questa sede,

aveva ammesso in petizione che “il signor AO 1 aveva preteso l’esecuzione degli

interventi nel più breve tempo possibile, non appena la ditta B__________

avesse tolto i deumidificatori che erano stati posizionati per il

prosciugamento dell’acqua presente nei locali, […]” (cfr. petizione 16 febbraio

2009, pag. 4). Risulta quindi già da tali documenti che il committente,

malgrado volesse rispettare una certa tempistica, non ha ordinato

all’appellante di procedere ai lavori di tinteggiatura assumendosene i rischi

derivanti, ma che ha invece avvertito l’appaltatrice della presenza dei

deumidificatori, lasciandole decidere se attendere per l’esecuzione dei lavori

fino al prosciugamento dell’umidità presente nei locali.

4.2

Anche volendo fare astrazione da tali risultanze istruttorie, la

censura non andrebbe comunque ammessa. L’art. 369 CO sancisce che il

committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera

difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro

l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera. Difatti, perché i

difetti non siano imputati all’appaltatore è indispensabile che egli abbia dato

un avviso formale al conduttore. A lui, quale esperto in materia, incombe di

verificare i materiali e le istruzioni date dal committente e di renderlo

formalmente attento dei rischi che possono derivarne. Se egli avvisa in tal

senso il committente, gli manifesta che egli si diparte da ogni responsabilità

nel caso in cui un difetto risultasse dalle istruzioni che il committente mantenesse.

Se invece l’appaltatore omette tale avviso, egli sarà tenuto come pienamente

responsabile dei difetti risultanti (cfr. Tercier/Favre/Carron

in op. cit., pag. 677, no. 4495; Chaix

in op. cit. pag. 1924 e seg., no 7 e seg. ad art. 369 CO con referenze

indicate).

4.3

Nella

fattispecie l’appaltatrice, benché fosse a conoscenza della presenza dei

deumidificatori (cfr. petizione, pag. 4; deposizioni testimoniali 3 maggio 2010

di F__________, pag. 2; di L__________, pag. 3; di C__________, pag. 4), non ha

dato alcun avviso formale al committente per potersi dipartire da ogni

responsabilità derivante dai difetti riscontrati nelle opere eseguite a causa

dell’umidità. Risulta invece che l’appaltatrice ha

comunque eseguito i lavori senza verificare con misurazioni dell’umidità

presente nei locali di poter iniziare senza rischi l’esecuzione dei vari lavori

commissionati. Ciò risulta, al contrario di quanto pretende l’appellante, da

più risultanze istruttorie (deposizione F__________, pag. 2: “Io non ho

eseguito misurazioni alle pareti poiché non è mio compito”; deposizione L__________,

pag. 3: “Io non ho fatto misurazioni alle pareti, questo comunque non è compito

mio. Non ho visto neanche altri farne”; deposizione C__________, pag. 4), ed è

quindi a ragione che il Pretore ha ammesso tale dato di fatto.

4.4

può essere seguita l’argomentazione dell’appellante, secondo la quale la sua

responsabilità sarebbe esclusa per il fatto che i difetti riscontrati sarebbero

stati causati da difetti di costruzione. Come risulta

dalla perizia giudiziaria e dalla delucidazione e completazione della perizia

giudiziaria (pag. 14), i difetti riscontrati sono stati causati in buona parte

dall’umidità riscontrata nei locali. L’umidità non è stata controllata

dall’impresa di pittura prima di effettuare i lavori di tinteggiatura, malgrado

fosse a conoscenza del problema, comunicatole sia dal committente sia dal

responsabile della ditta che si occupava del prosciugamento degli ambienti, e

che fossero ancora presenti in loco e ben visibili dei deumidificatori. Il

Pretore ha altresì tenuto conto dei difetti causati alle pareti non dovuti ad

un’esecuzione difettosa dei lavori da parte dell’appellante, ma invece causati

da un difetto di costruzione identificato in vari ponti termici, di cui

l’appellante non è responsabile. Pertanto, le censure mosse dall’appellante

alla sentenza pretorile devono essere integralmente respinte.

5.

In

seguito l’appellante censura la sentenza pretorile poiché sostiene, a

differenza di quanto constatato dal Pretore, che l’avviso dei difetti è stato

dato tardivamente dal committente, essendo sopraggiunto in data 12 ottobre

2008, quando i lavori interni erano già terminati il 4 settembre 2008. Inoltre,

le e-mail citate dal Pretore nella sentenza, a detta dell’appellante “costituiscono

un tipo di comunicazione sui generis e non possono fondare tempestiva denuncia

dei difetti dell’opera non rivestendo per la forma, il mezzo e il contenuto,

valore probatorio” (cfr. appello, pag. 10). Premesso

che l’allegazione presentata dall’appellante soltanto in appello, secondo la

quale i i lavori interni sono terminati già il 4 settembre 2008, non risulta da

alcun documento processuale, essa si rivela un fatto nuovo inammissibile ai

sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI. La censura non potrebbe comunque

essere ammessa neppure se fosse ricevibile.

È infatti

indubbio dall’istruttoria che il committente ha notificato i difetti

riscontrati a causa dell’umidità all’appaltatrice, nonostante l’opera non fosse

ancora consegnata ai sensi dell’art. 367 CO con messaggio elettronico 12

ottobre 2008 (doc. 4). Pertanto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, la

notifica dei difetti è stata tempestiva ed il contenuto della stessa è chiaro e

sufficientemente particolareggiato. In aggiunta si può rilevare che l’avviso

dei difetti non richiede alcuna forma particolare, può essere fatto a voce

oppure per iscritto, e i mezzi di comunicazione sono tutti ammessi (cfr. Chaix in op. cit., pag. 1905, no. 28-29

ad art. 367 CO).

6.

In

un’ulteriore censura, l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto come

un contratto simulato il preventivo di cui al doc. D. Essa afferma che: “il

preventivo di cui al doc. D al pari del preventivo di cui al doc. B sono stati

accettati dal committente che mai ebbe a sollevare alcuna contestazione in

merito. Pure, di presenza ad ogni fine giornata, l’appellato, sollecitato dalla

procedente in merito, asseriva che tutto procedeva al meglio e che non aveva né

doglianze né problemi da segnalare. Tant’è vero che le parti vollero

effettivamente ricalcare quanto contenuto nel preventivo di cui al doc. D,

infatti sulla base degli importi nello stesso indicati l’assicurazione

riconobbe e versò fr. 4'000.00 al signor AO 1” (cfr. appello, pag. 13). La

censura non regge. Invero, già con la risposta,

l’appellato si è sempre riferito al preventivo di cui al doc. B come base del

contratto stipulato tra le parti, e mai a quello di cui al doc. D, se non come

documento presentato all’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni d’acqua

(risposta, pag. 2). Inoltre, la stessa appellante, nella replica 25 giugno 2009

cita il doc. D come “dettaglio del preventivo relativo ai lavori da eseguire

all’interno dell’abitazione” richiesto dall’istituto assicurativo per il

risarcimento dei danni. È quindi a ragione che il Pretore ha ritenuto l’unico

preventivo di cui al doc. B come base del contratto stipulato tra le parti, e considerato

nullo ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO il preventivo simulato di cui al doc. D.

L’allegazione dell’appellante sulla presenza giornaliera sul luogo del

committente, che mai avrebbe segnalato problemi, è del resto stata presentata

per la prima volta in sede di appello, ed è dunque inammissibile ai sensi

dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI.

7.

Infine,

l’appellante adduce che “Per quanto concerne le opere afferenti la parte

esterna iniziate il 3 settembre 2008, la fattura di fr. 2'875.00 del 20 ottobre

2008.

è da regolare integralmente poiché i lavori sono stati esperiti su misura

(cfr. appello, pag. 13). La censura è d’acchito irricevibile,

poiché non sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC-TI. Essa sarebbe comunque infondata anche se fosse ricevibile, in quanto il

Pretore ha accertato dall’istruttoria che i lavori erano previsti soltanto su

due facciate (quella ad est e quella ad ovest), e non sulla parete a sud come

fatturato nel doc. L.

8.

Visto

quanto precede, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile

e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC-TI). L’appellante verserà all’appellato

un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza, calcolata su un valore

litigioso di fr. 9’459,60.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. L’appello 7 dicembre 2010 di AP 1 è respinto. La sentenza 16

novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è

confermata.

2. Le

spese processuali di appello, in complessivi fr. 850.- già anticipate dall’appellante,

rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata

l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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