12.2010.37
Compravendita - garanzia per difetti - trattenuta sulla mercede
24 gennaio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.37
Data decisione, Autorità:
24.01.2012, IICCA
Titolo:
Compravendita - garanzia per difetti - trattenuta sulla mercede
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
TRATTENUTA SULLA MERCEDE
art. 82 CO
art. 184 CO
art. 197 CO
Incarto n.
12.2010.37
Lugano
24 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.9
della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 24 giugno
2004 da
AO 1
rappr. da __________
RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 57'198.90
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di __________, domanda avversata dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22
gennaio 2010 ha accolto per fr. 39'491.55 più interessi ed accessori;
appellante
la convenuta con atto di appello 12 febbraio 2010, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attrice con due allegati datati 9 aprile 2010, con cui chiede la
reiezione dell’appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 21 maggio 2010 postula la reiezione dell’appello
adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nel
corso del 2000 __________ ha appaltato al Consorzio __________, alla cui guida
vi era la società __________, l’edificazione dei ripari fonici sulla strada __________
in territorio di C__________. Essendo stata allora scelta una struttura
portante in acciaio (a forma di albero stilizzato), che esigeva un trattamento
anticorrosione, il Consorzio si è rivolto alla ditta AO 1, esperta del ramo, la
quale ha proposto, trovando poi l’avallo della committenza, un particolare
procedimento protettivo tramite prodotti antiruggine da lei distribuiti, consistente
nella posa di due strati di vernice Icosit Poxicolor Rapid dello spessore nominale
complessivo di μm 240, con
un consumo di materiale teorico di g/m² 580 e pratico
di ca. g/m² 1'220 (in
considerazione di un fattore di trasformazione 2.1), e di uno strato di vernice
Icosit EG-4, dello spessore nominale di μm 80, con
un consumo di materiale teorico di g/m² 200 e pratico
di ca. g/m² 420 (cfr. doc. A); al kg la vernice
Icosit Poxicolor Rapid costava fr. 8.80 e la vernice
Icosit EG-4 fr. 10.40, oltre alla tassa COV (tassa di incentivazione sui
composti volatili organici, cfr. doc. A).
B. Visto
il gran numero di alberi in acciaio da trattare, nel 2002 il Consorzio ha
proposto a tre ditte __________, tra cui AP 1, di allestire al suo indirizzo
un’offerta per la lavorazione in subappalto dei singoli elementi, condizionata
all’uso dei prodotti AO 1 da esso già approvati (per tipologia e prezzo).
Allestita l’offerta e ricevuto il subappalto per parte dei lavori della prima
tappa, nel giugno 2003 AP 1 si è rivolta a AO 1 per la fornitura dei prodotti,
che le sono poi stati messi regolarmente a disposizione. Dal gennaio 2004, a seguito di divergenze di cui si dirà, AO 1 ha tuttavia rifiutato di provvedere ad ulteriori
forniture, sicché parte dei lavori relativi alla seconda tappa, attribuiti in
un primo tempo a AP 1 (doc. 10), sono stati eseguiti dalle altre due ditte
interpellate.
C. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Leventina AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 57'198.90 oltre interessi ed accessori, somma pari al saldo di 14 fatture
per forniture di materiale relative ai ripari fonici di C__________ (per fr.
63'492.10, cfr. doc. B-O), dedotte 3 note di credito a favore della controparte
(per fr. 6'293.20, cfr. doc. P1-P3).
La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando da un lato che parte del
materiale fornito presentava dei grumi ed era con ciò difettoso, evidenziando
dall’altro che i calcoli di consumo di materiale indicati dall’attrice erano risultati
errati ed avevano comportato l’allestimento di un’offerta troppo bassa al
Consorzio con la conseguente impossibilità di fatturargli fr. 11'435.80 (fr.
10'628.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior materiale utilizzato e fr.
16'418.70 (fr. 15'259.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior tempo impiegato per
la sua posa, ed osservando infine che la mancata fornitura di materiale dopo il
gennaio 2004 le aveva causato una perdita di ore lavorative di fr. 29'344.40.
D. Il
Pretore, con la sentenza, ha dapprima ritenuto che l’attrice non poteva
pretendere il pagamento delle 4 fatture concernenti le forniture di prodotti
per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M,
N), ma semmai solo quello delle 10 fatture concernenti le forniture per il
cantiere di C__________, per complessivi fr. 53'948.35 (doc. B, C, E-H, J-L,
O), da cui andavano in ogni caso dedotte le 2 note di credito da lei riconosciute
per il primo cantiere, di fr. 2'527.20 (doc. P1, P2). Egli ha in seguito accertato
la parziale difettosità del materiale fornito dall’attrice, rilevando che la
questione era comunque già stata risolta con l’emissione della terza nota di
credito, di fr. 3'766.- (doc. P3). Nel prosieguo del suo esposto ha quindi
confermato che i calcoli di consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice
erano errati ed avevano comportato un danno di fr. 4'913.05 (fr. 3'284.40 per
il primo strato di vernice Icosit Poxicolor Rapid e fr. 1'628.65 per la vernice
Icosit EG-4) per il maggior
materiale utilizzato. Infine ha escluso il diritto della convenuta a qualsiasi
risarcimento per la mancata fornitura di materiale dopo il mese di gennaio
2004. Ritenendo con ciò che dalle spettanze dell’attrice, quantificate in fr.
53'948.35, dovevano essere dedotti fr. 4'913.05 ed altri fr. 9'543.75, ha così concluso
per l’accoglimento della petizione per fr. 39'491.55 più interessi ed accessori,
mentre che gli oneri processuali di complessivi fr. 13'500.- sono stati
caricati per 3/10 all’attrice e per 7/10 alla convenuta, tenuta altresì a
rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali.
E. La
decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con il
suo appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione. Essa ribadisce il buon fondamento della pretesa per il
maggior materiale utilizzato e per il maggior tempo impiegato per la sua posa,
censurando in subordine il calcolo adottato dal Pretore, rispettivamente di
quella per la mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004.
Con il
suo appello adesivo l’attrice chiede invece di riformare la decisione pretorile
nel senso di accogliere integralmente la petizione. Essa censura in sostanza il
mancato riconoscimento delle 4 fatture concernenti le forniture dei prodotti
per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M,
N) e la deduzione dalle sue spettanze di altri fr. 9'543.75 anziché di fr. 2'527.20,
nega la difettosità del materiale fornito e ritiene che i calcoli di consumo di
materiale da lei indicati non erano errati e con ciò tali da aver causato un
danno alla controparte.
F. Delle
osservazioni all’appello e all’appello adesivo, con cui le parti postulano la
reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata
dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
L’attrice
ha senz’altro ragione, se non altro da un punto di vista aritmetico, a
censurare il fatto che il Pretore le abbia attribuito unicamente un importo di
fr. 39'491.55 più interessi ed accessori. In effetti, dai considerandi della
sentenza, appena riassunti, la somma a suo favore avrebbe dovuto essere di fr.
42'742.10, visto e considerato che dalle sue spettanze, di fr. 53'948.35 (doc.
B, C, E-H, J-L, O), da cui andava dedotto il risarcimento del danno di fr.
4'913.05, avrebbero dovuto essere tolte le 3 note di credito di complessivi fr.
6'293.20 (doc. P1-P3) e non invece un ulteriore importo di fr. 9'543.75, non
meglio definito, ma verosimilmente corrispondente alle 4 fatture (doc. D, I, M,
N) già dedotte in precedenza. È dunque da quella somma, ed in particolare dalle
posizioni che la formavano, che bisogna partire per esaminare le varie censure
delle parti.
3.
Pure
fondata è la richiesta dell’attrice di farsi riconoscere anche le 4 fatture (di
complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M, N), che, pur riferendosi a
forniture di prodotti per il cantiere di O__________, nella petizione (ad 2) erano
state da lei erroneamente indicate come facenti parte di quelle concernenti le
forniture dei prodotti per il cantiere di C__________. In effetti, contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, negli allegati preliminari quelle fatture non
erano state contestate dalla convenuta, né per quanto riguardava l’avvenuta
fornitura, né per quanto atteneva il prezzo della merce fornita, né ancora per
quanto riguardava il loro eventuale pagamento, le sue riserve concernendo -
come detto - la parziale difettosità e inutilizzabilità del materiale fornito,
per le quali invero erano già state emesse le 3 note di credito (doc. P1-P3), e
soprattutto la problematica dell’erroneità dei calcoli del consumo di materiale
indicati dall’attrice come pure quella della mancata fornitura di materiale
dopo il gennaio 2004. In tali circostanze, poco importa se in sede di risposta
(p. 5 seg.) la convenuta abbia affermato che le fatture dell’attrice erano
state e rimanevano contestate, essa avendo comunque precisato in seguito (p. 6)
che le sue contestazioni erano dovute alle ragioni appena menzionate; tanto più
che, sia nella fase preprocessuale (doc. R-T, Y) che in quella processuale
(appello p. 5), essa aveva in ogni caso ammesso per atti concludenti la
legittimità delle 14 fatture emesse nei suoi confronti, a fronte delle quali si
era in effetti limitata a porre in compensazione quelle sue contropretese per
importi corrispondenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 55 ad art. 183; II CCA 26 gennaio 2000 inc. n. 12.1999.231, 24
agosto 2000 inc. n. 12.2000.99). Per completezza, si aggiunga che la legittimità
delle 4 fatture di cui ai doc. D, I, M, N, conseguenza del ricevimento della relativa
merce in conformità con gli accordi contrattuali (doc. A), è in ogni caso stata
confermata dalle relative bolle di consegna allegate alle fatture stesse,
debitamente sottoscritte dalla convenuta.
4.
L’attrice,
nel suo appello adesivo, censura anche la conclusione del Pretore secondo cui due
partite di materiale fornito per il cantiere di C__________ avrebbero
presentato dei grumi e sarebbero con ciò state parzialmente difettose,
auspicando in tal modo, almeno implicitamente, che la nota di credito di fr.
3'766.- (doc. P3) da lei pacificamente emessa a favore della controparte per
quel motivo non venga considerata (cfr. in tal senso appello adesivo p. 7, supra
consid. E). A torto. In effetti, ritenendo che la questione della parziale
difettosità del materiale fornito dall’attrice - a prescindere dalla sua
fondatezza, comunque da lui accertata - era in ogni caso già stata risolta con
l’emissione della terza nota di credito, di fr. 3'766.- (doc. P3), il giudice
di prime cure altro non ha fatto che ammettere la richiesta formulata a suo
tempo dalla stessa parte attrice, volta per l’appunto a dedurre quella somma
dalle sue pretese (cfr. supra consid. C). L’attuale implicita richiesta
dell’attrice di non prendere in considerazione quella nota di credito, per
altro formulata in modo contraddittorio (tant’è che a p. 3 e 4 delle
osservazioni all’appello principale essa ne auspicava espressamente la conferma;
cfr. pure petizione p. 3 e conclusioni p. 7), è pertanto irricevibile per
mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 307; II CCA 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.47), e la
stessa conclusione si impone anche per la sua domanda di accertare l’inesistenza
della difettosità del materiale fornito, che nelle particolari circostanze è del
tutto ininfluente per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 7 ad art. 307).
5.
Entrambe
le parti censurano in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che i
calcoli del consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice erano errati
ed avevano comportato alla convenuta un danno di fr. 4'913.05 per il maggior
materiale utilizzato, fermo restando che quel pregiudizio doveva essere
risarcito dall’attrice trattandosi di una responsabilità per culpa in contrahendo
assorbita dalla responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO) insorta fra le
parti a seguito della conclusione del contratto di compravendita ai sensi degli
art. 184 segg. CO.
In questa
sede nessuna delle parti ha di per sé contestato la natura giuridica della contropretesa
della convenuta, anche se l’attrice ha eccepito la tardività della notifica del
presunto difetto giusta l’art. 201 cpv. 1 CO. La questione non necessita di
essere approfondita più di tanto, visto che la tardività della notifica è stata
da lei addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI),
solo con l’allegato conclusionale (p. 7), e comunque manifestamente a torto
anche nel merito, quel problema essendo in realtà stato segnalato alla controparte
non appena era stato riscontrato (cfr. e-mail 11 settembre 2003, doc. 4).
5.1
Nella
sentenza impugnata il Pretore, pur ritenendo di non potersi fondare sul doc. 9,
è nondimeno stato in grado, sulla base delle risultanze della perizia
giudiziaria, di rimproverare all’attrice due errori nei calcoli del consumo di
materiale da lei indicati: da una parte ha rilevato che in considerazione della
particolare rugosità del sottofondo (sabbiatura) per il primo strato di vernice
Icosit Poxicolor Rapid sarebbe stato corretto riportare un fattore di trasformazione di 2.6 invece che di 2.1, ciò che avrebbe dato un consumo di materiale pratico (per le due mani) di ca. g/m² 1'363 anziché quello di ca. g/m² 1'220 indicato; dall’altra ha osservato che nell’offerta per la
vernice Icosit EG-4 era stato esposto un consumo teorico
di g/m² 200 per uno strato dello
spessore di μm 80 quando invece nella scheda tecnica del prodotto quel medesimo consumo era
riferito ad uno spessore di soli μm 70, con un consumo di materiale pratico con ciò di ca. g/m² 480 anziché quello di ca. g/m² 420 indicato. Ha pertanto concluso che l’erronea indicazione fornita
a suo tempo dall’attrice aveva provocato alla convenuta un danno di fr. 3'284.40 per la vernice Icosit Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x
fr./kg 8.80) e di fr. 1'628.65 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m²
0.060
x m² 2'610 x fr./kg 10.40).
Non dimostrate, a suo giudizio, erano per contro le ore supplementari, se vi
erano state, resesi necessarie per la messa in opera di quel materiale non
preventivato.
In questa
sede l’attrice contesta che i calcoli del consumo di materiale da lei indicati sarebbero
erronei, mentre la convenuta ritiene che a titolo di danno per il maggior
materiale utilizzato le doveva essere riconosciuto l’importo indicato in
risposta, di fr. 11'435.80, a cui andava aggiunta la somma di fr. 16'418.70 per
il maggior tempo impiegato per la sua posa (cfr. doc. 9).
5.2
La
convenuta rimprovera dapprima al Pretore di non aver preso in considerazione la
particolare modalità di calcolo del danno da lei proposta nel doc. 9 (relativo
al costo per il maggior consumo di materiale ed al maggior costo per la sua
messa in posa). Essa ritiene che negli allegati preliminari la controparte si
sarebbe limitata a contestare il buon fondamento della sua contropretesa,
formulata sulla base di quel documento, ma non avrebbe messo in discussione la
congruità degli importi e dei dati da lei riportati nello stesso, di modo che,
essendo nel frattempo stata comprovata l’erroneità dei calcoli del consumo di
materiale indicati e non essendole imputabile alcuna pecca nella lavorazione
dei prodotti, gli importi riportati nel documento erano da considerarsi
assodati. Il rilievo è infondato.
Non è
innanzitutto vero che in replica l’attrice si era limitata a contestare di aver
a suo tempo fornito calcoli del consumo di materiale non corretti, le conclusioni
contenute nel doc. 9 essendo state da lei contestate (p. 3 seg.) anche per il
fatto che il maggior consumo di materiale da parte della convenuta era dovuto
al superamento dello spessore medio richiesto (cfr. doc. 6) ed all’erroneo uso
dello stesso. Il calcolo di cui al doc. 9 era per altro già stato contestato
anche in precedenza, con la petizione (p. 3). Non si può pertanto confermare
che gli importi risultanti dal doc. 9 non erano stati a suo tempo contestati,
per cui, essendo stata accertata l’erroneità delle indicazioni sui consumi, debbano
essere considerati assodati.
Ma
nemmeno si possono condividere le conclusioni derivanti da quel documento.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il solo fatto che vi siano
stati maggiori consumi di materiale - e ciò sia pure dopo aver dedotto i
maggiori spessori a lei imputabili - non significa in effetti necessariamente,
e comunque essa non lo ha dimostrato, che ciò sia dovuto solo alle erronee
informazioni fornite dall’attrice: in questa sede la convenuta non pretende che
il perito abbia confermato la correttezza del suo calcolo, che non è dunque
stata dimostrata; l’esperto giudiziario ha al contrario rammentato che durante
la spruzzatura le perdite usuali possono raggiungere il 25-40%, percentuale che
può persino arrivare al 50% in caso di vento o di tecniche errate di
applicazione (perizia p. 10), fermo restando che nella fattispecie la convenuta
stessa aveva pacificamente ammesso di non aver esperienza con questi materiali
(doc. 17, perizia p. 9, complemento peritale p. 5), da lei mai usati in
precedenza (duplica p. 2), e che in ogni caso è stato provato che essa, oltre a
non essere stata in grado di effettuare una spruzzatura in serie dei vari pezzi
verosimilmente per mancanza di una corretta aspirazione (cfr. perizia p. 7),
aveva fatto capo a macchinari vetusti (testi Manuele Esposito e Pasquale Ferraina,
verbale 31 gennaio 2007 p. 3 e 5); la stessa convenuta aveva del resto ammesso
che gli spessori reali non corrispondevano a quelli indicati nel doc. 9
(conclusioni p. 9); tanto più che le indicazioni sui consumi fornite a suo
tempo dall’attrice erano pur sempre state date in modo approssimativo, con la menzione
“circa” (perizia p. 10). Il calcolo proposto dalla convenuta non appare per
altro corretto, da un punto di vista logico, nemmeno nella misura in cui, per
quantificare il proprio pregiudizio, essa aveva proceduto a quantificare il
maggior consumo imputabile all’attrice per ogni strato di vernice (minimo),
senza però considerare solo lo spessore posato per ogni singolo strato, ma
sommandovi anche tutti gli spessori precedenti. Tanto basta per non ritenere determinanti
i calcoli proposti nel doc. 9.
5.3
Ammesso
con ciò che il danno della convenuta, sempre che l’erroneità delle indicazioni
fornite dall’attrice sia confermata, deve essere calcolato secondo la modalità
adottata dal Pretore, che - diversamente dal doc. 9 - tiene conto delle sole
violazioni contrattuali effettivamente imputabili all’attrice, si tratta ora di
stabilire se ed eventualmente in che misura i suoi calcoli sul maggior consumo
di materiale debbano essere modificati.
5.3.1
Per
quanto riguarda la presunta erroneità dell’indicazione circa il consumo per la
prima mano di Icosit Poxicolor Rapid, in questa sede l’attrice ribadisce la
correttezza del valore di trasformazione di 2.1 da lei indicato a suo tempo,
mentre la convenuta pretende che quel valore, anziché quello di 2.6 considerato
dal Pretore, sia aumentato per tener conto del fatto che la sabbiatura media
del sottofondo era di μm
90, con un consumo di materiale pratico (per i due
strati) di ca. g/m² 1'680, e comunque che all’importo a suo favore venga aggiunta la tassa COV.
Le
argomentazioni addotte dall’attrice a sostegno della correttezza del valore di
trasformazione di 2.1 da lei indicato sono ampiamente infondate: il fatto che quell’indicazione
fosse stata a suo tempo accettata dalla convenuta e fosse stata pure accettata
e rispettata dalle altre ditte subappaltatrici interpellate non significa
ancora che la stessa fosse esatta; nemmeno risulta poi che il perito
giudiziario l’abbia ritenuta corretta rispondendo alla domanda n. 9a, a quel
momento egli essendosi limitato ad evidenziare che quel dato non era in
contraddizione con il contenuto della relativa scheda tecnica (perizia p. 5);
il fatto che l’indicazione fosse preceduta dalla parola “ca.” nulla toglie poi alla
sua oggettiva erroneità, atteso che in base alla circolare VSLF 1998 (doc. 12),
su cui l’attrice aveva dichiarato di essersi basata (cfr. doc. 14), il dato da
utilizzare per il primo strato di sottofondo avrebbe dovuto essere di 2.6
(perizia p. 4 e 10).
Pure
infondata è la richiesta della convenuta, formalizzata per la prima volta - e
con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - solo in questa sede, di
aumentare il valore di trasformazione di 2.1 per tener conto del fatto che la
sabbiatura media del sottofondo era di μm 90. Non è innanzitutto vero che nel suo referto il perito avrebbe
confermato la correttezza dei calcoli in tal senso contenuti nella duplica (che
per altro si fondavano non su una, ma su tre varianti diverse - quella ora
scelta dalla convenuta è una parte della prima variante -, senza per altro che
la convenuta avesse a suo tempo fornito alcuna preferenza o indicazione che spiegava
perché optare a favore di una piuttosto che di un’altra, tutte e 3 portando a
suo dire a somme superiori a quelle del doc. 9, il cui risultato veniva così ribadito),
egli essendosi limitato ad affermare che i calcoli in questione “sembrano
abbastanza realistici” (perizia p. 8). In nessuna parte del suo referto egli ha
comunque dato l’impressione di poter avallare un valore di trasformazione superiore
a quello di 2.6, osservando che quel fattore rappresentava secondo la SN 555 001
un’approssimazione appropriata del fattore di conversione del consumo teorico
al consumo pratico per l’applicazione della ripresa di fondo (perizia p. 4 e 10).
Per completezza, si aggiunga che egli non ha invero escluso che in presenza di
una sabbiatura media del sottofondo di μm 90 un
fattore di correzione più elevato del 2.1 potesse essere pensato per il secondo
e terzo strato (perizia p. 11), sennonché dalla perizia non risulta quale
potesse essere l’aumento ragionevolmente ammissibile rispettivamente che il calcolo
della convenuta fosse condiviso.
Legittima
è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal
Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa
COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A),
che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.54 (cfr.
doc. doc. B, C, E-H, J-L, O).
Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che
l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla
convenuta un danno di fr. 3'485.95 per la vernice Icosit
Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x fr./kg 9.34).
5.3.2
Quanto
alla presunta erroneità dell’indicazione in merito al consumo per la vernice Icosit EG-4, in questa sede l’attrice ribadisce che le indicazioni
contenute nell’offerta non sarebbero contraddette dalla scheda tecnica 2002,
precisando anzi che dalla scheda tecnica 2005 risultava persino un minor
consumo; la convenuta, da parte sua, si limita a pretendere
che all’importo riconosciuto a suo favore venga aggiunta la tassa COV.
La
censura dell’attrice è infondata. Per stabilire se l’indicazione fornita
nell’offerta sia corretta o meno occorre in effetti riferirsi alla scheda tecnica
del 2002 e non invece a quella del 2005, nemmeno emanata al momento dei fatti.
Ora, dalla stessa si evince chiaramente che con la medesima quantità di vernice
era possibile ottenere solo uno spessore di μm 70, di modo che, per ottenere lo strato richiesto di μm 80, occorreva impiegare più vernice
e non invece meno. Per il resto, il fatto che l’indicazione sul consumo fosse preceduta
dalla parola “ca.” nulla toglie alla sua erroneità, stante la palese divergenza
con la scheda tecnica.
Legittima
è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal
Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa
COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A),
che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.90 (cfr.
doc. B, C, E-H, J-L, O).
Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che
l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla
convenuta un danno di fr. 1'769.60 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m²
0.060
x m² 2'610 x fr./kg
11.
).
5.4
La
convenuta ribadisce di aver altresì diritto al risarcimento delle ore supplementari resesi necessarie per la messa in opera di quel
materiale non preventivato. A ragione. A seguito
dell’erroneità delle informazioni fornite a suo tempo dall’attrice in merito ai
consumi di materiale, essa, oltre a non aver potuto fatturare al Consorzio quel
maggior materiale, che era necessario per adempiere a quel contratto, pari a kg
529.83
(kg/m² 0.143 x m² 2'610 per la vernice Icosit Poxicolor
Rapid e kg/m² 0.060 x m² 2'610 per la vernice Icosit EG-4), nemmeno aveva in effetti potuto
esporgli il costo per la sua posa. Ritenuto che per la spruzzatura di kg
5'091.31 di vernice la convenuta aveva potuto fatturare al Consorzio un importo
di fr. 81'593.60 (doc. 9), di per sé non contestato dalla controparte, per il
maggior quantitativo imputabile all’attrice accertato in precedenza essa può
pretendere un ulteriore importo di fr. 8'491.10 (fr. 81'593.60 x kg 529.83 : kg
5'091.31).
6.
La
convenuta ribadisce anche il benfondato della contropretesa di fr. 29'344.40,
da lei fatta valere per la perdita di ore lavorative causata dalla mancata
fornitura di materiale dopo il gennaio 2004, e meglio dopo il 7 gennaio 2004 (cfr. il relativo email, definito “Beilage 10” al memo 17 febbraio 2004, contenuto nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso
prodotto in edizione dall’attrice). A torto. A fronte
dell’evidente mora della convenuta acquirente nel pagamento delle forniture arretrate
esigibili (doc. B-K, le fatture doc. L-O non erano ancora esigibili), rimaste
insolute in ragione di almeno fr. 32'606.50 (fatture di fr. 52'646.35 ./. note
di credito fr. 6'293.20 ./. danno per maggior consumo di materiale fr. 5'255.55
./. danno per la messa in posa di quel materiale fr. 8'491.10), il 7 gennaio
2004.
l’attrice venditrice era in effetti legittimata a sospendere - e non a
recedere dal contratto ex art. 107-109 CO come invece ritenuto dal Pretore - ogni
ulteriore fornitura a favore della controparte (Leu,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 82 CO). Poco
importa se a quel momento la convenuta fosse eventualmente in buona fede, ciò
che per altro non può essere ammesso, anche perché, nonostante nel dicembre
2003.
ritenesse ancora di vantare contropretese per circa fr. 39'000.- (cfr.
doc. 8), che ad inizio gennaio 2004 erano poi state ridotte a fr. 33'975.55
(cfr. doc. R-T, Y, relativo alle sue prime 3 fatture scoperte, di fr. 3'506.60,
di fr. 27'854.50 e di fr. 2'614.45), in causa le aveva comunque quantificate in
fr. 34'147.70 (fr. 11'435.80 per il maggior materiale
utilizzato, fr. 16'418.70 per il maggior tempo impiegato per la sua posa, fr.
6’293.20 per le 3 note di credito), dando con ciò per scontata una sua mora, il
7.
gennaio 2004, almeno per la differenza di fr. 18'670.80
o di 18'498.65. Non risulta del resto che con l’email 12 dicembre 2003
(contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto
in edizione dall’attrice) l’attrice le abbia lasciato intendere che le
questioni pendenti tra loro sarebbero state risolte solo in seguito e soprattutto
non avrebbero portato alla sospensione delle nuove forniture in assenza di un
loro pagamento, tanto è vero che essa concludeva il suo scritto affermando di
non vedere ragioni per modificare la sua precedente posizione (che respingeva
ogni sua responsabilità, cfr. email 5 dicembre 2003); e comunque il 16 gennaio
2004.
essa aveva formalmente respinto le contropretese della convenuta (cfr. la
lettera contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso
prodotto in edizione dall’attrice, parzialmente prodotta dalla convenuta sub
doc. 14) e già il giorno precedente aveva formalmente sollecitato il pagamento
delle 10 fatture esigibili (cfr. il fax 15 gennaio 2004 contenuto nel cartoncino
di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione
dall’attrice). Visto quanto precede, neppure si può così condividere l’ulteriore
assunto della convenuta secondo cui la sospensione delle forniture le sarebbe stata
comunicata tardivamente solo il 23 marzo 2004 (doc. U).
E comunque, come giustamente rilevato dal Pretore, il danno oggetto
della contropretesa non è stato assolutamente provato, non essendo stato
dimostrato che la convenuta abbia effettivamente subito una perdita economica
dalla mancata esecuzione della seconda tappa dei lavori e che gli importi in
questione non sarebbero stati contestati dalla controparte.
7.
L’attrice
ritiene infine insufficiente l’indennità per ripetibili di fr. 3'000.- posta a
suo favore dal Pretore ed auspica, in caso di una sua integrale vittoria,
l’attribuzione di un importo di fr. 10'000.-, calcolato in base al nuovo
Regolamento sulle ripetibili. Il rilievo è infondato. Attribuendo all’attrice
un importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali a fronte della sua
vittoria per 7/10 e della sua soccombenza per 3/10, il giudice di prime cure ha
in sostanza ritenuto che le ripetibili piene sarebbero ammontate a fr. 7'500.-
(fr. 3'000.- : 4/10). Ritenuto che per un valore litigioso di fr. 57'198.90,
come quello oggetto della causa, le ripetibili massime riconoscibili alla parte
vincente avrebbero potuto essere di fr. 5'719.90 (cfr. art. 9 TOA, applicabile
alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento in quanto la
procedura era iniziata prima del 1° gennaio 2008) oltre agli eventuali esborsi,
spese vive, ecc. (art. 3 TOA), è chiaro che l’importo quantificato dal Pretore
per le ripetibili piene (fr. 7'500.-), di cui nessuna parte pretende invero la
riduzione, non può essere aumentato, tanto meno nella misura indicata
dall’attrice (fr. 10'000.-).
8.
In
esito a quanto precede, si ha che la petizione deve essere accolta per fr.
43'452.25 (fatture fr. 63'492.10 ./. note di credito fr. 6'293.20 ./. danno per
maggior consumo di materiale fr. 5'255.55 ./. danno per la messa in posa di
quel materiale fr. 8'491.10) oltre interessi ed accessori. Ciò comporta la
reiezione dell’appello principale ed il parziale accoglimento di quello adesivo.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando per la
procedura di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 39'491.55 e
per la procedura di appello adesivo di un valore litigioso di fr. 17'707.35.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 9 aprile 2010 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2010 della Pretura del Distretto di
Leventina è così riformata:
1.
La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la
somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004.
2.
Limitatamente
alla somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004 è
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di __________.
3.
La
tassa di giudizio di fr. 4’000.- e le spese di fr. 9'500.- sono a carico
dall’attrice per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta. Quest’ultima rifonderà
all’attrice fr. 3'750.- per ripetibili ridotte.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5
sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante adesivamente
rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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