12.2010.239
Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore, legittimazione attiva dei locatori membri di comunione ereditaria, passaggio in giudicato di precedente decreto di stralc
3 maggio 2011Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.239
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, IICCA
Titolo:
Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore, legittimazione attiva dei locatori membri di comunione ereditaria, passaggio in giudicato di precedente decreto di stralcio per ritiro di istanza di sfratto, tempestività del pagamento degli arretrati avvenuto allo sporte
DISDETTA STRAORDINARIA
PAGAMENTO
art. 74 cpv. 2 CO
art. 257d CO
art. 414 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.239
Lugano
3 maggio 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Anastasi Veda, vicecancelliera
sedente per giudicare nella
causa inc. DI.2010.200 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con istanza di
sfratto 5 ottobre 2010 da
CC 1 __________
AO 2, __________
AO 3, __________
in comunione ereditaria
(tutti rappr. dall’avv. RA 1)
contro
AP
1, __________
(rappr. dall’avv. RA
2
nonché sull’istanza di
contestazione della disdetta 18 agosto 2010 introdotta con istanza 21 settembre
2010 dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio
da
AP 1, __________
(rappr. dall’avv. RA 2)
contro
AO 1, __________
AO 2, __________
AO 3, __________
in comunione ereditaria
(tutti
rappr. dall’avv. RA 1
su cui
il Pretore si è pronunciato con sentenza 10 dicembre 2010, respingendo
l’istanza di contestazione della disdetta di AP 1 e accogliendo l’istanza di
sfratto di AO 1, AO 2 e AO 3 in comunione ereditaria;
appellante
il conduttore AP 1, che con atto d’appello 23 dicembre 2010 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di contestazione della
disdetta 21 settembre 2010 e respingere integralmente l’istanza di sfratto 5
ottobre 2010, protestando tasse di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
i locatori con osservazioni 31 gennaio 2011 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il
24 febbraio 2005 gli eredi di __________, ossia AO 1, AO 2 e AO 3,
rappresentati da quest’ultima, quali locatori e AP 1 quale conduttore, hanno
sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un locale da adibire
a negozio di parrucchiere al pianterreno e un locale a uso ripostiglio
comprensivo di servizi igienici e doccia al terzo piano di uno stabile in via __________
a M__________ (doc. D e verbale di udienza e conciliazione 31 gennaio 2011,
pag. 1). Il contratto ha avuto inizio il 1° marzo 2005
per una durata indeterminata, con possibilità di disdetta con un preavviso di
sei mesi per la fine del mese di dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2010.
La pigione pattuita ammontava inizialmente a fr. 600.-, aumentata dal 1°
gennaio 2006 a fr. 700.- mensili.-. Secondo contratto, le spese accessorie non
comprendevano i costi di riscaldamento, che dovevano esser pagati dal conduttore
sulla base di un conteggio annuale.
B. A
seguito del mancato versamento della pigione dal mese di novembre 2009, il 5
gennaio 2010 AO 3, in rappresentanza degli eredi fu __________, ha inviato a AP
1 una diffida di pagamento, intimandogli di versare entro trenta giorni dalla
ricezione dello scritto i canoni di locazione arretrati dei mesi da novembre 2009 a gennaio 2010, nonché il conguaglio per le spese di riscaldamento, e comunicandogli che in caso
di mancato versamento nel termine assegnato avrebbero proceduto a disdire il
contratto anticipatamente giusta l’art. 257d CO (doc. E). Non avendo AP 1 versato l’importo richiesto entro il termine
impartito, i locatori hanno disdetto il 10 febbraio 2010 il contratto di
locazione con effetto dal 31 marzo 2010 (doc. G). La pigione del mese di
gennaio 2010 è stata poi versata dal conduttore ad inizio marzo 2010 (doc. F). AP
1 non ha riconsegnato i locali per la fine del mese di marzo 2010 e con istanza
2 aprile 2010 i locatori si sono rivolti al Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord chiedendo lo sfratto del conduttore. All’udienza di discussione
del 12 maggio 2010 il convenuto ha sollevato eccezione di carenza dei
presupposti processuali e ha invitato la parte istante a produrre i poteri di
rappresentanza legale e di terzi relativi alla comunione ereditaria, osservando
inoltre che AO 2 risultava a suo parere priva della capacità civile di disporre
(cfr. doc. rich. I, verbale di udienza 12 maggio 2010). Su richiesta di AO 3 e AO
1, con risoluzione n. 329 dell’8 luglio 2010, la Commissione tutoria regionale
n. __________ ha istituito a favore di AO 2 una curatela amministrativa e di
rappresentanza per amministrare i beni e i redditi dell’immobile sito a
_________ oggetto della procedura di locazione e sfratto, nominando quale
curatrice la figlia AO 3 (doc. A). Gli istanti hanno ritirato il 2 settembre
2010 l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 (doc. rich. I), ammettendo in sostanza
la pertinenza delle eccezioni sollevate dal convenuto. Il Pretore ha di
conseguenza stralciato la procedura dai ruoli con decreto 6 settembre 2010
(cfr. doc. rich. I).
C. Nel
frattempo i locatori hanno inviato il 6 luglio 2010 una nuova diffida di
pagamento al conduttore, nuovamente in mora nel pagamento dei canoni di
locazione, comunicandogli che se non avessero ricevuto il pagamento del canone
dei mesi di giugno e luglio 2010 entro trenta giorni avrebbero disdetto il
contratto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. H). Il
conduttore non ha ritirato la suddetta messa in mora (doc. H, riepilogo Track
&Trace) e il 13 agosto 2010 ha pagato allo sportello postale i canoni di
giugno e luglio 2010 (doc. 2), che sono stati accreditati sul conto bancario
dei locatori il 17 agosto 2010 (doc. I). I locatori hanno inviato il 18 agosto
2010 al conduttore una nuova disdetta per la scadenza del 30 settembre 2010
(doc. L), che quest’ultimo ha contestato il 21 settembre 2010 presso l’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, asserendo di non aver mai
ricevuto la messa in mora 6 luglio 2010, per altro a suo parere sprovvista di
efficacia per l’incapacità di intendere e di volere di AO 2, rappresentata
dalla curatrice solo dal 13 luglio 2010, e poi perché egli avrebbe
tempestivamente versato le pigioni richieste, avendo pagato le medesime allo
sportello postale il 13 agosto 2010 (cfr. doc. rich. II).
D. Il
conduttore non ha riconsegnato i locali entro il 30 settembre 2010 e i locatori
si sono quindi rivolti il 5 ottobre 2010 al Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord chiedendo lo sfratto del conduttore, in via principale sulla
base della disdetta del 10 febbraio 2010 (doc. G), valida in quanto atto
urgente nell’interesse della comunione ereditaria locatrice fondato sugli artt.
419 e ss. CO, e in via subordinata su quella datata 18 agosto 2010 (doc. L)
inviata nel rispetto di tutte le formalità di legge. All’udienza
di discussione sulla contestazione della disdetta e sullo sfratto del 17
novembre 2010, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva degli
istanti e ha sollevato eccezione di cosa giudicata della disdetta 10 febbraio
2010, avendo gli istanti ritirato la precedente istanza di sfratto. Ha in ogni
caso contestato la validità di entrambe le disdette inviategli, per il motivo
che egli non avrebbe mai ricevuto la messa in mora 5 gennaio 2010 e in ogni
caso la disdetta 10 febbraio 2010 non sarebbe stata valida a causa
dell’incapacità di intendere e di volere di un membro della comunione
ereditaria, mentre la seconda disdetta non era stata preceduta da una valida
messa in mora, poiché la curatela di AO 2 era stata istituita il 13 luglio 2010,
vale a dire dopo la diffida del 6 luglio 2010, e a ogni modo egli ha
tempestivamente versato i canoni di locazione arretrati. In duplica gli istanti
hanno ribadito le loro richieste, rilevando a proposito delle contestazioni del
convenuto da una parte che l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 non poteva essere
passata in giudicato materiale, essendo stata ritirata unicamente per motivi
formali di legittimazione attiva degli istanti e mancando dunque a tal fine
l’identità tra le parti, e dall’altra che il pagamento dei canoni di locazione
richiesti con la seconda messa in mora era chiaramente stato effettuato in
ritardo, avendo specificato nella diffida la volontà di ricevere il medesimo
entro il termine assegnato. In replica il convenuto ha ribadito le eccezioni sollevate
e ha altresì chiesto al Pretore di procedere all’ispezione presso il registro
fondiario allo scopo di sapere se AO 2 fosse usufruttuaria dell’immobile,
ritenuto che in tal caso quest’ultima sarebbe stata unica titolare dell’azione.
In triplica gli istanti hanno ribadito l’identità dei locatori e dunque la
titolarità dell’azione in capo ai membri della comunione ereditaria fu __________,
escludendo che le relazioni patrimoniali tra i singoli membri della comunione
ereditaria fossero rilevanti ai fini della vertenza in oggetto (cfr. verbale di
udienza 17 novembre 2010). Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 2
dicembre 2010 le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e
richieste di giudizio (cfr. verbale di udienza 2 dicembre 2010, pag. 4).
E. Il
Pretore con sentenza 10 dicembre 2010 ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta inoltrata da AP 1 e ha accolto l’istanza di sfratto 5 ottobre
2010 di AO 1, AO 2 e AO 3 in comunione ereditaria, ordinando lo sfratto del
convenuto dall’ente locato.
F. Con
appello 23 dicembre 2010 il convenuto ha postulato la riforma del giudizio pretorile
nel senso di accertare la nullità della disdetta accogliendo l’istanza 21
settembre 2010 e di respingere l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010. Con decreto
19 gennaio 2011 la presidente di questa Camera ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo richiesto. Gli appellati hanno proposto
la reiezione del gravame con osservazioni 31 gennaio 2011. Delle motivazioni
addotte dalle parti si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.
e considerando
Considerandi
1.
La
sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di
entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC), e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane
disciplinata dal CPC/TI. Di conseguenza, la
documentazione prodotta dalle parti in questa sede con scritto 18 febbraio 2011
e 2 marzo 2011 è irricevibile poiché giusta l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI in
sede di appello non era possibile addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Va
dunque respinta anche la richiesta dei locatori del 17 marzo 2011 di procedere,
in applicazione della massima d’ufficio e del principio iura novit curia,
all’audizione di due testimoni, ritenuto che l’art. 322 CPC/TI doveva essere in
generale applicato con la massima prudenza in quanto eccezione del principio
generale del divieto di nova in sede di appello e che il giudice poteva assumere
d’ufficio, sempre se lo riteneva utile per la formazione del proprio
convincimento, nuove prove unicamente tramite l’interrogatorio formale delle
parti, ispezioni, e perizie, essendo di principio inammissibile la deposizione di
nuovi testimoni (cfr. Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, m. 2, 6 e 13 ad art. 322).
2.
Il
Pretore non ha proceduto a esaminare preliminarmente la legittimazione attiva
dei locatori istanti, limitandosi ad esaminare la validità delle due diffide di
pagamento e della prima disdetta dal profilo della capacità di intendere e
volere di AO 2 e a osservare sommariamente in merito alla situazione catastale
dell’immobile che l’eventuale usufrutto di costei sull’ente locato non sarebbe
sufficiente per ritenere che i membri della comunione ereditaria non possano
disporre dell’immobile oggetto del contratto di locazione.
3.
L’appellante
censura in primo luogo l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata
per quanto attiene l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei locatori
istanti. Nonostante egli abbia esplicitamente chiesto l’accertamento dell’esatta
situazione catastale in merito all’esistenza della comunione ereditaria e
dell’usufrutto, il Pretore ha omesso di procedere d’ufficio all’accertamento della
capacità processuale. Difatti, secondo l’appellante, spettando la legittimazione attiva per la domanda di sfratto ai titolari
del contratto di locazione, i quali devono dimostrare la loro esistenza in
relazione all’oggetto locato, e non risultando agli atti alcuna prova
dell’esistenza della comunione ereditaria, sarebbe insufficiente
l’argomentazione degli istanti, secondo cui la posizione giuridica di AO 2 in relazione allo stabile in cui si trovano i locali oggetto del contratto di locazione è irrilevante
ai fini del procedimento, risultando espressamente dal contratto di locazione
quale locatore la CE fu CC 1 composta da AO 2, AO 1 e AO 3. Egli chiede dunque
che sia preliminarmente accertata la legittimazione attiva degli istanti quali membri
della comunione ereditaria, ritenuto che tale disamina deve a suo parere essere
compiuta d’ufficio in ogni stadio di causa e che in caso di accertamento
dell’inesistenza della comunione ereditaria quale proprietaria del bene dato in
locazione la causa andrebbe stralciata dai ruoli.
4.
La
motivazione della sentenza può anche essere sommaria, ma in ogni caso occorre
poter dedurre per quale ragione decisiva il giudice si sia determinato in un
certo modo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono
menzionati, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto i giudici a decidere
in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di
impugnazione. La corte giudicante non deve quindi pronunciarsi su tutti gli
argomenti sottopostile né su tutte le eccezioni sollevate, ma può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice
2000/2004, m. 26 ad art. 285). Nella fattispecie, il convenuto all’udienza 17 novembre 2010 ha inizialmente riconosciuto l’esistenza della legittimazione attiva dei locatori istanti per
quanto concerneva l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010, poiché era stata istituita
una misura tutelare a favore di AO 2, e si era limitato a escludere che tale
misura potesse sanare il difetto iniziale relativo alla contestata messa in
mora del 5 gennaio 2010 e alla successiva disdetta del 10 febbraio 2010 (cfr.
risposta allegata a verbale di udienza 17 novembre 2010, pag. 2). In duplica egli
ha però poi richiesto di procedere all’ispezione a Registro fondiario per
accertare se AO 2 risultasse usufruttuaria dell’immobile in cui si trova l’ente
locato, poiché in tal caso a suo parere sarebbe stata solo costei l’unica
titolare dell’azione (cfr. verbale di udienza 17 novembre 2010, pag. 3). Il Pretore,
seppur senza procedere a un esame preliminare della legittimazione attiva dei
locatori istanti, ha però esaminato la questione relativa alla mancanza di
capacità di intendere e volere di AO 2 e alla successiva istituzione di una
misura tutelare a suo favore in relazione alla validità delle messe in mora e
delle disdette inviate al convenuto. Egli si è pure chinato, seppur sommariamente,
sulla questione relativa a un eventuale usufrutto della medesima sull’immobile
dato in locazione, giungendo alla conclusione che il medesimo non escludeva la
possibilità dei membri della comunione ereditaria di disporre dello stabile. La
censura circa la mancata motivazione della sentenza deve essere dunque
respinta. Ritenuto però che la legittimazione attiva è
un elemento del diritto sostanziale, che richiede un giudizio di merito, e in
particolare è un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e quindi
questione di diritto federale, il cui esame deve essere effettuato d'ufficio
(DTF 96 II 119; Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad
art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre 2003 inc.
n. 12.2002.207), per cui l’invocazione del relativo vizio può essere effettuata
in qualunque stadio della causa, appare opportuno procedere in primo luogo ad
accertare la legittimazione attiva degli istanti nella procedura di sfratto quali
membri della comunione ereditaria fu CC 1. Il Pretore, infatti, non si è
chinato sulla questione, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso del convenuto,
che l’ha riproposta in questa sede.
5.
La
legittimazione attiva si definisce come il diritto di far valere una certa
pretesa in una procedura giudiziaria: il riconoscimento della legittimazione
attiva in un procedimento civile significa quindi che la parte attrice può far
valere la pretesa contro la parte convenuta. Legittimato attivamente è di
principio il titolare della pretesa litigiosa e la titolarità è determinata
secondo il diritto applicabile al merito. Incombe alla parte attrice apportare
la prova delle circostanze che dimostrano la sua legittimazione attiva
(sentenza TF 4A_408/2008 del 26 febbraio 2009). La fattispecie concerne un’istanza di sfratto di un
conduttore da un locale commerciale inoltrata da una comunione ereditaria quale
locatrice. L’art. 506 CPC/TI stabiliva che nei casi di cessata locazione, non
avvenendo la riconsegna della cosa locata, il locatore poteva domandare
direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata. Titolare della pretesa
litigiosa è dunque in tal caso il locatore. Il contratto di locazione in
oggetto è stato concluso tra gli eredi fu __________, rappresentati da AO 3, e AP
1.
(cfr. doc. D): locatrice secondo il contratto risulta quindi una comunione
ereditaria. In quanto sprovvista di personalità giuridica, una comunione di
persone, come una comunione ereditaria, non può essere locatrice. Nei contratti
di locazione, più persone possono però intervenire insieme quali locatori: in
tal caso il rapporto tra i locatori e un terzo è definito dal diritto di
locazione, mentre il rapporto tra i locatori medesimi è fissato dalle regole
relative alla comunione giuridica (cfr. Lachat
et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, pagg.
16-17; Oberle T., Mietrecht heute,
Basel 2009, pag. 34). In particolare, per quanto attiene la comunione
ereditaria, l’art. 602 cpv. 1 e 2 CC stabilisce che, quando il defunto lasci
più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le
obbligazioni la cui durata sussiste dall’apertura dell’eredità fino alla
divisione. I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della
successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. Ne
deriva che la legittimazione attiva per far valere in giudizio i diritti di
beni in comunione ereditaria spetta a tutti i coeredi, i quali formano un
litisconsorzio necessario e possono agire in giustizia solo congiuntamente (Schaufelberger P., Basler Kommentar ZGB
II, 2a ed., n. 26 ad art. 602; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 ad art. 41). All’udienza del 31 gennaio 2011 dinanzi alla
Presidente di questa Camera, il legale degli appellati ha chiarito l’identità
dei locatori, i quali sono i figli – AO 1 e AO 3 - e la vedova, AO 2, del
defunto __________, in comunione ereditaria (cfr. anche certificato ereditario
prodotto con le osservazioni all’appello 31 gennaio 2011), precisando altresì
che i figli sono proprietari dell’immobile e la vedova ne è usufruttuaria, e
che la figlia AO 3 ha sempre rappresentato tacitamente il fratello e la madre
(cfr. verbale di udienza e di conciliazione 31 gennaio 2011, pagg. 1-2). Di
conseguenza, la legittimazione attiva secondo il contratto di locazione (doc.
D) spetta a AO 1, AO 2 e AO 3 quali membri della comunione ereditaria fu CC 1. Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, è del tutto irrilevante ai fini dell’inoltro
dell’azione di sfratto che i locatori istanti non siano i proprietari
dell’immobile, poiché il diritto della locazione non prescrive che il locatore
debba necessariamente essere proprietario della cosa locata, essendo possibili costellazioni
contrattuali in cui il locatore è un conduttore che stipula un contratto di
subaffitto, un’amministrazione che affitta a proprio nome o una persona che ha
la facoltà di disporre dell’oggetto dato in locazione in virtù di un diritto
reale limitato sul medesimo (cfr. Lachat
et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, pag. 16;
sentenza TF 4A_35/2008 del 13 giugno 2008 consid. 2.3; II CCA sentenza
12.2004.109
del 17 settembre 2004). Neppure il diritto d’usufrutto sullo
stabile di cui gode AO 2 osta alla legittimazione attiva degli istanti, trattandosi
in tal caso di una questione relativa ai rapporti giuridici interni tra i
membri della comunione ereditaria visto che la legge prevede la possibilità per
l’usufruttuario, se non espressamente escluso dall’usufrutto, di cedere a un
terzo non solo l’amministrazione della cosa in usufrutto, ma pure l’esercizio
medesimo del diritto, per esempio attraverso la locazione o l’affitto (cfr. Baumann, Kommentar zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch, IV Band, Zürich 1999, n. 23 ad art. 755). Ne consegue che è data
in concreto la legittimazione attiva degli istanti nella procedura di sfratto.
6.
In
secondo luogo l’appellante rimprovera al Pretore di non aver esaminato il presupposto
della capacità processuale degli istanti nella procedura di sfratto. Contrariamente
alla legittimazione attiva, la capacità processuale è un presupposto
processuale che il giudice esamina d’ufficio respingendo l’azione in ordine se
non adempiuto. Non avendo la comunione ereditaria personalità giuridica, per
principio la stessa non ha capacità di parte, né capacità processuale, cosicché
in un processo civile soltanto i singoli eredi congiuntamente, in qualità di
litisconsorti necessari, possono fungere da attori o da convenuti (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 16 ad
art. 38). Parte in una procedura civile non è la comunione ereditaria,
sprovvista di personalità giuridica, ma i suoi singoli membri, che devono
essere indicati nominalmente, non essendo sufficiente la denominazione generica
“comunione ereditaria del fu….” (Schaufelberger,
Basler Kommentar ZGB II, 2a ed., n. 27 ad art. 602). Giusta l’art.
38.
cpv. 1 CPC/TI ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le
società in nome collettivo e quelle in accomandita, godevano della capacità
processuale. Le persone civilmente incapaci e quelle inabilitate dovevano
essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo a norma dello leggi
che regolavano il loro stato e la loro incapacità (art. 38 cpv. 2 CPC /TI).
Nella fattispecie, l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010 è stata presentata, nel
rispetto del principio del litisconsorzio necessario, da tutti i coeredi quali
membri della CE fu CC 1: nulla è stato eccepito e neppure risulta agli atti in
merito alla capacità processuale di AO 1 e AO 3, che risulta dunque data. Per
quanto attiene AO 2, in suo favore è stata istituita l’8 luglio 2010 una
curatela amministrativa e di rappresentanza (doc. A) e la Commissione tutoria
competente ha autorizzato la figlia AO 3, nominata curatrice, con risoluzione
19.
agosto 2010, a stare in lite nel procedimento di sfratto (doc. C). Ne consegue
che il presupposto della capacità processuale risulta pure adempiuto. Visto quanto sopra, si può dunque procedere
all’esame delle altre censure sollevate dall’appellante.
7.
Il
Pretore ha ritenuto che sia la diffida di pagamento 5 gennaio 2010 sia quella 6
luglio 2010, sottoscritte da AO 3, fossero valide, poiché non trattandosi di
atti dispositivi potevano essere compiuti da ogni singolo erede. Il conduttore
era quindi stato validamente messo in mora e a seguito
del mancato pagamento nel termine di trenta giorni, intimatogli dai locatori,
dei canoni arretrati per i mesi da novembre a gennaio 2010, rispettivamente di
giugno e luglio 2010, il giudice di primo grado ha ritenuto tardivi i pagamenti
successivi, respingendo le contestazioni sollevate al riguardo dal convenuto. Per
quanto attiene l’asserzione del conduttore sulla mancata ricezione della diffida
5.
gennaio 2010, a suo dire non presente nell’invio raccomandato spedito dai
locatori il 7 gennaio 2010 e da lui ritirato il giorno successivo, il Pretore
ha giudicato che, avendo gli istanti prodotto la ricevuta di spedizione e la
ricerca postale “Track and Trace” attestante la notifica del medesimo al
conduttore, si potesse presumere la presenza nell’invio in oggetto della diffida
datata 5 gennaio 2010. In merito alla contestazione del convenuto sulla tardività
del pagamento dei canoni di locazione di giugno e luglio 2010, il giudice di
prime cure ha ritenuto che il conduttore doveva sapere che il versamento degli
arretrati doveva giungere sul conto bancario dei locatori alla scadenza del
termine di pagamento, come per altro previsto dal contratto di locazione. Accertata
la scadenza infruttuosa dei termini fissati con le diffide 5 gennaio 2010 e 6
luglio 2010, il Pretore ha poi esaminato la validità delle disdette 10 febbraio
2010.
e 18 agosto 2010, in particolare in considerazione del fatto che le
medesime erano state sottoscritte unicamente da un erede - AO 3 - in
rappresentanza degli altri coeredi. A tal proposito, il primo giudice ha
innanzitutto rilevato che AO 1 ha ratificato con dichiarazione 1° ottobre 2010
gli atti compiuti dalla sorella AO 3, ivi compresa la disdetta 10 febbraio
2010.
Per quanto attiene invece AO 2, il Pretore ha ritenuto che costei al
momento della disdetta 10 febbraio 2010 poteva validamente conferire procura
alla figlia, poiché in suo favore è poi stata istituita solo una curatela
amministrativa e di rappresentanza per l’amministrazione dell’immobile oggetto
del contratto di locazione, misura tutelare poco incisiva che non impedisce
l’esercizio dei diritti civili e la possibilità di obbligarsi validamente. Per
il Pretore, dunque, AO 3 aveva agito nell’interesse dei membri della comunione
ereditaria, che avevano poi ratificato gli atti da lei compiuti, di modo che
entrambe le disdette erano da considerare valide, con la conseguenza che la
contestazione della disdetta andava respinta e che doveva essere accolta
l’istanza di sfratto. Al riguardo il primo giudice ha respinto anche l’eccezione
di cosa giudicata sollevata dal convenuto in merito alla disdetta 10 febbraio
2010, ritenendo che la medesima era stata riproposta giusta l’art. 353 cpv. 1
CPC.
8.
Innanzitutto,
l’appellante ritiene che il Pretore sia incorso in un errore di valutazione dei
fatti e d’apprezzamento delle prove nel negare la cosa giudicata dello stralcio
della domanda di sfratto 2 aprile 2010, ritirata dagli istanti il 2 settembre 2010. In particolare, il conduttore rileva che nella sentenza impugnata la capacità processuale di AO
2.
esiste o no a seconda della situazione da esaminare. Difatti, il Pretore ha
affermato che la precedente procedura di sfratto è stata ritirata dagli istanti
per motivi di natura processuale, ossia l’incapacità di intendere e volere di
un membro della comunione ereditaria, e che dunque giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC
non si è trattato di un caso di desistenza con conseguente forza di cosa
giudicata, ma nel contempo ha ammesso la validità della prima disdetta,
sostenendo che AO 2 era in grado di obbligarsi validamente prima
dell’istituzione della curatela amministrativa in suo favore. A detta
dell’appellante, quindi, se era data la capacità processuale di AO 2, il ritiro
dell’istanza di sfratto 2 aprile 2010 equivaleva a desistenza. Al contrario, se
AO 2 era incapace di intendere e di volere, come d’altronde ammesso a suo tempo
dagli istanti medesimi, la misura tutelare non avrebbe sanato l’inefficacia
della disdetta, con la conseguenza che lo sfratto fondato sulla procedura avviata
con la diffida 5 gennaio 2010 sarebbe nullo. Inoltre, a prescindere da quanto
sopraesposto, l’appellante ritiene che lo sfratto fondato sulla disdetta del
mese di febbraio 2010 debba in ogni caso essere dichiarato nullo, da una parte
poiché i locatori hanno continuato a percepire i canoni di locazione, come
risulta esplicitamente dalla diffida 6 luglio 2010, e dall’altra in quanto la
richiesta di sfratto risultava tardiva ai sensi dell’art. 167 cpv. 2 CPC non
essendo stata presentata entro 10 giorni dallo stralcio della precedente
istanza.
9.
Il
passaggio in giudicato è un concetto sostanzialmente governato dal diritto
federale. Accanto alle sentenze di merito, passano in giudicato anche le
pronunce emesse a seguito di acquiescenza, transazione e desistenza, e ciò a prescindere
se esse siano frutto di una rinuncia al diritto materiale preteso o difeso
oppure semplicemente al diritto processuale di azione. Per quanto riguarda in
particolare il ritiro dell’azione, di principio secondo il diritto federale la
decisione di stralcio passa in giudicato materiale; solo in casi eccezionali
non sussiste cosa giudicata materiale, per esempio in caso di ritiro
dell’azione a uno stadio anticipato oppure allo scopo di reintrodurre un’azione
migliorata. Per contro, pronunce fondate su motivi di natura processuale (per esempio
l’incompetenza oppure la perenzione) non passano in giudicato materiale, ma
conducono soltanto alla perdita di quel processo e non della pretesa di diritto
materiale. Giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC/TI se il
convenuto opponeva in via d’eccezione l’esigibilità della pretesa, la
subordinazione di quest’ultima a una condizione o a un vizio di forma, l’attore
poteva ritirare l’azione da lui proposta riservandosi d’introdurla di nuovo
dopo che la pretesa sarebbe diventata esigibile, la condizione adempiuta o il
vizio di forma tolto. Tale articolo codificava la possibilità sancita dalla
giurisprudenza federale di ritirare un’azione per motivi processuali allo scopo
di reintrodurne una migliorata (cfr. sentenza TF 4P.94/2002 del 27 giugno 2002;
sentenza TF 4C.220/2004 dell’8 settembre 2004; Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, Appendice 2001/2004, m. 1 e relativa nota ad art.
353).
Nella
fattispecie l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 è stata ritirata il 2 settembre
2010.
dagli istanti a causa della loro mancanza di legittimazione attiva quali
membri della comunione ereditaria fu, considerata l’impossibilità di AO 2 di
obbligarsi validamente al momento dell’inoltro dell’istanza per sopravvenuta
incapacità di intendere e volere e di sanare tale mancanza a posteriori (cfr.
doc. rich. I - scritto 2 settembre 2010 pag. 2). Ne consegue che, non
rappresentando la legittimazione attiva un presupposto processuale, ma essendo
elemento del diritto sostanziale che impone un giudizio di merito (II CCA 28
aprile 2010 inc. 12.2009.119), l’istanza non è stata ritirata per motivi
processuali e dunque il mancato passaggio in giudicato materiale del decreto di
stralcio non può essere dedotto, contrariamente all’assunto pretorile,
dall’applicazione dell’art. 353 cpv. 1 CPC/TI. Nulla muta il fatto che, oltre
alla mancanza di legittimazione attiva degli istanti, il legale degli istanti
avesse addotto quale motivo di ritiro dell’istanza di sfratto anche l’assenza
di capacità di rappresentanza da parte sua nei confronti dei membri della
comunione ereditaria, la carenza di tale presupposto essendo secondaria
rispetto alla carenza di legittimazione attiva degli istanti. D’altronde,
neppure l’osservazione degli appellati circa l’assenza di passaggio in
giudicato materiale per difetto del requisito dell’identità delle parti (cfr.
osservazioni 31 gennaio 2010, pagg. 5-6) modifica la situazione: infatti, è di
principio possibile per l’attore, in caso di ritiro di un’azione per carenza di
legittimazione attiva, far nuovamente giudicare la sua azione una volta in
possesso della medesima, difettando per il passaggio in giudicato materiale la
necessaria identità dell’oggetto litigioso, a condizione però che il ritiro
dell’azione sia avvenuto con riserva di reintrodurre la medesima (cfr. Staehelin A./Sutter T.,
Zivilprozessrecht, Zürich 1992, pagg. 234-235). Nello scritto 2 settembre 2010
(cfr. doc. rich. I) con cui è stata ritirata l’istanza di sfratto 2 aprile 2010
non è però stata formulata alcuna riserva di reintrodurre la causa, e neppure
il comportamento degli istanti, contrariamente a quanto osservano in questa
sede (cfr. osservazioni 31 gennaio 2010, pag. 6), permette di dedurre la
volontà di ripresentare la medesima istanza di sfratto. Difatti, da un lato in
quel momento gli istanti avrebbero già potuto validamente riproporre la
medesima - visto che AO 2 è stata posta sotto curatela amministrativa e di
rappresentanza l’8 luglio 2010 (doc. A) e la figlia AO 3 quale sua curatrice è
stata autorizzata a stare in lite per la procedura di sfratto con risoluzione
della competente commissione tutoria datata 19 agosto 2010 (doc. C) - e hanno
però atteso ben un mese per introdurre un’altra istanza di sfratto; dall’altro,
nel mese di luglio 2010 i medesimi hanno avviato una nuova procedura di diffida
con comminatoria di disdetta e sfratto, esplicitando nella medesima
l’intenzione di far uso di tale nuova procedura per la rescissione anticipata
del contratto in caso di annullamento della prima istanza di sfratto (doc. H). La censura concernente il passaggio in giudicato materiale della
procedura di sfratto avviata con istanza 2 aprile 2010 e conclusasi con il
decreto di stralcio 6 settembre 2010 deve, seppur per motivi differenti da
quelli addotti con l’appello, essere accolta. Non è pertanto necessario
esaminare le censure dell’appellante sulla presunzione dell’avvenuto invio
della diffida 5 gennaio 2010 e tantomeno quelle relative alla validità della
disdetta 10 febbraio 2010.
10.
L’appellante
contesta anche la decisione pretorile di riconoscere la validità della disdetta
18.
agosto 2010. Da una parte egli sostiene difatti che la medesima non è stata
sottoscritta dalla comunione ereditaria validamente rappresentata, non essendo
tale mancanza, contrariamente a quanto deciso dal Pretore, sanabile a
posteriori mediante la ratifica da parte dei coeredi degli atti compiuti;
dall’altra, a suo avviso la disdetta non è solo priva di validità, ma
addirittura nulla poiché uno dei membri della comunione è privo di
discernimento. L’appellante contesta d’altra parte che
il pagamento delle pigioni dei mesi di giugno e luglio 2010 sia tardivo, avendo
a suo parere il Pretore e la controparte confuso la data dell’accredito
bancario, avvenuto il 17 agosto 2010, con quella del pagamento, effettuato dal
conduttore il 13 agosto 2010. Difatti, il termine di trenta giorni per il
pagamento dei canoni di locazione arretrati assegnato con la diffida 6 luglio
2010.
scadeva il 13 agosto 2010 in considerazione del periodo di giacenza della
raccomandata non ritirata, e dunque proprio il giorno del pagamento da parte
dell’appellante. Seppur il Pretore conferma l’esattezza di tale termine, prosegue
l’appellante, egli erroneamente giudica che la diffida fosse esplicita sul fatto
che il pagamento doveva essere ricevuto dal locatore e non effettuato dal
conduttore entro detto termine, essendo dottrina e giurisprudenza unanimi nel
riconoscere che, contrariamente a quando si impartisce un ordine bancario per
cui il debitore deve preoccuparsi che il medesimo sia eseguito entro al
scadenza impartita, nel caso di versamento tramite la cedola postale il termine
risulta rispettato se il pagamento è effettuato alla posta entro il termine
fissato o previsto. Avendo fornito le cedole di versamento postale, secondo
l’appellante gli istanti commetterebbero quindi un abuso di diritto
prevalendosi della data di accredito sul loro conto bancario per sostenere la
tardività del pagamento dei canoni di locazione.
10.1
La censura
dell’appellante, che contesta la validità della disdetta 18 agosto 2010 a causa della sua mancata sottoscrizione da parte di tutti i coeredi, è infondata. La disdetta,
infatti, è stata sottoscritta da tutti i membri della comunione ereditaria,
poiché vi figurano le firme di AO 3, per sé e per la madre AO 2 di cui è curatrice
dall’8 luglio 2010 (doc. A), e del coerede AO 1 (cfr. doc. L).
10.2
Per quanto
attiene la tempestività del pagamento, giusta l’art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO il
pagamento di debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il
creditore all’epoca della scadenza e dunque, in caso di messa in mora ai sensi
dell’art. 257d CO, il pagamento arretrato deve giungere al locatore al più
tardi l’ultimo giorno del termine. Nel caso di pagamento tramite ordine
bancario o postale, l’ordine deve essere impartito di modo che l’accredito sul
conto del locatore avvenga prima dello scadere del termine di pagamento
assegnato con la messa in mora. Se il locatore invia al conduttore una cedola
postale di versamento o comunque indica la posta quale luogo di pagamento, il
termine è per contro rispettato anche in caso di versamento dell’importo dovuto
allo sportello l’ultimo giorno del termine, salvo che il locatore, nonostante
l’invio di cedole postali di versamento, abbia espressamente indicato che
l’importo deve essere versato in contanti o accreditato sul suo conto entro il
termine di pagamento impartito. In merito a tale indicazione, il Tribunale
federale ha giudicato che la formulazione nella messa in mora “Non dovesse
l’importo totale pervenire tempestivamente sul nostro conto clienti (in
allegato cedola di versamento), seguirà la disdetta senza ulteriore richiamo…”
fosse troppo vaga per poter sovvertire l’affidamento del conduttore nell’uso
del metodo di pagamento proposto (cfr. DTF 124 III 145; Lachat et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage,
pag. 543-544). Incontestata la scadenza il 13 agosto
2010.
del termine di pagamento impartito dagli istanti con la messa in mora 6
luglio 2010, nonché il versamento allo sportello postale del canone di
locazione per i mesi di giugno e luglio 2010 proprio in tale data (doc. 2) e
l’accredito del medesimo sul conto degli istanti il successivo 17 agosto 2010
(doc. I), la questione da esaminare concerne unicamente la tempestività del
pagamento, e in particolare se esso è tempestivo come sostiene l’appellante in
quanto effettuato l’ultimo giorno del termine a prescindere dal giorno in cui è
stato accreditato agli istanti oppure se al contrario il medesimo è tardivo
essendo stato accreditato sul conto degli istanti quattro giorni dopo la
scadenza del termine. Ritenuto che i locatori hanno fornito al conduttore per
il pagamento delle pigioni la cedola di versamento postale, e che dunque il
medesimo poteva di principio secondo dottrina e giurisprudenza considerare che
fosse tempestivo il versamento effettuato allo sportello postale anche l’ultimo
giorno del termine, ossia il 13 agosto 2010, rimane da valutare se dalla messa
in mora fosse chiaro che il versamento doveva giungere sul conto del locatore
entro il termine fissato, come giudicato dal Pretore. Nella diffida 6 luglio
2010.
(doc. H) si legge a proposito del termine di pagamento: “Qualora non
dovessimo ricevere tale importo entro 30 gg. dalla ricezione della presente ci
vedremmo costretti a procedere con una disdetta ex art. 257d CO”. Il
Pretore e gli appellati ritengono che per il conduttore dovesse essere
comprensibile dalla formulazione nella diffida di pagamento, nonché dal fatto
che il contratto di locazione prevedeva esplicitamente il versamento della
pigione entro il termine di scadenza, che l’importo arretrato dovesse pervenire
al locatore entro il termine impartito. Alla luce della citata sentenza del
Tribunale federale tale assunto non può però essere condiviso: difatti, la
suddetta formulazione nella diffida di pagamento appare vaga e non permette in
alcuna maniera di dedurre che il versamento dovesse pervenire agli appellati
entro la scadenza del termine nonostante la possibilità offerta all’appellante
di effettuare il pagamento tramite le cedole di versamento postale, non essendo
certamente sufficiente l’uso del verbo “ricevere”, soprattutto nel contesto di
una classica formula di diffida di pagamento, per riconoscere tale condizione
ed essendo a tal fine del tutto irrilevante quanto pattuito per il versamento ordinario
della pigione. D’altronde, non possono essere condivise neppure le osservazioni
degli appellati in merito all’applicazione della suddetta giurisprudenza solo
in caso di buona fede del conduttore, e dunque non applicabile alla fattispecie
a loro parere, da una parte poiché l’appellante ha nel corso della locazione
ripetutamente ritardato il pagamento della pigione e dall’altra in quanto il
pagamento è stato effettuato dall’appellante per un caso fortuito l’ultimo
giorno del termine di diffida non avendo egli mai ritirato l’invio raccomandato
contenente la medesima. Innanzitutto, la sentenza del Tribunale federale citata
non presuppone, contrariamente a quanto sostiene la parte appellata, la sua
applicazione solo in caso di buona fede del conduttore. In secondo luogo, in
merito all’art. 257d cpv. 1 CO la giurisprudenza ha stabilito che l’invio
raccomandato di una diffida di pagamento non ritirato dal conduttore è
considerato ricevuto alla scadenza dei sette giorni di giacenza presso
l’ufficio postale e il termine comincia conseguentemente a decorrere il giorno
seguente (cfr. Lachat et al., Das
Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, nota 34 a pag. 543). Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal
contratto (art. 257d cpv. 2 CO). Per determinare se sono date le condizioni di
una disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO è decisivo solo sapere se
il pagamento è stato effettuato nel termine assegnato, ed è del tutto
irrilevante sapere se il conduttore ha versato il corrispettivo dovuto entro il
termine impartito per aver ricevuto la diffida o per un caso fortuito. Ne
consegue che il versamento delle pigioni dei mesi di giugno e luglio 2010
richiesto con la diffida 6 luglio 2010 è stato effettuato tempestivamente e che
pertanto la disdetta 18 agosto 2010 è nulla.
11.
L’appellante
contesta infine l’ammontare delle spese di giustizia, stabilito dal Pretore in
fr. 500.- per la procedura di contestazione della disdetta e in ulteriori fr.
500.
- per la procedura di sfratto, sostenendo che l’importo globale di fr.
1'000.- appare eccessivo con riferimento alla tariffa giudiziaria ticinese,
alla prassi ed al carattere sociale della procedura, nonché se si considera che
la procedura è consistita unicamente in un’udienza di discussione e una di
interrogatorio formale e che quest’ultima prova è risultata del tutto inutile,
oltre a non essere neppure stata citata nella decisione impugnata.
Giusta
l’art. 414 cpv. 1 CPC/TI il giudice decideva secondo il suo prudente criterio
sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili nella procedura speciale di
locazione: egli godeva quindi di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non era il caso se
gli importi attribuiti rientravano tra i minimi e i massimi della tariffa
applicabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 51 ad art. 148). Nella fattispecie il Pretore non ha stabilito - come
avrebbe dovuto - il valore di causa delle procedure giudicate, mentre
l’appellante ha indicato quale valore l’importo di fr. 700.- mensili sino al
dicembre 2015. Per poter valutare l’adeguatezza delle spese giudiziarie fissate
dal giudice di primo grado è dunque in primo luogo necessario stabilire il
valore di causa. In proposito il Tribunale federale ha
stabilito che determinante per il calcolo del valore litigioso è il periodo
durante il quale il contratto continua a sussistere nell’ipotesi che la
disdetta non sia valida, sia in caso di contestazione di una disdetta sia in
caso di sfratto che fa seguito ad una disdetta immediata giusta l’art. 257d CO;
tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata
effettivamente data, una nuova disdetta, in ogni caso fino al termine del
periodo di protezione di tre anni fissato dall’art. 271a cpv. 1 lett. e CO
(cfr. DTF 136 III 196 consid. 1.1; sentenze TF 4C.170/2004 del 27 agosto 2004 e 4C.179/2003 del 28 novembre 2003 in Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice
2000/2004, nota 18 ad art. 8). Il legislatore ticinese aveva fissato il valore
determinante per il calcolo degli oneri processuali in dodici mensilità al
massimo (art. 414 cpv. 3 CPC/TI). Di conseguenza nel
caso in oggetto, considerato che secondo il contratto di locazione nel mese di
agosto 2010 sarebbe stato possibile dare una disdetta ordinaria solo per la
fine di dicembre con un preavviso di sei mesi, dunque al più presto per il 31 dicembre
2011.
(doc. D), il valore determinante per il calcolo delle ripetibili
corrisponde a fr. 700.- mensili per diciassette mesi (agosto 2010 – dicembre 2011)
e dunque a fr. 11'900.- per ciascuna delle due procedure. Nelle cause di
locazione e affitto se il valore litigioso non eccedeva la somma di fr.
30'000.-, la tassa di giustizia variava da fr. 100.- a fr. 1'000.- (art. 19bis
cpv. 2 LTG). L’importo di fr. 500.- stabilito dal Pretore per ciascuna delle
due procedure giudicate con la sentenza impugnata non appare dunque configurare
un caso di eccesso o di abuso di potere di apprezzamento, situandosi nella
forchetta prevista dalla legge per tale valore di causa, e ciò sia valutando le
procedure singolarmente sia nel loro insieme. Dall’incarto non si evincono
d’altronde altri motivi, né quelli sollevati dall’appellante risultano idonei,
a censurare la decisione pretorile. La sentenza impugnata regge quindi alle critiche
per quanto attiene l’ammontare delle spese di giustizia.
12.
Per i
motivi sopra esposti, l’appello è parzialmente accolto. Il conduttore vince
sulla contestazione della disdetta e sullo sfratto, mentre soccombe per la
richiesta di modifica della tassa di giustizia. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza in entrambe le sedi. Per quanto attiene
gli oneri processuali di prima istanza, il dispositivo pretorile deve essere
modificato per tenere in considerazione la soccombenza integrale dei locatori
in entrambe le procedure di sfratto e di contestazione della disdetta (art. 148
cpv. 1 CPC/TI). Tassa di giustizia, spese e ripetibili in sede di appello
devono per contro essere ripartite in funzione della soccombenza reciproca
(art. 148 cpv. 2 CPC/TI). Considerato che l’appellante ha avuto causa vinta nel
merito (contestazione della validità della disdetta e opposizione allo sfratto)
ed è soccombente solo sulla modifica delle spese di giustizia stabilite dal
Pretore, dunque su un punto marginale, si giustifica di porre tassa di
giustizia e spese d’appello per 1/10 a carico dell’appellante, mentre i
restanti 9/10 sono a carico degli appellati, i quali rifonderanno altresì all’appellante
l’importo di fr. 1'600.- a titolo di ripetibili parziali d’appello. Per un
eventuale ricorso in sede federale, il valore litigioso ammonta a fr. 25'200.-
(tre anni di canone di locazione mensile, essendo contestata la validità della
disdetta).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L’appello
23 dicembre 2010 di AP 1 __________ è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 10 dicembre 2010 del Pretore di Mendrisio-Nord è così
riformata:
I. Nella causa di locazione e affitto
1.
L’istanza è accolta. Di conseguenza è accertata la nullità della disdetta 18
agosto 2010.
2.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.- sono a carico di AO 1, AO 2, AO 3 in comunione ereditaria solidalmente, i quali rifonderanno pure solidalmente alla controparte
l’importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili.
II.
Nella causa di sfratto
1.
L’istanza è respinta.
2-4
soppressi
5.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-, anticipate dagli istanti,
restano a loro carico, con obbligo solidale di rifondere al convenuto l’importo
di fr. 1'900.- complessivi a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
600.-
già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 1/10, mentre i restanti
9/10 sono posti a carico della parte appellata, la quale rifonderà pure
all’appellante l’importo di fr. 1'600.- a titolo di ripetibili parziali di
appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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