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Decisione

12.2010.231

Appalto - mercede - sconto - interessi

2 novembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 9 dicembre 2010, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'220.15

oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005 e di caricare la tassa di giustizia e

le spese (tranne quelle relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di

istruttoria, da pagarsi integralmente dall’attrice) per 1/10 a loro in solido e

per 9/10 all’attrice, obbligata pure a rifonder loro fr. 6’000.- per ripetibili,

il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;

mentre

l'attrice con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Sulla

base dell’offerta ricevuta il 30 ottobre 2003 (doc. B), AP 1 e AP 2 hanno

deliberato alla società AO 1 i lavori di ristrutturazione degli stabili

esistenti sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________, che sono

poi stati effettuati tra il febbraio e l’ottobre del 2004 (cfr. doc. F).

Al

termine degli interventi, che hanno pure comportato l’esecuzione di una serie

di opere supplementari anche sulla part. n. __________ RFD di __________,

l’impresario, il 21 dicembre 2004 (doc. P), ha emesso una prima fattura di fr.

236'712.25 e in seguito, il 1° marzo 2005 (doc. Q), in sostituzione di quella,

ne ha allestito una seconda di fr. 236'414.80 (doc. L), a fronte della quale i

committenti, nonostante i solleciti ricevuti (doc. X e S), hanno versato

acconti per un importo complessivo di soli fr. 115'000.-.

2. Con

petizione 24 febbraio 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord AP 1 e AP 2 per ottenerne la condanna in

solido al pagamento del saldo di fr. 121'414.80 oltre interessi al 5% dal 24

gennaio 2005.

I

convenuti si sono opposti alla petizione nella misura in cui eccedeva l’importo

di fr. 26'723.35 più interessi al 5% dal 17 maggio 2005 (pari a fr. 28'078.05,

cfr. doc. 35 e 36) da loro immediatamente corrisposto alla controparte, la

quale in replica ha pertanto ridotto le sue pretese a fr. 94'691.45 oltre

interessi al 5% dal 24 gennaio 2005 su fr. 94'691.45 e dal 24 gennaio al 17

maggio 2005 su fr. 26'723.35.

3. Il

Pretore, con la sentenza 17 novembre 2010 qui impugnata, ha accolto le

petizione per fr. 44'817.80 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2005 su fr.

44'817.80 e dal 2 al 16 maggio 2005 su fr. 26'723.35, caricando la tassa di

giustizia di fr. 4'000.- e le spese per 2/5 all’attrice e per 3/5 ai convenuti

in solido, obbligati pure a rifondere solidalmente alla controparte fr. 1'500.-

per ripetibili.

Il

giudice di prime cure, richiamate in diritto le norme sul contratto di appalto

(art. 363 segg. CO), ha in sostanza ritenuto, sulla base della perizia

giudiziaria, che l’attrice, per i lavori da lei effettuati, poteva pretendere

una mercede complessiva di fr. 187'895.85 (fr. 174'443.45 IVA esclusa + fr.

13'257.70 di IVA al 7.6% + fr. 194.70 fattura energia elettrica con IVA), dalla

quale andavano poi dedotti gli acconti di fr. 115'000.- e il versamento di fr.

28'078.05 effettuato in causa dai convenuti, mentre non era stata provata la

pattuizione di un eventuale sconto o ribasso.

4. Con

l’appello 9 dicembre 2010 che qui ci occupa, i convenuti chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'220.15

oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005 e di caricare la tassa di giustizia e

le spese (tranne quelle relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di

istruttoria, da pagarsi integralmente dall’attrice) per 1/10 a loro in solido e

per 9/10 all’attrice, tenuta pure a rifonder loro fr. 6’000.- per ripetibili.

Essi

ritengono che dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr.

174'443.45 IVA esclusa) dovevano essere tolti le ulteriori deduzioni per fr.

27'348.20 IVA esclusa (fr. 980.- per sistemazione volta cantina, fr. 7'780.-

per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - edificio abitativo, fr.

2'056.60 per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - locale tecnico,

fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e ricostruzioni, fr. 2'838.- per

aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e riscaldamento, fr. 1'500.- per

noleggio teloni, fr. 1'557.60 per scavi interni, fr. 1'624.- per lavori

esterni, fr. 2'268.- per fatturazione di 567 ore di muratori anziché di

manovali) nonché lo sconto concordato del 4% (fr. 5'883.80) e in seguito andava

aggiunta l’IVA (fr. 10'732.05), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr.

115'000.-) e l’importo versato ad inizio procedura (fr. 26'723.35). Censurano poi

la data di decorrenza degli interessi e il fatto di doverli pagare anche sulla

somma versata nel corso di causa. Auspicano inoltre che le spese relative ai

costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria siano integralmente assunte

dall’attrice. E infine rivendicano una diversa ripartizione delle spese e delle

ripetibili.

5. Delle

osservazioni 21 gennaio 2011 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame

si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata

pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

7. La

prima parte dell’appello - non solo il riassunto dei fatti (da p. 3 a 7), ma anche la censura in merito alla correttezza dei bollettini a regia versati agli atti

dall’attrice (a p. 8 e 9) - è costituita dalla pressoché integrale ricopiatura di

stralci dell’allegato responsivo (e meglio delle pagine da 3 a 6, da 9 a 12 e da 13 a 15 rispettivamente da 6 a 7, 11 e 37). Nella misura in cui si tratta di allegazioni

redatte a suo tempo allo scopo di convincere il Pretore della bontà della

propria resistenza alla petizione e non invece con la diversa finalità di

suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato, a

quel momento del resto non ancora emanato, le stesse, per giurisprudenza

invalsa, non costituiscono una sufficiente motivazione ricorsuale (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008

consid. 4.2; II CCA 13 marzo 2012 inc. n. 12.2010.230, 9 marzo 2012 inc. n.

12.2010.54, 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio 2011 inc. n.

12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n.

12.2008.225). In assenza di una critica puntuale delle argomentazioni addotte

dal Pretore su quei temi, sui quali i convenuti non si sono in definitiva

confrontati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), esse non possono dunque essere oggetto di

esame in questa sede (art. 309 cpv. 5 CPC/TI).

8. I

convenuti rilevano che, nonostante il perito non fosse entrato in materia sulla

grossa parte fatturata a regia, il Pretore aveva ritenuto corretta la relativa

fatturazione dell’attrice (doc. L p. 16-22) senza essere entrato nel merito

delle contestazioni e correzioni da loro proposte in risposta, vertenti non

tanto sull’effettiva esecuzione dei lavori, ma soprattutto sulle modalità di

fatturazione (ad esempio importi già fatturati nelle voci a misura, ore

fatturate e non indicate nei rapporti giornalieri, applicazione di prezzi

unitari errati, non possibile fatturazione dei trasporti, ecc.). Essi auspicano

dunque la verifica di quelle contestazioni e correzioni da parte della

scrivente Camera, riprendendo in questa sede parte degli importi esposti in

prima istanza, per complessivi fr. 20'398.60 (fr. 980.- per sistemazione volta

cantina, fr. 7'780.- per demolizioni strutture interne e ricostruzioni -

edificio abitativo, fr. 2'056.60 per demolizioni strutture interne e

ricostruzioni - locale tecnico, fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e

ricostruzioni e fr. 2'838.- per aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e

riscaldamento).

Queste

domande di riduzione della mercede, già irricevibili in ordine per il fatto che

nell’appello i convenuti non hanno esposto in dettaglio i motivi di fatto e di

diritto a sostegno di ogni singola deduzione limitandosi a un implicito rinvio

alle argomentazioni esposte in risposta (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 20 seg. ad art. 309), devono in ogni caso essere disattese anche nel

merito. Non è vero che il perito non fosse entrato in materia sulla parte

fatturata a regia. Egli ha in effetti dato atto che quelle opere erano state

calcolate sulla base delle risultanze dei bollettini giornalieri e delle

ricapitolazioni di cui ai doc. F e U, da lui per altro non considerati

bollettini a regia redatti e firmati per accettazione (perizia p. 18), ed ha poi

aggiunto, a prescindere da questo aspetto formale e da quanto evidenziato nella

risposta al quesito n. 22, di non avere “osservazioni da fare” (perizia p. 18),

ovvero riduzioni da proporre. Ora, visto che il Pretore ha in realtà riconosciuto

la correttezza di quanto riportato nei bollettini di cui al doc. F (cfr. pure la

medesima convinzione del perito a p. 11 della perizia) - senza che, come detto

(cfr. supra consid. 7), quel suo assunto sia stato censurato validamente

in questa sede - e considerato che nella risposta al quesito n. 22 il perito evidenziava

più che altro il rischio (invero solo teorico) che la fatturazione a regia potesse

in generale essere utilizzata per correggere eventuali carenze nell’allestimento

delle offerte (perizia p. 11 seg. e 20), non vi è tutto sommato motivo per

riconsiderare la sua conclusione. Egli ha del resto aggiunto che i prezzi

unitari riportati nell’occasione dall’attrice corrispondevano a quelli offerti

o comunque rientravano nella normalità (perizia p. 20) e che, se si accettava

il principio della fatturazione a regia per quelle opere, come ammesso dai convenuti

(perizia p. 23), era in ogni caso impossibile, mancando i reali presupposti di

accordo e le necessarie verifiche, formulare un parere attendibile sulle

contestazioni formulate da questi ultimi (perizia p. 12 e 24), il tutto senza

che i convenuti abbiano ritenuto di insistere nei confronti dell’esperto per

una valutazione delle posizioni eventualmente verificabili - sempre che ve ne

fossero - in sede di delucidazione/completazione della perizia, sia pure

esperita. In tali circostanze è ovviamente escluso che le contestazioni e

correzioni proposte dai convenuti possano essere oggetto di un valido esame in

questa sede, tanto più che un tale modo di procedere nemmeno era stato preteso a

suo tempo nei confronti del Pretore (cfr. conclusioni p. 4, dove in mancanza dei

presupposti di accordo e verifiche per accettare o contestare queste posizioni,

i convenuti ritenevano che le correzioni da loro proposte dovevano essere senz’altro

riconosciute) ed è invece stato richiesto per la prima volta, e quindi

irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), solo in seconda istanza.

9. I

convenuti chiedono in seguito di dedurre dall’importo di liquidazione stabilito

dal Pretore la somma di fr. 1'500.- fatturata loro per il noleggio e la posa

dei teloni necessari alla copertura provvisoria del tetto (doc. L p. 1 pos. 3 e

4), adducendo che il perito aveva indicato che nessun elemento degli atti di

causa, salvo le affermazioni delle parti, provava o meno l’esecuzione di quelle

opere. La censura è infondata. Se è vero che il perito si era inizialmente

espresso in quei termini (perizia p. 14), è però altrettanto vero che egli,

sulla base della fotografia n. 13 del doc. 11, ha in seguito ritenuto apparentemente provata la posa dei teloni, pur non essendo stato in grado

di stabilire se la stessa fosse opera dell’attrice o, come preteso dai convenuti,

del carpentiere (delucidazione/completazione peritale p. 2 seg.). Non essendo

così provato che l’intervento, dimostrato anche da altre fotografie agli atti

(cfr. le n. 8-10 del doc. 11; cfr. pure quelle del doc. E), sia in realtà stato

effettuato proprio da quest’ultimo ed essendo anzi incontestato in questa sede

l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto dalla deposizione di __________

(p. 5 seg.), secondo cui quanto era stato fatturato era stato eseguito proprio

dall’attrice, la deduzione risulta ingiustificata.

10. Nel

prosieguo del loro esposto i convenuti chiedono di dedurre dalle pretese

dell’attrice e meglio dalla somma fatturata in relazione agli scavi interni

(doc. L p. 23 pos. 311) l’importo di fr. 1'557.60, osservando che lo scavo

della cantina non era stato eseguito, che quello del locale tecnico era stato

eseguito solo per m. 0.15 di profondità e che quello del locale atrio lo era

stato per soli 11 mq anziché per 12 mq. A torto. Nonostante sia vero che, a

detta del perito, a lavori ultimati non esisteva più alcuna possibilità di verifica

di quei quantitativi (perizia p. 18), è però altrettanto vero - come detto - che

i convenuti non hanno ritenuto di censurare in questa sede l’assunto pretorile

(sentenza p. 6), desunto dalla menzionata testimonianza di __________ (p. 5

seg.), secondo cui tutto ciò che era stato fatturato era stato effettivamente

eseguito. In tali circostanze l’importo in discussione non può essere dedotto.

11. Con

la medesima motivazione i convenuti chiedono pure di dedurre dalle pretese

dell’attrice ed in particolare dalla somma fatturata in relazione ai lavori esterni

(doc. L p. 25 pos. 4) l’importo di fr. 1'624.-, rilevando che il volume dello

scavo per le condotte era minore di mq 20.4 e che, invece di 3 pozzetti

d’ispezione per fr. 1'500.-, di un pozzetto raccoglitore da fr. 400.- e di un

pozzetto per rubinetti da fr. 300.-, erano stati posati solo 3 pozzetti

raccoglitori per fr. 1'200.- e 2 pozzetti per rubinetti per fr. 600.-. Nonostante

il perito abbia confermato l’impossibilità di verificare oggi l’esattezza di

tutti i computi relativi ai lavori esterni (perizia p. 19), anche in questo

caso va rilevato che i convenuti non hanno però censurato in questa sede

l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto sempre dalla menzionata

deposizione testimoniale di __________ (p. 5 seg.), secondo cui tutto ciò che

era stato fatturato era stato effettivamente eseguito. Nemmeno l’importo in

questione può pertanto essere dedotto.

12. I

convenuti chiedono di dedurre ulteriori fr. 2'268.- per il fatto che l’attrice

avrebbe fatturato loro a regia 567 ore di muratori anziché di manovali (doc. L

p. 16-22). La censura è infondata. In sede di risposta (p. 23) essi avevano

chiesto di verificare se i due operai che avevano effettuato i lavori fossero

entrambi muratori e, se ciò non fosse stato il caso, di ridurre di fr. 4.- il

costo orario esposto in fattura (cfr. doc. B p. 8). Sennonché, con le

conclusioni (p. 4) e ancora in questa sede (p. 14), essi hanno pacificamente

ammesso che sul cantiere erano presenti non solo 2 ma ben 3 muratori e meglio __________,

__________ e __________ (cfr. le rispettive deposizioni testimoniali a p. 1, 15

e 13), sicché le loro lamentele vanno disattese, tanto più che l’assunto

secondo cui questi ultimi sarebbero in realtà stati dei capo cantieri, esposta

per la prima volta solo in questa sede, era inammissibile (cfr. art. 321 cpv. 1

lett. b CPC/TI).

13. L’ultima

deduzione pretesa dai convenuti è quella relativa alla pattuizione di uno

sconto (generale) del 4%. A ragione.

Nonostante

nell’offerta 30 ottobre 2003 (doc. B e 4) le parti abbiano inizialmente

stabilito che lo sconto sarebbe stato “da concordare”, si osserva in effetti

che sullo stesso documento, e meglio nella versione prodotta dalla stessa parte

attrice (doc. B), risulta poi essere stata apposta e siglata l’annotazione

manoscritta “sconto 4% concordato con sig. AP 2 12.11.03”. Il teste __________ (p.

8) ha del resto dato atto dell’avvenuta pattuizione di uno sconto tra le parti.

E oltretutto, nella situazione contabile provvisoria allestita il 10 dicembre

2004, allegata al doc. M, la stessa attrice aveva dato atto dell’esistenza

dello sconto del 4% sui lavori a misura, del 5% sulla manodopera dei lavori a

regia e del 10% sui trasporti e le attrezzature relativi ai lavori eseguiti

pure a regia, e un’analoga ammissione è riscontrabile negli allegati del doc.

U. In tali circostanze appare tutto sommato corretto riconoscere la percentuale

complessiva auspicata dai convenuti.

14. Alla

luce di quanto precede, non avendo i convenuti spiegato per quali ragioni la

modalità di calcolo adottata dal Pretore dovesse essere modificata ed in

particolare nello stesso non si dovesse tenere conto della fattura per

l’energia elettrica con IVA, le spettanze a favore dell’attrice possono essere quantificate

in fr. 38'664.45: dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr.

174'443.45 IVA esclusa) va in effetti dedotto lo sconto del 4% (fr. 6'977.75) e

in seguito aggiunta l’IVA (fr. 12'727.40) e la fattura per l’energia elettrica

con IVA (fr. 194.70), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr. 115'000.-) e

l’importo versato ad inizio procedura così come indicato dai convenuti (fr. 26'723.35).

15. I

convenuti censurano anche la data di decorrenza degli interessi di mora del 5%,

che il Pretore ha fatto partire dal 2 maggio 2005 sulla somma in capitale

ancora dovuta dai convenuti e dal 2 al 16 maggio 2005 sull’importo (non

comprensivo degli interessi corrisposti dal 17 maggio 2005) da loro versato nelle

more della causa, chiedendo che gli stessi decorrano solo dal 17 maggio 2005

per l’importo ancora dovuto. A ragione. Con scritto 2 maggio 2005 (doc. S), l’attrice

aveva in effetti assegnato alla controparte un termine di pagamento scadente il

successivo 17 maggio, sicché la decorrenza degli interessi può essere stabilita

solo da quest’ultimo momento (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171, 2

novembre 2005 inc. n. 12.2005.60); e, d’altro canto, con il versamento

effettuato nel corso della procedura i convenuti hanno nel contempo provveduto

a corrispondere pure gli interessi decorrenti da quella data sullo stesso (cfr.

doc. 35).

16. L’esito

della lite, tenuto anche conto del pagamento effettuato dai convenuti nel corso

della causa, che - contrariamente a quanto preteso da questi ultimi - costituisce

una parziale acquiescenza, fa sì che la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le

spese possano tutto sommato essere caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,

con compensazione delle ripetibili.

La

richiesta dei convenuti di porre a carico della sola attrice le spese relative

ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria ed aventi per oggetto gli

intonaci non può invece essere accolta, nonostante la prova abbia permesso di rifiutare

i supplementi pretesi dall’attrice a questo titolo (perizia p. 15 seg. e 21). Le

spese, ivi compresa quella in questione, seguono in effetti la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC/TI), ritenuto che la condanna

al loro pagamento in deroga al principio della soccombenza può eccezionalmente

essere imposta alla parte che le ha inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3

CPC/TI), ciò che non però è palesemente il caso nella fattispecie, visto e

considerato che la perizia, inerente anche alla questione degli intonaci poi

oggetto dei sondaggi in parola, era stata allestita nell’interesse di tutte e

due le parti, che del resto avevano provveduto a formulare la proprie domande e

controdomande (entrambe aventi per oggetto anche la questione degli intonaci).

17. Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso dei considerandi che

precedono.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 34'597.65, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC/TI), fermo restando che per la commisurazione delle

ripetibili si è tenuto conto della relativa brevità delle osservazioni

dell’attrice.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

9 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 17 novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è

così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza, AP 1 e AP 2 sono tenuti a corrispondere, in via solidale, a AO 1

l’importo di fr. 38'664.45 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005.

2. La

tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese sono a carico dall’attrice in

ragione di 1/2 e a carico dei convenuti in solido in ragione di 1/2, compensate

le ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’000.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’100.-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 4/5 e per 1/5

sono poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno sempre in

solido fr. 1’000.- per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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