Lexipedia

Decisione

12.2010.25

Responsabilità del mandatario - responsabilità dell'amministratore di una SA

29 aprile 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi altri indicati nella medesima segnalazione, fossero soggetti alle

normative federali in materia di ostacoli alla navigazione aerea. L'informazione

trasmessa alla Sezione forestale cantonale da __________ D__________, funzionario

attivo presso l'Ufficio forestale circondariale di Cevio, nulla indicava in effetti

in merito alle caratteristiche tecniche degli impianti, di cui era rilevata

solamente la posizione e il tracciato approssimativamente riportato su di una

planimetria in scala 1:25000 (doc. D). A suffragare questa conclusione, ovvero

che la segnalazione non potesse essere accompagnata da informazioni sufficienti

atte a far insorgere nei funzionari della Sezione forestale cantonale il dubbio

che si trattasse di un impianto soggetto ad autorizzazione federale (in quanto corrispondente

ai criteri stabiliti dall'art. 63 OSIA per essere considerato un ostacolo alla

navigazione aerea) vi è poi la stessa deposizione del forestale che ha

allestito il documento. Egli aveva infatti a suo tempo ritenuto (erroneamente) che

il filo "nel punto più alto non raggiungeva neppure i 20 metri di altezza" (verbale teste __________ D__________ 12 dicembre 2006 pag. 3).

Non emerge pertanto elemento alcuno che permetta di concludere che nel caso

concreto, se anche si volesse ammettere un obbligo di segnalazione all'autorità

federale preposta, i funzionari cantonali avessero informazioni sufficienti per

ipotizzare di essere in presenza di un impianto soggetto alla legislazione

federale in questione.

13. A

fondamento della pretesa di risarcimento danni nei confronti dello Stato

l'attrice ha rinunciato a prevalersi di eventuali negligenze imputabili al forestale

__________ D__________ in quanto autore della segnalazione del 29 agosto 2001 (doc.

D). Neppure ha ritenuto di chiarire in quale misura la persona in questione faccia

parte dei funzionari statali il cui operato è atto a ingenerare una

responsabilità dell'ente pubblico. Nelle comparse di causa l'attrice ha identificato

quali responsabili dell'illecita omissione, ovvero della mancata comunicazione

all'Ufficio federale, i funzionari cantonali preposti a ricevere le notifiche,

non meglio identificati e genericamente indicati come funzionari del Dipartimento

del Territorio. Il Pretore ha invero rinunciato ad accertare quale sia il

servizio cantonale designato ai sensi dell'art. 50 OSIA, ma è stata comunque

l'attrice a indicare quali responsabili i funzionari della Sezione forestale

cantonale del Dipartimento del Territorio, in quanto destinatari della

segnalazione inoltrata dal forestale __________ D__________ (doc. D).

Unicamente ai primi è stata imputata un'inadempienza, mentre a quest'ultimo non

è invece stato mosso alcun rimprovero, venendo così meno all'obbligo di

allegazione. Peraltro neppure in questa sede l'appellante motiva una tale

ipotesi, che non merita pertanto ulteriore esame.

14. Ne

consegue la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio di

prima sede, benché per motivi diversi da quelli esposti dal Pretore.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello,

calcolate su un valore litigioso di fr. 41'707.40, seguono la soccombenza (art.

148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° febbraio 2010 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'000.-

b)

spese fr. 100.-

Totale fr.

1'100.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr 1'200.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster