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Decisione

12.2010.45

Azione revocatoria, compravendita di immobile al convivente del debitore escusso, connivenza del terzo beneficiato dalla disposizione

16 dicembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15 marzo 2002 la società AO 1 ha concesso un mutuo di fr. 250'000.– a N__________ e C__________. Il relativo contratto prevedeva l’obbligo per i

mutuatari, impegnatisi in via solidale, di restituire la somma mutuata, oltre

interessi al 5 %, entro il 15 agosto 2002. Il 28 marzo 2007, non avendo i

mutuatari restituito la somma in questione, AO 1 ha escusso per l’importo complessivo di fr. 255’238.50 C__________, la quale ha interposto

opposizione contro il precetto esecutivo. AO 1 ha quindi adito la Pretura del distretto di Locarno-Città per chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione, che è stato concesso con sentenza 11 ottobre 2007. Nel

seguito della procedura esecutiva avviata da AO 1, l’UEF di Locarno ha

accertato che C__________ non disponeva di beni o salari pignorabili, ragione

per cui l’11 dicembre 2007 ha emesso un attestato di carenza di beni per

complessivi fr. 326’858.20 in favore della creditrice.

B. Contestualmente

alla procedura esecutiva aperta nei suoi confronti, il 28 settembre 2007 C__________

ha stipulato con il proprio convivente AP 1 un contratto di compravendita

avente per oggetto il fondo part. n. __________ ubicato in territorio di __________

per l’importo di fr. 320'000.–. L’atto notarile prevedeva che il prezzo di

vendita dell’immobile di fr. 320'000.- era corrisposto con l’assunzione da

parte dell’acquirente dei debiti ipotecari gravanti l’immobile, pari a

complessivi fr. 240'000.–, con il pagamento di fr. 50'000.– a C__________,

mentre il saldo di fr. 30'000.– dovuto alla venditrice era soluto con la

compensazione di un debito per pretese locative che ella aveva nei confronti

del convivente.

C. Con

petizione 10 marzo 2008 AO 1 ha adito la Pretura del distretto di Locarno-Città

postulando la revoca dell’atto di compravendita summenzionato e la retrocessione

del fondo a C__________, chiedendo altresì che fosse fatto ordine all’UEF di

Locarno di assoggettare detto fondo all’esecuzione n. __________ dell’UEF di

Locarno. A detta dell’attrice la procedura esecutiva aperta nei confronti di C__________

era risultata infruttuosa a causa dell’alienazione del fondo, avvenuta

nell’anno precedente il pignoramento, e il convenuto L__________ aveva

acquistato il bene mediante una donazione mista, pagando un corrispettivo che

non rispecchiava il valore venale dell’immobile, di modo che erano date le

condizioni dell’azione revocatoria ai sensi dei combinati art. 285 e 286 LEF.

L’atto di compravendita, prosegue l’attrice, sarebbe revocabile anche in

applicazione dell’art. 288 LEF, avendo la debitrice manifestamente alienato il

fondo litigioso con l’intenzione di sottrarlo alla procedura esecutiva aperta

nei suoi confronti, intenzione che era sicuramente nota al convenuto.

D. Il

convenuto ha proposto la reiezione della petizione nella risposta 3 giugno 2008,

contestando l’esistenza delle condizioni di un’azione revocatoria. Egli ha

addotto in sostanza che il prezzo di vendita rispecchiava il valore di stima

del fondo in oggetto, ragione per cui l’atto di compravendita non poteva essere

equiparabile a una donazione. Il convenuto ha altresì contestato che l’agire di

C__________ fosse di carattere doloso, adducendo che ella avrebbe alienato

l’immobile, non già nell’intento di sottrarlo alla procedura esecutiva aperta

nei suoi confronti, ma esclusivamente allo scopo di evitare un incremento

dell’onere ipotecario, saldando nel contempo i debiti di mantenimento che ella

aveva nei di lui confronti.

E. In

sede di conclusioni, l’attrice si è riconfermata nelle sue domande e

allegazioni, adducendo fra l’altro che in concreto sarebbero adempiuti anche

gli estremi dell’azione revocatoria in applicazione dell’art. 287 LEF. Il

convenuto, dal canto suo, ha ribadito la propria posizione, opponendosi

integralmente alle allegazioni di controparte.

F. Con

sentenza 8 febbraio 2010 il Pretore ha accolto la petizione. Posta

l’applicabilità dell’art. 288 LEF alla fattispecie in narrativa, egli ha

innanzitutto riscontrato alcune anomalie nel contratto di compravendita,

rilevando in sostanza che il debito ipotecario effettivamente assunto

dall’acquirente risultava essere inferiore a quello indicato nel contratto e che

non vi era chiarezza circa la reale destinazione dell’importo di fr. 50'000.–,

asseritamente versato dal convenuto per saldare gli interessi arretrati del

debito ipotecario. Il Pretore ha inoltre osservato che anche il presunto

credito vantato dal convenuto per pretese locative era quantomeno di dubbia

esistenza, sia nel suo fondamento che nel suo ammontare. Fatte queste premesse

e viste le altre circostanze del caso di specie, il Pretore ha in sostanza

accertato che l’operazione di compravendita aveva arrecato pregiudizio

all’attrice, che l’agire di C__________ era di carattere doloso poiché

manifestamente volto a sottrarre il fondo in questione all’esecuzione aperta

nei suoi confronti e che quest’ultima aveva operato con la connivenza del terzo

beneficiato, ovvero del convenuto, ciò che adempiva tutti i presupposti

dell’azione revocatoria ex art. 288 LEF.

H. Insorto

con appello 19 febbraio 2010, il convenuto postula la riforma della sentenza

impugnata nel senso di respingere la petizione, mentre l’appellata, con le

proprie osservazioni, chiede la reiezione del gravame; entrambi con protesta di

spese e ripetibili. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario,

nei considerandi che seguono.

e considerato

Considerandi

1.

La sentenza pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del

1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), di

sorta che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

L’azione

revocatoria ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono

stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei

5.

anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in

cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recare pregiudizio ai

suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF).

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione

dell’art. 288 LEF presuppone innanzitutto che l’atto contestato abbia causato

un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso

abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a

vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che

abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione. Nel

caso di una controprestazione equivalente non vi è un pregiudizio per i creditori

(DTF 5A_437/2010 del 9 marzo 2011, consid. 4.1). .Affinché l’atto

pregiudizievole possa essere revocato, è inoltre necessario che il debitore

abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.

In tal senso è sufficiente la negligenza, talché l’intenzione è reputata data

già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe

causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia

stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori,

essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 5A_437/2010

del 9 marzo 2011, consid. 4.2; Peter, in: Commentaire Romand, 2005, n. 10 ad art. 288 LEF; Stahelin, in: Basler Kommentar,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, 2a ed., n. 16

ad art. 288 LEF). Da ultimo è ancora necessaria la connivenza

del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando

l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso

avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori

(DTF 135 III 276, consid. 8.1).

3.

L’appellante

rimprovera innanzitutto al Pretore di avere considerato a torto che

l’alienazione del fondo ha portato pregiudizio all’appellata. Egli reputa

infatti che dal profilo economico l’operazione risulterebbe neutra, ritenuto

che C__________, pur essendosi spogliata del fondo in questione, si è

contemporaneamente liberata degli oneri ipotecari gravanti l’immobile (debito

ipotecario e interessi passivi scaduti), da lui ripresi, rifondendogli inoltre

parte di quanto gli spettava a titolo di assistenza, ovvero fr. 30'000.–.

Inoltre, prosegue l’appellante, il fatto che la venditrice abbia posto in

vendita il fondo in oggetto già dal 2004, senza ottenere riscontri,

dimostrerebbe che non vi è interesse alcuno ad acquistarlo, ragione per cui,

quand’anche il fondo fosse stato venduto ai pubblici incanti, il provento della

realizzazione avrebbe unicamente permesso di tacitare le pretese della banca.

Nessuno di questi argomenti può essere condiviso.

3.1

Quanto

all’asserita neutralità della vendita in oggetto, basti dire che la debitrice, come

ha rammentato l’appellante medesimo, non solo si è liberata degli oneri

ipotecari gravanti il fondo, ma ha anche pagato, ponendolo in compensazione, un

debito di fr. 30'000.– (oltretutto di dubbia esistenza, come si vedrà qui in

appresso) che aveva nei di lui confronti. Altrimenti detto, un (presunto)

creditore è stato avvantaggiato dall’operazione a detrimento di un altro,

l’appellata, che oltretutto aveva già avviato una procedura esecutiva per

vedere soddisfatte le proprie pretese. Per poi tacere del fatto (di cui meglio

si dirà) che il debito ipotecario effettivo ripreso dall’appellante risulta

essere inferiore a quello indicato dalle parti sul contratto di compravendita,

il che gli ha evidentemente procurato un vantaggio supplementare. È pertanto

pacifico che, dal punto di vista dell’appellata, la vendita del fondo non può

essere considerata come un’operazione neutra.

3.2

Per quanto

concerne il secondo argomento addotto dall’appellante a sostegno della sua

tesi, si tratta di affermazioni che non trovano riscontro negli atti di causa. La

realtà processuale, che costituisce il fondamento dell’odierno giudizio, è già

stata accertata dal Pretore, il quale ha correttamente ritenuto che l’appellata

si ritrova oggi in possesso di un attestato di carenza di beni per l’intero

ammontare del suo credito poiché C__________, con il suo agire, ha di fatto

alienato il solo bene pignorabile in suo possesso, bene di cui l’appellata, che

ha ottenuto causa vinta nella procedura esecutiva aperta nei confronti della

debitrice, avrebbe potuto chiedere la realizzazione per vedere la propria

pretesa almeno parzialmente tacitata. Soddisfatto il credito della banca,

infatti, il residuo del provento della realizzazione del fondo sarebbe stato

utilizzato per soddisfare i crediti non garantiti da pegno, come quello

dell’appellata. Il pregiudizio per il creditore è del resto presunto allorquando

questi, come nella fattispecie, è in possesso di un attestato di carenza di

beni (DTF 99 II 27, consid. 3), presunzione che l’appellante, con le sue

censure, non ha saputo sovvertire.

4.

L’appellante

rimprovera altresì al Pretore di aver ritenuto a torto che né la destinazione

data alla somma di fr. 50'000.– né l’ammontare del debito ipotecario potevano

dirsi accertati, adducendo in sostanza che la vendita è avvenuta nella più

totale trasparenza e che l’istruttoria e i documenti versati agli atti hanno

permesso di dimostrare sia l’avvenuto pagamento dell’importo di fr. 50'000.–,

sia l’ammontare del debito ipotecario. L’appellante censura altresì la sentenza

impugnata nella misura in cui il giudice di prime cure ha considerato che

sussistevano dubbi anche in merito al fondamento e all’ammontare del credito di

fr. 30'000.– per pretese locative.

4.1

Come già

evocato, l’importo di fr. 50'000.– menzionato nel contratto di compravendita

sarebbe stato pagato dall’appellante per saldare gli arretrati degli interessi

passivi del debito ipotecario, ammontanti a complessivi fr. 49'992.45 (doc. 1).

Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, tuttavia, detto

pagamento, oltre che non essere comprovato da nessun documento agli atti, non è

avvenuto in circostanze del tutto chiare. In sede d’interrogatorio formale,

l’appellante non ha saputo spiegare in modo preciso l’operazione, adducendo che

“vi erano questi interessi da pagare e so che sono stati pagati da me

personalmente ma non posso rispondere quali passi ha intrapreso la Banca per

l’incasso di questi interessi poiché non mi è noto” (interrogatorio formale

9.

novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad 8). Nemmeno il momento del versamento ha

potuto essere stabilito con certezza dal giudice di prime cure.

Sorprendentemente, l’appellante non ricorda infatti la data in cui sono stati

versati i fr. 50'000.– (ibid., pag. 2, ad 6) e non ha nemmeno saputo indicare

per quale motivo questo importo non è stato versato al momento della

compravendita (ibid., pag. 2, ad 7). Tutto ciò considerato, anche volendo

ritenere comprovato il pagamento degli interessi passivi da parte

dell’appellante, i dubbi espressi dal Pretore in merito a quest’operazione sono

condivisibili.

4.2

Né può dirsi

chiara la questione dell’ammontare del debito ipotecario assunto

dall’appellante. Sebbene il contratto di compravendita indichi un onere

ipotecario pari a complessivi fr. 240'000.– (corrispondenti al valore delle due

cartelle ipotecarie gravanti il fondo; doc. 2, pag. 2), da alcuni documenti

bancari prodotti dall’appellante medesimo si evince che al 31 dicembre 2006 il

debito era diminuito da fr. 240'000.– a fr. 38'750.–, e che al 31 dicembre 2007

lo stesso era di soli fr. 35'000.– (doc. 2, pag. 3-4). Risulta inoltre che il

17.

gennaio 2008 l’appellante ha effettuato un pagamento di fr. 37’000.– in

favore di C__________ quale “saldo debito Part. __________ e Nr. __________ __________

(secondo documento richiamato dalla Banca __________). Vista la (peraltro

chiara) causale del pagamento, e ritenuto che per i motivi sopra descritti non

può trattarsi di un pagamento a copertura degli interessi passivi scaduti

(asseritamente pagati dall’appellante in data imprecisata), è legittimo

ritenere che il pagamento in discussione fosse destinato proprio a estinguere

il debito ipotecario di C__________, che in definitiva risulta essere ben

inferiore a quello, di fr. 240'000.–, indicato sul contratto di compravendita.

Checché ne dica l’appellante, dunque, la questione dell’ammontare del debito

ipotecario è tutto fuorché comprovata.

4.3

A dispetto

di quanto sembra pretendere l’appellante, anche la questione del debito di fr.

30'000.– per pretese locative (posto in compensazione dalle parti) appare

tutt’altro che trasparente. Come si evince dal contratto di compravendita,

detto importo va inteso come “Miete Wohnung für 2004 – 31.12.2006” (doc.

2, pag. 3). In sede di risposta, l’appellante ha spiegato che C__________, che

dal 2004 non esercitava alcuna attività lucrativa, “[s]in dall’inizio della

convivenza (…) ha comunque inteso riconoscere al convivente le spese di

mantenimento, quantificabili in non meno di Fr. 4'000.-- / 5'000.-- al mese”

(risposta, pag. 3, ad 5). Viste le cifre indicate, mal si comprende però per

quale ragione il contributo dovuto da C__________ ammontasse “solamente” a fr.

30'000.–, laddove sulla scorta delle cifre succitate l’importo totale per il

periodo in questione avrebbe dovuto essere ben superiore. Significativo è

inoltre il fatto che l’appellante, in sede d’interrogatorio formale, ha

dichiarato di non ricordare con precisione la data in cui lui e C__________ si

erano accordati sull’obbligo di versargli o riconoscergli un canone di

locazione, soggiungendo che “mi sembra che sia nel periodo vicino alla data

in cui abbiamo sottoscritto il contratto di compravendita” (interrogatorio

formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 1, ad 1). Il medesimo ha altresì

affermato di non rammentare “quanto pattuito di canone di locazione; al

momento in cui è stato fatto il contratto (…), abbiamo eseguito un conteggio e

la signora C__________ mi doveva questi fr. 30'000.--” (ibid., pag. 1, ad

2). Senza voler mettere in dubbio la fondatezza della pretesa, che di principio

appare legittima, l’operazione sopra descritta sembra in definitiva essere

puramente strumentale alla vendita del fondo. Anche la censura in discussione si

rivela quindi infondata.

5.

L’appellante

contesta poi l’esistenza di un comportamento doloso da parte di C__________. Egli

fa valere in sostanza che la sua convivente aveva intrapreso delle trattative

per vendere il fondo già dal 2004, il che escluderebbe d’acchito la tesi,

ritenuta dal giudice di prime cure, secondo cui ella avrebbe intenzionalmente

venduto il bene per sottrarlo alla procedura esecutiva aperta nei suoi

confronti. L’appellante ribadisce altresì che la concretizzazione della

vendita, così come la sua tempistica, sarebbero state esclusivamente dettate

dalla necessità della sua convivente di non compromettere ulteriormente la di

lei già difficile situazione economica. In concreto, come già si è detto C__________

ha venduto il fondo in narrativa nelle more della procedura esecutiva aperta

nei suoi confronti dall’appellata, e meglio tre giorni dopo l’udienza del 25

settembre 2007 inerente la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione

inoltrata dalla creditrice (doc. L), domanda che è poi stata accolta dal

Pretore con sentenza 11 ottobre 2007. Il giudice di prime cure ha pertanto

ritenuto a ragione che l’alienazione del fondo in oggetto è avvenuta in tempi

quantomeno sospetti. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto

che C__________ abbia manifestato la volontà di spossessarsi del fondo già in

precedenza è privo di rilevanza. La pregressa intenzione di vendere – peraltro

comprensibile visto l’ammontare degli interessi passivi scaduti sul debito

ipotecario – non esclude che un comportamento doloso possa essere insorto in un

secondo tempo. A riprova di ciò, va sottolineato come la debitrice, pur avendo

verosimilmente preso disposizioni per vendere il fondo già dal 2004 (doc. 4),

abbia stranamente deciso di alienarlo proprio nel momento in cui l’esito della

procedura esecutiva appariva ormai scontato, tanto che durante l’udienza del 25

settembre 2007 il suo patrocinatore aveva persino dichiarato di non opporsi di

principio alla domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione (riservandosi

naturalmente la facoltà di sollevare eventuali eccezioni nel corso di una

possibile futura procedura di disconoscimento del debito), chiedendo che gli

fosse concesso un termine fino al 2 ottobre 2007 per sottoporre la questione

alla sua mandante per avvallo (doc. L, pag. 2). In queste circostanze, dunque,

la decisione di vendere il fondo non può che avere una connotazione dolosa.

6.

A

confortare la tesi del dolo vi è poi il fatto che, come emerge da quanto sopra

esposto, la compravendita litigiosa è caratterizzata da operazioni di dubbia

natura o poco trasparenti, spesso volte a favorire l’appellante, il quale

risulta essersi assunto un debito ipotecario inferiore a quello pattuito nel

contratto di compravendita e che ha compensato parte del prezzo di vendita con

un asserito credito che aveva nei confronti della convivente. In merito

all’onere ipotecario ripreso dall’appellante va poi anche sottolineato come

esso non sia stato assunto contestualmente alla stipula del contratto. Come

detto, dai documenti agli atti risulta che il debito è stato saldato solo il 17

gennaio 2008, quindi oltre tre mesi dopo la vendita (secondo documento

richiamato dalla Banca __________ __________). L’appellante non ha saputo

spiegarne le ragioni, adducendo di non ricordare “i motivi per i quali i

debiti ipotecari non sono stati da me assunti contestualmente o immediatamente

dopo la sottoscrizione dell’atto di compravendita” (interrogatorio formale

9.

novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad 9). Egli ha a sua volta contratto un debito

ipotecario pari a fr. 196'000.– presso un altro istituto bancario solo il 29

novembre 2007, ovvero due mesi dopo la vendita del fondo (primo documento

richiamato dalla Banca __________). Circostanze, queste, che nell’evenienza

concreta non possono che rafforzare ulteriormente la tesi del dolo. È infatti

legittimo ritenere che C__________ abbia (erroneamente) pensato di poter

sfuggire all’imminente pignoramento concludendo la vendita in tempi brevi, ciò

che, di tutta evidenza, non ha lasciato alle parti il tempo di risolvere questioni

accessorie come quella dell’assunzione del debito ipotecario. Già solo per

questi motivi, appare chiaro che la debitrice si è manifestamente spossessata del

fondo – che oltretutto era il suo unico bene pignorabile – per impedire che

l’appellata potesse chiederne la realizzazione, ciò che configura un atto

doloso ai sensi dell’art. 288 LEF. La sentenza pretorile regge quindi alle

critiche dell’appellante anche su questo punto.

7.

Occorre

quindi esaminare la questione, anch’essa contestata dall’appellante, della

connivenza del terzo beneficiato dall’atto di disposizione. Al proposito,

l’appellante ribadisce in sostanza di avere ignorato che era stata aperta una procedura

esecutiva nei confronti della sua convivente, così come da lui dichiarato in

sede di interrogatorio formale. Già si è detto che la

connivenza del terzo beneficiato è data allorquando egli avrebbe potuto,

prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto

controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai

creditori (DTF 135 III 276, consid. 8.1). Nella fattispecie l’appellante, come

ha rilevato anche il Pretore, era perfettamente a conoscenza della difficile

situazione economica in cui versava C__________ al momento dell’atto litigioso,

ciò che costituisce un elemento in favore della tesi della connivenza del terzo

beneficiato (Peter, in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, Basel 2005, n. 16 ad art. 288 LEF e Staehelin, in: Basler Kommentar,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2a ed., n. 20 ad

art. 288; con riferimenti giurisprudenziali). L’appellante, del resto, oltre a

non contestare gli accertamenti del Pretore in tal senso, fa valere ancora in

questa sede che la convivente avrebbe alienato il fondo al solo scopo di “non

compromettere ulteriormente la propria situazione economica” (appello, pag.

6, ad 5).

Ai fini

del giudizio sulla connivenza, va poi anche considerato che l’appellante, per

le ragioni sopra esposte, dalla vendita litigosa non ha tratto che dei

vantaggi, il che non può evidentemente essergli sfuggito. Se si pon mente al

fatto che il convenuto, come ha rilevato il Pretore, non era uno sprovveduto in

materia, essendo commerciante e amministratore unico della __________ SA,

appare chiaro che le particolari circostanze del caso concreto avrebbero dovuto

indurlo a chiedere spiegazioni alla sua convivente circa le di lei reali

intenzioni e gli effetti dell’atto litigioso. Contrariamente a quanto sembra

pretendere l’appellante, dunque, il fatto che egli non era al corrente della

procedura esecutiva aperta nei confronti di C__________ e che nemmeno conosceva

la ditta creditrice (interrogatorio formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad

5) non giova alla sua tesi, ma dimostra semmai che egli non ha chiesto alcuna

informazione alla sua convivente, ciò che egli, oltretutto, avrebbe potuto fare

con facilità, godendo di un particolare legame con C__________, con la quale

conviveva da ormai quattro anni. Di tutta evidenza, l’appellante non ha dunque

prestato l’attenzione imposta dalle circostanze e dalla sua situazione

personale. La sentenza impugnata resiste perciò alle critiche anche al riguardo

della connivenza del terzo beneficiato.

8.

si può rimproverare al Pretore di avere omesso di considerare che il mutuo

contratto il 15 marzo 2002 era garantito, oltre che da un pacchetto di azioni,

anche dal patrimonio di N__________, che – a parere dell’appellante – avrebbero

dovuto essere liquidati e/o pignorati prima di promuovere l’azione revocatoria

in oggetto. Si tratta in effetti di argomenti nuovi, sostenuti solo in sede di

conclusioni, quindi inammissibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 24-26 ad art. 78), la cui irricevibilità va rilevata anche in questa

sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m.

1.

ad art. 321). Aggiungasi di transenna che la censura appare comunque priva di

buon fondamento, ritenuto che C__________ era debitrice solidale ai sensi degli

art. 143 segg. CO, ragione per cui la ditta creditrice era legittimata a

esigere da lei l’intero debito.

9.

Si

può prescindere dall’esaminare gli argomenti dell’appellante volti a contestare

l’applicabilità – sostenuta da controparte – dell’art. 286 LEF alla fattispecie

in narrativa. Sono infatti manifestamente adempiuti tutti i requisiti

dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 288 LEF ed è quindi superfluo interrogarsi

sulla questione di sapere se la vendita litigiosa sarebbe revocabile anche in

applicazione dell’art. 286 LEF, questione sulla quale non si è del resto

pronunciato nemmeno il Pretore.

10.

Visto

quanto precede, l’appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI) e sono commisurati al

valore di causa di fr. 63'400.- accertato dal Pretore.

per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello

19.

febbraio 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'750.–

b) spese fr.

50.

totale fr.

1'800.–

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 2'500.– per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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