12.2010.229
Compravendita di motoscafo di epoca, garanzia per difetti, validità di clausola di esclusione di garanzia
21 agosto 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.229
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, IICCA
Titolo:
Compravendita di motoscafo di epoca, garanzia per difetti, validità di clausola di esclusione di garanzia
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 197 CO
art. 205 CO
Incarto n.
12.2010.229
Lugano
21 agosto
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.125 (compravendita,
garanzia per difetti) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 30 luglio 2008 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 2 studio legale __________
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
62'574,85 oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, domanda avversata dalla
convenuta, e che il Pretore con sentenza 22 novembre 2010 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 8'220.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008;
appellanti
gli attori che con atto d’appello 13 dicembre 2010 chiedono la parziale riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione per la
somma di fr. 19'350.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, con
ripartizione degli oneri processuali in ragione di 2/3 a loro carico e di 1/3 a
carico della convenuta, protestando tasse, spese e ripetibili d’appello;
mentre
con osservazioni 20 gennaio 2011 la convenuta ha proposto di respingere
l’appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 7 giugno 2006 AP 1 e AP 2 hanno stipulato un contratto di
compravendita con la ditta AO 1, per l’acquisto di un motoscafo di occasione,
marca __________, costruito nel 1970, con motore __________, al prezzo di fr.
70'000.-, previo acconto di fr. 40'000.-. Il contratto prevedeva la consegna
del natante entro circa tre settimane e una garanzia per il motore di 3 mesi.
Al riguardo il contratto prevedeva: “Generalüberholt, Unterwasserschiff
(Boden) wurde mit Mahagoni-Sperrholz erneuert, sämtliche Spanten wurden
gründlich kontrolliert, an Seitenwände und Deck wurde die Farbe bis aufs Holz
abgelaugt und mit 2 komponenten-Lack 15 mal lackiert. Fast alle Beschläge
wurden neu verchromt. Motor wurde überholt, 1 neue Abdeckplane. Das Boot wurde
seit der Überholung noch nie benutzt. Die von Ihnen gewünschten Arbeiten (z.B.
Reparatur am Kabriolet-Verdeck, Gummi-Pfropfen für Beschläge von
Sonnenverdeckstangen, Vorführung bei Seepolizei, etc.) werden ausgeführt. Der
Anhang zu diesem Vertrag gibt alle zusätzlichen Details zu diesen Arbeiten
sowie Zuberhor das vorhanden sein muss.” (doc. A). La lista dei lavori che
la venditrice doveva eseguire sul natante prima della consegna agli acquirenti
e degli elementi mancanti che essa doveva fornire era annessa al contratto
(doc. B).
B. Il
27 giugno 2006 – dopo un primo controllo infruttuoso avvenuto il 22 giugno 2006
– il natante ha passato il collaudo cantonale (doc. 1). Il successivo 30 giugno
2006 esso è stato consegnato agli acquirenti che l’hanno condotto e messo in
acqua sul lago Lemano. Con scritto 18 luglio 2006 gli acquirenti hanno segnalato
alla venditrice una serie di problemi riscontrati sul natante, che nel
frattempo era stato tolto dall’acqua e depositato presso la ditta __________ a __________
(doc. C), riferendosi a una loro segnalazione telefonica del 7 luglio 2006
(doc. C). In seguito AP 1 e AP 2 hanno richiesto a __________, architetto e
consulente navale, di esprimersi sullo stato e sul valore del motoscafo __________.
Nel rapporto datato 10 agosto 2006, il consulente di parte ha notato per quel
che concerne le parti verniciate del natante che : “Les fonds ont été
récemment repeints, un travail léger, sans préparation véritable, uniquement
cosmétique. Il n’a pas été procédé à des carottages
des diverses composantes de la coque […] La peinture sous-marine a été refaite
et il y a des retouches suggérant des zones à surveiller. Il y a des coques sur
les vis de fixation du couvre bouchain. Les murailles en bois vernis naturel
sont en assez bon état, mais il manque bien des couches […] Les défenses sont
décollées dans leur partie arrière, les vernis ont de ce fait sauté et il faut
réparer” (doc. F, pag. 2-3).
Inoltre a detta del consulente di parte il motoscafo nello stato in cui si
trovava aveva un valore di circa fr. 100'000.- e, se rimesso a nuovo, ovvero
dopo “une reprise en main par un professionnel de la branche et spécialiste
de la marque”, poteva facilmente superare il valore di fr. 150'000.- ed
essere considerato come “une pièce de collection” (doc. F, pag. 5).
Fondandosi su tale rapporto gli acquirenti, con scritto 14 agosto 2006, hanno
chiesto alla venditrice il versamento su un loro conto di fr. 20'000.- entro il
21 agosto 2006, poiché tale somma sarebbe servita loro per riportare la barca “wie
in unserem Kaufvertrag (und sein Anhang) vom 7.7.06 definiert wurde und die
Mangel die von uns am 7.7.06 und 18.7.06 festgestellt wurden (Motor, Getriebe,
Abdeckplane, Stundenmesser, Holz, usw…) zu korrigieren” (doc. G). La
venditrice non ha dato seguito alla richiesta. Gli acquirenti si sono rivolti
il 7 dicembre 2006 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna con un’istanza
di assunzione di una prova peritale a futura memoria, che il Pretore ha accolto
con decreto 4 gennaio 2007, nominando quale perito giudiziario l’ing. __________.
Il rapporto peritale è stato depositato il 9 marzo 2007 e il rapporto di
complemento peritale l’11 dicembre 2007 (in doc. rich. I). Nell’ambito di tale
procedura gli istanti hanno ottenuto dal Pretore l’assunzione di un’ulteriore
prova peritale a futura memoria sullo stato del motore della barca __________
che, nel frattempo, era stato revisionato dalla ditta __________ (in doc. rich.
II; doc. I in doc. rich. II e doc. O). Sulla scorta di queste perizie, con
scritto 14 gennaio 2008 il legale degli acquirenti ha chiesto alla venditrice il
versamento di fr. 49'606.- entro il 31 gennaio 2008 (doc. P). La venditrice ha
contestato il 16 gennaio 2008 le pretese degli acquirenti (doc. Q).
C. Con
petizione 30 luglio 2008 AP 1 e AP 2 hanno convenuto davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna la venditrice, chiedendone la condanna al
pagamento di fr. 62'574,85 oltre ad interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, a titolo di risarcimento per il costo di riparazione dei difetti che il perito giudiziario avrebbe
individuato sul motoscafo __________, per gli accessori indicati nella lista
allegata al contratto (doc. B) che la convenuta non avrebbe consegnato loro per
un totale complessivo di fr. 41'706.-, nonché per varie spese a loro derivate
dall’immobilizzazione della barca e per la procedura di allestimento delle due
perizie. Nella risposta la convenuta si è opposta alla petizione e ha sostenuto
che il contratto prevedeva un’esclusione di garanzia per i difetti a parte per
il motore, che sarebbe però “limitata alla rottura del motore” (cfr.
risposta 5 dicembre 2008, pag. 4). Chiusa l’istruttoria, le parti hanno
presentato i rispettivi memoriali scritti. Gli attori hanno rinunciato alla
rifusione delle spese per le targhe e le assicurazioni, hanno postulato l’aumento
dei costi di riparazione e della fornitura degli accessori promessi, a titolo
di minor valore della barca ex art. 205 CO pari a fr. 57'206.-, e un’indennità ex
art. 97 CO di fr. 18'912,85 per le spese (di immobilizzazione del natante,
legali e peritali) cagionate dai difetti riscontrati, per una pretesa
complessiva di fr. 76'118,85, subordinatamente hanno confermato le pretese
risarcitorie di petizione, in fr. 62'574,85. La convenuta, dal canto suo, ha
confermato la propria posizione.
D. Statuendo
il 22 novembre 2010, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha
parzialmente accolto la petizione limitatamente a fr. 8'220.- oltre interessi
al 5% dal 14 gennaio 2008, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le
spese di fr. 520.- solidamente a carico degli attori per 7/8 e per 1/8 a carico
della convenuta, condannando gli attori a rifondere in solido alla convenuta fr.
8'000.- per ripetibili parziali.
E. AP 1
e AP 2 hanno avversato la sentenza pretorile con appello 13 dicembre 2010,
chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al versamento di
fr. 19'350.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, e di ripartire le spese
giudiziarie in ragione di 2/3 a loro carico e di 1/3 a carico della convenuta,
con corrispondente riduzione a un importo non meglio precisato delle ripetibili
da loro dovute, il tutto con protesta di spese e ripetibili in appello. Nelle
sue osservazioni del 20 gennaio 2011 la convenuta ha proposto di respingere
l’appello, con protesta di spese e ripetibili.
e considerando
1. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come
data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata
pronunciata il 22 novembre 2010, sicché la procedura ricorsuale
rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. È
pacifico che le parti avevano concluso un contratto di compravendita mobiliare
(art. 187 e seg. CO) di un natante d’occasione, nel quale la garanzia era
limitata per tre mesi alla sola rottura del motore del motoscafo (doc. A) e che
una lista annessa al contratto elencava le riparazioni a carico della
venditrice prima della consegna del natante, come anche gli oggetti che
dovevano essere forniti con lo stesso (doc. B).
3. Il
Pretore, dopo aver constatato la tempestività della notifica dei difetti da
parte degli acquirenti, ha indicato le condizioni di esercizio della garanzia
per i difetti ai sensi degli art. 197 e seg. CO e i principi alla base di una
clausola di esclusione della garanzia. Su quest’ultimo punto, egli ha ritenuto che
la clausola contrattuale “Garantie auf Motor: 3 Monate” (doc. A) doveva
essere interpretata come una valida esclusione della garanzia per difetti, gli
attori avendone contestato la validità solo tardivamente, con le conclusioni di
causa. Per quel che concerne i difetti lamentati dagli attori, il Pretore ha
escluso il minor valore del natante per il costo di una nuova e completa
verniciatura, poiché nell’allegato al contratto la venditrice non aveva
promesso tale qualità e la sua assenza non rappresentava pertanto un difetto.
Il giudice di prima istanza ha poi escluso che la venditrice fosse tenuta a
rimettere a nuovo la chiusura del vano motore in legno, poiché nell’allegato al
contratto essa aveva solo assicurato che avrebbe accomodato o sistemato tale
chiusura, ciò che essa avrebbe fatto. Sempre secondo il Pretore, inoltre, il disallineamento
dall’albero che porta il moto all’elica e il premistoppa danneggiato non
costituivano difetti imputabili alla venditrice. Gli attori, infatti, non
avevano provato, prosegue il giudice di prime cure, che tali danni fossero da
far risalire al momento del passaggio dei rischi all’acquirente cioè alla
consegna del natante a quest’ultimo. A detta del Pretore non era neppure
possibile riconoscere eventuali difetti constatati al motore della barca (quali
l’ossidazione dello stesso a causa della presenza di acqua) poiché, secondo gli
stessi attori, essi erano provocati dal disallineamento degli alberi motori,
non imputabile alla venditrice. Il Pretore ha invece riconosciuto la responsabilità
di quest’ultima per la fornitura di alcuni strumenti e per il perfetto
funzionamento della parte elettrica, come promesso nell’allegato B al contratto
di compravendita. Sulla base di queste considerazioni, il primo giudice ha
fissato l’importo da risarcire in fr. 1'150.- per sostituire e riparare alcune
parti elettriche ed il conta-ore e in fr. 4'500.- per un nuovo telone di
copertura del natante. Il Pretore ha inoltre riconosciuto agli attori a titolo
di “inadempienza contrattuale” e non come difetto, la mancata fornitura
di svariati oggetti: una scaletta in legno, il montante per lo sci nautico, il
montante per le bandiere, nonché l’ancora e due remi, promessi nell’allegato al
contratto (doc. B). Ha tuttavia ridotto a fr. 1'870.- l’importo dovuto, che il
perito giudiziario aveva stimato in fr. 4'000.-. Per il resto il giudice di
prima istanza ha respinto le pretese di risarcimento richieste dagli attori per
l’immobilizzazione del natante, poiché le qualità mancanti non ne pregiudicavano
l’uso e ha invece concesso fr. 700.- per le spese causate agli attori dal
procedimento in proporzione a quanto da egli stesso riconosciuto nella
sentenza. In definitiva il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla
somma di fr. 8'220.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, e ha posto a
carico degli attori in solido 7/8 della tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le
spese per fr. 520.-, con l’obbligo di rifondere alla convenuta, sempre in
solido, fr. 8'000.- per ripetibili parziali.
4. Giusta
l’art. 197 CO, il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità
promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o
diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è
destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). La
responsabilità del venditore presuppone l’esistenza di un difetto che,
materialmente o giuridicamente, diminuisce il valore della cosa o l’attitudine
all’uso cui è destinata e si definisce come la divergenza tra lo stato reale
della cosa consegnata all’acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto
essergli consegnata secondo il contratto (sentenza II CCA del 14 dicembre 2011,
n. inc. 12.2010.28, consid. 3; sentenza II CCA del 28 aprile 2008, n. inc.
12.2007.141, consid. 5.1; cfr. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen
in Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 106 e seg.,
n. 723 e seg.). Il difetto deve essere sorto prima del trasferimento dei rischi
e ignorato dal compratore al momento della vendita (art. 200 CO). Il momento
determinante è quello della conclusione del contratto (DTF 131 III 145, consid.
6.1, pag. 148). Il compratore, dal canto suo, per prevalersi dei diritti
fondati sulla garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 205 CO), deve
esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il
venditore è responsabile, dargliene tempestivamente notizia – a meno che il
venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO) –,
altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e cpv. 2 CO), nonché
introdurre l’azione di garanzia nei termini di cui all’art. 210 CO (cfr. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit.,
pag. 114 e seg., n. 773 e seg.).
Se si
tratta di difetti non riconoscibili mediante l’esame ordinario della cosa, il
compratore deve avvisare il venditore subito dopo la loro scoperta (art. 201
cpv. 2 e cpv. 3 CO). I difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al
momento in cui il compratore acquista la certezza della loro esistenza. I
difetti che appaiono progressivamente, nel senso che la loro estensione e la
loro intensità aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già
quando si manifestano i primi indizi, bensì solo quando il compratore sia in
grado di rilevarne l’importanza e la portata. In altre parole, il compratore è
tenuto a segnalare il difetto quando gli sia noto (o debba essergli noto,
secondo la buona fede) che esso costituisce un inadempimento del contratto (DTF
131 III 145, consid. 7.2, pag. 150), altrimenti la cosa si ritiene accettata
anche rispetto a questi difetti (art. 201 cpv. 3 CO). Se tali incombenze sono
rispettate dal compratore l’azione per la garanzia dei difetti è aperta e,
giusta l’art. 205 cpv. 1 CO, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione
redibitoria la risoluzione della vendita o con l’azione estimatoria il
risarcimento per il minor valore della cosa. Per facilitare il calcolo della
riduzione del minor valore, la giurisprudenza accetta la presunzione che il
prezzo convenuto sia semplicemente ridotto della somma dei costi di riparazione
della cosa (Venturi in
Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, pag. 1095, n. 23 ad
art. 205 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., pag. 130, n. 883). Se l’acquirente ha già pagato il prezzo pattuito,
il suo credito in restituzione porta interesse – calcolati ex art. 73 CO – a
partire dal momento in cui il venditore ha ricevuto il pagamento (Venturi in op. cit., pag. 1096, n. 26 ad
art. 205 CO e referenze citate; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., pag. 130, n. 885). Se il compratore ha subito un danno conseguente al
difetto, può chiederne riparazione al venditore, secondo gli art. 97 e 101 CO,
a cui sono però applicabili le medesime incombenze all’acquirente e i termini
di prescrizione che per la garanzia dei difetti della cosa (DTF 113 III 335; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit.,
pag. 130, n. 886). Al compratore che si avvale della responsabilità del
venditore per difetti della cosa venduta incombe l’onere di dimostrare
l’esistenza del difetto e il minor valore che ne deriva, così come la sua
tempestiva notifica, rispettivamente il dolo del venditore (sentenza IICCA del
28 aprile 2008, n. inc. 12.2007.141, consid. 1 e referenze citate).
5. Le
regole legali sulla garanzia dei difetti della cosa venduta (art. 197 e seg. CO) sono dispositive (Honsell
in Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Helbing
Lichtenhahn, 4a ed., Basilea 2007, pag. 1156, n. 1 ad art. 199 CO). Pertanto le parti possono derogarvi, espressamente o tacitamente, in
particolare con l’introduzione nel contratto di clausole esclusive o limitative
di responsabilità (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., pag. 131, n. 891). L’esclusione della garanzia impedisce al
compratore di considerare come un elemento necessario del contratto la presenza
di qualità della cosa per le quali egli non ne ha ottenuto una garanzia
espressa (DTF 126 III 59). Difatti se l’esclusione convenzionale della garanzia
è combinata con una promessa di qualità, il venditore non può prevalersi della
clausola esclusiva, e quest’ultima sarà da interpretare contra stipulatorem,
quindi in linea generale contro il venditore (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., pag. 133, n. 906). Le clausole d’esclusione sono da interpretare in
modo restrittivo (Venturi in op.
cit., pag. 1075, n. 1 ad art. 199 CO) e sono nulle se il venditore ha
dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa (art. 199 CO),
nonché non possono essere invocate se il difetto della cosa venduta era
totalmente estraneo alle eventualità che un acquirente ragionevole deve
prendere in conto (DTF 126 III 59, consid. 4a, pag. 67).
6. Gli
appellanti rimproverano al Pretore di non aver loro riconosciuto, oltre al
minor valore per fr. 8'220.-, anche l’importo di fr. 11'130.-, pari alla somma
stabilita dal perito giudiziario per una nuova verniciatura (fr. 9'000.-) come
garantita esplicitamente nel contratto (doc. A) e la differenza tra la somma
complessiva concessa dal Pretore di fr. 1'870.- e l’importo stabilito
dall’esperto di fr. 4'000.- per gli accessori promessi nell’annesso al
contratto (doc. B) dalla venditrice, ma non forniti.
6.1 Gli
attori lamentano in primo luogo il mancato riconoscimento del minor valore del
natante per l’inesecuzione dei lavori di verniciatura. Essi affermano che le perizie
giudiziarie esperite in causa attestavano inequivocabilmente l’assenza di strati
di vernice, necessari per un motoscafo di quel genere, e che in ogni caso non
erano state date le 15 mani di vernice come descritto nel contratto (doc. A), e
la vernice presente era “eccessivamente secca a causa della lunga permanenza
del natante fuori dall’acqua” (cfr. appello, pag. 12). Essi ritengono
arbitrario l’accertamento eseguito dal Pretore, che non si sarebbe avveduto che
il contratto stesso (doc. A), e non invece l’allegato (doc. B), contiene la
seguente clausola: “[…] an Seitenwände und Deck wurde die Farbe bis aufs
Holz abgelaugt und mit 2 komponenten-Lack 15 mal lackiert.”, secondo la
quale la venditrice avrebbe garantito “una verniciatura eseguita a regola
d’arte, con 15 mani di vernice” (cfr. appello, pag. 13). Inoltre, sempre a
detta degli appellanti, l’assenza della verniciatura promessa – che è una
qualità importante per un motoscafo costituito essenzialmente da parti in legno
– che non era constatabile singolarmente da “un acquirente inesperto di
motoscafi in legno”, rappresenterebbe un difetto occulto e la venditrice ne
dovrebbe rispondere ai sensi dell’art. 199 CO, poiché “promettere una
verniciatura eseguita oltre venti anni prima equivarrebbe infatti a promettere
fumo” (cfr. appello, pag. 13), anche quando dalla perizia giudiziaria è
emerso che il trattamento superficiale della barca doveva essere fatto
possibilmente ogni 2-3 anni.
6.2 Nella
petizione 30 luglio 2008, gli attori hanno invero menzionato i costi per la
verniciatura, evidenziati dalla prova a futura memoria (pag. 4) ma hanno
indicato tra le qualità promesse e i lavori da eseguire mancanti solo quelli
indicati nell’allegato al contratto (doc. B), che non comprendeva la
verniciatura, presente invece nel contratto medesimo (doc. A). La convenuta ha
contestato di essere responsabile per la verniciatura, non prevista
nell’allegato al contratto (risposta, pag. 6). Solo con le conclusioni gli
attori hanno affermato (pag. 12 punto 7) che la garanzia fornita dalla
venditrice per la verniciatura era prevista dal contratto medesimo (doc. A),
ribadendo tale argomentazione con l’appello (pag. 12 punto 4.2). Gli attori
hanno menzionato il doc. A in petizione solo per provare l’acquisto del
motoscafo e l’accordo della garanzia di tre mesi sul motore, senza alludere a
qualsivoglia clausola presente in esso dalla quale risulterebbe la garanzia di
una verniciatura come quella pretesa. Essi hanno fatto valere la garanzia per i
difetti della cosa compravenduta in relazione al solo allegato al contratto
(doc. B), e pertanto, non avendo neppure nominato la clausola presente nel
contratto di cui al doc. A in violazione del principio attitatorio, essi hanno
prodotto un nuovo fatto ed una nuova motivazione in appello inammissibili secondo
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, pag. 238 e seg. e nota 273 a pag. 240 ad art. 78 CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice
2000/2004, Lugano 2005, pag. 98-100 e note 120-124 e referenze date ad art. 78
CPC-TI). L’allegazione presentata solo con le conclusioni di causa, infatti, è
da considerarsi nuova e inammissibile. Altrettanto dicasi per l’affermazione
degli appellanti in questa sede secondo la quale l’assenza della promessa
verniciatura a 15 strati non sarebbe un difetto constatabile da una persona
inesperta, e ci si troverebbe in presenza di un dolo della venditrice ai sensi
dell’art. 199 CO, ciò che escluderebbe la limitazione della garanzia pattuita.
La petizione è silente al riguardo, di modo che l’argomentazione addotta solo
in questa sede si rivela inammissibile (art. 78 e 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI).
6.3 Il
Pretore ha concesso agli attori fr. 1'870.- per l’installazione di due liste
antiscivolo per lato a babordo e a tribordo, e per vari oggetti (scaletta in
legno, due montanti: uno per lo sci nautico e l’altro per le bandiere, nonché
l’ancora e due remi) che la convenuta si era impegnata a fornire secondo
l’allegato B al contratto. Il primo giudice, partendo dal presupposto che la mancata
consegna di questi oggetti non fosse da catalogare come un difetto della cosa
ma come “una semplice inadempienza contrattuale”, ha calcolato tale
importo dividendo la somma indicata dal perito giudiziario di fr. 4'000.- con
la proporzione tra il prezzo d’acquisto del motoscafo (di fr. 70'000.-) e il
valore indicato dal perito di parte per il motoscafo d’epoca completamente
restaurato (di fr. 150'000.-). Il giudice di prima istanza ha considerato la perizia
di parte alla stregua di un’affermazione di parte, che gli attori devono
lasciarsi imputare. Egli ha così spiegato il proprio calcolo: “che, eccezion
fatta per le bande antiscivolo, non si può tuttavia affermare sulla base
dell’allegato contrattuale che la convenuta fosse tenuta a fornire oggettistica
nuova, ovvero avrebbe potuto fornire gli accessori originali, vecchi di
quarant’anni.” Gli appellanti ravvisano nei parametri di calcolo adottati
dal Pretore e nelle sue motivazioni un’arbitraria presa in considerazione delle
prove prodotte, visto che a loro dire “i valori ipotizzati dall’arch. __________”
sarebbero stati “surclassati dalle perizie tecniche susseguenti”
richieste dagli attori ed esperite dal Pretore a titolo di prove a futura
memoria, dalle quali il primo giudice non si sarebbe dovuto scostare se non
motivandolo in modo circostanziato. Viepiù hanno aggiunto che “la durata di
vita degli accessori in questione non è paragonabile alla durata di vita del
motoscafo” e che “il Pretore non ha neppure reso plausibile la
possibilità di reperire tali oggetti “d’occasione”, per un prezzo di CHF
1'870.-.” (appello, pag. 13-14, punto 5.2).
6.4 La
critica degli appellanti è fondata. Il Pretore, infatti, ha ridotto l’importo
medio stabilito dal perito giudiziario fondandosi su criteri non pertinenti. Dal
referto peritale nella procedura a futura memoria (prova peritale a futura
memoria no 2007.01/88 del 9 marzo 2007, pag. 42, inc. DI.2006.259 richiamato) emerge
il costo degli accessori indicati nell’allegato al contratto, stimati dal
perito giudiziario tra fr. 3'500.- e fr. 4'500.-. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, il giudice che ordina una perizia poiché non possiede
le conoscenze specifiche necessarie, non è in principio vincolato alle conclusioni
del perito. Tuttavia anche se apprezza liberamente le prove, egli non può
sostituire, senza seri motivi, la sua opinione con quella del perito. Al
contrario, se il giudice dubita dell’esattezza di una perizia giudiziaria, deve
raccogliere prove supplementari, per esempio ordinando una perizia
complementare o una contro-perizia (sentenza del Tribunale federale 4P.192/2003
del 10 novembre 2003, consid. 1.1 e referenze citate; sentenza del Tribunale
federale 9C_603/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 3.2). Nella fattispecie il
Pretore ha ridotto a fr. 1'870.- l’importo stimato dal perito, per tener conto dell’usura
del motoscafo, applicando la proporzione tra il prezzo d’acquisto del natante
ed il prezzo che, a dire del perito di parte, avrebbe potuto raggiungere il motoscafo
rimesso a nuovo. Così facendo, tuttavia, si è scostato senza seri motivi dai
risultati della perizia giudiziaria. Il contratto e il suo allegato non
prevedeva invero la fornitura di oggetti nuovi, come rilevato dal Pretore, ma
agli atti non vi sono dati oggettivi dai quali poter valutare la differenza
esistente tra il costo a nuovo e il costo d’occasione degli accessori in
questione (due liste antiscivolo per lato a babordo e a tribordo, scaletta in
legno, due montanti: uno per lo sci nautico e l’altro per le bandiere, nonché
l’ancora e due remi). Per tali oggetti, poi, le considerazioni relative
all’usura del motoscafo sono poco pertinenti.
7. In
definitiva, quindi, la censura relativa al costo degli accessori mancanti va
accolta, mentre è irricevibile quella relativa alla verniciatura. In parziale
accoglimento dell’appello la convenuta verserà agli attori l’importo
complessivo di fr. 10'350.- (fr. 1’150.- per riparazioni della strumentistica,
fr. 4'500.- per il telone, fr. 4'000.- per gli accessori mancanti, fr. 700.-
dispendio omnicomprensivo per prove a futura memoria) oltre gli interessi al 5%
dal 14 gennaio 2008.
8. Per
quel che concerne la ripartizione degli oneri processuali e delle indennità
ripetibili, l’accoglimento parziale dell’appello non influisce in modo
rilevante sulla reciproca soccombenza accertata dal Pretore in prima istanza,
visto che gli attori chiedevano la rifusione di fr. 76'118,85 e ottengono in
definitiva fr. 10'350.-. Gli oneri processuali d’appello, calcolati su un
valore di fr. 11'130.-, ancora litigiosi in seconda sede (art. 5 CPC-TI),
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC-TI), vale a dire 4/5 a
carico degli appellanti e 1/5 a carico dell’appellata. Gli appellanti
rifonderanno inoltre a quest’ultima un’indennità per ripetibili parziali di fr.
600.-.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 13 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2, è parzialmente accolto
nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la decisione 22 novembre
2010 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, la AO 1, Ascona, è tenuta a versare in comune a AP 1, __________, e a AP 2, __________, la somma di fr. 10'350.-,
oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008.
2. (invariato).
3.
(invariato)
Considerandi
II. Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'000.-
b) spese fr.
200.
-
totale fr. 1'200.-
già
anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico per 4/5 e per 1/5 a carico
dell’appellata, alla quale gli appellanti rifonderanno in solido fr. 600.- per
ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte di litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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