12.2010.242
Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti, rivendicazione di beni mobili (oggetti di antiquariato) per diritto di ritenzione, trapasso di proprietà in caso di leasing finanziario per
14 giugno 2011Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.242
Data decisione, Autorità:
14.06.2011, IICCA
Titolo:
Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti, rivendicazione di beni mobili (oggetti di antiquariato) per diritto di ritenzione, trapasso di proprietà in caso di leasing finanziario per costituto possessorio
PEGNO MANUALE
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 714 CC
art. 717 CC
art. 895 cpv. 3 CC
art. 924 CC
art. 107 LEF
Incarto n.
12.2010.242
Lugano
14 giugno
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata in materia di esecuzione e fallimenti -inc. n. AC.2009.27 della
Pretura __________- promossa con petizione 20 febbraio 2009 da
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2 )
con cui
l'attrice ha rivendicato in applicazione dell'art. 107 cpv. 5 LEF i beni mobili
di cui all'elenco “verbale di stima del pegno” 14 novembre 2008
allestito dall'UE __________ nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione
del pegno manuale di cui al PE n° __________ del 12 marzo/4 aprile 2008 promossa
da AO 1 contro I__________ Srl in fallimento di __________ e, conseguentemente,
chiesto di accertare che gli stessi siano liberati dal pignoramento;
domande
avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con
sentenza 16 dicembre 2010 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.–
e le spese a carico dell'attrice, obbligata a rifondere alla convenuta fr. 6'000.–
di ripetibili;
appellante
AP 1 che, con atto di appello 27 dicembre 2010 e previa concessione
dell'effetto sospensivo, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione 20 febbraio 2009, protestate tasse, spese giudiziarie e
congrue ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
mentre
la convenuta con osservazioni 21 gennaio 2011 postula - nella misura in cui è
ricevibile - la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 3 gennaio 2011 con cui la presidente di questa Camera ha accordato
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n° __________ del 12 marzo/4 aprile 2008 dell'UE __________, AO
1 ha escusso in via di realizzazione di pegno manuale, I__________ Srl in
fallimento per l'importo di fr. 203'400.75 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio
2008. Quale oggetto del pegno AO 1 ha indicato “beni mobili colpiti dal
diritto di ritenzione depositati c/o __________, __________, e meglio come da
distinta allegata”. L'inventario degli oggetti vincolati dal diritto di
ritenzione ha permesso di stimarne il valore in complessivi fr. 281'000.– (doc.
C). Il relativo incanto è stato fissato per il 27 febbraio 2009. Il 19 gennaio
2009 AP 1 ha informato l'UE __________ di rivendicare a titolo di proprietà i
beni mobili di cui al citato inventario. Il 3 febbraio 2009 l'UE __________ ha assegnato a AP 1 il termine per promuovere azione di accertamento a norma
dell'art. 107 LEF. Introdotta l'azione, esecuzione e incanto sono stati sospesi
giusta l'art. 109 cpv. 5 LEF.
Fatti
B. Con petizione 20 febbraio 2009 AP 1 (già L__________ fino al 31
dicembre 2008) ha indicato che i beni mobili di cui all'inventario dell'UE __________
relativo all'esecuzione appena citata - consistenti in oggetti di antiquariato -
le erano stati venduti a dicembre 2004 da I__________ Srl. Sulla base di contratti
di locazione finanziaria (leasing), i medesimi oggetti erano stati poi
immediatamente riceduti in uso a I__________ Srl nel quadro di operazioni
denominate “sale-and-lease-back”. Constatata l'inadempienza di I__________
Srl, il 1° febbraio 2006 la procedente aveva quindi formalmente disdetto i
rapporti leasing rivendicando la restituzione degli oggetti mobili, il
pagamento di rate insolute e di interessi, oltre agli indennizzi pattuiti per
interruzione contrattuale anticipata. A suo dire, il provvedimento eseguito dall'UE
__________ era basato sull'errato presupposto che proprietaria di questi beni
era I__________ Srl, ciò che però non era il caso. In veste di legittima
proprietaria l'attrice ha in effetti evidenziato di avere un diritto assoluto e
prevalente rispetto a quello della convenuta, e quindi postulato che quei beni
le fossero messi a libera disposizione.
Con risposta 11 marzo 2009 la convenuta ha invece spiegato di avere a
sua volta venduto - in veste di proprietaria - quegli oggetti d'arte a I__________
Srl - nella persona di M__________ - ma che quest'ultima ne aveva in continuo rinviato
la presa in consegna. Di fatto, I__________ Srl aveva poi chiesto di protrarre
il deposito della merce presso la convenuta a causa di ritardi occorsi
nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile a cui gli stessi era
destinati. Visto il procrastinarsi a oltranza del deposito e i relativi costi
che questo comportava, la convenuta aveva informato I__________ Srl di far
valere un diritto di ritenzione su quei beni, che si trovavano in giacenza presso
di lei e che - dal 10 gennaio 2007 - erano stati immagazzinati presso la ditta __________
di __________, quale garanzia delle spese già sopportate fino a quel momento. I
soli contratti di locazione finanziaria di dicembre 2004 in essere tra attrice e I__________ Srl e a lei noti erano quattro: tali rapporti tuttavia non
si erano mai perfezionati e, pertanto, non rientravano fra quelli su cui
rivendicava un diritto di ritenzione. Diverso invece il discorso per i beni
oggetto della vertenza in esame, trattandosi di merce che lei aveva precedentemente
venduto a I__________ Srl. I pretesi contratti “sale-and-lease-back” non
erano validi di modo che titolare della proprietà su quei beni, di cui lei
aveva in buona fede mantenuto il possesso, era I__________ Srl. Fossero stati anche
validi, quei medesimi beni erano comunque stati in deposito presso di lei per
volontà di I__________ Srl. La convenuta, pertanto, aveva validamente
esercitato il suo diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC sui beni
oggetto dell'esecuzione da lei promossa.
C. All'udienza preliminare del 2 giugno 2009 l'attrice ha confermato il suo punto di vista e precisato che la convenuta si era avvalsa del
suo diritto di ritenzione solo il 30 maggio 2006 allorquando I__________ Srl
era già fallita, che M__________ non era rappresentante legale di quella società
e quindi non poteva disporre di alcunché, che il possesso sugli oggetti
rivendicati le era stato trasmesso da I__________ Srl nella forma del “Besitzanweisung”,
che la convenuta sapeva che le sue vendite a I__________ Srl erano finanziate dalle
operazioni “sale-and-lease-back”, che pertanto alla convenuta non si
poteva riconoscere la buona fede e che il preteso diritto di ritenzione oltre
che tardivo non era stato sostanziato. In sede di duplica, AO 1 ha ribadito i suoi argomenti evidenziando di avere esercitato il diritto di ritenzione a tutela dei
danni dovuti al mancato ritiro della merce da parte di I__________ Srl già il
29 settembre 2005, di avere posseduto i contestati beni sin dal 2004 e che, a
contrario, l'attrice aveva concluso dei contratti di locazione finanziaria
riferiti a determinati beni, ma senza mai accertarsi del fatto che I__________
Srl li avesse presi in consegna. All'udienza le parti hanno altresì notificato
le richieste di prove. Esperita l'istruttoria, previa rinuncia a presenziare al
dibattimento finale, le parti hanno inviato le rispettive conclusioni scritte
del 1° e 6 ottobre 2010 a conferma delle proprie tesi.
D. Con sentenza 16 dicembre 2010, il Pretore __________, ha respinto
la petizione. Era anzitutto irrilevante che i beni di cui l'attrice si considerava
proprietaria -per averli acquistati da I__________ Srl - non le erano stati consegnati
per “traditio”: in effetti la particolarità delle clausole relative ai contratti
di locazione finanziaria stipulati con quella stessa società - e la cui
validità resisteva alle critiche della convenuta - stabilivano appunto che
quegli oggetti d'arte restassero in uso a quest'ultima. Come tale però l'operazione
non era opponibile alla convenuta, in quanto la possibilità per I__________ Srl
di potere in sostanza riacquistare (tramite pagamento di un corrispettivo) quei
beni una volta terminata la locazione significava eludere le disposizioni sul pegno
manuale giusta l'art. 717 cpv. 1 CC. Per contro, trovava invece riscontro il
diritto di ritenzione ex art. 895 cpv. 3 CC della convenuta: dagli atti
risultava in effetti che quei beni mobili erano stati in buona fede in suo
possesso, I__________ Srl non avendoli mai ritirati dopo l'acquisto. Nulla
indicava poi che alla convenuta quei contratti di vendita e di locazione
finanziaria fossero noti. Ciò posto, la buona fede della convenuta (art. 895
cpv. 3 CC) e la connessione tra il suo credito (costi dovuti al deposito) e i
beni qui contesi (art. 895 cpv. 1 CC), imponeva la tutela del diritto di
ritenzione.
E. Con appello 27 dicembre 2010 AP 1 chiede -previa concessione
dell'effetto sospensivo - di riformare il giudizio impugnato e di accogliere la
petizione, con protesta di tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili di
prima e seconda sede. A ragione il Pretore aveva riconosciuto il suo diritto di
proprietà sui beni mobili oggetto della controversia in esame, ritenuto che il
possesso le era stato trasmesso non già per “traditio” bensì, per
esplicita volontà della legittima proprietaria I__________ Srl, nella forma del
“Besitzeskonstitut”. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore però i
contratti di locazione finanziaria non costituivano un caso di elusione delle
disposizioni sul pegno manuale ai sensi dell'art. 717 cpv. 1 CC. A parte il
fatto che non vi era traccia alcuna di una malafede qualificata di I__________
Srl, quest'ultima aveva potuto finanziare l'acquisto degli oggetti di
antiquariato vendutile dalla convenuta - che aveva incassato il relativo prezzo
- proprio grazie a quanto versatole dall'attrice. Ciò posto, nulla indicava che
nei suoi intenti vi era la volontà di assecondare I__________ Srl a scapito dei
diritti della convenuta. Dal canto suo, la convenuta aveva fatto valere il suo
diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC la prima volta il 30 maggio
2006, senza affatto dimostrare che le condizioni poste da tale norma erano
adempiute. A torto il Pretore aveva poi ritenuto la convenuta in buona fede,
non potendo ignorare che con le operazioni “sale-and-lease-back” l'attrice
finanziava le vendite della convenuta a I__________ Srl. L'appellante, quale legittima
proprietaria da dicembre 2004 dei beni mobili pignorati, aveva un diritto
assoluto e prevalente rispetto a quello - contestato - di ritenzione della
convenuta.
Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011 la convenuta propone la
reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC
stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione
pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. L'appellante ribadisce di essere diventata legittima proprietaria
degli oggetti d'arte non già in forza di un trasferimento materiale del
possesso, ma bensì dello strumento giuridico del costituto possessorio (“constitutum
possessorium”; “Besitzeskonstitut”): era stato per semplice consenso di I__________
Srl - a quel momento unica e legittima proprietaria - in luogo della consegna
materiale, che nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria (operazioni “sale-and-lease-back”)
poi conclusi con l'attrice il possesso sugli oggetti d'arte era in effetti passato
a quest'ultima (appello, pag. 3 n. 1a e 6 n. 2). In questo contesto,
l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto questi contratti alla
stregua di strumenti atti a eludere le disposizioni sul pegno manuale ai sensi
dell’art. 717 cpv. 1 CC. L'applicazione di questa norma imponeva che le parti a
quei contratti - I__________ Srl in veste di venditrice e l'attrice in veste di
acquirente - fossero entrambe consapevoli di pregiudicare i diritti della
convenuta: ciò che però non era il caso in concreto (appello, pag. 6 n.3).
In
proposito, il Pretore ha considerato che i contratti di locazione finanziaria
prodotti quali doc. D-O, non si potevano opporre alla convenuta in quanto
prevedevano che i relativi beni mobili lasciati in uso a I__________ Srl,
potevano essere da lei riacquistati una volta conclusa la durata pattuita di
locazione. Per il primo giudice nell'esito la situazione era paragonabile a
quella ottenuta stipulando un contratto di mutuo concesso a tempo indeterminato
a I__________ Srl e garantito con un pegno manuale, da cui si distingueva per
il solo fatto che in forza dei contratti di locazione finanziaria i beni mobili
restavano in possesso della venditrice (ossia I__________ Srl) e non
dell'attrice. E, questo significava appunto eludere giusta l'art. 717 cpv. 1 CC
le norme sul pegno manuale (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6 e 7). A ragione.
3. Pacifico anzitutto che - seppur a fronte di contratti di locazione
finanziaria che sanciscono l'applicazione del diritto italiano, invero determinante
ai fini del solo rapporto obbligatorio tra I__________ Srl e l'attrice - le questioni
che concernono l'acquisto, la perdita, il contenuto e l'esercizio di diritti
Considerandi
reali (quale appunto è il trapasso di proprietà) su cose mobili situate sul
territorio elvetico vanno risolte in base al diritto svizzero (art. 100 LDIP).
Ciò
premesso e a titolo di complemento ai principi di diritto già rammentati dal
Pretore con riferimento agli art. 714 cpv. 1, 924 e 717 cpv. 1 CC (sentenza
impugnata, pag. 4 n. 6; in proposito anche: II CCA del 17 agosto 2006
[12.2005.128] consid. 4.3 pubb. in: RtiD I-2007 n. 33c pag. 775), giova aggiungere
che è proprio laddove il possesso su una cosa mobile viene trasmesso nella
forma del costituto possessorio (ossia nell'eventualità in cui, in forza di un
rapporto giuridico speciale, l'alienante mantiene l'effettivo possesso sulla
cosa: art. 924 cpv. 1 CC) - e solo in tal caso - che il conseguente trasferimento
di proprietà diventa strumento di elusione delle norme sul pegno manuale. Di
fatto, si considera che in tal caso l'operazione è più finalizzata a garantire il
credito dell'acquirente verso l'alienante che non a procurare al primo la
proprietà su quella determinata cosa. E, proprio per questo, l'art. 717 cpv. 1
CC stabilisce che quello specifico trasferimento di proprietà - di per sé valido
fra le parti al costituto possessorio - non è come tale opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
Berna 1994, n. 2025/2025a pag. 220 seg.; op. cit., vol. III, Berna 1996, n.
3049/3050 pag. 307; Schwander, Basler
Kommentar, ZGB II, Basilea 2003, n. 2 segg. ad art. 717). Nell'ambito del leasing
finanziario, ciò è in sostanza quanto succede con i contratti che concernono beni
mobili e che sono stati stipulati nella particolare forma dei cosiddetti “sale-and-lease-back”:
in effetti, in questi casi l'alienante vende l'oggetto - di cui era proprietario
per averlo ad esempio preventivamente comperato da terzi - all'acquirente per
poi, in veste di “utilizzatore” del leasing - stipulare parimenti con
lui - che diventa così il “concedente” - un contratto di leasing in base
al quale resta così in possesso materiale di quello stesso oggetto (Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, OR
I, 4a ed., Basilea 2007, n. 89 Einleitung vor art. 184; Roberto/Hrubesch-Millauer, Sachenrecht,
Berna 2009, n. 189 pag. 47 in alto; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 3a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 1994 pag. 525 e n. 2001 pag.
526).
4.
In concreto - e a prescindere dal diritto applicabile al rapporto
obbligatorio come tale, visto che determinante ai fini del presente giudizio
sono le ripercussioni degli stessi sui diritti reali (sopra, consid. 3 ab
initio) - i contratti di locazione finanziaria che riguardano gli oggetti di
cui l'attrice rivendica la proprietà (doc. D-O) rientrano senz'altro nella
fattispecie appena descritta quale contratti “sale-and-lease-back”. Ciò
non trova solo conferma nelle affermazioni della stessa appellante, che oltretutto
dichiara in modo esplicito di avere acquisito la proprietà su quei beni mobili da
I__________ Srl in virtù della figura giuridica del costituto possessorio (sopra,
consid. 2). Anche la relativa documentazione prodotta prova in modo
inequivocabile che nell'ambito di quei contratti - datati 22 dicembre 2004 - conclusi
dall'attrice e da I__________ Srl, la prima aveva assunto il ruolo di “concedente”
mentre la seconda rivestiva nel contempo quello di “fornitore” del bene
e di suo “utilizzatore” (doc. D-O, in particolare pag. 3 e 10). Per
quanto attiene quei beni poi, la loro preventiva e avvenuta vendita dalla convenuta
a I__________ Srl con pagamento del relativo prezzo pattuito (risposta, pag. 4 in mezzo), trovano riscontro nelle relative fatture datate 17 luglio 2003, 18 maggio 2004 e 14
dicembre 2004 (doc. 10, 11 e 12). In proposito, del resto, l'appellante non
solleva - e non lo ha mai fatto - alcuna obiezione e anzi conferma che gli
stessi sono stati “in precedenza regolarmente acquistati da I__________ Srl
presso la AO 1” (appello, pag. 3 n. 1c). È inoltre e ancora l'appellante a
precisare che il fine ultimo cui miravano quei contratti “sale-and-lease-back”
era quello di elargire un finanziamento a I__________ Srl (appello, pag. 6
n. 3). Pertanto, che gli stessi fossero sottesi a garantire un credito preventivamente
concesso dall'attrice - acquirente degli oggetti d'arte e nel contempo “concedente”
del leasing - a quest'ultima - alienante prima e, parimenti, “fornitrice” e
“utilizzatrice” del leasing - fino a concorrenza del prezzo d'acquisto
pagatole (doc. D-O, in particolare pag. 7 n. 2), risulta pacifico. A queste
condizioni, vano è il tentativo dell'appellante di difendere la sua pretesa facendo
leva sul suo diritto di proprietà dedotto da quegli stessi contratti: a
prescindere dalla validità o meno dei contratti come tali, questione che - come
visto - andrebbe esaminata in base al diritto ad essi applicabile, quel suo preteso
diritto preferenziale e assoluto non può comunque essere validamente opposto
alla convenuta in virtù dell'art. 717 cpv. 1 CC. Di modo che, nella misura in
cui - per i motivi di cui si è detto - i presupposti sanciti da questa norma (sopra,
consid. 3) risultano adempiuti, laddove ha considerato i contratti di cui ai doc.
D-O quali atti elusivi delle norme sul pegno manuale e come tali non opponibile
a terzi - fra cui va altresì annoverata la convenuta quale creditrice di I__________
Srl (Schwander, op. cit., n. 3 ad
art. 717) - la sentenza impugnata va confermata. La censura, infondata, è
quindi da respingere.
5.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto alla convenuta
un diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC in quanto - a suo dire - la stessa
non ne aveva affatto documentato l'esistenza e - ad ogni modo - lo aveva fatto
valere tardivamente rispetto al suo diritto di proprietà (appello, pag. 6 n.
4). Invero, per il Pretore l'istruttoria ha dimostrato che la convenuta aveva
posseduto i contestati oggetti d'arte in buona fede visto che, dopo averli venduti
a I__________ Srl - e questo prima che quest'ultima concludesse con l'attrice i
contratti “sale-and-lease-back” - per stessa volontà dell'acquirente non
erano mai stati ritirati: al riguardo egli ha in particolare rinviato ai doc.
10, 11 e 12 e alle dichiarazioni rilasciate da una teste in sede di audizione. Il
Pretore ha inoltre ritenuto che, trattandosi di spese dovute alla loro
permanenza in deposito, era altresì data la connessione tra il credito della
convenuta e i beni oggetto di ritenzione (sentenza impugnata, pag. 4/5 consid.
8). E di fatto, con tale motivazione, l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi,
limitandosi a opporre generici argomenti ma senza dimostrare l'inesattezza
delle conclusioni pretorili. Di modo che, da questo punto di vista, l'appello è
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5).
6.
Nondimeno, l'appellante non condivide il giudizio impugnato laddove
riconosce la buona fede della convenuta. A suo dire, i contratti “sale-and-back-lease”
miravano a finanziare i contratti di vendita intercorsi tra convenuta e I__________
Srl, e segnatamente l'incasso del prezzo che quest'ultima le doveva: eloquente
in proposito il doc. 16 (appello, pag. 7 n. 5). Secondo il Pretore, nulla indicava
che la convenuta era a conoscenza dell'esistenza dei contratti di vendita e di locazione
finanziaria di cui ai doc. D-O (sentenza impugnata, pag. 5 n. 8). Conclusione questa
che trova riscontro agli atti. Si è anzitutto già detto che parti ai contratti “sale-and-lease-back”
erano solo attrice e I__________ Srl (sopra, consid. 4). In queste
circostanze, non è dato a vedere perché il Pretore doveva ritenere che alla
convenuta l'esistenza dei doc. D-O era per forza nota. Del resto, a ciò si
contrappone la diversa fattispecie di cui agli ulteriori quattro contratti di
leasing finanziario del 22 dicembre 2004 -prodotti in causa dalla convenuta -
mai perfezionatisi: in questi casi in effetti, le parti erano l'attrice in
veste di “concedente” del leasing, I__________ Srl quale “utilizzatore”
del leasing e la convenuta nel ruolo di “fornitrice” dell'oggetto dato
in uso (doc. 5-8, in particolare pag. 2). Proprio questa loro caratteristica - ossia
la presenza di tre soggetti diversi - escludeva che quei rapporti potessero
essere classificati quali operazioni “sale-and-lease-back” e, quindi, anche
un'eventuale applicazione dell'art. 717 cpv. 1 CC ( cfr. Schmid/ Hürlimann-Kaup, op. cit., n.
2001.
pag. 526). E, con evidenza, la domanda formulata il 25 maggio 2005 e volta
a sapere se “i contratti "L__________"” di cui al doc. 16
erano stati firmati (appello, pag. 8 n. 5), era appunto da ricondurre a questi
quattro atti.
L'appellante
oltretutto non considera che prima di concludere i contratti di cui ai doc. D-O,
I__________ Srl era diventata proprietaria degli oggetti d'arte che aveva
acquistato dalla convenuta e che, nonostante il pagamento del relativo prezzo
erano rimasti per sua stessa volontà (sopra, consid. 4) nelle mani di
quest'ultima (sopra, consid. 5). E la buona fede sancita dall'art. 895 cpv. 3
CC deve appunto sussistere nel momento in cui il creditore acquisisce il
possesso della cosa e avuto riguardo alla legittimità con cui il debitore ha creato
la situazione che ha poi condotto a esercitare il diritto di ritenzione (Rampini/Schulin/ Vogt, Basler
Kommentar, ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 50 ad art. 895). Ora, per quanto si è appena
detto, questi presupposti devono ritenersi adempiuti. Per il resto e, proprio
per il fatto che il prezzo degli oggetti d'arte era già stato pacificamente versato
da I__________ Srl alla convenuta prima che fossero stipulati i contratti “sale-and-lease-back”
(doc. D-O), la tesi secondo cui quegli atti mirassero a finanziare il loro acquisto
appare già di per sé infondata. Anche da questo punto di visto, l'appello va
così disatteso.
7.
In
definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli
oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 281'000.– (art. 11 lett. a
CPC/TI), pari al valore di stima dei beni rivendicati dall'attrice.
Per i quali motivi,
richiamati
l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 27 dicembre 2010
di AP 1, __________, è respinto.
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'150.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 1'200.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
– ;
– RA 2 .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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