12.2010.42
Lavoro - appello - termine d'impugnazione
25 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.42
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro - appello - termine d'impugnazione
APPELLO
PROCEDURA ACCELLERATA
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
art. 343 CO
art. 398 cpv. 1 CPC-TI
art. 418 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.42
Lugano
25 febbraio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.9
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14/20
gennaio 2010 da
AO 1
PA 1
contro
AP 1
in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr.
8'000.–, aumentato in sede di udienza di discussione a fr. 8'660.55 oltre
interessi e che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 2010, ha accolto;
appellante la convenuta la quale, con scritto 8
febbraio 2010, contesta la decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che, nella particolare procedura per le controversie in materia di
lavoro come quella che ci occupa a dipendenza del valore di causa inferiore ai fr.
30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito
dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e
seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);
che,
nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art.
398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto deve quindi valere per le particolari procedure
in materia di lavoro come, del resto, è già stato giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);
che, nel
caso concreto, la sentenza dedotta in appello è stata spedita il 4 febbraio
2010 e il relativo plico raccomandato è stato recapitato alla convenuta il 5
febbraio 2010 (cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta, con riferimento alla
spedizione 98.00.660001.00614664), con la conseguenza che il termine per
ricorrere scadeva il giorno di lunedì 15 febbraio 2010;
che
l’appello in questione, datato 8 febbraio 2010, ma spedito il 19 febbraio 2010
(come risulta dalla busta di spedizione), è quindi irrimediabilmente tardivo e
come tale va sanzionato senza possibilità di giudicarne il merito;
che, per
l’art. 417 litt. e CPC la procedura è gratuita, mentre alla parte appellata non
vanno riconosciute ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di
intimazione;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 8/19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio e non si accordano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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