12.2010.33
Restituzione in intero per produzione di nuovi documenti, contratto di appalto, negata restituzione per negligenza
29 settembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2010.33
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, IICCA
Titolo:
Restituzione in intero per produzione di nuovi documenti, contratto di appalto, negata restituzione per negligenza
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI FATTI
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.33
Lugano
29 settembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2006.26 della Pretura del Distretto di Bellinzona-
promossa con petizione 13 febbraio 2006 da
AO 1
(patrocinato dall'
RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'
PA 1)
con cui
la società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
36'264.45 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2005;
ed ora
sull'istanza di restituzione in intero che il convenuto ha formulato in data 19
gennaio 2010, avversata dalla società attrice, e che il Pretore ha respinto con
decreto 4 febbraio 2010;
appellante
il convenuto con atto di appello del 12 febbraio 2010 postulando, previa
concessione dell'effetto sospensivo, a titolo principale l'accoglimento della
sua istanza di restituzione in intero e, a titolo subordinato, il rinvio della
causa al Pretore per nuovo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili di
seconda istanza;
mentre
la società attrice, con osservazioni 5 marzo 2010, chiede la reiezione del
gravame protestate spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;
richiamato
il decreto 15 febbraio 2010 con cui il Segretario assessore, agendo su
richiesta e sotto la responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece,
ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto, e considerato in diritto:
che AP 1 ha commissionato alla ditta AO 1 l'esecuzione dell'impianto sanitario comprensivo di allacciamento degli
apparecchi, condotte di acqua fredda, condotte di scarico acque luride,
condotte secondo il sistema Sanipex e isolazioni, oltre all'esecuzione di opere
da lattoniere, presso un immobile di sua proprietà a __________;
che con petizione
13 febbraio 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
36'264.45 oltre interessi, cifra corrispondente alla mercede che, in base alle
fatture 5 settembre 2005 inviate al termine dei lavori e dedotti gli acconti
già versati, il committente doveva ancora corrispondere;
che, in
sostanza, il convenuto si oppone a quel pagamento, sostenendo che la
fatturazione dell'attrice presenta numerosi e manifesti errori, e che alcune
opere non sono state effettuate a regola d'arte;
che, all'udienza
preliminare del 15 novembre 2006, l'attrice ha fra l'altro notificato quale
prova una perizia per dimostrare che le tariffe applicate sono di mercato, i
quantitativi e i lavori esposti sulle fatture sono corretti, rispettivamente
per dimostrare che i lavori sono stati eseguiti, cui il convenuto ha
aderito ed esteso anche alla correttezza della fatturazione di parte
attrice, segnatamente per quanto concerne i lavori fatturati più volte e/o a
prezzi differenti a dipendenza della posta specifica e alla determinazione della
correttezza dell'esecuzione delle opere e quindi dei difetti (verbale 15
novembre 2006, pag. 1 e 2), richieste che il Pretore ha integralmente accolto con
ordinanza a verbale del 14 novembre 2007 (verbale, pag. 26);
che il
perito giudiziario incaricato ha consegnato il suo rapporto in data 30 dicembre
2008, cui il 30 aprile 2009, su istanza del convenuto, ha poi fatto seguito una
completazione/delucidazione del referto peritale;
che con
l'istanza di restituzione in intero in esame, il convenuto afferma di avere
incaricato uno studio d'ingegneria per stabilire le eventuali e possibili cause
di una importante perdita d'acqua e/o macchia di umidità presente su una parete
perimetrale dello stabile di __________ segnalatagli da un inquilino il 23
dicembre 2009 (istanza 19 gennaio 2010, pag. 1 n. 1);
che il
convenuto sostiene, in particolare, che in occasione del sopralluogo del 29
dicembre 2009 il professionista da lui interpellato aveva constatato “l'impossibilità
di sfilare/sostituire le condutture dell'impianto Sanipex” -caratteristica
questa tipica ed essenziale di quel genere di installazioni- “dovuta al
mancato montaggio dei distributori tipici di questo sistema di impianto…” (istanza
19 gennaio 2010, pag. 1 n. 2), che ciò era da ritenersi “un difetto occulto
apparso solo nell'ambito della citata ricerca” e che, al riguardo, non gli si
poteva imputare alcuna negligenza (istanza 19 gennaio 2010, pag. 2 in alto n. 2);
che, pertanto,
il convenuto chiede che “l'impossibilità di sfilare e di sostituire le condutture
dell'impianto Sanipex e la mancanza dei distributori a 3, 4 e 5 partenze” sia
inserito nel complessi dei fatti addotti in causa (istanza 19 gennaio 2010,
pag. 2 in basso n. 1) e, conseguentemente, siano così assunti agli atti quale
doc. 23, 24, 25 e 26 il materiale annesso all'istanza (istanza 19 gennaio 2010,
pag. 2 in basso n. 2-5), che sia ordinata l'edizione da parte dell'attrice dei
piani di progettazione e di esecuzione degli impianti idraulici (istanza 19
gennaio 2010, pag. 3 n. 6) e, infine, che sia ordinata una perizia per constatare
quel difetto/ inadempienza, per confrontare l'opera di fatto realizzata con
quella preventivata rispettivamente fatturata, per verificare il funzionamento
dell'impianto e determinare i costi di risanamento (istanza 19 gennaio 2010,
pag. 3 n. 7);
che
l'attrice si è opposta alla predetta istanza di restituzione in intero con
scritto del 29 gennaio 2010;
che,
respingendo l'istanza in esame con decreto 4 febbraio 2010, il Pretore ha
spiegato di non considerare rilevante che l'inconveniente fosse stato scoperto
a fine dicembre 2009, visto che poteva essere individuato con l'ausilio di una
-seppur accurata- ispezione dell'immobile come appunto era stato il caso per il
professionista interpellato, da cui ha quindi dedotto che il convenuto non aveva
dimostrato di non essere stato negligente riguardo alla pretesa omessa
produzione di nuovi mezzi di azione/difesa (decreto impugnato, pag. 1 e 2);
che con l'appello
12 febbraio 2010 che ci occupa, il convenuto evidenzia di non essere una
persona attiva nel ramo sanitario e quindi di non disporre delle conoscenze
specifiche al riguardo, che quale persona comune egli non era tenuto di sapere
quali fossero le caratteristiche delle installazioni secondo il sistema
Sanipex, che la loro particolarità gli era stata spiegata per la prima volta
dal professionista interpellato a fine dicembre 2009 (appello, pag. 6 n. 12),
che prima di allora e anche ammettendo di avere notato l'assenza dei
distributori egli non poteva certo immaginare le implicazioni che ciò avrebbe potuto
comportare (appello, pag. 7 n. 12), che neppure il perito giudiziario chiamato fra
l'altro ad esprimersi sul sistema Sanipex non aveva mai rilevato la mancanza di
quei distributori salvo ratificarne però la relativa loro fatturazione e dimostrando,
invero, che anche a lui quel genere di impianto non era noto (appello, pag. 7
n. 13);
che
l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di
difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte
dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC),
ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte
ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);
che
questo istituto costituisce un'eccezione alla massima dell'eventualità, che
proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli
allegati preliminari (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per la sua
applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138): tale principio, quo
ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già
dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro
richiesto nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi
il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.180);
che, in
concreto, il giudizio del Pretore che ha respinto l'istanza di restituzione in
intero merita piena conferma;
che, in
effetti, il convenuto dimentica di avere fra l'altro affermato nella sua risposta
del 22 maggio 2006 che “l'attrice ha rivelato al convenuto che l'impianto di
acqua calda e fredda con tubi Sanipex non corrispondeva a quanto commissionato
e nemmeno ad un impianto del tipo “Sanipex”. Infatti, con questo tipo di
impianto l'estrazione e il rimpiazzo di un tubo rotto/difettoso sono eseguiti
sfilando semplicemente il tubo riposto in una guaina. Ciò non è però possibile
con l'impianto realizzato dall'attrice. Nel caso di problemi, il convenuto
dovrà quindi rompere pavimenti e/o demolire muri.” (pag. 6 seg. n. 4);
che,
nuovamente il 21 agosto 2006, in sede di duplica, il convenuto ha ribadito che “l'impianto
idraulico in Sanipex non è conforme a quanto ordinato. In effetti non è stato
strutturato in modo da poter semplicemente sfilare ed infilare un tubo nella
sua guaina in caso di perdite. In caso di problemi il convenuto sarà costretto
a rompere le piastrelle…Si noti che una delle principali caratteristiche di un
impianto Sanipex è proprio la possibilità di sostituire i tubi senza dover
ricorrere ad interventi distruttivi.” (pag. 7 n. 2);
che,
pertanto, già solo a prima vista, la tesi secondo cui egli non conosceva
affatto quelle che erano le particolarità tipiche del sistema di installazioni
Sanipex non è a ben vedere sostenibile;
che ciò
posto, stabilito -come visto- che pure il convenuto aveva auspicato
l'esecuzione della perizia giudiziaria, si deve ritenere che a quel momento
egli fosse nella condizione di approfondire, con le opportune indagini,
eventuali problematiche legate a quel genere di impianto, e questo a
prescindere da una qualsiasi considerazione in merito all'esito che quegli
accertamenti hanno in definitiva poi concretamente avuto, valutazione che il
Pretore avrà certo modo di fare a tempo debito;
che, di
conseguenza, e anche se per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, l'appello,
infondato, va quindi respinto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili -queste ultime invero commisurate alla pertinenza delle
argomentazioni sollevate in sede di osservazioni, attinenti più al merito della
vertenza che non ad evidenziare il mancato adempimento dei presupposti di cui
all'art. 138 CPC- della procedura davanti a questa Camera -il Pretore non
essendosi espresso su eventuali oneri di primo grado- sono calcolate su un
valore litigioso di fr. 36'264.45 e seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 CPC);
che, per
finire, il valore litigioso di fr. 36'264.45 è determinante giusta l'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC. La LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia
1. L'appello del 12 febbraio 2010 di AP 1, __________, è respinto.
2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 600.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, un'indennità di fr. 600.–.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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