12.2010.46
Mandato, contratto di architetto, riduzione onorario per esecuzione lacunosa e negligenza
30 gennaio 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.46
Data decisione, Autorità:
30.01.2012, IICCA
Titolo:
Mandato, contratto di architetto, riduzione onorario per esecuzione lacunosa e negligenza
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
art. 398 CO
Incarto n.
12.2010.46
Lugano
30 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.158
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 17
marzo 2003 da
AO 1
rappr. dall’ PA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ PA
2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al
versamento dell’importo di fr. 37'402.-, poi ridotti in sede di replica a fr.
33'180.40, oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2002, protestate tasse e
ripetibili;
domanda avversata dai convenuti i quali hanno postulato l’integrale
reiezione della petizione, protestando a loro volta tassa, spese e ripetibili;
e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 30 dicembre
2009, condannando i convenuti al pagamento di fr. 18'821.95 oltre ad interessi
al 5% dall’8 giugno 2002 e ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’500.-
e le spese, comprese quelle di perizia, per ½ a carico degli attori e per il
restante ½ a carico dei convenuti, con ripetibili compensate;
appellanti i convenuti con atto di appello 22 febbraio 2010, con
cui postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannarli
a versare agli attori un importo ridotto a fr. 8'434.50, oltre ad interessi al
5% a partire dall’8 giugno 2002, con riparto della tassa di giustizia in
ragione di 1/5 a loro carico e di 4/5 a carico degli attori, tenuti inoltre a
rifondere ai convenuti almeno fr. 2'500.- a titolo di parziali ripetibili, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre gli attori, con osservazioni del 31 marzo 2010, postulano
l’integrale reiezione dell’appello.
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
Fatti
A. Nel corso del 2001 i coniugi AP 1 sono entrati in relazione con lo
studio di architettura AO 1, che ha segnalato loro (tra l’altro) il terreno di
cui alla part. n. __________ RFD di __________ presentando loro una bozza di
progetto per l’edificazione di una casa monofamiliare sullo stesso fondo. Una
volta acquistato il fondo, i coniugi hanno incaricato i titolari dello studio
di architettura di allestire il progetto e i preventivi per la costruzione
della loro futura casa di abitazione e della relativa direzione lavori. La
domanda di costruzione, allestita dall’arch. D, è stata inoltrata il 15
settembre 2001 e la relativa licenza edilizia è stata rilasciata il 29 ottobre
seguente (doc. 2). Nello stesso periodo, i coniugi hanno dato seguito a una
prima richiesta di acconto per onorari da parte degli architetti per l’importo
di fr. 22'080.-, calcolato su una retribuzione totale di fr. 89'200.- (doc. 3).
Il 7 dicembre 2001, a seguito di ripetute richieste di spiegazioni da parte dei
committenti, dopo essersi scusato per non aver approfondito prima la questione
del suo onorario, l’architetto ha precisato quanto segue (doc. 4) : […] “Ad
altri clienti concedo normalmente 15%, in situazioni speciali fino a 21% ma
avendo creato questo garbuglio non posso fare altro che accettare la vostra
proposta di 30 % di sconto sull’onorario, stabilendo che il progetto cade nella
categoria IV = n – grado di difficoltà – 1.0 e utilizzando la tabella base di
calcolo dell’onorario secondo il costo di costruzione – esclusa IVA” e
ciò sempre che non vi fossero “sostanziali cambiamenti nel progetto”.
B. La
costruzione della casa è iniziata il 4 marzo 2002. Tra i committenti e gli
architetti sono progressivamente sorte delle incomprensioni riguardo agli
importi relativi ai costi dell’edificazione, più precisamente in merito alla
necessità o meno di procedere a determinati interventi e più in generale sulla
qualità di singole prestazioni fornite dagli architetti. Nel marzo/aprile 2002 gli
architetti hanno sottoposto ai committenti un contratto su modulo SIA per le
prestazioni di architetto già da tempo pattuite. Il contratto prevedeva quale
base per il calcolo degli onorari l’art. 3.6 del Regolamento SIA 102, con uno
sconto del 30% sulla percentuale applicabile in base al costo della
costruzione, secondo la liquidazione finale, IVA esclusa. In risposta il 21
aprile seguente, i committenti hanno segnalato agli architetti che la
sottoscrizione del contratto SIA presentato loro era subordinata all’inclusione
di una serie di condizioni, tra le quali, in particolare, la seguente (cfr.
doc. 21) : “cifra 16: l’architetto si rende garante che i contratti normali
oppure a forfait da lui preparati comprendono tutti i lavori, i materiali e i
quantitativi esatti necessari per la realizzazione a regola d’arte
dell’abitazione in oggetto secondo i piani e secondo le richieste espresse dai
committenti. Eventuali dimenticanze e sottovalutazioni sono a carico
dell’architetto in ragione della metà della spesa fino al 3% del costo
complessivo di ogni artigiano; oltre tale soglia il maggior costo è interamente
a carico dei committenti. Salvo quest’ultimo caso, ulteriori pretese da parte
degli artigiani sono a carico dell’architetto”. Tale clausola è stata inserita
nel contratto SIA trasmesso in data 30 aprile 2002 ai committenti, che l’hanno
sottoscritto. Per contro gli architetti non hanno firmato il contratto e con scritto
4 maggio 2002, hanno comunicato ai committenti di non essere disposti ad
accettare la clausola n. 16, subordinando altresì la continuazione dei rapporti
contrattuali alla firma di un contratto SIA sprovvisto della summenzionata
clausola, così come al pagamento di ulteriori due acconti di fr. 21'520.-,
rispettivamente 8'608.- (doc. E), già richiesti, ma ancora scoperti (doc. C).
C. Il 6
maggio seguente i committenti hanno comunicato agli architetti di aver preso
atto della loro decisione, che a parer loro costituiva di fatto un recesso
contrattuale. Infatti, il contratto – comprensivo della clausola contestata –
sarebbe, a loro giudizio, già da considerarsi almeno verbalmente accettato
dagli architetti (doc. D). Il 13 maggio 2002, gli architetti hanno trasmesso ai
committenti la loro nota finale, sostitutiva delle due richieste di acconti
ancora rimaste inevase, per un saldo di fr. 37'402.- (doc. G). Ne è seguito un
intenso scambio di corrispondenza, nel quale committenti e architetti hanno
sostanzialmente mantenuto le proprie contrapposte posizioni. I committenti
hanno versato il 7 settembre 2002 fr. 1’000.- a titolo di onorario (doc. 26).
Essi hanno poi affidato alla ditta M__________ SA la continuazione della
direzione lavori (DL). A quel momento la costruzione dell’abitazione era ferma
allo stadio dell’esecuzione del primo piano ed i lavori sono poi stati portati a
termine nel dicembre del 2002.
D. Con la petizione 17 marzo 2003 gli architetti AO 1 hanno chiesto la
condanna dei coniugi PA 2 al pagamento di fr. 37'402.- oltre interessi al 5%
dall’8 giugno 2002, protestate tasse e ripetibili. Gli attori hanno, in
sostanza, preteso il pagamento dell’onorario per le prestazioni di architetto
di fr. 48'075.-, maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per recesso a tempo
indebito del contratto, e dell’importo di fr. 6'600.- a titolo di provvigione
per la mediazione sul terreno compravenduto (ossia il 3% sul prezzo di vendita
di fr. 220'000.-) e dedotto l’acconto versato di fr. 22'080.- (cfr. doc. E e
doc. G). Dal canto loro, i convenuti hanno negato di essere ancora debitori nei
confronti degli attori, cui rimproverano parecchie manchevolezze nello
svolgimento dell’incarico a loro affidato. Si tratterebbe, in particolare, di
imprecisione nell’allestimento dei preventivi, di posizioni mancanti nei
capitolati, errori nelle liquidazioni, progettazione parzialmente lacunosa,
errori di calcolo, approssimazione nei piani. Queste ed altre mancanze
giustificherebbero, a detta dei convenuti, un’ulteriore riduzione dell’onorario
in ragione del 30%, ponendo altresì a carico degli attori tutta una serie di
spese, imputabili a loro errori o delle quali gli stessi avrebbero offerto il
pagamento. Ingiustificata, sarebbe inoltre la maggiorazione dell’onorario
richiesta dagli attori a causa della rottura del rapporto contrattuale. Al
contrario, il recesso sarebbe chiaramente imputabile agli stessi attori e in
ogni caso esercitato in maniera intempestiva. I convenuti hanno contestato, per
concludere, di aver concordato qualsivoglia retribuzione per mediazione
all’acquisto del terreno, sicché gli attori nulla potrebbero ora vantare in
proposito. In replica, gli attori hanno poi accettato alcune contropretese dei
convenuti per complessivi 4'221.60 ovvero fr. 1’984.- a titolo di partecipazione
in misura del 50% dell’onorario spettante a M__________ SA, fr. 1’840.- per il
maggior costo per lo scavo, fr. 117.30 quale costo per l’abbassamento luce
porte e fr. 280.30 quale partecipazione in misura del 50% al maggior costo
dell’illuminazione del corridoio notte, riducendo le loro pretese a fr.
33'180.-. In duplica i convenuti hanno mantenuto la loro presa di posizione.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.
E. Con
sentenza 30 dicembre 2009, notificata alle parti il 20 gennaio 2010, il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti al pagamento di
fr. 18'821.95 oltre ad interessi al 5% dal 8 giugno 2002. Egli ha posto la tassa
di giustizia di complessivi fr. 1’500.-, e le spese a carico degli attori in
solido per ½ e a carico dei convenuti per il restante ½, compensate le
ripetibili.
F. Con
l’appello 22 febbraio 2010 i convenuti postulano la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di condannarli a versare agli attori fr. 8'434.50,
oltre ad interessi al 5% a partire dall’8 giugno 2002, con riparto della tassa
di giustizia in ragione di 1/5 a loro carico e di 4/5 a carico degli attori, i
quali rifonderanno loro almeno fr. 2'500.- a titolo di parziali ripetibili,
protestate altresì tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Gli appellanti
contestano in particolare la riduzione dell’onorario degli attori nella misura
del 7.7%, mentre invece dovrebbe esserlo del 23%, nonché la base per il calcolo
degli onorari, ovvero il costo finale dell’abitazione, a loro dire di fr.
498'141.- e non di fr. 506'500.-. Delle osservazioni 31 marzo 2010, con cui gli
attori chiedono la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di primo grado è stata
pronunciata e impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale
rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato
oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni
affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und
SIA-Ordnung 102 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n.
28.
segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e
del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II
465, 114 II 56; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a
ed., Berna 1999, p. 261). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli
artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a
ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto
globale (“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”),
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a
ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità
e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il
committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella
loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme
relative al mandato (DTF 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD
I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît
Carron, Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und
SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher,
Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a
ed., Friburgo 1995; Chaix,
Commentaire Romand CO I, n. 29 all’art. 363).
Nel caso
in esame, agli attori era stata affidata la progettazione e la direzione dei
lavori. Le prestazioni da loro fornite formavano un tutto indissociabile e non
risulta dagli atti – né tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le
prestazioni conservassero una certa indipendenza (Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed.,
Friborgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano applicabili le norme
sul mandato e in particolare l’art. 398 CO.
3.
A
norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito
assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante.
La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo
disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97 CO e per i quali
il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare
cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,
nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del
contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di
aver agito diligentemente (Schumacher,
op. cit., N 419 segg.; Werro, Commentaire
Romand CO I, N. 37 all’art. 398; Weber,
op. cit., N. 30 all’art. 398; Tercier,
op. cit., N. 4862 e 4724 segg.).
4.
Secondo
gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il mandatario ha
diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella misura in cui
le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante. L’inadempimento
del contratto può comportare una riduzione dell’onorario del mandatario, il
quale viene fissato in base al valore della prestazione effettuata. È parimenti
ammesso che vi possa essere cumulo fra la riduzione dell’onorario e il
risarcimento del danno causato da una inesecuzione del mandato – determinato,
quest'ultimo secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 97 e 398
CO) – rispettivamente che vi possa essere una compensazione fra il credito
scaturente dal pagamento dell’onorario e i pregiudizi patiti (DTF 124 III
426/427 consid. 3 c). A prescindere dai principi sopra riportati, compete al
mandatario provare le prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di
determinare l'importo da lui preteso (art. 8 CC). Per contro, se il mandante
intende eccepire che il mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il
risarcimento del danno – a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve
portarne la prova se non ha rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14
giugno 2001, inc.4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 541 ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si
ravvisa, tra l'altro, quando il mandatario non fa prova della necessaria
diligenza (Tercier/Favre/Conus, op.
cit. n. 5114-5115). In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha
agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di
causalità adeguata con il danno (Fellmann,
op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).
5.
Come
accertato dal Pretore, non è contestato nella fattispecie che l’onorario degli
architetti dovesse essere calcolato sulla base delle norme SIA. In questa sede
rimangono litigiosi la base di calcolo dell’onorario e la riduzione dello
stesso per tenere conto delle carenze degli attori nello svolgimento del
mandato.
6.
Il
Pretore, dopo aver accertato che le parti avevano pattuito un onorario
d’architetto da calcolare sul costo di costruzione secondo la liquidazione
finale senza IVA (doc. B) e in base alle norme SIA, ha analizzato le carenze
rimproverate agli attori nello svolgimento dell’incarico. Egli ha esaminato
punto per punto le mancanze rimproverate agli attori, confermate in parte dalla
perizia giudiziaria, ed è giunto alla conclusione che esse giustificavano una
riduzione dell’onorario del 7,7%, riprendendo una delle varianti indicate dal
perito giudiziario per calcolare la riduzione. Ha così calcolato un onorario
complessivo degli attori di fr. 45'750.-. Egli è partito dall’onorario
calcolato in base alla percentuale del 19,1%, ridotto del 30% concordato dalle
parti, quindi da una percentuale del 13.37% di fr. 506'500.- (doc. E), da cui
ha dedotto il 7,7% per tenere conto delle lacune nello svolgimento del mandato
e ha aggiunto l’IVA, le spese vive di fr. 687.-, togliendo poi gli acconti
versati dai convenuti, in complessivi fr. 23'080.-, e l’importo di fr. 4'221.60
ammesso dagli attori in replica, ottenendo così l’importo di fr. 18'821.95 a carico dei convenuti. Tenuto conto della rispettiva soccombenza, il primo giudice ha
posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, comprese quelle peritali
di fr. 8'980.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
7.
Nel
loro appello, i convenuti rimproverano al Pretore in primo luogo di aver
seguito le indicazioni del perito giudiziario per quel che concerne la
percentuale di riduzione dell’onorario per le carenze constatate nello
svolgimento del mandato. A detta degli appellanti tale soluzione, oltre che totalmente
carente di motivazione, non si giustificherebbe già perché il perito avrebbe
esulato dal proprio mandato. Infatti, le considerazioni relative al rapporto
tra il ribasso e la riduzione delle prestazioni lacunose contenute nella perizia,
riguarderebbero una questione strettamente giuridica, quindi di unica spettanza
del Pretore. D’altra parte, il ribasso iniziale del 30% non sarebbe
assolutamente inusuale, come indicato dal perito giudiziario, ma sarebbe
abituale nel settore dell’architettura. Motivo per il quale si
giustificherebbe, a detta degli appellanti, di applicare l’ulteriore
diminuzione dell’onorario dell’ordine del 23%, pari alla media della riduzione
del 22-24 % quantificata dal perito giudiziario nel caso in cui non fosse stato
pattuito alcun ribasso iniziale dell’onorario. In secondo luogo i convenuti
affermano che l’onorario deve essere calcolato, come pattuito, sul costo
effettivo della costruzione, che non è di fr. 506'500.- come ammesso dal
Pretore ma di fr. 498'141.-. Infine, i convenuti rivendicano ulteriori
riduzioni dell’importo dovuto a titolo di riduzione del danno da loro subito
per le inadempienze degli architetti, che a loro dire non sarebbe coperto dalla
riduzione dell’onorario. In sintesi essi ammettono – per la prima volta – di
dover pagare agli attori ancora fr. 8'434.50, ciò che avevano strenuamente
negato in prima sede, e chiedono in conclusione di suddividere gli oneri
processuali in funzione della reciproca soccombenza, vale a dire in ragione di
4/5 a carico degli attori, obbligati inoltre a rifondere ai convenuti fr.
2'500.- per ripetibili ridotte.
8.
La
critica relativa alla totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata
per aver ripreso le risultanze della perizia giudiziaria senza ulteriori
spiegazioni è infondata. Per costante giurisprudenza, il giudice che aderisce
alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve motivare tale sua scelta,
ciò che invece deve fare se non vi aderisce (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad. art. 253). Altrettanto infondata è la critica
rivolta al perito giudiziario di aver oltrepassato le sue incombenze per
essersi espresso sulla questione del ribasso concesso dagli attori. La
questione del ribasso del 30%, infatti, è stata risolta dal Pretore e il perito
aveva chiaramente indicato nella delucidazione del referto peritale che tale
decisione non gli competeva (pag. 2, delucidazione perizia del 18 febbraio
2008), e si è pertanto limitato a presentare le differenti possibilità di
quantificare percentualmente la riduzione dell’onorario derivante dalle
inadempienze commesse dagli attori, oltre al ribasso già concesso.
Il primo
giudice ha accertato che tra le parti contrattuali era stato pattuito un
ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA per gli onorari d’architetto,
vale a dire un onorario calcolato sulla base di una percentuale del 13.37% del
costo di costruzione, pari al 70% della percentuale del 19.1% applicabile alla
fase del cantiere in cui si era interrotto il mandato (doc. E). Dall’istruttoria
egli ha poi appurato che tale ribasso iniziale non è usuale nella professione,
contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti. Gli attori avevano dichiarato
di applicare, in genere, sconti del 15-21% (cfr. doc. 4). Il perito giudiziario
ha indicato che un ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA è del
tutto inusuale (cfr. pag. 5 della perizia, risposta a domanda 5, ultimo
paragrafo, pag. 2 del supplemento di perizia). Gli appellanti adducono ancora
in questa sede che si trattava di un ribasso abituale, ma non hanno provato in
alcun modo tale affermazione, che è una dichiarazione di parte, non provata e
in contrasto con le altre risultanze istruttorie, segnatamente con la perizia
giudiziaria.
Gli
appellanti insistono sul fatto che la concessione di un ribasso, anche forte,
non giustifica l’esecuzione lacunosa della prestazione pattuita, e chiedono una
riduzione dell’onorario del 23%, calcolata sull’onorario ridotto (appello, pag.
11.
n. 10.4).
Il
problema da risolvere nella fattispecie risiede piuttosto nella quantificazione
della riduzione dell’onorario, che si ricorda spettava ai convenuti dimostrare.
Il perito giudiziario ha constatato al riguardo che le prestazioni degli attori
presentavano lacune e imprecisioni, rilevando nondimeno che in buona parte esse
avrebbero potuto essere rimediate durante l’espletamento del mandato e che
alcuni rimproveri dei committenti (richieste di acconto con criteri errati di
calcolo dell’onorario, informazioni inesatte sul luogo di deposito del materiale
di scavo, inutilità dell’antigelo nel contratto del capomastro) non erano di
rilevanza tale da influenzare la buona riuscita dell’opera e non giustificavano
una riduzione dell’onorario. Valutando l’insieme dei rimproveri mossi agli
architetti, il perito giudiziario ha escluso che la riduzione del 30% richiesta
dai committenti fosse giustificata, e ha ritenuto idonea una riduzione
dell’ordine del 10-12% (perizia 27 marzo 2007, pag. 5). Nella delucidazione
scritta, il perito giudiziario ha precisato che nel caso in cui fosse stato
concesso un ribasso del 30%, la riduzione media dell’onorario per tenere conto
delle lacune e imprecisioni degli architetti poteva essere fissata nell’11% dell’onorario
ridotto, ossia nel 7.7%. Per contro, qualora non fosse stato pattuito un ribasso,
la riduzione sarebbe stata del 22-24% dell’onorario pieno. Di
conseguenza, assodata l’esistenza di un ribasso iniziale del 30% e non
essendoci alcun presupposto per discostarsi dalla perizia giudiziaria, anche
questa censura degli appellanti va respinta.
9.
Alla
base del calcolo dell’onorario residuo, dedotto l’acconto già versato (doc. 3 e
doc. 4 ), il ribasso iniziale e la riduzione del 7.7% per esecuzione lacunosa,
il Pretore ha posto, così come concordato in maniera incontestata tra le parti,
il costo di costruzione dell’opera, quantificandolo in fr. 506'500.-. In
particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che per la determinazione
dell’onorario fossero decisivi gli importi risultanti dalle note d’onorario
(cfr. docc. E e G), di principio ammessi. A detta degli appellanti, tale cifra
di partenza sarebbe invece errata. Infatti, essi quantificano il costo finale
effettivo della costruzione in fr. 498'141.-. Occorre però sottolineare che
tale importo, ripreso in appello, è stato formulato in prima sede solo nelle
conclusioni di causa. Nella risposta, infatti, i convenuti hanno dichiarato a pagina
16: “il compenso degli attori andrebbe pertanto calcolato secondo la cifra 5
del contratto in base alla liquidazione finale della costruzione, di fr.
536'000.- (doc. 48)”. La duplica non precisa altro. Solo con le
conclusioni, e quindi tardivamente, i convenuti hanno indicato che la base di
calcolo sarebbe di fr. 498'141.-, spiegandone i motivi. Se non che, allegazioni
presentate solo in sede di conclusioni sono tardive e quindi irricevibili. Ne
deriva che la censura, riproposta in questa sede, non può essere considerata
per il giudizio.
10.
Il
Pretore ha considerato che le restanti contropretese dei convenuti fossero
comprese nella deduzione forfettaria del 7.7% stabilita dal perito giudiziario per
inadempienza contrattuale. Gli appellanti ritengono invece che la motivazione del
primo giudice, secondo il quale la riduzione percentuale dell’onorario
assorbirebbe già ulteriori danni causati dalle manchevolezze degli attori, non
sia corretta. Di conseguenza, a detta degli appellanti, i quali si riferiscono
all’art. 1.9.11 della norma SIA 102, la riduzione dell’onorario per
inadempienze assorbirebbe unicamente la lacunosità del lavoro, mentre gli
ulteriori danni dovrebbero venir risarciti separatamente, in base alla
responsabilità contrattuale. Si tratta, in primo luogo, dell’onorario di parte
della nuova direzione lavori, dedotto quanto già riconosciuto dagli attori a questo
titolo, ovvero fr. 1’984.- (cfr risposta p.8 ad. 10). Si tratta altresì del
maggior costo, derivante da presunti errori degli attori, concernenti: le luci
nel corridoio al piano notte, lo spostamento dell’interruttore del locale
attrezzi, il sensore esterno, le appliques per la cucina nonché le spese per il
geometra. Infatti, a detta degli appellanti, in questi casi sarebbe stato
possibile correggere la situazione soltanto rifacendo completamente il lavoro,
con costi doppi a carico degli appellanti.
Anche
questa censura non scalfisce tuttavia il risultato al quale è giunto il
Pretore, già per il fatto che le pretese di cui gli appellanti si prevalgono
non sono da loro convenientemente comprovate. È il perito giudiziario stesso in
risposta al quesito n. 1 che evidenzia quanto segue (cfr. perizia p. 5) : “è
improponibile, pur con i dati a sua disposizione [del perito], esaminare
la tabella di pag. 17 e il calcolo di pag. 19 della risposta dei convenuti
poiché esigerebbero ulteriori informazioni e documenti da parte delle parti in
causa per trarre oggettive conclusioni. Ne risulterebbe un impegno tale per cui
l’importo totale finale della perizia (onorario) sarebbe sicuramente
sproporzionato rispetto al valore della causa.” Il perito ha di seguito
aggiunto motivando puntualmente le proprie argomentazioni, che le mancanze e
imprecisioni rimproverate agli attori possono in genere “almeno in buona
parte, recuperati durante l’espletamento del mandato” e di conseguenza, “con
l’interruzione delle prestazioni da parte degli attori ciò non è stato
possibile”. Inoltre, il perito ha osservato come i costi di costruzione
siano nel complesso stati contenuti nel preventivo iniziale, ed alcuni “punti/problemi
sollevati non sono così rilevanti da giustificare la riduzione del loro
onorario perché ininfluenti sulla buona riuscita dell’opera”. Pertanto,
anche questa ultima censura degli appellanti deve essere respinta.
11.
Visto
quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore regge alla critica.
L’appello deve di conseguenza essere respinto. Visto l’esito dell’appello, non
vi è alcun motivo per modificare il dispositivo relativo agli oneri processuali
di prima sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda
istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI) e sono
commisurate su un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 10'387.45.
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
22.
febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
900.
-
già
anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di
rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di
complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster