12.2010.39
Scioglimento di società priva di amministrazione
16 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2010.39
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, IICCA
Titolo:
Scioglimento di società priva di amministrazione
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ ANONIMA
art. 731b CO
art. 153 ORC
Incarto n.
12.2010.39
Lugano
16 marzo 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.154
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 8
febbraio 2010 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di
consiglio di amministrazione e di persone abilitate a rappresentare la società
in Svizzera, domanda sulla quale la convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 9 febbraio 2010, ha dichiarato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
appellante
la convenuta con atto 19 febbraio 2010, con cui inoltra ricorso contro la
decisione di radiare la AP 1 dal registro di commercio;
mentre
l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
istanza 8 febbraio 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha
convenuto in giudizio AP 1, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti
della società, priva dal 22 dicembre 2009 di amministratore e di persone
abilitate a rappresentarla;
che
l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 22 dicembre 2009
e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 5 gennaio 2010 - le persone obbligate
alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito
della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di
amministratore;
che il
Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva
provveduto a ripristinare la situazione legale, con sentenza 9 febbraio 2010,
ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione
in via di fallimento;
che con lo
scritto 19 febbraio 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso
contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, rilevando di aver
inoltrato al Registro di Commercio l'istanza per iscrivere il nuovo
amministratore della società in data 19 febbraio 2010;
che
l’appello non è stato intimato all’istante;
Considerandi
in diritto:
che in
questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di
diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero
errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime
cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la
sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);
che
l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di
modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di aver provveduto nel
frattempo a ripristinare la situazione legale, non giustifica in alcun modo
l’accoglimento del gravame, considerato che, per ammissione della stessa appellante,
la nomina del nuovo amministratore è avvenuta solo il 18 febbraio 2010, vale a
dire dopo l’emanazione della sentenza impugnata;
che, a
prescindere dal fatto che in seconda istanza non è permessa né la produzione di
nuovi documenti né l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
per cui la nomina del nuovo amministratore, successiva alla decisione
impugnata, non può comunque essere considerata, va ancora rilevato come, se
sotto l'egida del precedente diritto era ancora possibile revocare lo scioglimento
della società se entro tre mesi la situazione legale era ristabilita (art. 86
cpv. 3 vORC), questa possibilità è venuta meno con l'entrata in vigore della
nuova ORC, ove è ormai limitata ai casi di scioglimento per mancanza di
domicilio legale (art. 153 cpv. 5 ORC; Watter / Wieser,
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, no 26 ad art. 731b CO);
che, di
conseguenza, il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della convenuta
in applicazione dell'art. 731b CO;
che
l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis
CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;
Rep. 1985 p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano
ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
L’appello 19 febbraio 2010 diAP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-
-
Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano
-
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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