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Decisione

12.2010.36

Architetto - esistenza del contratto - prova dell'onorario - norma SIA 118

6 febbraio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del 1999 AO 1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. __________ S__________

della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione per

l’edificazione di un’abitazione monofamiliare a __________, Comune di __________.

Tale rapporto contrattuale si è interrotto nel corso del 2000, con le pretese

d’onorario esposte dall’architetto rimaste parzialmente impagate a seguito di

asseriti inadempienze e errori professionali imputati al progettista, i cui

dettagli non occorre qui menzionare.

Già nel corso del 1999, sempre con riferimento alla prevista edificazione, AO 1

e AO 2 sono entrati in contatto con l’arch. AP 1. Quest’ultimo, sulla base di

lavori che pretende avere svolto per conto dei primi, con nota d’onorario 18

giugno 2001 (doc. AA e 17) ha formulato pretese per complessivi fr. 43'500.-,

rimaste impagate. I tentativi di addivenire ad un accordo non hanno prodotto

esito alcuno.

B. Con

petizione 31 maggio 2005 l'arch. AP 1 ha quindi convenuto in giudizio, innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, AO 1 e AO 2 per ottenere la loro condanna

al pagamento di fr. 53'500.- in solido. Egli, in estrema sintesi, ha preteso di

aver svolto attività professionale per conto dei convenuti, già nella fase

iniziale a sostegno dell’arch. __________ S__________ e in seguito sulla base

di un rapporto contrattuale autonomo in vista dell’allestimento del contratto

d’appalto con l’impresa generale e dei piani esecutivi. La mercede dovutagli

per contratto ammonterebbe a fr. 43'500.-, alla quale aggiunge la pretesa di

fr. 10'000.- cedutagli dall’arch. __________ S__________, la cui nota

d’onorario era rimasta parzialmente impagata.

C. Con

risposte separate di data 23 e 29 marzo 2006 i convenuti si sono opposti alla

petizione, eccependo entrambi, in via preliminare, la carenza di legittimazione

attiva della parte attrice alla quale ritengono di non aver conferito incarico

alcuno. Essi hanno altresì contestato nel merito il fondamento del vantato credito.

D. Con

allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro

tesi.

Esperita l’istruttoria di causa, con gli allegati conclusivi esse hanno

ribadito le loro precedenti allegazioni e domande, fatta eccezione per l'attore

che ha formulato per la prima volta la richiesta di interessi del 5% dal 1°

ottobre 2003.

E. Il

Pretore, con sentenza 30 dicembre 2009, riepilogate le circostanze in cui le

parti si sono incontrate e hanno avuto relazioni in riferimento alla prevista

edificazione dell’abitazione familiare, ha parzialmente accolto l’eccezione

sollevata dai convenuti, negando la legittimazione attiva dell’arch. AP 1 in

relazione alla pretesa di fr. 10'000.- fatta valere per prestazioni eseguite

dall’architetto __________ S__________. Contrariamente a quanto preteso

dall'attore, la disponibilità del collega architetto a cedere la sua pretesa

non si sarebbe mai concretizzata, motivo per il quale, in assenza di valida

cessione del credito, la legittimazione attiva dell’attore non sarebbe data.

Il primo giudice ha quindi esaminato il contratto venuto in essere tra le

parti, concludendo che i convenuti, contrariamente a quanto da loro preteso,

hanno effettivamente affidato all’attore l’incarico di proseguire nei lavori di

progettazione della loro casa, ciò che comporta di principio il diritto

dell’architetto a vedersi remunerare il lavoro svolto. L’attore non avrebbe

comunque fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva in merito alla

congruità della pretesa di onorario esposta poiché, non avendo richiesto una

perizia al riguardo, ha privato il giudice degli elementi che ne avrebbero

permesso una verifica. Unica eccezione è costituita dal costo di fr. 8'000.-

sostenuto dall’architetto per la remunerazione di un collaboratore esterno

incaricato dell’allestimento della bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di

dettaglio, in relazione al quale il Pretore ha riconosciuto una pretesa attorea

di pari importo.

F. La

sentenza pretorile è stata impugnata dall'attore che, con appello 15 febbraio

2010, chiede di accogliere integralmente la petizione per fr. 53'500.-, oltre

interessi del 5% dal 1° ottobre 2003, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

L’appellante, censurando preliminarmente la decisione del Pretore che ha ritenuto

non esservi stata una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________

S__________, ribadisce in sostanza il buon fondamento della pretesa e

rimprovera al primo giudice di non aver accertato le prestazioni svolte e

determinato la relativa remunerazione secondo il suo prudente criterio. A torto

il primo giudice avrebbe ritenuto necessaria una perizia.

G. Il

giudizio pretorile è stato impugnato anche dalla convenuta AO 1 che, con atto

d'appello 15 febbraio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

Essa rimprovera al Pretore di aver dedotto dalle circostanze un inesistente

contratto di mandato di progettazione con l’attore e di aver altresì

considerato come avvenuto il pagamento di una somma a terzi, malgrado tale

circostanza non sia stata dimostrata. Nessuna prestazione sarebbe pertanto

stata eseguita dall’attore a favore dei convenuti.

H. Sia

l'attore, con osservazioni 23 marzo 2010, che la convenuta AO 1, con

osservazioni 14 aprile 2010, postulano la reiezione degli appelli di

controparte, protestando spese e ripetibili.

I. Con

osservazioni ed appello adesivo 14 aprile 2010 l'altro convenuto AO 2 chiede di respingere l’appello di parte attrice e di riformare la

sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli contesta, in estrema sintesi, l'esistenza di un contratto tra le parti e

di essere debitore per prestazioni eseguite dall'architetto o dal suo

collaboratore, la cui pretesa sarebbe stata indebitamente ammessa dal Pretore

pur mancando una prova al riguardo.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata

e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv.

1.

CPC).

2.

Appello

di AO 1

2.1

L'appello

della convenuta AO 1 merita di essere esaminato preliminarmente in quanto

censura la sentenza pretorile in merito all'esistenza di un contratto di

mandato tra le parti. L'accoglimento di tale tesi comporterebbe quindi il

respingimento di ogni ulteriore censura proposta dall’appellante principale e

l'accoglimento della domanda dell'appellante adesivo.

2.2

L'appellante,

sottolineata la correttezza del giudizio pretorile per quanto concerne la parte

di pretesa attorea respinta, censura la conclusione del Pretore nella misura in

cui condanna i convenuti al pagamento di fr. 8'000.-. A suo dire tale

conclusione si baserebbe su presupposti errati.

Anzitutto il primo giudice avrebbe a torto confermato l'attribuzione di un mandato

di progettazione all'arch. AP 1. Inoltre, il pagamento a terzi della somma in

questione non sarebbe stato provato e, se anche lo fosse, non costituirebbe

comunque il corrispettivo di alcuna valida prestazione eseguita a favore dei

convenuti.

2.3

L'appellante

cerca anzitutto di contestare l'esistenza di un contratto di mandato tra le

parti, proponendo due stralci del verbale di interrogatorio dell'arch. __________

S__________ nell'intento di dimostrare la contraddittorietà di quanto da questi

dichiarato. Tale soggettiva interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal

teste non è però atta a sovvertire la valutazione pretorile che ha

adeguatamente motivato il giudizio, indicando sulla base di quali elementi si

debba concludere essere sorto un rapporto contrattuale tra l'architetto attore

e i convenuti interessati a procedere nella progettazione e edificazione della

casa.

Inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) è per

contro la censura dell'appellante, laddove questi si limita a invocare

genericamente l'esistenza di "altri elementi istruttori" che

andrebbero in direzione contraria a quanto ritenuto dal primo giudice (appello

pag. 4). L'appellante omette di confrontarsi con le tesi del Pretore anche

laddove rimprovera alla controparte di non aver dimostrato esservi stato un

consenso sui punti essenziali del contratto: si limita infatti ad invocare in

modo astratto e generico il disposto dell'art. 1 cpv. 1 CO.

2.4

Inammissibile

per carente motivazione è altresì la censura sollevata in via subordinata, con

la pretesa di dimostrare che il contratto di mandato per la presentazione di un

contratto d'appalto, nella denegata ipotesi in cui sia stato stipulato, non

sarebbe comunque stato adempiuto. Insufficiente è al proposito il succinto

richiamo ai doc. H e 7 con l’intento di dedurre dal loro raffronto la smentita

delle tesi attoree qualificate come fantasiose. La censura è peraltro priva di

portata pratica poiché le pretese dell'attore a questo riguardo, ovvero

relative alla remunerazione del lavoro svolto per la presentazione di un

contratto di appalto con l'impresa, sono comunque state respinte dal Pretore.

La remunerazione riconosciuta dal giudizio pretorile concerne infatti

unicamente le prestazioni che l'attore avrebbe svolto, con l'ausilio di terzi,

in qualità di progettista (si rimanda a questo proposito a quanto esposto in

modo più ampio al consid. 2.5). Su questo punto l'appello va quindi respinto.

2.5

Il

Pretore ha ritenuto provato "che l'attore in relazione alla progettazione

della casa dei convenuti ha versato una remunerazione di fr. 8'000.- (circa) a

un collaboratore esterno, che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e

degli schizzi di dettaglio". A mente del primo giudice ciò sarebbe emerso

dalle dichiarazioni dello stesso collaboratore __________ P__________ sentito

quale teste (atto XII). Limitatamente a questo importo, ritenuto compreso

nell'onorario complessivo fatturato e preteso dall'attore, la domanda è quindi

stata accolta.

L'appellante

tenta di sovvertire tale conclusione affermando che nessuna attività sarebbe

stata svolta dal collaboratore in questione per loro conto, circostanza che

emergerebbe dal semplice confronto tra il doc. H e il doc. 7. Il fatto che

quest'ultimo (ovvero la bozza di contratto d’appalto di impresa generale) fosse

già pronto il 24 novembre 1999, ovvero ad una data precedente la conoscenza tra

la parti, escluderebbe che il collaboratore incaricato di elaborare tale

documento abbia lavorato per loro conto.

La censura non può essere accolta. Infatti, se anche si volesse aderire

all’interpretazione dei documenti data dall’appellante, questi omette di

confrontarsi con il giudizio del Pretore che dalle dichiarazioni del

collaboratore ha dedotto che questi si sarebbe occupato dell’allestimento di

una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio, ovvero di

prestazioni che non possono essere ricondotte semplicemente all’esigenza di

allestire una bozza di contratto d’appalto. Con tali circostanze l’appellante

neppure si confronta, limitandosi ad escludere in modo generico quanto

categorico che il collaboratore in questione abbia svolto qualsivoglia attività

per conto dei convenuti.

A

mente dell'appellante l'assenza di una prova scritta del pagamento, quale una

ricevuta o una fiche bancaria, renderebbe la testimonianza del collaboratore

priva di un conforto. Rilevato come la convenuta non abbia intrapreso nulla in

fase istruttoria in questo senso, ad esempio interpellando il teste sulle

modalità di pagamento (tra le quali ve ne sono peraltro anche di non

documentabili come è il caso per la compensazione di crediti), la

considerazione dell'appellante non è comunque atta a sovvertire la conclusione

pretorile, che non ha rilevato motivo alcuno per considerare la prova testimoniale

non fedefacente o insufficiente.

Irricevibili, poiché proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC-TI) sono le considerazioni in merito alla cattiva esecuzione del

mandato siccome i piani in questione sarebbero "infarciti di grossolani

errori" (appello pag. 5) e comunque insufficienti per dare avvio alla fase

di costruzione.

Non permette di sovvertire la conclusione pretorile neppure la circostanza che

la cifra in questione sia stata indicata in modo impreciso, avendo il teste

dichiarato che "per la mia collaborazione ho chiesto all’attore una

remunerazione di circa fr. 8'000.-. Confermo inoltre di essere stato pagato

completamente dall’attore ”(atto XII ). La valutazione del Pretore regge alla

critica poiché si inserisce in un apprezzamento complessivo della remunerazione

dovuta all’architetto per un lavoro svolto. Pur non avendo dato seguito

all'onere probatorio che gli incombeva per la pretesa complessiva di fr. 43'500.-

esposta in causa per le sue prestazioni, l'attore ha indubbiamente svolto

un'attività di progettazione per conto dei convenuti, come accertato nel

giudizio impugnato. Considerate le particolari circostanze, non può pertanto

essere censurato il Pretore laddove ha ritenuto di poter accogliere perlomeno una

parte della pretesa, seppur cifrata in modo impreciso, quantificandola sulla

base degli elementi emersi dall'istruttoria. L'indicazione di circa fr. 8'000.-

di remunerazione fornita dal teste, con il ragguaglio aggiuntivo del tempo

approssimativamente impiegato per svolgere tale mansione (tra le 160 e le 180

ore), è stata ritenuta sufficiente dal Pretore per riconoscere che, almeno in

tale misura, il lavoro svolto dovesse essere remunerato. L'assenza di un

referto peritale ha impedito una verifica oggettiva della pretesa complessiva

esposta, ma neppure l'appellante indica per quali motivi il Pretore non

dovrebbe valutare gli elementi di cui dispone per giudicare se questi

permettono, secondo il suo prudente criterio, di accogliere perlomeno in una

misura assai ridotta la domanda di causa.

2.6

Visto

quanto sopra, l'appello di AO 1 è respinto.

3.

Appello

dell'arch. AP 1

3.1

Riepilogate le circostanze in cui sarebbe sorto il rapporto

contrattuale tra i convenuti e gli architetti, con particolare riferimento ai

lavori da lui svolti, l'appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver

negato l'esistenza di una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________

S__________.

Pur riconoscendo che il tenore del documento invocato come prova dell'asserita

cessione di credito ("procura legale" doc. S) non sia chiaro, viene

rimproverato al Pretore di non aver considerato le precisazioni fornite dal

cedente, sentito quale teste, dalle quali emergerebbe in modo chiaro e univoco

la volontà di cessione del credito.

La censura non può essere accolta. Come ricordato dal Pretore, con riferimento

alla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, la volontà del cedente

deve essere chiaramente riconoscibile e il contenuto dell'atto scritto di

cessione (art. 165 cpv. 1 CO) deve essere sufficientemente esplicito anche per

un terzo estraneo ai rapporti contrattuali fra le parti, in particolare in

merito alla comprensione della titolarità del diritto. E' pertanto la stessa

tesi sostenuta dall'appellante, secondo il quale tale certezza sarebbe

raggiunta con l'ausilio delle dichiarazioni rese dal teste in causa, a

confermare come al momento dell'inoltro dell'azione non potesse essersi

perfezionata una valida cessione di credito.

Non merita accoglimento neppure la pretesa dell'appellante di veder

riconosciuto il doc. S perlomeno quale manifestazione della volontà dell'arch. __________

S__________ di incaricare l'arch. AP 1 per l'incasso della somma. Stando al

tenore del documento, integralmente riprodotto nella sentenza pretorile, nella

misura in cui costituisce valida procura questa è stata conferita all'avv. PA 1

e non all'attore.

La decisione pretorile, che ha negato la legittimazione attiva dell'appellante

per una pretesa non validamente ceduta, merita pertanto conferma.

3.2

Con la seconda censura d'appello l'attore contesta il mancato accertamento

delle prestazioni da lui svolte a favore dei convenuti, con riferimento al tipo

e alla qualità di lavoro prestato.

Egli rimprovera in particolare al Pretore di aver ritenuto necessaria una

perizia, poiché non è certo con questa che può essere accertato il lavoro

effettuato. Egli ritiene che, in assenza di accordo tra le parti sulla remunerazione

di prestazioni onerose, il giudice debba fissarla applicando i principi generali

secondo il suo prudente criterio. Avendo comprovato lo svolgimento di tutte le

prestazioni allegate negli atti di causa, l’assenza di una prova peritale non

può impedirne il calcolo del compenso.

La censura va respinta. Infatti, oltre a non confrontarsi direttamente con la

conclusione pretorile, alla quale viene più che altro contrapposta una diversa

tesi, l’appellante non espone motivi atti a dimostrare che il primo giudice

potesse disporre, pur in assenza di un referto peritale, degli elementi che

consentissero di decidere in merito alla congruità dell'onorario esposto. Va

infatti ricordato che per accertare un fatto occorre far capo ad una perizia

quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze specifiche (DTF 132

III 83 consid. 3.5). Nel caso di specie è stato accertato che l'attore ha

svolto attività professionale per conto dei convenuti. Tuttavia, contrariamente

a quanto ritiene l'appellante, non è per nulla insostenibile considerare che

per determinare le prestazioni effettivamente svolte e quindi la congruità

delle pretese d'onorario esposte siano necessarie conoscenze specifiche che

esulano da quelle di cui dispone l'autorità giudiziaria. Ciò vale a maggior

ragione in assenza di una pattuizione relativa all'applicabilità delle norme SIA

e tenuto conto delle particolari circostanze in cui è venuto in essere il

contestato contratto tra le parti.

E' peraltro lo stesso appellante, con riferimento al calcolo della

remunerazione, a pretendere che “tra i fattori principali da considerare vi sono

la durata del mandato e l’impegno orario del mandatario, ma anche l’importanza

e difficoltà dell’affare, le responsabilità in gioco, la situazione del

mandatario, in particolare il suo genere di attività” (appello pag. 11), salvo

però omettere di argomentare come il Pretore possa disporre di tutte le

conoscenze tecniche necessarie per una simile valutazione.

Già per questo motivo la censura si rileva pertanto infondata.

A maggior ragione non merita tutela la rivendicazione dell’appellante di poter

rinunciare alla prova peritale sulla base di sue valutazioni personali relative

ai costi, alla celerità e al rischio di causa.

Cade nel vuoto l’invocazione dell’art. 394 cpv. 3 CO, siccome il Pretore non ha

negato che una mercede sia dovuta in applicazione dell’invocato disposto di

diritto materiale, ma ha esposto i motivi per i quali l’attore è chiamato a

sopportare le conseguenze per non aver dato seguito all’onere probatorio che

gli incombeva ai sensi dell’art. 8 CC e del diritto procedurale applicabile.

3.3

Infine,

l'attore rimprovera al Pretore di non essersi riferito alle norme SIA

(segnatamente le norme SIA 102 relative alle prestazioni e agli onorari degli

architetti) per la quantificazione oggettiva del lavoro dell’appellante e il

relativo calcolo del dovuto. L’integrazione di tali normative nel contratto tra

le parti sarebbe conseguenza del fatto che l’attore è subentrato al precedente

architetto, con il quale ne era stata espressamente pattuita l’applicazione

(doc. D).

Le norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta, infatti, di

condizioni generali private che si applicano se le parti le hanno integrate nel

contratto (Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht., 3a ed., ni 61 ss.; Gauch,

Der Werkvertrag, 4a ed., ni 237 ss.). Nel caso concreto i convenuti hanno

contestato l'applicabilità della norma SIA e l'attore, gravato dell'onere della

prova in merito alla pattuizione della norma in questione, non ha dimostrato

alcunché in proposito. Di conseguenza, in mancanza di qualsivoglia elemento dal

quale si possa concludere che le parti abbiano pattuito che il loro rapporto

contrattuale è retto dalla norma SIA 102, questa non può trovare applicazione.

A mente dell'appellante, anche in assenza di esplicito accordo, le norme in

questione sarebbero comunque applicabili quale attendibile punto di riferimento

per determinare gli usi dello specifico settore professionale. Secondo tale

uso, il primo giudice sarebbe pertanto stato in grado di commisurare la

remunerazione dell’architetto.

La tesi è finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) siccome tale

sistema di calcolo è stato proposto per la prima volta in questa sede, non

avendo in precedenza l’attore fornito le necessarie indicazioni in merito al

tempo impiegato e alle spese sostenute, e ciò a fronte delle contestazioni

sollevate dai convenuti. Il tentativo di vedersi riconoscere un onorario sulla

base di una tariffa oraria è comunque destinato a fallire, non potendo l'attore

pretendere che il giudice supplisca alle sue carenze probatorie rispetto

all'onere che gli incombeva in merito al numero di ore effettivamente svolto e

alla congruità in relazione al mandato ricevuto.

3.4

Visto

quanto sopra l'appello dell’arch. AP 1 è respinto.

4.

Appello

adesivo AO 2

4.1

Preliminarmente

l’appellante contesta l’accertamento dei fatti da parte del Pretore, elencando

una serie di errori considerati eclatanti. Ribadito che mai sarebbe stato

conferito un mandato all’attore, al quale era solo stato chiesto un preventivo

per verificare la fattibilità della costruzione nei limiti del budget dei

convenuti, l’appellante critica l’apprezzamento delle prove effettuato dal

Pretore. La testimonianza dell’arch. __________ S__________ non sarebbe

attendibile in quanto persona interessata dall’esito della lite, come ammesso

dal teste stesso, e avendo peraltro questi mentito. Anche se si volesse

ritenere che i convenuti abbiano conferito un mandato all’attore, a mente

dell'appellante nessuna prova sarebbe stata fornita in merito all’esecuzione

degli stessi e al loro valore.

L’appellante contesta in particolare la conclusione pretorile che ha

riconosciuto una remunerazione pari a quella che sarebbe stata versata al

collaboratore esterno per lavori di cui non vi è prova né dell’effettiva

esecuzione, né che siano stati eseguiti in adempimento del mandato in

questione. Anche l’adeguatezza dell’onorario versato al collaboratore non

sarebbe stata dimostrata dall’attore a cui incombeva l’onere della prova,

mancando peraltro agli atti gli schizzi di dettaglio che questi avrebbe

eseguito.

L’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti sarebbe dimostrata da due

fatti: l’attore ha sottoposto una bozza di contratto d’appalto mai sottoscritta

(doc. 7 e doc. H) e l’attore neppure disponeva della licenza edilizia, come dimostra

la sua richiesta al Municipio di riceverne copia.

Abbondanzialmente l’appellante rileva la sostanziale identità delle bozze di

contratto a lui sottoposte (doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore

con altri suoi clienti, ciò che escluderebbe che l’architetto e il suo

collaboratore abbiano svolto lavori specifici per allestire tale documento.

4.2

Inammissibili

per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) sono le critiche mosse

al Pretore per pretesi accertamenti errati relativi alla proprietà del fondo

sul quale vi era l’intenzione di edificare, all’effettiva ricezione di alcuni

documenti (doc. D e K) e alla data di invio di una richiesta di pagamento (doc.

O). L’appellante si limita infatti ad indicare quali sarebbero le errate deduzioni

del primo giudice, senza esporre i motivi per i quali dal preteso svolgimento

dei fatti dovrebbe derivare un diverso giudizio sul merito delle domande di

causa.

4.3

L’appellante

censura il giudizio pretorile che ha situato nel periodo tra la fine di ottobre

e l’inizio di novembre 1999 il primo incontro tra le parti, che si sarebbe

invece tenuto il 26 novembre 1999. Tale errore sarebbe di rilievo poiché

antecedenti a tale incontro sarebbero la prima bozza di contratto datata 24

novembre (doc. 7) e un preventivo di una ditta specializzata del 25 novembre

1999.

(doc. G).

La censura non merita accoglimento. Infatti, a prescindere dalla data esatta

del primo incontro tra le parti, il Pretore ha comunque situato il momento del

conferimento dell’incarico litigioso ad una data posteriore a quella

dell’inoltro della domanda di costruzione (quindi successiva al 14 dicembre

1999), ritenuto che al nuovo architetto fosse stato dato mandato di proseguire

nei lavori di progettazione. A sostegno di tale accertamento il primo giudice

ha ampiamente riportato le dichiarazioni rese dall’arch. __________ S__________,

sentito come teste.

Il Pretore ha quindi ritenuto esservi stato un adempimento di quel mandato

anche tramite l’incarico conferito dall’architetto ad un collaboratore esterno

“che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio”

(sentenza impugnata pag. 5 consid n. 3).

Contrariamente a quanto insistentemente ribadito dall’appellante, la

prestazione del collaboratore non può essere considerata semplicemente come

premessa per l’allestimento della bozza di contratto di appalto (doc. H e 7) e

dunque quale lavoro eseguito prima del conferimento di qualsivoglia mandato.

Così come sono stati prodotti, questi documenti sono infatti delle bozze non

ancora sottoscritte e pure incomplete non contenendo altro che le usuali

clausole contrattuali e una dettagliata quanto generica descrizione d’opera.

Nessun quantitativo, nessuna misura, nessun dettaglio esecutivo è infatti

desumibile da questi documenti, agli atti in una versione parziale siccome

mancano componenti determinanti quali “i piani della domanda di costruzione ed

esecutivi allegati al capitolato d’appalto come da distinta che segue

…(omissis)”, ovvero una parte integrante del contratto (come si evince dagli

stessi doc. 7 e H, pag. 3, clausola contrattuale Art. 2 “Basi di contratto”).

L’interpretazione del contratto d’appalto, peraltro rimasto allo stadio di

semplice bozza, non è oggetto della presente vertenza. Ciò nonostante, non può

essere rimproverato al Pretore di aver respinto la tesi semplicistica e

schematica dei convenuti tendente a dimostrare che ogni lavoro svolto

dall’attore e dal suo collaboratore debba per forza essere precedente alla data

in cui la prima bozza è stata proposta ai potenziali committenti dell’opera. E’

infatti il tenore stesso della bozza di contratto d’appalto a smentire questa

tesi, siccome indica che una serie di piani - che si ricorda sono tutti parti

integranti del contratto - sono quelli allegati alla domanda di costruzione,

mentre altri piani specifici potrebbero addirittura essere allestiti

posteriormente, al più tardi entro l’inizio dei lavori se mancanti al momento

della stipulazione (doc. 7 e H pag. 3, clausola contrattuale Art. 2, in fine).

Tale modo di procedere non è affatto inusuale secondo l’ordinario andamento

delle cose e la stessa pretesa dell’appellante lo conferma. Se la bozza di

contratto (doc. H e 7) non fosse altro che un’offerta e “le offerte non si

fanno pagare” (appello pag. 16), non vi è elemento alcuno che permetta di

dedurre che tale gratuità si estenda all’insieme delle prestazioni di

architetto elencate nel contratto d’appalto di impresa generale, di cui i piani

di dettaglio sono parte integrante.

La tesi dell’appellante non è pertanto atta a scalfire la conclusione pretorile

che ha ravvisato nelle prestazioni svolte dal collaboratore del mandatario un

lavoro di allestimento di piani esecutivi e di schemi di dettaglio, in

adempimento del mandato di progettazione conferito dai convenuti all’attore,

incaricato appunto di proseguire nei lavori di progettazione posteriori

all’inoltro della domanda di costruzione.

4.4

Non

sono atte a sovvertire la conclusione del Pretore, né la mancata sottoscrizione

di una o l’altra delle bozze di contratto d’appalto (doc. 7 e doc. H), né

l’eventualità che l’attore non disponesse della licenza edilizia, come

dimostrerebbe la sua richiesta al Municipio di riceverne copia. Questa

circostanza sarebbe infatti coerente con il fatto, dal quale la conclusione

pretorile diparte, che il lavoro di progettazione iniziale, comprensivo

dell’inoltro della domanda di costruzione, sia stato svolto dall’arch. __________

S__________.

Pure irrilevante è la pretesa identità sostanziale delle bozze di contratto

(doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore con altri suoi clienti. Per

i motivi esposti in precedenza (cfr. considerando 4.3) è chiaro che le bozze

incomplete di contratto ricalcano uno schema predefinito, usuale e certamente

non elaborato specificatamente per un solo potenziale committente. Sarebbero

infatti state proprio le parti mancanti, segnatamente i piani e le scelte di

dettaglio, a costituire la peculiarità di questo progetto e dunque l’oggetto

principale dell’attività di progettazione dell’architetto.

4.5

Contrariamente

a quanto pretende l’appellante non vi sono elementi che permettano di dedurre

che il teste arch. __________ S__________ abbia mentito. Né il Pretore era in

altro modo impedito a tenere conto di quanto riferito da questo teste, sentito

previa delazione di giuramento, per il solo fatto che si sia dichiarato

interessato alla lite limitatamente all’incasso della sua nota d'onorario

rimasta parzialmente scoperta (doc. S e atto XIII). Infatti, il codice

processuale ticinese ammette anche una tale testimonianza, demandando al

Giudice la valutazione circa la sua portata (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 721 ad art. 229), mentre l'appellante si limita ad esprimere una

soggettiva valutazione al proposito propugnando un'aprioristica esclusione

della testimonianza in questione.

4.6

Visto

quanto sopra l'appello adesivo di AO 2 è respinto.

5.

Entrambi

gli appelli principali, così come quello adesivo vanno pertanto respinti.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'500.- (53'500.- ./.

8'000.-) per l'appello dell'attore e di fr. 8'000.- per l'appello principale e

l'appello adesivo dei convenuti, seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI e la LTG

dichiara e pronuncia

1.

1.1. L’appello 15 febbraio 2010 dell'arch. AP 1, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

1.2

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2’000.-

da

anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

ciascuna delle controparti fr. 1'500.- per ripetibili.

2.

2.1.

L’appello 15 febbraio 2010 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto

2.2

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all'arch. AP 1 fr. 500.- per ripetibili.

3.

3.1.

L’appello adesivo 14 aprile 2010 di AO 2, nella misura in cui è ricevibile, è

respinto.

3.2

Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

4.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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