Lexipedia

Decisione

12.2010.228

Irricevibilità di appello presentato da un avvocato il cui cliente era già morto e i cui eredi non hanno ratificato l'operato del patrocinatore nel termine impartito dalla Camera

26 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.228

Data decisione, Autorità:

26.08.2011, IICCA

Titolo:

Irricevibilità di appello presentato da un avvocato il cui cliente era già morto e i cui eredi non hanno ratificato l'operato del patrocinatore nel termine impartito dalla Camera

MORTE

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 97 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2010.228

Lugano

26 agosto

2011/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.801

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9

novembre 2005 da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 290'853.- oltre accessori a

titolo di pretese salariali, domanda alla quale la controparte si è opposta e

che il Pretore ha respinto con sentenza 22 novembre 2010;

appellante l’attore, che con atto d'appello 13

dicembre 2010 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere

la petizione, con protesta di spese e ripetibili in prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che tra AP 1 e AO 1 era sorta una relazione sentimentale, conclusa a

fine novembre 2000 e dalla quale sono nate due figlie, ora maggiorenni;

che con

petizione 9 novembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 290’853.- a titolo di pretese salariali per l’attività da lui

prestata nell’esercizio pubblico gestito dalla ex compagna e per il rimborso di

un importo a suo tempo investito in tale attività;

che la

convenuta si è opposta alla domanda, affermando che l’impegno dell’attore era

da considerare quale contributo al mantenimento della famiglia;

che con

sentenza 22 novembre 2010 la Pretora ha respinto la petizione e ha posto la

tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato

inoltre a rifondere alla convenuta fr. 20'000.- a titolo di ripetibili;

che con

appello 13 dicembre 2010 AP 1, patrocinato dall’avv. RA 2, chiede la riforma

della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la

petizione, con oneri processuali a carico della convenuta, protestando spese e

ripetibili di entrambe le istanze;

che

l'appello non è stato intimato alla controparte;

che con

scritto 25 gennaio 2011 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato alla

Camera la morte del suo cliente, chiedendo la sospensione dei termini di

appello, in particolare quello assegnato per il versamento dell’anticipo per le

spese;

che a

quel momento il termine per il versamento delle spese era già decorso

infruttuoso;

che da

indagini esperite da questa Camera è emerso tuttavia che la morte di AP 1

risaliva già al 24 novembre 2010;

che

l’appello è stato presentato il 13 dicembre 2010, di modo che la procedura

ricorsuale rimane retta dal Codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv.

1 e 405 cpv. 1 CPC);

che la

procedura giudiziaria è rimasta sospesa per legge fino alla scadenza del

termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 104 CPC-TI);

che

l’appello, introdotto in nome di una persona già deceduta, difettava di un

presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI; DTF 129 I 302 consid. 1.2.1);

che con

ordinanza 14 marzo 2011 la presidente della Camera ha assegnato al

patrocinatore dell’appellante un termine per indicare i nomi degli eredi del

suo mandante e comunicare se essi ratificavano l’appello introdotto il 13

dicembre 2010;

che nel

termine impartito, successivamente prorogato il 12 maggio 2011 e il 26 maggio

2011, il patrocinatore ha comunicato il nome degli eredi, che non risultano

aver rinunciato all’eredità;

che il

patrocinatore non ha potuto produrre la loro ratifica dell’appello e il 4

agosto 2011, dopo la scadenza del termine impartito, ha chiesto una nuova

proroga per interpellare gli eredi;

che con

ordinanza 8 agosto 2011 la presidente della Camera ha respinto la tardiva

richiesta,

che l’appello

risulta quindi essere stato presentato in nome di una persona già defunta da un

patrocinatore il cui operato non è stato ratificato dagli eredi nel termine

impartito ai sensi dell’art. 99 cpv. 3 CPC-TI;

che ne

deriva la nullità dell’appello 13 dicembre 2010 (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a

ed., 9 n. 80 pag. 245; JdT 2004 III 10);

che vista

la carenza del presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI), l'appello è da

dichiarare irricevibile con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC-TI,

senza necessità di intimazione alla controparte, alla quale non si giustifica

di assegnare ripetibili, il rimedio nemmeno essendole stato notificato;

che le

spese non possono essere addebitate a un soggetto giuridico non esistente, e vanno

pertanto poste a carico del patrocinatore (Rep. 1994, 368; II CCA 4 febbraio

2005 inc. 12.2004.173; TF 7 aprile 1992, inc.4C.353/1991; Vogel/Spühler, op. cit., 11 n. 28 pag.

296);

che

nella fattispecie il valore litigioso in appello ammontava a fr. 290'853.-, ma

che si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia, viste le

particolarità del caso e la circostanza che la causa termina senza decisione di

merito;

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

1. L’appello 13 dicembre 2010 presentato in nome di AP 1 è

irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

150.

-

sono

poste a carico dell'avv. RA 2.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.

15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad

almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster