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Decisione

12.2010.32

Lodo arbitrale - ricorso per nullità - arbitrio

20 febbraio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i soci cooperatori di __________ e __________ nella nuova entità cooperativa,

ciò che corrispondeva peraltro alle conclusioni della prima procedura

arbitrale.

Dopo un esame comparativo tra i soci fondatori dell’attrice (doc. A) e la lista

delle presenze allegata al verbale dell’assemblea straordinaria dell’11 gennaio

1979 (doc. G4), l’arbitra ha concluso che la formulazione degli statuti (primo

capoverso dell’art. 8) non soddisfaceva i requisiti del protocollo addizionale

del 1979 poiché lo stesso non intendeva limitare la qualità di socio a coloro

che erano soci a quel momento e ai loro successori (come avvenuto), ma

comprendeva anche nuovi cooperatori domiciliati ad __________ e __________. Ne

derivava che, escludendo dalla cerchia dei propri soci persone domiciliate nel

territorio degli ex Comuni di __________ e __________ che non erano già socie o

successori di soci della Società cooperativa svizzera di consumo di __________,

l’attrice non poteva identificarsi con la “costituenda cooperativa autonoma”

beneficiaria del diritto di riversione e le difettava pertanto la legittimazione

attiva nell’azione promossa.

5.

Con ricorso per

nullità 10 febbraio 2010 la AP 1 __________ in __________ ha chiesto

l’annullamento del lodo invocando l’art. 36 lett. f del Concordato

intercantonale sull’arbitrato.

La ricorrente rileva avantutto che il termine “successori” usato nel protocollo

addizionale, redatto da mano “laica”, dev’essere inteso quale discendente e non

quale erede, ciò in particolare per quanto attiene alla posizione del socio __________

B__________, che degli otto fondatori in ogni caso sette (numero minimo per la

costituzione di una società cooperativa) rispondevano alle esigenze statutarie

e che il protocollo concedeva a un numero minimo di 5 soci il diritto di

proporre la domanda di restituzione. La ricorrente ribadisce quindi la sua

interpretazione del protocollo, già esposta in sede di petizione, sostenendo

che il diritto assoluto di partecipazione - alla costituenda nuova cooperativa -

spettava unicamente ai soci della disciolta cooperativa o ai loro successori

(nel senso sopra indicato) al momento del suo scioglimento: il

protocollo non intendeva così creare un diritto di altre persone ad essere

ammessi come soci nella neo costituita cooperativa, altrimenti non si sarebbero

elencate due condizioni separate, ciò affinché la nuova società non debba sottostare

alle direttive di altri enti, in particolare AO 1 __________. Infine la

ricorrente rimprovera alla decisione impugnata di aver negato la legittimazione

attiva sulla base di considerazioni puramente formali.

Del contenuto delle osservazioni 24 marzo

2010 con cui __________, __________, chiede l’integrale reiezione del gravame,

protestando spese e ripetibili, si dirà per quanto necessario nei prossimi

considerandi.

6. L'art. 36 del Concordato

sull’arbitrato (CIA: RL 3.3.2.1.5) prescrive imperativamente che contro un lodo

può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della

giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale

principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art.

191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches

Schiedsgerichtsrecht, 2ª

edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Cantone Ticino, la Camera civile

di appello (art. 2 del Decreto legislativo concernente

l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6). Il termine d'impugnazione

è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato

all’attrice in data 11 gennaio 2010 e il ricorso porta la data del 10 febbraio

2010. Inoltrato l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.

7.

Prima di passare in rassegna le singole

censure ricorsuali, va rilevato, a titolo di premessa, che a questa Camera,

investita come nel presente caso di un ricorso per nullità ai sensi dell’art.

36 lett. f CIA, compete unicamente di vagliare se la decisione querelata sia

inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali manifestamente

contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente violazione al

diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon,

Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art.

36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op.

cit., p. 345 segg.). Il solo fatto che esista una soluzione alternativa o

preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di

arbitrio. In quest’evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non

può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non

sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve

infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione

(sulla nozione di arbitrio, cfr. Petralli-Zeni,

Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi

ricorrenti, in RtiD I-2004 p. 667; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.206; 11

maggio 2006 inc. n. 12.2005.64; 23 maggio 2005 inc. n. 12.2004.166).

8.

I criteri di interpretazione di una norma contrattuale

sono stati compiutamente indicati al punto 4 del lodo qui impugnato ed è quindi

sufficiente rinviare al medesimo. Si può ricordare che punto di partenza

dell’interpretazione soggettiva, ossia della volontà delle parti, è

l’espressione letterale del testo da esaminare, fermo restando che il giudice

dovrà tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del

contratto (II CCA 18 novembre 2011, inc. n. 16.2010.106). Non è dato scostarsi

dal testo adottato dagli interessati qualora non vi sia alcun motivo serio di

ritenere ch’esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 130 II 425 consid.

3.2). In altri termini è possibile scostarsi dal tenore letterale, in questo

caso solo apparentemente chiaro, se emergono circostanze particolari tali da

far ritenere che il testo della norma in esame non riproduce esattamente il

senso dell’accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb).

9. Come sopra esposto questa Camera può unicamente esaminare le censure

di arbitrio. Spetta quindi al ricorrente di dimostrare in modo chiaro e

dettagliato per quali motivi la decisione impugnata non si fonda su motivi

seri, contraddice in modo manifesto i fatti, viola gravemente una norma o un

principio giuridico incontestato o ancora urta in modo scioccante il sentimento

di giustizia (a titolo esemplificativo: DTF 120 Ia 373 consid. 3a, 116 Ia 116

consid. 2c).

Nel caso in esame occorre avantutto osservare che il ricorso, nella misura in

cui si limita a contrapporre alla motivazione del lodo una sua interpretazione del

protocollo (doc. G3) e dello statuto (doc. A2), non raggiunge le esigenze di

motivazione sopra esposte e dovrebbe già per tale motivo essere dichiarato

irricevibile.

In realtà, il lodo resiste alle critiche della ricorrente anche a un libero

esame. In effetti, l’arbitra ha ripreso, facendoli propri, i termini del

precedente lodo del 2005, non impugnato, il quale già aveva spiegato che

beneficiaria del diritto di riversione poteva unicamente essere una società

costituita da persone domiciliate nei Comuni di __________ e __________, fermo

restando però che, cumulativamente, a quest’ultima avevano in ogni caso il

diritto di partecipare gli attuali soci (ossia coloro che avevano la qualità di

socio al momento della redazione del protocollo) di __________ e __________ o i

loro successori, indipendentemente dal mantenimento del domicilio in quei due

Comuni. Sia il primo lodo che quello in esame giungevano a questa conclusione

in base sia al testo che allo scopo del protocollo, ossia garantire, pena

appunto la riversione, il mantenimento dei negozi AO 1 di __________ e __________.

Il testo del protocollo è pertanto chiaro nella misura in cui prevede che la

costituenda cooperativa possa essere costituita dai soci cooperatori di __________

e __________, requisito ancora una volta evidente alla luce dello scopo

indicato, e alla quale hanno diritto in ogni caso di partecipare gli attuali

soci dei medesimi comprensori (o loro successori). Appare pertanto logico

concludere che la ricorrente, nella misura in cui restringe nel suo statuto

(art. 8) la qualità di socio solo a chi già aveva tale veste nella AP 1 al

momento del suo scioglimento o ai rispettivi successori, non soddisfa le

esigenze del protocollo addizionale. Questa conclusione non solo non è

arbitraria ma risulta invero del tutto corretta e resiste come detto anche a un

libero esame.

Visto quanto precede non è dato comprendere per quale motivo il protocollo

avrebbe limitato il diritto di partecipazione unicamente ai membri della

disciolta cooperativa o ai loro successori, come preteso dall’insorgente. A suo

sostegno non concorre certo il testo nella misura in cui l’espressione “in ogni

caso” non è certo sinonimo di esclusivamente o unicamente (ricorso pag. 11,

lett. G). Il fatto che la nuova entità non dovesse sottostare ad altri enti, in

particolare AO 1 __________, come sostenuto nel ricorso, è sicuramente corretto

ma non si vede in che misura l’interpretazione data nel lodo al protocollo si

scontra con questa esigenza.

A questo punto risulta inutile disquisire sul termine di “successori”, ossia se

lo stesso sia sinonimo di erede o di discendente. Altrettanto irrilevante ai

fini del giudizio è sapere se la AP 1, qui ricorrente, sia stata costituita

validamente o meno, ciò che può peraltro essere ammesso per i motivi indicati

dalla medesima (ricorso pag. 11, pt. 2). Il tema in esame non è la costituzione

di detta società in quanto tale ma il fatto che essa non adempie, per i motivi

suddetti, i requisiti del protocollo addizionale per poter vantare diritti di

restituzione. La ricorrente sembra poi confondere le esigenze fissate per la

costituenda cooperativa autonoma, e meglio chi aveva diritto di farne parte,

con le modalità dell’esercizio del diritto di restituzione, ossia a chi

competeva l’avvio della procedura. In altri termini, la domanda di riversione

poteva essere proposta, tra altri, da almeno cinque soci cooperatori attuali o

loro successori, ma per la costituenda cooperativa, che doveva rispondere ai

requisiti sopra indicati (v. doc. G3).

Per concludere, visto quanto sopra, l’analisi contenuta nel lodo dei termini

del protocollo e quindi dello statuto della società ricorrente risponde ai

principi di interpretazione riassunti al considerando 8 e non risulta

certamente affetta da eccessivo formalismo.

10. In virtù di quanto precede il ricorso dev’essere respinto.

La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Nella

determinazione delle stesse si tiene conto del fatto che il lodo, per accordo

delle parti, era limitato alla problematica della legittimazione attiva così

come il tema oggetto del presente giudizio.

Per i suesposti motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il

Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: I. Il

ricorso per nullità 10 febbraio 2010 della AP 1, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2’600.-

anticipati

dalla ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla

resistente fr. 3'000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione all’arbitra unica giudice

Emanuela Epiney Colombo, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi (art. 74, 100 LTF). Quando il valore litigioso

non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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