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Decisione

12.2010.39

Scioglimento di società priva di amministrazione

16 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 8 febbraio 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha

convenuto in giudizio AP 1, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti

della società, priva dal 22 dicembre 2009 di amministratore e di persone

abilitate a rappresentarla;

che

l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 22 dicembre 2009

e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 5 gennaio 2010 - le persone obbligate

alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito

della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di

amministratore;

che il

Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva

provveduto a ripristinare la situazione legale, con sentenza 9 febbraio 2010,

ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione

in via di fallimento;

che con lo

scritto 19 febbraio 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso

contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, rilevando di aver

inoltrato al Registro di Commercio l'istanza per iscrivere il nuovo

amministratore della società in data 19 febbraio 2010;

che

l’appello non è stato intimato all’istante;

Considerandi

in diritto:

che in

questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di

diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero

errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime

cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la

sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);

che

l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di

modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di aver provveduto nel

frattempo a ripristinare la situazione legale, non giustifica in alcun modo

l’accoglimento del gravame, considerato che, per ammissione della stessa appellante,

la nomina del nuovo amministratore è avvenuta solo il 18 febbraio 2010, vale a

dire dopo l’emanazione della sentenza impugnata;

che, a

prescindere dal fatto che in seconda istanza non è permessa né la produzione di

nuovi documenti né l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

per cui la nomina del nuovo amministratore, successiva alla decisione

impugnata, non può comunque essere considerata, va ancora rilevato come, se

sotto l'egida del precedente diritto era ancora possibile revocare lo scioglimento

della società se entro tre mesi la situazione legale era ristabilita (art. 86

cpv. 3 vORC), questa possibilità è venuta meno con l'entrata in vigore della

nuova ORC, ove è ormai limitata ai casi di scioglimento per mancanza di

domicilio legale (art. 153 cpv. 5 ORC; Watter / Wieser,

Basler Kommentar, Obligationenrecht II, no 26 ad art. 731b CO);

che, di

conseguenza, il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della convenuta

in applicazione dell'art. 731b CO;

che

l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis

CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale

della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;

Rep. 1985 p. 31);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello 19 febbraio 2010 diAP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi

dall’appellante, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-

-

Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano

-

Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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