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Decisione

12.2010.48

Richiesta di pagamento in franchi svizzeri di un credito espresso in EURO

2 dicembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 23 febbraio 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 3

febbraio 2010 OA.2007.812 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformata:

1. La petizione è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese sono a carico dell’attrice, la

quale rifonderà alla convenuta fr. 20 625.- per ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali d’appello

consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 3’500.–

b)

spese fr. 500.–

fr.

4’000.–

già

anticipati dall’appellante, sono a carico dell’appellata, con l’obbligo di

versare alla controparte fr. 8’000.– per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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