12.2010.29
Contratto di lavoro, nullità di pena convenzionale a carico del lavoratore per disdetta prematura, onere della prova sull'effettuazione delle vacanze, rimborso di spese per porto di armi, spese prepro
20 luglio 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.29
Data decisione, Autorità:
20.07.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, nullità di pena convenzionale a carico del lavoratore per disdetta prematura, onere della prova sull'effettuazione delle vacanze, rimborso di spese per porto di armi, spese preprocessuali
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
VACANZA O FERIE
art. 327 CO
art. 327a CO
art. 335a CO
Incarto n.
12.2010.29
Lugano
20 luglio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Pedrioli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.367
(procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 12 ottobre 2009 da
AP 1
patrocinato dall’
PA 2
contro
AO 1
patrocinata dall’
PA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di fr. 12'589.50, oltre interessi al 5% dal
1° agosto 2009, così come il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
domande
avversate dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 2 febbraio 2010 ha
respinto;
appellante
l’istante che, con atto di appello 9 febbraio 2010, postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 26 febbraio 2010 postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è stato assunto da AO 1 servizi di sicurezza dal 1°
settembre 2008 sulla base di un contratto di durata indeterminata con diverse
mansioni, segnatamente nella gestione delle risorse umane e del pacchetto
clienti (doc. B, clausole n. 1 e 2). Il contratto prevedeva un salario lordo
annuale, compresa la tredicesima mensilità, di fr. 78'140.- così composto: fr.
58’575.- a titolo di salario base, fr. 1’625.- a titolo di indennità di grado e
fr. 17'940.- a titolo di indennità di funzione (doc. B, clausola n. 11).
B. Il
25 maggio 2009 il lavoratore ha rescisso il contratto di lavoro con effetto al
31 luglio 2009 (doc. E). La disdetta è stata accettata dalla datrice di lavoro
che però, in applicazione della clausola n. 15.7 del contratto individuale di
lavoro (doc. B), ha trattenuto due mesi completi di salario.
C. Con
istanza del 12 ottobre 2009 alla Pretura del Distretto di Bellinzona, il
lavoratore ha contestato l’applicazione della clausola n. 15.7 del contratto,
chiedendo la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 12'589.50,
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2009, dovuti a titolo di stipendio netto
per il mese di luglio 2009, di parte della tredicesima, di vacanze non godute
(fr. 11'719.50), di rimborso spese relative al permesso di porto d’arma
sostenute dal lavoratore (fr. 170.-) e infine di costi legali preprocessuali
sostenuti dall’istante (fr. 700.-). Pretesa a cui la controparte si è integralmente
opposta all’udienza del 1° febbraio 2010.
D. Con
sentenza 2 febbraio 2010, il Pretore ha respinto l’istanza (dispositivo n. 1),
annullato il PE n. __________ dell’UEF di __________ (dispositivo n. 2), e
condannato l’istante a versare alla convenuta fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo
n. 3).
E. Con
appello 9 febbraio 2010 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2010 la
convenuta chiede la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
considerato
Considerandi
1.
Il Pretore, con la sentenza 2 febbraio 2010 qui impugnata, ha
respinto l’istanza. Il Giudice di prime cure ha in particolare ritenuto che la
clausola n. 15.7 del contratto di lavoro (doc. B, pag. 4) fosse da porre in
relazione con la premessa del medesimo contratto, premessa del seguente tenore:
“il collaboratore, con riferimento ai colloqui intercorsi, è assunto dalla
società per un impiego in attività che richiedono un’importante introduzione e
formazione nell’azienda. Questi aspetti impegneranno le parti in modo
importante, in particolare nei primi mesi; il contratto di lavoro verte quindi
su un chiaro impegno delle parti per la creazione e lo sviluppo di questo posto
di lavoro e per una collaborazione a medio termine” (doc. B, pag. 1). Il
primo Giudice ha pertanto considerato che la clausola fosse applicabile e ha
aggiunto che “nulla impedisce alle parti -di per sé- di stipulare una
clausola come quella qui in discussione, volta a considerare le spese di
formazione del dipendente sostenute dall’azienda” (sentenza impugnata, pag.
2).
2.
Con
l’appello 9 febbraio 2010, l’appellante censura la decisione del Pretore
rilevando che egli, considerando regolare ed applicabile alla fattispecie la
clausola n. 15.7 del contratto di lavoro, ha violato la legge. Secondo l’istante, in applicazione dell’art. 327a cpv. 1 CO, i costi di formazione
sono a carico del datore di lavoro e gli accordi che prevedono un’eventuale
attribuzione degli stessi al collaboratore sono considerati nulli ex art. 327a
cpv. 3 CO. Inoltre l’istante ritiene che la clausola in oggetto rappresenti una
penalità atta a creare delle differenze tra datore di lavoro e dipendente
nell’ambito della disdetta, ciò che sarebbe in contrasto con i contenuti
dell’art. 335a CO. Vi è di più. La datrice di lavoro, a mente dell’appellante,
non ha provato in alcun modo né il finanziamento della formazione sostenuto né
il contenuto effettivo di quest’ultima.
3.
Il
punto essenziale del litigio verte dunque sull’interpretazione e
l’applicabilità della clausola n. 15.7 del contratto individuale di lavoro
stipulato fra le parti (doc. B, pag. 4). Tale clausola recita: “il
collaboratore si impegna al pagamento di una penalità convenzionale pari a 2
mesi completi di salario qualora abbia ad inoltrare la disdetta del rapporto di
lavoro, o la società sia costretta a rescindere il contratto per motivi
imputabili al collaboratore, entro 2 anni dalla data di inizio del contratto”.
3.1
In base ai criteri abituali d'interpretazione il contenuto di un accordo
viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero
sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO);
solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza
della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha
compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata grazie
al principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente
poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà
dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59
consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; IICCA 18 luglio
2007, inc. 10.2003.15; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105). Quando il
tenore letterale di un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente
la reale volontà delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi
interpretativi per stabilire tale volontà (Gauch/Aepli/Stoekli,
Präjudizienbuch zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., Basilea 2003, n.
36-39 ad art. 18 CO; Gauch/
Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
AT, 7a ed., Zurigo 1998, n. 1001 ss.). La giurisprudenza tuttavia ha
sfumato il principio secondo cui il tenore di una clausola contrattuale chiaro
esclude ogni possibilità di interpretazione (DTF 127 III 444 consid. b); essa
ha poi precisato che ci si deve scostare dal testo adottato dagli interessati
solamente in presenza di un serio motivo che permette di ritenere ch'esso non
corrisponde alla loro volontà. Infine, va rammentato che il principio
dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua
dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua
intima volontà (DTF 129 III 218 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii). Nel caso
concreto, non essendovi una reale concordanza delle parti circa
l’interpretazione soggettiva, in particolare nell’applicabilità della clausola
n. 15.7, occorre interpretarne il contenuto secondo il principio
dell’affidamento. Ora, il tenore di tale clausola costituisce in realtà una “penalità
convenzionale”, che limita la libertà del lavoratore di dare disdetta e
crea disparità tra le parti al momento della disdetta del contratto di lavoro,
violando così il principio posto dall’art. 335a CO (Aubert, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, 1ª ed., n. 7 ad
art. 327a CO). Infatti l’art. 335a CO vuole tutelare il lavoratore vietando
clausole contrattuali che impongono a quest’ultimo un termine di disdetta
maggiore rispetto a quello applicato al datore di lavoro (Aubert, op.
cit., n. 1 ad art. 335a CO).
Vi è di
più. Il Pretore, ponendo in relazione la clausola n. 15.7 con la premessa del
contratto, ha valutato che la presenza della penalità convenzionale fosse da
associare ai costi di formazione sostenuti dalla datrice di lavoro. Tuttavia,
interpretando il contratto, non si comprende su quale base si fondi la
sopracitata penalità e come sia stato fissato il suo importo. Infatti, il punto
n. 15.7 del contratto non contiene alcun accenno al rimborso della formazione e
neppure la posizione di tale clausola all’interno del contratto permette di stabilire
un collegamento diretto con la premessa o il punto 3 del contratto (cfr. doc.
B, pag. 3). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime
cure, il nesso tra la clausola n. 15.7 e la formazione non è dato e di
conseguenza neppure l’importo previsto nella clausola può essere associato ai
costi di formazione sostenuti dalla datrice di lavoro. Inoltre, la convenuta, a
cui incombe l’onere della prova (Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 183 CPC), non ha dimostrato in alcun modo la
quantificazione della pena convenzionale pari a 2 mesi completi di salario.
Anzi, nel suo riassunto scritto di risposta del 18 gennaio 2010, ha affermato che “l’art. 15.7 del contratto non fa alcun riferimento ad una formazione (…)
la clausola trova applicazione quando il dipendente dà la disdetta entro 2
anni: basta leggere il contratto e vedere quando la disdetta è stata data e
quindi per rendersi conto che l’importo è dovuto quale pena convenzionale
pattuita contrattualmente” (riassunto scritto di risposta pag. 5 punto 4
quarto paragrafo). La clausola in questione è pertanto stata voluta
esplicitamente per vincolare il dipendente al contratto
di lavoro per una durata minima di 2 anni, ciò che è contrario all’art. 335a CO.
Per questo motivo la clausola n. 15.7 è da ritenersi nulla e pertanto non
applicabile alla fattispecie.
3.2
A
titolo abbondanziale si rileva che ai sensi dell’art. 327a CO i costi di
formazione indispensabili per l’esecuzione del lavoro devono essere sopportati imperativamente
dal datore di lavoro (Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; Wyler, Droit du
travail, Berna, 2a
ed., 2008, pag. 289). Questa disposizione si riferisce unicamente ai costi
derivanti dalla formazione necessaria al dipendente per familiarizzare con il
proprio lavoro. Non appartiene dunque a questo tipo di formazione, la
formazione continua del lavoratore, in quanto rappresenta una formazione
complementare che procura al dipendente un vantaggio personale di cui potrà
beneficiare anche e soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro in un
futuro impiego. In caso di formazione continua il datore di lavoro può quindi
chiedere il rimborso dei costi al suo dipendente, a condizione che ciò risulti
dal contratto prima dell’inizio della formazione. In questo caso il contratto
dovrà indicare chiaramente sia l’importo della formazione continua sia il
periodo determinante per il rimborso, e tale clausola non deve rappresentare un
intralcio eccessivo alla libertà personale del dipendente atta ad impedirgli
per un periodo eccessivo la disdetta del contratto (Wyler, op. cit., pag.
290/291). Nel caso concreto, la premessa del contratto
individuale di lavoro prevede che “il collaboratore, con riferimento ai
colloqui intercorsi, è assunto dalla società per un impiego in attività che
richiedono un’importante introduzione e formazione nell’azienda. Questi aspetti
impegneranno le parti in modo importante, in particolare nei primi mesi; il
contratto di lavoro verte quindi su un chiaro impegno delle parti per la
creazione e lo sviluppo di questo posto di lavoro e per una collaborazione a
medio termine” (doc. B, pag. 1). Tale contratto contempla inoltre sia un
piano di formazione interno alla società sia un piano di formazione personale
del collaboratore, e più precisamente prescrive che “la funzione di
collaboratore richiede in ogni caso impegno nella formazione continua
personale, la preparazione di lavori e/o progetti, il seguire determinate
attività speciali ecc.” (doc. B, pag. 2). Tuttavia, nella presente fattispecie,
la datrice di lavoro non ha dimostrato l’ampiezza dei costi sostenuti né
documentato eventuali corsi o specializzazioni effettuate dal dipendente, così
che la tesi della formazione continua non regge e un rimborso spese non può
essere ritenuto. Infatti, il “know how” ed il “bagaglio d’esperienza” a cui fa
riferimento l’appellata nelle sue osservazioni (osservazioni, pag. 3, lett. D)
non possono essere considerati come formazione continua, contrariamente a
quanto dalla stessa ritenuto. Vi è di più. Le condizioni sopracitate per il
rimborso di eventuali costi per la formazione continua non sono soddisfatte,
poiché non vi è traccia di specificazioni in merito nella clausola n. 15.7.
Pertanto, se il datore di lavoro fornisce una formazione speciale al dipendente
senza che le parti si siano accordate su un eventuale rimborso dei costi,
questi ultimi restano interamente a carico del primo (Aubert, op. cit., n. 8
ad art. 327a CO).
Ne
discende che la clausola contrattuale n. 15.7 non è applicabile alla fattispecie
poiché contiene una penalità convenzionale atta a creare differenze tra le
parti contrattuali per quanto riguarda le possibilità di disdetta del contratto
di lavoro. Inoltre la datrice di lavoro non ha dimostrato che l’importo della
clausola n. 15.7 sia dovuto a titolo di rimborso spese di formazione continua,
motivo per il quale non è dovuto alcun rimborso per quanto riguarda i costi di
formazione.
4.
Per quel che concerne la quantificazione delle vacanze
effettuate dal lavoratore, il Pretore ha ritenuto che l’istante si era limitato
ad opporre un proprio conteggio a quello proposto dalla datrice di lavoro con
lettera dell’11 settembre 2009 (doc. G), lamentando la deduzione arbitraria di
tre giorni di ferie senza tuttavia motivare la propria doglianza, e senza
allegare alcuna prova in merito. Ha dunque respinto le pretese dell’istante per
tale titolo. L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe considerato, a torto,
che l’onere della prova per l’effettuazione delle ferie incombesse al lavoratore.
L’istante censura pure il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto
corretto il calcolo fatto dalla convenuta in un secondo tempo, deducendo tre
giorni di ferie, senza che quest’ultima lo abbia minimamente giustificato o
comprovato.
5.
L'onere della prova per il diritto
a giorni di vacanza e di riposo incombe al lavoratore, quello circa
l'effettuazione o meno di questi giorni incombe invece al datore di lavoro, che
meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo
disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid.
2a, pag. 275; II CCA 14 maggio 2003 inc. no. 12.2002.166 in: NRCP 2004 pag. 421;
Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo, 2006, 6ª ed., n. 4
ad art. 329 CO; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 41 ad art. 183). Ne discende che non avendo la datrice di lavoro
provato in alcun modo quanti e quali giorni di libero il dipendente ha
effettivamente eseguito, ci si deve attenere a quanto ammesso dal lavoratore.
6.
Per quanto concerne le “spese tesserino”,
la clausola n. 15.13 del contratto di lavoro prevede che: “I costi del permesso
del Dipartimento delle Istituzioni e dei relativi porti d’arma, come pure dei
susseguenti rinnovi, sono interamente a carico del collaboratore”. Il Pretore
ha ritenuto che il costo del permesso di porto d’arma fosse da addebitare al
lavoratore in quanto le parti lo avrebbero validamente pattuito alla clausola
n. 15.13 sopracitata. L’appellante censura la decisione
del giudice di prime cure sostenendo che il costo del tesserino, essendo una
spesa necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art.
327a CO, deve essere integralmente a carico del datore di lavoro. A ragione. L’art. 327a cpv. 1 CO, come analizzato in precedenza (consid. 3.2),
prevede che il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese
rese necessarie dall’esecuzione del lavoro. È nullo, ai sensi dell’art. 327a
cpv. 3 CO, ogni accordo per il quale il lavoratore deve sopportare interamente
o in parte tali spese. Il fatto che l’art. 327a cpv. 3
CO non sia citato né all'art. 361 né all'art. 362 CO è irrilevante, poiché
emerge chiaramente dal suo tenore che non si tratta di diritto dispositivo (DTF
124.
III 305, consid. 3, pag. 309; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo,
2006, 6ª ed., n. 9 ad art. 327a CO). Le modalità che caratterizzano la
stipulazione di un accordo nullo ai sensi dell'art. 327a cpv. 3 CO non sono
importanti. Risulta lesivo di questa norma sia l'accordo secondo cui il
dipendente si impegna a rimborsare le spese necessarie all'esecuzione del
lavoro al datore di lavoro, sia quello con cui il lavoratore si impegna a
provvedere direttamente al saldo di tali spese nei confronti di terzi (DTF 124
III 305, consid. 3, pag. 309). Nella fattispecie, secondo la clausola n. 15.12 “la
società può disdire il contratto di lavoro con effetto immediato se il
Dipartimento delle Istituzioni sospende, annulla o non rinnova il permesso per
svolgere l’attività di sorveglianza e investigazione e/o i rispettivi porti
d’arma”. Per quanto appena scritto, pur ammettendo che non fosse
effettivamente indispensabile per l’attività del dipendente in questione, il
porto d’arma deve essere ritenuto tale, in quanto qualora non fosse ottenuto si
giustificherebbe una disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato.
Oltretutto, anche la convenuta ha sostenuto che “il tesserino non è
un’esigenza aziendale ma un requisito indispensabile per un collaboratore a
livello quadri” (riassunto scritto di risposta pag. 6 punto 5 sesto
paragrafo). Le parti, stipulando un contratto individuale, non sottoposto al
Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza,
avrebbero potuto convenire che il permesso di porto d’arma non fosse necessario
per la specifica funzione del lavoratore, omettendo ad esempio di inserire la
clausola n. 15.13 e dispensando in questo modo il dipendente dal procurarsene
uno. Ne discende la nullità dell'accordo sottoscritto dall’appellante, con la
conseguenza che le relative spese sono poste a carico della datrice di lavoro.
7.
Infine, l’appellante rivendica la
rifusione delle spese legali preprocessuali sostenute prima dell’avvio della
causa. Il Pretore ha giudicato che tali oneri non devono essere addebitati alla
convenuta, a causa dell’infondatezza delle pretese avanzate dal lavoratore. L’appellante censura la decisione pretorile sostenendo che le spese
legali da lui sopportate prima dell’inizio della causa giudiziaria (doc. N)
devono essere rifuse dalla ex datrice di lavoro, non essendo comprese nell’ambito
dell’assegnazione delle ripetibili, e che la nota d’onorario non è stata
contestata. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il
principio secondo cui le spese connesse all'intervento di un legale prima
dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la
procedura cantonale costituiscono un elemento di danno, sempre che sia provata
la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale
sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere
necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101, consid. 6b, pag. 107; DTF 97
II 259, consid. III.5, pag. 267; Brehm,
Berner Kommentar, 3ª ed., n. 87 segg. ad art. 41 CO; II CCA 14 febbraio 2008,
inc. 12.2007.47; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150). Nel caso di
specie l’istante svolgeva la funzione di capo risorse umane all’interno
dell’azienda convenuta, ha una formazione di specialista del personale con
attestato professionale federale, opzione gestione del personale nell’azienda
(doc. H) e aveva pertanto familiarità con le questioni relative ai problemi
salariali e al diritto del lavoro, sulle quali aveva frequentato un apposito
corso (doc. I). Un’assistenza legale prima dell’avvio di una procedura per salari
e mercedi ai sensi dell’art. 417 lett. b CPC, semplice e rapida, non appare
quindi giustificata né necessaria, anche per la relativa semplicità dei temi
trattati. Non vi è pertanto motivo per obbligare la convenuta a rifondere
all’istante le spese legali preprocessuali sostenute prima della procedura
giudiziaria.
8.
In definitiva, l'appello va
pertanto parzialmente accolto con la condanna della convenuta a rifondere
all'istante fr. 11'889.50 (fr. 11'719.50 per pretese salariali, al netto delle
deduzioni sociali, più fr. 170.- rimborso spese tesserino porto d’arma). La
decisione del primo Giudice va dunque riformata nel senso di fare obbligo alla
convenuta di versare all'istante il predetto importo oltre interessi. Il
parziale accoglimento del gravame, con ampia soccombenza della convenuta,
impone di riformare anche il giudizio del Pretore sulle ripetibili con
l'assegnazione di parziali ripetibili all'istante. Non si prelevano tasse e
spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non
superiore a fr. 30'000.–. La convenuta verserà all'appellante un'equa indennità
per parziali ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
9 febbraio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 2 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è riformata
come segue:
1. L’istanza è parzialmente
accolta. Di conseguenza è fatto obbligo alla AO 1, __________, di versare a AP
1, Lamone, l’importo netto di fr. 11'889.50 oltre interessi al 5% dal 1° agosto
2009.
2. E’ rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al PE nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, notificato il 30 settembre 2009, nella misura di fr.
11'889.50.
3. La tassa di giustizia e le
spese sono a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all’istante fr. 950.- a
titolo di parziali ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 950.- per
parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a
fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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