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Decisione

12.2010.242

Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti, rivendicazione di beni mobili (oggetti di antiquariato) per diritto di ritenzione, trapasso di proprietà in caso di leasing finanziario per

14 giugno 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 20 febbraio 2009 AP 1 (già L__________ fino al 31

dicembre 2008) ha indicato che i beni mobili di cui all'inventario dell'UE __________

relativo all'esecuzione appena citata - consistenti in oggetti di antiquariato -

le erano stati venduti a dicembre 2004 da I__________ Srl. Sulla base di contratti

di locazione finanziaria (leasing), i medesimi oggetti erano stati poi

immediatamente riceduti in uso a I__________ Srl nel quadro di operazioni

denominate “sale-and-lease-back”. Constatata l'inadempienza di I__________

Srl, il 1° febbraio 2006 la procedente aveva quindi formalmente disdetto i

rapporti leasing rivendicando la restituzione degli oggetti mobili, il

pagamento di rate insolute e di interessi, oltre agli indennizzi pattuiti per

interruzione contrattuale anticipata. A suo dire, il provvedimento eseguito dall'UE

__________ era basato sull'errato presupposto che proprietaria di questi beni

era I__________ Srl, ciò che però non era il caso. In veste di legittima

proprietaria l'attrice ha in effetti evidenziato di avere un diritto assoluto e

prevalente rispetto a quello della convenuta, e quindi postulato che quei beni

le fossero messi a libera disposizione.

Con risposta 11 marzo 2009 la convenuta ha invece spiegato di avere a

sua volta venduto - in veste di proprietaria - quegli oggetti d'arte a I__________

Srl - nella persona di M__________ - ma che quest'ultima ne aveva in continuo rinviato

la presa in consegna. Di fatto, I__________ Srl aveva poi chiesto di protrarre

il deposito della merce presso la convenuta a causa di ritardi occorsi

nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile a cui gli stessi era

destinati. Visto il procrastinarsi a oltranza del deposito e i relativi costi

che questo comportava, la convenuta aveva informato I__________ Srl di far

valere un diritto di ritenzione su quei beni, che si trovavano in giacenza presso

di lei e che - dal 10 gennaio 2007 - erano stati immagazzinati presso la ditta __________

di __________, quale garanzia delle spese già sopportate fino a quel momento. I

soli contratti di locazione finanziaria di dicembre 2004 in essere tra attrice e I__________ Srl e a lei noti erano quattro: tali rapporti tuttavia non

si erano mai perfezionati e, pertanto, non rientravano fra quelli su cui

rivendicava un diritto di ritenzione. Diverso invece il discorso per i beni

oggetto della vertenza in esame, trattandosi di merce che lei aveva precedentemente

venduto a I__________ Srl. I pretesi contratti “sale-and-lease-back” non

erano validi di modo che titolare della proprietà su quei beni, di cui lei

aveva in buona fede mantenuto il possesso, era I__________ Srl. Fossero stati anche

validi, quei medesimi beni erano comunque stati in deposito presso di lei per

volontà di I__________ Srl. La convenuta, pertanto, aveva validamente

esercitato il suo diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC sui beni

oggetto dell'esecuzione da lei promossa.

C. All'udienza preliminare del 2 giugno 2009 l'attrice ha confermato il suo punto di vista e precisato che la convenuta si era avvalsa del

suo diritto di ritenzione solo il 30 maggio 2006 allorquando I__________ Srl

era già fallita, che M__________ non era rappresentante legale di quella società

e quindi non poteva disporre di alcunché, che il possesso sugli oggetti

rivendicati le era stato trasmesso da I__________ Srl nella forma del “Besitzanweisung”,

che la convenuta sapeva che le sue vendite a I__________ Srl erano finanziate dalle

operazioni “sale-and-lease-back”, che pertanto alla convenuta non si

poteva riconoscere la buona fede e che il preteso diritto di ritenzione oltre

che tardivo non era stato sostanziato. In sede di duplica, AO 1 ha ribadito i suoi argomenti evidenziando di avere esercitato il diritto di ritenzione a tutela dei

danni dovuti al mancato ritiro della merce da parte di I__________ Srl già il

29 settembre 2005, di avere posseduto i contestati beni sin dal 2004 e che, a

contrario, l'attrice aveva concluso dei contratti di locazione finanziaria

riferiti a determinati beni, ma senza mai accertarsi del fatto che I__________

Srl li avesse presi in consegna. All'udienza le parti hanno altresì notificato

le richieste di prove. Esperita l'istruttoria, previa rinuncia a presenziare al

dibattimento finale, le parti hanno inviato le rispettive conclusioni scritte

del 1° e 6 ottobre 2010 a conferma delle proprie tesi.

D. Con sentenza 16 dicembre 2010, il Pretore __________, ha respinto

la petizione. Era anzitutto irrilevante che i beni di cui l'attrice si considerava

proprietaria -per averli acquistati da I__________ Srl - non le erano stati consegnati

per “traditio”: in effetti la particolarità delle clausole relative ai contratti

di locazione finanziaria stipulati con quella stessa società - e la cui

validità resisteva alle critiche della convenuta - stabilivano appunto che

quegli oggetti d'arte restassero in uso a quest'ultima. Come tale però l'operazione

non era opponibile alla convenuta, in quanto la possibilità per I__________ Srl

di potere in sostanza riacquistare (tramite pagamento di un corrispettivo) quei

beni una volta terminata la locazione significava eludere le disposizioni sul pegno

manuale giusta l'art. 717 cpv. 1 CC. Per contro, trovava invece riscontro il

diritto di ritenzione ex art. 895 cpv. 3 CC della convenuta: dagli atti

risultava in effetti che quei beni mobili erano stati in buona fede in suo

possesso, I__________ Srl non avendoli mai ritirati dopo l'acquisto. Nulla

indicava poi che alla convenuta quei contratti di vendita e di locazione

finanziaria fossero noti. Ciò posto, la buona fede della convenuta (art. 895

cpv. 3 CC) e la connessione tra il suo credito (costi dovuti al deposito) e i

beni qui contesi (art. 895 cpv. 1 CC), imponeva la tutela del diritto di

ritenzione.

E. Con appello 27 dicembre 2010 AP 1 chiede -previa concessione

dell'effetto sospensivo - di riformare il giudizio impugnato e di accogliere la

petizione, con protesta di tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili di

prima e seconda sede. A ragione il Pretore aveva riconosciuto il suo diritto di

proprietà sui beni mobili oggetto della controversia in esame, ritenuto che il

possesso le era stato trasmesso non già per “traditio” bensì, per

esplicita volontà della legittima proprietaria I__________ Srl, nella forma del

“Besitzeskonstitut”. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore però i

contratti di locazione finanziaria non costituivano un caso di elusione delle

disposizioni sul pegno manuale ai sensi dell'art. 717 cpv. 1 CC. A parte il

fatto che non vi era traccia alcuna di una malafede qualificata di I__________

Srl, quest'ultima aveva potuto finanziare l'acquisto degli oggetti di

antiquariato vendutile dalla convenuta - che aveva incassato il relativo prezzo

- proprio grazie a quanto versatole dall'attrice. Ciò posto, nulla indicava che

nei suoi intenti vi era la volontà di assecondare I__________ Srl a scapito dei

diritti della convenuta. Dal canto suo, la convenuta aveva fatto valere il suo

diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC la prima volta il 30 maggio

2006, senza affatto dimostrare che le condizioni poste da tale norma erano

adempiute. A torto il Pretore aveva poi ritenuto la convenuta in buona fede,

non potendo ignorare che con le operazioni “sale-and-lease-back” l'attrice

finanziava le vendite della convenuta a I__________ Srl. L'appellante, quale legittima

proprietaria da dicembre 2004 dei beni mobili pignorati, aveva un diritto

assoluto e prevalente rispetto a quello - contestato - di ritenzione della

convenuta.

Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011 la convenuta propone la

reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC

stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione

pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la

procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

2. L'appellante ribadisce di essere diventata legittima proprietaria

degli oggetti d'arte non già in forza di un trasferimento materiale del

possesso, ma bensì dello strumento giuridico del costituto possessorio (“constitutum

possessorium”; “Besitzeskonstitut”): era stato per semplice consenso di I__________

Srl - a quel momento unica e legittima proprietaria - in luogo della consegna

materiale, che nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria (operazioni “sale-and-lease-back”)

poi conclusi con l'attrice il possesso sugli oggetti d'arte era in effetti passato

a quest'ultima (appello, pag. 3 n. 1a e 6 n. 2). In questo contesto,

l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto questi contratti alla

stregua di strumenti atti a eludere le disposizioni sul pegno manuale ai sensi

dell’art. 717 cpv. 1 CC. L'applicazione di questa norma imponeva che le parti a

quei contratti - I__________ Srl in veste di venditrice e l'attrice in veste di

acquirente - fossero entrambe consapevoli di pregiudicare i diritti della

convenuta: ciò che però non era il caso in concreto (appello, pag. 6 n.3).

In

proposito, il Pretore ha considerato che i contratti di locazione finanziaria

prodotti quali doc. D-O, non si potevano opporre alla convenuta in quanto

prevedevano che i relativi beni mobili lasciati in uso a I__________ Srl,

potevano essere da lei riacquistati una volta conclusa la durata pattuita di

locazione. Per il primo giudice nell'esito la situazione era paragonabile a

quella ottenuta stipulando un contratto di mutuo concesso a tempo indeterminato

a I__________ Srl e garantito con un pegno manuale, da cui si distingueva per

il solo fatto che in forza dei contratti di locazione finanziaria i beni mobili

restavano in possesso della venditrice (ossia I__________ Srl) e non

dell'attrice. E, questo significava appunto eludere giusta l'art. 717 cpv. 1 CC

le norme sul pegno manuale (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6 e 7). A ragione.

3. Pacifico anzitutto che - seppur a fronte di contratti di locazione

finanziaria che sanciscono l'applicazione del diritto italiano, invero determinante

ai fini del solo rapporto obbligatorio tra I__________ Srl e l'attrice - le questioni

che concernono l'acquisto, la perdita, il contenuto e l'esercizio di diritti

Considerandi

reali (quale appunto è il trapasso di proprietà) su cose mobili situate sul

territorio elvetico vanno risolte in base al diritto svizzero (art. 100 LDIP).

Ciò

premesso e a titolo di complemento ai principi di diritto già rammentati dal

Pretore con riferimento agli art. 714 cpv. 1, 924 e 717 cpv. 1 CC (sentenza

impugnata, pag. 4 n. 6; in proposito anche: II CCA del 17 agosto 2006

[12.2005.128] consid. 4.3 pubb. in: RtiD I-2007 n. 33c pag. 775), giova aggiungere

che è proprio laddove il possesso su una cosa mobile viene trasmesso nella

forma del costituto possessorio (ossia nell'eventualità in cui, in forza di un

rapporto giuridico speciale, l'alienante mantiene l'effettivo possesso sulla

cosa: art. 924 cpv. 1 CC) - e solo in tal caso - che il conseguente trasferimento

di proprietà diventa strumento di elusione delle norme sul pegno manuale. Di

fatto, si considera che in tal caso l'operazione è più finalizzata a garantire il

credito dell'acquirente verso l'alienante che non a procurare al primo la

proprietà su quella determinata cosa. E, proprio per questo, l'art. 717 cpv. 1

CC stabilisce che quello specifico trasferimento di proprietà - di per sé valido

fra le parti al costituto possessorio - non è come tale opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, vol. II,

Berna 1994, n. 2025/2025a pag. 220 seg.; op. cit., vol. III, Berna 1996, n.

3049/3050 pag. 307; Schwander, Basler

Kommentar, ZGB II, Basilea 2003, n. 2 segg. ad art. 717). Nell'ambito del leasing

finanziario, ciò è in sostanza quanto succede con i contratti che concernono beni

mobili e che sono stati stipulati nella particolare forma dei cosiddetti “sale-and-lease-back”:

in effetti, in questi casi l'alienante vende l'oggetto - di cui era proprietario

per averlo ad esempio preventivamente comperato da terzi - all'acquirente per

poi, in veste di “utilizzatore” del leasing - stipulare parimenti con

lui - che diventa così il “concedente” - un contratto di leasing in base

al quale resta così in possesso materiale di quello stesso oggetto (Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, OR

I, 4a ed., Basilea 2007, n. 89 Einleitung vor art. 184; Roberto/Hrubesch-Millauer, Sachenrecht,

Berna 2009, n. 189 pag. 47 in alto; Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 3a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 1994 pag. 525 e n. 2001 pag.

526).

4.

In concreto - e a prescindere dal diritto applicabile al rapporto

obbligatorio come tale, visto che determinante ai fini del presente giudizio

sono le ripercussioni degli stessi sui diritti reali (sopra, consid. 3 ab

initio) - i contratti di locazione finanziaria che riguardano gli oggetti di

cui l'attrice rivendica la proprietà (doc. D-O) rientrano senz'altro nella

fattispecie appena descritta quale contratti “sale-and-lease-back”. Ciò

non trova solo conferma nelle affermazioni della stessa appellante, che oltretutto

dichiara in modo esplicito di avere acquisito la proprietà su quei beni mobili da

I__________ Srl in virtù della figura giuridica del costituto possessorio (sopra,

consid. 2). Anche la relativa documentazione prodotta prova in modo

inequivocabile che nell'ambito di quei contratti - datati 22 dicembre 2004 - conclusi

dall'attrice e da I__________ Srl, la prima aveva assunto il ruolo di “concedente”

mentre la seconda rivestiva nel contempo quello di “fornitore” del bene

e di suo “utilizzatore” (doc. D-O, in particolare pag. 3 e 10). Per

quanto attiene quei beni poi, la loro preventiva e avvenuta vendita dalla convenuta

a I__________ Srl con pagamento del relativo prezzo pattuito (risposta, pag. 4 in mezzo), trovano riscontro nelle relative fatture datate 17 luglio 2003, 18 maggio 2004 e 14

dicembre 2004 (doc. 10, 11 e 12). In proposito, del resto, l'appellante non

solleva - e non lo ha mai fatto - alcuna obiezione e anzi conferma che gli

stessi sono stati “in precedenza regolarmente acquistati da I__________ Srl

presso la AO 1” (appello, pag. 3 n. 1c). È inoltre e ancora l'appellante a

precisare che il fine ultimo cui miravano quei contratti “sale-and-lease-back”

era quello di elargire un finanziamento a I__________ Srl (appello, pag. 6

n. 3). Pertanto, che gli stessi fossero sottesi a garantire un credito preventivamente

concesso dall'attrice - acquirente degli oggetti d'arte e nel contempo “concedente”

del leasing - a quest'ultima - alienante prima e, parimenti, “fornitrice” e

“utilizzatrice” del leasing - fino a concorrenza del prezzo d'acquisto

pagatole (doc. D-O, in particolare pag. 7 n. 2), risulta pacifico. A queste

condizioni, vano è il tentativo dell'appellante di difendere la sua pretesa facendo

leva sul suo diritto di proprietà dedotto da quegli stessi contratti: a

prescindere dalla validità o meno dei contratti come tali, questione che - come

visto - andrebbe esaminata in base al diritto ad essi applicabile, quel suo preteso

diritto preferenziale e assoluto non può comunque essere validamente opposto

alla convenuta in virtù dell'art. 717 cpv. 1 CC. Di modo che, nella misura in

cui - per i motivi di cui si è detto - i presupposti sanciti da questa norma (sopra,

consid. 3) risultano adempiuti, laddove ha considerato i contratti di cui ai doc.

D-O quali atti elusivi delle norme sul pegno manuale e come tali non opponibile

a terzi - fra cui va altresì annoverata la convenuta quale creditrice di I__________

Srl (Schwander, op. cit., n. 3 ad

art. 717) - la sentenza impugnata va confermata. La censura, infondata, è

quindi da respingere.

5.

L'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto alla convenuta

un diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC in quanto - a suo dire - la stessa

non ne aveva affatto documentato l'esistenza e - ad ogni modo - lo aveva fatto

valere tardivamente rispetto al suo diritto di proprietà (appello, pag. 6 n.

4). Invero, per il Pretore l'istruttoria ha dimostrato che la convenuta aveva

posseduto i contestati oggetti d'arte in buona fede visto che, dopo averli venduti

a I__________ Srl - e questo prima che quest'ultima concludesse con l'attrice i

contratti “sale-and-lease-back” - per stessa volontà dell'acquirente non

erano mai stati ritirati: al riguardo egli ha in particolare rinviato ai doc.

10, 11 e 12 e alle dichiarazioni rilasciate da una teste in sede di audizione. Il

Pretore ha inoltre ritenuto che, trattandosi di spese dovute alla loro

permanenza in deposito, era altresì data la connessione tra il credito della

convenuta e i beni oggetto di ritenzione (sentenza impugnata, pag. 4/5 consid.

8). E di fatto, con tale motivazione, l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi,

limitandosi a opporre generici argomenti ma senza dimostrare l'inesattezza

delle conclusioni pretorili. Di modo che, da questo punto di vista, l'appello è

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5).

6.

Nondimeno, l'appellante non condivide il giudizio impugnato laddove

riconosce la buona fede della convenuta. A suo dire, i contratti “sale-and-back-lease”

miravano a finanziare i contratti di vendita intercorsi tra convenuta e I__________

Srl, e segnatamente l'incasso del prezzo che quest'ultima le doveva: eloquente

in proposito il doc. 16 (appello, pag. 7 n. 5). Secondo il Pretore, nulla indicava

che la convenuta era a conoscenza dell'esistenza dei contratti di vendita e di locazione

finanziaria di cui ai doc. D-O (sentenza impugnata, pag. 5 n. 8). Conclusione questa

che trova riscontro agli atti. Si è anzitutto già detto che parti ai contratti “sale-and-lease-back”

erano solo attrice e I__________ Srl (sopra, consid. 4). In queste

circostanze, non è dato a vedere perché il Pretore doveva ritenere che alla

convenuta l'esistenza dei doc. D-O era per forza nota. Del resto, a ciò si

contrappone la diversa fattispecie di cui agli ulteriori quattro contratti di

leasing finanziario del 22 dicembre 2004 -prodotti in causa dalla convenuta -

mai perfezionatisi: in questi casi in effetti, le parti erano l'attrice in

veste di “concedente” del leasing, I__________ Srl quale “utilizzatore”

del leasing e la convenuta nel ruolo di “fornitrice” dell'oggetto dato

in uso (doc. 5-8, in particolare pag. 2). Proprio questa loro caratteristica - ossia

la presenza di tre soggetti diversi - escludeva che quei rapporti potessero

essere classificati quali operazioni “sale-and-lease-back” e, quindi, anche

un'eventuale applicazione dell'art. 717 cpv. 1 CC ( cfr. Schmid/ Hürlimann-Kaup, op. cit., n.

2001.

pag. 526). E, con evidenza, la domanda formulata il 25 maggio 2005 e volta

a sapere se “i contratti "L__________"” di cui al doc. 16

erano stati firmati (appello, pag. 8 n. 5), era appunto da ricondurre a questi

quattro atti.

L'appellante

oltretutto non considera che prima di concludere i contratti di cui ai doc. D-O,

I__________ Srl era diventata proprietaria degli oggetti d'arte che aveva

acquistato dalla convenuta e che, nonostante il pagamento del relativo prezzo

erano rimasti per sua stessa volontà (sopra, consid. 4) nelle mani di

quest'ultima (sopra, consid. 5). E la buona fede sancita dall'art. 895 cpv. 3

CC deve appunto sussistere nel momento in cui il creditore acquisisce il

possesso della cosa e avuto riguardo alla legittimità con cui il debitore ha creato

la situazione che ha poi condotto a esercitare il diritto di ritenzione (Rampini/Schulin/ Vogt, Basler

Kommentar, ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 50 ad art. 895). Ora, per quanto si è appena

detto, questi presupposti devono ritenersi adempiuti. Per il resto e, proprio

per il fatto che il prezzo degli oggetti d'arte era già stato pacificamente versato

da I__________ Srl alla convenuta prima che fossero stipulati i contratti “sale-and-lease-back”

(doc. D-O), la tesi secondo cui quegli atti mirassero a finanziare il loro acquisto

appare già di per sé infondata. Anche da questo punto di visto, l'appello va

così disatteso.

7.

In

definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli

oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 281'000.– (art. 11 lett. a

CPC/TI), pari al valore di stima dei beni rivendicati dall'attrice.

Per i quali motivi,

richiamati

l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 27 dicembre 2010

di AP 1, __________, è respinto.

2.

Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'150.–

b)

spese fr. 50.–

totale fr. 1'200.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO

1, __________, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

– ;

– RA 2 .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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