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Decisione

12.2010.42

Lavoro - appello - termine d'impugnazione

25 febbraio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.42

Data decisione, Autorità:

25.02.2010, IICCA

Titolo:

Lavoro - appello - termine d'impugnazione

APPELLO

PROCEDURA ACCELLERATA

PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO

art. 343 CO

art. 398 cpv. 1 CPC-TI

art. 418 CPC-TI

Incarto n.

12.2010.42

Lugano

25 febbraio

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.9

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14/20

gennaio 2010 da

AO 1

PA 1

contro

AP 1

in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante

ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr.

8'000.–, aumentato in sede di udienza di discussione a fr. 8'660.55 oltre

interessi e che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 2010, ha accolto;

appellante la convenuta la quale, con scritto 8

febbraio 2010, contesta la decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che, nella particolare procedura per le controversie in materia di

lavoro come quella che ci occupa a dipendenza del valore di causa inferiore ai fr.

30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito

dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e

seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);

che,

nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art.

398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto deve quindi valere per le particolari procedure

in materia di lavoro come, del resto, è già stato giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);

che, nel

caso concreto, la sentenza dedotta in appello è stata spedita il 4 febbraio

2010 e il relativo plico raccomandato è stato recapitato alla convenuta il 5

febbraio 2010 (cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta, con riferimento alla

spedizione 98.00.660001.00614664), con la conseguenza che il termine per

ricorrere scadeva il giorno di lunedì 15 febbraio 2010;

che

l’appello in questione, datato 8 febbraio 2010, ma spedito il 19 febbraio 2010

(come risulta dalla busta di spedizione), è quindi irrimediabilmente tardivo e

come tale va sanzionato senza possibilità di giudicarne il merito;

che, per

l’art. 417 litt. e CPC la procedura è gratuita, mentre alla parte appellata non

vanno riconosciute ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di

intimazione;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 8/19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese di giudizio e non si accordano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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