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Decisione

12.2010.241

Locazione. Sfratto

15 novembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

raccomandata 4 marzo 2010 la locatrice ha impartito alla conduttrice un termine

di trenta giorni per il versamento di fr. 420'833.10 a titolo di conguagli per spese accessorie, con la comminatoria

della disdetta in caso di mancato pagamento (doc. F). Con scritto 6 aprile 2010

la conduttrice si è opposta a tale richiesta, asserendo di non aver alcun

obbligo di pagamento, dato che le spese accessorie sarebbero già comprese nella

pigione (doc. G). Con modulo ufficiale, il 26 aprile 2010 la locatrice ha

notificato alla conduttrice la disdetta della locazione con effetto dal 31 maggio

2010 (doc. O e P).

C. Con istanza 25 maggio 2010 la conduttrice ha chiesto al competente Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di accertare l’inefficacia e/o

nullità della disdetta 26 aprile 2010, in subordine di annullarla (inc. rich. UC). Con istanza 11 giugno

2010 la locatrice ha chiesto alla Pretura di Lugano lo

sfratto della conduttrice, poiché l’ente locato non era stato riconsegnato

entro il termine previsto dalla disdetta. All’udienza di discussione 1° luglio

2007 / 6 settembre 2007 la conduttrice si è opposta all’istanza di sfratto,

ribadendo la richiesta già formulata dinnanzi all’Ufficio di conciliazione di accogliere

l’istanza di contestazione della disdetta. La locatrice si è opposta alle

richieste di controparte, ribadendo la validità della disdetta e postulando lo

sfratto della conduttrice. La Pretora ha ammesso come mezzi di prova il

richiamo come mezzi di prova degli inc. LA.2004.16, DI.2004.445, DI.2005.72,

DI.2005.1309, DI.2005.1534, DI.2005.1556, DI.2006.75, DI.2006.76, DI.2006.1455,

DI.2006.1520, DI.2006.1601, DI.2007.1260, DI.2008.1449 e DI.2010.1107. Al

dibattimento finale 27 ottobre 2010 le parti hanno confermato i loro rispettivi

punti di vista. La prima giudice ha richiamato agli atti anche l’inc.

DI.2010.1514. Statuendo con sentenza 7 dicembre 2010 la Pretora ha accolto la domanda di contestazione della disdetta 26 aprile 2010,

accertandone l’inefficacia, e ha respinto l’istanza di

sfratto.

D. Con

appello 20 dicembre 2010 la locatrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di contestazione della disdetta e

di accogliere quella di sfratto. Con osservazioni 13 gennaio 2011 la conduttrice postula

invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione, intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza

pretorile è stata intimata il 7 dicembre 2010, sicché alla procedura di appello

è applicabile il CPC-TI.

2. L'appellante

Considerandi

chiede la congiunzione della procedura di appello con quella relativa agli

incarti 12.2010.237, 12.2010.235, 12.2010.238, 12.2010.244

e 12.2010.245, a motivo che essi concernono un solo

rapporto locativo fra le stesse identiche parti. Essa non motiva, tuttavia,

l’utilità di tale procedere. Vi è da credere che la ragione della sua richiesta

risieda nel fatto di ovviare a più sentenze di appello. Di conseguenza, posto

come nell'eventualità della congiunzione ai sensi dell’art. 320 CPC-TI le cause

restano autonome e con dispositivi separati (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 320), che in questa sede non si deve più

esperire istruttoria e che non sussiste giusta la norma testé citata alcun

obbligo legale di congiunzione, che è solo una facoltà per il giudice, la

richiesta non ha motivo di essere accolta.

3.

La

Pretora ha spiegato che siccome dalle sentenze di cui agli inc. DI.2005.72,

DI.2005.1309, DI.2006.1601, DI.2007.1260 e DI.2008.1449 emerge che la

conduttrice non deve versare alcun conguaglio alla locatrice per le spese

accessorie degli anni dal 2000 al 2007 inclusi, nella fattispecie non sussiste

alcuna mora della conduttrice, sicché in accoglimento dell’istanza di

contestazione della disdetta 26 aprile 2010 quest’ultima è da dichiararsi

inefficace e l’istanza di sfratto dev’essere respinta.

4.

L’appellante

sostiene che la conduttrice è in mora nel versamento dei conguagli per le spese

accessorie degli anni dal 2000 al 2007, di modo che la disdetta 26 aprile 2010

è giustificata, così come l’istanza di sfratto. A suffragio della propria

affermazione essa rinvia alle risultanze degli incarti pendenti tra le medesime

parti e riguardanti, per l’appunto, la questione delle spese accessorie. Essa

critica, pertanto, i giudizi 7 dicembre 2010 con i quali la prima giudice ha

respinto le istanze della locatrice volte al pagamento, da parte della

conduttrice, di tali conguagli (cfr. segnatamente appello, pag. 14 in alto e 20 in mezzo e in basso). Sennonché, con sentenze 14 novembre 2011 questa Camera ha

confermato i giudizi pretorili testé menzionati (inc. 12.2010.235, 12.2010.237,

12.12.2010

, 12.2010.244, 12.2010.245). Non occorre riprodurre in questa

sede il contenuto di tali pronunciati, dato che i medesimi sono stati resi noti

alle parti mediante intimazione, rispettivamente tali sentenze sono da

ritenersi fatti notori per il giudice, poiché emanano da questa Camera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, lugano 2005, n. 8 ad art. 215; leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung für den kanton Bern, 5ª

ed., n. 1c ad art. 217-218, pag. 537). Ne consegue che la mora della conduttrice invocata dall’appellante

non sussiste e che l’appello dev’essere respinto.

5.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di

versare a controparte un’equa indennità per ripetibili. In considerazione del

fatto che le osservazioni della conduttrice si esauriscono, per quanto concerne

la presente procedura, in una pagina e mezza, le ripetibili sono moderate in

applicazione dell’art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili. Il valore di causa decisivo per l'eventuale ricorso al Tribunale

federale corrisponde alla somma dei canoni di locazione fino alla data in cui

sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto (cfr. sentenza

del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005). Alla luce del canone di locazione (sopra, lett. A), tale valore è senz’altro superiore alla soglia di

fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell’art. 414 cpv. 3 CPC-TI, applicabile per rinvio dell’art. 507 cpv. 4 CPC-TI,

pronuncia: 1. L’appello 20 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.Gli oneri processuali di appello,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr.

50.-

fr.

1'500.-

sono

posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare a AO 1 fr. 500.- per ripetibili

di appello.

3. Intimazione:

- e;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un

valore litigioso di almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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