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Decisione

12.2010.239

Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore, legittimazione attiva dei locatori membri di comunione ereditaria, passaggio in giudicato di precedente decreto di stralc

3 maggio 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24 febbraio 2005 gli eredi di __________, ossia AO 1, AO 2 e AO 3,

rappresentati da quest’ultima, quali locatori e AP 1 quale conduttore, hanno

sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un locale da adibire

a negozio di parrucchiere al pianterreno e un locale a uso ripostiglio

comprensivo di servizi igienici e doccia al terzo piano di uno stabile in via __________

a M__________ (doc. D e verbale di udienza e conciliazione 31 gennaio 2011,

pag. 1). Il contratto ha avuto inizio il 1° marzo 2005

per una durata indeterminata, con possibilità di disdetta con un preavviso di

sei mesi per la fine del mese di dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2010.

La pigione pattuita ammontava inizialmente a fr. 600.-, aumentata dal 1°

gennaio 2006 a fr. 700.- mensili.-. Secondo contratto, le spese accessorie non

comprendevano i costi di riscaldamento, che dovevano esser pagati dal conduttore

sulla base di un conteggio annuale.

B. A

seguito del mancato versamento della pigione dal mese di novembre 2009, il 5

gennaio 2010 AO 3, in rappresentanza degli eredi fu __________, ha inviato a AP

1 una diffida di pagamento, intimandogli di versare entro trenta giorni dalla

ricezione dello scritto i canoni di locazione arretrati dei mesi da novembre 2009 a gennaio 2010, nonché il conguaglio per le spese di riscaldamento, e comunicandogli che in caso

di mancato versamento nel termine assegnato avrebbero proceduto a disdire il

contratto anticipatamente giusta l’art. 257d CO (doc. E). Non avendo AP 1 versato l’importo richiesto entro il termine

impartito, i locatori hanno disdetto il 10 febbraio 2010 il contratto di

locazione con effetto dal 31 marzo 2010 (doc. G). La pigione del mese di

gennaio 2010 è stata poi versata dal conduttore ad inizio marzo 2010 (doc. F). AP

1 non ha riconsegnato i locali per la fine del mese di marzo 2010 e con istanza

2 aprile 2010 i locatori si sono rivolti al Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord chiedendo lo sfratto del conduttore. All’udienza di discussione

del 12 maggio 2010 il convenuto ha sollevato eccezione di carenza dei

presupposti processuali e ha invitato la parte istante a produrre i poteri di

rappresentanza legale e di terzi relativi alla comunione ereditaria, osservando

inoltre che AO 2 risultava a suo parere priva della capacità civile di disporre

(cfr. doc. rich. I, verbale di udienza 12 maggio 2010). Su richiesta di AO 3 e AO

1, con risoluzione n. 329 dell’8 luglio 2010, la Commissione tutoria regionale

n. __________ ha istituito a favore di AO 2 una curatela amministrativa e di

rappresentanza per amministrare i beni e i redditi dell’immobile sito a

_________ oggetto della procedura di locazione e sfratto, nominando quale

curatrice la figlia AO 3 (doc. A). Gli istanti hanno ritirato il 2 settembre

2010 l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 (doc. rich. I), ammettendo in sostanza

la pertinenza delle eccezioni sollevate dal convenuto. Il Pretore ha di

conseguenza stralciato la procedura dai ruoli con decreto 6 settembre 2010

(cfr. doc. rich. I).

C. Nel

frattempo i locatori hanno inviato il 6 luglio 2010 una nuova diffida di

pagamento al conduttore, nuovamente in mora nel pagamento dei canoni di

locazione, comunicandogli che se non avessero ricevuto il pagamento del canone

dei mesi di giugno e luglio 2010 entro trenta giorni avrebbero disdetto il

contratto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. H). Il

conduttore non ha ritirato la suddetta messa in mora (doc. H, riepilogo Track

&Trace) e il 13 agosto 2010 ha pagato allo sportello postale i canoni di

giugno e luglio 2010 (doc. 2), che sono stati accreditati sul conto bancario

dei locatori il 17 agosto 2010 (doc. I). I locatori hanno inviato il 18 agosto

2010 al conduttore una nuova disdetta per la scadenza del 30 settembre 2010

(doc. L), che quest’ultimo ha contestato il 21 settembre 2010 presso l’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, asserendo di non aver mai

ricevuto la messa in mora 6 luglio 2010, per altro a suo parere sprovvista di

efficacia per l’incapacità di intendere e di volere di AO 2, rappresentata

dalla curatrice solo dal 13 luglio 2010, e poi perché egli avrebbe

tempestivamente versato le pigioni richieste, avendo pagato le medesime allo

sportello postale il 13 agosto 2010 (cfr. doc. rich. II).

D. Il

conduttore non ha riconsegnato i locali entro il 30 settembre 2010 e i locatori

si sono quindi rivolti il 5 ottobre 2010 al Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord chiedendo lo sfratto del conduttore, in via principale sulla

base della disdetta del 10 febbraio 2010 (doc. G), valida in quanto atto

urgente nell’interesse della comunione ereditaria locatrice fondato sugli artt.

419 e ss. CO, e in via subordinata su quella datata 18 agosto 2010 (doc. L)

inviata nel rispetto di tutte le formalità di legge. All’udienza

di discussione sulla contestazione della disdetta e sullo sfratto del 17

novembre 2010, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva degli

istanti e ha sollevato eccezione di cosa giudicata della disdetta 10 febbraio

2010, avendo gli istanti ritirato la precedente istanza di sfratto. Ha in ogni

caso contestato la validità di entrambe le disdette inviategli, per il motivo

che egli non avrebbe mai ricevuto la messa in mora 5 gennaio 2010 e in ogni

caso la disdetta 10 febbraio 2010 non sarebbe stata valida a causa

dell’incapacità di intendere e di volere di un membro della comunione

ereditaria, mentre la seconda disdetta non era stata preceduta da una valida

messa in mora, poiché la curatela di AO 2 era stata istituita il 13 luglio 2010,

vale a dire dopo la diffida del 6 luglio 2010, e a ogni modo egli ha

tempestivamente versato i canoni di locazione arretrati. In duplica gli istanti

hanno ribadito le loro richieste, rilevando a proposito delle contestazioni del

convenuto da una parte che l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 non poteva essere

passata in giudicato materiale, essendo stata ritirata unicamente per motivi

formali di legittimazione attiva degli istanti e mancando dunque a tal fine

l’identità tra le parti, e dall’altra che il pagamento dei canoni di locazione

richiesti con la seconda messa in mora era chiaramente stato effettuato in

ritardo, avendo specificato nella diffida la volontà di ricevere il medesimo

entro il termine assegnato. In replica il convenuto ha ribadito le eccezioni sollevate

e ha altresì chiesto al Pretore di procedere all’ispezione presso il registro

fondiario allo scopo di sapere se AO 2 fosse usufruttuaria dell’immobile,

ritenuto che in tal caso quest’ultima sarebbe stata unica titolare dell’azione.

In triplica gli istanti hanno ribadito l’identità dei locatori e dunque la

titolarità dell’azione in capo ai membri della comunione ereditaria fu __________,

escludendo che le relazioni patrimoniali tra i singoli membri della comunione

ereditaria fossero rilevanti ai fini della vertenza in oggetto (cfr. verbale di

udienza 17 novembre 2010). Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 2

dicembre 2010 le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e

richieste di giudizio (cfr. verbale di udienza 2 dicembre 2010, pag. 4).

E. Il

Pretore con sentenza 10 dicembre 2010 ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta inoltrata da AP 1 e ha accolto l’istanza di sfratto 5 ottobre

2010 di AO 1, AO 2 e AO 3 in comunione ereditaria, ordinando lo sfratto del

convenuto dall’ente locato.

F. Con

appello 23 dicembre 2010 il convenuto ha postulato la riforma del giudizio pretorile

nel senso di accertare la nullità della disdetta accogliendo l’istanza 21

settembre 2010 e di respingere l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010. Con decreto

19 gennaio 2011 la presidente di questa Camera ha concesso all’appello

l’effetto sospensivo richiesto. Gli appellati hanno proposto

la reiezione del gravame con osservazioni 31 gennaio 2011. Delle motivazioni

addotte dalle parti si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.

e considerando

Considerandi

1.

La

sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di

entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC), e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane

disciplinata dal CPC/TI. Di conseguenza, la

documentazione prodotta dalle parti in questa sede con scritto 18 febbraio 2011

e 2 marzo 2011 è irricevibile poiché giusta l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI in

sede di appello non era possibile addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Va

dunque respinta anche la richiesta dei locatori del 17 marzo 2011 di procedere,

in applicazione della massima d’ufficio e del principio iura novit curia,

all’audizione di due testimoni, ritenuto che l’art. 322 CPC/TI doveva essere in

generale applicato con la massima prudenza in quanto eccezione del principio

generale del divieto di nova in sede di appello e che il giudice poteva assumere

d’ufficio, sempre se lo riteneva utile per la formazione del proprio

convincimento, nuove prove unicamente tramite l’interrogatorio formale delle

parti, ispezioni, e perizie, essendo di principio inammissibile la deposizione di

nuovi testimoni (cfr. Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, m. 2, 6 e 13 ad art. 322).

2.

Il

Pretore non ha proceduto a esaminare preliminarmente la legittimazione attiva

dei locatori istanti, limitandosi ad esaminare la validità delle due diffide di

pagamento e della prima disdetta dal profilo della capacità di intendere e

volere di AO 2 e a osservare sommariamente in merito alla situazione catastale

dell’immobile che l’eventuale usufrutto di costei sull’ente locato non sarebbe

sufficiente per ritenere che i membri della comunione ereditaria non possano

disporre dell’immobile oggetto del contratto di locazione.

3.

L’appellante

censura in primo luogo l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata

per quanto attiene l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei locatori

istanti. Nonostante egli abbia esplicitamente chiesto l’accertamento dell’esatta

situazione catastale in merito all’esistenza della comunione ereditaria e

dell’usufrutto, il Pretore ha omesso di procedere d’ufficio all’accertamento della

capacità processuale. Difatti, secondo l’appellante, spettando la legittimazione attiva per la domanda di sfratto ai titolari

del contratto di locazione, i quali devono dimostrare la loro esistenza in

relazione all’oggetto locato, e non risultando agli atti alcuna prova

dell’esistenza della comunione ereditaria, sarebbe insufficiente

l’argomentazione degli istanti, secondo cui la posizione giuridica di AO 2 in relazione allo stabile in cui si trovano i locali oggetto del contratto di locazione è irrilevante

ai fini del procedimento, risultando espressamente dal contratto di locazione

quale locatore la CE fu CC 1 composta da AO 2, AO 1 e AO 3. Egli chiede dunque

che sia preliminarmente accertata la legittimazione attiva degli istanti quali membri

della comunione ereditaria, ritenuto che tale disamina deve a suo parere essere

compiuta d’ufficio in ogni stadio di causa e che in caso di accertamento

dell’inesistenza della comunione ereditaria quale proprietaria del bene dato in

locazione la causa andrebbe stralciata dai ruoli.

4.

La

motivazione della sentenza può anche essere sommaria, ma in ogni caso occorre

poter dedurre per quale ragione decisiva il giudice si sia determinato in un

certo modo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono

menzionati, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto i giudici a decidere

in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di

rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di

impugnazione. La corte giudicante non deve quindi pronunciarsi su tutti gli

argomenti sottopostile né su tutte le eccezioni sollevate, ma può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice

2000/2004, m. 26 ad art. 285). Nella fattispecie, il convenuto all’udienza 17 novembre 2010 ha inizialmente riconosciuto l’esistenza della legittimazione attiva dei locatori istanti per

quanto concerneva l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010, poiché era stata istituita

una misura tutelare a favore di AO 2, e si era limitato a escludere che tale

misura potesse sanare il difetto iniziale relativo alla contestata messa in

mora del 5 gennaio 2010 e alla successiva disdetta del 10 febbraio 2010 (cfr.

risposta allegata a verbale di udienza 17 novembre 2010, pag. 2). In duplica egli

ha però poi richiesto di procedere all’ispezione a Registro fondiario per

accertare se AO 2 risultasse usufruttuaria dell’immobile in cui si trova l’ente

locato, poiché in tal caso a suo parere sarebbe stata solo costei l’unica

titolare dell’azione (cfr. verbale di udienza 17 novembre 2010, pag. 3). Il Pretore,

seppur senza procedere a un esame preliminare della legittimazione attiva dei

locatori istanti, ha però esaminato la questione relativa alla mancanza di

capacità di intendere e volere di AO 2 e alla successiva istituzione di una

misura tutelare a suo favore in relazione alla validità delle messe in mora e

delle disdette inviate al convenuto. Egli si è pure chinato, seppur sommariamente,

sulla questione relativa a un eventuale usufrutto della medesima sull’immobile

dato in locazione, giungendo alla conclusione che il medesimo non escludeva la

possibilità dei membri della comunione ereditaria di disporre dello stabile. La

censura circa la mancata motivazione della sentenza deve essere dunque

respinta. Ritenuto però che la legittimazione attiva è

un elemento del diritto sostanziale, che richiede un giudizio di merito, e in

particolare è un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e quindi

questione di diritto federale, il cui esame deve essere effettuato d'ufficio

(DTF 96 II 119; Ottaviani, Le

parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad

art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre 2003 inc.

n. 12.2002.207), per cui l’invocazione del relativo vizio può essere effettuata

in qualunque stadio della causa, appare opportuno procedere in primo luogo ad

accertare la legittimazione attiva degli istanti nella procedura di sfratto quali

membri della comunione ereditaria fu CC 1. Il Pretore, infatti, non si è

chinato sulla questione, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso del convenuto,

che l’ha riproposta in questa sede.

5.

La

legittimazione attiva si definisce come il diritto di far valere una certa

pretesa in una procedura giudiziaria: il riconoscimento della legittimazione

attiva in un procedimento civile significa quindi che la parte attrice può far

valere la pretesa contro la parte convenuta. Legittimato attivamente è di

principio il titolare della pretesa litigiosa e la titolarità è determinata

secondo il diritto applicabile al merito. Incombe alla parte attrice apportare

la prova delle circostanze che dimostrano la sua legittimazione attiva

(sentenza TF 4A_408/2008 del 26 febbraio 2009). La fattispecie concerne un’istanza di sfratto di un

conduttore da un locale commerciale inoltrata da una comunione ereditaria quale

locatrice. L’art. 506 CPC/TI stabiliva che nei casi di cessata locazione, non

avvenendo la riconsegna della cosa locata, il locatore poteva domandare

direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata. Titolare della pretesa

litigiosa è dunque in tal caso il locatore. Il contratto di locazione in

oggetto è stato concluso tra gli eredi fu __________, rappresentati da AO 3, e AP

1.

(cfr. doc. D): locatrice secondo il contratto risulta quindi una comunione

ereditaria. In quanto sprovvista di personalità giuridica, una comunione di

persone, come una comunione ereditaria, non può essere locatrice. Nei contratti

di locazione, più persone possono però intervenire insieme quali locatori: in

tal caso il rapporto tra i locatori e un terzo è definito dal diritto di

locazione, mentre il rapporto tra i locatori medesimi è fissato dalle regole

relative alla comunione giuridica (cfr. Lachat

et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, pagg.

16-17; Oberle T., Mietrecht heute,

Basel 2009, pag. 34). In particolare, per quanto attiene la comunione

ereditaria, l’art. 602 cpv. 1 e 2 CC stabilisce che, quando il defunto lasci

più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le

obbligazioni la cui durata sussiste dall’apertura dell’eredità fino alla

divisione. I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della

successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. Ne

deriva che la legittimazione attiva per far valere in giudizio i diritti di

beni in comunione ereditaria spetta a tutti i coeredi, i quali formano un

litisconsorzio necessario e possono agire in giustizia solo congiuntamente (Schaufelberger P., Basler Kommentar ZGB

II, 2a ed., n. 26 ad art. 602; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 4 ad art. 41). All’udienza del 31 gennaio 2011 dinanzi alla

Presidente di questa Camera, il legale degli appellati ha chiarito l’identità

dei locatori, i quali sono i figli – AO 1 e AO 3 - e la vedova, AO 2, del

defunto __________, in comunione ereditaria (cfr. anche certificato ereditario

prodotto con le osservazioni all’appello 31 gennaio 2011), precisando altresì

che i figli sono proprietari dell’immobile e la vedova ne è usufruttuaria, e

che la figlia AO 3 ha sempre rappresentato tacitamente il fratello e la madre

(cfr. verbale di udienza e di conciliazione 31 gennaio 2011, pagg. 1-2). Di

conseguenza, la legittimazione attiva secondo il contratto di locazione (doc.

D) spetta a AO 1, AO 2 e AO 3 quali membri della comunione ereditaria fu CC 1. Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, è del tutto irrilevante ai fini dell’inoltro

dell’azione di sfratto che i locatori istanti non siano i proprietari

dell’immobile, poiché il diritto della locazione non prescrive che il locatore

debba necessariamente essere proprietario della cosa locata, essendo possibili costellazioni

contrattuali in cui il locatore è un conduttore che stipula un contratto di

subaffitto, un’amministrazione che affitta a proprio nome o una persona che ha

la facoltà di disporre dell’oggetto dato in locazione in virtù di un diritto

reale limitato sul medesimo (cfr. Lachat

et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, pag. 16;

sentenza TF 4A_35/2008 del 13 giugno 2008 consid. 2.3; II CCA sentenza

12.2004.109

del 17 settembre 2004). Neppure il diritto d’usufrutto sullo

stabile di cui gode AO 2 osta alla legittimazione attiva degli istanti, trattandosi

in tal caso di una questione relativa ai rapporti giuridici interni tra i

membri della comunione ereditaria visto che la legge prevede la possibilità per

l’usufruttuario, se non espressamente escluso dall’usufrutto, di cedere a un

terzo non solo l’amministrazione della cosa in usufrutto, ma pure l’esercizio

medesimo del diritto, per esempio attraverso la locazione o l’affitto (cfr. Baumann, Kommentar zum schweizerischen

Zivilgesetzbuch, IV Band, Zürich 1999, n. 23 ad art. 755). Ne consegue che è data

in concreto la legittimazione attiva degli istanti nella procedura di sfratto.

6.

In

secondo luogo l’appellante rimprovera al Pretore di non aver esaminato il presupposto

della capacità processuale degli istanti nella procedura di sfratto. Contrariamente

alla legittimazione attiva, la capacità processuale è un presupposto

processuale che il giudice esamina d’ufficio respingendo l’azione in ordine se

non adempiuto. Non avendo la comunione ereditaria personalità giuridica, per

principio la stessa non ha capacità di parte, né capacità processuale, cosicché

in un processo civile soltanto i singoli eredi congiuntamente, in qualità di

litisconsorti necessari, possono fungere da attori o da convenuti (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 16 ad

art. 38). Parte in una procedura civile non è la comunione ereditaria,

sprovvista di personalità giuridica, ma i suoi singoli membri, che devono

essere indicati nominalmente, non essendo sufficiente la denominazione generica

“comunione ereditaria del fu….” (Schaufelberger,

Basler Kommentar ZGB II, 2a ed., n. 27 ad art. 602). Giusta l’art.

38.

cpv. 1 CPC/TI ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le

società in nome collettivo e quelle in accomandita, godevano della capacità

processuale. Le persone civilmente incapaci e quelle inabilitate dovevano

essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo a norma dello leggi

che regolavano il loro stato e la loro incapacità (art. 38 cpv. 2 CPC /TI).

Nella fattispecie, l’istanza di sfratto 5 ottobre 2010 è stata presentata, nel

rispetto del principio del litisconsorzio necessario, da tutti i coeredi quali

membri della CE fu CC 1: nulla è stato eccepito e neppure risulta agli atti in

merito alla capacità processuale di AO 1 e AO 3, che risulta dunque data. Per

quanto attiene AO 2, in suo favore è stata istituita l’8 luglio 2010 una

curatela amministrativa e di rappresentanza (doc. A) e la Commissione tutoria

competente ha autorizzato la figlia AO 3, nominata curatrice, con risoluzione

19.

agosto 2010, a stare in lite nel procedimento di sfratto (doc. C). Ne consegue

che il presupposto della capacità processuale risulta pure adempiuto. Visto quanto sopra, si può dunque procedere

all’esame delle altre censure sollevate dall’appellante.

7.

Il

Pretore ha ritenuto che sia la diffida di pagamento 5 gennaio 2010 sia quella 6

luglio 2010, sottoscritte da AO 3, fossero valide, poiché non trattandosi di

atti dispositivi potevano essere compiuti da ogni singolo erede. Il conduttore

era quindi stato validamente messo in mora e a seguito

del mancato pagamento nel termine di trenta giorni, intimatogli dai locatori,

dei canoni arretrati per i mesi da novembre a gennaio 2010, rispettivamente di

giugno e luglio 2010, il giudice di primo grado ha ritenuto tardivi i pagamenti

successivi, respingendo le contestazioni sollevate al riguardo dal convenuto. Per

quanto attiene l’asserzione del conduttore sulla mancata ricezione della diffida

5.

gennaio 2010, a suo dire non presente nell’invio raccomandato spedito dai

locatori il 7 gennaio 2010 e da lui ritirato il giorno successivo, il Pretore

ha giudicato che, avendo gli istanti prodotto la ricevuta di spedizione e la

ricerca postale “Track and Trace” attestante la notifica del medesimo al

conduttore, si potesse presumere la presenza nell’invio in oggetto della diffida

datata 5 gennaio 2010. In merito alla contestazione del convenuto sulla tardività

del pagamento dei canoni di locazione di giugno e luglio 2010, il giudice di

prime cure ha ritenuto che il conduttore doveva sapere che il versamento degli

arretrati doveva giungere sul conto bancario dei locatori alla scadenza del

termine di pagamento, come per altro previsto dal contratto di locazione. Accertata

la scadenza infruttuosa dei termini fissati con le diffide 5 gennaio 2010 e 6

luglio 2010, il Pretore ha poi esaminato la validità delle disdette 10 febbraio

2010.

e 18 agosto 2010, in particolare in considerazione del fatto che le

medesime erano state sottoscritte unicamente da un erede - AO 3 - in

rappresentanza degli altri coeredi. A tal proposito, il primo giudice ha

innanzitutto rilevato che AO 1 ha ratificato con dichiarazione 1° ottobre 2010

gli atti compiuti dalla sorella AO 3, ivi compresa la disdetta 10 febbraio

2010.

Per quanto attiene invece AO 2, il Pretore ha ritenuto che costei al

momento della disdetta 10 febbraio 2010 poteva validamente conferire procura

alla figlia, poiché in suo favore è poi stata istituita solo una curatela

amministrativa e di rappresentanza per l’amministrazione dell’immobile oggetto

del contratto di locazione, misura tutelare poco incisiva che non impedisce

l’esercizio dei diritti civili e la possibilità di obbligarsi validamente. Per

il Pretore, dunque, AO 3 aveva agito nell’interesse dei membri della comunione

ereditaria, che avevano poi ratificato gli atti da lei compiuti, di modo che

entrambe le disdette erano da considerare valide, con la conseguenza che la

contestazione della disdetta andava respinta e che doveva essere accolta

l’istanza di sfratto. Al riguardo il primo giudice ha respinto anche l’eccezione

di cosa giudicata sollevata dal convenuto in merito alla disdetta 10 febbraio

2010, ritenendo che la medesima era stata riproposta giusta l’art. 353 cpv. 1

CPC.

8.

Innanzitutto,

l’appellante ritiene che il Pretore sia incorso in un errore di valutazione dei

fatti e d’apprezzamento delle prove nel negare la cosa giudicata dello stralcio

della domanda di sfratto 2 aprile 2010, ritirata dagli istanti il 2 settembre 2010. In particolare, il conduttore rileva che nella sentenza impugnata la capacità processuale di AO

2.

esiste o no a seconda della situazione da esaminare. Difatti, il Pretore ha

affermato che la precedente procedura di sfratto è stata ritirata dagli istanti

per motivi di natura processuale, ossia l’incapacità di intendere e volere di

un membro della comunione ereditaria, e che dunque giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC

non si è trattato di un caso di desistenza con conseguente forza di cosa

giudicata, ma nel contempo ha ammesso la validità della prima disdetta,

sostenendo che AO 2 era in grado di obbligarsi validamente prima

dell’istituzione della curatela amministrativa in suo favore. A detta

dell’appellante, quindi, se era data la capacità processuale di AO 2, il ritiro

dell’istanza di sfratto 2 aprile 2010 equivaleva a desistenza. Al contrario, se

AO 2 era incapace di intendere e di volere, come d’altronde ammesso a suo tempo

dagli istanti medesimi, la misura tutelare non avrebbe sanato l’inefficacia

della disdetta, con la conseguenza che lo sfratto fondato sulla procedura avviata

con la diffida 5 gennaio 2010 sarebbe nullo. Inoltre, a prescindere da quanto

sopraesposto, l’appellante ritiene che lo sfratto fondato sulla disdetta del

mese di febbraio 2010 debba in ogni caso essere dichiarato nullo, da una parte

poiché i locatori hanno continuato a percepire i canoni di locazione, come

risulta esplicitamente dalla diffida 6 luglio 2010, e dall’altra in quanto la

richiesta di sfratto risultava tardiva ai sensi dell’art. 167 cpv. 2 CPC non

essendo stata presentata entro 10 giorni dallo stralcio della precedente

istanza.

9.

Il

passaggio in giudicato è un concetto sostanzialmente governato dal diritto

federale. Accanto alle sentenze di merito, passano in giudicato anche le

pronunce emesse a seguito di acquiescenza, transazione e desistenza, e ciò a prescindere

se esse siano frutto di una rinuncia al diritto materiale preteso o difeso

oppure semplicemente al diritto processuale di azione. Per quanto riguarda in

particolare il ritiro dell’azione, di principio secondo il diritto federale la

decisione di stralcio passa in giudicato materiale; solo in casi eccezionali

non sussiste cosa giudicata materiale, per esempio in caso di ritiro

dell’azione a uno stadio anticipato oppure allo scopo di reintrodurre un’azione

migliorata. Per contro, pronunce fondate su motivi di natura processuale (per esempio

l’incompetenza oppure la perenzione) non passano in giudicato materiale, ma

conducono soltanto alla perdita di quel processo e non della pretesa di diritto

materiale. Giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC/TI se il

convenuto opponeva in via d’eccezione l’esigibilità della pretesa, la

subordinazione di quest’ultima a una condizione o a un vizio di forma, l’attore

poteva ritirare l’azione da lui proposta riservandosi d’introdurla di nuovo

dopo che la pretesa sarebbe diventata esigibile, la condizione adempiuta o il

vizio di forma tolto. Tale articolo codificava la possibilità sancita dalla

giurisprudenza federale di ritirare un’azione per motivi processuali allo scopo

di reintrodurne una migliorata (cfr. sentenza TF 4P.94/2002 del 27 giugno 2002;

sentenza TF 4C.220/2004 dell’8 settembre 2004; Cocchi

/ Trezzini, CPC-TI, Appendice 2001/2004, m. 1 e relativa nota ad art.

353).

Nella

fattispecie l’istanza di sfratto 2 aprile 2010 è stata ritirata il 2 settembre

2010.

dagli istanti a causa della loro mancanza di legittimazione attiva quali

membri della comunione ereditaria fu, considerata l’impossibilità di AO 2 di

obbligarsi validamente al momento dell’inoltro dell’istanza per sopravvenuta

incapacità di intendere e volere e di sanare tale mancanza a posteriori (cfr.

doc. rich. I - scritto 2 settembre 2010 pag. 2). Ne consegue che, non

rappresentando la legittimazione attiva un presupposto processuale, ma essendo

elemento del diritto sostanziale che impone un giudizio di merito (II CCA 28

aprile 2010 inc. 12.2009.119), l’istanza non è stata ritirata per motivi

processuali e dunque il mancato passaggio in giudicato materiale del decreto di

stralcio non può essere dedotto, contrariamente all’assunto pretorile,

dall’applicazione dell’art. 353 cpv. 1 CPC/TI. Nulla muta il fatto che, oltre

alla mancanza di legittimazione attiva degli istanti, il legale degli istanti

avesse addotto quale motivo di ritiro dell’istanza di sfratto anche l’assenza

di capacità di rappresentanza da parte sua nei confronti dei membri della

comunione ereditaria, la carenza di tale presupposto essendo secondaria

rispetto alla carenza di legittimazione attiva degli istanti. D’altronde,

neppure l’osservazione degli appellati circa l’assenza di passaggio in

giudicato materiale per difetto del requisito dell’identità delle parti (cfr.

osservazioni 31 gennaio 2010, pagg. 5-6) modifica la situazione: infatti, è di

principio possibile per l’attore, in caso di ritiro di un’azione per carenza di

legittimazione attiva, far nuovamente giudicare la sua azione una volta in

possesso della medesima, difettando per il passaggio in giudicato materiale la

necessaria identità dell’oggetto litigioso, a condizione però che il ritiro

dell’azione sia avvenuto con riserva di reintrodurre la medesima (cfr. Staehelin A./Sutter T.,

Zivilprozessrecht, Zürich 1992, pagg. 234-235). Nello scritto 2 settembre 2010

(cfr. doc. rich. I) con cui è stata ritirata l’istanza di sfratto 2 aprile 2010

non è però stata formulata alcuna riserva di reintrodurre la causa, e neppure

il comportamento degli istanti, contrariamente a quanto osservano in questa

sede (cfr. osservazioni 31 gennaio 2010, pag. 6), permette di dedurre la

volontà di ripresentare la medesima istanza di sfratto. Difatti, da un lato in

quel momento gli istanti avrebbero già potuto validamente riproporre la

medesima - visto che AO 2 è stata posta sotto curatela amministrativa e di

rappresentanza l’8 luglio 2010 (doc. A) e la figlia AO 3 quale sua curatrice è

stata autorizzata a stare in lite per la procedura di sfratto con risoluzione

della competente commissione tutoria datata 19 agosto 2010 (doc. C) - e hanno

però atteso ben un mese per introdurre un’altra istanza di sfratto; dall’altro,

nel mese di luglio 2010 i medesimi hanno avviato una nuova procedura di diffida

con comminatoria di disdetta e sfratto, esplicitando nella medesima

l’intenzione di far uso di tale nuova procedura per la rescissione anticipata

del contratto in caso di annullamento della prima istanza di sfratto (doc. H). La censura concernente il passaggio in giudicato materiale della

procedura di sfratto avviata con istanza 2 aprile 2010 e conclusasi con il

decreto di stralcio 6 settembre 2010 deve, seppur per motivi differenti da

quelli addotti con l’appello, essere accolta. Non è pertanto necessario

esaminare le censure dell’appellante sulla presunzione dell’avvenuto invio

della diffida 5 gennaio 2010 e tantomeno quelle relative alla validità della

disdetta 10 febbraio 2010.

10.

L’appellante

contesta anche la decisione pretorile di riconoscere la validità della disdetta

18.

agosto 2010. Da una parte egli sostiene difatti che la medesima non è stata

sottoscritta dalla comunione ereditaria validamente rappresentata, non essendo

tale mancanza, contrariamente a quanto deciso dal Pretore, sanabile a

posteriori mediante la ratifica da parte dei coeredi degli atti compiuti;

dall’altra, a suo avviso la disdetta non è solo priva di validità, ma

addirittura nulla poiché uno dei membri della comunione è privo di

discernimento. L’appellante contesta d’altra parte che

il pagamento delle pigioni dei mesi di giugno e luglio 2010 sia tardivo, avendo

a suo parere il Pretore e la controparte confuso la data dell’accredito

bancario, avvenuto il 17 agosto 2010, con quella del pagamento, effettuato dal

conduttore il 13 agosto 2010. Difatti, il termine di trenta giorni per il

pagamento dei canoni di locazione arretrati assegnato con la diffida 6 luglio

2010.

scadeva il 13 agosto 2010 in considerazione del periodo di giacenza della

raccomandata non ritirata, e dunque proprio il giorno del pagamento da parte

dell’appellante. Seppur il Pretore conferma l’esattezza di tale termine, prosegue

l’appellante, egli erroneamente giudica che la diffida fosse esplicita sul fatto

che il pagamento doveva essere ricevuto dal locatore e non effettuato dal

conduttore entro detto termine, essendo dottrina e giurisprudenza unanimi nel

riconoscere che, contrariamente a quando si impartisce un ordine bancario per

cui il debitore deve preoccuparsi che il medesimo sia eseguito entro al

scadenza impartita, nel caso di versamento tramite la cedola postale il termine

risulta rispettato se il pagamento è effettuato alla posta entro il termine

fissato o previsto. Avendo fornito le cedole di versamento postale, secondo

l’appellante gli istanti commetterebbero quindi un abuso di diritto

prevalendosi della data di accredito sul loro conto bancario per sostenere la

tardività del pagamento dei canoni di locazione.

10.1

La censura

dell’appellante, che contesta la validità della disdetta 18 agosto 2010 a causa della sua mancata sottoscrizione da parte di tutti i coeredi, è infondata. La disdetta,

infatti, è stata sottoscritta da tutti i membri della comunione ereditaria,

poiché vi figurano le firme di AO 3, per sé e per la madre AO 2 di cui è curatrice

dall’8 luglio 2010 (doc. A), e del coerede AO 1 (cfr. doc. L).

10.2

Per quanto

attiene la tempestività del pagamento, giusta l’art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO il

pagamento di debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il

creditore all’epoca della scadenza e dunque, in caso di messa in mora ai sensi

dell’art. 257d CO, il pagamento arretrato deve giungere al locatore al più

tardi l’ultimo giorno del termine. Nel caso di pagamento tramite ordine

bancario o postale, l’ordine deve essere impartito di modo che l’accredito sul

conto del locatore avvenga prima dello scadere del termine di pagamento

assegnato con la messa in mora. Se il locatore invia al conduttore una cedola

postale di versamento o comunque indica la posta quale luogo di pagamento, il

termine è per contro rispettato anche in caso di versamento dell’importo dovuto

allo sportello l’ultimo giorno del termine, salvo che il locatore, nonostante

l’invio di cedole postali di versamento, abbia espressamente indicato che

l’importo deve essere versato in contanti o accreditato sul suo conto entro il

termine di pagamento impartito. In merito a tale indicazione, il Tribunale

federale ha giudicato che la formulazione nella messa in mora “Non dovesse

l’importo totale pervenire tempestivamente sul nostro conto clienti (in

allegato cedola di versamento), seguirà la disdetta senza ulteriore richiamo…”

fosse troppo vaga per poter sovvertire l’affidamento del conduttore nell’uso

del metodo di pagamento proposto (cfr. DTF 124 III 145; Lachat et al., Das Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage,

pag. 543-544). Incontestata la scadenza il 13 agosto

2010.

del termine di pagamento impartito dagli istanti con la messa in mora 6

luglio 2010, nonché il versamento allo sportello postale del canone di

locazione per i mesi di giugno e luglio 2010 proprio in tale data (doc. 2) e

l’accredito del medesimo sul conto degli istanti il successivo 17 agosto 2010

(doc. I), la questione da esaminare concerne unicamente la tempestività del

pagamento, e in particolare se esso è tempestivo come sostiene l’appellante in

quanto effettuato l’ultimo giorno del termine a prescindere dal giorno in cui è

stato accreditato agli istanti oppure se al contrario il medesimo è tardivo

essendo stato accreditato sul conto degli istanti quattro giorni dopo la

scadenza del termine. Ritenuto che i locatori hanno fornito al conduttore per

il pagamento delle pigioni la cedola di versamento postale, e che dunque il

medesimo poteva di principio secondo dottrina e giurisprudenza considerare che

fosse tempestivo il versamento effettuato allo sportello postale anche l’ultimo

giorno del termine, ossia il 13 agosto 2010, rimane da valutare se dalla messa

in mora fosse chiaro che il versamento doveva giungere sul conto del locatore

entro il termine fissato, come giudicato dal Pretore. Nella diffida 6 luglio

2010.

(doc. H) si legge a proposito del termine di pagamento: “Qualora non

dovessimo ricevere tale importo entro 30 gg. dalla ricezione della presente ci

vedremmo costretti a procedere con una disdetta ex art. 257d CO”. Il

Pretore e gli appellati ritengono che per il conduttore dovesse essere

comprensibile dalla formulazione nella diffida di pagamento, nonché dal fatto

che il contratto di locazione prevedeva esplicitamente il versamento della

pigione entro il termine di scadenza, che l’importo arretrato dovesse pervenire

al locatore entro il termine impartito. Alla luce della citata sentenza del

Tribunale federale tale assunto non può però essere condiviso: difatti, la

suddetta formulazione nella diffida di pagamento appare vaga e non permette in

alcuna maniera di dedurre che il versamento dovesse pervenire agli appellati

entro la scadenza del termine nonostante la possibilità offerta all’appellante

di effettuare il pagamento tramite le cedole di versamento postale, non essendo

certamente sufficiente l’uso del verbo “ricevere”, soprattutto nel contesto di

una classica formula di diffida di pagamento, per riconoscere tale condizione

ed essendo a tal fine del tutto irrilevante quanto pattuito per il versamento ordinario

della pigione. D’altronde, non possono essere condivise neppure le osservazioni

degli appellati in merito all’applicazione della suddetta giurisprudenza solo

in caso di buona fede del conduttore, e dunque non applicabile alla fattispecie

a loro parere, da una parte poiché l’appellante ha nel corso della locazione

ripetutamente ritardato il pagamento della pigione e dall’altra in quanto il

pagamento è stato effettuato dall’appellante per un caso fortuito l’ultimo

giorno del termine di diffida non avendo egli mai ritirato l’invio raccomandato

contenente la medesima. Innanzitutto, la sentenza del Tribunale federale citata

non presuppone, contrariamente a quanto sostiene la parte appellata, la sua

applicazione solo in caso di buona fede del conduttore. In secondo luogo, in

merito all’art. 257d cpv. 1 CO la giurisprudenza ha stabilito che l’invio

raccomandato di una diffida di pagamento non ritirato dal conduttore è

considerato ricevuto alla scadenza dei sette giorni di giacenza presso

l’ufficio postale e il termine comincia conseguentemente a decorrere il giorno

seguente (cfr. Lachat et al., Das

Mietrecht für die Praxis, 8a Auflage, nota 34 a pag. 543). Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal

contratto (art. 257d cpv. 2 CO). Per determinare se sono date le condizioni di

una disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO è decisivo solo sapere se

il pagamento è stato effettuato nel termine assegnato, ed è del tutto

irrilevante sapere se il conduttore ha versato il corrispettivo dovuto entro il

termine impartito per aver ricevuto la diffida o per un caso fortuito. Ne

consegue che il versamento delle pigioni dei mesi di giugno e luglio 2010

richiesto con la diffida 6 luglio 2010 è stato effettuato tempestivamente e che

pertanto la disdetta 18 agosto 2010 è nulla.

11.

L’appellante

contesta infine l’ammontare delle spese di giustizia, stabilito dal Pretore in

fr. 500.- per la procedura di contestazione della disdetta e in ulteriori fr.

500.

- per la procedura di sfratto, sostenendo che l’importo globale di fr.

1'000.- appare eccessivo con riferimento alla tariffa giudiziaria ticinese,

alla prassi ed al carattere sociale della procedura, nonché se si considera che

la procedura è consistita unicamente in un’udienza di discussione e una di

interrogatorio formale e che quest’ultima prova è risultata del tutto inutile,

oltre a non essere neppure stata citata nella decisione impugnata.

Giusta

l’art. 414 cpv. 1 CPC/TI il giudice decideva secondo il suo prudente criterio

sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili nella procedura speciale di

locazione: egli godeva quindi di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile

unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non era il caso se

gli importi attribuiti rientravano tra i minimi e i massimi della tariffa

applicabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 51 ad art. 148). Nella fattispecie il Pretore non ha stabilito - come

avrebbe dovuto - il valore di causa delle procedure giudicate, mentre

l’appellante ha indicato quale valore l’importo di fr. 700.- mensili sino al

dicembre 2015. Per poter valutare l’adeguatezza delle spese giudiziarie fissate

dal giudice di primo grado è dunque in primo luogo necessario stabilire il

valore di causa. In proposito il Tribunale federale ha

stabilito che determinante per il calcolo del valore litigioso è il periodo

durante il quale il contratto continua a sussistere nell’ipotesi che la

disdetta non sia valida, sia in caso di contestazione di una disdetta sia in

caso di sfratto che fa seguito ad una disdetta immediata giusta l’art. 257d CO;

tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata

effettivamente data, una nuova disdetta, in ogni caso fino al termine del

periodo di protezione di tre anni fissato dall’art. 271a cpv. 1 lett. e CO

(cfr. DTF 136 III 196 consid. 1.1; sentenze TF 4C.170/2004 del 27 agosto 2004 e 4C.179/2003 del 28 novembre 2003 in Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice

2000/2004, nota 18 ad art. 8). Il legislatore ticinese aveva fissato il valore

determinante per il calcolo degli oneri processuali in dodici mensilità al

massimo (art. 414 cpv. 3 CPC/TI). Di conseguenza nel

caso in oggetto, considerato che secondo il contratto di locazione nel mese di

agosto 2010 sarebbe stato possibile dare una disdetta ordinaria solo per la

fine di dicembre con un preavviso di sei mesi, dunque al più presto per il 31 dicembre

2011.

(doc. D), il valore determinante per il calcolo delle ripetibili

corrisponde a fr. 700.- mensili per diciassette mesi (agosto 2010 – dicembre 2011)

e dunque a fr. 11'900.- per ciascuna delle due procedure. Nelle cause di

locazione e affitto se il valore litigioso non eccedeva la somma di fr.

30'000.-, la tassa di giustizia variava da fr. 100.- a fr. 1'000.- (art. 19bis

cpv. 2 LTG). L’importo di fr. 500.- stabilito dal Pretore per ciascuna delle

due procedure giudicate con la sentenza impugnata non appare dunque configurare

un caso di eccesso o di abuso di potere di apprezzamento, situandosi nella

forchetta prevista dalla legge per tale valore di causa, e ciò sia valutando le

procedure singolarmente sia nel loro insieme. Dall’incarto non si evincono

d’altronde altri motivi, né quelli sollevati dall’appellante risultano idonei,

a censurare la decisione pretorile. La sentenza impugnata regge quindi alle critiche

per quanto attiene l’ammontare delle spese di giustizia.

12.

Per i

motivi sopra esposti, l’appello è parzialmente accolto. Il conduttore vince

sulla contestazione della disdetta e sullo sfratto, mentre soccombe per la

richiesta di modifica della tassa di giustizia. Gli oneri processuali seguono

la soccombenza in entrambe le sedi. Per quanto attiene

gli oneri processuali di prima istanza, il dispositivo pretorile deve essere

modificato per tenere in considerazione la soccombenza integrale dei locatori

in entrambe le procedure di sfratto e di contestazione della disdetta (art. 148

cpv. 1 CPC/TI). Tassa di giustizia, spese e ripetibili in sede di appello

devono per contro essere ripartite in funzione della soccombenza reciproca

(art. 148 cpv. 2 CPC/TI). Considerato che l’appellante ha avuto causa vinta nel

merito (contestazione della validità della disdetta e opposizione allo sfratto)

ed è soccombente solo sulla modifica delle spese di giustizia stabilite dal

Pretore, dunque su un punto marginale, si giustifica di porre tassa di

giustizia e spese d’appello per 1/10 a carico dell’appellante, mentre i

restanti 9/10 sono a carico degli appellati, i quali rifonderanno altresì all’appellante

l’importo di fr. 1'600.- a titolo di ripetibili parziali d’appello. Per un

eventuale ricorso in sede federale, il valore litigioso ammonta a fr. 25'200.-

(tre anni di canone di locazione mensile, essendo contestata la validità della

disdetta).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello

23 dicembre 2010 di AP 1 __________ è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 10 dicembre 2010 del Pretore di Mendrisio-Nord è così

riformata:

I. Nella causa di locazione e affitto

1.

L’istanza è accolta. Di conseguenza è accertata la nullità della disdetta 18

agosto 2010.

2.

Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.- sono a carico di AO 1, AO 2, AO 3 in comunione ereditaria solidalmente, i quali rifonderanno pure solidalmente alla controparte

l’importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili.

II.

Nella causa di sfratto

1.

L’istanza è respinta.

2-4

soppressi

5.

Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-, anticipate dagli istanti,

restano a loro carico, con obbligo solidale di rifondere al convenuto l’importo

di fr. 1'900.- complessivi a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

600.-

già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 1/10, mentre i restanti

9/10 sono posti a carico della parte appellata, la quale rifonderà pure

all’appellante l’importo di fr. 1'600.- a titolo di ripetibili parziali di

appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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