Lexipedia

Decisione

12.2010.43

Contratto d'impresa generale - subappalto - legittimazione passiva

7 dicembre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i subappaltatori a nome e per contro proprio (Werro,

Les contrats d'entreprise générale, in: Journées du droit de la construction

[JDC] 1991, pag. 67; Schumacher,

Bauen mit einem Generalunternehmer, in: BR/DC 1983 pag. 47). La scelta di un

artigiano da parte del committente non intacca per nulla la legittimazione

passiva dell'impresa generale, ma determina tutt'al più un trasferimento dei

rischi ai sensi dell'art. 369 CO (v. DTF 116 II 305

consid. 2; Werro, op. cit., pag.

67 seg.; Gauch, op. cit., ni. 628

e 2026).

8.3.2 Ad avvalorare la tesi del rapporto contrattuale diretto tra l’attore

e la convenuta vi è inoltre pure la eloquente dichiarazione di Fa__________ che

a specifica domanda se AO 1 avesse chiesto a F__________ il pagamento dei

lavori eseguiti dall'attore per l'importo di fr. 148'481,50, rispose di avere chiesto

unicamente fr. 120'000.- (verbale d'udienza 11 ottobre 2005 pag. 7), che è poi

l'importo che la convenuta sostiene di avere concordato (benché per conto del

proprietario) forfetariamente per le opere in discussione. Orbene, è evidente

che se AO 1 doveva fungere, come pretende, unicamente da direzione lavori per

le prestazioni fornite dall'attore, una sua simile richiesta di pagamento nei

confronti di F__________ non si spiegherebbe. Essa si spiega invece nel

contesto di un contratto d'impresa generale poiché in siffatta evenienza il

subappaltante (in casu: AP 1) non dispone di un diritto al compenso verso il

committente, bensì solo verso l'appaltatore principale, il quale in tal caso

(se non lo ha già fatto) può rivalersi sul committente in sede di

liquidazione.

8.3.3 E poi, come

rileva (ammissibilmente) l'appellante, se anche presi singolarmente i documenti

da lui invocati (l'offerta [doc. C], le richieste di acconto [doc. M, N e O],

la fattura [doc. B] e la tabella riassuntiva di liquidazione [doc. L]) non

consentono forse di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto

contrattuale, presi nel loro insieme e valutati accanto agli altri aspetti

sopra indicati essi inducono a concludere diversamente. Anche perché le tre

richieste di acconto – che, come l'offerta (doc. C), sono state indirizzate

alla convenuta e non al proprietario F__________ contrariamente a quanto invece

si ostina a sostenere l'appellata anche in sede di appello e in evidente

contrasto con le tavole processuali (v. doc. M, N e O) – sono state pagate dalla

convenuta (cfr. gli estratti conto della Banca__________ di __________ [doc.

M1, N1, O1]). Per contro non modifica l'esito di questa valutazione la

circostanza addotta a più riprese dall'appellata per cui i pagamenti sarebbero

sì avvenuti da parte sua, ma (fiduciariamente) per conto del committente e

facendo capo al credito di costruzione che era stato concesso a quest'ultimo

dalla banca finanziatrice. Indipendentemente dalla esattezza della

affermazione, essa non può essere opposta all'attore perché egli non era certo

tenuto a conoscere (né la convenuta lo pretende del resto) le modalità di

finanziamento e di pagamento del credito di costruzione di cui al doc. 2.

8.3.4 Neppure

giustifica una diversa conclusione il fatto che la convenuta fungesse (anche)

da direzione lavori. La massima giurisprudenziale evocata nella sentenza

impugnata, secondo cui esisterebbe una presunzione naturale che il direttore

dei lavori agisce in nome altrui ed è un semplice ausiliario del committente,

non trova in effetti qui applicazione perché è stata sviluppata per l'attività

tipica degli architetti e degli ingegneri (cfr. la sentenza del Tribunale

federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000 consid. 4; II CCA 30 luglio 2008, inc.

n. 12.2007.174; Gauch, op. cit.,

n. 2743), ma non anche per quella di una società il cui scopo sociale a

registro di commercio consiste nella gestione di una impresa (generale) di

costruzione e che nella fattispecie si era impegnata a realizzare le opere di

ristrutturazione di uno stabile (v. pure II CCA 15 maggio 2002, inc. n.

12.2001.79). La circostanza che Fa__________ o S__________ svolgessero la

direzione lavori per conto dell'impresa di costruzione non era pertanto atta a

escludere la legittimazione passiva della convenuta (cfr. per analogia II CCA 31

gennaio 2006, inc. n. 12.2004.219). Del resto l'assunzione, da parte

dell'impresario generale, dei rischi inerenti al coordinamento tra i vari

artigiani non determina una modifica nella titolarità dei diritti e degli

obblighi nel senso auspicato dalla convenuta, bensì risponde a un'esigenza del

committente che grazie al contratto di impresa generale può assegnare l'insieme

dei lavori a un solo appaltatore e trasferirgli per l'appunto la responsabilità

per tale coordinamento (Carron, Le

mandataire face à l'entreprise générale ou totale, in: JDC 2007, pag. 163).

8.3.5 In queste

circostanze il Pretore ha fondato a torto la propria sentenza sulla carenza di

legittimazione passiva della convenuta. L'appello deve pertanto essere accolto

e la sentenza pretorile riformata nel senso che l'eccezione di carenza di

legittimazione passiva è respinta. L'incarto viene rinviato al Pretore affinché

si pronunci sulle domande di causa dell'attore e stabilisca in particolare se e

in quale misura, nonostante il pagamento di fr. 120'000.- da parte di AO 1, l’attore

disponga ancora di un credito residuo nei confronti della convenuta. Tale

questione dipenderà dall'accertamento della mercede dovuta (fr. 120'000.- come

sostenuto dalla convenuta oppure fr. 150'000.- come invocato dall'attore) e

quindi anche dalla determinazione delle opere supplementari (e del loro valore)

ordinate da F__________ e/o dal figlio G__________ __________ all'insaputa di AO

1 (v. doc. L; verbali udienza 8 marzo 2005 pag. 9 e 11 ottobre 2005 pag. 15) e

al di fuori del contratto d'impresa generale, per le quali la convenuta non può

essere chiamata a rispondere. Non compete infatti a questa Camera statuire come

autorità di prima istanza sulle pretese creditorie dell'attore, le parti

dovendo poter disporre del doppio grado di giurisdizione (II CCA 30 gennaio

2009, inc. n. 12.2007.256 in RtiD I-2010 n. 5c pag. 629; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art.

326).

9. Gli

oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza e sono pertanto a carico

della convenuta, la quale rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148

CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

19 febbraio 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata

è così riformata:

1. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese sono rinviate al giudizio nel merito delle

pretese creditorie.

Considerandi

II. Il

fascicolo processuale è rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio

nel merito della causa.

III. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'000.-

già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico della parte appellata, la quale

verserà all'appellante fr. 1'200.- a titolo di ripetibili d'appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster