12.2010.237
Locazione. Spese accessorie
14 novembre 2011Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.237
Data decisione, Autorità:
14.11.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_25/2012, 2.7.2012
Titolo:
Locazione. Spese accessorie
SPESE ACCESSORIE
257a CO
Incarto n.
12.2010.237
Lugano
14 novembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2005.72 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 – promossa con istanza 18 gennaio
2005 da
AP 1
rappr. dagli RA
1 e dall’ RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
3
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 286'738.25 oltre interessi a titolo di
arretrati per le spese accessorie relative agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003
(fr. 120'986.- per l’anno 2003 e fr. 165'752.25 per gli
anni 2000, 2001 e 2002), nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
istanza
ridotta in sede di dibattimento finale a complessivi fr. 258'368.93 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione limitatamente a tale importo;
domanda
a cui si è opposta la convenuta e che la Pretora con sentenza 7 dicembre 2010 ha respinto;
appellante
l’istante che con appello 20 dicembre 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di complessivi fr.
258'368.93 oltre interessi, nonché di rigettare in via
definitiva per tale importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 13 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, quale conduttrice, e AP 1, come locatrice, hanno
sottoscritto il 1° settembre 1999 un contratto di locazione (doc. B) avente per
oggetto un’area concernente l’ala nord, il corpo centrale del pianterreno
nonché il piano cantinato dello stabile situato sul fondo n. __________ RFD di __________
(ora __________), adibita in particolare a centro fitness e wellness.
Esse hanno previsto che tale contratto annullava quello precedentemente
stipulato il 26 ottobre 1995 tra la locatrice e __________ __________ (doc. N,
inc. DI.2006.1601). Siccome il contratto di locazione si riferiva ai locali
allora già occupati dalla conduttrice, la locazione è stata indicata aver
inizio il 1° gennaio 1998. Le parti hanno stabilito la scadenza del contratto
per il 31 dicembre 2008, salvo richiesta da parte della conduttrice di
continuazione del rapporto di locazione per altri sette anni, ovvero fino al 31
dicembre 2015. La pigione, da pagarsi in rate mensili anticipate, è stata
fissata in fr. 350'000.- annui
per i primi due anni e, poi, indicizzata una volta all’anno per il 1° gennaio
sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 1° gennaio 1998. In merito alle spese accessorie il contratto di locazione prevede:
“spese
accessorie: CHF 5'000.- (cinquemila) mensili quale acconto a
partire dal 01.01.1998 da pagarsi contemporaneamente al canone d’affitto.
Il relativo conguaglio sarà da
versare entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del conteggio definitivo”.
Fatti
B. Con raccomandata
26 giugno 2003 la locatrice ha chiesto alla conduttrice il versamento entro il
10 luglio 2003 del conguaglio di fr. 65'356.80 delle
spese accessorie per l’anno 2000, di fr. 38'966.05 per l’anno 2001 e di fr. 61'429.40
per l’anno 2002, per complessivi fr. 165'752.25 (doc. F). Essa ha fatto spiccare il 5 agosto 2003 dall’Ufficio esecuzione di Lugano
un precetto esecutivo (n. __________) per tale importo oltre interessi nei
confronti della conduttrice, al quale quest’ultima ha interposto tempestiva
opposizione (doc. G). Con missiva 29 aprile 2004 la locatrice ha inoltre domandato
alla conduttrice il pagamento entro trenta giorni del conguaglio di fr. 120'986.- per le spese accessorie per l’anno 2003 (inc.
rich. UC, doc. E7). Per l’importo complessivo di fr. 286'738.25 oltre
interessi, pari ai conguagli da lei reclamati per gli anni dal 2000 al 2003
compresi (sebbene indicati nel PE come conguagli per gli anni 2000/2001), la
locatrice ha fatto spiccare il 19 ottobre 2004 un ulteriore precetto esecutivo
(n. __________) nei confronti della conduttrice, che vi ha interposto
tempestiva opposizione (doc. H).
C. Preventivamente
adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che ha
dichiarato la vertenza non conciliata (doc. A), con istanza 18 gennaio 2005 la
locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna
della conduttrice al pagamento di complessivi fr. 286'738.25
oltre interessi a titolo di arretrati per le spese
accessorie relative agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 (fr. 120'986.- per l’anno 2003 e complessivi fr. 165'752.25 per gli anni
2000, 2001 e 2002), nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ summenzionato. All’udienza
di discussione 21 marzo 2005 / 20 giugno 2005 / 8 agosto 2005 la convenuta si è
opposta alla domanda. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 27 ottobre
2010 l’istante, sulla scorta dell’importo indicato dal perito giudiziario (cfr.
perizia giudiziaria 13 gennaio 2010, inc. DI.2005.1309), ha diminuito la
propria pretesa a complessivi fr. 258'368.93. La convenuta
ha invece ribadito il proprio punto di vista. Statuendo
con sentenza 7 dicembre 2010 la Pretora ha respinto l’istanza.
D. Con
appello 20 dicembre 2010 l’istante è insorta contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al
pagamento di complessivi fr. 258'368.93 oltre
interessi, nonché di rigettare in via definitiva per tale importo l’opposizione
interposta al precetto esecutivo. L’appellante chiede
altresì la congiunzione della presente procedura con quelle di cui agli inc. 12.2010.235,
12.2010.238, 12.2010.241, 12.2010.244, 12.2010.245 e l’emanazione di un unico
giudizio di appello. Con osservazioni 13 gennaio 2011 la conduttrice postula la
reiezione del gravame. Dal profilo formale quest’ultima non si esprime sulla
richiesta di congiunzione delle cause, seppur presentando anch’essa un unico
memoriale.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
Considerandi
processuale civile svizzero (CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione, intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza
pretorile è stata intimata il 7 dicembre 2010, sicché alla procedura di appello
è applicabile il CPC-TI.
2.
Nella
fattispecie la Segretaria assessora si era riservata al termine dell’udienza 8
agosto 2005 di decidere con ordinanza separata sull’ammissione delle prove
offerte dalle parti, ma agli atti non risulta alcuna ordinanza. Tant’è che il
verbale testé menzionato è rubricato con il numero IV e il verbale di audizione
testi 16 gennaio 2006 con il numero V (mentre il numero IV affisso sul verbale
di audizione testi 4 maggio 2006 è verosimilmente da ricondurre a una svista).
Ciò implica che alcune prove sulle quali la Pretora ha fondato il proprio
giudizio 7 dicembre 2010 non sono state versate agli atti dell’inc. DI.2005.72.
Il Tribunale federale non ha ravvisato alcun arbitrio nell’interpretazione da
parte della IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan dell’art. 66
cpv. 3 CPC-VS – secondo il quale il giudice “peut tenir compte des faits
patents, implicitement admis par le parties et non alléqués par inadvertance”
– e nella conseguente ammissione agli atti quale mezzo di prova di un documento
trasmesso da un notaio al giudice in corso di procedura, reso noto da
quest’ultimo alle parti che avrebbero quindi avuto la possibilità, qualora lo
avessero voluto, di esprimersi al riguardo (sentenza inc.4P.29/2005 dell’11
agosto 2005, consid. 4.2). Nel caso precipuo i mezzi di prova in discussione
emergono da altri carteggi dinanzi alla medesima giudice, tra le medesime parti
e inerenti il medesimo rapporto di locazione (inc. DI.2005.1309, DI.2005.1556 e
DI.2006.1601). Tant’è che la Pretora ha emesso un giudizio identico per tali
cause, qui appellate dalla locatrice con un unico atto di appello. Da parte
sua, la conduttrice ha parimenti inoltrato un unico memoriale di osservazione. Va
altresì detto che nell’inc. DI.2005.1309 vi è un’ordinanza di chiusura di
istruttoria che cerca di fare chiarezza sull’intreccio esistente tra i diversi
incarti. Tale ordinanza, seppur datata diversi anni dopo il momento in cui
avrebbe dovuto essere emessa l’ordinanza mancante sulle prove (tra l’agosto
2005.
e il gennaio 2006), spiega che le cause di cui agli incarti DI.2005.72,
DI.2005.1309, DI.2005.1534, DI.2005.1556, DI.2006.75, DI.2006.76, DI.2006.1455,
DI.2006.1601, DI.2007.1260 e DI.2008.1449 sono state congiunte per un’unica
istruttoria. Alla luce di quanto illustrato, non vi è chi non veda come nel
caso presente le parti abbiano acconsentito a che le prove in discussione siano
utilizzate anche per il presente giudizio. È ben vero che non vi è un disposto
ticinese equiparabile a quello summenzionato vallesano. Tuttavia, nel caso concreto,
ove come detto le parti erano pacificamente a conoscenza di tali prove e
nemmeno si sono lagnate di alcunché al riguardo, non ritenere le stesse in
applicazione dell’art. 85 CPC-TI equivarrebbe a violare il divieto del
formalismo eccessivo. A suffragio di tale tesi vi è anche il fatto che
l’audizione testimoniale di __________ __________ 27 novembre 2007, assunta
nell’istruttoria degli incarti DI.2005.1309/1556/1534,
DI.2006.75/76/1520/1455/1601, è stata rubricata agli atti dell’inc. DI.2005.72
quale atto IX. Vi è pertanto da ritenere che sebbene non sia stata emessa
l’ordinanza sulle prove la giudice, con il consenso delle parti, ha attinto a
piene mani negli altri incarti. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
3.
L'appellante
chiede la congiunzione della procedura di appello con quella relativa agli
incarti 12.2010.235, 12.2010.245, 12.2010.238, 12.2010.244
e 12.2010.241 a motivo che essi concernono un solo
rapporto locativo fra le stesse identiche parti. Essa non motiva, tuttavia,
l’utilità di tale procedere. Di conseguenza, posto come nell'eventualità della
congiunzione ai sensi dell’art. 320 CPC-TI le cause restano autonome e con
Dispositivo
dispositivi separati (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2
ad art. 320), che in questa sede non si deve più esperire istruttoria e che non
sussiste giusta la disposizione testé menzionata alcun obbligo legale di
congiunzione, ma solo una facoltà per il giudice, la richiesta non ha motivo di
essere accolta. Ognuno dei nove incarti pendenti in appello tra le parti viene
pertanto deciso con separato giudizio.
4. La
Pretora ha spiegato che sebbene le parti avessero concluso un contratto di
locazione in forma scritta ed espressamente riservato tale forma per ogni sua
modifica, esse non avevano definito per iscritto quali spese accessorie
sarebbero state addebitate alla conduttrice. La prima giudice ha soggiunto che
nella fattispecie non era nemmeno stata provata la sussistenza, al riguardo, di
un accordo orale o per atti concludenti. Ella ha quindi reputato che le spese
accessorie erano a carico della locatrice e ha deciso per la reiezione
dell’istanza.
5. A
pag. 4 del proprio gravame l’appellante afferma che i paragrafi dal n. 1 al n.
13 trattano della fattispecie e dell’atteggiamento della conduttrice, mentre le
censure d’appello sono esposte nei paragrafi successivi. Vi sono nondimeno argomentazioni
giuridiche anche ai punti precedenti il paragrafo n. 14, che questa Camera
affronta quindi come motivazioni di appello.
6.Secondo l’appellante la Pretora non ha
approfondito la reale volontà delle parti “che hanno sempre aggiunto le spese
accessorie alla pigione netta, già limitata di suo, violando in tal modo l’art.
18 CO” (memoriale, pag. 14 in mezzo). A detta della locatrice, infatti, la
circostanza secondo la quale la conduttrice ha versato gli acconti mensili di
fr. 5'000.- comproverebbe
l’esistenza di una pattuizione sulle spese accessorie (memoriale, pag. 8 in mezzo, 14 in mezzo, 16 in fondo, 17 in mezzo e 19 in alto). Al riguardo va detto anzitutto che
l’art. 257a cpv. 2 CO – secondo il quale le spese accessorie, intese come la
remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in
relazione all’uso della cosa, sono a carico del conduttore se specialmente
pattuito – è una norma di interpretazione speciale che a detta del Tribunale
federale e della dottrina maggioritaria deroga all’art. 18 CO (sentenza inc.4C.190/2001 del 16 novembre 2001, consid. 2c ; Higi, Zürcher Kommentar 1994, n. 14 ad art. 257a-b CO; Richard, Les frais accessoires au loyer
dans les baux d’habitations et de locaux commerciaux, 12. Séminaire sur le
droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 13, cfr. 39 con riferimenti). Inoltre, come diffusamente illustrato dalla Pretora (sentenza
impugnata, consid. 5), l’Alta Corte ha spiegato che siccome l’art. 257a cpv. 2
CO prevede che le spese accessorie sono a carico del conduttore soltanto se
specialmente pattuito, occorre che le parti le abbiano convenute in maniera
chiara e precisa, dettagliando le poste effettive. Tant’è che un accordo
secondo il quale il conduttore deve pagare “tutti i costi accessori” non
adempie ai requisiti legali posti dall’art. 257a cpv. 2 CO (sentenza del
Tribunale federale inc.4C.346/1999 del 7 aprile 1999).
Lo stesso dicasi
di una clausola contrattuale secondo la quale il conduttore è tenuto al
versamento di un determinato importo “als Pauschale für Nebenkosten ohne Strom”
(sentenza del Tribunale federale del 7 aprile 1999 pubblicata in MRA 1/2000
pag. 242). Nemmeno è sufficiente un rinvio a un annesso standardizzato del
contratto o il riconoscimento di un conguaglio da parte del conduttore per
ammettere che le parti abbiano stipulato una convenzione speciale sul pagamento
delle spese accessorie. Semmai, qualora le spese accessorie a carico del
conduttore dovessero risultare da un elenco contenuto nelle condizioni generali
annesse al contratto, esse potrebbero essere fatturate al conduttore solo nella
misura in cui concretizzassero spese già poste a suo carico nel contratto (DTF
135 III 591; DTF 121 III 460; sentenza inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2002 e 4C.250/2006 del 3 ottobre 2006). Va altresì rilevato che sebbene l’art. 257a cpv. 2
CO non esiga una forma speciale per la pattuizione sulle spese accessorie, il
Tribunale federale ha sottolineato che qualora il contratto sia stato concluso
per iscritto, occorre considerare che le parti abbiano in ugual modo voluto determinare
per iscritto quali spese accessorie debbano essere messe a carico
dell’inquilino (DTF 135 III 591). Alla luce della chiara giurisprudenza del
Tribunale federale testé menzionata la circostanza evocata dall’appellante,
ovvero il versamento regolare di acconti, non è quindi sufficiente a confermare
la sua tesi sulla pattuizione delle spese accessorie a carico della conduttrice.
Per gli stessi motivi non può nemmeno essere seguita la sua censura secondo la
quale la prima giudice avrebbe peccato di eccessivo formalismo (appello, pag. 17 in mezzo).
7. L’appellante
sostiene, altresì, che tra il contratto 1° settembre 1999 stipulato tra le
parti (doc. B) e quello che la legava a __________ __________ del 26 ottobre
1995 (doc. N, inc. DI.2006.1601) sussiste una “precisa continuità essendo essi
attinenti allo stesso bene locato” (pag. 5 in mezzo), di modo che il riferimento a un elenco (allegato F) delle spese accessorie a carico della conduttrice contenuto
nel contratto 26 ottobre 1995 varrebbe anche per il contratto che la lega alla
convenuta (appello, pag. 9). Effettivamente, la clausola n. 4 lett. c del
contratto 26 ottobre 1995 prevede che “ il conduttore si impegna a pagare,
trimestralmente, le usuali spese accessorie considerate nell’Allegato F che
verranno computate separatamente. In particolare si impegna a corrispondere
degli acconti trimestrali di CHF 12'000.- e a pagare il conguaglio di fine anno entro 20 giorni dalla
ricezione della distinta delle spese“. Al riguardo, l’appellante rinvia alla
testimonianza di __________ __________ (amministratore della locatrice dal 1994
al 1996: verbale di udienza 27 novembre 2007, pag. 1, inc. DI.2006.1601).
Secondo la locatrice questi avrebbe confermato la pattuizione relativa al
pagamento delle spese accessorie “in aggiunta alle pigioni secondo oltretutto
un preciso allegato F del primo contratto, che ha poi trovato la sua continuità
nel successivo contratto di locazione senza modifiche nell’impostazione del
rapporto di locazione” (memoriale, pag. 12 in alto). Sennonché, la Pretora, proprio riferendosi, tra gli altri, a tale teste, ha spiegato che l’istruttoria non
ha dimostrato l’esistenza di tale lista “F”. In effetti, al riguardo il teste __________
__________ ha affermato: “Presumo che nel menzionato allegato F vi fosse la
lista esaustiva delle spese accessorie a carico dell’inquilino” (verbale di
audizione 27 novembre 2007, pag. 2, inc. DI.2006.1601). Su questo punto la sua
testimonianza, fondata su una semplice presunzione, non assurge al ruolo di
prova. Inoltre, il teste nulla dice sulla continuità tra i due contratti
evocata dall’appellante. Tanto più che all’epoca della stipulazione del
contratto 1° settembre 1999 egli non era più amministratore della locatrice.
Con la propria censura l’appellante non si confronta, quindi, con la
motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello si rivela finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI).
Parimenti
inammissibile è l’argomentazione secondo la quale le spese sarebbero state
precisate dalle parti perché nello scritto 3 febbraio 1995 di __________ __________
(__________) a __________ __________ (doc. O, inc. DI.2006.1601) era stato
allegato il formulario CATEF con indicazione in dettaglio delle spese
accessorie non comprese nella pigione (memoriale, pag. 12 in fondo). Invero, come spiegato dalla prima giudice, sebbene sia vero che con tale scritto __________ __________
ha inviato a __________ __________ una proposta di contratto su modulo CATEF,
il contratto poi effettivamente sorto fra AP 1 e __________ __________ è quello
sottoscritto il 26 ottobre 1995, che non specifica in alcun modo quali spese
accessorie siano state poste a carico del conduttore (doc. N, inc. DI.2006.1601;
sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Si ribadisce (cfr.
sopra, consid. 6) al riguardo che secondo il Tribunale federale il semplice
rinvio a un modulo preformulato ed allegato al contratto non è sufficiente per
ammettere che le parti abbiano concluso una convenzione speciale sul pagamento
delle spese accessorie. Men che meno, quindi, l’asserito riferimento al
contratto CATEF che nemmeno risulta essere stato allegato al contratto
effettivamente sottoscritto. Per tacere del fatto che il contratto di locazione 1° settembre 1999
(doc. B) non rinvia ad alcun allegato in particolare e prescrive espressamente alla clausola n. 18 che tale relazione contrattuale annulla quella precedentemente in essere
con __________ __________. Certo, il teste __________ __________
ha affermato a sua volta che il contratto 1° settembre 1999 è stato “allestito sulla
base del contratto CATEF” (verbale di audizione 13 novembre 2006, pag. 4, inc.
DI.2005.1556 rich. dall’inc. DI.2006.1601). Tuttavia, alla luce della chiara
giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 6) e dell’assenza, nella
fattispecie, di una chiara clausola su quali spese accessorie sarebbero state a
carico della conduttrice, tale circostanza è ininfluente ai fini del giudizio.
8. L’appellante
soggiunge, riferendosi al teste __________ __________, che il dettaglio delle
spese accessorie a carico della conduttrice scaturiva dai conguagli già
precedentemente inviati a quest’ultima. Sempre secondo l’appellante, il teste
avrebbe precisato che non era stato necessario allestire una lista scritta
delle spese accessorie “poiché erano sempre le stesse dall’inizio della
locazione, dovendosi soltanto leggere i specifici consumi della Parte
convenuta” (appello, pag. 11). Come spiegato dalla Pretora e già illustrato
(sopra, consid. 7), il contratto 1° settembre 1999, sottoscritto peraltro dalla
convenuta e quindi da un soggetto giuridico distinto da __________ __________,
prescrive espressamente che esso annulla quello precedentemente stipulato tra
la locatrice e __________ __________ 26 ottobre 1995 (doc. B). Del resto,
l’appellante trascura, come invece pertinentemente evidenziato dalla prima
giudice (sentenza impugnata, pag. 3), che il teste __________ __________
(membro del consiglio di amministrazione della locatrice dal 1999 al 2002: verbale
di audizione 16 gennaio 2006, pag. 3) ha dichiarato che “il nuovo contratto di
locazione era stato voluto da AP 1 per definire una volta per tutte l’ammontare
della pigione e l’ammontare delle spese accessorie” (verbale di audizione 13 novembre
2006, pag. 2, inc. DI.2005.1556 rich. dall’inc. DI.2006.1601). Anche nella sua
precedente audizione 16 gennaio 2006 il teste ha affermato che “questo
contratto è stato sottoscritto per ripartire da zero con una situazione pulita
che fosse chiara per tutti” (verbale, pag. 3). Riferendosi proprio a tale
passaggio la Pretora ha spiegato che il contenuto del contratto 1° settembre
1999 non denota la necessaria ed auspicata chiarezza, dato che la clausola
sulle spese accessorie è laconica e del tutto generica (sentenza impugnata,
pag. 4 in mezzo). La censura contrasta, quindi, con quanto emerso proprio dalla
testimonianza a cui la locatrice fa riferimento, ovvero sul fatto che le parti
avevano pattuito il contratto 1° settembre 1999 nell’intenzione di definire una
situazione non sufficientemente chiara.
Per
tacere del fatto che, come precisato dalla Pretora, l’istruttoria ha permesso
di accertare che la questione delle spese accessorie è stata controversa sin
dall’allestimento dei primi conteggi e quindi in un’epoca in cui era ancora in
vigore il contratto fra la locatrice e __________ __________ (sentenza impugnata,
pag. 4 in alto; verbale di audizione del teste __________ __________ del 13
novembre 2006, pag. 2, verbale di audizione del teste __________ __________ del
13 novembre 2006, pag. 2, inc. DI.2005.1556 rich. dall’inc. DI.2006.1601). La
locatrice afferma, altresì, che il teste avrebbe dichiarato di aver discusso
con __________ __________ sul contenuto delle spese accessorie a carico della
conduttrice (gravame, pag. 11). Anche al riguardo, tuttavia, essa non si
confronta con la motivazione pretorile. La prima giudice ha invero spiegato che sebbene sia
vero che il teste __________ __________ ha confermato di aver discusso con __________
__________ sulle spese accessorie (che a dire del teste si componevano di
acqua, elettricità per il riscaldamento, aria condizionata, pulizia degli
esterni, gas e abbonamenti relativi ai vari contatori), egli ha poi riferito
che in definitiva non era mai stata allestita una lista dettagliata di tali
spese poiché nel frattempo erano stati emessi i primi conguagli ed erano subito
sorte contestazioni (cfr. verbale audizione testimoniale del 16 gennaio 2006).
La Pretora ha soggiunto che a conferma della confusione sulla questione
sussiste il fatto che nel contesto di una procedura per difetti incoata nel
2000 dalla conduttrice davanti al competente Ufficio di conciliazione le parti
si erano impegnate a discutere in separata sede anche della questione delle
spese accessorie (cfr. verbale 28 settembre 2000 UC B__________, doc. X). In
quel momento, quindi, la questione non era stata ancora definita. Su questo
punto l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere pertanto
respinto.
9. L’appellante rinvia (appello, pag. 11 in mezzo, 15 in alto e in basso), altresì, al passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questi afferma che “tutto quello che non era dovuto
a titolo di pigione era dovuto sotto forma di spese accessorie e per questo
motivo avevamo installato dei contatori separati” (verbale di audizione 16
gennaio 2006, pag. 3). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza del Tribunale
federale (sopra, consid. 6) la circostanza, per la locatrice, di aver
installato tali contatori non è atta a sanare la mancanza della clausola
contrattuale sul dettaglio delle spese accessorie a carico della conduttrice. Anche
volendo, per ipotesi, seguire la tesi dell’appellante sulla possibilità di un
accordo avvenuto per atti concludenti, l’argomentazione non avrebbe miglior
sorte. Invero, il teste __________ __________ ha riferito di aver “fatto
spendere tra i 200 o 300 mila franchi a __________ per installare vari
contatori che permettessero di effettuare una lettura a fine anno dei consumi di
tutti gli inquilini” (verbale di audizione 16 gennaio 2006, pag. 3). Non vi è
invece alcun accenno sull’accordo della conduttrice nel senso che le spese
accessorie sarebbero state quelle rilevate da tali contatori.
10. L’appellante
soggiunge che la tesi della conduttrice secondo la quale non sarebbe tenuta a
pagare conguagli sulle spese accessorie è insostenibile e contraddittoria dato
che per gli anni 1998 e 1999 la convenuta avrebbe versato sia gli acconti sia i
conguagli (pag. 10, 12 in mezzo, 13 in alto, 16 in alto, 17 in fondo e 18 in alto). La Pretora ha precisato che al contrario di quanto allegato
dalla locatrice non risulta che per tali anni siano stati allestiti conteggi o
corrisposti conguagli (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L’appellante rinvia, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________ (direttore
finanziario e amministrativo di __________ dal 1986, che ha assunto la gestione
contabile e amministrativa di AP 1 dal 2003: verbale di audizione 4 maggio
2006, pag. 1; cfr. anche verbale di audizione 4 settembre 2006, pag. 4, inc.
DI.2005.1556 rich. dall’inc. DI.2006.1601). Dalla medesima risulta unicamente
che “dalla contabilità della AP 1 non risultavano scoperti per conguagli spese
accessorie precedenti l’anno 2000” (verbale di audizione 4 settembre 2006, pag.
4 in alto, inc. DI.2005.1556 rich. dall’inc. DI.2006.1601). La circostanza che
non esistano scoperti non significa tuttavia ancora che siano stati emessi
conguagli. Si precisa che su questo punto la convenuta aveva contestato
l’allegazione avversaria, affermando che per gli anni 1998-1999 l’istante aveva
rinunciato a pretendere dei conguagli (memoriale scritto allegato al verbale di
udienza di discussione 21 marzo 2005, pag. 2). Competeva quindi alla locatrice
dimostrare il proprio asserto. Una volta di nuovo l’appellante, rinviando alla
testimonianza testé citata, non si confronta quindi con la motivazione pretorile,
di modo che la censura è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. e cpv. 5
CPC-TI). Per tacere del fatto che quand’anche gli asseriti conguagli fossero,
per ipotesi, stati versati, per lo meno a sé stante tale circostanza non
gioverebbe alla tesi della locatrice, dato che come già illustrato il Tribunale
federale ha spiegato che il riconoscimento di un conguaglio non può supplire a
una valida convenzione delle parti sulle spese accessorie a carico del
conduttore (sentenza del Tribunale federale inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2004).
11. La
locatrice prosegue riferendosi alla teste __________ __________ (direttrice dal
2001 del settore immobiliare del gruppo __________, incaricata della gestione
dell’immobile in questione: verbale di audizione 4 maggio 2006, pag. 3). Secondo l’appellante la teste avrebbe dichiarato l’obbligo della conduttrice
di corrispondere i conguagli sulle spese accessorie e che quest’ultima
contestava semplicemente la ripartizione delle medesime, non messe in dubbio
sulla loro “esigibilità e individuazione” (memoriale, pag. 12 in alto e 15 in basso). Sennonché, ella ha riferito sulle modalità di conteggio delle spese
accessorie, ma nulla ha detto sugli accordi intervenuti tra le parti. La teste
ha soggiunto che la conduttrice ha contestato la ripartizione delle spese
accessorie, ritenendole già comprese negli acconti mensili (verbale di
audizione 4 maggio 2006, pag. 3). Non si può tuttavia dedurre da tale
affermazione l’accordo della conduttrice su quali spese accessorie le sarebbero
state addebitate e il suo diniego unicamente sulla ripartizione delle medesime.
Anzitutto, la teste non si è dichiarata certa al riguardo (“se non erro”),
sicché la portata probatoria della sua asserzione è dubbia. Inoltre, come
rilevato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 in basso) e summenzionato (sopra, consid. 6) il Tribunale federale ha spiegato che neanche il
riconoscimento di un conguaglio può supplire a una valida convenzione tra le parti
(sentenza del Tribunale federale inc.4C.24/2002 del 29 aprile 2004), men che meno, quindi, discussioni inerenti al suo contenuto.
12. L’appellante
afferma che le spese accessorie sono “dipendenti oltretutto dalle installazioni
energivore realizzate e posate in loco” dalla conduttrice (pag. 10 in fondo). Va detto anzitutto che quand’anche così fosse, sempre alla luce della giurisprudenza
del Tribunale federale (sopra, consid. 6) tale circostanza non è atta a sanare
la mancanza di una valida pattuizione contrattuale su chi debba sopportare le
medesime. L’argomentazione non avrebbe miglior sorte anche qualora la locatrice
abbia voluto intendere che si tratta di spese di consumo a carico della
conduttrice e non di spese accessorie. Secondo l’art. 257a cpv. 1 CO le spese
accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore
o da un terzo in relazione all’uso della cosa. L’art. 257b cpv. 1 CO precisa
che nel caso di locali d’abitazione o commerciali esse consistono nella
remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni
connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe
spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della
cosa. Le spese accessorie sono di conseguenza costi di utilizzo ingenerati per
lo meno in parte dal conduttore (Richard,
Les frais accessoires au loyer dans les baux d’habitations et de locaux
commerciaux, 12. Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 7,
cfr. 22). Tra i costi riconosciuti come spese accessorie vi sono quelli di riscaldamento
e d’acqua calda, così come i costi di elettricità dei vani comuni, il servizio
di portineria, le tasse risultanti dall’uso della cosa, come quelle di
smaltimento delle acque luride Richard, op.
cit., pag. 7, cfr. 24, pag. 8, cfr. 25). Non fanno invece parte delle spese
accessorie ad esempio i costi occasionati direttamente dal conduttore quale
consumatore e indipendentemente dall’uso dell’ente locato (segnatamente spese
di telefono e elettricità; Richard, op.
cit., pag. 10, cfr. 31; Higi, Zürcher
Kommentar 1994, n. 9 ad art. 257a-257b CO). Sennonché, nella fattispecie le
spese in questione non fanno parte di quest’ultima categoria. Invero, dal conteggio per l’anno 2000, con ripartizione individuale, emerge
che l’importo richiesto all’istante si compone di spese di riscaldamento (gas, energia
elettrica, abbonamento centrale termica, abbonamento allarme impianto, tassa
controllo impianto, spese di amministrazione), di pulizia stabile, servizi
pubblici (elettricità vani e impianti comuni, tassa rifiuti, tassa
canalizzazione), manutenzione giardino, acqua potabile, tassa canalizzazione e
spese di amministrazione; quello per l’anno 2001 si compone di spese riscaldamento
(gas, energia elettrica, abbonamento centrale termica, abbonamento gestione
impianto riscaldamento, abbonamento bruciatore a gas, assicurazione acqua e
incendio, spese di amministrazione), di pulizia stabile, servizi pubblici
(elettricità padronale vani e impianti comuni, tassa canalizzazione sul valore
di stima), manutenzione giardino, abbonamento disinfestazione, sgombero neve,
abbonamento pulizia canalizzazioni, acqua potabile, tassa canalizzazione sul
consumo acqua e spese di amministrazione; quello relativo all’anno 2002
comprende spese di riscaldamento (gas, energia elettrica, abbonamento centrale
termica, abbonamento gestione impianto riscaldamento, abbonamento bruciatore a
gas, assicurazione acqua e incendio, spese di amministrazione), di pulizia
stabile, servizi pubblici (elettricità padronale vani e impianti comuni, tassa
canalizzazione sul valore di stima), manutenzione giardino, abbonamento
disinfestazione, abbonamento pulizia canalizzazioni, acqua potabile, tassa
canalizzazione sul consumo acqua e spese di amministrazione; quello concernente
l’anno 2003 si riferisce a costi dell’energia, energia pompa e bruciatore,
abbonamenti di manutenzione, costi supplementari (elettricità vani comuni,
pulizia scale e vani comuni, servizio portineria, tassa canalizzazione,
manutenzione giardino, altre spese d’esercizio), costi acqua fredda (inc. UC,
doc. E1, E3, E5, E7 e E8).
Nulla
muta il fatto che, secondo l’appellante, esse sarebbero legate a installazioni
realizzate e posate in loco dalla conduttrice. Anche se così fosse, ciò non
significherebbe ancora che trattasi di spese di consumo. Invero, nel contratto
di locazione 1° settembre 1999 (doc. B) alle voce “oggetto” le parti hanno
stabilito che si riferiva ai locali già occupati dalla conduttrice (clausola n.
1). Alla clausola n. 4, poi, le parti hanno attestato che i locali erano stati
consegnati in uno stato conforme all’uso previsto dal contratto e che al
momento della riconsegna dell’oggetto locato tutte le strutture eseguite nei
locali sarebbero rimaste a disposizione del locatore. Alla clausola n. 5
(“genere di attività”) il conduttore si è impegnato, tra le altre cose, a
utilizzare i vani locati unicamente per svolgervi le attività di piscina,
sauna, bagno turco, idromassaggio, vasche di acqua fredda, caldarium,
tepidarium, Kneipp e solarium. Risulta quindi inequivocabile che i costi di cui
la locatrice chiede il pagamento sono in relazione al mantenimento dell’oggetto
nello stato conforme all’uso pattuito. Anche su questo punto l’appello è
quindi respinto.
13. La
locatrice sostiene, altresì, che la prima giudice ha paragonato il rapporto
locativo commerciale che la lega alla conduttrice a un semplice rapporto
locativo di carattere abitativo. Essa reputa che nei rapporti commerciali vige
una chiara presunzione che le spese di consumo attinenti all’esercizio di
un’attività commerciale siano di principio a carico della conduttrice, in
quanto in stretta dipendenza con l’attività commerciale svolta, per l’appunto,
dall’inquilina (appello, pag. 14 in basso). A torto. Invero, l’art. 257a cpv. 2
CO si applica a tutti i tipi di locazione, compresi quelli commerciali (cfr.
sentenza del Tribunale federale inc.4C.190/2001 del 16 novembre 2001, consid.
2c). A scanso di equivoci, va precisato quanto segue. Nella sentenza testé
menzionata il Tribunale federale ha analizzato la portata di un rinvio al
Codice delle obbligazioni previsto in tale fattispecie nel contratto di
locazione, affermando che valeva unicamente, come specificato nella relativa
clausola, nella misura in cui il contratto non vi derogava. Siccome, quindi, le
parti avevano adottato una disposizione speciale per quanto concerne le spese
accessorie, elencandole esaustivamente, allora tale rinvio non si applicava
alla questione delle spese accessorie per estendere il contenuto ivi elencato
(loc. cit., consid. 2d). Il Tribunale federale sembrava aver lasciato aperta
la possibilità di poter completare una clausola lacunosa sulle spese accessorie
con un semplice rinvio al Codice delle obbligazioni. Sia come sia, in seguito l’Alta
Corte ha precisato tale giurisprudenza come esposto dianzi (sopra, consid. 6).
Va altresì detto che sempre nella sentenza in questione il Tribunale federale
ha affermato che siccome si trattava di una locazione di locali commerciali e
inerente a un valore locativo considerevole, occorreva supporre che le parti, dovutamente
consigliate, ne avevano esaminato il contenuto con cura (loc. cit., consid.
2d). Al contrario di quanto sembra credere l’appellante, quindi, la circostanza
che nel presente caso la vertenza riguarda una locazione commerciale con
importi consistenti, ove peraltro come illustrato sopra dall’istruttoria è
emerso che la volontà delle parti era quella di chiarire proprio la questione
delle spese accessorie, non suffraga la sua tesi, ma semmai contribuisce a
sconfessarla.
14. L’appellante
critica, inoltre, l’argomentazione pretorile secondo la quale, avendo le parti scelto
la forma scritta, anche la questione delle spese accessorie doveva essere
definita per iscritto (memoriale, pag. 16 in fondo). Al riguardo essa sostiene che “l’invocazione del criterio formale nell’ambito dei rapporti contrattuali è
stato effettuato da controparte solo in vista delle procedure di incasso delle
spese accessorie avviate dalla parte locatrice”. Inoltre, a detta della
locatrice le parti avrebbero modificato più volte verbalmente l’oggetto della
locazione, ad esempio in relazione al numero dei parcheggi. Essa conclude
affermando che le parti sono libere di abbandonare il requisito della forma
scritta in qualsiasi momento (memoriale, pag. 17) e che le spese accessorie
possono essere elencate in qualsivoglia documento differente dal contratto di
locazione. Quest’ultima censura dev’essere respinta per i motivi già esposti
sopra (consid. 6). Sulla questione della forma, come rilevato dalla Pretora
(sentenza impugnata, pag. 3 in basso) le parti hanno concluso il contratto di
locazione in forma scritta e hanno previsto che esso avrebbe potuto essere
modificato unicamente dalle due parti e nella forma scritta (doc. B, clausola
n. 16). Come già esposto, il Tribunale federale ha spiegato che sebbene l’art.
257a cpv. 2 CO non esiga una forma speciale per la pattuizione delle spese
accessorie a carico del conduttore, qualora il contratto sia stato concluso per
iscritto occorre considerare che le parti abbiano in ugual modo voluto riservare
la forma scritta anche per determinare quali spese accessorie dovevano essere
messe a carico dell’inquilino (DTF 135 III 591 consid. 4.3.4). Per tacere del
fatto che quand’anche si volesse seguire la tesi dell’appellante secondo la
quale le parti avrebbero più volte modificato verbalmente il loro accordo – circostanza
ancora da dimostrare – come rilevato a ragione dalla prima giudice resta il
fatto che sulla questione delle spese accessorie esse non hanno trovato alcun
consenso, nemmeno verbale o per atti concludenti, sicché la censura è
irrilevante. Il rinvio dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale
inc.4P.232/2006, poi, è ininfluente ai fini del giudizio, dato che essa non
tratta della questione delle spese accessorie nel diritto della locazione.
15. L’appellante
conclude affermando che dalla perizia giudiziaria è emerso che le pigioni
“dovevano considerarsi piuttosto contenute e che pacificamente la spese
accessorie erano a carico della Parte conduttrice, con la conseguenza che
soltanto aggiungendo tali voci accessorie le pigioni potevano considerasi nella
media della zona”. Secondo la locatrice, poi, tale conclusione sarebbe stata
recepita in maniera contraddittoria dalla Pretora nelle sentenze relative agli
inc. DI.2005.1534, DI.2005.1556 e DI.2006.1455 inerenti alle cause di modifica
della pigione (appello, pag. 17 in mezzo). L’argomentazione è sprovvista di
fondamento. Invero, una cosa è determinare l’ammontare della pigione, un’altra
è stabilire se le parti hanno pattuito le spese accessorie a carico
dell’inquilino. Alla luce della precisazione esposta a pag. 9 in mezzo del proprio memoriale, secondo la quale i referti peritali agli atti “concludono per
l’ovvia aggiunta delle spese accessorie a carico di controparte, perché in caso
contrario la già modesta pigione di fr. 115.-/mq annui scenderebbe addirittura
a fr. 83.-/mq annui (meno di qualunque magazzino!)”, sembrerebbe che
l’appellante voglia intendere che alla luce del canone di locazione la
conduttrice doveva forzatamente sapere che le spese accessorie erano a suo
carico. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo e più
volte menzionata (sopra, consid. 6) non lascia spazio a simili argomentazioni,
essendo chiara sui requisiti che deve adempiere la clausola sulle spese
accessorie a carico del conduttore. Di conseguenza, anche qualora si volesse
seguire la tesi dell’appellante sul fatto che le parti hanno concordato che le
spese accessorie dovevano essere a carico della convenuta, ciò non sarebbe di
ausilio ai fini del giudizio, mancando nella fattispecie la pattuizione chiara
e precisa delle singole poste di spese accessorie.
16. Ne
consegue che nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. La tassa
di giustizia e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC-TI). La locatrice rifonderà altresì a controparte un’adeguata indennità
per ripetibili di appello, moderata in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili. Invero, le osservazioni in questione non
si differenziano da quelle di cui alle cause inc. 12.2010.235, 12.2010.238,
12.2010.241, 12.2010.244 e 12.2010.245, sicché le ripetibili calcolate
unicamente in funzione del valore di causa sarebbero in
manifesta sproporzione con il lavoro svolto dal legale. Al riguardo va detto
che sulla base dell’art. 15 CPC-TI applicabile in funzione del rinvio previsto
dall’art. 11 cpv. 3 Regolamento testé menzionato il valore di causa ammonta a fr. 258'368.93. Esso equivale anche al valore determinante ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 20 dicembre 2010 di AP
1 è respinto.
2.Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr.
50.-
fr.
2'500.-
anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr. 2'100.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
valore litigioso di almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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