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Decisione

12.2010.47

Misure cautelari - contenuto

13 agosto 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I tribunali

cantonali, nelle invero poche decisioni pubblicate, sono a loro volta restii ad

ammettere la possibilità di ordinare una misura cautelare volta al pagamento di

una somma di denaro (ZR 1997 Nr. 42, 2001 Nr. 65).

Quanto alla

dottrina, che fino all’inizio degli anni Novanta pareva equamente divisa sulla

questione (per un riassunto delle rispettive posizioni, cfr. Hohl,

L’exécution anticipée “provisoire” des droits privés [di

seguito: Hohl, Exécution], in: AJP 1992 p. 579), la

stessa in questi ultimi tempi sembra pure decisamente propendere per

l’impossibilità - beninteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla

legge (art. 137 cpv. 2, 173, 281 cpv. 2, 283, 299, 329 cpv. 3 CC, art. 21 LAV,

art. 28 LRCN) - di ottenere la condanna in via provvisionale al pagamento di

una somma di denaro (Hohl, Exécution, p. 580; Hohl, Procédure, n. 2840 p. 240; Rüetschi,

Geldleistung als vorsorgliche Massnahme, p. 160 segg.; Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 8 ad § 110; contra: Trezzini/Wicki,

Condanna al pagamento provvisorio quale provvedimento cautelare? in: NRCP 2003

p. 229 segg.), così che in definitiva appare corretto affermare che sia la

dottrina maggioritaria sia la giurisprudenza si siano indirizzate verso questa

soluzione (cfr. Vogel/Spühler, op. cit., n. 201 p. 351 seg.; Rüetschi, op. cit., p.

159 e 195). A conferma di questa tesi vi è pure il fatto che il nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, che a detta degli autori riprende la giurisprudenza

vigente (Bohnet, La procédure sommaire selon la Code de procédure civile suisse,

in: RJJ 2008 p. 297 n. 117; Sprecher, Basler Kommentar, n. 9 e 27 ad art. 262 ZPO), consente un

pagamento in denaro in via provvisionale solo nei casi previsti dalla legge (art.

262 lett. e CPC), fermo restando che si è rinunciato all’introduzione di un sistema

generalizzato di pagamenti anticipati, ritenuta problematica (cfr. Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale svizzero in: FF 2006 p. 6727 ad

art. 258 CPC). Pure emblematico è infine il fatto che - diversamente dal

diritto attualmente in vigore - l’art. 56h dell’avamprogetto concernente la

revisione e l’unificazione del diritto della responsabilità civile preveda in

futuro proprio la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere questi

pagamenti anticipati (Sprecher, op. cit., n. 28 ad art. 262 ZPO; cfr. pure Rüetschi,

op. cit., p. 171 segg.).

10. Alla luce di

quanto precede, va dunque escluso che nel caso di specie si possa imporre il

pagamento di una somma di denaro nell’ambito di una misura provvisionale

emanata con un giudizio sommario, tale decisione, fondata sulla sola

verosimiglianza, essendo contraria al diritto federale ed in particolare

all’art. 8 CC, che impone la preventiva adozione di una procedura di merito che

consenta l’esame completo dei fatti e del diritto. In effetti, la pretesa fatta

valere dall’istante, pacificamente fondata sul diritto della responsabilità

civile (art. 41 segg. CO, art. 58 segg. LCStr), non rientra tra quelle che, in

base ad un disposto di legge, consentono eccezionalmente di ottenere la

condanna in via provvisionale al pagamento di importi in denaro. La causa inoltrata

non è d’altro canto volta alla restituzione di importi sottratti illecitamente.

Neppure risulta che la condanna al risarcimento provvisionale ordinata dal

Pretore fosse stata vincolata all’obbligo di intentare la causa ordinaria entro

un dato termine. Oltretutto non è scontato che il convenuto sia sin d’ora

debitore di eventuali importi alla controparte, questi avendo contestato in

causa l’esistenza di una responsabilità del suo assicurato nell’incidente rispettivamente

evocato l’esistenza di una grave concolpa del leso e di terzi, tale da

interrompere l’eventuale nesso di causalità adeguato, questioni queste che

dovranno essere esaminate nel merito.

11. Ne discende

l’accoglimento del gravame, nel senso che l’istanza cautelare deve essere

respinta.

Gli oneri

processuali e le ripetibili, calcolati sulla base di un valore litigioso in

prima sede di € 360'000.- (€ 6'000.- al mese durante i circa 5 anni di

presumibile durata della causa) e in seconda sede di € 132'840.- (€ 2’214.- al

mese durante i 5 anni), seguono la soccombenza (art. 148 CPC), fermo restando

che, contrariamente all’assunto del Pretore, il fatto che l’istante sia

indigente e al beneficio dell’assistenza giudiziaria non lo esime dal dover

corrispondere ripetibili alla controparte (art. 19 Lag). Si fa notare che

l’istante non ha per contro chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria in questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

22 febbraio 2010 dell’AP 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto 9 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformato:

1. L’istanza cautelare 21

aprile 2009 è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico

dello Stato. L’istante rifonderà al convenuto fr. 3'500.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante

fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza

di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo

se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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