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Decisione

12.2010.28

Compravendita immobiliare, garanzia per difetti, tempestività della notifica

14 dicembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 ottobre 2003, i coniugi AP 1 hanno sottoscritto un contratto

di locazione con la società __________ SA (ora AO 1). Il contratto di

locazione, avente per oggetto l’appartamento n. 2 sito al pian terreno dello

stabile __________ a__________, ha preso inizio il 1° gennaio 2004 (doc. 7).

Con rogito 22 giugno 2004, le medesime parti hanno concluso un contratto di

compravendita comportante l’acquisto da parte dei coniugi AP 1, in ragione di 1/2 ciascuno e per complessivi fr. 385'000.-, del foglio PPP n. __________ del fondo

n. __________ RFD di __________ con diritto esclusivo sull’appartamento da essi

locato (doc. C).

B. Nel

corso del 2005, AP 1 hanno riscontrato

la presenza di macchie di umidità su alcune pareti interne dell’appartamento

oggetto della compravendita. Acquirenti e venditrice si sono accordati per la

nomina di un perito, l’ing. G__________, incaricato di valutare la situazione.

Nel suo referto l’ing. G__________ ha riscontrato problemi di umidità capillare

ascendente nonché difetti alla canna fumaria, la quale non sarebbe stata

conforme alla vigente normativa anti incendio. Con petizione 3 luglio 2006, i

coniugi AP 1 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone

la condanna al pagamento di fr. 55'000.- oltre interessi a titolo di minor

valore dell’oggetto. Dal canto suo, la convenuta, nella sua risposta 9 ottobre

2006, si è opposta alla petizione. Nei successivi allegati di replica e duplica

le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi.

C. Con sentenza 18 gennaio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 11'000.- oltre

interessi del 5% dal 25 giugno 2004. Egli ha posto la tassa di giustizia di

complessivi fr. 3’000.- e le spese (incluse quelle peritali) a carico della

convenuta nella misura del 20% e a carico degli attori nella misura dell’80%,

con obbligo per questi ultimi di rifondere alla convenuta fr. 2’700.- per

ripetibili.

D. Con

atto di appello 8 febbraio 2010 gli attori insorgono contro il predetto

giudizio pretorile, di cui postulano la riforma nel senso di condannare la

convenuta al versamento di fr. 23'854.50 oltre a

interessi al 5% e di suddividere la tassa di giustizia in ragione del 20% a

loro carico e dell’80% a carico della convenuta, la quale rifonderà loro fr.

2'700.- a titolo di parziali ripetibili.

E. Dal

canto suo la convenuta, nelle proprie osservazioni 9 marzo 2010, chiede di

respingere l’appello presentato dagli attori, con protesta di spese e

ripetibili. Inoltre, con appello adesivo di stessa data postula la riforma del

giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, protestate tassa e

spese, con ripetibili a carico degli attori, pari a fr. 5'000.-. In via

subordinata, l’appellante adesiva chiede la riduzione dell’importo da

corrispondere agli attori a fr. 8'212.50, protestate tassa e spese, con

ripetibili nella misura di 1/8 a carico della convenuta e per i restanti 7/8 a

carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta fr. 3'000.- a titolo

di ripetibili.

Con

osservazioni 23 aprile 2010, gli attori postulano la reiezione dell’appello

adesivo della convenuta, protestate spese e ripetibili.

e

considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane

disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

fattispecie il Pretore, dopo aver esposto le norme applicabili in materia di

garanzia per difetti nell’ambito di una compravendita immobiliare, ha accertato

in primo luogo che non vi era alcun difetto della canna fumaria derivante dal

mancato rispetto della normativa anti incendio in vigore, poiché l’immobile era

stato edificato attorno al 1930 e non era quindi assoggettato alle prescrizioni

introdotte con la modifica della Legge edilizia intervenuta in 1° gennaio 1997.

Al riguardo, per altro, la valutazione espressa dall’ing. G__________ (doc. N) doveva

essere considerata come una consulenza di parte, prosegue il primo giudice, per

il motivo che egli era andato oltre il mandato ricevuto congiuntamente dalle

parti e non era un esperto nelle specifiche questioni tecniche delle norme di

protezione anticincendio. Proseguendo nel suo esame, il Pretore ha constatato

che gli attori avevano tempestivamente notificato i difetti consistenti

nell’umidità delle pareti interne dell’unità di PPP e che erano legittimati a

far valere l’azione estimatoria. Nella determinazione della riduzione del

prezzo il primo giudice si è fondato sulle risultanze della consulenza di parte

elaborata dall’ing. G__________ confermata dalla perizia giudiziaria agli atti,

ma ha dedotto dai costi complessivi l’importo delle opere di miglioria decise

dalla comunione dei comproprietari e le spese ricorrenti per il parziale

ritinteggio delle zone danneggiate, giungendo a un importo di fr. 11'000.-.

3.

Le regole sulla garanzia per i difetti della cosa venduta

(art. 197 segg. CO) sono applicabili anche nell'ambito della compravendita

immobiliare in virtù del rinvio di cui all'art. 221 CO. La responsabilità del

venditore presuppone l'esistenza di un difetto ai sensi dell'art. 197 CO,

ovvero l’assenza di una qualità promessa o la presenza di un difetto che,

materialmente o giuridicamente, diminuisce il valore della cosa o l'attitudine

all'uso cui è destinata (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 4a ed.,

2006, N. 723). Il difetto deve essere sorto prima del

trasferimento dei rischi e ignorato dal compratore al momento della vendita (art.

200.

CO). Il momento determinante è quello della conclusione del contratto (nel

caso della compravendita immobiliare quello dell’istrumento notarile) e non

quello del trapasso di proprietà (DTF 117 II 259, 131 II 145). Il compratore

può dunque prevalersi dei diritti fondati sulla garanzia per i difetti della

cosa venduta (art. 205 CO), a patto che abbia notificato tempestivamente il

difetto (art. 201 CO) - a meno che il venditore abbia

intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO) - ed introduca

l'azione di garanzia entro i termini di cui all'art. 210 CO (cfr. HUGUENIN, Obligationenrecht - Besonderer Teil, 2a

ed., Zurigo 2004, n. 266 segg. pag. 40 segg.).

La legge impone, infatti, al compratore di esaminare lo stato della

cosa compravenduta, tosto che l’ordinario andamento degli affari lo consenta e

a condizione, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, di

dargliene subito notizia (art. 201 cpv. 1 CO), ritenuto come in caso contrario

la cosa si ritiene accettata (art. 201 cpv. 2 CO). I

difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il

compratore acquista la certezza della loro esistenza. I difetti che appaiono

progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità

aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si

manifestano i primi indizi, bensì solo quando il compratore sia in grado di

rilevarne l'importanza e la portata (TF17 novembre 2003 4C.205/2004 17 novembre 2003 consid. 3.2; DTF 118 II 142 consid. 3b pag. 148 seg.), altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto a questi

difetti (art. 201 cpv. 3 CO). In altre parole, il

compratore è tenuto a segnalare il difetto solo quando gli sia noto - o debba

esserlo, secondo la buona fede - ch'esso costituisce un inadempimento del

contratto (DTF 131 III 145 consid. 7.2; DTF 117 II 425 consid. 2 pag. 427; TF 14 giugno 1999 4C.112/1999 consid. 3a;

cfr. anche Schumacher/ Rüegg, Die

Haftung des Grundstückverkäufers, in: Der Grundstückkauf, 2a ed.,

Berna 2001, n. 286 segg. pag. 271).

I.

Sull’appello principale

4.

È pacifico che le parti avevano concluso un contratto di compravendita

immobiliare (art. 216 segg. CO) e che è stata accertata l’esistenza di difetti,

derivanti dall’umidità provocata da infiltrazione capillare ascendente.

Rimangono litigiosi in questa sede la questione della tempestività della

notifica dei difetti, contestata dall’appellante adesiva e la quantificazione

del minor valore del prezzo, nonché la ripartizione delle spese e delle

ripetibili. Poiché la tempestività della notifica dei difetti rappresenta una

condizione imprescindibile dell’azione estimatoria, che il giudice deve

verificare d’ufficio, per economia processuale conviene trattare in primo luogo

tale questione.

5.

Il Pretore

ha ritenuto che non ci fosse alcun elemento a sostegno della tesi dalla

convenuta secondo la quale i difetti erano noti agli attori già al momento

della vendita o, perlomeno, che gli attori avrebbero dovuto, usando l’ordinaria

diligenza, averne appurato l’esistenza. Egli ha rilevato che dagli atti nulla permetteva

di ritenere che già al momento delle visite preliminari alla locazione nel

2003, ad appartamento ancora occupato dalla precedente locataria, gli attori

fossero a conoscenza - o avrebbero dovuto esserlo - di problemi di umidità

ascendente. Dall’istruttoria è emerso che vi era invero qualche alone di

umidità, riferito dalla precedente conduttrice dell’appartamento e

dall’artigiano allora incaricato di ritinteggiare le pareti (cfr. verbale 12

dicembre 2007, deposizioni dei testi E__________ e A__________). L’amministrazione

dello stabile aveva messo al corrente gli attori, alla fine del 2003, di alcuni

“Feuchttigkeitsschaden an der Aussenwand” (doc E). A questo proposito,

oltre a ricordare che si tratta di pareti esterne, occorre altresì sottolineare

come, prima dell’entrata in locazione, l’appartamento era stato parzialmente

ristrutturato con il raschiamento della moquette e la posa di pavimenti in

piastrelle ed era stato integralmente riverniciato. Di conseguenza, gli attori

non potevano né dovevano ragionevolmente essere a conoscenza dei persistenti

problemi di umidità ascendente, causa dei difetti poi riscontrati alle pareti

interne. Del resto, anche se fossero stati consapevoli delle macchie d’umidità,

gli attori non avevano alcun motivo per dubitare che il problema sarebbe stato

risolto con i precitati interventi. Come poi evidenziato dall’ing. G__________,

“con la stesura di un nuovo tinteggio alle pareti e la posa di nuovi pavimenti

, i difetti dovuti all’umidità capillare ascensionale non si evidenziano se non

dopo un certo tempo, sicuramente più mesi” (doc. N, pag. 8). D’altro canto,

come già rilevato dal Pretore, la convenuta ha contestato l’esistenza stessa

della notifica telefonica del 24 gennaio 2005 dei difetti da parte degli attori

solo in sede di allegato conclusivo, pertanto in maniera irrita. Ne discende

che in concreto la notifica dei difetti è avvenuta tempestivamente.

6.

Gli

attori rimproverano al Pretore di non aver loro riconosciuto, oltre al minor

valore di fr. 11'000.-, anche l’importo di fr. 2'542.-, pari alla quota parte

di 82/1000 calcolati sulla spesa totale di fr. 31'000.- per una parte dei

lavori di miglioria (vano intercapedine), nonché fr. 10'312.50 quale quota

parte per i lavori di riverniciatura ricorrenti.

6.1

Gli

appellanti lamentano che il primo giudice non ha riconosciuto loro il maggior

costo derivante dalla partecipazione proporzionale alla loro quota parte di

82/1000 nella PPP. Di conseguenza, quale minor valore chiedono vengano loro

attribuiti ulteriori fr. 2'542.-, ovvero la propria quota proporzionale sul

costo totale effettivo dei lavori di circa fr. 31'000.-. In subordine, chiedono

che vengano loro riconosciuti fr. 1’640.-, ovvero la propria quota

proporzionale sulla base di quanto a suo tempo quantificato dall’ing. G__________

nel suo referto per tale opera, vale a dire fr. 20'000.-. In pendenza di causa,

come emerge dal doc. 32 prodotto dalla convenuta dopo l’accoglimento della sua

domanda di restituzione in intero, la comunione dei comproprietari “M__________”

ha deciso, in occasione dall’assemblea del 28 giugno 2007, di eseguire lavori

di miglioria per lo smaltimento delle acque chiare nell’intercapedine dietro lo

stabile, all’altezza dell’appartamento degli attori, addebitando i costi

dell’intervento di risanamento al fondo di rinnovamento. Per tale motivo il

Pretore non ha considerato i costi stimati dal doc. N per tale opera di

miglioria (fr. 20'000.-) nel suo calcolo della riduzione del prezzo di

compravendita, ciò che contestano gli attori in questa sede. A torto. Negli

allegati di causa (petizione, replica e conclusioni) gli attori hanno fatto

valere quale minor valore del prezzo l’importo complessivo di fr. 55'000.-, che

comprendeva i lavori minimi di miglioria (posa di una barriera isolante,

demolizione e rifacimento della canna fumaria, spostamento mobili e pulizia,

rifacimento del vano intercapedine) e il minor valore dovuto a spese ricorrenti

(rifacimento dell’intonaco e del tinteggio per i difetti dovuti all’umidità

ascensionale), fondandosi sul referto dell’ing. G__________ (doc. N). Solo in

sede di appello essi hanno fatto valere a titolo di minor valore del prezzo di

compravendita la quota parte relativa alla loro partecipazione ai costi di

miglioria. Ne deriva che la loro censura è in contrasto con il divieto di far

valere in appello nuovi fatti, nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova (art.

321.

CPC-TI) ed è pertanto irricevibile. A ogni modo, dall’istruttoria emerge

con chiarezza che i costi per tale opera sono stati addebitati al fondo di

rinnovamento (doc. 32, pag. 2), sicché la censura si rivelerebbe infondata

anche se fosse stata proponibile, gli attori non avendo provato di aver

sopportato alcun onere per tale miglioria.

6.2

Il Pretore

ha pure escluso le spese ricorrenti per il parziale ritinteggio delle pareti

interne danneggiate, motivando tale scelta con le indicazioni emergenti dai

referti dell’ing. G__________ e del perito giudiziario arch. P__________ e con

il fatto che in circostanze normali il tinteggio delle pareti ha una durata

media di 8 anni. A detta degli attori tale conclusione sarebbe errata, poiché il

commentario SVIT indica a tale titolo un periodo di 10 anni. Inoltre, il

Pretore avrebbe comunque dovuto concedere agli attori almeno le quote

d’indennizzo per gli anni di durata della pittura “persi” a causa della

necessità di intervento anticipato, ovvero 3 anni (tesi seguita dal Pretore),

rispettivamente 5 anni (secondo quanto indicato nel commentario SVIT). La censura

degli appellanti non può essere condivisa. Come rilevato dal Pretore, sia

l’ing. G__________ sia il perito giudiziario arch. P__________ non escludono invero

che fenomeni di capillarità ascendente possano ripresentarsi e concordano che con

tutta probabilità gli interventi prospettati (compresi quelli già eseguiti) non

li potranno eliminare completamente. Ciò nonostante, gli esperti non indicano,

con ragionevole certezza, che tali eventuali fenomeni potrebbero avere influssi

negativi sull’intonaco, tali da obbligare gli attori alla riverniciatura totale

o parziale delle pareti interne prima dei periodi di ritinteggiatura analoghi a

quelli normalmente considerati in materia di locazione. Al proposito non vi è

motivo di scostarsi dal periodo di 8 anni indicato dal Pretore (tabelle

contenute in Lachat, Droit du bail

à loyer, nouvelle édition, 2008), che è stato concordato da associazioni di

locatori e di conduttori (cfr. anche Bohnet/Montini,

Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, Annexe 5 pag. 1338). Quanto

poi all’asserita necessità di ritinteggiare prima di 8 anni a causa

dell’umidità, gli attori non hanno sostanziato tale loro affermazione,

limitandosi a far notare che dalla perizia giudiziaria risultano ancora tracce

d’umidità nelle camere non rinnovate, tinteggiate nel 2003. Il perito

giudiziario ha invero constatato tracce di umidità nell’appartamento degli

attori (perizia, pag. 1, delucidazione della perizia, pag. 4) e ha ritenuto che

interventi parziali alle pareti potrebbero essere necessari ogni 7 anni. Dalle

fotografie contenute nella perizia e nella sua delucidazione, a ogni modo,

emerge che gli aloni di umidità sono circoscritti su piccole superfici. Non si

vede quindi come la minima differenza tra il periodo di 8 anni considerato dal

Pretore e quello di 7 anni evocato dal perito giudiziario possa avere una

qualche ripercussione sul minor valore dell’appartamento. Al riguardo l’appello

va dunque respinto.

II.

Sull’appello adesivo

7.

La

convenuta ripropone con il proprio appello adesivo la tardività della notifica

dei difetti, adducendo che gli attori erano al corrente dei problemi di umidità

fin della loro prima visita all’appartamento, in vista della locazione, nell’ottobre

2003.

Infatti, già nel corso delle trattative per l’acquisto dell’appartamento

gli attori non avrebbero mancato di menzionare e sottolineare il problema

dell’umidità capillare, con conseguente diminuzione delle prezzo al momento

delle trattative finalizzate alla compravendita. Se non che, quest’ultima

affermazione non è stata minimamente provata in causa, come già rilevato dal

Pretore. Né gli attori potevano rendersi conto dell’umidità prima di entrare

nell’appartamento come conduttori, poiché la lettera dell’amministrazione (doc.

E=14) alla quale si riferisce in questa sede l’appellante adesiva menzionava

umidità ma sulle pareti esterne e non su quelle interne dell’appartamento. A

seguito dei lavori di tinteggio e di sostituzione delle piastrelle intrapresi

nel 2003, inoltre, gli aloni e le tracce di umidità menzionati dalla precedente

conduttrice erano stati eliminati (cfr. consid. 5). Gli attori non potevano

quindi rendersi conto dell’esistenza del difetto, che per sua natura si

manifesta lentamente (doc. N). Né giova all’appellante adesiva contestare

ancora in questa sede l’esistenza della notifica telefonica del difetto nel

gennaio 2005. Come osservato con pertinenza dal Pretore, infatti, tale

contestazione è stata formulata solo con le conclusioni di causa, ed è pertanto

irricevibile. L’appello adesivo è dunque improponibile per quel che concerne la

tardività della notifica dei difetti.

8.

In

via subordinata, l’appellante adesiva rimprovera al Pretore di aver

largheggiato nel calcolo del minor valore, per aver ammesso a titolo di costo

per l’intervento di una barriera isolante fr. 10'000.- oltre a fr. 1'000.- per

lo spostamento dei mobili e la pulizia. Essa rileva che gli attori hanno

recentemente sostituito le piastrelle con lastre di granito Onsernone senza

posare la barriera isolante, a dimostrazione del fatto che la ritenevano

inutile e ne deduce che il minor valore deve essere ridotto di fr. 1'000.-,

pari al risparmio così ottenuto. A detta della convenuta, inoltre, non vanno

considerati i costi dello spostamento dei mobili e delle pulizie, in ulteriori

fr. 1'000.-, perché gli attori avevano comunque deciso di fare dei lavori di

ristrutturazione, indipendentemente dai difetti. L’argomentazione non può

essere condivisa. I lavori di sostituzione delle piastrelle con lastre di

granito, infatti, sono stati eseguiti nella primavera del 2005 (comunicazione

ai vicini dell’8 giugno 2005, doc. 20), prima quindi che fosse stato redatto il

referto 1° ottobre 2005 dell’ing. G__________ (doc. N) nel quale veniva

illustrato l’intervento di risanamento. Il rifacimento del pavimento senza la

posa di una barriera protettiva non può dunque essere considerato come un

rifiuto di tale intervento da parte degli attori, all’epoca del tutto ignari dell’origine

dell’umidità. Non vi è dunque motivo di ridurre ulteriormente il minor valore

stabilito dal primo giudice. La posa della barriera isolante, infatti, dovrà

prima o poi essere eseguita visto il persistere della capillarità ascendente,

constatata dalla perizia giudiziaria e in tale occasione saranno evidentemente

necessari sia lo spostamento dei mobili sia la pulizia successiva ai lavori. Su

questo punto l’appello adesivo va respinto.

9.

In

via ancor più subordinata, l’appellante adesiva contesta il calcolo del minor

valore eseguito dal Pretore, rimproverandogli di non aver applicato il metodo

relativo. Essa sostiene che si deve tener conto della proporzione tra il prezzo

originale di listino di fr. 400'000.- e il prezzo effettivamente pagato dagli

attori di fr. 365'000.-. La censura è improponibile in questa sede. Negli

allegati scritti, infatti, la convenuta aveva sì contestato le cifre avanzate

dagli attori, ma non aveva minimamente accennato al metodo relativo. Il

rimprovero si rivelerebbe del resto infondato anche se fosse ricevibile. La

convenuta non ha provato, come accertato dal Pretore, che la riduzione del

prezzo originale da lei concesso agli acquirenti teneva già conto dei difetti

oggetto della vertenza. Il primo giudice, inoltre, si è scostato dal metodo

relativo, invero non incontestato (Tercier,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 879 pag. 129), poiché ha stabilito

il minor valore in base ai costi di risanamento accertati dal consulente

incaricato dalle parti (doc. N) e confermati dal perito giudiziario, ritenendo

così che il minor valore corrispondeva nel caso concreto al costo della

riparazione del difetto (Tercier,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 883 pag. 130). Il rimprovero di

aver erroneamente applicato il diritto si rivela dunque infondato e l’appello

adesivo va respinto in ogni suo punto.

III. Sugli oneri

processuali

10.

Entrambe

le parti si aggravano contro il giudizio in materia di spese e ripetibili,

contestando in sostanza la propria soccombenza a dipendenza dell'esito della

causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi gravami. Il Pretore in base

al proprio giudizio aveva ritenuto soccombente in misura preponderante gli

attori. Non vi è motivo di scostarsi da tale ripartizione, visto l’esito del

loro appello. In questa sede gli attori risultano interamente soccombenti sul

proprio gravame, mentre sono vincenti nell’appello adesivo della convenuta. Gli

oneri processuali di appello, calcolati per l'appello principale su un valore

litigioso di fr. 12'854.50 e per l'appello adesivo di fr. 11'000.-, seguono la

rispettiva soccombenza (art. 148 CPC-TI).

Per i

quali motivi,

richiamati

l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 8 febbraio

2010.

di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

600.

-

sono in

solido a carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

L’appello

adesivo 9 marzo 2010 di AO 1 è respinto.

4.

Gli

oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

400.

-

sono a

carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà agli attori complessivi fr.

800.

- per ripetibili di appello.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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