Lexipedia

Decisione

12.2010.46

Mandato, contratto di architetto, riduzione onorario per esecuzione lacunosa e negligenza

30 gennaio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso del 2001 i coniugi AP 1 sono entrati in relazione con lo

studio di architettura AO 1, che ha segnalato loro (tra l’altro) il terreno di

cui alla part. n. __________ RFD di __________ presentando loro una bozza di

progetto per l’edificazione di una casa monofamiliare sullo stesso fondo. Una

volta acquistato il fondo, i coniugi hanno incaricato i titolari dello studio

di architettura di allestire il progetto e i preventivi per la costruzione

della loro futura casa di abitazione e della relativa direzione lavori. La

domanda di costruzione, allestita dall’arch. D, è stata inoltrata il 15

settembre 2001 e la relativa licenza edilizia è stata rilasciata il 29 ottobre

seguente (doc. 2). Nello stesso periodo, i coniugi hanno dato seguito a una

prima richiesta di acconto per onorari da parte degli architetti per l’importo

di fr. 22'080.-, calcolato su una retribuzione totale di fr. 89'200.- (doc. 3).

Il 7 dicembre 2001, a seguito di ripetute richieste di spiegazioni da parte dei

committenti, dopo essersi scusato per non aver approfondito prima la questione

del suo onorario, l’architetto ha precisato quanto segue (doc. 4) : […] “Ad

altri clienti concedo normalmente 15%, in situazioni speciali fino a 21% ma

avendo creato questo garbuglio non posso fare altro che accettare la vostra

proposta di 30 % di sconto sull’onorario, stabilendo che il progetto cade nella

categoria IV = n – grado di difficoltà – 1.0 e utilizzando la tabella base di

calcolo dell’onorario secondo il costo di costruzione – esclusa IVA” e

ciò sempre che non vi fossero “sostanziali cambiamenti nel progetto”.

B. La

costruzione della casa è iniziata il 4 marzo 2002. Tra i committenti e gli

architetti sono progressivamente sorte delle incomprensioni riguardo agli

importi relativi ai costi dell’edificazione, più precisamente in merito alla

necessità o meno di procedere a determinati interventi e più in generale sulla

qualità di singole prestazioni fornite dagli architetti. Nel marzo/aprile 2002 gli

architetti hanno sottoposto ai committenti un contratto su modulo SIA per le

prestazioni di architetto già da tempo pattuite. Il contratto prevedeva quale

base per il calcolo degli onorari l’art. 3.6 del Regolamento SIA 102, con uno

sconto del 30% sulla percentuale applicabile in base al costo della

costruzione, secondo la liquidazione finale, IVA esclusa. In risposta il 21

aprile seguente, i committenti hanno segnalato agli architetti che la

sottoscrizione del contratto SIA presentato loro era subordinata all’inclusione

di una serie di condizioni, tra le quali, in particolare, la seguente (cfr.

doc. 21) : “cifra 16: l’architetto si rende garante che i contratti normali

oppure a forfait da lui preparati comprendono tutti i lavori, i materiali e i

quantitativi esatti necessari per la realizzazione a regola d’arte

dell’abitazione in oggetto secondo i piani e secondo le richieste espresse dai

committenti. Eventuali dimenticanze e sottovalutazioni sono a carico

dell’architetto in ragione della metà della spesa fino al 3% del costo

complessivo di ogni artigiano; oltre tale soglia il maggior costo è interamente

a carico dei committenti. Salvo quest’ultimo caso, ulteriori pretese da parte

degli artigiani sono a carico dell’architetto”. Tale clausola è stata inserita

nel contratto SIA trasmesso in data 30 aprile 2002 ai committenti, che l’hanno

sottoscritto. Per contro gli architetti non hanno firmato il contratto e con scritto

4 maggio 2002, hanno comunicato ai committenti di non essere disposti ad

accettare la clausola n. 16, subordinando altresì la continuazione dei rapporti

contrattuali alla firma di un contratto SIA sprovvisto della summenzionata

clausola, così come al pagamento di ulteriori due acconti di fr. 21'520.-,

rispettivamente 8'608.- (doc. E), già richiesti, ma ancora scoperti (doc. C).

C. Il 6

maggio seguente i committenti hanno comunicato agli architetti di aver preso

atto della loro decisione, che a parer loro costituiva di fatto un recesso

contrattuale. Infatti, il contratto – comprensivo della clausola contestata –

sarebbe, a loro giudizio, già da considerarsi almeno verbalmente accettato

dagli architetti (doc. D). Il 13 maggio 2002, gli architetti hanno trasmesso ai

committenti la loro nota finale, sostitutiva delle due richieste di acconti

ancora rimaste inevase, per un saldo di fr. 37'402.- (doc. G). Ne è seguito un

intenso scambio di corrispondenza, nel quale committenti e architetti hanno

sostanzialmente mantenuto le proprie contrapposte posizioni. I committenti

hanno versato il 7 settembre 2002 fr. 1’000.- a titolo di onorario (doc. 26).

Essi hanno poi affidato alla ditta M__________ SA la continuazione della

direzione lavori (DL). A quel momento la costruzione dell’abitazione era ferma

allo stadio dell’esecuzione del primo piano ed i lavori sono poi stati portati a

termine nel dicembre del 2002.

D. Con la petizione 17 marzo 2003 gli architetti AO 1 hanno chiesto la

condanna dei coniugi PA 2 al pagamento di fr. 37'402.- oltre interessi al 5%

dall’8 giugno 2002, protestate tasse e ripetibili. Gli attori hanno, in

sostanza, preteso il pagamento dell’onorario per le prestazioni di architetto

di fr. 48'075.-, maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per recesso a tempo

indebito del contratto, e dell’importo di fr. 6'600.- a titolo di provvigione

per la mediazione sul terreno compravenduto (ossia il 3% sul prezzo di vendita

di fr. 220'000.-) e dedotto l’acconto versato di fr. 22'080.- (cfr. doc. E e

doc. G). Dal canto loro, i convenuti hanno negato di essere ancora debitori nei

confronti degli attori, cui rimproverano parecchie manchevolezze nello

svolgimento dell’incarico a loro affidato. Si tratterebbe, in particolare, di

imprecisione nell’allestimento dei preventivi, di posizioni mancanti nei

capitolati, errori nelle liquidazioni, progettazione parzialmente lacunosa,

errori di calcolo, approssimazione nei piani. Queste ed altre mancanze

giustificherebbero, a detta dei convenuti, un’ulteriore riduzione dell’onorario

in ragione del 30%, ponendo altresì a carico degli attori tutta una serie di

spese, imputabili a loro errori o delle quali gli stessi avrebbero offerto il

pagamento. Ingiustificata, sarebbe inoltre la maggiorazione dell’onorario

richiesta dagli attori a causa della rottura del rapporto contrattuale. Al

contrario, il recesso sarebbe chiaramente imputabile agli stessi attori e in

ogni caso esercitato in maniera intempestiva. I convenuti hanno contestato, per

concludere, di aver concordato qualsivoglia retribuzione per mediazione

all’acquisto del terreno, sicché gli attori nulla potrebbero ora vantare in

proposito. In replica, gli attori hanno poi accettato alcune contropretese dei

convenuti per complessivi 4'221.60 ovvero fr. 1’984.- a titolo di partecipazione

in misura del 50% dell’onorario spettante a M__________ SA, fr. 1’840.- per il

maggior costo per lo scavo, fr. 117.30 quale costo per l’abbassamento luce

porte e fr. 280.30 quale partecipazione in misura del 50% al maggior costo

dell’illuminazione del corridoio notte, riducendo le loro pretese a fr.

33'180.-. In duplica i convenuti hanno mantenuto la loro presa di posizione.

Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento

finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.

E. Con

sentenza 30 dicembre 2009, notificata alle parti il 20 gennaio 2010, il Pretore

ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti al pagamento di

fr. 18'821.95 oltre ad interessi al 5% dal 8 giugno 2002. Egli ha posto la tassa

di giustizia di complessivi fr. 1’500.-, e le spese a carico degli attori in

solido per ½ e a carico dei convenuti per il restante ½, compensate le

ripetibili.

F. Con

l’appello 22 febbraio 2010 i convenuti postulano la riforma del giudizio di

prima istanza nel senso di condannarli a versare agli attori fr. 8'434.50,

oltre ad interessi al 5% a partire dall’8 giugno 2002, con riparto della tassa

di giustizia in ragione di 1/5 a loro carico e di 4/5 a carico degli attori, i

quali rifonderanno loro almeno fr. 2'500.- a titolo di parziali ripetibili,

protestate altresì tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Gli appellanti

contestano in particolare la riduzione dell’onorario degli attori nella misura

del 7.7%, mentre invece dovrebbe esserlo del 23%, nonché la base per il calcolo

degli onorari, ovvero il costo finale dell’abitazione, a loro dire di fr.

498'141.- e non di fr. 506'500.-. Delle osservazioni 31 marzo 2010, con cui gli

attori chiedono la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di primo grado è stata

pronunciata e impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale

rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato

oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni

affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und

SIA-Ordnung 102 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n.

28.

segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e

del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II

465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a

ed., Berna 1999, p. 261). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli

artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per

l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione

dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto

globale (“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”),

configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a

ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità

e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il

committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella

loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme

relative al mandato (DTF 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD

I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le

contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît

Carron, Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und

SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher,

Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a

ed., Friburgo 1995; Chaix,

Commentaire Romand CO I, n. 29 all’art. 363).

Nel caso

in esame, agli attori era stata affidata la progettazione e la direzione dei

lavori. Le prestazioni da loro fornite formavano un tutto indissociabile e non

risulta dagli atti – né tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le

prestazioni conservassero una certa indipendenza (Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed.,

Friborgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano applicabili le norme

sul mandato e in particolare l’art. 398 CO.

3.

A

norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito

assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante.

La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto

riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni

tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo

disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97 CO e per i quali

il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare

cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,

nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del

contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di

aver agito diligentemente (Schumacher,

op. cit., N 419 segg.; Werro, Commentaire

Romand CO I, N. 37 all’art. 398; Weber,

op. cit., N. 30 all’art. 398; Tercier,

op. cit., N. 4862 e 4724 segg.).

4.

Secondo

gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il mandatario ha

diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella misura in cui

le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante. L’inadempimento

del contratto può comportare una riduzione dell’onorario del mandatario, il

quale viene fissato in base al valore della prestazione effettuata. È parimenti

ammesso che vi possa essere cumulo fra la riduzione dell’onorario e il

risarcimento del danno causato da una inesecuzione del mandato – determinato,

quest'ultimo secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 97 e 398

CO) – rispettivamente che vi possa essere una compensazione fra il credito

scaturente dal pagamento dell’onorario e i pregiudizi patiti (DTF 124 III

426/427 consid. 3 c). A prescindere dai principi sopra riportati, compete al

mandatario provare le prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di

determinare l'importo da lui preteso (art. 8 CC). Per contro, se il mandante

intende eccepire che il mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il

risarcimento del danno – a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve

portarne la prova se non ha rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14

giugno 2001, inc.4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann,

Berner Kommentar, n. 541 ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si

ravvisa, tra l'altro, quando il mandatario non fa prova della necessaria

diligenza (Tercier/Favre/Conus, op.

cit. n. 5114-5115). In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha

agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di

causalità adeguata con il danno (Fellmann,

op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).

5.

Come

accertato dal Pretore, non è contestato nella fattispecie che l’onorario degli

architetti dovesse essere calcolato sulla base delle norme SIA. In questa sede

rimangono litigiosi la base di calcolo dell’onorario e la riduzione dello

stesso per tenere conto delle carenze degli attori nello svolgimento del

mandato.

6.

Il

Pretore, dopo aver accertato che le parti avevano pattuito un onorario

d’architetto da calcolare sul costo di costruzione secondo la liquidazione

finale senza IVA (doc. B) e in base alle norme SIA, ha analizzato le carenze

rimproverate agli attori nello svolgimento dell’incarico. Egli ha esaminato

punto per punto le mancanze rimproverate agli attori, confermate in parte dalla

perizia giudiziaria, ed è giunto alla conclusione che esse giustificavano una

riduzione dell’onorario del 7,7%, riprendendo una delle varianti indicate dal

perito giudiziario per calcolare la riduzione. Ha così calcolato un onorario

complessivo degli attori di fr. 45'750.-. Egli è partito dall’onorario

calcolato in base alla percentuale del 19,1%, ridotto del 30% concordato dalle

parti, quindi da una percentuale del 13.37% di fr. 506'500.- (doc. E), da cui

ha dedotto il 7,7% per tenere conto delle lacune nello svolgimento del mandato

e ha aggiunto l’IVA, le spese vive di fr. 687.-, togliendo poi gli acconti

versati dai convenuti, in complessivi fr. 23'080.-, e l’importo di fr. 4'221.60

ammesso dagli attori in replica, ottenendo così l’importo di fr. 18'821.95 a carico dei convenuti. Tenuto conto della rispettiva soccombenza, il primo giudice ha

posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, comprese quelle peritali

di fr. 8'980.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

7.

Nel

loro appello, i convenuti rimproverano al Pretore in primo luogo di aver

seguito le indicazioni del perito giudiziario per quel che concerne la

percentuale di riduzione dell’onorario per le carenze constatate nello

svolgimento del mandato. A detta degli appellanti tale soluzione, oltre che totalmente

carente di motivazione, non si giustificherebbe già perché il perito avrebbe

esulato dal proprio mandato. Infatti, le considerazioni relative al rapporto

tra il ribasso e la riduzione delle prestazioni lacunose contenute nella perizia,

riguarderebbero una questione strettamente giuridica, quindi di unica spettanza

del Pretore. D’altra parte, il ribasso iniziale del 30% non sarebbe

assolutamente inusuale, come indicato dal perito giudiziario, ma sarebbe

abituale nel settore dell’architettura. Motivo per il quale si

giustificherebbe, a detta degli appellanti, di applicare l’ulteriore

diminuzione dell’onorario dell’ordine del 23%, pari alla media della riduzione

del 22-24 % quantificata dal perito giudiziario nel caso in cui non fosse stato

pattuito alcun ribasso iniziale dell’onorario. In secondo luogo i convenuti

affermano che l’onorario deve essere calcolato, come pattuito, sul costo

effettivo della costruzione, che non è di fr. 506'500.- come ammesso dal

Pretore ma di fr. 498'141.-. Infine, i convenuti rivendicano ulteriori

riduzioni dell’importo dovuto a titolo di riduzione del danno da loro subito

per le inadempienze degli architetti, che a loro dire non sarebbe coperto dalla

riduzione dell’onorario. In sintesi essi ammettono – per la prima volta – di

dover pagare agli attori ancora fr. 8'434.50, ciò che avevano strenuamente

negato in prima sede, e chiedono in conclusione di suddividere gli oneri

processuali in funzione della reciproca soccombenza, vale a dire in ragione di

4/5 a carico degli attori, obbligati inoltre a rifondere ai convenuti fr.

2'500.- per ripetibili ridotte.

8.

La

critica relativa alla totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata

per aver ripreso le risultanze della perizia giudiziaria senza ulteriori

spiegazioni è infondata. Per costante giurisprudenza, il giudice che aderisce

alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve motivare tale sua scelta,

ciò che invece deve fare se non vi aderisce (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad. art. 253). Altrettanto infondata è la critica

rivolta al perito giudiziario di aver oltrepassato le sue incombenze per

essersi espresso sulla questione del ribasso concesso dagli attori. La

questione del ribasso del 30%, infatti, è stata risolta dal Pretore e il perito

aveva chiaramente indicato nella delucidazione del referto peritale che tale

decisione non gli competeva (pag. 2, delucidazione perizia del 18 febbraio

2008), e si è pertanto limitato a presentare le differenti possibilità di

quantificare percentualmente la riduzione dell’onorario derivante dalle

inadempienze commesse dagli attori, oltre al ribasso già concesso.

Il primo

giudice ha accertato che tra le parti contrattuali era stato pattuito un

ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA per gli onorari d’architetto,

vale a dire un onorario calcolato sulla base di una percentuale del 13.37% del

costo di costruzione, pari al 70% della percentuale del 19.1% applicabile alla

fase del cantiere in cui si era interrotto il mandato (doc. E). Dall’istruttoria

egli ha poi appurato che tale ribasso iniziale non è usuale nella professione,

contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti. Gli attori avevano dichiarato

di applicare, in genere, sconti del 15-21% (cfr. doc. 4). Il perito giudiziario

ha indicato che un ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA è del

tutto inusuale (cfr. pag. 5 della perizia, risposta a domanda 5, ultimo

paragrafo, pag. 2 del supplemento di perizia). Gli appellanti adducono ancora

in questa sede che si trattava di un ribasso abituale, ma non hanno provato in

alcun modo tale affermazione, che è una dichiarazione di parte, non provata e

in contrasto con le altre risultanze istruttorie, segnatamente con la perizia

giudiziaria.

Gli

appellanti insistono sul fatto che la concessione di un ribasso, anche forte,

non giustifica l’esecuzione lacunosa della prestazione pattuita, e chiedono una

riduzione dell’onorario del 23%, calcolata sull’onorario ridotto (appello, pag.

11.

n. 10.4).

Il

problema da risolvere nella fattispecie risiede piuttosto nella quantificazione

della riduzione dell’onorario, che si ricorda spettava ai convenuti dimostrare.

Il perito giudiziario ha constatato al riguardo che le prestazioni degli attori

presentavano lacune e imprecisioni, rilevando nondimeno che in buona parte esse

avrebbero potuto essere rimediate durante l’espletamento del mandato e che

alcuni rimproveri dei committenti (richieste di acconto con criteri errati di

calcolo dell’onorario, informazioni inesatte sul luogo di deposito del materiale

di scavo, inutilità dell’antigelo nel contratto del capomastro) non erano di

rilevanza tale da influenzare la buona riuscita dell’opera e non giustificavano

una riduzione dell’onorario. Valutando l’insieme dei rimproveri mossi agli

architetti, il perito giudiziario ha escluso che la riduzione del 30% richiesta

dai committenti fosse giustificata, e ha ritenuto idonea una riduzione

dell’ordine del 10-12% (perizia 27 marzo 2007, pag. 5). Nella delucidazione

scritta, il perito giudiziario ha precisato che nel caso in cui fosse stato

concesso un ribasso del 30%, la riduzione media dell’onorario per tenere conto

delle lacune e imprecisioni degli architetti poteva essere fissata nell’11% dell’onorario

ridotto, ossia nel 7.7%. Per contro, qualora non fosse stato pattuito un ribasso,

la riduzione sarebbe stata del 22-24% dell’onorario pieno. Di

conseguenza, assodata l’esistenza di un ribasso iniziale del 30% e non

essendoci alcun presupposto per discostarsi dalla perizia giudiziaria, anche

questa censura degli appellanti va respinta.

9.

Alla

base del calcolo dell’onorario residuo, dedotto l’acconto già versato (doc. 3 e

doc. 4 ), il ribasso iniziale e la riduzione del 7.7% per esecuzione lacunosa,

il Pretore ha posto, così come concordato in maniera incontestata tra le parti,

il costo di costruzione dell’opera, quantificandolo in fr. 506'500.-. In

particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che per la determinazione

dell’onorario fossero decisivi gli importi risultanti dalle note d’onorario

(cfr. docc. E e G), di principio ammessi. A detta degli appellanti, tale cifra

di partenza sarebbe invece errata. Infatti, essi quantificano il costo finale

effettivo della costruzione in fr. 498'141.-. Occorre però sottolineare che

tale importo, ripreso in appello, è stato formulato in prima sede solo nelle

conclusioni di causa. Nella risposta, infatti, i convenuti hanno dichiarato a pagina

16: “il compenso degli attori andrebbe pertanto calcolato secondo la cifra 5

del contratto in base alla liquidazione finale della costruzione, di fr.

536'000.- (doc. 48)”. La duplica non precisa altro. Solo con le

conclusioni, e quindi tardivamente, i convenuti hanno indicato che la base di

calcolo sarebbe di fr. 498'141.-, spiegandone i motivi. Se non che, allegazioni

presentate solo in sede di conclusioni sono tardive e quindi irricevibili. Ne

deriva che la censura, riproposta in questa sede, non può essere considerata

per il giudizio.

10.

Il

Pretore ha considerato che le restanti contropretese dei convenuti fossero

comprese nella deduzione forfettaria del 7.7% stabilita dal perito giudiziario per

inadempienza contrattuale. Gli appellanti ritengono invece che la motivazione del

primo giudice, secondo il quale la riduzione percentuale dell’onorario

assorbirebbe già ulteriori danni causati dalle manchevolezze degli attori, non

sia corretta. Di conseguenza, a detta degli appellanti, i quali si riferiscono

all’art. 1.9.11 della norma SIA 102, la riduzione dell’onorario per

inadempienze assorbirebbe unicamente la lacunosità del lavoro, mentre gli

ulteriori danni dovrebbero venir risarciti separatamente, in base alla

responsabilità contrattuale. Si tratta, in primo luogo, dell’onorario di parte

della nuova direzione lavori, dedotto quanto già riconosciuto dagli attori a questo

titolo, ovvero fr. 1’984.- (cfr risposta p.8 ad. 10). Si tratta altresì del

maggior costo, derivante da presunti errori degli attori, concernenti: le luci

nel corridoio al piano notte, lo spostamento dell’interruttore del locale

attrezzi, il sensore esterno, le appliques per la cucina nonché le spese per il

geometra. Infatti, a detta degli appellanti, in questi casi sarebbe stato

possibile correggere la situazione soltanto rifacendo completamente il lavoro,

con costi doppi a carico degli appellanti.

Anche

questa censura non scalfisce tuttavia il risultato al quale è giunto il

Pretore, già per il fatto che le pretese di cui gli appellanti si prevalgono

non sono da loro convenientemente comprovate. È il perito giudiziario stesso in

risposta al quesito n. 1 che evidenzia quanto segue (cfr. perizia p. 5) : “è

improponibile, pur con i dati a sua disposizione [del perito], esaminare

la tabella di pag. 17 e il calcolo di pag. 19 della risposta dei convenuti

poiché esigerebbero ulteriori informazioni e documenti da parte delle parti in

causa per trarre oggettive conclusioni. Ne risulterebbe un impegno tale per cui

l’importo totale finale della perizia (onorario) sarebbe sicuramente

sproporzionato rispetto al valore della causa.” Il perito ha di seguito

aggiunto motivando puntualmente le proprie argomentazioni, che le mancanze e

imprecisioni rimproverate agli attori possono in genere “almeno in buona

parte, recuperati durante l’espletamento del mandato” e di conseguenza, “con

l’interruzione delle prestazioni da parte degli attori ciò non è stato

possibile”. Inoltre, il perito ha osservato come i costi di costruzione

siano nel complesso stati contenuti nel preventivo iniziale, ed alcuni “punti/problemi

sollevati non sono così rilevanti da giustificare la riduzione del loro

onorario perché ininfluenti sulla buona riuscita dell’opera”. Pertanto,

anche questa ultima censura degli appellanti deve essere respinta.

11.

Visto

quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore regge alla critica.

L’appello deve di conseguenza essere respinto. Visto l’esito dell’appello, non

vi è alcun motivo per modificare il dispositivo relativo agli oneri processuali

di prima sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda

istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI) e sono

commisurate su un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 10'387.45.

Per i

quali motivi,

richiamati

l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

22.

febbraio 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 800.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

900.

-

già

anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di

rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di

complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster