12.2010.44
Incidente della circolazione - regresso dell'assicuratore - appello irricevibile
10 febbraio 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.44
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, IICCA
Titolo:
Incidente della circolazione - regresso dell'assicuratore - appello irricevibile
APPELLO
AUTOMOBILE / VEICOLO A MOTORE / AUTO
INCIDENTE
art. 309 CPC-TI
art. 14 cpv. 2 LCA
art. 65 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
12.2010.44
Lugano
10 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1998.715
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8
ottobre 1998 da
AO 1 ,
ora AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 172’951.90
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 30 dicembre 2009 / 28 gennaio 2010 ha accolto, con la sola modifica della data di decorrenza degli interessi moratori;
appellante
il convenuto con atto di appello 19 febbraio 2010, con cui, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, chiede l’annullamento del querelato giudizio,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 14 aprile 2010 postula la reiezione del gravame, sia
in ordine che nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
20 gennaio 1996, verso le 21.30, AP 1 percorreva a bordo della sua autovettura
BMW 540 I, targata __________, la strada provinciale n. __________ in direzione
di __________. Giunto in località __________, all’altezza di __________,
nell’affrontare una semicurva piegante a destra, perdeva il controllo del suo
veicolo ed invadeva la corsia di contromano, scontrandosi frontalmente con un’autovettura
Lancia Y10, targata __________, alla cui guida si trovava __________ e a bordo
della quale si trovavano __________, __________ e __________. A seguito del
violentissimo scontro, la Lancia Y10 è stata spinta all’indietro contro il
veicolo che la seguiva, una VW Golf condotta da __________, rimanendo di fatto
incastrata tra quelle due macchine. Nell’impatto __________, __________, e __________
decedevano, mentre __________ riportava serie ferite; AP 1 e __________ subivano
lievi ferite.
A seguito
dell’incidente, nei confronti di AP 1 è stata aperta in Italia una procedura
penale, poi conclusasi il 19 maggio 1997 (doc. AA72), dopo patteggiamento, con
la sua condanna ad una pena di un anno di reclusione sospesa condizionalmente.
2. AP
1, per la sua autovettura BMW 540 I, era assicurato presso AO 1, con una
polizza veicoli a motore RC e casco totale (doc. C). In relazione al sinistro
in questione, AO 1, tramite la sua corrispondente, ha provveduto a versare
indennizzi per complessivi Lit. 1'198'687'052 (Lit. 380'000'000 ai famigliari
di __________, Lit. 380'000'000 ai famigliari di __________, Lit. 400'000'000
ai famigliari di __________, acconto di Lit. 10'000'000 a __________, Lit. 21'000'000 per regressi datore di lavoro e assicurazione sociale di __________,
Lit. 1'255'000 alla parte civile e Lit. 6'432'052 per spese legali).
3. Con
la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1 - che nel frattempo è stata
assorbita per fusione da AO 1 - ha chiesto la condanna di quest’ultimo al
pagamento di fr. 172’951.90 più interessi ed accessori. Ritenendo in estrema sintesi
che a costui andava imputata una colpa grave nell’incidente, causato dalla sua
velocità manifestamente eccessiva, essa, in applicazione degli art. 65 cpv. 3
LCStr e 14 cpv. 2 LCA, ha preteso a titolo di regresso (parziale) il
risarcimento del 20% delle prestazioni RC sino ad allora erogate alle parti
lese e/o danneggiate (fr. 206'475.90, corrispondente a Lit. 239'737'410), da
cui ha tuttavia dedotto il saldo delle prestazioni a lui ancora dovute per
l’assicurazione casco totale, pure ridotte in ragione del 20% (fr. 33'524.-).
4. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto pressoché
integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava la data di decorrenza
degli interessi). Riassunti i fatti nei termini che precedono, egli, per
stabilire se il comportamento del convenuto fosse stato costitutivo di una
colpa grave, ha preliminarmente osservato che la sua velocità era un elemento
chiave. Accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che la presumibile
velocità dell’auto del convenuto prima dell’urto era compresa fra 82 e 118 km/h (con una maggior probabilità per i valori al centro dell’intervallo indicato), che il limite
di velocità consentito nel punto in cui si era verificato l’incidente era di 50 km/h, che lo stesso era avvenuto nei pressi di una semicurva che per la sua curvatura avrebbe
permesso una velocità massima di 60/70 km/h, il giudice di prime cure ha fatto
proprie le conclusioni peritali secondo cui la velocità tenuta dal convenuto
era troppo elevata rispetto a quella consentita dalla curva nelle condizioni
del fondo stradale esistente al momento dei fatti (scivoloso a causa delle condizioni
termo-climatiche) e, non essendo state accertate eventuali altre concause, era
stata la causa determinante per la perdita di controllo del veicolo. Preso atto
che in base alla giurisprudenza un eccesso di velocità superiore ai 30 km/h era considerato una violazione grave delle norme di circolazione (DTF 118 IV 188) e che lo
stesso valeva per la perdita della padronanza di guida, la velocità inadeguata
e la collisione frontale, incluso un eccesso di velocità di 25 km/h all’interno di una località (cfr. la tabella esemplificativa in www.ti.ch/circolazione), ha quindi
ritenuto che a carico del convenuto doveva effettivamente essere riconosciuta
una colpa grave. Quanto alla misura del regresso per le prestazioni RC e della
riduzione delle pretese dell’assicurazione casco totale, che a suo giudizio doveva
essere proporzionale alla colpa dell’assicurato, il Pretore, rammentata da una
parte la casistica contemplata dalla giurisprudenza che portava a considerare
adeguato un regresso del 30% nei confronti di un conducente che di notte aveva
perso il controllo del suo veicolo in prossimità di una curva a causa
dell’eccessiva velocità (DTF 92 II 250), e rilevati dall’altra il grado della
colpa del convenuto, le gravissime conseguenze del sinistro (da considerare
secondo la dottrina, cfr. Carré,
LCA commentata, p. 189) e il fatto che non vi erano elementi di valutazione a
favore del convenuto, che pure aveva auspicato una riduzione della percentuale,
ha ritenuto senz’altro congrua la percentuale del 20% proposta dall’attrice.
5. Dell’appello
con cui il convenuto, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiede
l’annullamento del querelato giudizio e delle osservazioni con cui l’attrice
postula invece la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna,
come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7. L’attrice
chiede preliminarmente di verificare la tempestività dell’appello. A torto. Nel gravame il convenuto ha spiegato di aver ricevuto la sentenza
pretorile il 30 gennaio 2010 e di aver consegnato alla posta la sua impugnativa
il 19 febbraio 2010 (appello p. 2). Con l’appello egli ha prodotto la busta
contenente la sentenza impugnata, che, pur riportando a retro un timbro postale
con la data del 29 gennaio 2010, dall’accertamento del recapito IPLAR relativo
all’invio per raccomandata n. ____________________ risulta essere stata
ritirata proprio il 30 gennaio 2010. L’invio dell’appello il 19 febbraio 2010
risulta invece provato dall’etichetta e dal timbro postale riportati sulla
busta contenente l’impugnativa. Il gravame, inoltrato entro i 20 giorni di
legge (art. 308 cpv. 1 CPC/TI), è pertanto tempestivo.
8. Ancora
in via preliminare l’attrice chiede di esaminare se l’appello non debba essere
dichiarato irricevibile per il fatto che disattendeva il requisito posto
dall'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC/TI, in virtù del quale l'atto d'appello deve
contenere la dichiarazione di appellare, con l’indicazione precisa dei punti
della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza.
Il quesito va risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già
avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità va applicata con cautela
e che non può essere considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché
impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione dell’appellante di impugnare la
sentenza di primo grado nella misura in cui sia a lui sfavorevole e dalla cui
irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 309). Ed è per l’appunto ciò che si è
verificato nella presente fattispecie, atteso che dal petitum d’appello risulta
chiaramente che tutti i dispositivi della sentenza pretorile erano oggetto di impugnativa
da parte del convenuto, poco importando se gli stessi non erano a quel momento
stati menzionati o indicati in esteso; d’altro canto la controparte neppure ha
preteso di aver patito un eventuale pregiudizio dalla concreta circostanza.
9. Sempre
in via preliminare l’attrice chiede di dichiarare irricevibile l’appello per il
fatto che con lo stesso era stato domandato l’annullamento del primo giudizio,
senza però che nella motivazione fossero stati evocati motivi tali da
giustificare un tale provvedimento, e non era invece stata chiesta, in riforma
del querelato giudizio, la reiezione della petizione. La censura è pertinente.
Nel petitum d’appello, il convenuto, rappresentato da un patrocinatore
professionista, dal quale può pertanto essere preteso un certo rigore
processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307), si è in effetti limitato a chiedere
l’annullamento della sentenza pretorile, richiesta per altro da lui reiterata
anche nei considerandi (ad esempio a p. 11), il tutto senza però aver di fatto
indicato alcun motivo di annullamento, segnatamente quelli degli art. 142
segg., 146 e 309 cpv. 4 CPC/TI (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ibidem; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 41 ad
art. 307). Dai considerandi del gravame, non è del resto evidente che la domanda
contenuta nel petitum fosse stata formulata in modo erroneo e il
convenuto intendesse in realtà postulare la riforma del primo giudizio nel senso
della reiezione della petizione, egli essendosi limitato ad affermare che la
decisione del Pretore andava censurata (p. 5), che non si poteva giungere alla
valutazione di una colpa grave, confermare l’entità del regresso ed ammettere
l’accoglimento della richiesta attorea (p. 6), che il Pretore non poteva
concludere con la necessaria certezza che il convenuto circolasse ad una
velocità eccessiva (p. 9) e che si contestava l’apprezzamento ed il giudizio
del Pretore (p. 10); ed anzi, pur avendo spesso e volentieri - come si vedrà -
ricopiato nell’appello il suo allegato conclusionale, si è ben guardato dal
riprodurre in questa sede quei passi che concludevano per la reiezione della petizione
(cfr. conclusioni p. 12, 13, 15 e 16). Solo in un’unica occasione (p. 12) il
convenuto ha invero preteso che potesse entrare in considerazione una domanda
di riforma del querelato giudizio. Sennonché, come si vedrà più oltre, quella
sua richiesta era irricevibile, siccome non sufficientemente precisata e
motivata (cfr. infra consid. 10.2.8).
10. Ma, a
prescindere da quanto precede, l’attrice ha in ogni caso ragione anche laddove
chiede, sempre in via preliminare, che l’appello venga dichiarato irricevibile,
siccome privo della necessaria motivazione in fatto e in diritto.
10.1 Giusta
l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC/TI, l’atto di appello deve contenere,
pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La
giurisprudenza ne ha in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi
in modo puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure ed
indicare per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere
condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la
giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad
art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2) oppure
nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta
di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece
con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità
del giudizio impugnato (II CCA 25 maggio 2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio
2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n. 12.2008.225, 15 settembre 2009
inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n. 12.2008.138, 28 luglio 2009 inc. n.
12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n. 12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n.
12.2008.69).
10.2 Nel
caso di specie - come si dirà più in dettaglio nel prosieguo - l’appello del
convenuto, che in larga misura altro non è che la parziale trascrizione (sia
pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta) del suo allegato
conclusionale, disattende in generale le esigenze di motivazione imposte
dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI e deve con ciò essere dichiarato
irricevibile. Laddove eccezionalmente non risulta irricevibile per la sua carente
motivazione, esso lo è in ogni caso per altri motivi, per il fatto che rimprovera
al primo giudice considerazioni da lui mai fatte (dal che l’assenza del gravamen,
ossia dell’interesse della parte di impugnare un assunto a lei non sfavorevole,
cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 segg. ad art. 307), per il fatto che espone per la
prima volta solo in questa sede nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) oppure
ancora perché non quantifica in modo preciso la sue richieste (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC/TI).
10.2.1 Mentre
al punto 2 dell’appello, che costituisce la ricopiatura pura e semplice
dell’allegato conclusionale (p. 2), il convenuto si limita a riassumere
l’oggetto della causa, al suo punto 3 (intitolato “antefatto” e comprensivo dei
sottocapitoli “situazione dei luoghi”, “condizioni generali di circolazione” e
“accertamenti esperiti dopo l’incidente”) egli, dichiarando a mo’ di cappello
introduttivo di voler riprendere “sulle circostanze di fatto relative al
sinistro … in parte quanto indicato in sede di allegati scritti, in
considerazione dell’esposizione succinta ritenuta nella sentenza appellata, fa
rilevare quanto segue, in modo particolare evidenziando elementi che avrebbero
dovuto influire sull’apprezzamento operato dal giudice”. Segue, per oltre 2
pagine, la trascrizione letterale (pressoché integrale) delle sue conclusioni
di causa su quel tema (da p. 2 a 5), a cui infine, a titolo di conclusione
parziale, aggiunge che “di tutte queste importanti e determinanti circostanze
il giudice di prime cure ha omesso ogni e qualsiasi considerazione e
valutazione; anzi nella propria decisione si limita a fornire una scarna
esposizione dei fatti” e che “a giudizio dell’appellante la decisione del
giudice di I. istanza va censurata nella misura in cui fonda il proprio
apprezzamento su elementi fattuali oggettivi che sono il risultato di un
accertamento lacunoso in più punti”. La censura è irricevibile per carenza di
motivazione. Il Pretore ha in effetti indicato in modo chiaro e preciso quali
erano i fatti da lui ritenuti rilevanti (esponendoli in modo tutt’altro che
succinto e scarno) e in questa sede il convenuto non si è confrontato
minimamente con quelle sue considerazioni (da lui nemmeno menzionate),
spiegando in che misura sarebbero errate, ma si è limitato a contrapporre la propria
versione dei fatti già esposta in sede conclusionale.
10.2.2 Ancora
al punto 3 dell’appello (nell’ultima parte relativa al sottocapitolo
“conseguenze dell’incidente”) il convenuto evidenzia che “il giudice di prime
cure ha sottolineato la spettacolarità dell’incidente, sottolineando le gravi
conseguenze che purtroppo ha avuto in termini di perdita di vite umane (cfr.
consid. 3 sentenza impugnata)” e, dopo aver trascritto alcuni stralci delle sue
conclusioni di causa (p. 5 e 6, su questioni che per altro poco c’entrano sul
tema e comunque erano già allora pacifiche), conclude il capitolo affermando
che “non è ammissibile che si possa giungere alla valutazione di una colpa
grave e addirittura confermare l’entità del regresso che la parte appellata ha
fatto valere, sulla base della spettacolarità dell’incidente e delle sue gravi
conseguenze (consid. 7 sentenza impugnata): in assenza di elementi certi,
concreti ed oggettivi non si può ammettere l’accoglimento della richiesta
attorea”. La doglianza è irricevibile sia perché non risulta che il giudice si
sia espresso come ritenuto nel gravame, sia perché la censura non è motivata in
modo sufficiente. Da una parte il Pretore non ha in effetti mai sottolineato la
spettacolarità dell’incidente, tanto è vero che, al consid. 3, aveva
espressamente sostenuto che lo stesso e le sue conseguenze non erano da sole
sufficienti a concludere che il sinistro era stato dovuto a colpa grave. Dall’altra,
se invece è vero che, al consid. 7, premessa l’esistenza della colpa grave del
convenuto, il primo giudice aveva ritenuto che la misura del regresso per le
prestazioni RC e della riduzione delle pretese dell’assicurazione casco totale
doveva essere determinata, secondo la dottrina (cfr. Carré, LCA commentata, p. 189), tenendo conto del grado
della colpa del convenuto e delle gravissime conseguenze del sinistro, in
questa sede il convenuto non ha affatto spiegato per quale motivo quell’assunto
non sarebbe invece condivisibile, non bastando la ricopiatura - su questioni
pacifiche - dell’allegato conclusionale.
10.2.3 Al
punto 4 dell’appello (intitolato “validità delle prove agli atti: ammissibilità
colpa grave? del referto peritale giudiziario”) il convenuto esordisce
affermando che “nel giudizio impugnato, il Pretore fonda il proprio
convincimento per valutare l’esistenza di una colpa grave da imputare
all’appellante, sulla perizia giudiziaria, partendo dall’elemento chiave della
velocità”, il che è vero. Egli aggiunge di aver contestato che al perito fosse
stato messo a disposizione il referto del perito di parte __________ (doc. A),
doglianza che a suo tempo era stata respinta a torto dal Pretore, e di non
poter escludere che il perito possa essere stato influenzato da quest’ultima
perizia. Nel seguito, dopo aver ricopiato il suo allegato conclusivo (da p. 10 a 12) in merito ad alcune lacune fattuali nella dinamica dell’incidente evidenziate dal perito
stesso, conclude affermando che “più di un dubbio, più di un interrogativo …
sono rimasti senza una chiara risposta”, di modo che “nell’ottica
dell’apprezzamento di tale mezzo di prova, l’unico ad essere stato considerato
dal Pretore …, non si poteva e doveva prescindere da tutti questi elementi di
base imprecisi ed incompleti” e che “pertanto anche la valutazione sulla presunta
velocità del veicolo AP 1 fornita, per difetto, non può essere assunta quale
prova di una sua grave colpa” e che “sulla base di queste considerazioni, il Pretore
non può concludere con la necessaria certezza che il signor AP 1 circolasse a
velocità eccessiva e soprattutto non può concludere che egli circolasse ad una
velocità superiore di almeno 32 km/h rispetto al limite consentito”. Anche
queste obiezioni sono irricevibili. Il rilievo relativo alla perizia di parte
dell’__________, sottoposta all’esame del perito giudiziario - che in tal modo potrebbe
esserne stato influenzato - contro il volere del convenuto e senza che sulla
circostanza il primo giudice si sia espresso nella sentenza, è in effetti stato
sollevato per la prima volta solo in questa sede, tanto più che mai il Pretore
aveva lasciato intendere che sulla questione, già risolta nell’ordinanza 10 dicembre
2004, si sarebbe espresso con la sentenza. Quanto alle presunte lacune fattuali
nella dinamica del sinistro evocate dal perito stesso, il convenuto non ha
spiegato per quali motivi le stesse, comunque per lo più non riferite alla BMW
540 I del convenuto o alla Lancia Y10, ma solo alla VW Golf, al suo contatto
con quest’ultima e alle conseguenze dello stesso, e in ogni caso neppure prese
in considerazione dal perito, potrebbero rendere inattendibile il giudizio
pretorile, basato sulla perizia giudiziaria, circa la velocità da lui tenuta al
momento dei fatti, tanto più che in questa sede non ha censurato l’assunto
pretorile secondo cui non risultavano altre concause, di per sé sì non escluse,
ma nemmeno verificabili (perizia p. 10 e 20) né comunque pretese. Il perito
giudiziario e con lui il Pretore, per formulare la sua stima prudenziale della presumibile
velocità del convenuto (km/h 82-118), si era oltretutto fondato sui dati
oggettivi riscontrati (posizione finale dei veicoli, danni agli stessi, presumibile
punto d’impatto, presumibili tracce sull’asfalto, ecc.) e sui calcoli di
cinetica così risultanti, che nemmeno in questa sede il convenuto ha ritenuto
di contestare (salvo evidenziare l’assenza di una certezza assoluta negli
accertamenti peritali, da lui ipotizzata per l’uso da parte dell’esperto -
verosimilmente però dovuto solo all’assenza di una formale legenda nel
doc. BB [perizia p. 6] - dell’aggettivo
“presumibile” alle indicazioni sul punto d’impatto e sulle tracce sull’asfalto risultanti dalla precisa rappresentazione planimetrica allestita su
carta millimetrata dai carabinieri in quel medesimo documento), fermo restando
che l’influenza del contatto tra la VW Golf e la Lancia Y10 - mancata
considerazione che egli sembrerebbe aver lamentato in questa sede - avrebbe anzi
portato, se considerata, ad aumentare di altri km/h 10-20 la presumibile velocità
da lui tenuta al momento dell’incidente (perizia p. 8 e 11). Dal che
l’inammissibilità delle considerazioni contenute nel gravame, ampiamente
pretestuose.
10.2.4 Al
punto 5 dell’appello il convenuto, ricopiando anche in questo caso quanto già
scritto nell’allegato conclusionale (p. 6, da p. 14 a 15), rimprovera al Pretore di non aver ritenuto di considerare quanto da lui addotto in merito
alla valenza probatoria della sentenza penale italiana del 19 maggio 1997 (doc.
AA72), concludendo che “il riferimento nella decisione di I. istanza era dunque
del tutto fuorviante ed arbitrario”. La censura è nuovamente irricevibile. Nonostante
il Pretore abbia rilevato che il superamento dei limiti di velocità era sanzionato
sia dalle norme svizzere sulla circolazione sia da quella italiane e che al
convenuto era stata imputata in sede penale la violazione dell’art. 141 del
codice della strada italiano, che disciplina per l’appunto la questione, non
risulta che egli abbia poi concluso per l’esistenza di una sua colpa grave
sulla base della menzionata sentenza penale italiana. Non essendosi con ciò
espresso sul carattere vincolante o meno di quest’ultima, la censura del
convenuto sulla questione è priva di un interesse degno di protezione, dal che
la sua irricevibilità.
10.2.5 Al
punto 6 dell’appello, relativo all’interpretazione del concetto di colpa grave
e alla sua esistenza nella fattispecie, il convenuto ha ricopiato integralmente
il proprio allegato conclusionale (da p. 12 a 13), con un paio di aggiunte che non ne modificano il senso. La censura è ancora una volta irricevibile. In
effetti il convenuto non si è minimamente confrontato con le precise e puntuali
considerazioni sviluppate dal Pretore sul tema. Come già detto (cfr. supra
consid. 10.2.2, a cui si rinvia), nemmeno la tesi secondo cui “il fatto che il
Pretore ne abbia addirittura tenuto conto [ndR della
spettacolarità dell’incidente] per giustificare
l’entità del regresso fatto valere dall’assicuratore RC non merita alcuna tutela”
è motivata in modo sufficiente e come tale può giustificare la sua conclusione,
a sua volta priva di sufficiente motivazione, secondo cui “il giudizio deve
essere annullato, in quanto contrario alla legge e alla giurisprudenza”.
10.2.6 Al
punto 7 dell’appello il convenuto riassume il giudizio del Pretore sull’entità
del regresso, ammessa in ragione del 20%, non senza aver rilevato che costui “citando
un’unica decisione del Tribunale federale che ha riconosciuto una riduzione del
30%, che per altro è riferita ad una fattispecie che poco ha in comune con
quella che qui ci occupa, giustifica la quantificazione adottata nella presente
fattispecie in ragione del 20%”. Il Pretore ha in realtà spiegato bene i motivi
per cui quel precedente giurisprudenziale, poco importa se unico o meno, poteva
essere preso in considerazione nel caso concreto, e l’assunto del convenuto secondo
cui lo stesso era invece “riferito ad una fattispecie che poco ha in comune con
quella che qui ci occupa” non è sufficientemente motivato, non indicando le
ragioni dell’eventuale erroneità del giudizio pretorile. Le successive
conclusioni del convenuto secondo cui il primo giudice aveva con ciò dato “per
fatto certo comprovato ed assodato, ciò che in realtà non è” e che “non vi sono
certezze in questa fattispecie: vi sono probabilità, vi sono presunzioni, vi
sono tanti forse e tanti se, ma tutto ciò non giustifica porre a carico del qui
appellante una colpa grave” non costituisce a sua volta una critica puntuale al
giudizio di prima istanza.
10.2.7 Al
punto 8 del gravame il convenuto sostiene di non aver contestato l’entità delle
indennità versate dall’attrice alle parti lese e/o danneggiate e di aver invece
contestato l’entità del regresso e la decorrenza degli interessi (aspetto
quest’ultimo su cui il Pretore lo ha seguito), da lui tuttora contestata. La
censura è irricevibile. A parte il fatto che il convenuto anche qui risulta aver
più che altro ricopiato parte del suo allegato conclusionale (p. 7 e 8), si
osserva in effetti che egli non censura in alcun modo il giudizio pretorile,
che in parte ha per altro fatto proprie le sue richieste (sulla questione della
decorrenza degli interessi), limitandosi a ribadire la sua posizione, senza però
addurre alcuna motivazione a sostegno della stessa.
10.2.8 Al
punto 9 dell’appello il convenuto chiede, in caso di conferma del giudizio
pretorile che gli imputava una colpa grave, “che l’entità del regresso
(percentuale) venga sensibilmente ridotta tenuto conto di tutte le circostanze
del caso concreto, delle emergenze di causa e della giurisprudenza emanata in
materia”. Anche questa censura, come già le altre, è inammissibile. Da una
parte il convenuto non indica in che misura quella percentuale dovrebbe essere
ridotta, la sua richiesta di una riduzione “sensibile” non essendo
sufficientemente precisa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 ad art. 309).
Dall’altra, la stessa non è comunque sufficientemente motivata, egli non avendo
spiegato perché sarebbe errato il giudizio pretorile sul tema, né tanto meno
per quali ragioni le circostanze del caso, le emergenze di causa e la giurisprudenza,
da lui nemmeno specificate, giustificherebbero una soluzione diversa,
oltretutto più favorevole di quella - già mite - adottata dal giudice di prime
cure nei suoi confronti. E comunque, anche qui, il convenuto si è limitato a
ricopiare il suo allegato conclusionale (p. 15).
11. Ne
discende, per questi motivi, che l’appello del convenuto dev’essere dichiarato
inammissibile nel suo complesso.
Per
quanto riguarda la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura
di seconda istanza, da calcolarsi in concreto sulla base di un valore litigioso
di fr. 172’951.90, le stesse, salvo casi particolari che qui non ricorrono,
devono di principio essere accollate alle parti in base alla loro rispettiva
soccombenza (art. 148 CPC/TI). Nel caso di specie non vi è motivo di derogare
da questo principio. In effetti, l’istanza con cui il convenuto ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di
seconda sede dev’essere disattesa, a prescindere dall’esistenza o meno di una
sua situazione di indigenza, questione che può tutto sommato rimanere indecisa,
già per il solo fatto che nelle particolari circostanze l’appello non presentava
sin dall’inizio alcuna possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 6’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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