12.2010.4
Contratto di architetto, allestimento di piani per domanda di costruzione, onere della prova per il diritto alla mercede
12 agosto 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.4
Data decisione, Autorità:
12.08.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto, allestimento di piani per domanda di costruzione, onere della prova per il diritto alla mercede
ARCHITETTO
MERCEDE
art. 8 CC
Incarto n.
12.2010.4
Lugano
12 agosto
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.499
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 31
luglio 2008 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'760.- e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UE di Lugano, domande
avversate dalla controparte e che il Pretore ha respinto con sentenza 1°
dicembre 2009;
appellante
l’attrice che con atto d’appello 7 gennaio 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione;
mentre
il convenuto con osservazioni 5 febbraio 2010 chiede la reiezione del gravame,
la conferma del giudizio pretorile e l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nel corso del 2004 AO 1 ha affidato all’arch. S__________, responsabile tecnico di AP 1, l’incarico di stendere un progetto
per il risanamento di un immobile di sua proprietà a Caslano. L’11 gennaio 2006
l’arch. S__________ ha presentato domanda di costruzione al Municipio di __________
(doc. A). Il Municipio ha rilasciato il 2 maggio 2006 la licenza edilizia
comunale, approvando solo una parte delle opere figuranti nel progetto (doc.
B). Il 10 novembre 2006 l’arch. S__________ ha inviato
a AO 1, su carta intestata anche a AP 1, una fattura per le prestazioni
professionali eseguite dal 2004 al 30 ottobre 2006, per un totale di fr.
16'760.- (doc. C). AO 1 non ha pagato la fattura, nonostante i richiami di
pagamento. AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 16'760.- oltre interessi
al 5% dal 12 febbraio 2007 con P. E. n. __________ dell’UE di Lugano, al quale
è stata interposta opposizione.
B. Con
petizione 31 luglio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore di Lugano, chiedendo di
condannare AO 1 al pagamento di fr. 16'760.- e di respingere in via definitiva
l’opposizione interposta al PE __________. Nella risposta del 26 gennaio 2009
il convenuto ha contestato la pretesa attorea,
affermando che nulla era dovuto in quanto il lavoro svolto dall’architetto risultava
inutilizzabile e contrario a quanto pattuito, la licenza edilizia ottenuta non
consentendo di eseguire i lavori che erano inizialmente previsti. Il convenuto
ha inoltre fatto valere i danni subiti a causa della mancata concessione di una
licenza edilizia conforme a quanto pattuito con l’architetto, senza indicare
cifre. Nei successivi allegati di replica e di duplica le parti hanno mantenuto
le rispettive posizioni, confermate al dibattimento finale del 28 aprile 2009.
C. Statuendo
il 1° dicembre 2009 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto
sia la domanda principale che quella riconvenzionale e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 350.- e le spese a carico dell’attrice, obbligata inoltre a
rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili.
D. Con
appello 7 gennaio 2010 l’attrice chiede che sia riformata la sentenza di primo
grado nel senso di accogliere la petizione. Il
convenuto, con osservazioni 5 febbraio 2010, postula che l’appello sia respinto
con protesta di tasse, spese e ripetibili e ha presentato istanza di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
e considerato
Considerandi
1.
Il Pretore ha respinto la petizione
perché ha ritenuto che l’attrice non aveva provato né di avere svolto il lavoro
secondo quanto concordato, né la congruità della propria pretesa a fronte delle
contestazioni al riguardo sollevate dal convenuto.
2.
L’appellante
sostiene che il progetto realizzato corrispondeva esattamente a quanto
richiesto dal committente. A ogni modo, quest’ultimo, apponendo la propria
firma sulla domanda di costruzione, aveva accettato le prestazioni svolte. Per
quel che concerne l’ammontare dell’onorario, l’attrice afferma che la
commisurazione dell’onorario non dipende dall’esito della domanda di
costruzione e rileva di aver ridotto l’onorario del 20% per tenere conto dei “rapporti
amichevoli ch legavano le parti”. Essa ritiene che non spetta a lei “provare la
congruità della retribuzione richiesta”, come preteso dal Pretore, poiché la
retribuzione oraria è corretta e “perfino modesta” e che le ore lavorative non
sono state contestate dal convenuto. Era semmai quest’ultimo che doveva
sostanziare e motivare le proprie contestazioni, rimaste a livello teorico.
Inoltre l’appellante rimprovera al Pretore di aver trascurato la circostanza
che il committente si era impegnato a versare l’importo di fr. 8'000.- nel
corso delle trattative volte a risolvere in via extragiudiziaria la vertenza,
sicché almeno tale importo doveva venir riconosciuto all’attrice.
3.
Nella
fattispecie non è contestato che tra le parti sia sorto un contratto inteso
all’allestimento di piani da allegare a una domanda di costruzione per la
“riattazione dell’edificio esistente comprendente demolizione di un tetto
secondario (diminuzione volumetrica) prolungamento del tetto principale
(ampliamento) mappale numero 57 RFD Caslano”. Il contratto può quindi essere
qualificato come un contratto d’appalto (Tercier/Favre/Conus,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5360). Il committente ha sottoscritto la
domanda di costruzione (doc. 5), corredata da una relazione tecnica particolareggiata
e da piani, ciò che conferma l’esistenza di un contratto. Il quesito a sapere
se la concessione di una licenza edilizia parziale (doc. B) costituisca un
inadempimento contrattuale tale da impedire il diritto al pagamento delle
prestazioni fornite dall’attrice, come pretende il convenuto, può rimanere
indeciso. L’appellante afferma che non spettava a lei
dimostrare la congruità della propria pretesa. A torto. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si
concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere
l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,
mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato
(Rep. 1989, pag. 440). In materia d’appalto, in
particolare, l’appaltatore, ai fini di ottenere la mercede, è gravato
innanzitutto dall’obbligo di dimostrare di avere eseguito l’opera come
concordato. Qualora poi l’appaltatore realizzi di propria iniziativa delle
opere, il pagamento è dovuto solo se i lavori sono stati successivamente
approvati dal committente. L’appaltatore deve inoltre provare che il prezzo
richiesto corrisponde a quanto pattuito o al valore del lavoro eseguito (Guhl/Koller,
Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 2000, p. 529, n. 35; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3° ed., p. 304).
4.
L’attrice
non ha provato né la pattuizione della tariffa oraria di fr. 120.- esposta
nella fattura di cui chiede il pagamento (doc. C), né il valore dell’opera
realizzata. L’istruttoria si è limitata alla produzione di documenti dai quali
è emersa la conclusione del contratto, senza che fosse tuttavia provato un accordo
sulla retribuzione dello studio di architettura per la presentazione dei
documenti da allegare alla domanda di costruzione o un qualsiasi elemento
attestante la congruità delle prestazioni eseguite. Non giova all’attrice l’affermazione
di aver esposto una tariffa modesta, già per il fatto che manca la prova di un
accordo sull’entità della medesima ed è contestata la congruità delle
prestazioni esposte (ore impiegate, ecc.). Le conclusioni alle quali è giunto
il Pretore reggono dunque alla critica e al riguardo l’appello si rivela
infondato, senza che sia necessario esaminare la conformità del lavoro svolto
agli accordi intercorsi tra le parti.
5.
L’appellante
rimprovera al Pretore di non aver preso in considerazione il doc. H, redatto nell’ambito
delle trattative per una soluzione bonale della controversia, dal quale risulterebbe
la volontà del convenuto di pagare almeno fr. 8'000.-. L’attrice ritiene
pertanto che la sua pretesa doveva essere accolta dal Pretore almeno entro tali
limiti. Il contratto di transazione è un accordo con
cui le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre termine a una
controversia (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 8103). Per potersi prevalere di un simile accordo,
tuttavia, occorre che la transazione si sia perfezionata. Una proposta di
transazione rimasta infruttuosa non crea vincoli obbligatori per le parti. Se
così non fosse, infatti, nessuno sarebbe disposto ad affrontare le trattative
in modo sereno, con la conseguenza che i componimenti bonali risulterebbero più
difficoltosi (Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurigo 2009, p. 371). Nel caso in
questione, è pacifico che nessun accordo transattivo si sia perfezionato. Il
doc. H è una lettera dell’allora legale del convenuto a quello dell’attrice. A
prescindere dalla conformità della produzione di un tale documento in causa con
le norme deontologiche, tale scritto non era l’adesione incondizionata a una
proposta di transazione, ma chiedeva una modifica dei termini di pagamento
proposti dalla controparte. Non risulta poi che il convenuto abbia ratificato
l’operato del suo legale dell’epoca e anzi il rifiuto di versare l’importo
proposto conduce a ritenere che egli abbia declinato la proposta di
transazione. A giusta ragione il Pretore non ha pertanto tenuto conto di tale
proposta di transazione.
6.
Visto
quanto precede l’appello si rivela sprovvisto di buon diritto e deve dunque
essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 148 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per
ripetibili.
7.
Con
le proprie osservazioni l’appellato ha instato per l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l'art. 3 Lag le
persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere
con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid.
2.5
), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di
indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto
conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la
domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto in questa sede, provvisto dei
necessari documenti. Dallo stesso risulta che l'istante, con la moglie e i
figli minori, dispongono di una rendita mensile AI e prestazioni complementari.
Il richiedente è esente da imposte sia per il reddito sia per
la sostanza (decisioni di tassazione 2007 e 2008 prodotte con l’istanza).
L’immobile in cui abita con moglie e figli è ipotecato oltre il valore fiscale
e non risulta esservi sostanza di rilievo. Di per sé, l'attribuzione
di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta
valere dall'istante senza
oggetto. Questo però alla condizione che la controparte sia in grado di versare
l'indennità stabilita. Tutto si
ignora invero della possibilità di incasso, ma per ragioni di economia
processuale la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria può
essere accolta. Dal momento tuttavia che il beneficio del gratuito patrocinio è
sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la persona
beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo
assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo
permette (art. 9 cpv. 1 Lag), il richiedente dovrà dimostrare l’impossibilità
di incasso delle ripetibili prima di ottenere il pagamento della nota
d’onorario del proprio legale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC,
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
7.
gennaio 2010 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello principale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 650.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
700.
-
già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico. AP 1 verserà inoltre fr. 900.-
a AO 1 per ripetibili d’appello.
3.
L’istanza
5.
febbraio 2010 è accolta e AO 1 è ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 2.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster