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Decisione

12.2010.30

PROCEDURA CIVILE, PERENZIONE processuale per inattività, calcolo del termine biennale, nozione di atto giudiziario e di attività delle parti

21 luglio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.30

Data decisione, Autorità:

21.07.2010, IICCA

Titolo:

PROCEDURA CIVILE, PERENZIONE processuale per inattività, calcolo del termine biennale, nozione di atto giudiziario e di attività delle parti

OMISSIONE DI ATTI PROCESSUALI

art. 138 CO

art. 351 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

12.2010.30

Lugano

21 luglio

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.4

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 gennaio 2008

da

AP 1

patrocinata dall’

PA 1

contro

AO 1

patrocinata dall’

PA 2

chiedente

in ordine la congiunzione per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa

promossa il medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito il

disconoscimento del debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5%

dal 3 maggio 2007, le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le

ripetibili di fr. 750.- di cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), la

conferma dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona

e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al

5% dal 1° gennaio 2007;

domanda

sulla quale il Pretore ha statuito stralciando la procedura dai ruoli con

decreto 4 febbraio 2010, per intervenuta perenzione processuale;

appellante

l’attrice, la quale con atto di appello 9 febbraio 2010 chiede che il decreto

sia annullato e che alla parte convenuta sia assegnato un termine perentorio di

10 giorni per presentare la risposta di causa;

mentre

la convenuta, con osservazioni del 24 febbraio 2010, propone la reiezione dell’appello

e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione delle spese e

delle ripetibili;

considerato

in

fatto e in diritto:

1. Con

petizione 3 gennaio 2008 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona AO 1, __________, chiedendo in ordine di congiungere la

procedura per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa promossa il

medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito di disconoscere

il debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5% dal 3 maggio 2007,

le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le ripetibili di fr. 750.- di

cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), di confermare la conferma

dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona e di

condannare la convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al 5% dal

1° gennaio 2007. La Pretura ha notificato la petizione alla convenuta con

ordinanza 8 gennaio 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare

la risposta di causa e con ordinanza 30 gennaio 2008 ha prorogato di 30 giorni il termine assegnato.

Considerandi

2.

L’attrice

ha chiesto il 3 febbraio 2010 alla Pretura di assegnare alla convenuta il

termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 169 CPC per presentare la

risposta di causa. Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha stralciato la

causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv. 2 CPC per il motivo che

l’ultimo atto di causa risaliva al 30 gennaio 2008 ed erano pertanto trascorsi

oltre due anni senza attività processuale, donde l’intervenuta perenzione

processuale.

3.

Contro

il decreto pretorile è insorta l’attrice, la quale nel suo appello del 9

febbraio 2010 chiede di annullare lo stralcio e di proseguire la causa con

l’assegnazione del termine di grazia per la risposta. La convenuta nelle sue

osservazioni del 24 febbraio 2010 postula la reiezione dell’appello e la

conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.

4.

Nella

fattispecie l’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo il quale

l’ultimo atto di causa sarebbe l’ordinanza 30 gennaio 2008, mediante la quale

era stato prorogato di 30 giorni il termine per la presentazione della risposta

di causa. Essa sostiene che il termine di perenzione decorre dal momento in cui

la parte avrebbe avuto la possibilità concreta di compiere un atto

processualmente corretto o per inviare un sollecito, vale a dire dall’11 marzo

2008.

e che l’art. 351 cpv. 2 CPC deve essere interpretato in modo restrittivo.

5.

Il

giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o

priva di interesse giuridico, giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC. La mancanza

d’interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle

parti ha compiuto un atto processuale e in tal caso il giudice, d’ufficio,

stralcia la causa dal ruolo come prevede l’art. 351 cpv. 2 CPC. È indiscusso

che l’ultimo atto giudiziario in causa consiste nell’ordinanza 30 gennaio 2008.

La richiesta 3 febbraio 2010 è dunque pervenuta alla Pretura più di due anni

dopo tale atto, ciò che l’appellante non contesta. Secondo l’attrice,

nondimeno, la nozione di “ultimo atto di causa” deve comprendere anche il

termine assegnato con tale atto, di modo che il termine per il calcolo della

perenzione decorreva solo dall’11 marzo 2008 e non era ancora trascorso il 3

febbraio 2010, quando essa ha chiesto l’assegnazione del termine di grazia per

la presentazione della risposta.

6.

Il

concetto di “atto giudiziario” su cui si fonda l’art. 351 cpv. 2 CPC è analogo

a quello dell’art. 138 CO. Un atto giudiziale delle parti è ogni atto di

procedura delle stesse relativo al diritto invocato in giudizio e suscettibile

di far avanzare la causa, ritenuto che l’atto in questione deve però essere di

natura formale, tale da permettere a entrambe le parti di constatarlo

facilmente e senza contestazioni (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 4 ad

art. 138 CO). Quanto ai provvedimenti o alle decisioni del giudice, gli stessi

comprendono non solo le sentenze e i decreti, ma in genere anche le decisioni

di natura processuale, escluse però quelle estranee all’iter della causa, come

ad esempio i provvedimenti disciplinari, rispettivamente gli atti interni del

tribunale, a meno che in tal caso la decisione interna sia stata oggetto di

notifica alle parti (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 138 CO). Il testo dell’art. 351 cpv. 2 CPC

è chiaro e con riferimento anche alla giurisprudenza sull’art. 138 CO non lo si

può interpretare nel modo estensivo addotto dall’appellante, vale a dire

tenendo in considerazione la decorrenza del termine assegnato e la possibilità

virtuale delle parti di agire entro tale termine. Ciò che è decisivo è il fatto

che nessuna delle parti ha intrapreso un qualsiasi atto concreto volto a far

proseguire la causa nei due anni successivi all’ordinanza 30 gennaio 2008. Per

costante giurisprudenza cantonale, ai fini del calcolo del periodo di

perenzione biennale è determinante solo la data di compimento dell’ultimo atto

processuale e non il momento in cui la parte interessata avrebbe potuto

compiere un atto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 13 ad art. 351 CPC; sentenza della Seconda Camera civile del 24

febbraio 1995 12.95.26). Nemmeno l’attesa di un’ordinanza da emanarsi impedisce

il decorso della perenzione processuale (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC; sentenza della Prima Camera

civile dell’11 febbraio 2005 11.2005.14). Non vi è motivo per scostarsi da tale

giurisprudenza, né l’imminente entrata in vigore delle nuove norme processuali

federali lo impone, tanto più che la procedura civile ticinese continuerà ad

applicarsi, per esplicita volontà del legislatore federale, alle cause già

pendenti fino a emanazione della sentenza finale, come disposto dall’art. 404

del nuovo Codice di procedura civile federale. Di conseguenza il termine

biennale previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC ha preso avvio il 31 gennaio 2008,

giorno successivo all’intimazione dell’ordinanza 30 gennaio 2008. La perenzione

processuale è pertanto intervenuta il 31 gennaio 2010 e il Pretore, constatato

l’avvenuto decorso del termine biennale di perenzione processuale, non poteva

fare altro che stralciare la causa d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 22 ad art. 351 CPC).

7.

Ne

deriva che l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Gli oneri

processuali sono a carico della parte attrice, interamente soccombente, la

quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello. Il

valore di causa litigioso è di fr. 105'494.55.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello

9 febbraio 2010 di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

350.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.-.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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