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Decisione

12.2010.37

Compravendita - garanzia per difetti - trattenuta sulla mercede

24 gennaio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del 2000 __________ ha appaltato al Consorzio __________, alla cui guida

vi era la società __________, l’edificazione dei ripari fonici sulla strada __________

in territorio di C__________. Essendo stata allora scelta una struttura

portante in acciaio (a forma di albero stilizzato), che esigeva un trattamento

anticorrosione, il Consorzio si è rivolto alla ditta AO 1, esperta del ramo, la

quale ha proposto, trovando poi l’avallo della committenza, un particolare

procedimento protettivo tramite prodotti antiruggine da lei distribuiti, consistente

nella posa di due strati di vernice Icosit Poxicolor Rapid dello spessore nominale

complessivo di μm 240, con

un consumo di materiale teorico di g/m² 580 e pratico

di ca. g/m² 1'220 (in

considerazione di un fattore di trasformazione 2.1), e di uno strato di vernice

Icosit EG-4, dello spessore nominale di μm 80, con

un consumo di materiale teorico di g/m² 200 e pratico

di ca. g/m² 420 (cfr. doc. A); al kg la vernice

Icosit Poxicolor Rapid costava fr. 8.80 e la vernice

Icosit EG-4 fr. 10.40, oltre alla tassa COV (tassa di incentivazione sui

composti volatili organici, cfr. doc. A).

B. Visto

il gran numero di alberi in acciaio da trattare, nel 2002 il Consorzio ha

proposto a tre ditte __________, tra cui AP 1, di allestire al suo indirizzo

un’offerta per la lavorazione in subappalto dei singoli elementi, condizionata

all’uso dei prodotti AO 1 da esso già approvati (per tipologia e prezzo).

Allestita l’offerta e ricevuto il subappalto per parte dei lavori della prima

tappa, nel giugno 2003 AP 1 si è rivolta a AO 1 per la fornitura dei prodotti,

che le sono poi stati messi regolarmente a disposizione. Dal gennaio 2004, a seguito di divergenze di cui si dirà, AO 1 ha tuttavia rifiutato di provvedere ad ulteriori

forniture, sicché parte dei lavori relativi alla seconda tappa, attribuiti in

un primo tempo a AP 1 (doc. 10), sono stati eseguiti dalle altre due ditte

interpellate.

C. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Leventina AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 57'198.90 oltre interessi ed accessori, somma pari al saldo di 14 fatture

per forniture di materiale relative ai ripari fonici di C__________ (per fr.

63'492.10, cfr. doc. B-O), dedotte 3 note di credito a favore della controparte

(per fr. 6'293.20, cfr. doc. P1-P3).

La

convenuta si è opposta alla petizione, rilevando da un lato che parte del

materiale fornito presentava dei grumi ed era con ciò difettoso, evidenziando

dall’altro che i calcoli di consumo di materiale indicati dall’attrice erano risultati

errati ed avevano comportato l’allestimento di un’offerta troppo bassa al

Consorzio con la conseguente impossibilità di fatturargli fr. 11'435.80 (fr.

10'628.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior materiale utilizzato e fr.

16'418.70 (fr. 15'259.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior tempo impiegato per

la sua posa, ed osservando infine che la mancata fornitura di materiale dopo il

gennaio 2004 le aveva causato una perdita di ore lavorative di fr. 29'344.40.

D. Il

Pretore, con la sentenza, ha dapprima ritenuto che l’attrice non poteva

pretendere il pagamento delle 4 fatture concernenti le forniture di prodotti

per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M,

N), ma semmai solo quello delle 10 fatture concernenti le forniture per il

cantiere di C__________, per complessivi fr. 53'948.35 (doc. B, C, E-H, J-L,

O), da cui andavano in ogni caso dedotte le 2 note di credito da lei riconosciute

per il primo cantiere, di fr. 2'527.20 (doc. P1, P2). Egli ha in seguito accertato

la parziale difettosità del materiale fornito dall’attrice, rilevando che la

questione era comunque già stata risolta con l’emissione della terza nota di

credito, di fr. 3'766.- (doc. P3). Nel prosieguo del suo esposto ha quindi

confermato che i calcoli di consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice

erano errati ed avevano comportato un danno di fr. 4'913.05 (fr. 3'284.40 per

il primo strato di vernice Icosit Poxicolor Rapid e fr. 1'628.65 per la vernice

Icosit EG-4) per il maggior

materiale utilizzato. Infine ha escluso il diritto della convenuta a qualsiasi

risarcimento per la mancata fornitura di materiale dopo il mese di gennaio

2004. Ritenendo con ciò che dalle spettanze dell’attrice, quantificate in fr.

53'948.35, dovevano essere dedotti fr. 4'913.05 ed altri fr. 9'543.75, ha così concluso

per l’accoglimento della petizione per fr. 39'491.55 più interessi ed accessori,

mentre che gli oneri processuali di complessivi fr. 13'500.- sono stati

caricati per 3/10 all’attrice e per 7/10 alla convenuta, tenuta altresì a

rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali.

E. La

decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con il

suo appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione. Essa ribadisce il buon fondamento della pretesa per il

maggior materiale utilizzato e per il maggior tempo impiegato per la sua posa,

censurando in subordine il calcolo adottato dal Pretore, rispettivamente di

quella per la mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004.

Con il

suo appello adesivo l’attrice chiede invece di riformare la decisione pretorile

nel senso di accogliere integralmente la petizione. Essa censura in sostanza il

mancato riconoscimento delle 4 fatture concernenti le forniture dei prodotti

per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M,

N) e la deduzione dalle sue spettanze di altri fr. 9'543.75 anziché di fr. 2'527.20,

nega la difettosità del materiale fornito e ritiene che i calcoli di consumo di

materiale da lei indicati non erano errati e con ciò tali da aver causato un

danno alla controparte.

F. Delle

osservazioni all’appello e all’appello adesivo, con cui le parti postulano la

reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata

pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata

dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

L’attrice

ha senz’altro ragione, se non altro da un punto di vista aritmetico, a

censurare il fatto che il Pretore le abbia attribuito unicamente un importo di

fr. 39'491.55 più interessi ed accessori. In effetti, dai considerandi della

sentenza, appena riassunti, la somma a suo favore avrebbe dovuto essere di fr.

42'742.10, visto e considerato che dalle sue spettanze, di fr. 53'948.35 (doc.

B, C, E-H, J-L, O), da cui andava dedotto il risarcimento del danno di fr.

4'913.05, avrebbero dovuto essere tolte le 3 note di credito di complessivi fr.

6'293.20 (doc. P1-P3) e non invece un ulteriore importo di fr. 9'543.75, non

meglio definito, ma verosimilmente corrispondente alle 4 fatture (doc. D, I, M,

N) già dedotte in precedenza. È dunque da quella somma, ed in particolare dalle

posizioni che la formavano, che bisogna partire per esaminare le varie censure

delle parti.

3.

Pure

fondata è la richiesta dell’attrice di farsi riconoscere anche le 4 fatture (di

complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M, N), che, pur riferendosi a

forniture di prodotti per il cantiere di O__________, nella petizione (ad 2) erano

state da lei erroneamente indicate come facenti parte di quelle concernenti le

forniture dei prodotti per il cantiere di C__________. In effetti, contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, negli allegati preliminari quelle fatture non

erano state contestate dalla convenuta, né per quanto riguardava l’avvenuta

fornitura, né per quanto atteneva il prezzo della merce fornita, né ancora per

quanto riguardava il loro eventuale pagamento, le sue riserve concernendo -

come detto - la parziale difettosità e inutilizzabilità del materiale fornito,

per le quali invero erano già state emesse le 3 note di credito (doc. P1-P3), e

soprattutto la problematica dell’erroneità dei calcoli del consumo di materiale

indicati dall’attrice come pure quella della mancata fornitura di materiale

dopo il gennaio 2004. In tali circostanze, poco importa se in sede di risposta

(p. 5 seg.) la convenuta abbia affermato che le fatture dell’attrice erano

state e rimanevano contestate, essa avendo comunque precisato in seguito (p. 6)

che le sue contestazioni erano dovute alle ragioni appena menzionate; tanto più

che, sia nella fase preprocessuale (doc. R-T, Y) che in quella processuale

(appello p. 5), essa aveva in ogni caso ammesso per atti concludenti la

legittimità delle 14 fatture emesse nei suoi confronti, a fronte delle quali si

era in effetti limitata a porre in compensazione quelle sue contropretese per

importi corrispondenti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 55 ad art. 183; II CCA 26 gennaio 2000 inc. n. 12.1999.231, 24

agosto 2000 inc. n. 12.2000.99). Per completezza, si aggiunga che la legittimità

delle 4 fatture di cui ai doc. D, I, M, N, conseguenza del ricevimento della relativa

merce in conformità con gli accordi contrattuali (doc. A), è in ogni caso stata

confermata dalle relative bolle di consegna allegate alle fatture stesse,

debitamente sottoscritte dalla convenuta.

4.

L’attrice,

nel suo appello adesivo, censura anche la conclusione del Pretore secondo cui due

partite di materiale fornito per il cantiere di C__________ avrebbero

presentato dei grumi e sarebbero con ciò state parzialmente difettose,

auspicando in tal modo, almeno implicitamente, che la nota di credito di fr.

3'766.- (doc. P3) da lei pacificamente emessa a favore della controparte per

quel motivo non venga considerata (cfr. in tal senso appello adesivo p. 7, supra

consid. E). A torto. In effetti, ritenendo che la questione della parziale

difettosità del materiale fornito dall’attrice - a prescindere dalla sua

fondatezza, comunque da lui accertata - era in ogni caso già stata risolta con

l’emissione della terza nota di credito, di fr. 3'766.- (doc. P3), il giudice

di prime cure altro non ha fatto che ammettere la richiesta formulata a suo

tempo dalla stessa parte attrice, volta per l’appunto a dedurre quella somma

dalle sue pretese (cfr. supra consid. C). L’attuale implicita richiesta

dell’attrice di non prendere in considerazione quella nota di credito, per

altro formulata in modo contraddittorio (tant’è che a p. 3 e 4 delle

osservazioni all’appello principale essa ne auspicava espressamente la conferma;

cfr. pure petizione p. 3 e conclusioni p. 7), è pertanto irricevibile per

mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 307; II CCA 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.47), e la

stessa conclusione si impone anche per la sua domanda di accertare l’inesistenza

della difettosità del materiale fornito, che nelle particolari circostanze è del

tutto ininfluente per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 7 ad art. 307).

5.

Entrambe

le parti censurano in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che i

calcoli del consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice erano errati

ed avevano comportato alla convenuta un danno di fr. 4'913.05 per il maggior

materiale utilizzato, fermo restando che quel pregiudizio doveva essere

risarcito dall’attrice trattandosi di una responsabilità per culpa in contrahendo

assorbita dalla responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO) insorta fra le

parti a seguito della conclusione del contratto di compravendita ai sensi degli

art. 184 segg. CO.

In questa

sede nessuna delle parti ha di per sé contestato la natura giuridica della contropretesa

della convenuta, anche se l’attrice ha eccepito la tardività della notifica del

presunto difetto giusta l’art. 201 cpv. 1 CO. La questione non necessita di

essere approfondita più di tanto, visto che la tardività della notifica è stata

da lei addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI),

solo con l’allegato conclusionale (p. 7), e comunque manifestamente a torto

anche nel merito, quel problema essendo in realtà stato segnalato alla controparte

non appena era stato riscontrato (cfr. e-mail 11 settembre 2003, doc. 4).

5.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore, pur ritenendo di non potersi fondare sul doc. 9,

è nondimeno stato in grado, sulla base delle risultanze della perizia

giudiziaria, di rimproverare all’attrice due errori nei calcoli del consumo di

materiale da lei indicati: da una parte ha rilevato che in considerazione della

particolare rugosità del sottofondo (sabbiatura) per il primo strato di vernice

Icosit Poxicolor Rapid sarebbe stato corretto riportare un fattore di trasformazione di 2.6 invece che di 2.1, ciò che avrebbe dato un consumo di materiale pratico (per le due mani) di ca. g/m² 1'363 anziché quello di ca. g/m² 1'220 indicato; dall’altra ha osservato che nell’offerta per la

vernice Icosit EG-4 era stato esposto un consumo teorico

di g/m² 200 per uno strato dello

spessore di μm 80 quando invece nella scheda tecnica del prodotto quel medesimo consumo era

riferito ad uno spessore di soli μm 70, con un consumo di materiale pratico con ciò di ca. g/m² 480 anziché quello di ca. g/m² 420 indicato. Ha pertanto concluso che l’erronea indicazione fornita

a suo tempo dall’attrice aveva provocato alla convenuta un danno di fr. 3'284.40 per la vernice Icosit Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x

fr./kg 8.80) e di fr. 1'628.65 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m²

0.060

x m² 2'610 x fr./kg 10.40).

Non dimostrate, a suo giudizio, erano per contro le ore supplementari, se vi

erano state, resesi necessarie per la messa in opera di quel materiale non

preventivato.

In questa

sede l’attrice contesta che i calcoli del consumo di materiale da lei indicati sarebbero

erronei, mentre la convenuta ritiene che a titolo di danno per il maggior

materiale utilizzato le doveva essere riconosciuto l’importo indicato in

risposta, di fr. 11'435.80, a cui andava aggiunta la somma di fr. 16'418.70 per

il maggior tempo impiegato per la sua posa (cfr. doc. 9).

5.2

La

convenuta rimprovera dapprima al Pretore di non aver preso in considerazione la

particolare modalità di calcolo del danno da lei proposta nel doc. 9 (relativo

al costo per il maggior consumo di materiale ed al maggior costo per la sua

messa in posa). Essa ritiene che negli allegati preliminari la controparte si

sarebbe limitata a contestare il buon fondamento della sua contropretesa,

formulata sulla base di quel documento, ma non avrebbe messo in discussione la

congruità degli importi e dei dati da lei riportati nello stesso, di modo che,

essendo nel frattempo stata comprovata l’erroneità dei calcoli del consumo di

materiale indicati e non essendole imputabile alcuna pecca nella lavorazione

dei prodotti, gli importi riportati nel documento erano da considerarsi

assodati. Il rilievo è infondato.

Non è

innanzitutto vero che in replica l’attrice si era limitata a contestare di aver

a suo tempo fornito calcoli del consumo di materiale non corretti, le conclusioni

contenute nel doc. 9 essendo state da lei contestate (p. 3 seg.) anche per il

fatto che il maggior consumo di materiale da parte della convenuta era dovuto

al superamento dello spessore medio richiesto (cfr. doc. 6) ed all’erroneo uso

dello stesso. Il calcolo di cui al doc. 9 era per altro già stato contestato

anche in precedenza, con la petizione (p. 3). Non si può pertanto confermare

che gli importi risultanti dal doc. 9 non erano stati a suo tempo contestati,

per cui, essendo stata accertata l’erroneità delle indicazioni sui consumi, debbano

essere considerati assodati.

Ma

nemmeno si possono condividere le conclusioni derivanti da quel documento.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il solo fatto che vi siano

stati maggiori consumi di materiale - e ciò sia pure dopo aver dedotto i

maggiori spessori a lei imputabili - non significa in effetti necessariamente,

e comunque essa non lo ha dimostrato, che ciò sia dovuto solo alle erronee

informazioni fornite dall’attrice: in questa sede la convenuta non pretende che

il perito abbia confermato la correttezza del suo calcolo, che non è dunque

stata dimostrata; l’esperto giudiziario ha al contrario rammentato che durante

la spruzzatura le perdite usuali possono raggiungere il 25-40%, percentuale che

può persino arrivare al 50% in caso di vento o di tecniche errate di

applicazione (perizia p. 10), fermo restando che nella fattispecie la convenuta

stessa aveva pacificamente ammesso di non aver esperienza con questi materiali

(doc. 17, perizia p. 9, complemento peritale p. 5), da lei mai usati in

precedenza (duplica p. 2), e che in ogni caso è stato provato che essa, oltre a

non essere stata in grado di effettuare una spruzzatura in serie dei vari pezzi

verosimilmente per mancanza di una corretta aspirazione (cfr. perizia p. 7),

aveva fatto capo a macchinari vetusti (testi Manuele Esposito e Pasquale Ferraina,

verbale 31 gennaio 2007 p. 3 e 5); la stessa convenuta aveva del resto ammesso

che gli spessori reali non corrispondevano a quelli indicati nel doc. 9

(conclusioni p. 9); tanto più che le indicazioni sui consumi fornite a suo

tempo dall’attrice erano pur sempre state date in modo approssimativo, con la menzione

“circa” (perizia p. 10). Il calcolo proposto dalla convenuta non appare per

altro corretto, da un punto di vista logico, nemmeno nella misura in cui, per

quantificare il proprio pregiudizio, essa aveva proceduto a quantificare il

maggior consumo imputabile all’attrice per ogni strato di vernice (minimo),

senza però considerare solo lo spessore posato per ogni singolo strato, ma

sommandovi anche tutti gli spessori precedenti. Tanto basta per non ritenere determinanti

i calcoli proposti nel doc. 9.

5.3

Ammesso

con ciò che il danno della convenuta, sempre che l’erroneità delle indicazioni

fornite dall’attrice sia confermata, deve essere calcolato secondo la modalità

adottata dal Pretore, che - diversamente dal doc. 9 - tiene conto delle sole

violazioni contrattuali effettivamente imputabili all’attrice, si tratta ora di

stabilire se ed eventualmente in che misura i suoi calcoli sul maggior consumo

di materiale debbano essere modificati.

5.3.1

Per

quanto riguarda la presunta erroneità dell’indicazione circa il consumo per la

prima mano di Icosit Poxicolor Rapid, in questa sede l’attrice ribadisce la

correttezza del valore di trasformazione di 2.1 da lei indicato a suo tempo,

mentre la convenuta pretende che quel valore, anziché quello di 2.6 considerato

dal Pretore, sia aumentato per tener conto del fatto che la sabbiatura media

del sottofondo era di μm

90, con un consumo di materiale pratico (per i due

strati) di ca. g/m² 1'680, e comunque che all’importo a suo favore venga aggiunta la tassa COV.

Le

argomentazioni addotte dall’attrice a sostegno della correttezza del valore di

trasformazione di 2.1 da lei indicato sono ampiamente infondate: il fatto che quell’indicazione

fosse stata a suo tempo accettata dalla convenuta e fosse stata pure accettata

e rispettata dalle altre ditte subappaltatrici interpellate non significa

ancora che la stessa fosse esatta; nemmeno risulta poi che il perito

giudiziario l’abbia ritenuta corretta rispondendo alla domanda n. 9a, a quel

momento egli essendosi limitato ad evidenziare che quel dato non era in

contraddizione con il contenuto della relativa scheda tecnica (perizia p. 5);

il fatto che l’indicazione fosse preceduta dalla parola “ca.” nulla toglie poi alla

sua oggettiva erroneità, atteso che in base alla circolare VSLF 1998 (doc. 12),

su cui l’attrice aveva dichiarato di essersi basata (cfr. doc. 14), il dato da

utilizzare per il primo strato di sottofondo avrebbe dovuto essere di 2.6

(perizia p. 4 e 10).

Pure

infondata è la richiesta della convenuta, formalizzata per la prima volta - e

con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - solo in questa sede, di

aumentare il valore di trasformazione di 2.1 per tener conto del fatto che la

sabbiatura media del sottofondo era di μm 90. Non è innanzitutto vero che nel suo referto il perito avrebbe

confermato la correttezza dei calcoli in tal senso contenuti nella duplica (che

per altro si fondavano non su una, ma su tre varianti diverse - quella ora

scelta dalla convenuta è una parte della prima variante -, senza per altro che

la convenuta avesse a suo tempo fornito alcuna preferenza o indicazione che spiegava

perché optare a favore di una piuttosto che di un’altra, tutte e 3 portando a

suo dire a somme superiori a quelle del doc. 9, il cui risultato veniva così ribadito),

egli essendosi limitato ad affermare che i calcoli in questione “sembrano

abbastanza realistici” (perizia p. 8). In nessuna parte del suo referto egli ha

comunque dato l’impressione di poter avallare un valore di trasformazione superiore

a quello di 2.6, osservando che quel fattore rappresentava secondo la SN 555 001

un’approssimazione appropriata del fattore di conversione del consumo teorico

al consumo pratico per l’applicazione della ripresa di fondo (perizia p. 4 e 10).

Per completezza, si aggiunga che egli non ha invero escluso che in presenza di

una sabbiatura media del sottofondo di μm 90 un

fattore di correzione più elevato del 2.1 potesse essere pensato per il secondo

e terzo strato (perizia p. 11), sennonché dalla perizia non risulta quale

potesse essere l’aumento ragionevolmente ammissibile rispettivamente che il calcolo

della convenuta fosse condiviso.

Legittima

è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal

Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa

COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A),

che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.54 (cfr.

doc. doc. B, C, E-H, J-L, O).

Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che

l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla

convenuta un danno di fr. 3'485.95 per la vernice Icosit

Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x fr./kg 9.34).

5.3.2

Quanto

alla presunta erroneità dell’indicazione in merito al consumo per la vernice Icosit EG-4, in questa sede l’attrice ribadisce che le indicazioni

contenute nell’offerta non sarebbero contraddette dalla scheda tecnica 2002,

precisando anzi che dalla scheda tecnica 2005 risultava persino un minor

consumo; la convenuta, da parte sua, si limita a pretendere

che all’importo riconosciuto a suo favore venga aggiunta la tassa COV.

La

censura dell’attrice è infondata. Per stabilire se l’indicazione fornita

nell’offerta sia corretta o meno occorre in effetti riferirsi alla scheda tecnica

del 2002 e non invece a quella del 2005, nemmeno emanata al momento dei fatti.

Ora, dalla stessa si evince chiaramente che con la medesima quantità di vernice

era possibile ottenere solo uno spessore di μm 70, di modo che, per ottenere lo strato richiesto di μm 80, occorreva impiegare più vernice

e non invece meno. Per il resto, il fatto che l’indicazione sul consumo fosse preceduta

dalla parola “ca.” nulla toglie alla sua erroneità, stante la palese divergenza

con la scheda tecnica.

Legittima

è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal

Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa

COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A),

che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.90 (cfr.

doc. B, C, E-H, J-L, O).

Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che

l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla

convenuta un danno di fr. 1'769.60 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m²

0.060

x m² 2'610 x fr./kg

11.

).

5.4

La

convenuta ribadisce di aver altresì diritto al risarcimento delle ore supplementari resesi necessarie per la messa in opera di quel

materiale non preventivato. A ragione. A seguito

dell’erroneità delle informazioni fornite a suo tempo dall’attrice in merito ai

consumi di materiale, essa, oltre a non aver potuto fatturare al Consorzio quel

maggior materiale, che era necessario per adempiere a quel contratto, pari a kg

529.83

(kg/m² 0.143 x m² 2'610 per la vernice Icosit Poxicolor

Rapid e kg/m² 0.060 x m² 2'610 per la vernice Icosit EG-4), nemmeno aveva in effetti potuto

esporgli il costo per la sua posa. Ritenuto che per la spruzzatura di kg

5'091.31 di vernice la convenuta aveva potuto fatturare al Consorzio un importo

di fr. 81'593.60 (doc. 9), di per sé non contestato dalla controparte, per il

maggior quantitativo imputabile all’attrice accertato in precedenza essa può

pretendere un ulteriore importo di fr. 8'491.10 (fr. 81'593.60 x kg 529.83 : kg

5'091.31).

6.

La

convenuta ribadisce anche il benfondato della contropretesa di fr. 29'344.40,

da lei fatta valere per la perdita di ore lavorative causata dalla mancata

fornitura di materiale dopo il gennaio 2004, e meglio dopo il 7 gennaio 2004 (cfr. il relativo email, definito “Beilage 10” al memo 17 febbraio 2004, contenuto nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso

prodotto in edizione dall’attrice). A torto. A fronte

dell’evidente mora della convenuta acquirente nel pagamento delle forniture arretrate

esigibili (doc. B-K, le fatture doc. L-O non erano ancora esigibili), rimaste

insolute in ragione di almeno fr. 32'606.50 (fatture di fr. 52'646.35 ./. note

di credito fr. 6'293.20 ./. danno per maggior consumo di materiale fr. 5'255.55

./. danno per la messa in posa di quel materiale fr. 8'491.10), il 7 gennaio

2004.

l’attrice venditrice era in effetti legittimata a sospendere - e non a

recedere dal contratto ex art. 107-109 CO come invece ritenuto dal Pretore - ogni

ulteriore fornitura a favore della controparte (Leu,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 82 CO). Poco

importa se a quel momento la convenuta fosse eventualmente in buona fede, ciò

che per altro non può essere ammesso, anche perché, nonostante nel dicembre

2003.

ritenesse ancora di vantare contropretese per circa fr. 39'000.- (cfr.

doc. 8), che ad inizio gennaio 2004 erano poi state ridotte a fr. 33'975.55

(cfr. doc. R-T, Y, relativo alle sue prime 3 fatture scoperte, di fr. 3'506.60,

di fr. 27'854.50 e di fr. 2'614.45), in causa le aveva comunque quantificate in

fr. 34'147.70 (fr. 11'435.80 per il maggior materiale

utilizzato, fr. 16'418.70 per il maggior tempo impiegato per la sua posa, fr.

6’293.20 per le 3 note di credito), dando con ciò per scontata una sua mora, il

7.

gennaio 2004, almeno per la differenza di fr. 18'670.80

o di 18'498.65. Non risulta del resto che con l’email 12 dicembre 2003

(contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto

in edizione dall’attrice) l’attrice le abbia lasciato intendere che le

questioni pendenti tra loro sarebbero state risolte solo in seguito e soprattutto

non avrebbero portato alla sospensione delle nuove forniture in assenza di un

loro pagamento, tanto è vero che essa concludeva il suo scritto affermando di

non vedere ragioni per modificare la sua precedente posizione (che respingeva

ogni sua responsabilità, cfr. email 5 dicembre 2003); e comunque il 16 gennaio

2004.

essa aveva formalmente respinto le contropretese della convenuta (cfr. la

lettera contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso

prodotto in edizione dall’attrice, parzialmente prodotta dalla convenuta sub

doc. 14) e già il giorno precedente aveva formalmente sollecitato il pagamento

delle 10 fatture esigibili (cfr. il fax 15 gennaio 2004 contenuto nel cartoncino

di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione

dall’attrice). Visto quanto precede, neppure si può così condividere l’ulteriore

assunto della convenuta secondo cui la sospensione delle forniture le sarebbe stata

comunicata tardivamente solo il 23 marzo 2004 (doc. U).

E comunque, come giustamente rilevato dal Pretore, il danno oggetto

della contropretesa non è stato assolutamente provato, non essendo stato

dimostrato che la convenuta abbia effettivamente subito una perdita economica

dalla mancata esecuzione della seconda tappa dei lavori e che gli importi in

questione non sarebbero stati contestati dalla controparte.

7.

L’attrice

ritiene infine insufficiente l’indennità per ripetibili di fr. 3'000.- posta a

suo favore dal Pretore ed auspica, in caso di una sua integrale vittoria,

l’attribuzione di un importo di fr. 10'000.-, calcolato in base al nuovo

Regolamento sulle ripetibili. Il rilievo è infondato. Attribuendo all’attrice

un importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali a fronte della sua

vittoria per 7/10 e della sua soccombenza per 3/10, il giudice di prime cure ha

in sostanza ritenuto che le ripetibili piene sarebbero ammontate a fr. 7'500.-

(fr. 3'000.- : 4/10). Ritenuto che per un valore litigioso di fr. 57'198.90,

come quello oggetto della causa, le ripetibili massime riconoscibili alla parte

vincente avrebbero potuto essere di fr. 5'719.90 (cfr. art. 9 TOA, applicabile

alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento in quanto la

procedura era iniziata prima del 1° gennaio 2008) oltre agli eventuali esborsi,

spese vive, ecc. (art. 3 TOA), è chiaro che l’importo quantificato dal Pretore

per le ripetibili piene (fr. 7'500.-), di cui nessuna parte pretende invero la

riduzione, non può essere aumentato, tanto meno nella misura indicata

dall’attrice (fr. 10'000.-).

8.

In

esito a quanto precede, si ha che la petizione deve essere accolta per fr.

43'452.25 (fatture fr. 63'492.10 ./. note di credito fr. 6'293.20 ./. danno per

maggior consumo di materiale fr. 5'255.55 ./. danno per la messa in posa di

quel materiale fr. 8'491.10) oltre interessi ed accessori. Ciò comporta la

reiezione dell’appello principale ed il parziale accoglimento di quello adesivo.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando per la

procedura di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 39'491.55 e

per la procedura di appello adesivo di un valore litigioso di fr. 17'707.35.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 12 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.

III. L’appello adesivo 9 aprile 2010 di AO 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2010 della Pretura del Distretto di

Leventina è così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la

somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004.

2.

Limitatamente

alla somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004 è

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di __________.

3.

La

tassa di giudizio di fr. 4’000.- e le spese di fr. 9'500.- sono a carico

dall’attrice per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta. Quest’ultima rifonderà

all’attrice fr. 3'750.- per ripetibili ridotte.

IV. Le

spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5

sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante adesivamente

rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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