12.2010.28
Compravendita immobiliare, garanzia per difetti, tempestività della notifica
14 dicembre 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.28
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, IICCA
Titolo:
Compravendita immobiliare, garanzia per difetti, tempestività della notifica
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 197 CO
art. 221 CO
Incarto n.
12.2010.28
Lugano
14 dicembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.442
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3
luglio 2006 da
AP 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 55'500.- oltre interessi dal 23 settembre 2004, domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2010, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 11’000.- oltre interessi al 5% dal 25 giugno 2004;
appellanti gli attori con atto di appello 8 febbraio 2010, con cui
postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 23'854.50 oltre interessi al 5%, con riparto
della tassa di giustizia in ragione del 20% a loro carico e dell’80% a carico
della convenuta, la quale rifonderà agli attori fr. 2'700.- a titolo di
parziali ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 9 marzo 2010, postula la reiezione
dell’appello e con appello adesivo chiede in via principale la reiezione della
petizione, protestate tassa di fr. 3'000.- e spese con rifusione alla convenuta
di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata il parziale
accoglimento della petizione degli attori, con condanna della convenuta al
pagamento di fr. 8'212.50 e riparto delle ripetibili nella misura di 1/8 a
carico della convenuta ed i rimanenti 7/8 a carico degli attori, i quali
rifonderanno alla convenuta fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
Fatti
A. Il 24 ottobre 2003, i coniugi AP 1 hanno sottoscritto un contratto
di locazione con la società __________ SA (ora AO 1). Il contratto di
locazione, avente per oggetto l’appartamento n. 2 sito al pian terreno dello
stabile __________ a__________, ha preso inizio il 1° gennaio 2004 (doc. 7).
Con rogito 22 giugno 2004, le medesime parti hanno concluso un contratto di
compravendita comportante l’acquisto da parte dei coniugi AP 1, in ragione di 1/2 ciascuno e per complessivi fr. 385'000.-, del foglio PPP n. __________ del fondo
n. __________ RFD di __________ con diritto esclusivo sull’appartamento da essi
locato (doc. C).
B. Nel
corso del 2005, AP 1 hanno riscontrato
la presenza di macchie di umidità su alcune pareti interne dell’appartamento
oggetto della compravendita. Acquirenti e venditrice si sono accordati per la
nomina di un perito, l’ing. G__________, incaricato di valutare la situazione.
Nel suo referto l’ing. G__________ ha riscontrato problemi di umidità capillare
ascendente nonché difetti alla canna fumaria, la quale non sarebbe stata
conforme alla vigente normativa anti incendio. Con petizione 3 luglio 2006, i
coniugi AP 1 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone
la condanna al pagamento di fr. 55'000.- oltre interessi a titolo di minor
valore dell’oggetto. Dal canto suo, la convenuta, nella sua risposta 9 ottobre
2006, si è opposta alla petizione. Nei successivi allegati di replica e duplica
le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi.
C. Con sentenza 18 gennaio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 11'000.- oltre
interessi del 5% dal 25 giugno 2004. Egli ha posto la tassa di giustizia di
complessivi fr. 3’000.- e le spese (incluse quelle peritali) a carico della
convenuta nella misura del 20% e a carico degli attori nella misura dell’80%,
con obbligo per questi ultimi di rifondere alla convenuta fr. 2’700.- per
ripetibili.
D. Con
atto di appello 8 febbraio 2010 gli attori insorgono contro il predetto
giudizio pretorile, di cui postulano la riforma nel senso di condannare la
convenuta al versamento di fr. 23'854.50 oltre a
interessi al 5% e di suddividere la tassa di giustizia in ragione del 20% a
loro carico e dell’80% a carico della convenuta, la quale rifonderà loro fr.
2'700.- a titolo di parziali ripetibili.
E. Dal
canto suo la convenuta, nelle proprie osservazioni 9 marzo 2010, chiede di
respingere l’appello presentato dagli attori, con protesta di spese e
ripetibili. Inoltre, con appello adesivo di stessa data postula la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, protestate tassa e
spese, con ripetibili a carico degli attori, pari a fr. 5'000.-. In via
subordinata, l’appellante adesiva chiede la riduzione dell’importo da
corrispondere agli attori a fr. 8'212.50, protestate tassa e spese, con
ripetibili nella misura di 1/8 a carico della convenuta e per i restanti 7/8 a
carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta fr. 3'000.- a titolo
di ripetibili.
Con
osservazioni 23 aprile 2010, gli attori postulano la reiezione dell’appello
adesivo della convenuta, protestate spese e ripetibili.
e
considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane
disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
fattispecie il Pretore, dopo aver esposto le norme applicabili in materia di
garanzia per difetti nell’ambito di una compravendita immobiliare, ha accertato
in primo luogo che non vi era alcun difetto della canna fumaria derivante dal
mancato rispetto della normativa anti incendio in vigore, poiché l’immobile era
stato edificato attorno al 1930 e non era quindi assoggettato alle prescrizioni
introdotte con la modifica della Legge edilizia intervenuta in 1° gennaio 1997.
Al riguardo, per altro, la valutazione espressa dall’ing. G__________ (doc. N) doveva
essere considerata come una consulenza di parte, prosegue il primo giudice, per
il motivo che egli era andato oltre il mandato ricevuto congiuntamente dalle
parti e non era un esperto nelle specifiche questioni tecniche delle norme di
protezione anticincendio. Proseguendo nel suo esame, il Pretore ha constatato
che gli attori avevano tempestivamente notificato i difetti consistenti
nell’umidità delle pareti interne dell’unità di PPP e che erano legittimati a
far valere l’azione estimatoria. Nella determinazione della riduzione del
prezzo il primo giudice si è fondato sulle risultanze della consulenza di parte
elaborata dall’ing. G__________ confermata dalla perizia giudiziaria agli atti,
ma ha dedotto dai costi complessivi l’importo delle opere di miglioria decise
dalla comunione dei comproprietari e le spese ricorrenti per il parziale
ritinteggio delle zone danneggiate, giungendo a un importo di fr. 11'000.-.
3.
Le regole sulla garanzia per i difetti della cosa venduta
(art. 197 segg. CO) sono applicabili anche nell'ambito della compravendita
immobiliare in virtù del rinvio di cui all'art. 221 CO. La responsabilità del
venditore presuppone l'esistenza di un difetto ai sensi dell'art. 197 CO,
ovvero l’assenza di una qualità promessa o la presenza di un difetto che,
materialmente o giuridicamente, diminuisce il valore della cosa o l'attitudine
all'uso cui è destinata (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 4a ed.,
2006, N. 723). Il difetto deve essere sorto prima del
trasferimento dei rischi e ignorato dal compratore al momento della vendita (art.
200.
CO). Il momento determinante è quello della conclusione del contratto (nel
caso della compravendita immobiliare quello dell’istrumento notarile) e non
quello del trapasso di proprietà (DTF 117 II 259, 131 II 145). Il compratore
può dunque prevalersi dei diritti fondati sulla garanzia per i difetti della
cosa venduta (art. 205 CO), a patto che abbia notificato tempestivamente il
difetto (art. 201 CO) - a meno che il venditore abbia
intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO) - ed introduca
l'azione di garanzia entro i termini di cui all'art. 210 CO (cfr. HUGUENIN, Obligationenrecht - Besonderer Teil, 2a
ed., Zurigo 2004, n. 266 segg. pag. 40 segg.).
La legge impone, infatti, al compratore di esaminare lo stato della
cosa compravenduta, tosto che l’ordinario andamento degli affari lo consenta e
a condizione, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, di
dargliene subito notizia (art. 201 cpv. 1 CO), ritenuto come in caso contrario
la cosa si ritiene accettata (art. 201 cpv. 2 CO). I
difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il
compratore acquista la certezza della loro esistenza. I difetti che appaiono
progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità
aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si
manifestano i primi indizi, bensì solo quando il compratore sia in grado di
rilevarne l'importanza e la portata (TF17 novembre 2003 4C.205/2004 17 novembre 2003 consid. 3.2; DTF 118 II 142 consid. 3b pag. 148 seg.), altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto a questi
difetti (art. 201 cpv. 3 CO). In altre parole, il
compratore è tenuto a segnalare il difetto solo quando gli sia noto - o debba
esserlo, secondo la buona fede - ch'esso costituisce un inadempimento del
contratto (DTF 131 III 145 consid. 7.2; DTF 117 II 425 consid. 2 pag. 427; TF 14 giugno 1999 4C.112/1999 consid. 3a;
cfr. anche Schumacher/ Rüegg, Die
Haftung des Grundstückverkäufers, in: Der Grundstückkauf, 2a ed.,
Berna 2001, n. 286 segg. pag. 271).
I.
Sull’appello principale
4.
È pacifico che le parti avevano concluso un contratto di compravendita
immobiliare (art. 216 segg. CO) e che è stata accertata l’esistenza di difetti,
derivanti dall’umidità provocata da infiltrazione capillare ascendente.
Rimangono litigiosi in questa sede la questione della tempestività della
notifica dei difetti, contestata dall’appellante adesiva e la quantificazione
del minor valore del prezzo, nonché la ripartizione delle spese e delle
ripetibili. Poiché la tempestività della notifica dei difetti rappresenta una
condizione imprescindibile dell’azione estimatoria, che il giudice deve
verificare d’ufficio, per economia processuale conviene trattare in primo luogo
tale questione.
5.
Il Pretore
ha ritenuto che non ci fosse alcun elemento a sostegno della tesi dalla
convenuta secondo la quale i difetti erano noti agli attori già al momento
della vendita o, perlomeno, che gli attori avrebbero dovuto, usando l’ordinaria
diligenza, averne appurato l’esistenza. Egli ha rilevato che dagli atti nulla permetteva
di ritenere che già al momento delle visite preliminari alla locazione nel
2003, ad appartamento ancora occupato dalla precedente locataria, gli attori
fossero a conoscenza - o avrebbero dovuto esserlo - di problemi di umidità
ascendente. Dall’istruttoria è emerso che vi era invero qualche alone di
umidità, riferito dalla precedente conduttrice dell’appartamento e
dall’artigiano allora incaricato di ritinteggiare le pareti (cfr. verbale 12
dicembre 2007, deposizioni dei testi E__________ e A__________). L’amministrazione
dello stabile aveva messo al corrente gli attori, alla fine del 2003, di alcuni
“Feuchttigkeitsschaden an der Aussenwand” (doc E). A questo proposito,
oltre a ricordare che si tratta di pareti esterne, occorre altresì sottolineare
come, prima dell’entrata in locazione, l’appartamento era stato parzialmente
ristrutturato con il raschiamento della moquette e la posa di pavimenti in
piastrelle ed era stato integralmente riverniciato. Di conseguenza, gli attori
non potevano né dovevano ragionevolmente essere a conoscenza dei persistenti
problemi di umidità ascendente, causa dei difetti poi riscontrati alle pareti
interne. Del resto, anche se fossero stati consapevoli delle macchie d’umidità,
gli attori non avevano alcun motivo per dubitare che il problema sarebbe stato
risolto con i precitati interventi. Come poi evidenziato dall’ing. G__________,
“con la stesura di un nuovo tinteggio alle pareti e la posa di nuovi pavimenti
, i difetti dovuti all’umidità capillare ascensionale non si evidenziano se non
dopo un certo tempo, sicuramente più mesi” (doc. N, pag. 8). D’altro canto,
come già rilevato dal Pretore, la convenuta ha contestato l’esistenza stessa
della notifica telefonica del 24 gennaio 2005 dei difetti da parte degli attori
solo in sede di allegato conclusivo, pertanto in maniera irrita. Ne discende
che in concreto la notifica dei difetti è avvenuta tempestivamente.
6.
Gli
attori rimproverano al Pretore di non aver loro riconosciuto, oltre al minor
valore di fr. 11'000.-, anche l’importo di fr. 2'542.-, pari alla quota parte
di 82/1000 calcolati sulla spesa totale di fr. 31'000.- per una parte dei
lavori di miglioria (vano intercapedine), nonché fr. 10'312.50 quale quota
parte per i lavori di riverniciatura ricorrenti.
6.1
Gli
appellanti lamentano che il primo giudice non ha riconosciuto loro il maggior
costo derivante dalla partecipazione proporzionale alla loro quota parte di
82/1000 nella PPP. Di conseguenza, quale minor valore chiedono vengano loro
attribuiti ulteriori fr. 2'542.-, ovvero la propria quota proporzionale sul
costo totale effettivo dei lavori di circa fr. 31'000.-. In subordine, chiedono
che vengano loro riconosciuti fr. 1’640.-, ovvero la propria quota
proporzionale sulla base di quanto a suo tempo quantificato dall’ing. G__________
nel suo referto per tale opera, vale a dire fr. 20'000.-. In pendenza di causa,
come emerge dal doc. 32 prodotto dalla convenuta dopo l’accoglimento della sua
domanda di restituzione in intero, la comunione dei comproprietari “M__________”
ha deciso, in occasione dall’assemblea del 28 giugno 2007, di eseguire lavori
di miglioria per lo smaltimento delle acque chiare nell’intercapedine dietro lo
stabile, all’altezza dell’appartamento degli attori, addebitando i costi
dell’intervento di risanamento al fondo di rinnovamento. Per tale motivo il
Pretore non ha considerato i costi stimati dal doc. N per tale opera di
miglioria (fr. 20'000.-) nel suo calcolo della riduzione del prezzo di
compravendita, ciò che contestano gli attori in questa sede. A torto. Negli
allegati di causa (petizione, replica e conclusioni) gli attori hanno fatto
valere quale minor valore del prezzo l’importo complessivo di fr. 55'000.-, che
comprendeva i lavori minimi di miglioria (posa di una barriera isolante,
demolizione e rifacimento della canna fumaria, spostamento mobili e pulizia,
rifacimento del vano intercapedine) e il minor valore dovuto a spese ricorrenti
(rifacimento dell’intonaco e del tinteggio per i difetti dovuti all’umidità
ascensionale), fondandosi sul referto dell’ing. G__________ (doc. N). Solo in
sede di appello essi hanno fatto valere a titolo di minor valore del prezzo di
compravendita la quota parte relativa alla loro partecipazione ai costi di
miglioria. Ne deriva che la loro censura è in contrasto con il divieto di far
valere in appello nuovi fatti, nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova (art.
321.
CPC-TI) ed è pertanto irricevibile. A ogni modo, dall’istruttoria emerge
con chiarezza che i costi per tale opera sono stati addebitati al fondo di
rinnovamento (doc. 32, pag. 2), sicché la censura si rivelerebbe infondata
anche se fosse stata proponibile, gli attori non avendo provato di aver
sopportato alcun onere per tale miglioria.
6.2
Il Pretore
ha pure escluso le spese ricorrenti per il parziale ritinteggio delle pareti
interne danneggiate, motivando tale scelta con le indicazioni emergenti dai
referti dell’ing. G__________ e del perito giudiziario arch. P__________ e con
il fatto che in circostanze normali il tinteggio delle pareti ha una durata
media di 8 anni. A detta degli attori tale conclusione sarebbe errata, poiché il
commentario SVIT indica a tale titolo un periodo di 10 anni. Inoltre, il
Pretore avrebbe comunque dovuto concedere agli attori almeno le quote
d’indennizzo per gli anni di durata della pittura “persi” a causa della
necessità di intervento anticipato, ovvero 3 anni (tesi seguita dal Pretore),
rispettivamente 5 anni (secondo quanto indicato nel commentario SVIT). La censura
degli appellanti non può essere condivisa. Come rilevato dal Pretore, sia
l’ing. G__________ sia il perito giudiziario arch. P__________ non escludono invero
che fenomeni di capillarità ascendente possano ripresentarsi e concordano che con
tutta probabilità gli interventi prospettati (compresi quelli già eseguiti) non
li potranno eliminare completamente. Ciò nonostante, gli esperti non indicano,
con ragionevole certezza, che tali eventuali fenomeni potrebbero avere influssi
negativi sull’intonaco, tali da obbligare gli attori alla riverniciatura totale
o parziale delle pareti interne prima dei periodi di ritinteggiatura analoghi a
quelli normalmente considerati in materia di locazione. Al proposito non vi è
motivo di scostarsi dal periodo di 8 anni indicato dal Pretore (tabelle
contenute in Lachat, Droit du bail
à loyer, nouvelle édition, 2008), che è stato concordato da associazioni di
locatori e di conduttori (cfr. anche Bohnet/Montini,
Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, Annexe 5 pag. 1338). Quanto
poi all’asserita necessità di ritinteggiare prima di 8 anni a causa
dell’umidità, gli attori non hanno sostanziato tale loro affermazione,
limitandosi a far notare che dalla perizia giudiziaria risultano ancora tracce
d’umidità nelle camere non rinnovate, tinteggiate nel 2003. Il perito
giudiziario ha invero constatato tracce di umidità nell’appartamento degli
attori (perizia, pag. 1, delucidazione della perizia, pag. 4) e ha ritenuto che
interventi parziali alle pareti potrebbero essere necessari ogni 7 anni. Dalle
fotografie contenute nella perizia e nella sua delucidazione, a ogni modo,
emerge che gli aloni di umidità sono circoscritti su piccole superfici. Non si
vede quindi come la minima differenza tra il periodo di 8 anni considerato dal
Pretore e quello di 7 anni evocato dal perito giudiziario possa avere una
qualche ripercussione sul minor valore dell’appartamento. Al riguardo l’appello
va dunque respinto.
II.
Sull’appello adesivo
7.
La
convenuta ripropone con il proprio appello adesivo la tardività della notifica
dei difetti, adducendo che gli attori erano al corrente dei problemi di umidità
fin della loro prima visita all’appartamento, in vista della locazione, nell’ottobre
2003.
Infatti, già nel corso delle trattative per l’acquisto dell’appartamento
gli attori non avrebbero mancato di menzionare e sottolineare il problema
dell’umidità capillare, con conseguente diminuzione delle prezzo al momento
delle trattative finalizzate alla compravendita. Se non che, quest’ultima
affermazione non è stata minimamente provata in causa, come già rilevato dal
Pretore. Né gli attori potevano rendersi conto dell’umidità prima di entrare
nell’appartamento come conduttori, poiché la lettera dell’amministrazione (doc.
E=14) alla quale si riferisce in questa sede l’appellante adesiva menzionava
umidità ma sulle pareti esterne e non su quelle interne dell’appartamento. A
seguito dei lavori di tinteggio e di sostituzione delle piastrelle intrapresi
nel 2003, inoltre, gli aloni e le tracce di umidità menzionati dalla precedente
conduttrice erano stati eliminati (cfr. consid. 5). Gli attori non potevano
quindi rendersi conto dell’esistenza del difetto, che per sua natura si
manifesta lentamente (doc. N). Né giova all’appellante adesiva contestare
ancora in questa sede l’esistenza della notifica telefonica del difetto nel
gennaio 2005. Come osservato con pertinenza dal Pretore, infatti, tale
contestazione è stata formulata solo con le conclusioni di causa, ed è pertanto
irricevibile. L’appello adesivo è dunque improponibile per quel che concerne la
tardività della notifica dei difetti.
8.
In
via subordinata, l’appellante adesiva rimprovera al Pretore di aver
largheggiato nel calcolo del minor valore, per aver ammesso a titolo di costo
per l’intervento di una barriera isolante fr. 10'000.- oltre a fr. 1'000.- per
lo spostamento dei mobili e la pulizia. Essa rileva che gli attori hanno
recentemente sostituito le piastrelle con lastre di granito Onsernone senza
posare la barriera isolante, a dimostrazione del fatto che la ritenevano
inutile e ne deduce che il minor valore deve essere ridotto di fr. 1'000.-,
pari al risparmio così ottenuto. A detta della convenuta, inoltre, non vanno
considerati i costi dello spostamento dei mobili e delle pulizie, in ulteriori
fr. 1'000.-, perché gli attori avevano comunque deciso di fare dei lavori di
ristrutturazione, indipendentemente dai difetti. L’argomentazione non può
essere condivisa. I lavori di sostituzione delle piastrelle con lastre di
granito, infatti, sono stati eseguiti nella primavera del 2005 (comunicazione
ai vicini dell’8 giugno 2005, doc. 20), prima quindi che fosse stato redatto il
referto 1° ottobre 2005 dell’ing. G__________ (doc. N) nel quale veniva
illustrato l’intervento di risanamento. Il rifacimento del pavimento senza la
posa di una barriera protettiva non può dunque essere considerato come un
rifiuto di tale intervento da parte degli attori, all’epoca del tutto ignari dell’origine
dell’umidità. Non vi è dunque motivo di ridurre ulteriormente il minor valore
stabilito dal primo giudice. La posa della barriera isolante, infatti, dovrà
prima o poi essere eseguita visto il persistere della capillarità ascendente,
constatata dalla perizia giudiziaria e in tale occasione saranno evidentemente
necessari sia lo spostamento dei mobili sia la pulizia successiva ai lavori. Su
questo punto l’appello adesivo va respinto.
9.
In
via ancor più subordinata, l’appellante adesiva contesta il calcolo del minor
valore eseguito dal Pretore, rimproverandogli di non aver applicato il metodo
relativo. Essa sostiene che si deve tener conto della proporzione tra il prezzo
originale di listino di fr. 400'000.- e il prezzo effettivamente pagato dagli
attori di fr. 365'000.-. La censura è improponibile in questa sede. Negli
allegati scritti, infatti, la convenuta aveva sì contestato le cifre avanzate
dagli attori, ma non aveva minimamente accennato al metodo relativo. Il
rimprovero si rivelerebbe del resto infondato anche se fosse ricevibile. La
convenuta non ha provato, come accertato dal Pretore, che la riduzione del
prezzo originale da lei concesso agli acquirenti teneva già conto dei difetti
oggetto della vertenza. Il primo giudice, inoltre, si è scostato dal metodo
relativo, invero non incontestato (Tercier,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 879 pag. 129), poiché ha stabilito
il minor valore in base ai costi di risanamento accertati dal consulente
incaricato dalle parti (doc. N) e confermati dal perito giudiziario, ritenendo
così che il minor valore corrispondeva nel caso concreto al costo della
riparazione del difetto (Tercier,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 883 pag. 130). Il rimprovero di
aver erroneamente applicato il diritto si rivela dunque infondato e l’appello
adesivo va respinto in ogni suo punto.
III. Sugli oneri
processuali
10.
Entrambe
le parti si aggravano contro il giudizio in materia di spese e ripetibili,
contestando in sostanza la propria soccombenza a dipendenza dell'esito della
causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi gravami. Il Pretore in base
al proprio giudizio aveva ritenuto soccombente in misura preponderante gli
attori. Non vi è motivo di scostarsi da tale ripartizione, visto l’esito del
loro appello. In questa sede gli attori risultano interamente soccombenti sul
proprio gravame, mentre sono vincenti nell’appello adesivo della convenuta. Gli
oneri processuali di appello, calcolati per l'appello principale su un valore
litigioso di fr. 12'854.50 e per l'appello adesivo di fr. 11'000.-, seguono la
rispettiva soccombenza (art. 148 CPC-TI).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 8 febbraio
2010.
di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
600.
-
sono in
solido a carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
L’appello
adesivo 9 marzo 2010 di AO 1 è respinto.
4.
Gli
oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
400.
-
sono a
carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà agli attori complessivi fr.
800.
- per ripetibili di appello.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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