12.2010.48
Richiesta di pagamento in franchi svizzeri di un credito espresso in EURO
2 dicembre 2011Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.48
Data decisione, Autorità:
02.12.2011, IICCA
Titolo:
Richiesta di pagamento in franchi svizzeri di un credito espresso in EURO
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
DIRITTO APPLICABILE
PAGAMENTO
SEDE E STABILE ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
art. 117 LDIP
Incarto n.
12.2010.48
Lugano
2 dicembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.812
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 19
dicembre 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 485'430.- oltre
interessi al 5% e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, domanda alla quale essa si è opposta e che il Pretore ha
parzialmente accolto con sentenza del 3 febbraio 2010 per fr. 404'525.- oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, con relativo rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE limitatamente a tale importo;
appellante
la convenuta con atto di appello del 23 febbraio 2010, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni del 24 marzo 2010 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
A. AP 1,
società di diritto svizzero con sede a __________ attiva nella gestione della
locale casa da gioco, in qualità di concedente ha stipulato il 26 gennaio 2004
con la ditta individuale italiana __________ di __________ un contratto “di
gestione pubblicitaria in esclusiva”, in virtù del quale la ditta individuale (“concessionaria”)
si sarebbe occupata dal 1° febbraio 2004 della “realizzazione delle attività di
promozione e di comunicazione previste nel piano media” della casa da gioco concedente
(doc. A). Tale contratto è poi stato sostituito il 18 agosto 2004 da un nuovo “contratto
di gestione pubblicitaria in esclusiva” (doc. B). Per le attività di promozione
e di pubblicità svolte in Italia, la ditta individuale italiana aveva diritto “a
titolo di commissione di agenzia forfettaria” a un corrispettivo di € 120'000.-
per dodici mesi di gestione, suddivisi in 12 rate mensili da € 10'000.-, oltre
al rimborso dei costi non compresi nel corrispettivo, specificati nel contratto.
La durata è stata stabilita di tre anni, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2007, con rinnovo automatico di tre anni, salvo disdetta con preavviso di sei
mesi. Le parti contraenti hanno pattuito il foro di __________ per qualunque
controversia.
B. Con contratto di lavoro del 7 luglio 2005, la concedente AP 1 ha assunto S__________, titolare della ditta individuale concessionaria, quale “direttore marketing
& pr” dal 1° agosto 2005 (doc. C), data di inizio poi rinviata di un mese per
questioni amministrative (rilascio del permesso di lavoro al dipendente). Le
parti hanno concordato una retribuzione mensile fissa lorda di fr. 18'000.- per
tredici mensilità oltre a una retribuzione variabile (bonus). Lo stesso 7
luglio 2005 la concedente ha sottoscritto “per accettazione” una lettera di __________
che le comunicava la sospensione del contratto di gestione pubblicitaria fino a
che il suo titolare “presterà la sua opera come dipendente” e la ripresa della
validità dal momento della cessazione del contratto di lavoro (doc. I).
C. A seguito delle risultanze emerse nell’ambito di un
procedimento penale aperto dall’Autorità pubblica nei confronti, tra gli altri,
di S__________ per fatti connessi con l’attività prestata per AP 1 (MP inc. __________
sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 25 aprile 2006), il 9
novembre 2005 AP 1 ha licenziato il direttore marketing con effetto dal 30
novembre 2005 (doc. L). Il successivo 28 novembre la concedente ha pure disdetto
con effetto immediato il contratto di gestione pubblicitaria del 18 agosto 2004
(doc. M), senza menzionare i motivi. AO 1 ha contestato la validità della disdetta con lettera 13 dicembre 2005 e ha offerto le proprie prestazioni
contrattuali (doc. N). Con lettera 19 gennaio 2006, AO 1, Milano, ha comunicato
alla concedente il suo regolare subingresso nella relazione contrattuale, data
la cessazione dell’attività di __________, riconfermandosi nel precedente scritto
della concessionaria. Il 22 marzo 2007 AO 1 ha quindi promosso contro AP 1 una procedura esecutiva per fr. 404'525.- (Euro 250'000.– al cambio 1.6181), oltre IVA
italiana del 20% (pari a fr. 80 905.–) e interessi al 5% dal 1° dicembre 2005
(doc. R).
D. Con petizione 19 dicembre 2007 AO 1. ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al versamento di
fr. 485'430.– (ovvero il corrispettivo pattuito contrattualmente fino alla
regolare scadenza del contratto) oltre a interessi al 5% dalle singole scadenze
mensili di fr. 19’417.20 cadauna a partire dal 31 dicembre 2005, nonché il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili. La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione con risposta del 19 febbraio 2008. Nei successivi
allegati di replica 3 aprile 2008 e di duplica 6 maggio 2008 le parti hanno
ribadito le rispettive allegazioni. Esperita l’istruttoria, la convenuta ha
confermato le proprie domande di giudizio con memoriale conclusivo dell’8
settembre 2008. Così pure l’attrice con allegato del succesivo 9 settembre.
E. Statuendo il 3 febbraio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha condannato AP 1 al versamento a AO 1. dell’importo di fr. 404’525.–
oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007 e, limitatamente a detto importo, ha
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 8’000.– e le
spese sono state poste a carico dell’attrice nella misura del 20% e dell’80% a
carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere a controparte fr. 16’500.– a
titolo di ripetibili parziali.
F. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 23
febbraio 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la
petizione sia respinta, con addebito integrale a parte attrice di fr. 8’000.–
di tasse e spese e fr. 20’625.– di ripetibili di prima istanza, e protesta
tasse, spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni del 24 marzo 2010 parte
attrice postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
e considerato
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Pacifica,
in concreto, l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto
da una parte l'attrice, “concessionaria” dei servizi concordati con contratto
18 agosto 2004, con sede in Italia (doc. Q), e la convenuta dall'altra, “concedente”,
con sede in Svizzera. Nel contratto “di gestione pubblicitaria in esclusiva” 18
agosto 2004 (doc. B) le parti hanno esplicitamente pattuito il foro di __________
ma non l’applicazione del diritto svizzero. Nell’atto d’appello, pur
dilungandosi con dissertazioni in merito alla qualifica del contratto fra le
parti secondo il diritto italiano, AP 1 esprime perplessità sull’applicazione
di tale legislazione alla fattispecie, chiedendo a questa Camera di procedere
con la verifica d’ufficio.
Ora, il Pretore
ha accertato che la prestazione caratteristica del contratto incombeva alla
ditta con sede in Italia e che di conseguenza, ai sensi dell’art. 117 LDIP, al
rapporto contrattuale era applicabile il diritto italiano. L’appellante non
contesta che la sede della sua controparte contrattuale sia in Italia e neppure
che spettasse a __________ di S__________ la prestazione caratteristica del
contratto. Essa si dilunga nell’analizzare il tipo di prestazione, ponendo dei
dubbi sulla sua esecuzione in via principale in Italia. Sta di fatto che il
disposto dell’art. 117 LDIP è chiaro: se le parti non hanno scelto il diritto
applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più
strettamente connesso; tale connessione si presume con lo Stato in cui la parte
che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha
concluso il contratto in base a un’attività professionale o commerciale, in cui
ha la stabile organizzazione. Nessuna rilevanza ha il luogo d’esecuzione della
prestazione caratteristica, visto che a determinare il diritto applicabile è
esclusivamente la sede della stabile organizzazione della parte che deve
svolgerla, ovvero, nel caso concreto, l’Italia. L’accertamento del Pretore
sfugge pertanto ad ogni critica e ne deriva che la fattispecie è retta dal
diritto italiano.
3. Giusta
l'art. 87 cpv. 1 CPC ticinese, il giudice applica d'ufficio il diritto
federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con
l'estero. Per l’accertamento del diritto straniero fa stato l’art. 16 LDIP
(art. 87 cpv. 3 CPC ticinese), per il quale il contenuto del diritto straniero
applicabile è da accertare d’ufficio anche con la collaborazione delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC TI massimato e
commentato, Lugano 2000, nota n. 327 ad art. 87).
3.1 Ancor
prima di rilevare l’applicazione del diritto italiano alla fattispecie e non
potendo quindi escludere l’applicazione del diritto svizzero, in considerazione
del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, il 18 febbraio
2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine scadente
il 31 marzo 2011 per comunicare una loro presa di posizione in merito a una
possibile applicazione dell'art. 84 CO e relativa giurisprudenza (DTF 134 III
151; in ultimo, sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008,
in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771), visto che a fronte di
un contratto pattuito in EUR l'attrice aveva chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 485'430.–.
3.2 L’attrice,
nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2011 ha rilevato che, a distanza di anni, configurerebbe abuso di diritto da parte della convenuta pretendere ora il
pagamento in EUR, quando in causa mai ha contestato la pretesa espressa in
franchi svizzeri, né nel suo appello aveva criticato la decisione del primo
giudice di condannarla al versamento in franchi svizzeri anziché EUR. Infine,
la domanda giudiziale di pagamento in valuta svizzera è conseguente alla
contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE fatto
spiccare nei confronti della convenuta in franchi svizzeri, come prescritto dall’art.
67 cpv. 1 cifra 3 LEF. Il 3 marzo 2011 la convenuta, dal canto suo, ha risposto
di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata
nell’ordinanza 18 febbraio 2011.
3.3 Posta
l’applicazione del diritto italiano alla fattispecie, il cui contenuto va
accertato d’ufficio dal giudice, giusta l’art. 1277 CCI i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e
per il suo valore nominale. Tale norma codifica il cosiddetto “principio
nominalistico” per il quale il debitore si libera pagando la medesima
quantità di moneta inizialmente fissata (Torrente,
Manuale di diritto privato, I parte, pag. 393 ss). Il successivo art. 1278 CCI
concede al debitore la facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio
nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, se la somma
dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato. Ne
discende che la pronuncia giurisdizionale deve avvenire nella valuta pattuita
fra le parti, se del caso anche estera, non potendo il giudice liquidare il
dovuto in altra moneta, esercitando così la facoltà concessa solo al debitore (Trib.
Nocera Inferiore 29.01.2004). Si tratta di una norma di legge dalla portata
analoga all’art. 84 CO.
3.4 Nella
fattispecie, la convenuta , pur non contestando in particolare la richiesta di
condanna in franchi svizzeri, ha chiesto l’integrale reiezione della patizione
e la riforma in questo senso della decisione pretorile, ciò che non consente di
presupporre la sua scelta di liberarsi dall’obbligazione pecuniaria in franchi
svizzeri, che deve essere inequivoca e precedente l’adempimento (Cass.
22.1.1998 n. 555). Anzi, nelle sue osservazioni all’ordinanza 18 febbraio 2011 di
questa Camera, l’appellante ha seguito e fatto propri i principi
giurisprudenziali sviluppati sulla base dell’analoga norma di diritto svizzero
(art. 84 CO).
3.5 Il
contratto oggetto della vertenza (doc. B) indica che per le attività di
promozione e di pubblicità svolte in Italia, la ditta individuale italiana
aveva diritto “a titolo di commissione di agenzia forfettaria” a un
corrispettivo di € 120'000.- per dodici mesi di gestione, suddivisi in 12 rate
mensili da € 10'000.-, oltre al rimborso dei costi non compresi nel
corrispettivo, specificati nel contratto e sempre fatturati (e quindi pagati)
in EUR (doc. 2 pag.3). È pertanto indubbio che l’attrice ha fatto valere un
credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento in franchi
svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di giudizio di
petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 485'430.– oltre interessi al 5% dal
31.12.2005). Pertanto, posto che il giudice deve restare nei limiti della domanda
di causa (art. 86 CPC ticinese), la petizione va respinta poiché l’assenza di
un petitum conforme al diritto applicabile è una questione di diritto
materiale. La reiezione della petizione non impedisce
comunque all’attrice di riproporre la sua petizione formulando
domande di giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale
federale 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.
4. Seppur
per ragioni diverse da quelle sollevate dalla convenuta, l’appello trova
pertanto accoglimento e gli oneri processuali di prima
e di seconda sede seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC ticinese),
che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata
al valore di causa. Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di
conseguenza essere modificato, caricando tutte le tasse e spese all’attrice e
riconoscendo alla convenuta una piena indennità per ripetibili, che non potrà
in ogni caso essere superiore ai fr. 20’625.– rivendicati con l’appello. Il
valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 404'525.–.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148
CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 23 febbraio 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 3
febbraio 2010 OA.2007.812 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese sono a carico dell’attrice, la
quale rifonderà alla convenuta fr. 20 625.- per ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali d’appello
consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 3’500.–
b)
spese fr. 500.–
fr.
4’000.–
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’appellata, con l’obbligo di
versare alla controparte fr. 8’000.– per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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