12.2010.235
Locazione. Spese accessorie
14 novembre 2011Italiano29 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.235
Data decisione, Autorità:
14.11.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_23/2012, 2.7.2012
Titolo:
Locazione. Spese accessorie
SPESE ACCESSORIE
257a CO
Incarto n.
12.2010.235
Lugano
14 novembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2005.1309
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 – promossa con istanza 7
ottobre 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1 e dall’ RA 3
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 118'583.50 oltre interessi a titolo di
arretrati per le spese accessorie relative all’anno 2004, nonché il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
istanza
ridotta in sede di dibattimento finale a complessivi fr. 116'026.46 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione limitatamente a tale importo;
domanda
a cui si è opposta la convenuta e che la Pretora con sentenza 7 dicembre 2010 ha respinto;
appellante
l’istante che con appello 20 dicembre 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di complessivi fr.
116'026.46 oltre interessi, nonché rigettare in via
definitiva per tale importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 13 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, quale conduttrice, e AP 1, come locatrice, hanno
sottoscritto il 1° settembre 1999 un contratto di locazione (doc. B) avente per
oggetto un’area concernente l’ala nord, il corpo centrale del pianterreno
nonché il piano cantinato dello stabile situato sul fondo n. __________ RFD di __________
(ora __________) adibita in particolare a centro fitness e wellness.
Esse hanno previsto che tale contratto annullava quello precedentemente
stipulato il 26 ottobre 1995 tra la locatrice e __________ __________ (doc. S).
Siccome il contratto di locazione si riferiva ai locali allora già occupati
dalla conduttrice, la locazione è stata indicata aver inizio il 1° gennaio
1998. Le parti hanno stabilito la scadenza del contratto per il 31 dicembre
2008, salvo richiesta da parte della conduttrice di continuazione del rapporto
di locazione per altri sette anni, ovvero fino al 31 dicembre 2015. La pigione,
da pagarsi in rate mensili anticipate, è stata fissata in fr. 350'000.- annui per i primi due anni e, poi,
indicizzata una volta all’anno per il 1° gennaio sulla base dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo 1° gennaio 1998. In merito alle spese accessorie il contratto di locazione prevede:
“spese
accessorie: CHF 5'000.- (cinquemila) mensili quale acconto a partire dal 01.01.1998 da
pagarsi contemporaneamente al canone d’affitto.
Il
relativo conguaglio sarà da versare entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione del conteggio definitivo”.
Fatti
B. Il
29 aprile 2005 la locatrice, per il tramite della società __________, ha
inviato alla conduttrice il conteggio individuale delle spese accessorie per
l’anno 2004, chiedendo il pagamento di fr. 118'583.50 a titolo di conguaglio (doc. H). L’8 giugno 2005 essa ha chiesto alla conduttrice il
pagamento entro trenta giorni di fr. 178'583.50 a tale titolo (doc. M). La locatrice ha fatto spiccare il 27 giugno 2005 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano un precetto esecutivo per fr. 118'583.50 oltre interessi nei confronti della conduttrice, al quale
quest’ultima ha interposto tempestiva opposizione (doc. P). Con missiva 28
giugno 2005 la conduttrice si è opposta a tale richiesta, affermando che le
spese accessorie erano già comprese nel canone di locazione e, in via
subordinata, ha contestato il conteggio summenzionato (doc. Q).
C. Preventivamente
adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che ha
dichiarato la vertenza non conciliata (doc. A), con istanza 7 ottobre 2005 la
locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna
della conduttrice al pagamento di fr. 118'583.50 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo summenzionato. All’udienza di discussione 16
gennaio 2006 / 27 marzo 2006 la convenuta si è opposta alla domanda, mentre
l’istante ha ribadito la propria pretesa. In occasione dell’udienza di
discussione 27 marzo 2006 le parti hanno concordato di congiungere
l’istruttoria con quella di cui alle cause inc. DI.2005.1534 e inc.
DI.2005.1556. Nell’ambito di tali cause con ordinanza 20 luglio 2006 la Pretora
ha richiamato gli inc. DI.2005.72, DI.2005.1309, DI.2006.75, DI.2006.76,
LA.2004.16, DI.2005.1555, DI.1005.1556, DI.2004.445, DI.2004.1581 e
DI.2005.1308, nonché vicendevolmente DI.2005.1534, DI.2005.1556. Esperita
l’istruttoria, al dibattimento finale 27 ottobre 2010 l’istante, sulla scorta
dell’importo indicato dal perito giudiziario (cfr. completazione 13 gennaio
2010 della perizia giudiziaria), ha diminuito la propria pretesa a complessivi
fr. 116'026.46. La convenuta ha invece ribadito il
proprio punto di vista. Statuendo con sentenza 7
dicembre 2010 la Pretora ha respinto l’istanza.
D. Con
appello 20 dicembre 2010 l’istante è insorta contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al
pagamento di complessivi fr. 116'026.46 oltre
interessi, nonché di rigettare in via definitiva per tale importo l’opposizione
interposta al precetto esecutivo. L’appellante chiede
altresì la congiunzione della presente procedura con quelle di cui agli inc. 12.2010.237,
12.2010.238, 12.2010.241, 12.2010.244 e 12.2010.245 e l’emanazione di un unico
giudizio di appello. Con osservazioni 13 gennaio 2011 la conduttrice postula
invece la reiezione del gravame. Dal profilo formale quest’ultima non si
esprime sulla richiesta di congiunzione delle cause, seppur presentando
anch’essa un unico memoriale.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione, intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza
pretorile è stata intimata il 7 dicembre 2010, sicché alla procedura di appello
è applicabile il CPC-TI.
2. L'appellante
chiede la congiunzione della procedura di appello con quella relativa ai paralleli
incarti 12.2010.237, 12.2010.245, 12.2010.238, 12.2010.244,
DI.2008.144 e 12.2010.241 a motivo che essi concernono
un solo rapporto locativo fra le stesse identiche parti. Essa non motiva,
tuttavia, l’utilità di tale procedere. Di conseguenza, posto come
nell'eventualità della congiunzione ai sensi dell’art. 320 CPC-TI le cause
restano autonome e con dispositivi separati (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 320), che in questa sede non si deve più
esperire istruttoria e che non sussiste giusta la norma testé citata alcun
obbligo legale di congiunzione, ma solo una facoltà per il giudice, la
richiesta non ha motivo di essere accolta. Ognuno dei nove incarti pendenti in
appello tra le parti viene deciso con separato giudizio.
3. La
Pretora ha spiegato che sebbene le parti avessero concluso un contratto di
locazione in forma scritta ed espressamente riservato tale forma per ogni sua
modifica, esse non avevano definito per iscritto quali spese accessorie
sarebbero state addebitate alla conduttrice. La prima giudice ha soggiunto che
nella fattispecie non era nemmeno stata provata la sussistenza, al riguardo, di
un accordo orale o per atti concludenti. Ella ha quindi reputato che le spese
accessorie erano a carico della locatrice e ha deciso per la reiezione
dell’istanza.
4. A
pag. 4 del proprio gravame l’appellante afferma che i paragrafi dal n. 1 al n.
13 trattano della fattispecie e dell’atteggiamento della conduttrice, mentre le
censure d’appello sono esposte nei paragrafi successivi. Vi sono nondimeno argomentazioni
giuridiche anche ai punti precedenti il paragrafo n. 14, che questa Camera
affronta quindi come motivazioni di appello.
5. Secondo
l’appellante la Pretora non ha approfondito la reale volontà delle parti “che
hanno sempre aggiunto le spese accessorie alla pigione netta, già limitata di
suo, violando in tal modo l’art. 18 CO” (memoriale, pag. 14 in mezzo). A detta della locatrice, infatti, la circostanza secondo la quale la conduttrice ha
versato gli acconti di fr. 5'000.-
comproverebbe l’esistenza di una pattuizione sulle spese accessorie (memoriale,
pag. 8 in mezzo, 14 in mezzo, 16 in fondo, 17 in mezzo e 19 in alto). Al riguardo va detto anzitutto che l’art. 257a cpv. 2 CO – secondo il
quale le spese accessorie, intese come la remunerazione dovuta per le
prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa,
sono a carico del conduttore se specialmente pattuito – è una norma di
interpretazione speciale che a detta del Tribunale federale e della dottrina
maggioritaria deroga all’art. 18 CO (sentenza inc.4C.190/2001 del 16 novembre 2001, consid. 2c ; Higi, Zürcher Kommentar 1994, n. 14 ad art. 257a-b CO; Richard, Les frais accessoires au loyer
dans les baux d’habitations et de locaux commerciaux, 12. Séminaire sur le
droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 13, cfr. 39 con riferimenti). Inoltre, come diffusamente illustrato dalla Pretora (sentenza
impugnata, consid. 5), l’Alta Corte ha spiegato che siccome l’art. 257a cpv. 2
CO prevede che le spese accessorie sono a carico del conduttore soltanto se
specialmente pattuito, occorre che le parti le abbiano convenute in maniera
chiara e precisa, dettagliando le poste effettive. Tant’è che un accordo secondo
il quale il conduttore deve pagare “tutti i costi accessori” non adempie ai
requisiti legali posti dall’art. 257a cpv. 2 CO (sentenza del Tribunale
federale inc.4C.346/1999 del 7 aprile 1999).
Lo stesso
dicasi di una clausola contrattuale secondo la quale il conduttore è tenuto al
versamento di un determinato importo “als Pauschale für Nebenkosten ohne Strom”
(sentenza del Tribunale federale del 7 aprile 1999 pubblicata in MRA 1/2000
pag. 242). Nemmeno è sufficiente un rinvio a un annesso standardizzato del
contratto o il riconoscimento di un conguaglio da parte del conduttore per
ammettere che le parti abbiano stipulato una convenzione speciale sul pagamento
delle spese accessorie. Semmai, qualora le spese accessorie a carico del
conduttore dovessero risultare da un elenco contenuto nelle condizioni generali
annesse al contratto, esse potrebbero essere fatturate al conduttore solo nella
misura in cui concretizzassero spese già poste a suo carico nel contratto (DTF
135 III 591; DTF 121 III 460; sentenza inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2002 e 4C.250/2006 del 3 ottobre 2006). Va altresì rilevato che sebbene l’art. 257a cpv. 2
CO non esiga una forma speciale per la pattuizione sulle spese accessorie, il
Tribunale federale ha sottolineato che qualora il contratto sia stato concluso
per iscritto, occorre considerare che le parti abbiano in ugual modo voluto determinare
per iscritto quali spese accessorie debbano essere messe a carico
dell’inquilino (DTF 135 III 591). Alla luce della chiara giurisprudenza del Tribunale
federale testé menzionata la circostanza evocata dall’appellante, ovvero il
versamento regolare di acconti, non è quindi sufficiente a confermare la sua
tesi sulla pattuizione delle spese accessorie a carico della conduttrice. Per
gli stessi motivi non può nemmeno essere seguita la sua censura secondo la
quale la prima giudice avrebbe peccato di eccessivo formalismo (appello, pag. 17 in mezzo).
6. L’appellante
sostiene, altresì, che tra il contratto 1° settembre 1999 stipulato tra le
parti (doc. B) e quello che la legava a __________ __________ del 26 ottobre
1995 (doc. S) sussiste una “precisa continuità essendo essi attinenti allo
stesso bene locato” (pag. 5 in mezzo), di modo che il riferimento a un elenco
(allegato F) delle spese accessorie a carico della conduttrice contenuto nel
contratto 26 ottobre 1995 varrebbe anche per il contratto che la lega alla
convenuta (appello, pag. 9). Effettivamente, la clausola n. 4 lett. c del
contratto 26 ottobre 1995 prevede che “ il conduttore si impegna a pagare,
trimestralmente, le usuali spese accessorie considerate nell’Allegato F che
verranno computate separatamente. In particolare si impegna a corrispondere
degli acconti trimestrali di CHF 12'000.- e a pagare il conguaglio di fine anno entro 20 giorni dalla
ricezione della distinta delle spese“. Al riguardo, l’appellante rinvia alla
testimonianza di __________ __________ (amministratore della locatrice dal 1994
al 1996: verbale di udienza 27 novembre 2007, pag. 1). Secondo la locatrice
questi avrebbe confermato la pattuizione relativa al pagamento delle spese
accessorie “in aggiunta alle pigioni secondo oltretutto un preciso allegato F
del primo contratto, che ha poi trovato la sua continuità nel successivo
contratto di locazione senza modifiche nell’impostazione del rapporto di
locazione” (memoriale, pag. 12 in alto). Sennonché, la Pretora, proprio
riferendosi, tra gli altri, a tale teste, ha spiegato che l’istruttoria non ha
dimostrato l’esistenza di tale lista “F”. In effetti, al riguardo il teste __________
__________ ha affermato: “Presumo che nel menzionato allegato F vi fosse la
lista esaustiva delle spese accessorie a carico dell’inquilino” (verbale di
audizione 27 novembre 2007, pag. 2). Su questo punto la sua testimonianza,
fondata su una semplice presunzione, non assurge al ruolo di prova. Inoltre, il
teste nulla dice sulla continuità tra i due contratti evocata dall’appellante.
Tanto più che all’epoca della stipulazione del contratto 1° settembre 1999 egli
non era più amministratore della locatrice. Con la propria censura l’appellante
non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile, sicché al riguardo
l’appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5
CPC-TI).
Parimenti
inammissibile è l’argomentazione secondo la quale le spese sarebbero state
precisate dalle parti perché nello scritto 3 febbraio 1995 di __________ __________
(__________) a __________ __________ (doc. Z) era stato allegato il formulario
CATEF con indicazione in dettaglio delle spese accessorie non comprese nella
pigione (memoriale, pag. 12 in fondo). Invero, come spiegato dalla prima
giudice, sebbene sia vero
che con tale scritto __________ __________ ha inviato a __________ __________
una proposta di contratto su modulo CATEF, il contratto poi effettivamente sorto
fra AP 1 e __________ __________ è quello sottoscritto il 26 ottobre 1995 che
non specifica in alcun modo quali spese accessorie siano state poste a carico
della conduttrice (doc. S; sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Si ribadisce (cfr. sopra, consid. 5) al riguardo che secondo il
Tribunale federale il semplice rinvio a un modulo preformulato ed allegato al
contratto non è sufficiente per ammettere che le parti abbiano concluso una
convenzione speciale sul pagamento delle spese accessorie. Men che meno,
quindi, l’asserito riferimento al contratto CATEF che nemmeno risulta essere
stato allegato al contratto effettivamente sottoscritto. Per tacere del fatto che il contratto
di locazione 1° settembre 1999 (doc. B) non rinvia ad alcun allegato in
particolare e prescrive espressamente alla clausola n.
18 che tale relazione
contrattuale annulla quella precedentemente in essere con __________ __________.
Certo, il teste __________ __________ ha affermato a
sua volta che il contratto 1° settembre 1999 è stato “allestito sulla base del
contratto CATEF” (verbale di audizione 13 novembre 2006, pag. 4). Tuttavia,
alla luce della chiara giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 5)
e dell’assenza, nella fattispecie, di una clausola su quali spese accessorie
sarebbero state a carico della conduttrice, tale circostanza è ininfluente ai
fini del giudizio.
7. L’appellante
soggiunge, riferendosi al teste __________ __________, che il dettaglio delle
spese accessorie a carico della conduttrice scaturiva dai conguagli già
precedentemente inviati a quest’ultima. Sempre secondo l’appellante, il teste
avrebbe precisato che non era stato necessario allestire una lista scritta
delle spese accessorie “poiché erano sempre le stesse dall’inizio della locazione,
dovendosi soltanto leggere i specifici consumi della Parte convenuta” (appello,
pag. 11). Come spiegato dalla Pretora e già illustrato (sopra, consid. 6), il
contratto 1° settembre 1999, sottoscritto peraltro dalla convenuta e quindi da
un soggetto giuridico distinto da __________ __________, prescrive
espressamente che esso annulla quello precedentemente stipulato tra la
locatrice e __________ __________ 26 ottobre 1995 (doc. B). Del resto,
l’appellante trascura, come invece pertinentemente evidenziato dalla prima
giudice (sentenza impugnata, pag. 4), che il teste __________ __________
(membro del consiglio di amministrazione della locatrice dal 1999 al 2002: verbale
di audizione 16 gennaio 2006, pag. 3, inc. DI.2005.72 rich. dall’inc.
DI.2005.1556, a sua volta rich. dall’inc. DI.2005.1309; verbale di audizione 13
novembre 2006, pag. 1) ha dichiarato che “il nuovo contratto di locazione era
stato voluto da AP 1 per definire una volta per tutte l’ammontare della pigione
e l’ammontare delle spese accessorie” (verbale di audizione 13 novembre 2006,
pag. 2). Anche nella sua precedente audizione 16 gennaio 2006 il teste ha
Considerandi
affermato che “questo contratto è stato sottoscritto per ripartire da zero con
una situazione pulita che fosse chiara per tutti” (verbale, pag. 3).
Riferendosi proprio a tale passaggio la Pretora ha spiegato che il contenuto
del contratto 1° settembre 1999 non denota la necessaria e auspicata chiarezza,
dato che la clausola sulle spese accessorie è laconica e del tutto generica
(sentenza impugnata, pag. 4 in basso). La censura contrasta, quindi, con quanto
emerso proprio dalla testimonianza a cui la locatrice fa riferimento, ovvero
sul fatto che le parti avevano pattuito il contratto 1° settembre 1999
nell’intenzione di definire una situazione non sufficientemente chiara.
Per
tacere del fatto che, come precisato dalla prima giudice, l’istruttoria ha
permesso di accertare che la questione delle spese accessorie è stata
controversa sin dall’allestimento dei primi conteggi e quindi in un’epoca in
cui era ancora in vigore il contratto fra la locatrice e __________ __________
(sentenza impugnata, pag. 4 in alto; verbale di audizione del teste __________ __________
del 13 novembre 2006, pag. 2, verbale di audizione del teste __________ __________
del 13 novembre 2006, pag. 2). La locatrice afferma, altresì, che il teste
avrebbe dichiarato di aver discusso con __________ __________ sul contenuto
delle spese accessorie a carico della conduttrice (gravame, pag. 11). Anche al
riguardo, tuttavia, essa non si confronta con la motivazione pretorile. La prima giudice ha invero spiegato che
sebbene sia vero che il teste __________ __________ ha confermato di aver
discusso con __________ __________ sulle spese accessorie (che a dire del teste
si componevano di acqua, elettricità per il riscaldamento, aria condizionata,
pulizia degli esterni, gas e abbonamenti relativi ai vari contatori), egli ha
poi riferito che in definitiva non era mai stata allestita una lista
dettagliata di tali spese poiché nel frattempo erano stati emessi i primi
conguagli ed erano subito sorte contestazioni (cfr. verbale audizione
testimoniale del 16 gennaio 2006, inc. DI.2005.72 rich.
dall’inc. DI.2005.1556, a sua volta rich. dall’inc. DI.2005.1309). La Pretora ha soggiunto che a conferma
della confusione sulla questione sussiste il fatto che nel contesto di una
procedura per difetti incoata nel 2000 dalla conduttrice davanti al competente
Ufficio di conciliazione le parti si erano impegnate a discutere in separata
sede anche della questione delle spese accessorie (cfr. verbale 28 settembre
2000.
UC __________ doc. X, inc. DI.2005.72 rich.
dall’inc. DI.2005.1556, a sua volta rich. dall’inc. DI.2005.1309). In quel momento, quindi, la
questione non era stata ancora definita. Su questo punto l’appello, nella
misura in cui è ricevibile, dev’essere pertanto respinto.
8.
L’appellante rinvia (appello, pag. 11 in mezzo, 15 in alto e in basso), altresì, al passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questi afferma che “tutto quello che non era dovuto
a titolo di pigione era dovuto sotto forma di spese accessorie e per questo
motivo avevamo installato dei contatori separati” (verbale di audizione 16
gennaio 2006, pag. 3, inc. DI.2005.72 rich. dall’inc. DI.2005.1556, a sua volta
rich. dall’inc. DI.2005.1309). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza del
Tribunale federale (sopra, consid. 5) la circostanza, per la locatrice, di aver
installato tali contatori non è atta a sanare la mancanza della clausola
contrattuale sul dettaglio delle spese accessorie a carico della conduttrice. Anche
volendo, per ipotesi, seguire la tesi dell’appellante sulla possibilità di un
accordo avvenuto per atti concludenti, l’argomentazione non avrebbe miglior
sorte. Invero, il teste __________ __________ ha riferito di aver “fatto
spendere tra i 200 o 300 mila franchi a __________ per installare vari
contatori che permettessero di effettuare una lettura a fine anno dei consumi di
tutti gli inquilini” (verbale di audizione 16 gennaio 2006, pag. 3, inc. DI.2005.72
rich. dall’inc. DI.2005.1556, a sua volta rich. dall’inc. DI.2005.1309). Non vi
è invece alcun accenno sull’accordo della conduttrice nel senso che le spese
accessorie sarebbero state quelle rilevate da tali contatori.
9.
L’appellante
soggiunge che la tesi della conduttrice secondo la quale non sarebbe tenuta a
pagare conguagli sulle spese accessorie è insostenibile e contraddittoria dato
che per gli anni 1998 e 1999 la convenuta avrebbe versato sia gli acconti sia i
conguagli (pag. 10, 12 in mezzo, 13 in alto, 16 in alto, 17 in fondo e 18 in alto). La Pretora ha precisato che al contrario di quanto allegato
dalla locatrice non risulta che per tali anni siano stati allestiti conteggi o
corrisposti conguagli (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L’appellante rinvia, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________ (direttore
finanziario e amministrativo di __________ dal 1986, che ha assunto la gestione
contabile e amministrativa di AP 1 dal 2003: verbale di audizione 4 settembre
2006, pag. 4). Dalla medesima risulta unicamente che “dalla contabilità della AP
1.
non risultavano scoperti per conguagli spese accessorie precedenti l’anno 2000” (verbale di audizione 4 settembre 2006, pag. 4 in alto). La circostanza che non esistano
scoperti non significa ancora che siano stati emessi conguagli. Si precisa che
su questo punto la convenuta aveva contestato l’allegazione avversaria,
affermando che per gli anni 1998-1999 l’istante aveva rinunciato a pretendere
dei conguagli (memoriale scritto allegato al verbale di udienza di discussione
16.
gennaio 2006, pag. 2). Competeva quindi alla locatrice dimostrare il proprio
asserto. Una volta di nuovo l’appellante, rinviando alla testimonianza testé
citata, non si confronta quindi con la motivazione pretorile, di modo che la
censura è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. e cpv. 5 CPC-TI). Per tacere
del fatto che quand’anche gli asseriti conguagli fossero, per ipotesi, stati
versati, per lo meno a sé stante tale circostanza non gioverebbe alla tesi
della locatrice, dato che come già illustrato il Tribunale federale ha spiegato
che il riconoscimento di un conguaglio non può supplire a una valida
convenzione delle parti sulle spese accessorie a carico del conduttore
(sentenza del Tribunale federale inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2004).
10.
La
locatrice prosegue riferendosi alla teste __________ __________ (direttrice dal
2001.
del settore immobiliare del gruppo __________, incaricata della gestione
dell’immobile in questione: verbale di audizione 4 maggio 2006, pag. 3, inc. DI.2005.72 rich. dall’inc. DI.2005.1556, a sua volta rich. dall’inc.
DI.2005.1309). Secondo l’appellante la teste avrebbe dichiarato l’obbligo della
conduttrice di corrispondere i conguagli sulle spese accessorie e che
quest’ultima contestava semplicemente la ripartizione delle medesime, non messe
in dubbio sulla loro “esigibilità e individuazione” (memoriale, pag. 12 in alto e 15 in basso). Sennonché, ella ha riferito sulle modalità di conteggio delle spese
accessorie, ma nulla ha detto sugli accordi intervenuti tra le parti. La teste
ha soggiunto che la conduttrice ha contestato la ripartizione delle spese
accessorie, ritenendole già comprese negli acconti mensili (verbale di
audizione 4 maggio 2006, pag. 3, inc. DI.2005.72 rich. dall’inc. DI.2005.556, a
sua volta rich. dall’inc. DI.2005.1309). Non si può tuttavia dedurre da tale
affermazione l’accordo della conduttrice su quali spese accessorie le sarebbero
state addebitate e il suo diniego unicamente sulla ripartizione delle medesime.
Anzitutto, la teste non si è dichiarata certa al riguardo (“se non erro”),
sicché la portata probatoria della sua asserzione è dubbia. Inoltre, come
rilevato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 in basso) e summenzionato (sopra, consid. 5), il Tribunale federale ha spiegato che neanche il
riconoscimento di un conguaglio può supplire a una valida convenzione tra le parti
(sentenza del Tribunale federale inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2004), men che meno, quindi, discussioni inerenti al suo contenuto.
11.
L’appellante
afferma che le spese accessorie sono “dipendenti oltretutto dalle installazioni
energivore realizzate e posate in loco” dalla conduttrice (pag. 10 in fondo). Va detto anzitutto che quand’anche così fosse, sempre alla luce della giurisprudenza
del Tribunale federale (sopra, consid. 5) tale circostanza non è atta a sanare
la mancanza di una valida pattuizione contrattuale su chi debba sopportare le
medesime. L’argomentazione non avrebbe miglior sorte anche qualora la locatrice
abbia voluto intendere che si tratta di spese di consumo a carico della
conduttrice e non di spese accessorie. Secondo l’art. 257a cpv. 1 CO le spese
accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore
o da un terzo in relazione all’uso della cosa. L’art. 257b cpv. 1 CO precisa
che nel caso di locali d’abitazione o commerciali esse consistono nella
remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni
connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe
spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della
cosa. Le spese accessorie sono di conseguenza costi di utilizzo ingenerati per
lo meno in parte dal conduttore (Richard,
Les frais accessoires au loyer dans les baux d’habitations et de locaux
commerciaux, 12. Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 7,
cfr. 22). Tra i costi riconosciuti come spese accessorie vi sono quelli di
riscaldamento e d’acqua calda, così come i costi di elettricità dei vani
comuni, il servizio di portineria e le tasse risultanti dall’uso della cosa,
come quelle di smaltimento delle acque luride Richard, op. cit., pag. 7, cfr. 24, pag. 8, cfr. 25). Non
fanno invece parte delle spese accessorie ad esempio i costi occasionati
direttamente dal conduttore quale consumatore e indipendentemente dall’uso
dell’ente locato (segnatamente spese di telefono e elettricità; Richard, op. cit., pag. 10, cfr. 31; Higi, Zürcher Kommentar 1994, n. 9 ad
art. 257a-257b CO). Sennonché, nella fattispecie le spese in questione non
fanno parte di quest’ultima categoria. Invero, dal conteggio
individuale per l’anno 2004 (doc. H) emerge che l’importo richiesto
dall’istante si compone di costi dell’energia, costi calorici addizionali (energia
pompa e bruciatore, abbonamenti di manutenzione), di cosiddetti costi
supplementari (elettricità vani comuni, pulizia scale e vani comuni, servizio
portineria, tassa canalizzazione, manutenzione giardino, sgombero neve, altre
spese d’esercizio) e di acqua fredda.
Nulla
muta il fatto che, secondo l’appellante, esse sarebbero legate a installazioni
realizzate e posate in loco dalla conduttrice. Anche se così fosse, ciò non
significherebbe ancora che trattasi di spese di consumo. Invero, nel contratto
di locazione 1° settembre 1999 (doc. B) alle voce “oggetto” le parti hanno
stabilito che si riferiva ai locali già occupati dalla conduttrice (clausola n.
1). Alla clausola n. 4, poi, le parti hanno attestato che i locali erano stati
consegnati in uno stato conforme all’uso previsto dal contratto e che al
momento della riconsegna dell’oggetto locato tutte le strutture eseguite nei locali
sarebbero rimaste a disposizione della locatrice. Alla clausola n. 5 (“genere
di attività”) la conduttrice si è impegnata, tra le altre cose, a utilizzare i
vani condotti in locazione unicamente per svolgervi le attività di piscina,
sauna, bagno turco, idromassaggio, vasche di acqua fredda, caldarium,
tepidarium, Kneipp e solarium. Risulta quindi inequivocabile che i costi di cui
la locatrice chiede il pagamento sono in relazione al mantenimento dell’oggetto
nello stato conforme all’uso pattuito. Anche su questo punto l’appello è quindi
respinto.
12.
La
locatrice sostiene, altresì, che la prima giudice ha paragonato il rapporto
locativo commerciale che la lega alla conduttrice a un semplice rapporto locativo
di carattere abitativo. Essa reputa che nei rapporti commerciali vige una
chiara presunzione che le spese di consumo attinenti all’esercizio di
un’attività commerciale siano di principio a carico della conduttrice, in
quanto in stretta dipendenza con l’attività commerciale svolta, per l’appunto,
dall’inquilina (appello, pag. 14 in basso). A torto. Invero, l’art. 257a cpv. 2
CO si applica a tutti i tipi di locazione, compresi quelli commerciali (cfr.
sentenza del Tribunale federale inc.4C.190/2001 del 16 novembre 2001, consid.
2c). A scanso di equivoci, va precisato quanto segue. Nella sentenza testé
menzionata il Tribunale federale ha analizzato la portata di un rinvio al
Codice delle obbligazioni previsto in tale fattispecie nel contratto di
locazione, affermando che valeva unicamente, come specificato nella relativa
clausola, nella misura in cui il contratto non vi derogava. Siccome, quindi, le
parti avevano adottato una disposizione speciale per quanto concerne le spese
accessorie, elencandole esaustivamente, allora tale rinvio non si applicava
alla questione delle spese accessorie per estendere il contenuto ivi elencato
(loc. cit., consid. 2d). Il Tribunale federale sembrava aver lasciato aperta la
possibilità di poter completare una clausola lacunosa sulle spese accessorie
con un semplice rinvio al Codice delle obbligazioni. Sia come sia, in seguito
l’Alta Corte ha precisato tale giurisprudenza (sopra, consid. 5). Va altresì
detto che sempre nella sentenza in questione il Tribunale federale ha affermato
che siccome si trattava di una locazione di locali commerciali e inerente a un
valore locativo considerevole, occorreva supporre che le parti, dovutamente
consigliate, ne avevano esaminato il contenuto con cura (loc. cit., consid.
2d). Al contrario di quanto sembra credere l’appellante, quindi, la circostanza
che nel presente caso la vertenza riguarda una locazione commerciale con
importi consistenti, ove peraltro come illustrato sopra dall’istruttoria è emerso
che la volontà delle parti era quella di chiarire proprio la questione delle
spese accessorie, non suffraga la sua tesi, ma semmai contribuisce a
sconfessarla.
13.
L’appellante
critica, inoltre, l’argomentazione pretorile secondo la quale, avendo scelto le
parti la forma scritta, anche la questione delle spese accessorie doveva essere
definita per iscritto (memoriale, pag. 16 in fondo). Al riguardo essa sostiene che “l’invocazione del criterio formale nell’ambito dei rapporti contrattuali è
stato effettuato da controparte solo in vista delle procedure di incasso delle
spese accessorie avviate dalla parte locatrice”. Inoltre, a detta della
locatrice le parti avrebbero modificato più volte verbalmente l’oggetto della
locazione, ad esempio in relazione al numero dei parcheggi. Essa conclude
affermando che le parti sono libere di abbandonare il requisito della forma
scritta in qualsiasi momento (memoriale, pag. 17) e che le spese accessorie
possono essere elencate in qualsivoglia documento differente dal contratto di
locazione. Quest’ultima censura dev’essere respinta per i motivi già esposti
sopra (consid. 5). Sulla questione della forma, come rilevato dalla Pretora
(sentenza impugnata, pag. 3 in basso) le parti hanno concluso il contratto di
locazione in forma scritta e hanno previsto che esso avrebbe potuto essere
modificato unicamente dalle due parti e nella forma scritta (doc. B, clausola
n. 16). Come già esposto, il Tribunale federale ha spiegato che sebbene l’art.
257a cpv. 2 CO non esiga una forma speciale per la pattuizione delle spese
accessorie a carico del conduttore, qualora il contratto sia stato concluso per
iscritto occorre considerare che le parti abbiano in ugual modo voluto
riservare la forma scritta anche per determinare quali spese accessorie
dovevano essere messe a carico dell’inquilino (DTF 135 III 591 consid. 4.3.4).
Per tacere del fatto che quand’anche si volesse seguire la tesi dell’appellante
secondo la quale le parti avrebbero più volte modificato verbalmente il loro
accordo – circostanza ancora da dimostrare – come rilevato a ragione dalla
prima giudice resta il fatto che sulla questione delle spese accessorie esse
non hanno trovato alcun consenso, nemmeno verbale o per atti concludenti,
sicché la censura è irrilevante. Il rinvio dell’appellante alla sentenza del
Tribunale federale inc.4P.232/2006, poi, è ininfluente ai fini del giudizio,
dato che essa non tratta della questione delle spese accessorie nel diritto
della locazione.
14.
L’appellante
conclude affermando che dalla perizia giudiziaria è emerso che le pigioni
“dovevano considerarsi piuttosto contenute e che pacificamente la spese
accessorie erano a carico della Parte conduttrice, con la conseguenza che
soltanto aggiungendo tali voci accessorie le pigioni potevano considerasi nella
media della zona”. Secondo la locatrice, poi, tale conclusione sarebbe stata
recepita in maniera contraddittoria dalla Pretora nelle sentenze relative agli
inc. DI.2005.1534, DI.2005.1556 e DI.2006.1455 inerenti alle cause di modifica
della pigione (appello, pag. 17 in mezzo). L’argomentazione è sprovvista di
fondamento. Invero, una cosa è determinare l’ammontare della pigione, un’altra
è stabilire se le parti hanno pattuito le spese accessorie a carico
dell’inquilino. Alla luce della precisazione esposta a pag. 9 in mezzo del proprio memoriale, secondo la quale i referti peritali agli atti “concludono per
l’ovvia aggiunta delle spese accessorie a carico di controparte, perché in caso
contrario la già modesta pigione di fr. 115.-/mq annui scenderebbe addirittura
a fr. 83.-/mq annui (meno di qualunque magazzino!)”, sembrerebbe che
l’appellante voglia intendere che alla luce del canone di locazione la
conduttrice doveva forzatamente sapere che le spese accessorie erano a suo
carico. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo e più
volte menzionata (sopra, consid. 5) non lascia spazio a simili argomentazioni,
essendo chiara sui requisiti che deve adempiere la clausola sulle spese
accessorie a carico del conduttore. Di conseguenza, anche qualora si volesse
seguire la tesi dell’appellante sul fatto che le parti hanno concordato che le
spese accessorie dovevano essere a carico della convenuta, ciò non sarebbe di
ausilio ai fini del giudizio, mancando nella fattispecie la pattuizione chiara
e precisa delle singole poste di spese accessorie.
15.
Ne
consegue che nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. La tassa
di giustizia e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148
CPC-TI). La locatrice rifonderà altresì a controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello, commisurata al valore litigioso di fr. 116'026.46 calcolato sulla base dell’art. 15 CPC-TI, applicabile in
funzione del rinvio previsto dall’art. 11 cpv. 3
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Esso
equivale anche al valore determinante ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 20 dicembre 2010 di AP
1 è respinto.
2.Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'400.-
anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr. 2'100.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
valore litigioso di almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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