12.2010.30
PROCEDURA CIVILE, PERENZIONE processuale per inattività, calcolo del termine biennale, nozione di atto giudiziario e di attività delle parti
21 luglio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.30
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, IICCA
Titolo:
PROCEDURA CIVILE, PERENZIONE processuale per inattività, calcolo del termine biennale, nozione di atto giudiziario e di attività delle parti
OMISSIONE DI ATTI PROCESSUALI
art. 138 CO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.30
Lugano
21 luglio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.4
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 gennaio 2008
da
AP 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’
PA 2
chiedente
in ordine la congiunzione per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa
promossa il medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito il
disconoscimento del debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5%
dal 3 maggio 2007, le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le
ripetibili di fr. 750.- di cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), la
conferma dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona
e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al
5% dal 1° gennaio 2007;
domanda
sulla quale il Pretore ha statuito stralciando la procedura dai ruoli con
decreto 4 febbraio 2010, per intervenuta perenzione processuale;
appellante
l’attrice, la quale con atto di appello 9 febbraio 2010 chiede che il decreto
sia annullato e che alla parte convenuta sia assegnato un termine perentorio di
10 giorni per presentare la risposta di causa;
mentre
la convenuta, con osservazioni del 24 febbraio 2010, propone la reiezione dell’appello
e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione delle spese e
delle ripetibili;
considerato
in
fatto e in diritto:
1. Con
petizione 3 gennaio 2008 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona AO 1, __________, chiedendo in ordine di congiungere la
procedura per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa promossa il
medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito di disconoscere
il debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5% dal 3 maggio 2007,
le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le ripetibili di fr. 750.- di
cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), di confermare la conferma
dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona e di
condannare la convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al 5% dal
1° gennaio 2007. La Pretura ha notificato la petizione alla convenuta con
ordinanza 8 gennaio 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare
la risposta di causa e con ordinanza 30 gennaio 2008 ha prorogato di 30 giorni il termine assegnato.
Considerandi
2.
L’attrice
ha chiesto il 3 febbraio 2010 alla Pretura di assegnare alla convenuta il
termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 169 CPC per presentare la
risposta di causa. Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv. 2 CPC per il motivo che
l’ultimo atto di causa risaliva al 30 gennaio 2008 ed erano pertanto trascorsi
oltre due anni senza attività processuale, donde l’intervenuta perenzione
processuale.
3.
Contro
il decreto pretorile è insorta l’attrice, la quale nel suo appello del 9
febbraio 2010 chiede di annullare lo stralcio e di proseguire la causa con
l’assegnazione del termine di grazia per la risposta. La convenuta nelle sue
osservazioni del 24 febbraio 2010 postula la reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.
4.
Nella
fattispecie l’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo il quale
l’ultimo atto di causa sarebbe l’ordinanza 30 gennaio 2008, mediante la quale
era stato prorogato di 30 giorni il termine per la presentazione della risposta
di causa. Essa sostiene che il termine di perenzione decorre dal momento in cui
la parte avrebbe avuto la possibilità concreta di compiere un atto
processualmente corretto o per inviare un sollecito, vale a dire dall’11 marzo
2008.
e che l’art. 351 cpv. 2 CPC deve essere interpretato in modo restrittivo.
5.
Il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico, giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC. La mancanza
d’interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle
parti ha compiuto un atto processuale e in tal caso il giudice, d’ufficio,
stralcia la causa dal ruolo come prevede l’art. 351 cpv. 2 CPC. È indiscusso
che l’ultimo atto giudiziario in causa consiste nell’ordinanza 30 gennaio 2008.
La richiesta 3 febbraio 2010 è dunque pervenuta alla Pretura più di due anni
dopo tale atto, ciò che l’appellante non contesta. Secondo l’attrice,
nondimeno, la nozione di “ultimo atto di causa” deve comprendere anche il
termine assegnato con tale atto, di modo che il termine per il calcolo della
perenzione decorreva solo dall’11 marzo 2008 e non era ancora trascorso il 3
febbraio 2010, quando essa ha chiesto l’assegnazione del termine di grazia per
la presentazione della risposta.
6.
Il
concetto di “atto giudiziario” su cui si fonda l’art. 351 cpv. 2 CPC è analogo
a quello dell’art. 138 CO. Un atto giudiziale delle parti è ogni atto di
procedura delle stesse relativo al diritto invocato in giudizio e suscettibile
di far avanzare la causa, ritenuto che l’atto in questione deve però essere di
natura formale, tale da permettere a entrambe le parti di constatarlo
facilmente e senza contestazioni (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 4 ad
art. 138 CO). Quanto ai provvedimenti o alle decisioni del giudice, gli stessi
comprendono non solo le sentenze e i decreti, ma in genere anche le decisioni
di natura processuale, escluse però quelle estranee all’iter della causa, come
ad esempio i provvedimenti disciplinari, rispettivamente gli atti interni del
tribunale, a meno che in tal caso la decisione interna sia stata oggetto di
notifica alle parti (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 138 CO). Il testo dell’art. 351 cpv. 2 CPC
è chiaro e con riferimento anche alla giurisprudenza sull’art. 138 CO non lo si
può interpretare nel modo estensivo addotto dall’appellante, vale a dire
tenendo in considerazione la decorrenza del termine assegnato e la possibilità
virtuale delle parti di agire entro tale termine. Ciò che è decisivo è il fatto
che nessuna delle parti ha intrapreso un qualsiasi atto concreto volto a far
proseguire la causa nei due anni successivi all’ordinanza 30 gennaio 2008. Per
costante giurisprudenza cantonale, ai fini del calcolo del periodo di
perenzione biennale è determinante solo la data di compimento dell’ultimo atto
processuale e non il momento in cui la parte interessata avrebbe potuto
compiere un atto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 13 ad art. 351 CPC; sentenza della Seconda Camera civile del 24
febbraio 1995 12.95.26). Nemmeno l’attesa di un’ordinanza da emanarsi impedisce
il decorso della perenzione processuale (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC; sentenza della Prima Camera
civile dell’11 febbraio 2005 11.2005.14). Non vi è motivo per scostarsi da tale
giurisprudenza, né l’imminente entrata in vigore delle nuove norme processuali
federali lo impone, tanto più che la procedura civile ticinese continuerà ad
applicarsi, per esplicita volontà del legislatore federale, alle cause già
pendenti fino a emanazione della sentenza finale, come disposto dall’art. 404
del nuovo Codice di procedura civile federale. Di conseguenza il termine
biennale previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC ha preso avvio il 31 gennaio 2008,
giorno successivo all’intimazione dell’ordinanza 30 gennaio 2008. La perenzione
processuale è pertanto intervenuta il 31 gennaio 2010 e il Pretore, constatato
l’avvenuto decorso del termine biennale di perenzione processuale, non poteva
fare altro che stralciare la causa d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 22 ad art. 351 CPC).
7.
Ne
deriva che l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Gli oneri
processuali sono a carico della parte attrice, interamente soccombente, la
quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello. Il
valore di causa litigioso è di fr. 105'494.55.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
pronuncia: 1. L’appello
9 febbraio 2010 di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
350.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.-.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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