12.2010.231
Appalto - mercede - sconto - interessi
2 novembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.231
Data decisione, Autorità:
02.11.2012, IICCA
Titolo:
Appalto - mercede - sconto - interessi
MERCEDE
MORA DEL DEBITORE
art. 102 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2010.231
Lugano
2 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.25
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24
febbraio 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
121'414.80 oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2005, somma ridotta in replica
- a seguito dell’avvenuto pagamento da parte dei convenuti di fr. 26'723.35 più
interessi al 5% dal 17 maggio 2005 - a fr. 94'691.45 oltre interessi al 5% dal
24 gennaio 2005 su fr. 94'691.45 e dal 24 gennaio al 17 maggio 2005 su fr.
26'723.35;
domanda
avversata in tale limitata misura dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 novembre 2010 ha accolto per fr. 44'817.80 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2005 su fr. 44'817.80 e dal 2 al
16 maggio 2005 su fr. 26'723.35, caricando la tassa di giustizia e le spese per
2/5 all’attrice e per 3/5 ai convenuti in solido, tenuti pure a rifondere solidalmente
alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 9 dicembre 2010, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'220.15
oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005 e di caricare la tassa di giustizia e
le spese (tranne quelle relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di
istruttoria, da pagarsi integralmente dall’attrice) per 1/10 a loro in solido e
per 9/10 all’attrice, obbligata pure a rifonder loro fr. 6’000.- per ripetibili,
il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre
l'attrice con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Sulla
base dell’offerta ricevuta il 30 ottobre 2003 (doc. B), AP 1 e AP 2 hanno
deliberato alla società AO 1 i lavori di ristrutturazione degli stabili
esistenti sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________, che sono
poi stati effettuati tra il febbraio e l’ottobre del 2004 (cfr. doc. F).
Al
termine degli interventi, che hanno pure comportato l’esecuzione di una serie
di opere supplementari anche sulla part. n. __________ RFD di __________,
l’impresario, il 21 dicembre 2004 (doc. P), ha emesso una prima fattura di fr.
236'712.25 e in seguito, il 1° marzo 2005 (doc. Q), in sostituzione di quella,
ne ha allestito una seconda di fr. 236'414.80 (doc. L), a fronte della quale i
committenti, nonostante i solleciti ricevuti (doc. X e S), hanno versato
acconti per un importo complessivo di soli fr. 115'000.-.
2. Con
petizione 24 febbraio 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord AP 1 e AP 2 per ottenerne la condanna in
solido al pagamento del saldo di fr. 121'414.80 oltre interessi al 5% dal 24
gennaio 2005.
I
convenuti si sono opposti alla petizione nella misura in cui eccedeva l’importo
di fr. 26'723.35 più interessi al 5% dal 17 maggio 2005 (pari a fr. 28'078.05,
cfr. doc. 35 e 36) da loro immediatamente corrisposto alla controparte, la
quale in replica ha pertanto ridotto le sue pretese a fr. 94'691.45 oltre
interessi al 5% dal 24 gennaio 2005 su fr. 94'691.45 e dal 24 gennaio al 17
maggio 2005 su fr. 26'723.35.
3. Il
Pretore, con la sentenza 17 novembre 2010 qui impugnata, ha accolto le
petizione per fr. 44'817.80 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2005 su fr.
44'817.80 e dal 2 al 16 maggio 2005 su fr. 26'723.35, caricando la tassa di
giustizia di fr. 4'000.- e le spese per 2/5 all’attrice e per 3/5 ai convenuti
in solido, obbligati pure a rifondere solidalmente alla controparte fr. 1'500.-
per ripetibili.
Il
giudice di prime cure, richiamate in diritto le norme sul contratto di appalto
(art. 363 segg. CO), ha in sostanza ritenuto, sulla base della perizia
giudiziaria, che l’attrice, per i lavori da lei effettuati, poteva pretendere
una mercede complessiva di fr. 187'895.85 (fr. 174'443.45 IVA esclusa + fr.
13'257.70 di IVA al 7.6% + fr. 194.70 fattura energia elettrica con IVA), dalla
quale andavano poi dedotti gli acconti di fr. 115'000.- e il versamento di fr.
28'078.05 effettuato in causa dai convenuti, mentre non era stata provata la
pattuizione di un eventuale sconto o ribasso.
4. Con
l’appello 9 dicembre 2010 che qui ci occupa, i convenuti chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'220.15
oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005 e di caricare la tassa di giustizia e
le spese (tranne quelle relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di
istruttoria, da pagarsi integralmente dall’attrice) per 1/10 a loro in solido e
per 9/10 all’attrice, tenuta pure a rifonder loro fr. 6’000.- per ripetibili.
Essi
ritengono che dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr.
174'443.45 IVA esclusa) dovevano essere tolti le ulteriori deduzioni per fr.
27'348.20 IVA esclusa (fr. 980.- per sistemazione volta cantina, fr. 7'780.-
per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - edificio abitativo, fr.
2'056.60 per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - locale tecnico,
fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e ricostruzioni, fr. 2'838.- per
aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e riscaldamento, fr. 1'500.- per
noleggio teloni, fr. 1'557.60 per scavi interni, fr. 1'624.- per lavori
esterni, fr. 2'268.- per fatturazione di 567 ore di muratori anziché di
manovali) nonché lo sconto concordato del 4% (fr. 5'883.80) e in seguito andava
aggiunta l’IVA (fr. 10'732.05), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr.
115'000.-) e l’importo versato ad inizio procedura (fr. 26'723.35). Censurano poi
la data di decorrenza degli interessi e il fatto di doverli pagare anche sulla
somma versata nel corso di causa. Auspicano inoltre che le spese relative ai
costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria siano integralmente assunte
dall’attrice. E infine rivendicano una diversa ripartizione delle spese e delle
ripetibili.
5. Delle
osservazioni 21 gennaio 2011 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7. La
prima parte dell’appello - non solo il riassunto dei fatti (da p. 3 a 7), ma anche la censura in merito alla correttezza dei bollettini a regia versati agli atti
dall’attrice (a p. 8 e 9) - è costituita dalla pressoché integrale ricopiatura di
stralci dell’allegato responsivo (e meglio delle pagine da 3 a 6, da 9 a 12 e da 13 a 15 rispettivamente da 6 a 7, 11 e 37). Nella misura in cui si tratta di allegazioni
redatte a suo tempo allo scopo di convincere il Pretore della bontà della
propria resistenza alla petizione e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato, a
quel momento del resto non ancora emanato, le stesse, per giurisprudenza
invalsa, non costituiscono una sufficiente motivazione ricorsuale (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008
consid. 4.2; II CCA 13 marzo 2012 inc. n. 12.2010.230, 9 marzo 2012 inc. n.
12.2010.54, 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio 2011 inc. n.
12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n.
12.2008.225). In assenza di una critica puntuale delle argomentazioni addotte
dal Pretore su quei temi, sui quali i convenuti non si sono in definitiva
confrontati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), esse non possono dunque essere oggetto di
esame in questa sede (art. 309 cpv. 5 CPC/TI).
8. I
convenuti rilevano che, nonostante il perito non fosse entrato in materia sulla
grossa parte fatturata a regia, il Pretore aveva ritenuto corretta la relativa
fatturazione dell’attrice (doc. L p. 16-22) senza essere entrato nel merito
delle contestazioni e correzioni da loro proposte in risposta, vertenti non
tanto sull’effettiva esecuzione dei lavori, ma soprattutto sulle modalità di
fatturazione (ad esempio importi già fatturati nelle voci a misura, ore
fatturate e non indicate nei rapporti giornalieri, applicazione di prezzi
unitari errati, non possibile fatturazione dei trasporti, ecc.). Essi auspicano
dunque la verifica di quelle contestazioni e correzioni da parte della
scrivente Camera, riprendendo in questa sede parte degli importi esposti in
prima istanza, per complessivi fr. 20'398.60 (fr. 980.- per sistemazione volta
cantina, fr. 7'780.- per demolizioni strutture interne e ricostruzioni -
edificio abitativo, fr. 2'056.60 per demolizioni strutture interne e
ricostruzioni - locale tecnico, fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e
ricostruzioni e fr. 2'838.- per aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e
riscaldamento).
Queste
domande di riduzione della mercede, già irricevibili in ordine per il fatto che
nell’appello i convenuti non hanno esposto in dettaglio i motivi di fatto e di
diritto a sostegno di ogni singola deduzione limitandosi a un implicito rinvio
alle argomentazioni esposte in risposta (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 20 seg. ad art. 309), devono in ogni caso essere disattese anche nel
merito. Non è vero che il perito non fosse entrato in materia sulla parte
fatturata a regia. Egli ha in effetti dato atto che quelle opere erano state
calcolate sulla base delle risultanze dei bollettini giornalieri e delle
ricapitolazioni di cui ai doc. F e U, da lui per altro non considerati
bollettini a regia redatti e firmati per accettazione (perizia p. 18), ed ha poi
aggiunto, a prescindere da questo aspetto formale e da quanto evidenziato nella
risposta al quesito n. 22, di non avere “osservazioni da fare” (perizia p. 18),
ovvero riduzioni da proporre. Ora, visto che il Pretore ha in realtà riconosciuto
la correttezza di quanto riportato nei bollettini di cui al doc. F (cfr. pure la
medesima convinzione del perito a p. 11 della perizia) - senza che, come detto
(cfr. supra consid. 7), quel suo assunto sia stato censurato validamente
in questa sede - e considerato che nella risposta al quesito n. 22 il perito evidenziava
più che altro il rischio (invero solo teorico) che la fatturazione a regia potesse
in generale essere utilizzata per correggere eventuali carenze nell’allestimento
delle offerte (perizia p. 11 seg. e 20), non vi è tutto sommato motivo per
riconsiderare la sua conclusione. Egli ha del resto aggiunto che i prezzi
unitari riportati nell’occasione dall’attrice corrispondevano a quelli offerti
o comunque rientravano nella normalità (perizia p. 20) e che, se si accettava
il principio della fatturazione a regia per quelle opere, come ammesso dai convenuti
(perizia p. 23), era in ogni caso impossibile, mancando i reali presupposti di
accordo e le necessarie verifiche, formulare un parere attendibile sulle
contestazioni formulate da questi ultimi (perizia p. 12 e 24), il tutto senza
che i convenuti abbiano ritenuto di insistere nei confronti dell’esperto per
una valutazione delle posizioni eventualmente verificabili - sempre che ve ne
fossero - in sede di delucidazione/completazione della perizia, sia pure
esperita. In tali circostanze è ovviamente escluso che le contestazioni e
correzioni proposte dai convenuti possano essere oggetto di un valido esame in
questa sede, tanto più che un tale modo di procedere nemmeno era stato preteso a
suo tempo nei confronti del Pretore (cfr. conclusioni p. 4, dove in mancanza dei
presupposti di accordo e verifiche per accettare o contestare queste posizioni,
i convenuti ritenevano che le correzioni da loro proposte dovevano essere senz’altro
riconosciute) ed è invece stato richiesto per la prima volta, e quindi
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), solo in seconda istanza.
9. I
convenuti chiedono in seguito di dedurre dall’importo di liquidazione stabilito
dal Pretore la somma di fr. 1'500.- fatturata loro per il noleggio e la posa
dei teloni necessari alla copertura provvisoria del tetto (doc. L p. 1 pos. 3 e
4), adducendo che il perito aveva indicato che nessun elemento degli atti di
causa, salvo le affermazioni delle parti, provava o meno l’esecuzione di quelle
opere. La censura è infondata. Se è vero che il perito si era inizialmente
espresso in quei termini (perizia p. 14), è però altrettanto vero che egli,
sulla base della fotografia n. 13 del doc. 11, ha in seguito ritenuto apparentemente provata la posa dei teloni, pur non essendo stato in grado
di stabilire se la stessa fosse opera dell’attrice o, come preteso dai convenuti,
del carpentiere (delucidazione/completazione peritale p. 2 seg.). Non essendo
così provato che l’intervento, dimostrato anche da altre fotografie agli atti
(cfr. le n. 8-10 del doc. 11; cfr. pure quelle del doc. E), sia in realtà stato
effettuato proprio da quest’ultimo ed essendo anzi incontestato in questa sede
l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto dalla deposizione di __________
(p. 5 seg.), secondo cui quanto era stato fatturato era stato eseguito proprio
dall’attrice, la deduzione risulta ingiustificata.
10. Nel
prosieguo del loro esposto i convenuti chiedono di dedurre dalle pretese
dell’attrice e meglio dalla somma fatturata in relazione agli scavi interni
(doc. L p. 23 pos. 311) l’importo di fr. 1'557.60, osservando che lo scavo
della cantina non era stato eseguito, che quello del locale tecnico era stato
eseguito solo per m. 0.15 di profondità e che quello del locale atrio lo era
stato per soli 11 mq anziché per 12 mq. A torto. Nonostante sia vero che, a
detta del perito, a lavori ultimati non esisteva più alcuna possibilità di verifica
di quei quantitativi (perizia p. 18), è però altrettanto vero - come detto - che
i convenuti non hanno ritenuto di censurare in questa sede l’assunto pretorile
(sentenza p. 6), desunto dalla menzionata testimonianza di __________ (p. 5
seg.), secondo cui tutto ciò che era stato fatturato era stato effettivamente
eseguito. In tali circostanze l’importo in discussione non può essere dedotto.
11. Con
la medesima motivazione i convenuti chiedono pure di dedurre dalle pretese
dell’attrice ed in particolare dalla somma fatturata in relazione ai lavori esterni
(doc. L p. 25 pos. 4) l’importo di fr. 1'624.-, rilevando che il volume dello
scavo per le condotte era minore di mq 20.4 e che, invece di 3 pozzetti
d’ispezione per fr. 1'500.-, di un pozzetto raccoglitore da fr. 400.- e di un
pozzetto per rubinetti da fr. 300.-, erano stati posati solo 3 pozzetti
raccoglitori per fr. 1'200.- e 2 pozzetti per rubinetti per fr. 600.-. Nonostante
il perito abbia confermato l’impossibilità di verificare oggi l’esattezza di
tutti i computi relativi ai lavori esterni (perizia p. 19), anche in questo
caso va rilevato che i convenuti non hanno però censurato in questa sede
l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto sempre dalla menzionata
deposizione testimoniale di __________ (p. 5 seg.), secondo cui tutto ciò che
era stato fatturato era stato effettivamente eseguito. Nemmeno l’importo in
questione può pertanto essere dedotto.
12. I
convenuti chiedono di dedurre ulteriori fr. 2'268.- per il fatto che l’attrice
avrebbe fatturato loro a regia 567 ore di muratori anziché di manovali (doc. L
p. 16-22). La censura è infondata. In sede di risposta (p. 23) essi avevano
chiesto di verificare se i due operai che avevano effettuato i lavori fossero
entrambi muratori e, se ciò non fosse stato il caso, di ridurre di fr. 4.- il
costo orario esposto in fattura (cfr. doc. B p. 8). Sennonché, con le
conclusioni (p. 4) e ancora in questa sede (p. 14), essi hanno pacificamente
ammesso che sul cantiere erano presenti non solo 2 ma ben 3 muratori e meglio __________,
__________ e __________ (cfr. le rispettive deposizioni testimoniali a p. 1, 15
e 13), sicché le loro lamentele vanno disattese, tanto più che l’assunto
secondo cui questi ultimi sarebbero in realtà stati dei capo cantieri, esposta
per la prima volta solo in questa sede, era inammissibile (cfr. art. 321 cpv. 1
lett. b CPC/TI).
13. L’ultima
deduzione pretesa dai convenuti è quella relativa alla pattuizione di uno
sconto (generale) del 4%. A ragione.
Nonostante
nell’offerta 30 ottobre 2003 (doc. B e 4) le parti abbiano inizialmente
stabilito che lo sconto sarebbe stato “da concordare”, si osserva in effetti
che sullo stesso documento, e meglio nella versione prodotta dalla stessa parte
attrice (doc. B), risulta poi essere stata apposta e siglata l’annotazione
manoscritta “sconto 4% concordato con sig. AP 2 12.11.03”. Il teste __________ (p.
8) ha del resto dato atto dell’avvenuta pattuizione di uno sconto tra le parti.
E oltretutto, nella situazione contabile provvisoria allestita il 10 dicembre
2004, allegata al doc. M, la stessa attrice aveva dato atto dell’esistenza
dello sconto del 4% sui lavori a misura, del 5% sulla manodopera dei lavori a
regia e del 10% sui trasporti e le attrezzature relativi ai lavori eseguiti
pure a regia, e un’analoga ammissione è riscontrabile negli allegati del doc.
U. In tali circostanze appare tutto sommato corretto riconoscere la percentuale
complessiva auspicata dai convenuti.
14. Alla
luce di quanto precede, non avendo i convenuti spiegato per quali ragioni la
modalità di calcolo adottata dal Pretore dovesse essere modificata ed in
particolare nello stesso non si dovesse tenere conto della fattura per
l’energia elettrica con IVA, le spettanze a favore dell’attrice possono essere quantificate
in fr. 38'664.45: dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr.
174'443.45 IVA esclusa) va in effetti dedotto lo sconto del 4% (fr. 6'977.75) e
in seguito aggiunta l’IVA (fr. 12'727.40) e la fattura per l’energia elettrica
con IVA (fr. 194.70), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr. 115'000.-) e
l’importo versato ad inizio procedura così come indicato dai convenuti (fr. 26'723.35).
15. I
convenuti censurano anche la data di decorrenza degli interessi di mora del 5%,
che il Pretore ha fatto partire dal 2 maggio 2005 sulla somma in capitale
ancora dovuta dai convenuti e dal 2 al 16 maggio 2005 sull’importo (non
comprensivo degli interessi corrisposti dal 17 maggio 2005) da loro versato nelle
more della causa, chiedendo che gli stessi decorrano solo dal 17 maggio 2005
per l’importo ancora dovuto. A ragione. Con scritto 2 maggio 2005 (doc. S), l’attrice
aveva in effetti assegnato alla controparte un termine di pagamento scadente il
successivo 17 maggio, sicché la decorrenza degli interessi può essere stabilita
solo da quest’ultimo momento (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171, 2
novembre 2005 inc. n. 12.2005.60); e, d’altro canto, con il versamento
effettuato nel corso della procedura i convenuti hanno nel contempo provveduto
a corrispondere pure gli interessi decorrenti da quella data sullo stesso (cfr.
doc. 35).
16. L’esito
della lite, tenuto anche conto del pagamento effettuato dai convenuti nel corso
della causa, che - contrariamente a quanto preteso da questi ultimi - costituisce
una parziale acquiescenza, fa sì che la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le
spese possano tutto sommato essere caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,
con compensazione delle ripetibili.
La
richiesta dei convenuti di porre a carico della sola attrice le spese relative
ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria ed aventi per oggetto gli
intonaci non può invece essere accolta, nonostante la prova abbia permesso di rifiutare
i supplementi pretesi dall’attrice a questo titolo (perizia p. 15 seg. e 21). Le
spese, ivi compresa quella in questione, seguono in effetti la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC/TI), ritenuto che la condanna
al loro pagamento in deroga al principio della soccombenza può eccezionalmente
essere imposta alla parte che le ha inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3
CPC/TI), ciò che non però è palesemente il caso nella fattispecie, visto e
considerato che la perizia, inerente anche alla questione degli intonaci poi
oggetto dei sondaggi in parola, era stata allestita nell’interesse di tutte e
due le parti, che del resto avevano provveduto a formulare la proprie domande e
controdomande (entrambe aventi per oggetto anche la questione degli intonaci).
17. Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso dei considerandi che
precedono.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 34'597.65, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC/TI), fermo restando che per la commisurazione delle
ripetibili si è tenuto conto della relativa brevità delle osservazioni
dell’attrice.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 17 novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è
così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza, AP 1 e AP 2 sono tenuti a corrispondere, in via solidale, a AO 1
l’importo di fr. 38'664.45 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005.
2. La
tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese sono a carico dall’attrice in
ragione di 1/2 e a carico dei convenuti in solido in ragione di 1/2, compensate
le ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’100.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 4/5 e per 1/5
sono poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno sempre in
solido fr. 1’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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