Lexipedia

Decisione

12.2010.4

Contratto di architetto, allestimento di piani per domanda di costruzione, onere della prova per il diritto alla mercede

12 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso del 2004 AO 1 ha affidato all’arch. S__________, responsabile tecnico di AP 1, l’incarico di stendere un progetto

per il risanamento di un immobile di sua proprietà a Caslano. L’11 gennaio 2006

l’arch. S__________ ha presentato domanda di costruzione al Municipio di __________

(doc. A). Il Municipio ha rilasciato il 2 maggio 2006 la licenza edilizia

comunale, approvando solo una parte delle opere figuranti nel progetto (doc.

B). Il 10 novembre 2006 l’arch. S__________ ha inviato

a AO 1, su carta intestata anche a AP 1, una fattura per le prestazioni

professionali eseguite dal 2004 al 30 ottobre 2006, per un totale di fr.

16'760.- (doc. C). AO 1 non ha pagato la fattura, nonostante i richiami di

pagamento. AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 16'760.- oltre interessi

al 5% dal 12 febbraio 2007 con P. E. n. __________ dell’UE di Lugano, al quale

è stata interposta opposizione.

B. Con

petizione 31 luglio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore di Lugano, chiedendo di

condannare AO 1 al pagamento di fr. 16'760.- e di respingere in via definitiva

l’opposizione interposta al PE __________. Nella risposta del 26 gennaio 2009

il convenuto ha contestato la pretesa attorea,

affermando che nulla era dovuto in quanto il lavoro svolto dall’architetto risultava

inutilizzabile e contrario a quanto pattuito, la licenza edilizia ottenuta non

consentendo di eseguire i lavori che erano inizialmente previsti. Il convenuto

ha inoltre fatto valere i danni subiti a causa della mancata concessione di una

licenza edilizia conforme a quanto pattuito con l’architetto, senza indicare

cifre. Nei successivi allegati di replica e di duplica le parti hanno mantenuto

le rispettive posizioni, confermate al dibattimento finale del 28 aprile 2009.

C. Statuendo

il 1° dicembre 2009 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto

sia la domanda principale che quella riconvenzionale e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 350.- e le spese a carico dell’attrice, obbligata inoltre a

rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili.

D. Con

appello 7 gennaio 2010 l’attrice chiede che sia riformata la sentenza di primo

grado nel senso di accogliere la petizione. Il

convenuto, con osservazioni 5 febbraio 2010, postula che l’appello sia respinto

con protesta di tasse, spese e ripetibili e ha presentato istanza di ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

e considerato

Considerandi

1.

Il Pretore ha respinto la petizione

perché ha ritenuto che l’attrice non aveva provato né di avere svolto il lavoro

secondo quanto concordato, né la congruità della propria pretesa a fronte delle

contestazioni al riguardo sollevate dal convenuto.

2.

L’appellante

sostiene che il progetto realizzato corrispondeva esattamente a quanto

richiesto dal committente. A ogni modo, quest’ultimo, apponendo la propria

firma sulla domanda di costruzione, aveva accettato le prestazioni svolte. Per

quel che concerne l’ammontare dell’onorario, l’attrice afferma che la

commisurazione dell’onorario non dipende dall’esito della domanda di

costruzione e rileva di aver ridotto l’onorario del 20% per tenere conto dei “rapporti

amichevoli ch legavano le parti”. Essa ritiene che non spetta a lei “provare la

congruità della retribuzione richiesta”, come preteso dal Pretore, poiché la

retribuzione oraria è corretta e “perfino modesta” e che le ore lavorative non

sono state contestate dal convenuto. Era semmai quest’ultimo che doveva

sostanziare e motivare le proprie contestazioni, rimaste a livello teorico.

Inoltre l’appellante rimprovera al Pretore di aver trascurato la circostanza

che il committente si era impegnato a versare l’importo di fr. 8'000.- nel

corso delle trattative volte a risolvere in via extragiudiziaria la vertenza,

sicché almeno tale importo doveva venir riconosciuto all’attrice.

3.

Nella

fattispecie non è contestato che tra le parti sia sorto un contratto inteso

all’allestimento di piani da allegare a una domanda di costruzione per la

“riattazione dell’edificio esistente comprendente demolizione di un tetto

secondario (diminuzione volumetrica) prolungamento del tetto principale

(ampliamento) mappale numero 57 RFD Caslano”. Il contratto può quindi essere

qualificato come un contratto d’appalto (Tercier/Favre/Conus,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5360). Il committente ha sottoscritto la

domanda di costruzione (doc. 5), corredata da una relazione tecnica particolareggiata

e da piani, ciò che conferma l’esistenza di un contratto. Il quesito a sapere

se la concessione di una licenza edilizia parziale (doc. B) costituisca un

inadempimento contrattuale tale da impedire il diritto al pagamento delle

prestazioni fornite dall’attrice, come pretende il convenuto, può rimanere

indeciso. L’appellante afferma che non spettava a lei

dimostrare la congruità della propria pretesa. A torto. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in

conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto

costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha

asserito l’esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si

concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere

l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,

mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero

convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte

tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato

(Rep. 1989, pag. 440). In materia d’appalto, in

particolare, l’appaltatore, ai fini di ottenere la mercede, è gravato

innanzitutto dall’obbligo di dimostrare di avere eseguito l’opera come

concordato. Qualora poi l’appaltatore realizzi di propria iniziativa delle

opere, il pagamento è dovuto solo se i lavori sono stati successivamente

approvati dal committente. L’appaltatore deve inoltre provare che il prezzo

richiesto corrisponde a quanto pattuito o al valore del lavoro eseguito (Guhl/Koller,

Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 2000, p. 529, n. 35; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3° ed., p. 304).

4.

L’attrice

non ha provato né la pattuizione della tariffa oraria di fr. 120.- esposta

nella fattura di cui chiede il pagamento (doc. C), né il valore dell’opera

realizzata. L’istruttoria si è limitata alla produzione di documenti dai quali

è emersa la conclusione del contratto, senza che fosse tuttavia provato un accordo

sulla retribuzione dello studio di architettura per la presentazione dei

documenti da allegare alla domanda di costruzione o un qualsiasi elemento

attestante la congruità delle prestazioni eseguite. Non giova all’attrice l’affermazione

di aver esposto una tariffa modesta, già per il fatto che manca la prova di un

accordo sull’entità della medesima ed è contestata la congruità delle

prestazioni esposte (ore impiegate, ecc.). Le conclusioni alle quali è giunto

il Pretore reggono dunque alla critica e al riguardo l’appello si rivela

infondato, senza che sia necessario esaminare la conformità del lavoro svolto

agli accordi intercorsi tra le parti.

5.

L’appellante

rimprovera al Pretore di non aver preso in considerazione il doc. H, redatto nell’ambito

delle trattative per una soluzione bonale della controversia, dal quale risulterebbe

la volontà del convenuto di pagare almeno fr. 8'000.-. L’attrice ritiene

pertanto che la sua pretesa doveva essere accolta dal Pretore almeno entro tali

limiti. Il contratto di transazione è un accordo con

cui le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre termine a una

controversia (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 8103). Per potersi prevalere di un simile accordo,

tuttavia, occorre che la transazione si sia perfezionata. Una proposta di

transazione rimasta infruttuosa non crea vincoli obbligatori per le parti. Se

così non fosse, infatti, nessuno sarebbe disposto ad affrontare le trattative

in modo sereno, con la conseguenza che i componimenti bonali risulterebbero più

difficoltosi (Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurigo 2009, p. 371). Nel caso in

questione, è pacifico che nessun accordo transattivo si sia perfezionato. Il

doc. H è una lettera dell’allora legale del convenuto a quello dell’attrice. A

prescindere dalla conformità della produzione di un tale documento in causa con

le norme deontologiche, tale scritto non era l’adesione incondizionata a una

proposta di transazione, ma chiedeva una modifica dei termini di pagamento

proposti dalla controparte. Non risulta poi che il convenuto abbia ratificato

l’operato del suo legale dell’epoca e anzi il rifiuto di versare l’importo

proposto conduce a ritenere che egli abbia declinato la proposta di

transazione. A giusta ragione il Pretore non ha pertanto tenuto conto di tale

proposta di transazione.

6.

Visto

quanto precede l’appello si rivela sprovvisto di buon diritto e deve dunque

essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 148 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per

ripetibili.

7.

Con

le proprie osservazioni l’appellato ha instato per l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l'art. 3 Lag le

persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere

con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza

intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid.

2.5

), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di

indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto

conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la

domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto in questa sede, provvisto dei

necessari documenti. Dallo stesso risulta che l'istante, con la moglie e i

figli minori, dispongono di una rendita mensile AI e prestazioni complementari.

Il richiedente è esente da imposte sia per il reddito sia per

la sostanza (decisioni di tassazione 2007 e 2008 prodotte con l’istanza).

L’immobile in cui abita con moglie e figli è ipotecato oltre il valore fiscale

e non risulta esservi sostanza di rilievo. Di per sé, l'attribuzione

di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta

valere dall'istante senza

oggetto. Questo però alla condizione che la controparte sia in grado di versare

l'indennità stabilita. Tutto si

ignora invero della possibilità di incasso, ma per ragioni di economia

processuale la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria può

essere accolta. Dal momento tuttavia che il beneficio del gratuito patrocinio è

sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la persona

beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo

assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo

permette (art. 9 cpv. 1 Lag), il richiedente dovrà dimostrare l’impossibilità

di incasso delle ripetibili prima di ottenere il pagamento della nota

d’onorario del proprio legale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC,

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

7.

gennaio 2010 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello principale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 650.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

700.

-

già

anticipate dall’appellante rimangono a suo carico. AP 1 verserà inoltre fr. 900.-

a AO 1 per ripetibili d’appello.

3.

L’istanza

5.

febbraio 2010 è accolta e AO 1 è ammesso al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 2.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster